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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2025 V.G.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dott. Oronzo Putignano Consigliere
dott.ssa Paola Buccelli Consigliere
dott. Aldo Amoia Comp. Privato
dott.ssa Samira Parte_1
per deliberare nel procedimento di reclamo iscritto sul ruolo generale di volontaria giurisdizione al n. 44/2025, promosso da
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Paola Mariella
-Reclamanti- nei confronti di
Avv. nella qualità di tutore provvisorio e difensore del minore Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] - Resistente -
[...]
e di
PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
Esaminati gli atti del procedimento, uditi i difensori delle parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.3.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso dell'11.2.2019 il PMM chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore stante l'incapacità educativa dei genitori, l'irregolarità della condotta e il grave Persona_1 disadattamento del minore. Il Tribunale, all'esito di articolata istruttoria, con decreto in data
8.5.2019, affidava il minore al Servizio sociale di Bitonto affinchè lo collocasse in una comunità educativa anche di concerto con la incaricando, nel contempo, il Consultorio familiare di CP_2
Bitonto di attuare tutti i necessari interventi in favore dei genitori, ai quali veniva prescritto di collaborare con gli operatori, pena la pronuncia di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.
Nel corso del procedimento, durato ben cinque anni, tutti i servizi coinvolti si adoperavano al fine di favorire il reinserimento di nell'ambito familiare;
tuttavia, benché con decreto del Per_1
28.6.2022 il TM avesse disposto l'attivazione di una pluralità di servizi di supporto ai genitori nel loro ruolo educativo (quali il servizio ADE, la prosecuzione delle azioni di sostegno e monitoraggio in favore di da parte della di Bitonto ed interventi specialistici da Per_1 CP_2 parte del Consultorio Familiare in favore dei genitori), gli operatori rilevavano che dopo il rientro in famiglia il minore continuava a porre in essere condotte disadattive. Inoltre, la genitrice appariva incapace di gestire le intemperanze del figlio e di aderire in maniera adeguata al percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio, vissuto più come occasione di sfogo del proprio disagio che come opportunità di verifica e potenziamento delle proprie capacità genitoriali. In particolare, la genitrice tendeva ad assumere un atteggiamento ambivalente e poco autorevole nei confronti del figlio, talvolta rimproverandolo e punendolo, talaltra coprendolo e giustificandolo.
Il padre del minore, fuori dal paese per motivi di lavoro e già sospeso dalla potestà genitoriale, era assente e, di fatto, mostrava disinteresse per il benessere del figlio. Emergeva che durante il periodo di permanenza in famiglia, “ aveva frequentato sporadicamente le lezioni e quelle Per_1 poche volte in cui si era recato a scuola si era dimostrato un elemento di disturbo verso i docenti, il personale scolastico e i propri compagni di classe in conseguenza dei suoi atti di bullismo verso quest'ultimi e, in generale, dei suoi atteggiamenti oppositivi/provocatori verso gli altri”. Pertanto, con decreto del 22.2.2023, il Tribunale disponeva nuovamente il collocamento del minore in una comunità socio-educativa adeguata ai suoi specifici bisogni;
dichiarava la madre sospesa dalla responsabilità genitoriale, confermando la sospensione del padre ed invitando entrambi i genitori ad attivarsi concretamente per il recupero delle capacità genitoriali, per non incorrere in provvedimenti definitivamente ablativi della responsabilità genitoriale.
All'esito di ulteriore istruttoria (relazione del Servizio Sociale del 18.11.2024, della Comunità educativa collocataria del 13.11.2024, del servizio di NPIA del 14.11.2024, nonché dichiarazioni rese all'udienza conclusiva del 20.11.2024) il Tribunale, con decreto emesso in data 27.11.2024 ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e nominato tutore provvisorio l'avv. ha disposto, altresì, il Per_1 Controparte_1 ricollocamento del minore, a cura del Servizio sociale di Bitonto, presso la comunità educativa “Villa Arden” e la sospensione degli incontri genitori-figlio, mandando al PMM per l'apertura del procedimento di abbandono in favore del minore.
Il TM ha accertato che nonostante la sussistenza di “un legame affettivo del minore”con i genitori, costoro si sono rivelati non idonei allo svolgimento della funzione genitoriale nei confronti del figlio , la cui “crescita evolutiva, affettiva e socio-interpersonale” risulta compromessa. Per_1
In particolare , dopo un breve rientro in famiglia, in occasione delle festività di Ognissanti Per_1 del novembre 2024, si è rifiutato di rientrare in comunità tornando ad essere anomico e privo di progettualità futura. La madre, sebbene formalmente sembri aderire alla rete dei servizi, è venuta meno, nella sostanza, al principio di corresponsabilità educativa, non garantendo la continuità degli interventi educativi. Peraltro, pur essendo legata affettivamente al figlio, non appare in grado di porsi come una figura autorevole e normativa nella relazione con il minore, nei cui confronti manifesta una condotta “disfunzionale” per l'incapacità di riuscire a contenerlo.
Il padre, unico in grado di imporsi sul figlio a livello educativo, è figura del tutto assente e marginale, non si relaziona con i Servizi Sociali e con gli operatori della comunità educativa, nemmeno nei brevi periodi di permanenza in Italia, sottraendosi ai percorsi specialistici di valutazione ed implementazione delle competenze genitoriali attivati presso il Consultorio familiare e disinteressandosi della vita del figlio, già da lungo tempo istituzionalizzato.
