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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/12/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 241/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio) tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il 12.031958, Controparte_1 C.F._2
Vista la richiesta formulata congiuntamente dai coniugi di scioglimento del matrimonio, celebrato in
Monacilioni (CB) il 20.02.1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Casacalenda (CB) al N.1, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1993;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Decreto n. 4537/2021 del 27/10/2021 (N.R.G. 809/2021) questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 18.10.2024;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
pagina 1 di 2 Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 07.06.2024 da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Monacilioni (CB) il 20.02.1993, tra
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Casacalenda (CB) al N.1, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
1993;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, li 26.11.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 241/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio) tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il 12.031958, Controparte_1 C.F._2
Vista la richiesta formulata congiuntamente dai coniugi di scioglimento del matrimonio, celebrato in
Monacilioni (CB) il 20.02.1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Casacalenda (CB) al N.1, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1993;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Decreto n. 4537/2021 del 27/10/2021 (N.R.G. 809/2021) questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 18.10.2024;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
pagina 1 di 2 Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 07.06.2024 da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Monacilioni (CB) il 20.02.1993, tra
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Casacalenda (CB) al N.1, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
1993;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, li 26.11.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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