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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con l'avvocata Paola Lorito
e
Controparte_1
convenuta, contumace e
Controparte_2
convenuta, con l'avvocata Roberta Mauri
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 dicembre 2024 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 22-25 gennaio 2021 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia Angela IA
LU (a seguire, per semplicità: ) e la società (a seguire, per CP_2 Controparte_1
semplicità PC) chiedendo la condanna di PC e della LU, in via tra loro solidale, al pagamento in favore degli attori della somma di € 20.737,60, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal dovuto ed ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Gli attori esponevano, in sintesi: a) di essersi rivolti a PC (il cui a.u. si identifica nella convenuta
) per ottenere i servizi turistici relativi ad un soggiorno alle isole Maldive che avevano visto CP_2 pubblicizzato tra le proposte dell'operatore turistico Skorpion Travel s.p.a. di Milano, e che essi intendevano regalare agli anziani genitori in occasione del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio;
b) di avere accettato il preventivo di € 32.500,00 loro sottoposto da PC per un soggiorno tra il 30 gennaio e il 16 febbraio 2020, versando l'intero corrispettivo contrattuale tra il 3 ottobre e il 23 dicembre 2019; c) che il giorno stesso della partenza dei genitori, mentre gli stessi stavano raggiungendo l'aeroporto di partenza, gli attori ricevevano una comunicazione da parte di Skorpion
Travel, che li informava che non era possibile confermare il soggiorno presso la struttura alberghiera prescelta, dal momento che non era pervenuto il pagamento da parte di PC del prezzo del soggiorno e dal trasferimento da e per l'atollo di destinazione, e che il voucher loro consegnato da PC era privo di valore, e in ogni caso non avrebbe potuto essere emesso se non dal tour operator;
d) che il timore di lasciare i genitori privi di assistenza in un Paese straniero costringeva gli attori a versare immediatamente al tour operator Skorpion Travel i corrispettivi per i predetti servizi, pari ad €
20.837,60; e) che , alla quale gli attori prontamente contestavano l'accaduto, ammetteva le CP_2
proprie responsabilità, promettendo la restituzione rateale della somma ricevuta e non versata al tour operator, ma non onorava il proprio debito, versando la misera somma di € 100,00, restando debitrice della differenza;
f) che, mentre la società PC doveva rispondere a titolo di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con gli attori, doveva rispondere in proprio del CP_2
proprio comportamento a titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c., concretando tale condotta, vale a dire l'avere trattenuto le somme ricevute dagli attori perché ella le riversasse al distraendole CP_3
per finalità diverse da quelle per le quali le erano state consegnate, un atto doloso o colposo in diretto pagina 2 di 7 nesso causale con il danno cagionato agli attori, vale a dire la necessità di sostenere un ulteriore esborso economico per acquistare un servizio per il quale essi avevano consegnato alla società da lei amministrata tutto il corrispettivo pattuito.
Mentre la società PC non si costituiva, venendo conseguentemente dichiarata contumace, si costituiva ritualmente in giudizio , contestando in fatto e in diritto le pretese di parte attrice, delle quali CP_2
chiedeva in via preliminare la declaratoria di improcedibilità e di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi; nel merito l'integrale rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Sosteneva parte convenuta che la domanda nei confronti della LU era improcedibile per avere parte attrice omesso di avere azionato la procedura di negoziazione assistita nei confronti della persona fisica dell'amministratrice (l'eccezione veniva peraltro abbandonata a seguito dell'esercizio della procedura di negoziazione assistita, con esito negativo, in corso di causa); che l'atto di citazione era nullo non essendo stata sufficientemente esplicitata la causa petendi nei confronti della amministratrice, essendo stata evocata una norma, quella che prevede la responsabilità dell'organo amministrativo in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, apparentemente in contrasto con la narrazione, ponendo parte convenuta nella totale incertezza circa le condotte in relazione alle quali essa era chiamata a difendersi;
che la convenuta non aveva posto in essere alcuna condotta dolosa e contraria ai suoi doveri, avendo destinato le somme ricevute dai clienti per finalità aziendali, vale a dire al pagamento di altri tour operators, prevedendo di poter Pt_1
onorare il servizio nei confronti degli attori con i denari ricevuti da altri clienti per la prenotazione di ulteriori viaggi, ciò che non era potuto accadere in concreto a seguito dell'annullamento o posticipazione di svariati pacchetti di viaggio causati dalla sopravvenuta emergenza covid-19; che inoltre mancava il nesso di causa diretto tra le condotte censurate e il danno lamentato dagli attori, danno che invece discendeva direttamente dalla crisi del settore turistico collegata all'emergenza sanitaria;
che infine non risultava neppure enunciato da parte degli attori in forza di quali condotte
LU avrebbe violato i suoi obblighi di conservazione del patrimonio della società PC da lei amministrata.