Sulla base di tali risultanze, il giudice di prime cure ha ritenuto che entrambi i genitori abbiano manifestato una “condotta abbandonica” ed “espulsiva”nei confronti del figlio, “disinteresse e disimpegno morale “ e '“assenza materiale e affettiva” e che entrambi non offrano alcuna garanzia di recupero, a breve e a medio termine, delle proprie capacità genitoriali.
Avverso tale provvedimento i genitori del minore hanno proposto reclamo eccependo la violazione dell'art. 330 cod. civ., l'assenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, la
“errata valutazione della inidoneità genitoriale sulla base di condotte non pregiudizievoli per il minore nonchè di una incapacità educativa connessa a sostanziali fragilità”, l'omessa valutazione della richiesta di affidamento del minore alla sorella della madre. In particolare si sostiene, da parte dei reclamanti:
- che non vi sarebbe inidoneità genitoriale ma piuttosto incapacità di contenere le disfunzioni comportamentali del minore dovute al disturbo della personalità da cui è affetto, per il quale è stato affidato alla NPIA e che originariamente aveva indotto gli stessi genitori a ricorrere all'ausilio dei Servizi Sociali;
- che la madre aveva tentato inutilmente di convincere il minore a rientrare in comunità, ma questi, dopo cinque anni di istituzionalizzazione, desiderava ritornare in famiglia;
- che il padre non ha potuto aderire completamente al percorso di recupero alla genitorialità per ragioni connesse alla sua attività lavorativa e non per disinteresse nei confronti del figlio;
-che la genitrice, legata al figlio da un profondo legame affettivo, si è sempre attenuta alle indicazioni degli operatori, assicurando la sua costante presenza ai colloqui programmati. Sulla scorta di tali censure, i reclamanti hanno chiesto la revoca del provvedimento impugnato, con la conseguente reintegra ex art. 332 cod. civ. nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Anche il tutore del minore si è costituito in giudizio, deducendo la tardività del reclamo e chiedendo, nel merito, l'integrale conferma del provvedimento reclamato.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 14.3.2025 è stata riservata la decisione.
Ad avviso della Corte l'eccezione preliminare sollevata dal tutore è priva di fondamento.
Invero, nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso, è la notificazione del decreto, effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere – tanto per il destinatario della notifica che per il notificante – il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22314 del 25/09/2017 (Rv. 645751 - 01). Pertanto, la semplice comunicazione da parte della Cancelleria non è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo che, nel caso di specie, è stato tempestivamente proposto.
Nel merito, le doglianze dei reclamanti, ad avviso della Corte, non hanno fondamento.
Invero, molteplici sono le circostanze fattuali dimostrative della congruità delle disposizioni adottate a tutela del minore con il provvedimento reclamato.
Riguardo alla figura paterna, il Tribunale per i Minorenni ne ha rimarcato il protratto comportamento gravemente dismissivo della responsabilità e l'inadempimento dei doveri genitoriali sotto il profilo affettivo, educativo e formativo, tali da giustificare la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, del tutto condivisibile. È risultato evidente, infatti, che il non si è impegnato a svolgere proficuamente il suo ruolo genitoriale ed essere per il Per_1 figlio una guida autorevole, delegando lo svolgimento di tale ruolo unicamente al coniuge, in tal modo sottraendosi ai propri doveri di padre e privando il figlio del necessario sostegno affettivo ed educativo, con grave pregiudizio per il corretto sviluppo psicofisico del minore e per la risoluzione delle problematiche connesse alle sue disfunzioni comportamentali. Nell'odierno giudizio di reclamo, il padre si è limitato a reiterare le generiche giustificazioni già fornite al primo Giudice, allegando copia del contratto di lavoro comprovante l'attività svolta in Svizzera. Tuttavia, anche ad avviso della Corte, la prolungata lontananza per motivi di lavoro non giustifica l'assenza, totale e protratta per lunghissimo tempo, dalla vita del figlio, specie ove si consideri che non ha ottemperato alle prescrizioni del T.M., rifiutandosi di collaborare con gli Per_1 operatori perfino nei periodi in cui si trovava in Italia. Eloquenti, a tal proposito, sono i rilievi e le relazioni degli operatori del Servizio Sociale e del Consultorio di Bitonto, nonché di tutte le figure professionali coinvolte e dello stesso tutore del minore.
Alla stregua di tali circostanze, correttamente il TM ha ravvisato nella condotta paterna una persistente violazione dei doveri genitoriali, rilevando che “il padre del minore, quando temporaneamente tornato a dimorare in famiglia, non si è interfacciato con il SS, non ha costruito un'alleanza con gli operatori della comunità educativa e si è totalmente disimpegnato nel percorso di valutazione presso il Consultorio Familiare di Bitonto. Dopo un breve periodo di permanenza a casa, è tornato a vivere all'estero. Di fatto, si è sostanzialmente disinteressato della vita del figlio, da lungo tempo istituzionalizzato”.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alla madre del minore.
