Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2116/2023 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante con Parte_1 Parte_2
sede in RO (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_1
Emiliano Fasulo, per mandato e domiciliata come in atti – appellante -
contro
, nato a [...] il [...] (cf. Controparte_1
) e , nata a [...] il 14 gennaio C.F._1 Parte_3
1977 (cf ) rappresentati e difesi dall'avv. Abram Rallo C.F._2
per mandato e domiciliati come in atti – appellati e appellanti incidentali -
contro in persona del legale rappresentate Controparte_2 CP_3
(p. Iva ) con sede in Camponogara (VE), rappresentata e difesa P.IVA_2
1
e contro
(P.IVA: , con sede Controparte_4 P.IVA_3
in Verona (VR) in persona del titolare - appellata contumace - CP_4
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente lo spiegato appello in tutti i motivi, riformando la sentenza impugnata nr. 1809/2023(rg.
5293/2019, pubblicata il 19/10/2023, Repert. n. 6319/2023, notificata il
27/10/2023) resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Venezia, Prima
Sezione Civile, Giudice Dr.ssa Alice Zorzi, accogliendo le seguenti domande:
accertare e dichiarare che la responsabilità della , in persona del suo Parte_1
legale rappresentate p.t, nella determinazione dei fatti di cui in narrativa debba essere contenuta nella misura accertata e quantificata dal CTU (pag.
26, Riepilogo, lett. a) della CTU in atti) e di conseguenza: in via principale:
condannare i Sig.ri e alla restituzione in Controparte_1 Parte_3
favore della in persona del suo legale rappresentate p.t., della Parte_1
somma di € 7.960,39 (€ 8.380,87 detratti € 420,48) ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
in via subordinata: condannare esclusivamente la in persona Controparte_2
del suo legale rappresentate p.t., a risarcire tutti i danni subiti e subendi dagli attori nel giudizio di primo grado ( e ), Controparte_5 Parte_3
2 ovvero, in via ulteriormente gradata, condannare la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentate p.t., a tenere indenne la da ogni Parte_1
e qualsiasi conseguenza economica comunque derivante dai fatti di causa e pertanto, in ogni caso, condannare la predetta nella Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della Pt_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di € 7.960,39
[...]
(€ 8.380,87 detratti €. 420,48), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte di Appello anche in via equitativa. Respingere l'appello incidentale proposto dalle controparti Sig.ri e e quello proposto dalla Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
[...
poiché infondati in fatto e in diritto ovvero per le ragioni ritenute da codesta Ecc.ma Corte di Appello. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per la CP_2
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Respingersi l'impugnazione proposta dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, in Parte_1
composizione monocratica, Giudice dott.ssa Alice Zorzi, n. 1809/2023,
pubblicata in data 19.10.2023, pronunciata nella causa civile n. 5293/2019
R.G. in quanto infondata in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA
INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che la responsabilità de è pari al 30% e quella di Controparte_2 Pt_1
è pari al 70%: 1) condannare in persona del suo legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 6.111,78
[...]
oltre accessori, pari al 40% della somma complessiva di € 15.279,46 oltre
3 accessori riconosciuta dal Tribunale in favore degli attori nella sentenza n.
1809/2023; 2) condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 2.030,80
[...]
oltre rimborso spese forfettarie e accessori come per legge, pari al 40% della somma complessiva di € 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori come per legge liquidata dal Tribunale in favore degli attori nella sentenza n.
1809/2023 a titolo di spese di lite;
3) condannare in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma CP_2
di € 1.180,12 oltre IVA e accessori come per legge, pari al 40% della somma complessiva di € 2.950,29 oltre IVA e accessori come per legge, liquidata dal
Tribunale al CTU Ing. a titolo di compenso con decreto in Per_1
data14.02.2022, posta a carico di nella misura del Controparte_2
70% nella sentenza n. 1809/2023; NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE
GRADATA In parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che la
Co responsabilità de è pari al 50% e quella di Controparte_2 Pt_1
è pari al 50%: 1) condannare in persona del suo legale
[...] Parte_1
Co rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 3.055,90
[...]
oltre accessori, pari al 20% della somma complessiva di € 15.279,46 oltre accessori riconosciuta dal Tribunale in favore degli attori nella sentenza n.
1809/2023; 2) condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.015,40
[...]