La causa veniva istruita sulla sola base delle produzioni documentali (tra le quali la sentenza del giudice penale in data 15 ottobre 2024, con la quale era stata condannata in Controparte_2
primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa per il delitto di truffa pagina 3 di 7 contrattuale in danno di , e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate Parte_1 all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024.
2. L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi.
Allega parte convenuta che l'atto di citazione sarebbe nullo, per totale indeterminatezza della causa petendi, non essendo essa convenuta stata posta in condizione di percepire da quali contestazioni era chiamata a difendersi, dal momento che la norma evocata dalla parte attrice (art. 2476, comma sesto,
c.c.) non appariva coerente con la confusa narrativa contenuta nella citazione.
Orbene ritiene il Collegio che la censura sia infondata;
ed invero, ad onta della mera evocazione del sesto comma dell'art. 2476 c.c. (che, come noto, disciplina l'azione proposta dai creditori sociali diretta al risarcimento dei danni conseguenti alla inottemperanza degli amministrazioni all'obbligo di conservazione del patrimonio sociale), evidentemente frutto di un mero refuso, la semplice lettura della narrativa dell'atto consente di accertare che l'unica azione svolta dalla parte attrice nei confronti della persona fisica dell'amministratore di PC è l'azione individuale del terzo, che assume di essere direttamente danneggiato dal fatto doloso dell'amministratore (ed in particolare dalla asserita distrazione delle somme affidategli perché le utilizzasse per pagare il tour operator e da lui utilizzate per finalità diverse da quelle contrattualmente previste – cfr. fg. 6 dell'atto di citazione, ciò che costituisce peraltro anche l'unica condotta censurabile attribuita alla ) – doglianza in merito CP_2
alla quale peraltro è stata in grado di interloquire. CP_2
Di talché la censura deve essere disattesa.
3. La responsabilità contrattuale della società Controparte_1
È indubitabile la responsabilità contrattuale della società PC, la quale ha concluso un contratto di mandato con gli odierni attori, assumendosi il compito di procacciare un tour operator per il viaggio aereo da Milano alle isole Maldive e ritorno, e il pernottamento dal 30 gennaio 2020 al 16 febbraio
2020 in una struttura alberghiera, ricevendo dai fratelli i denari necessari a versare al tour Pt_1
operator Skorpion Travel il corrispettivo per i servizi prenotati, ma omettendo il trasferimento al predetto tour operator di gran parte della somma, segnatamente € 20.837,60, che i mandanti si trovavano costretti a versare nuovamente, questa volta direttamente a mani di Skorpion Travel, per poter usufruire della prestazione da loro già prenotata.
Orbene, del tutto pacifico il colpevole inadempimento da parte della società, la cui responsabilità peraltro l'amministratrice di PC ha più volte ammesso nel carteggio stragiudiziale con gli odierni attori,
pagina 4 di 7 promettendo inoltre di risarcire il danno (si vedano in proposito le e-mail ripetutamente inviate dalla a sub docc. 7-8; 10-11), ne deriva la condanna della società PC al risarcimento CP_2 Parte_1
del danno conseguito a tale inadempimento, consistente nella somma che gli stessi hanno dovuto versare direttamente al tour operator perché i genitori potessero fruire del viaggio e del soggiorno prenotati e i cui corrispettivi erano stati già interamente versati alla mandataria PC, vale a dire complessivi € 20.837,60 (cfr. doc. 4 di parte attrice), somma dalla quale andranno detratti i soli importi pacificamente versati a parziale tacitazione del debito, pari a complessivi € 1.100,00 (versati € 100,00 in data 21 luglio 2020 ed € 1.000,00 nel corso del procedimento penale a carico della ). CP_2
Trattandosi di un debito di valore l'importo di cui sopra dovrà essere rivalutato all'attualità dalla data di versamento delle somme.