Significative risultano le dichiarazioni rese all'udienza del 20.11.2024 dalla dott.ssa , Tes_1 psicologa del Consultorio Familiare di Bitonto, la quale ha osservato che “il contesto conta moltissimo e la mamma non è assolutamente migliorata o cambiata. Benché si sia fatta sentire spesso da noi e dunque accolta, le situazioni narrate si ripetevano e si presentavano ridondanti…(….)la situazione è peggiorata, rispetto all'esercizio delle funzioni genitoriali per entrambi. La madre non è in grado di allinearsi alle indicazioni degli operatori: e, quando è lei
a dover gestire situazioni critiche con il figlio - che asseconda quasi sempre e altre volte rimprovera senza ottenere alcun risultato - ricorre alla figura del marito per punire , Per_1 attribuendo allo stesso un ruolo soltanto punitivo”.
Alla stessa udienza anche la dott.ssa in servizio presso il Servizio Sociale cui è affidato Tes_2 il minore, ha sostenuto che la madre non è in grado di svolgere il suo ruolo educativo, dichiarando, in proposito, che “purtroppo, non si registrano evoluzioni nel contesto famigliare: la genitrice non è normativa e, dunque, non dà garanzie nell'esercizio del proprio ruolo”.
Del tutto condivisibile è, pertanto, quanto rilevato dal Tribunale secondo cui “la genitrice presenta sostanziali fragilità nell'esercizio del ruolo genitoriale: sebbene verbalizzi adesione formale alla rete dei servizi, viene meno, nella sostanza, al principio di corresponsabilità educativa, non garantendo la continuità degli interventi educativi….(…). Inoltre, non è normativa: tende a rinforzare positivamente le condotte disadattive del figlio e, dichiarando la sua impotenza nell'atto educativo, attribuisce un ruolo punitivo al marito che ritiene essere l'unico in grado di contenerlo, evidenziando tuttavia il ricorso da parte del medesimo a metodi educativi correttivi di ordine materiale”.
Tutti gli operatori coinvolti sono stati, del resto, concordi nel ritenere che l'allontanamento del minore e il suo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale e familiare sia necessario per evitare conseguenze per lui pregiudizievoli, tenuto conto delle peculiari problematiche comportamentali che, se non risolte, lo espongono a rischio di devianza.
Neppure può tralasciarsi che, da ultimo, il minore, non rientrando in comunità, ha interrotto un percorso che lo aveva condotto a migliorare la sua condizione e il suo stile di vita. Anche in ambito scolastico, infatti, fruendo di sostegno didattico, aveva iniziato pian piano a Per_1 sperimentare l'osservanza delle regole e la convivenza con i pari, mostrando un atteggiamento maggiormente collaborativo;
aveva, altresì, acquisito modelli positivi di comportamento in comunità, grazie al supporto di figure educative di riferimento normative e autorevoli. Supporto che non poteva essergli garantito in ambito familiare, dove è tornato ad essere anomico e privo di progettualità. Persiste, infatti, l'assenza paterna e la madre, pur legata affettivamente al figlio, ha dimostrato di non essere ancora in grado di occuparsene autonomamente, confermando nei suoi confronti una totale mancanza di autorevolezza che espone il minore a gravi rischi per la sua incolumità psico-fisica.
In proposito, relazionano i servizi sociali nell'ultima nota di aggiornamento del novembre 2024, che la madre, pur riconoscendo i miglioramenti di in comunità, appare impotente e non Per_1 in grado di avere un ruolo educativo incisivo nei confronti del figlio. Né può esserle di supporto il coniuge che, dopo aver tentato per circa quattro mesi di reinserirsi lavorativamente in Italia, è ritornato all'estero. Di conseguenza, qualora si assecondasse il desiderio di di restare in Per_1 famiglia, si rischierebbe di vanificare il positivo percorso da lui compiuto in comunità, durante il quale- nonostante le sue peculiari caratteristiche di personalità- non si erano mai presentate rilevanti criticità, registrandosi invece evidenti miglioramenti. Il minore, grazie al lavoro svolto in comunità, ha iniziato un percorso educativo positivo, comprendendo anche l'importanza di rispettare le regole;
tuttavia, i progressi di subiscono una sostanziale involuzione durante Per_1
i rientri a casa. In tale ambito tende ad essere irrequieto, riproponendo i comportamenti pregressi.
Emergono non solo le fragilità pedagogiche della genitrice, non allineandosi il figlio minore alle sue indicazioni;
ma anche il comportamento disfunzionale del padre, non impegnato nel percorso educativo del figlio. Il che ha impedito che in ambito familiare fosse assicurato il contenimento emotivo, affettivo e normativo necessario ad uno sviluppo armonico di , atteso che la Per_1 madre, da sola, non è in grado di gestirlo, sopraffatta dalla responsabilità di crescere tre figli nella sostanziale assenza del marito. Ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso, persistono le medesime criticità. Pertanto, il provvedimento impugnato va condiviso anche laddove ha disposto l'immediato ricollocamento del minore in comunità.
In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il complesso delle risultanze istruttorie rivela come la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia fondata su una valutazione di oggettiva incapacità dei genitori nello svolgimento del loro ruolo, tale da integrare i presupposti previsti dall'art. 330 c.c.