4 oltre accessori, pari al 20% della somma complessiva di € 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori come per legge liquidata dal Tribunale
in favore degli attori nella sentenza n. 1809/2023 a titolo di spese di lite;
3)
condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
Co tempore, a rimborsare in favore di in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, la somma di € 590,06 oltre IVA e accessori come per legge, pari al 20% della somma complessiva di € 2.950,29 oltre IVA
e accessori come per legge, liquidata dal Tribunale al CTU Ing. a Per_1
titolo di compenso con decreto in data14.02.2022, posta a carico di
[...]
nella misura del 70% nella sentenza n. 1809/2023; IN OGNI CP_2
CASO Spese di lite del presente giudizio interamente rifuse.
Conclusioni per e CP_1 Pt_3
Nel merito. Ogni diversa deduzione, argomentazione e conclusione reietta,
Parte respingersi l'appello proposto dalla soc. e confermarsi per CP_6
l'effetto la sentenza impugnata, tranne che per quanto si richiede in via di appello incidentale. In via di appello incidentale. A) Nel quantificare il
Par risarcimento del danno dovuto dalle soc. e Controparte_2 CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia considerare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera verificatosi successivamente al periodo di COVID e Voglia quantificare le singole voci di risarcimento nella misura indicata nella relazione dell'arch.
[...]
nella somma complessiva di €. 23.447,29 oltre accessori, Persona_2
maggiore pertanto alla somma complessiva di €.8.167,83 stabilita con la sentenza di primo grado. B) Nel quantificare le spese legali dovute ai deducenti sig.ri e , Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_3 Controparte_1
5 d'Appello di Venezia considerare il fatto che nè la soc. Controparte_2
né la soc. VA. pur non contestando l'esistenza dei vizi ed il diritto CP_6
dei deducenti al risarcimento del danno, hanno mai accettato di conciliare la vertenza, in nessuna delle occasioni, stragiudiziali e giudiziali, nelle quali sono stati chiamati a verificare detta possibilità, così costringendo i deducenti ad affrontare l'intero giudizio di primo grado, ed ora di appello. Condannarsi
Parte pertanto le soc. e a rifondere le spese legali Controparte_2 CP_6
di entrambi i gradi di giudizio applicando i valori massimi della tariffa professionale forense e gli aumenti del 60% previsti per la presenza di più
convenuti e del 33% prevista per la manifesta fondatezza della domanda degli attori, mai contestata nell'an da nessuno dei convenuti. C)Spese di causa integralmente rifuse, sia del primo grado che d'appello, calcolate secondo i criteri appena indicati per la riforma della sentenza di primo grado,
applicando i valori massimi della tariffa professionale forense e gli aumenti del 60% previsti per la presenza di più convenuti e del 33% prevista per la manifesta fondatezza della domanda degli attori, mai contestata nell'an da nessuno dei convenuti.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 21 novembre 2023 evocava Parte_1
e , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 [...]
da sole di avanti la Corte d'Appello di Venezia CP_4 CP_4
impugnando la sentenza n. 1809/23 del Tribunale lagunare (pubblicata il 18
ottobre e notificata il 27 ottobre 2023) che aveva accolto la domanda del e della per il risarcimento dei danni per imperita Pt_3 CP_1
installazione di tre strutture frangisole presso l'abitazione condannando La
6 Parte e al pagamento di € 15.279,46 oltre Controparte_2 CP_6
accessori per il rispristino;
accertando nei rapporti interni la responsabilità di
Parte nella misura del 70% e quella di Controparte_2 CP_6
Contr EC nella misura del 30%; condannando a tenere indenne per €
Con 10.695,62 oltre accessori;
condannando VA. a tenere indenne La
[...]
per € 4.583,84 oltre accessori;
rigettando per prescrizione e CP_2
decadenza la domanda di
contro
Uno più Uno tende da Controparte_2
Sole ed accogliendo la riconvenzionale con condanna di al CP_2
pagamento di € € 400 a saldo della fattura n. 3 del 27.03.2018; condannando
Con
in solido alla rifusione delle spese di lite in Parte_5
favore del e della;
condannando alle Pt_3 CP_1 Controparte_2
spese di lite a favore di Uno più Uno tende da sole e ponendo le spese della c.t.u. per la quota di cui sopra a carico di e di Controparte_2 Pt_1
Premettendo la ragionevole fondatezza del gravame lamentava l'omessa motivazione per la propria responsabilità solidale con Controparte_2
anche operata equitativamente e disattendendo le conclusioni del C.T.U..