Sulle somme di cui sopra, rivalutate di anno in anno, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data del fatto, individuabile nella data del versamento a Skorpion Travel, 30 gennaio 2020, alla data della domanda giudiziale, e gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. La responsabilità extra-contrattuale della amministratrice . Controparte_2
Come illustrato nel precedente paragrafo 2., parte attrice, come risulta chiaramente dalla espositiva dell'atto di citazione, e come peraltro ribadito nella memoria n. 1, replicando alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, non ha ritenuto di azionare la garanzia personale pur assunta da Controparte_2
(la quale aveva dichiarato stragiudizialmente alla controparte: “assumo l'impegno personale per conto di di evadere parzialmente la somma di euro 100,00 mensili … ciò che posso ora Controparte_1
permettermi di versare a titolo personale è quanto io allego come primo bonifico effettuato, che verrà mantenuto nei mesi a seguire” – cfr. doc. 11 di parte attrice), né ha ritenuto di proporre l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di cui all'art. 2476, comma sesto, c.c., bensì solamente l'azione individuale del terzo, che assume di essere stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dell'amministratore (art. 2476, comma settimo, c.c.), condotta identificata da parte attrice nell'avere la distratto i denari ricevuti perché fossero consegnati al tour operator per finalità estranee a CP_2
quelle previste nel contratto.
Tale prospettazione è priva di fondamento.
Ed invero la dazione di una somma di denaro dal mandante al mandatario, sotto forma di bonifico della somma sul conto corrente bancario della seconda, determina la confusione del denaro, bene per sua pagina 5 di 7 natura fungibile, nel patrimonio della mandataria, con la piena facoltà di quest'ultima di utilizzarlo a fini aziendali, salva l'obbligazione di riversare in favore del tout operator (non già il bonifico ricevuto, che è entrato a far parte del proprio patrimonio, bensì) semplicemente una somma di denaro del medesimo importo.
Di talché l'avere la omesso di adempiere a tale obbligazione alla scadenza pattuita si CP_2
identifica con il (colpevole) inadempimento della società mandataria, non integrando l'autonoma condotta colposa o dolosa dell'amministratore prevista dall'art. 2476, comma settimo, c.p.c., che costituisce necessariamente un quid pluris rispetto a tale inadempimento;
ché in caso contrario, se il fatto colposo dovesse identificarsi nell'avere inadempiuto alla obbligazione contrattualmente assunta, verrebbe meno quella autonomia patrimoniale che è connotato tipico della società di capitali.
Né assume valenza contraria la circostanza che medio tempore sia stata condannata Controparte_2
penalmente per truffa consumata in danno di (cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo in data 15 ottobre 2024, prodotta da parte attrice con memoria 9 dicembre 2024), sia perché non c'è la prova che tale sentenza sia divenuta irrevocabile, e che conseguentemente possa essere utilizzata in sede civile, sia per il fatto che la condotta contestata in sede penale è diversa rispetto a quella che costituisce la causa petendi dell'azione ex art. 2476, comma settimo, c.c. proposta da parte attrice nel presente giudizio.
Né potrà avere alcuna rilevanza, con riferimento all'azione proposta, la circostanza che dagli estratti conto prodotti da parte convenuta sub docc. 4 e 5 risulta che parte delle somme sui conti della società
PC appaiono destinati a spese apparentemente estranee all'attività sociale, e più verosimilmente dirette a pagare acquisti personali dell'amministratore, dal momento che tali circostanze potrebbero supportare non già l'azione proposta, bensì l'azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'inosservanza dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, azione come detto non proposta nel presente giudizio.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di
[...]
. CP_2
5. Spese.
Dalla sua soccombenza discende la condanna della convenuta PC a rifondere alla parte attrice le spese di lite sostenute dalla stessa, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, nella somma di € 5.077,00= per compensi, oltre €
501,00 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge;
la considerazione del pagina 6 di 7 comportamento stragiudiziale della convenuta , la quale ha taciuto le conseguenze del Controparte_2 proprio inadempimento fino all'ultimo, anzi dissimulandole mediante l'invio ai clienti di un falso voucher, costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e
. Controparte_2
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Controparte_1
€ 19.737,60=, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30 gennaio 2020 alla data della domanda giudiziale, e al tasso legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
rigetta l'azione risarcitoria promossa da parte attrice nei confronti di;
condanna la convenuta Controparte_2 [...]