La Corte condivide appieno la valutazione del giudice di prime cure secondo il quale “entrambi
i genitori, al di là delle dichiarazioni rese, non hanno investito sui percorsi specialistici prescritti dal TM, dimostrando, in tal senso, di non essere interessati realmente al recupero della relazione con il proprio figliolo, nonché ad un suo rientro definitivo a casa”. Pur tenendo conto del legame affettivo che il minore ha con i genitori, non può trascurarsi “la disfunzionalità che la coppia genitoriale esercita sulla crescita evolutiva, affettiva e socio-interpersonale del figliolo”. I genitori non sono stati in grado di offrire e garantire al proprio figlio minore una sana crescita in termini di assistenza morale, materiale e di protezione, nonostante gli interventi di sostegno predisposti. Il non aver tutelato il figlio minore da situazioni di grave pregiudizio e di pericolo, soprattutto in occasione dell'ultimo rientro a casa, non consente una prognosi favorevole circa il recupero, in tempi ragionevoli, di funzioni e capacità genitoriali adeguate alle esigenze psico- evolutive del minore, non più rinviabili. Invero i genitori, incuranti delle prescrizioni impartite dal T.M e della disposta sospensione dalla responsabilità genitoriale, si sono rivelati inadeguati a far fronte alle molteplici esigenze del figlio minore;
né la coppia, durante un arco temporale di ben cinque anni, ha saputo avvalersi dell' attività di supporto offerta dai servizi socio-sanitari territoriali, incaricati di sostenerla in percorsi di recupero.
Va, pertanto, confermata la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i reclamanti.
Quanto alla sollecitazione rivolta dal Tribunale al PMM per l'apertura del procedimento di abbandono, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità "ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva'. (Cass.
Civ, sez. I, sent. n. 7115 del 29.03.2011). Va però rilevato che, nel caso di specie, qualora i genitori (che appaiono, seppur con i limiti indicati, profondamente legati al figlio minore) si dovessero impegnare fattivamente nella realizzazione dei propositi espressi da tempo al fine di un recupero delle funzioni genitoriali, la dichiarazione di decadenza potrà essere revocata da parte del Tribunale per i Minorenni.
Riguardo alla ipotesi di affidamento del minore ad una zia materna del minore, cui si fa cenno nel reclamo, non risulta, dalle emergenze istruttorie, che costei abbia mai avuto un rapporto significativo con il minore. Al riguardo, la dott.ssa , assistente sociale del Consultorio Per_2
Familiare, ha riferito: «Nella sede dell'incontro di rete, abbiamo appreso di un'ipotesi a cui sembrerebbe volersi orientare la famiglia: ovvero della zia materna che vorrebbe prenderlo in affido. Noi riteniamo che il contesto della famiglia allargata non sia assolutamente idoneo ad
accogliere .» Stessa posizione è stata assunta dal tutore del minore, il quale nella relazione Per_1 di aggiornamento del 19.11.2024, osserva che “nel caso di specie, dopo ampia discussione e confronto, tutti i Servizi coinvolti (compreso il sottoscritto), erano concordi nel ritenere una pessima soluzione il fatto che il minore possa restare a Bitonto in caso di eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dall'Ecc.mo Ufficio Giudiziario ed eventuale affidamento a soggetti terzi (anche familiari), atteso che la soluzione migliore si ritiene che sia quella di tenerlo collocato nell'attuale Comunità lontano quindi dal contesto territoriale cittadino tenuto conto che lo stesso purtroppo presenta oggettivamente svariate ombre in termini di criminalità e del fatto che sia un soggetto a rischio di possibile devianza sociale”, Per_1
secondo quanto è stato rappresentato dalla NPIA. Per di più, gli operatori hanno evidenziato come il contesto familiare allargato non abbia mai giovato ad e, anzi, sia risultato Per_1
destabilizzante per il minore il quale, quando rientra in famiglia, non si reca a scuola e riprende a frequentare compagnie poco raccomandabili. Pertanto, deve ragionevolmente escludersi che la zia possa svolgere un valido ruolo educativo, di contenimento e cura del minore, alternativo a quello della comunità.
Ritiene, tuttavia, la Corte che in considerazione del profondo legame affettivo esistente tra il minore e i genitori, della difficoltà di nell'instaurare relazioni privilegiate in ambito Per_1 scolastico e comunitario, nonchè degli effetti destabilizzanti che potrebbero derivare all'equilibrio del minore dalla brusca interruzione dei contatti con i genitori, sia opportuno disporre la immediata ripresa dei contatti e degli incontri genitori-figlio, ove richiesti dal minore e funzionali a preservarne l'equilibrio psico-fisico, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale (che ha differito la ripresa degli incontri al concreto avvio dei percorsi di recupero prescritti agli odierni reclamanti). Solo in tal senso il decreto impugnato va riformato.
Stante la delicatezza della materia trattata e degli interessi coinvolti, nonché la parziale riforma del decreto impugnato, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto da e Parte_2 Parte_3
e dispone la ripresa immediata dei rapporti tra il minore e i genitori, ove da lui richiesti e qualora funzionali al suo benessere psico-fisico; conferma nel resto il decreto impugnato.
Compensa interamente fra le parti le spese processuali del grado.
Si comunichi alle parti, al SS del Comune di Bitonto, al CF di Bitonto, alla di Bitonto e CP_2
alla comunità ospitante .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte d'Appello del 14.03.2025.
Il Presidente est.