Chiedeva la diversa graduazione delle spese.
Si costituiva La contestando l'appello e chiedendone Controparte_2
la reiezione, proponendo appello incidentale a contestare la ripartizione delle responsabilità tra le parti.
Si costituivano anche il e la contestando gli appelli e Pt_3 CP_1
proponendo a propria volta gravami incidentali per l'aumento dell'importo risarcitorio e per la maggiore rifusione delle spese.
Non si costituiva Uno più Uno tende da sole di che rimaneva CP_4
contumace.
7 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 tentasi con modalità telematiche, non in presenza, con la concessione a ritroso dei termini perentori per il deposito degli scritti conclusivi e per la precisazione delle conclusioni.
2.- Osserva la Corte.
3.- I contrapposti appelli sono infondati e vanno rigettati.
La sentenza del Tribunale di Venezia, con le precisazioni di cui sotto, va confermata previa correzione dell'errore materiale per le spese del c.t.p. degli appellanti incidentali.
Le spese del grado vanno compensate per la soccombenza reciproca.
4.- Il tribunale accolse la domanda risarcitoria della e del , Pt_3 Parte_6
regolando le spese, osservando che:
-) era sussistente la responsabilità solidale di e di Controparte_2
EC
per l'errata realizzazione delle tre tettoie frangisole commissionate a dai committenti e per €. 18.910, con CP_2 CP_1 Pt_3
EC materiali forniti da;
l'installazione delle tre pompeiane era stata
Cont eseguita dalla terza chiamata più Controparte_4
EC
-) la responsabilità di , che aveva fornito i materiali, quale terzo rispetto il rapporto obbligatorio, era sussistente in forza degli artt. 1218 e 2055
Cod. Civ. tanto che la stessa, come La doveva rispondere CP_2
dei danni cagionati e accertati dalla c.t.u.;
-) in sede di installazione erano emerse delle criticità in relazione ai materiali consegnati che non corrispondevano in toto a quelli ordinati ed in relazione alle misurazioni effettuate nel corso del sopralluogo preliminare all'ordine in quanto erano risultate non corrette e non corrispondenti allo stato dei luoghi;
8 -) il testimone , direttore dei lavori, aveva infatti riferito che Testimone_1
Par era il “commerciale di ” e che aveva fatto il rilievo e lo CP_7 CP_6
aveva sbagliato (verbale del 26.04.22). come ribadito da CP_7 Pt_1
aveva avuto un ruolo nel settore commerciale volto al procacciare affari e
Part lavori per conto di a;
le misurazioni erano state recepite da La
[...]
che non aveva ritenuto di verificarle né di confutarle attraverso un CP_2
proprio tecnico avendo formulato proposta alla parte attrice con indicazione del preventivo di spesa nella propria carta intestata;
-) era irrilevante determinare chi avesse effettuato materialmente le misurazioni in quanto, anche a voler pensare che fosse stato proprio come affermato dal testimone , ciò non avrebbe eluso la CP_7 Tes_1
Co Contr responsabilità de che le aveva utilizzate senza effettuare le verifiche
Par C pur conoscendo la mansione rivestita da presso;
CP_7
Contr
-) era responsabile La quale controparte negoziale ma anche in quanto alla stessa avrebbe dovuto addebitarsi l'erronea misurazione tanto per errore di un proprio tecnico quanto per l'errore di (anche per culpa in CP_7
vigilando e per culpa in eligendo dei preposti);
-) dalla c.t.u. era emersa la responsabilità de : “Nell'indicazione di CP_2
Contr dette misure di cui all'ordine della non si è tenuto in debito conto che il prospetto sud del fabbricato attoreo cui sono addossate le pergole non si sviluppa in un unico piano ma presenta una risega in cui va “inserita” la pergola n° 1.”; inoltre “per la realizzazione dell'opera a regola d'arte si sarebbero dovute ordinare due gambe per la suddetta pergola n. 2”; “per la regola dell'arte la vrebbe dovuto completare l'opera fornita CP_2
9 agli attori con l'apposizione di scossaline anche sopra le tettoie n. 1 e 2 in angolo con i prospetti o fornendo le scossaline al montatore”;
Parte
-) dalla c.t.u. era emersa la responsabilità di A “il materiale fornito relativamente alle gambe pertanto è incompleto” nonché “ le staffe in acciaio ad “Ω” utilizzate per distanziare la pergola n° 3 dal prospetto per la presenza di un pluviale presentano difetti sulla zincatura e verniciatura con conseguente tracce di ruggine, inoltre presentano una lunghezza di 22 cm maggiore e difforme da quella prevista nell'ordine di 18 cm per cui la staffa di sinistra, per chi guarda il prospetto, di sostegno della pergola n° 3, è
agganciata alla struttura solo con due viti anziché quattro”;
-) La rispondeva per inesatto adempimento per non aver CP_2
installato le tre pompeiane a regola d'arte;
EC
-) rispondeva nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2055 Cod.