a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 5.077,00= CP_1 per compensi, oltre € 501,00 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli attori e . Controparte_2
Così deciso in Brescia il 21 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con l'avvocata Paola Lorito
e
Controparte_1
convenuta, contumace e
Controparte_2
convenuta, con l'avvocata Roberta Mauri
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 dicembre 2024 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 22-25 gennaio 2021 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia Angela IA
LU (a seguire, per semplicità: ) e la società (a seguire, per CP_2 Controparte_1
semplicità PC) chiedendo la condanna di PC e della LU, in via tra loro solidale, al pagamento in favore degli attori della somma di € 20.737,60, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal dovuto ed ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Gli attori esponevano, in sintesi: a) di essersi rivolti a PC (il cui a.u. si identifica nella convenuta
) per ottenere i servizi turistici relativi ad un soggiorno alle isole Maldive che avevano visto CP_2 pubblicizzato tra le proposte dell'operatore turistico Skorpion Travel s.p.a. di Milano, e che essi intendevano regalare agli anziani genitori in occasione del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio;
b) di avere accettato il preventivo di € 32.500,00 loro sottoposto da PC per un soggiorno tra il 30 gennaio e il 16 febbraio 2020, versando l'intero corrispettivo contrattuale tra il 3 ottobre e il 23 dicembre 2019; c) che il giorno stesso della partenza dei genitori, mentre gli stessi stavano raggiungendo l'aeroporto di partenza, gli attori ricevevano una comunicazione da parte di Skorpion
Travel, che li informava che non era possibile confermare il soggiorno presso la struttura alberghiera prescelta, dal momento che non era pervenuto il pagamento da parte di PC del prezzo del soggiorno e dal trasferimento da e per l'atollo di destinazione, e che il voucher loro consegnato da PC era privo di valore, e in ogni caso non avrebbe potuto essere emesso se non dal tour operator;
d) che il timore di lasciare i genitori privi di assistenza in un Paese straniero costringeva gli attori a versare immediatamente al tour operator Skorpion Travel i corrispettivi per i predetti servizi, pari ad €
20.837,60; e) che , alla quale gli attori prontamente contestavano l'accaduto, ammetteva le CP_2
proprie responsabilità, promettendo la restituzione rateale della somma ricevuta e non versata al tour operator, ma non onorava il proprio debito, versando la misera somma di € 100,00, restando debitrice della differenza;
f) che, mentre la società PC doveva rispondere a titolo di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con gli attori, doveva rispondere in proprio del CP_2
proprio comportamento a titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c., concretando tale condotta, vale a dire l'avere trattenuto le somme ricevute dagli attori perché ella le riversasse al distraendole CP_3
per finalità diverse da quelle per le quali le erano state consegnate, un atto doloso o colposo in diretto pagina 2 di 7 nesso causale con il danno cagionato agli attori, vale a dire la necessità di sostenere un ulteriore esborso economico per acquistare un servizio per il quale essi avevano consegnato alla società da lei amministrata tutto il corrispettivo pattuito.
Mentre la società PC non si costituiva, venendo conseguentemente dichiarata contumace, si costituiva ritualmente in giudizio , contestando in fatto e in diritto le pretese di parte attrice, delle quali CP_2
chiedeva in via preliminare la declaratoria di improcedibilità e di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi; nel merito l'integrale rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Sosteneva parte convenuta che la domanda nei confronti della LU era improcedibile per avere parte attrice omesso di avere azionato la procedura di negoziazione assistita nei confronti della persona fisica dell'amministratrice (l'eccezione veniva peraltro abbandonata a seguito dell'esercizio della procedura di negoziazione assistita, con esito negativo, in corso di causa); che l'atto di citazione era nullo non essendo stata sufficientemente esplicitata la causa petendi nei confronti della amministratrice, essendo stata evocata una norma, quella che prevede la responsabilità dell'organo amministrativo in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, apparentemente in contrasto con la narrazione, ponendo parte convenuta nella totale incertezza circa le condotte in relazione alle quali essa era chiamata a difendersi;
che la convenuta non aveva posto in essere alcuna condotta dolosa e contraria ai suoi doveri, avendo destinato le somme ricevute dai clienti per finalità aziendali, vale a dire al pagamento di altri tour operators, prevedendo di poter Pt_1
onorare il servizio nei confronti degli attori con i denari ricevuti da altri clienti per la prenotazione di ulteriori viaggi, ciò che non era potuto accadere in concreto a seguito dell'annullamento o posticipazione di svariati pacchetti di viaggio causati dalla sopravvenuta emergenza covid-19; che inoltre mancava il nesso di causa diretto tra le condotte censurate e il danno lamentato dagli attori, danno che invece discendeva direttamente dalla crisi del settore turistico collegata all'emergenza sanitaria;
che infine non risultava neppure enunciato da parte degli attori in forza di quali condotte
LU avrebbe violato i suoi obblighi di conservazione del patrimonio della società PC da lei amministrata.