Giovanna de Scisciolo
La Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dott. Oronzo Putignano Consigliere
dott.ssa Paola Buccelli Consigliere
dott. Aldo Amoia Comp. Privato
dott.ssa Samira Parte_1
per deliberare nel procedimento di reclamo iscritto sul ruolo generale di volontaria giurisdizione al n. 44/2025, promosso da
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Paola Mariella
-Reclamanti- nei confronti di
Avv. nella qualità di tutore provvisorio e difensore del minore Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] - Resistente -
[...]
e di
PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
Esaminati gli atti del procedimento, uditi i difensori delle parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.3.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso dell'11.2.2019 il PMM chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore stante l'incapacità educativa dei genitori, l'irregolarità della condotta e il grave Persona_1 disadattamento del minore. Il Tribunale, all'esito di articolata istruttoria, con decreto in data
8.5.2019, affidava il minore al Servizio sociale di Bitonto affinchè lo collocasse in una comunità educativa anche di concerto con la incaricando, nel contempo, il Consultorio familiare di CP_2
Bitonto di attuare tutti i necessari interventi in favore dei genitori, ai quali veniva prescritto di collaborare con gli operatori, pena la pronuncia di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.
Nel corso del procedimento, durato ben cinque anni, tutti i servizi coinvolti si adoperavano al fine di favorire il reinserimento di nell'ambito familiare;
tuttavia, benché con decreto del Per_1
28.6.2022 il TM avesse disposto l'attivazione di una pluralità di servizi di supporto ai genitori nel loro ruolo educativo (quali il servizio ADE, la prosecuzione delle azioni di sostegno e monitoraggio in favore di da parte della di Bitonto ed interventi specialistici da Per_1 CP_2 parte del Consultorio Familiare in favore dei genitori), gli operatori rilevavano che dopo il rientro in famiglia il minore continuava a porre in essere condotte disadattive. Inoltre, la genitrice appariva incapace di gestire le intemperanze del figlio e di aderire in maniera adeguata al percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio, vissuto più come occasione di sfogo del proprio disagio che come opportunità di verifica e potenziamento delle proprie capacità genitoriali. In particolare, la genitrice tendeva ad assumere un atteggiamento ambivalente e poco autorevole nei confronti del figlio, talvolta rimproverandolo e punendolo, talaltra coprendolo e giustificandolo.
Il padre del minore, fuori dal paese per motivi di lavoro e già sospeso dalla potestà genitoriale, era assente e, di fatto, mostrava disinteresse per il benessere del figlio. Emergeva che durante il periodo di permanenza in famiglia, “ aveva frequentato sporadicamente le lezioni e quelle Per_1 poche volte in cui si era recato a scuola si era dimostrato un elemento di disturbo verso i docenti, il personale scolastico e i propri compagni di classe in conseguenza dei suoi atti di bullismo verso quest'ultimi e, in generale, dei suoi atteggiamenti oppositivi/provocatori verso gli altri”. Pertanto, con decreto del 22.2.2023, il Tribunale disponeva nuovamente il collocamento del minore in una comunità socio-educativa adeguata ai suoi specifici bisogni;
dichiarava la madre sospesa dalla responsabilità genitoriale, confermando la sospensione del padre ed invitando entrambi i genitori ad attivarsi concretamente per il recupero delle capacità genitoriali, per non incorrere in provvedimenti definitivamente ablativi della responsabilità genitoriale.
All'esito di ulteriore istruttoria (relazione del Servizio Sociale del 18.11.2024, della Comunità educativa collocataria del 13.11.2024, del servizio di NPIA del 14.11.2024, nonché dichiarazioni rese all'udienza conclusiva del 20.11.2024) il Tribunale, con decreto emesso in data 27.11.2024 ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e nominato tutore provvisorio l'avv. ha disposto, altresì, il Per_1 Controparte_1 ricollocamento del minore, a cura del Servizio sociale di Bitonto, presso la comunità educativa “Villa Arden” e la sospensione degli incontri genitori-figlio, mandando al PMM per l'apertura del procedimento di abbandono in favore del minore.
Il TM ha accertato che nonostante la sussistenza di “un legame affettivo del minore”con i genitori, costoro si sono rivelati non idonei allo svolgimento della funzione genitoriale nei confronti del figlio , la cui “crescita evolutiva, affettiva e socio-interpersonale” risulta compromessa. Per_1
In particolare , dopo un breve rientro in famiglia, in occasione delle festività di Ognissanti Per_1 del novembre 2024, si è rifiutato di rientrare in comunità tornando ad essere anomico e privo di progettualità futura. La madre, sebbene formalmente sembri aderire alla rete dei servizi, è venuta meno, nella sostanza, al principio di corresponsabilità educativa, non garantendo la continuità degli interventi educativi. Peraltro, pur essendo legata affettivamente al figlio, non appare in grado di porsi come una figura autorevole e normativa nella relazione con il minore, nei cui confronti manifesta una condotta “disfunzionale” per l'incapacità di riuscire a contenerlo.
Il padre, unico in grado di imporsi sul figlio a livello educativo, è figura del tutto assente e marginale, non si relaziona con i Servizi Sociali e con gli operatori della comunità educativa, nemmeno nei brevi periodi di permanenza in Italia, sottraendosi ai percorsi specialistici di valutazione ed implementazione delle competenze genitoriali attivati presso il Consultorio familiare e disinteressandosi della vita del figlio, già da lungo tempo istituzionalizzato.