Civ. per aver cooperato all'inadempimento;
-) la responsabilità solidale doveva essere ripartita in via equitativa in misura pari al 70% per la prima e al 30% per la seconda anche tenuto conto del ruolo di VA.ILA tutt'altro che marginale nella scelta anche del montatore e nella errata consegna di alcuni materiali;
-) il danno, tenuto conto dei costi di ripristino indicati dal ctu, era pari ad €
15.279,46 oltre accessori;
Contr EC
-) La era responsabile per € 10.695,62 mentre era responsabile per la restante somma di € 4.583,84;
-) la domanda di manleva de verso la terza chiamata Uno più Uno CP_2
tende di era da rigettare;
CP_4
10 -) non avrebbe potuto darsi rilievo nemmeno alla scarsa preparazione del montatore, permanendo in capo a culpa in eligendo per aver CP_2
individuato un professionista inesperto nel montaggio delle pompeiane (la
Cont responsabilità di più Uno tende da Sole era pari ad un terzo della quota di responsabilità già riferita a ); CP_2
-) erano fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c.;
-) la terza chiamata aveva ricevuto la denuncia dei vizi il 12 marzo 2018 e negli otto giorni successivi non aveva informato e comunicato i predetti vizi a Uno tende da sole mentre l'opera era stata consegnata nel mese di CP_4
Cont Cont gennaio 2018 e più tende da sole era venuta a conoscenza solo con la chiamata in causa da parte di nel settembre 2019; CP_2
-) la prescrizione non poteva dirsi interrotta per il fatto che CP_4
doveva e poteva conoscere i vizi avendo egli stesso interrotto il montaggio dell'ultima pompeiana in attesa che arrivasse il materiale adeguato, come prospettato da;
infatti, il doc. 9 di parte convenuta era una CP_2
Parte comunicazione intercorsa tra quest'ultima e e non risultava in CP_6
alcun modo indirizzata a;
Controparte_4
-) non era emerso che fosse stato a conoscenza dell'incontro CP_4
presso l'abitazione degli attori in data 5 giugno 2018 o che ne avesse conosciuto le ragioni;
-) era da accogliere la domanda riconvenzionale di Uno più Uno nei confronti di per il mancato pagamento di € 400 come da fattura n. 3 del CP_2
27.03.2018;
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza mentre quelle della chiamata erano da addebitare a CP_2
11 -) le spese della c.t.u. erano da porsi a carico di per il 70%, CP_2
Par e per il 30%. CP_6
3.2.- Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge ai contrapposti motivi di censura.
4.- Appello principale.
4.1.- Con il primo strumento si censura l'errata ed omessa motivazione sulla responsabilità ascritta, pro quota ed in via equitativa a rilevandosi Pt_1
pure che l'errata rilevazione delle misure delle tende ordinate era imputabile
Cont a e che l'errata posta in opera era imputabile ad più Controparte_2
Cont mentre la c.t.u. aveva offerto una diversa percentuale di CP_4
responsabilità disattesa dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
4.2.- Il Tribunale attribuì le responsabilità ex art. 2055 Cod. Civ., tanto al fornitore dei materiali nche per le misurazioni, quanto al prestatore Pt_1
d'opera La n forza della regola per la quale (Cass. ordinanza CP_2
n. 5519 del 1^ marzo 2024) opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità
materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile: contrattuale o extracontrattuale.