La causa veniva istruita sulla sola base delle produzioni documentali (tra le quali la sentenza del giudice penale in data 15 ottobre 2024, con la quale era stata condannata in Controparte_2
primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa per il delitto di truffa pagina 3 di 7 contrattuale in danno di , e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate Parte_1 all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024.
2. L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi.
Allega parte convenuta che l'atto di citazione sarebbe nullo, per totale indeterminatezza della causa petendi, non essendo essa convenuta stata posta in condizione di percepire da quali contestazioni era chiamata a difendersi, dal momento che la norma evocata dalla parte attrice (art. 2476, comma sesto,
c.c.) non appariva coerente con la confusa narrativa contenuta nella citazione.
Orbene ritiene il Collegio che la censura sia infondata;
ed invero, ad onta della mera evocazione del sesto comma dell'art. 2476 c.c. (che, come noto, disciplina l'azione proposta dai creditori sociali diretta al risarcimento dei danni conseguenti alla inottemperanza degli amministrazioni all'obbligo di conservazione del patrimonio sociale), evidentemente frutto di un mero refuso, la semplice lettura della narrativa dell'atto consente di accertare che l'unica azione svolta dalla parte attrice nei confronti della persona fisica dell'amministratore di PC è l'azione individuale del terzo, che assume di essere direttamente danneggiato dal fatto doloso dell'amministratore (ed in particolare dalla asserita distrazione delle somme affidategli perché le utilizzasse per pagare il tour operator e da lui utilizzate per finalità diverse da quelle contrattualmente previste – cfr. fg. 6 dell'atto di citazione, ciò che costituisce peraltro anche l'unica condotta censurabile attribuita alla ) – doglianza in merito CP_2
alla quale peraltro è stata in grado di interloquire. CP_2
Di talché la censura deve essere disattesa.
3. La responsabilità contrattuale della società Controparte_1
È indubitabile la responsabilità contrattuale della società PC, la quale ha concluso un contratto di mandato con gli odierni attori, assumendosi il compito di procacciare un tour operator per il viaggio aereo da Milano alle isole Maldive e ritorno, e il pernottamento dal 30 gennaio 2020 al 16 febbraio
2020 in una struttura alberghiera, ricevendo dai fratelli i denari necessari a versare al tour Pt_1
operator Skorpion Travel il corrispettivo per i servizi prenotati, ma omettendo il trasferimento al predetto tour operator di gran parte della somma, segnatamente € 20.837,60, che i mandanti si trovavano costretti a versare nuovamente, questa volta direttamente a mani di Skorpion Travel, per poter usufruire della prestazione da loro già prenotata.
Orbene, del tutto pacifico il colpevole inadempimento da parte della società, la cui responsabilità peraltro l'amministratrice di PC ha più volte ammesso nel carteggio stragiudiziale con gli odierni attori,
pagina 4 di 7 promettendo inoltre di risarcire il danno (si vedano in proposito le e-mail ripetutamente inviate dalla a sub docc. 7-8; 10-11), ne deriva la condanna della società PC al risarcimento CP_2 Parte_1
del danno conseguito a tale inadempimento, consistente nella somma che gli stessi hanno dovuto versare direttamente al tour operator perché i genitori potessero fruire del viaggio e del soggiorno prenotati e i cui corrispettivi erano stati già interamente versati alla mandataria PC, vale a dire complessivi € 20.837,60 (cfr. doc. 4 di parte attrice), somma dalla quale andranno detratti i soli importi pacificamente versati a parziale tacitazione del debito, pari a complessivi € 1.100,00 (versati € 100,00 in data 21 luglio 2020 ed € 1.000,00 nel corso del procedimento penale a carico della ). CP_2
Trattandosi di un debito di valore l'importo di cui sopra dovrà essere rivalutato all'attualità dalla data di versamento delle somme.