Sulla base di tali risultanze, il giudice di prime cure ha ritenuto che entrambi i genitori abbiano manifestato una “condotta abbandonica” ed “espulsiva”nei confronti del figlio, “disinteresse e disimpegno morale “ e '“assenza materiale e affettiva” e che entrambi non offrano alcuna garanzia di recupero, a breve e a medio termine, delle proprie capacità genitoriali.
Avverso tale provvedimento i genitori del minore hanno proposto reclamo eccependo la violazione dell'art. 330 cod. civ., l'assenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, la
“errata valutazione della inidoneità genitoriale sulla base di condotte non pregiudizievoli per il minore nonchè di una incapacità educativa connessa a sostanziali fragilità”, l'omessa valutazione della richiesta di affidamento del minore alla sorella della madre. In particolare si sostiene, da parte dei reclamanti:
- che non vi sarebbe inidoneità genitoriale ma piuttosto incapacità di contenere le disfunzioni comportamentali del minore dovute al disturbo della personalità da cui è affetto, per il quale è stato affidato alla NPIA e che originariamente aveva indotto gli stessi genitori a ricorrere all'ausilio dei Servizi Sociali;
- che la madre aveva tentato inutilmente di convincere il minore a rientrare in comunità, ma questi, dopo cinque anni di istituzionalizzazione, desiderava ritornare in famiglia;
- che il padre non ha potuto aderire completamente al percorso di recupero alla genitorialità per ragioni connesse alla sua attività lavorativa e non per disinteresse nei confronti del figlio;
-che la genitrice, legata al figlio da un profondo legame affettivo, si è sempre attenuta alle indicazioni degli operatori, assicurando la sua costante presenza ai colloqui programmati. Sulla scorta di tali censure, i reclamanti hanno chiesto la revoca del provvedimento impugnato, con la conseguente reintegra ex art. 332 cod. civ. nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Anche il tutore del minore si è costituito in giudizio, deducendo la tardività del reclamo e chiedendo, nel merito, l'integrale conferma del provvedimento reclamato.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 14.3.2025 è stata riservata la decisione.
Ad avviso della Corte l'eccezione preliminare sollevata dal tutore è priva di fondamento.
Invero, nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso, è la notificazione del decreto, effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere – tanto per il destinatario della notifica che per il notificante – il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22314 del 25/09/2017 (Rv. 645751 - 01). Pertanto, la semplice comunicazione da parte della Cancelleria non è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo che, nel caso di specie, è stato tempestivamente proposto.
Nel merito, le doglianze dei reclamanti, ad avviso della Corte, non hanno fondamento.
Invero, molteplici sono le circostanze fattuali dimostrative della congruità delle disposizioni adottate a tutela del minore con il provvedimento reclamato.
Riguardo alla figura paterna, il Tribunale per i Minorenni ne ha rimarcato il protratto comportamento gravemente dismissivo della responsabilità e l'inadempimento dei doveri genitoriali sotto il profilo affettivo, educativo e formativo, tali da giustificare la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, del tutto condivisibile. È risultato evidente, infatti, che il non si è impegnato a svolgere proficuamente il suo ruolo genitoriale ed essere per il Per_1 figlio una guida autorevole, delegando lo svolgimento di tale ruolo unicamente al coniuge, in tal modo sottraendosi ai propri doveri di padre e privando il figlio del necessario sostegno affettivo ed educativo, con grave pregiudizio per il corretto sviluppo psicofisico del minore e per la risoluzione delle problematiche connesse alle sue disfunzioni comportamentali. Nell'odierno giudizio di reclamo, il padre si è limitato a reiterare le generiche giustificazioni già fornite al primo Giudice, allegando copia del contratto di lavoro comprovante l'attività svolta in Svizzera. Tuttavia, anche ad avviso della Corte, la prolungata lontananza per motivi di lavoro non giustifica l'assenza, totale e protratta per lunghissimo tempo, dalla vita del figlio, specie ove si consideri che non ha ottemperato alle prescrizioni del T.M., rifiutandosi di collaborare con gli Per_1 operatori perfino nei periodi in cui si trovava in Italia. Eloquenti, a tal proposito, sono i rilievi e le relazioni degli operatori del Servizio Sociale e del Consultorio di Bitonto, nonché di tutte le figure professionali coinvolte e dello stesso tutore del minore.
Alla stregua di tali circostanze, correttamente il TM ha ravvisato nella condotta paterna una persistente violazione dei doveri genitoriali, rilevando che “il padre del minore, quando temporaneamente tornato a dimorare in famiglia, non si è interfacciato con il SS, non ha costruito un'alleanza con gli operatori della comunità educativa e si è totalmente disimpegnato nel percorso di valutazione presso il Consultorio Familiare di Bitonto. Dopo un breve periodo di permanenza a casa, è tornato a vivere all'estero. Di fatto, si è sostanzialmente disinteressato della vita del figlio, da lungo tempo istituzionalizzato”.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alla madre del minore.