Il primo giudice ha tuttavia errato – senza effetti sull'appello che va comunque rigettato - nella determinazione della quota di responsabilità ex art. 2055 Cod. Civ. avendo applicato il criterio equitativo, non appropriato, posto che in mancanza di specifici elementi, occorre applicare la regola di cui al
12 secondo comma dell'articolo 2055 Cod. Civ. con presunzione di pari responsabilità (Cass. sentenza n. 1002 del 21 ottobre 2010) e valendo, il criterio equitativo, solo per il danno da quantificare.
Acclarato un tanto il motivo appare inammissibile non confrontandosi con la
ratio decidendi che non risulta affatto aggredita;
per altra parte il motivo viene proposto in carenza di interesse.
4.3.- L'appellante adduce l'errore del Tribunale che non aveva applicato le percentuali di responsabilità individuate dal c.t.u. e che era andato di diverso
Par Con avviso rispetto l'elaborato. Tuttavia non ha affatto posto censura alla statuizione resa (riguardo una diversa liquidazione del perito) in forza della valutazione delle risultanze istruttorie successive alla c.t.u. che avevano evidenziato l'errore di misurazione, grave, compiuto dall'incaricato di
EC
, tanto che la critica, non confrontandosi con la CP_7
motivazione, che non viene affatto attinta, appare inammissibile anche considerandosi che l'errata rilevazione della misura delle tende poi ordinate,
diversamente dalla doglianze, risulta attribuibile proprio all'incaricato di l Pt_1 CP_7
Le risultanze della prova testimoniale esperita dopo la c.t.u., richiamate in
Parte sentenza, hanno dato conto che l'errore riferibile a A era stato quello compiuto nella misurazione operata dall'agente commerciale della stessa,
ed il tutto aveva determinato una diversa quota di responsabilità CP_7
Par Con di e di riportata nella seconda formula della Controparte_2
c.t.u. come di seguito:
costo opere di rimedio ascrivibili a € 6.244,95 oltre Controparte_2
IVA;
13 - costo opere di rimedio ascrivibili a € 5.989,85 oltre IVA;
Pt_1
- costo opere di rimedio ascrivibili a € 3.044,66 oltre Controparte_4
IVA;
per un importo complessivo di € 15.279,46 oltre IVA.
Poiché La come dato conto in sentenza, si è avvalso di un Controparte_2
subappaltatore (Una più Uno tende da Sole) del quale, verso la committente,
ha garantito e deve garantire la responsabilità, deriva che la responsabilità
risarcitoria è pari ad €.
9.280 per e ad €.
6.244 per Controparte_2
Parte VA.ILA.. In ermini percentuali la responsabilità di A è pari al 39,21%
mentre quella di è pari al 60.79%. CP_2
Errato, dunque, il criterio equitativo utilizzato il motivo di appello va disatteso in quanto attraverso il richiamo alla percentuale accertata in c.t.u.
EC (ut supra) si perverrebbe ad una maggiore responsabilità di e poiché
l'errata percentuale (30%) ascritta in sentenza importa una minore
Par responsabilità di ILA, il motivo di appello va nel complesso rigettato non potendosi ammettere una reformatio in peius in mancanza di domanda e mancando l'interesse della parte.
4.4.- Anche gli ulteriori profili della sentenza, in tema di spese processuali e regresso, vanno confermati in dissenso dai motivi di censura di Pt_1
5.- Appello incidentale La CP_2
5.1.- Con il primo si lamenta l'errata ripartizione delle responsabilità delle parti assunta per “ragioni diametralmente opposte” a quelle di per Pt_1
esser stata affermata una maggiore responsabilità di Gli Controparte_2
appellanti incidentali assumono l'errore del Tribunale per non aver ascritto una maggiore responsabilità di per tre ragioni: il maggior errore Pt_1
14 riconducibile all'operato dell'agente commerciale il fatto che la CP_7
Cont scelta di più Uno, incaricata da era caduta su persona segnalata CP_2
dal e quindi di la fornitura del materiale era stata CP_7 Pt_1
effettuata da Pt_1
Il motivo è infondato.
