Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2890/2024 RGAC e vertente tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mazzini 55 presso lo studio degli avvocati Antonella Baldissara e Giovanni Chiavazzo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Luigi Tansillo 11 C.F._2 presso lo studio dell'avv. EP Di Monda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.06.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 10/10/1996 in Pomigliano d'Arco (NA) con la signora e Controparte_1
nato a [...] il [...], ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data
25.01.2022 la sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n.189/2022, passata in giudicato, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente disposto in sede di separazione, affido condiviso dei figli con collocazione paritaria presso entrambi i genitori e mantenimento diretto da parte dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, nell'ipotesi di conferma della collocazione dei minori presso la madre, instava per la conferma del calendario di visita padre/figli come statuito nella sentenza di separazione n. 1419/2022, riduzione del contribuito al mantenimento per la prole ad € 600,00 mensili, vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 27.01.2025, le parti instavano per una pronuncia sullo status fermo restando il prosieguo del giudizio;
il Giudice, pertanto, riservava la causa al collegio per la decisione sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, come da visto del 03.07.2024.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Va inoltre precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Civ. 9614/2010) il tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia sul punto matura per la decisione. In tal modo, infatti, secondo la pronuncia richiamata, si ottiene una accelerazione dello svolgimento del processo che non determina l'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, sia per l'effetto retroattivo fino al momento della domanda che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì depositata la sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 189/2022 emessa dal
Tribunale di Nola in data 25.01.2022, passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10/10/1996 in
Pomigliano d'Arco (NA) tra i signori e;
Parte_1 Controparte_1
b) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente (dr.ssa Vincenza Barbalucca)