Significative risultano le dichiarazioni rese all'udienza del 20.11.2024 dalla dott.ssa , Tes_1 psicologa del Consultorio Familiare di Bitonto, la quale ha osservato che “il contesto conta moltissimo e la mamma non è assolutamente migliorata o cambiata. Benché si sia fatta sentire spesso da noi e dunque accolta, le situazioni narrate si ripetevano e si presentavano ridondanti…(….)la situazione è peggiorata, rispetto all'esercizio delle funzioni genitoriali per entrambi. La madre non è in grado di allinearsi alle indicazioni degli operatori: e, quando è lei
a dover gestire situazioni critiche con il figlio - che asseconda quasi sempre e altre volte rimprovera senza ottenere alcun risultato - ricorre alla figura del marito per punire , Per_1 attribuendo allo stesso un ruolo soltanto punitivo”.
Alla stessa udienza anche la dott.ssa in servizio presso il Servizio Sociale cui è affidato Tes_2 il minore, ha sostenuto che la madre non è in grado di svolgere il suo ruolo educativo, dichiarando, in proposito, che “purtroppo, non si registrano evoluzioni nel contesto famigliare: la genitrice non è normativa e, dunque, non dà garanzie nell'esercizio del proprio ruolo”.
Del tutto condivisibile è, pertanto, quanto rilevato dal Tribunale secondo cui “la genitrice presenta sostanziali fragilità nell'esercizio del ruolo genitoriale: sebbene verbalizzi adesione formale alla rete dei servizi, viene meno, nella sostanza, al principio di corresponsabilità educativa, non garantendo la continuità degli interventi educativi….(…). Inoltre, non è normativa: tende a rinforzare positivamente le condotte disadattive del figlio e, dichiarando la sua impotenza nell'atto educativo, attribuisce un ruolo punitivo al marito che ritiene essere l'unico in grado di contenerlo, evidenziando tuttavia il ricorso da parte del medesimo a metodi educativi correttivi di ordine materiale”.
Tutti gli operatori coinvolti sono stati, del resto, concordi nel ritenere che l'allontanamento del minore e il suo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale e familiare sia necessario per evitare conseguenze per lui pregiudizievoli, tenuto conto delle peculiari problematiche comportamentali che, se non risolte, lo espongono a rischio di devianza.
Neppure può tralasciarsi che, da ultimo, il minore, non rientrando in comunità, ha interrotto un percorso che lo aveva condotto a migliorare la sua condizione e il suo stile di vita. Anche in ambito scolastico, infatti, fruendo di sostegno didattico, aveva iniziato pian piano a Per_1 sperimentare l'osservanza delle regole e la convivenza con i pari, mostrando un atteggiamento maggiormente collaborativo;
aveva, altresì, acquisito modelli positivi di comportamento in comunità, grazie al supporto di figure educative di riferimento normative e autorevoli. Supporto che non poteva essergli garantito in ambito familiare, dove è tornato ad essere anomico e privo di progettualità. Persiste, infatti, l'assenza paterna e la madre, pur legata affettivamente al figlio, ha dimostrato di non essere ancora in grado di occuparsene autonomamente, confermando nei suoi confronti una totale mancanza di autorevolezza che espone il minore a gravi rischi per la sua incolumità psico-fisica.
In proposito, relazionano i servizi sociali nell'ultima nota di aggiornamento del novembre 2024, che la madre, pur riconoscendo i miglioramenti di in comunità, appare impotente e non Per_1 in grado di avere un ruolo educativo incisivo nei confronti del figlio. Né può esserle di supporto il coniuge che, dopo aver tentato per circa quattro mesi di reinserirsi lavorativamente in Italia, è ritornato all'estero. Di conseguenza, qualora si assecondasse il desiderio di di restare in Per_1 famiglia, si rischierebbe di vanificare il positivo percorso da lui compiuto in comunità, durante il quale- nonostante le sue peculiari caratteristiche di personalità- non si erano mai presentate rilevanti criticità, registrandosi invece evidenti miglioramenti. Il minore, grazie al lavoro svolto in comunità, ha iniziato un percorso educativo positivo, comprendendo anche l'importanza di rispettare le regole;
tuttavia, i progressi di subiscono una sostanziale involuzione durante Per_1
i rientri a casa. In tale ambito tende ad essere irrequieto, riproponendo i comportamenti pregressi.
Emergono non solo le fragilità pedagogiche della genitrice, non allineandosi il figlio minore alle sue indicazioni;
ma anche il comportamento disfunzionale del padre, non impegnato nel percorso educativo del figlio. Il che ha impedito che in ambito familiare fosse assicurato il contenimento emotivo, affettivo e normativo necessario ad uno sviluppo armonico di , atteso che la Per_1 madre, da sola, non è in grado di gestirlo, sopraffatta dalla responsabilità di crescere tre figli nella sostanziale assenza del marito. Ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso, persistono le medesime criticità. Pertanto, il provvedimento impugnato va condiviso anche laddove ha disposto l'immediato ricollocamento del minore in comunità.
In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il complesso delle risultanze istruttorie rivela come la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia fondata su una valutazione di oggettiva incapacità dei genitori nello svolgimento del loro ruolo, tale da integrare i presupposti previsti dall'art. 330 c.c.