5.2.- La sentenza, sulla scorta della c.t.u., ha ascritto una maggiore e più grave responsabilità del prestatore d'opera incaricato dai committenti innanzi tutto per le evidenti carenze realizzative “Nell'indicazione di dette misure di cui
Contr all'ordine della non si è tenuto in debito conto che il prospetto sud del fabbricato attoreo cui sono addossate le pergole non si sviluppa in un unico piano ma presenta una risega in cui va “inserita” la pergola n° 1.”; inoltre “per la realizzazione dell'opera a regola d'arte si sarebbero dovute ordinare due gambe per la suddetta pergola n. 2”; “per la regola dell'arte la
[...]
avrebbe dovuto completare l'opera fornita agli attori con CP_2
l'apposizione di scossaline anche sopra le tettoie n. 1 e 2 in angolo con i prospetti o fornendo le scossaline al montatore”.
Il tutto si condivide anche per mancata censura.
EC 5.3.1.- Quanto agli errati rilievi effettuati dal di e che per CP_7
porterebbero ad una elisione o riduzione della propria responsabilità, CP_2
la censura non merita condivisione.
Infatti (Cass. ordinanza n. 23594 del 9 ottobre 2017) l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
(e quindi a maggio ragione da terzi) e, ove queste siano palesemente errate,
15 può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale
"nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Il tutto, vale a maggior ragione nella situazione di causa ove la pregressa conoscenza della posizione del incaricato commerciale di CP_7
avrebbe dovuto indurre il prestatore d'opera, maggiormente in Pt_1
grado di verificare la reale situazione dei luoghi e l'incidenza dei calcoli sull'opera da realizzare, a controllare in modo dettagliato i dati forniti al fine di evitare errori tanto più che i rilievi erano stati eseguiti non da un professionista ma da un tecnico commerciale (così , direttore Testimone_1
dei lavori) ed erano stati assunti da senza apposita e necessaria CP_2
valutazione rese maggiormente necessarie dal risultato utile che avrebbe
Par Con dovuto essere fornito. Quindi, non può assumersi il maggior errore di proprio per questo.
EC 5.3.2.- Nemmeno, la maggiore responsabilità di , può esser assunta sul presupposto che la stessa aveva indicato Uno più Uno in realtà CP_4
privo delle necessarie competenze e poi incaricata dal prestatore d'opera La
Contr
appellante incidentale.
Contr Innanzi tutto il rapporto negoziale era insorto tra La ed Uno più
[...]
. Anche ad ammettere la segnalazione (sempre le dichiarazioni CP_4
16 del che ha riferito che aveva fatto un precedente corso Tes_1 CP_4
Con per VA. e che richiedeva sempre di poter sentire il il tutto CP_7
non toglie rilievo alla responsabilità dell'appaltatore prestatore d'opera, ben affermata in sentenza, in quanto lo stesso, poiché gode di autonomia organizzativa e gestionale e ha una precisa responsabilità verso il committente anche per l'operato di terzi prescelti per l'esecuzione dei lavori (in generale
Cass. ordinanza n. 36399 del 29 dicembre 2023).
La scelta, dunque, si riverbera ai danni di che era tenuta al preciso CP_2
controllo dei lavori commessi a Uno più Uno tanto che avrebbe potuto e dovuto avvedersi, con perizia, delle mancanze nei lavori o della impreparazione.
Anche poi a ritenere la segnalazione, l'appaltatore avrebbe dovuto eseguire i necessari e dovuti controlli sulle capacità del terzo indicato non essendo configurabile, anche per mancata allegazione, una precisa obbligazione di
Parte garanzia sul punto da parte di A..
Assumere il difetto di responsabilità o la minor graduazione in quanto il testimone (parte e ) ha così affermato: “..al Tes_1 Pt_3 CP_1
momento della consegna, da quello che so io, il funzionario ha CP_7
presentato la ditta a perché effettuasse il montaggio. So CP_4 CP_2
da fonte diretta – perché mi è stato riferito sia da sia da CP_4 CP_2
– che una decina di giorni prima aveva fatto il corso per il CP_4
montaggio delle pompeiane Va.Ila. Preciso che ogni produttore – anche
Par diverso da la come ad es. o EN – ha le proprie modalità Pt_7
Contr di montaggio. (…) Sia sia La mi hanno detto che era il CP_4
17 primo lavoro che facevano assieme e si erano conosciuti tramite il sig.
commerciale di non appare di rilievo. CP_7 Pt_1
Infatti la semplice dichiarazione riportata in ordine al fatto che quello di era il primo lavoro, avrebbe dovuto indurre alle CP_4 CP_2
necessarie e dovute verifiche non compiute.