Sulle somme di cui sopra, rivalutate di anno in anno, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data del fatto, individuabile nella data del versamento a Skorpion Travel, 30 gennaio 2020, alla data della domanda giudiziale, e gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. La responsabilità extra-contrattuale della amministratrice . Controparte_2
Come illustrato nel precedente paragrafo 2., parte attrice, come risulta chiaramente dalla espositiva dell'atto di citazione, e come peraltro ribadito nella memoria n. 1, replicando alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, non ha ritenuto di azionare la garanzia personale pur assunta da Controparte_2
(la quale aveva dichiarato stragiudizialmente alla controparte: “assumo l'impegno personale per conto di di evadere parzialmente la somma di euro 100,00 mensili … ciò che posso ora Controparte_1
permettermi di versare a titolo personale è quanto io allego come primo bonifico effettuato, che verrà mantenuto nei mesi a seguire” – cfr. doc. 11 di parte attrice), né ha ritenuto di proporre l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di cui all'art. 2476, comma sesto, c.c., bensì solamente l'azione individuale del terzo, che assume di essere stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dell'amministratore (art. 2476, comma settimo, c.c.), condotta identificata da parte attrice nell'avere la distratto i denari ricevuti perché fossero consegnati al tour operator per finalità estranee a CP_2
quelle previste nel contratto.
Tale prospettazione è priva di fondamento.
Ed invero la dazione di una somma di denaro dal mandante al mandatario, sotto forma di bonifico della somma sul conto corrente bancario della seconda, determina la confusione del denaro, bene per sua pagina 5 di 7 natura fungibile, nel patrimonio della mandataria, con la piena facoltà di quest'ultima di utilizzarlo a fini aziendali, salva l'obbligazione di riversare in favore del tout operator (non già il bonifico ricevuto, che è entrato a far parte del proprio patrimonio, bensì) semplicemente una somma di denaro del medesimo importo.
Di talché l'avere la omesso di adempiere a tale obbligazione alla scadenza pattuita si CP_2
identifica con il (colpevole) inadempimento della società mandataria, non integrando l'autonoma condotta colposa o dolosa dell'amministratore prevista dall'art. 2476, comma settimo, c.p.c., che costituisce necessariamente un quid pluris rispetto a tale inadempimento;
ché in caso contrario, se il fatto colposo dovesse identificarsi nell'avere inadempiuto alla obbligazione contrattualmente assunta, verrebbe meno quella autonomia patrimoniale che è connotato tipico della società di capitali.
Né assume valenza contraria la circostanza che medio tempore sia stata condannata Controparte_2
penalmente per truffa consumata in danno di (cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo in data 15 ottobre 2024, prodotta da parte attrice con memoria 9 dicembre 2024), sia perché non c'è la prova che tale sentenza sia divenuta irrevocabile, e che conseguentemente possa essere utilizzata in sede civile, sia per il fatto che la condotta contestata in sede penale è diversa rispetto a quella che costituisce la causa petendi dell'azione ex art. 2476, comma settimo, c.c. proposta da parte attrice nel presente giudizio.
Né potrà avere alcuna rilevanza, con riferimento all'azione proposta, la circostanza che dagli estratti conto prodotti da parte convenuta sub docc. 4 e 5 risulta che parte delle somme sui conti della società
PC appaiono destinati a spese apparentemente estranee all'attività sociale, e più verosimilmente dirette a pagare acquisti personali dell'amministratore, dal momento che tali circostanze potrebbero supportare non già l'azione proposta, bensì l'azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'inosservanza dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, azione come detto non proposta nel presente giudizio.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di
[...]
. CP_2
5. Spese.
Dalla sua soccombenza discende la condanna della convenuta PC a rifondere alla parte attrice le spese di lite sostenute dalla stessa, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, nella somma di € 5.077,00= per compensi, oltre €
501,00 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge;
la considerazione del pagina 6 di 7 comportamento stragiudiziale della convenuta , la quale ha taciuto le conseguenze del Controparte_2 proprio inadempimento fino all'ultimo, anzi dissimulandole mediante l'invio ai clienti di un falso voucher, costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e
. Controparte_2
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Controparte_1
€ 19.737,60=, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30 gennaio 2020 alla data della domanda giudiziale, e al tasso legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
rigetta l'azione risarcitoria promossa da parte attrice nei confronti di;
condanna la convenuta Controparte_2 [...]
a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 5.077,00= CP_1 per compensi, oltre € 501,00 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli attori e . Controparte_2
Così deciso in Brescia il 21 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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