La Corte condivide appieno la valutazione del giudice di prime cure secondo il quale “entrambi
i genitori, al di là delle dichiarazioni rese, non hanno investito sui percorsi specialistici prescritti dal TM, dimostrando, in tal senso, di non essere interessati realmente al recupero della relazione con il proprio figliolo, nonché ad un suo rientro definitivo a casa”. Pur tenendo conto del legame affettivo che il minore ha con i genitori, non può trascurarsi “la disfunzionalità che la coppia genitoriale esercita sulla crescita evolutiva, affettiva e socio-interpersonale del figliolo”. I genitori non sono stati in grado di offrire e garantire al proprio figlio minore una sana crescita in termini di assistenza morale, materiale e di protezione, nonostante gli interventi di sostegno predisposti. Il non aver tutelato il figlio minore da situazioni di grave pregiudizio e di pericolo, soprattutto in occasione dell'ultimo rientro a casa, non consente una prognosi favorevole circa il recupero, in tempi ragionevoli, di funzioni e capacità genitoriali adeguate alle esigenze psico- evolutive del minore, non più rinviabili. Invero i genitori, incuranti delle prescrizioni impartite dal T.M e della disposta sospensione dalla responsabilità genitoriale, si sono rivelati inadeguati a far fronte alle molteplici esigenze del figlio minore;
né la coppia, durante un arco temporale di ben cinque anni, ha saputo avvalersi dell' attività di supporto offerta dai servizi socio-sanitari territoriali, incaricati di sostenerla in percorsi di recupero.
Va, pertanto, confermata la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i reclamanti.
Quanto alla sollecitazione rivolta dal Tribunale al PMM per l'apertura del procedimento di abbandono, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità "ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva'. (Cass.
Civ, sez. I, sent. n. 7115 del 29.03.2011). Va però rilevato che, nel caso di specie, qualora i genitori (che appaiono, seppur con i limiti indicati, profondamente legati al figlio minore) si dovessero impegnare fattivamente nella realizzazione dei propositi espressi da tempo al fine di un recupero delle funzioni genitoriali, la dichiarazione di decadenza potrà essere revocata da parte del Tribunale per i Minorenni.
Riguardo alla ipotesi di affidamento del minore ad una zia materna del minore, cui si fa cenno nel reclamo, non risulta, dalle emergenze istruttorie, che costei abbia mai avuto un rapporto significativo con il minore. Al riguardo, la dott.ssa , assistente sociale del Consultorio Per_2
Familiare, ha riferito: «Nella sede dell'incontro di rete, abbiamo appreso di un'ipotesi a cui sembrerebbe volersi orientare la famiglia: ovvero della zia materna che vorrebbe prenderlo in affido. Noi riteniamo che il contesto della famiglia allargata non sia assolutamente idoneo ad
accogliere .» Stessa posizione è stata assunta dal tutore del minore, il quale nella relazione Per_1 di aggiornamento del 19.11.2024, osserva che “nel caso di specie, dopo ampia discussione e confronto, tutti i Servizi coinvolti (compreso il sottoscritto), erano concordi nel ritenere una pessima soluzione il fatto che il minore possa restare a Bitonto in caso di eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dall'Ecc.mo Ufficio Giudiziario ed eventuale affidamento a soggetti terzi (anche familiari), atteso che la soluzione migliore si ritiene che sia quella di tenerlo collocato nell'attuale Comunità lontano quindi dal contesto territoriale cittadino tenuto conto che lo stesso purtroppo presenta oggettivamente svariate ombre in termini di criminalità e del fatto che sia un soggetto a rischio di possibile devianza sociale”, Per_1
secondo quanto è stato rappresentato dalla NPIA. Per di più, gli operatori hanno evidenziato come il contesto familiare allargato non abbia mai giovato ad e, anzi, sia risultato Per_1
destabilizzante per il minore il quale, quando rientra in famiglia, non si reca a scuola e riprende a frequentare compagnie poco raccomandabili. Pertanto, deve ragionevolmente escludersi che la zia possa svolgere un valido ruolo educativo, di contenimento e cura del minore, alternativo a quello della comunità.
Ritiene, tuttavia, la Corte che in considerazione del profondo legame affettivo esistente tra il minore e i genitori, della difficoltà di nell'instaurare relazioni privilegiate in ambito Per_1 scolastico e comunitario, nonchè degli effetti destabilizzanti che potrebbero derivare all'equilibrio del minore dalla brusca interruzione dei contatti con i genitori, sia opportuno disporre la immediata ripresa dei contatti e degli incontri genitori-figlio, ove richiesti dal minore e funzionali a preservarne l'equilibrio psico-fisico, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale (che ha differito la ripresa degli incontri al concreto avvio dei percorsi di recupero prescritti agli odierni reclamanti). Solo in tal senso il decreto impugnato va riformato.
Stante la delicatezza della materia trattata e degli interessi coinvolti, nonché la parziale riforma del decreto impugnato, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto da e Parte_2 Parte_3
e dispone la ripresa immediata dei rapporti tra il minore e i genitori, ove da lui richiesti e qualora funzionali al suo benessere psico-fisico; conferma nel resto il decreto impugnato.
Compensa interamente fra le parti le spese processuali del grado.
Si comunichi alle parti, al SS del Comune di Bitonto, al CF di Bitonto, alla di Bitonto e CP_2
alla comunità ospitante .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte d'Appello del 14.03.2025.
Il Presidente est.
Giovanna de Scisciolo