5.3.3.- La fornitura del materiale risulta già ascritta, quale responsabilità, a
Parte A e non vi sono motivi, in mancanza di ulteriori censure, per affermarne una maggior responsabilità ( “il materiale fornito relativamente alle gambe pertanto è incompleto” nonché “ le staffe in acciaio ad “Ω”
utilizzate per distanziare la pergola n° 3 dal prospetto per la presenza di un pluviale presentano difetti sulla zincatura e verniciatura con conseguente tracce di ruggine, inoltre presentano una lunghezza di 22 cm maggiore e difforme da quella prevista nell'ordine di 18 cm per cui la staffa di sinistra,
per chi guarda il prospetto, di sostegno della pergola n° 3, è agganciata alla struttura solo con due viti anziché quattro”)
5.3.4.- Ulteriori ragioni per la riduzione della corresponsabilità, maggiore in capo al prestatore dell'opera per quanto sopra, non emergono non risultando in contestazione, con il motivo, i criteri equitativi e le percentuali derivate.
6.- Appello del e della . Pt_3 CP_1
6.1.- Con il primo motivo si assume che la quantificazione degli importi operata in sentenza, sulla scorta della c.t.u., sarebbe errata in quanto alla data della redazione (2021) non erano ancora presenti gli effetti dell'epidemia
COVID sull'economia e sui prezzi dei materiali e delle lavorazioni necessarie tanto che il consulente di parte, arch. aveva aggiornato i dati. Si Persona_2
imporrebbe una necessaria integrazione peritale.
18 Il motivo va rigettato.
6.2.- Innanzi tutto la prospettazione appare erronea in quanto alla data del deposito della c.t.u. (8 giugno 2021) gli effetti dell'epidemia da Covid erano in fase di regresso mentre alcun dato oggettivo risulta allegato, con il motivo,
a comprovare che per effetto di questo i prezzi dei materiali e delle lavorazioni fossero aumentati in termini imprevedibili e rilevanti. Né (richiamando descrittivamente la previsione di cui all'art. 1467 Cod. Civ.) risulta un qualche dato oggettivo, che il motivo non illustra, a comprovare che vi sarebbe stata una incidenza sul costo dei materiali e delle lavorazioni in termini oggettivamente straordinari anche a livello statistico essendo, la prospettazione, del tutto generica sul punto. I valori acclarati dal c.t.u. in forza del prezzario del Comune di Venezia terraferma anno 2018, ultimo disponibile, sono stati aggiornati in base alla variazione Istat al febbraio del
2021 tanto che, il fenomeno sopra descritto, risulterebbe incluso.
Ancora, si rileva, gli appellanti incidentali alcuna motivata censura hanno proposto avverso la c.t.u. in allora tanto che, pur ammettendosi la astratta possibilità dell'ulteriore critica, la stessa pare contraria ai criteri del corretto comportamento processuale (Cass. S.U. 3086/2022). Il motivo, poi, per come proposto appare generico e contraddittorio in quanto attraverso lo stesso non risultano indicati gli specifici elementi a dimostrare il trasmodante aumento dei prezzi ed essendo, la perizia di parte, mera allegazione che ha unicamente richiamato un diverso e successivo prezziario del Comune di Venezia del
2022 quando la parte stessa, già in primo grado, avrebbe potuto e dovuto chiedere l'aggiornamento tanto che sul punto la questione appare nuova e
19 inammissibile (con il relativo documento) essendo, il relativo prezziario, da introdurre nel primo grado.
Si osserva poi che la perizia di parte (Cass. ordinanza n. 5667 del 4 marzo
2025) non ha valore di prova ma solo di indizio tanto che, alla luce di quanto sopra l'integrazione della c.t.u. non può essere disposta.
6,3.- Con il secondo motivo si censurano le spese (liquidate secondo i valori medi in tutte le fasi in €. 5.077) che sarebbero da aumentare in quanto nessuno dei convenuti aveva contestato l'esistenza dei vizi;
per il comportamento delle controparti e per le ragioni difensive;
per la mancata volontà dei convenuti di trovare un accordo anche davanti al CTU;
per l'istruttoria svolta;
per il mancato riconoscimento dell'aumento del 60% per tre convenuti e dell'aumento del 33% per manifesta infondatezza. Si lamenta inoltre la mancata condanna alla rifusione delle spese del c.t.p..
Il motivo è complessivamente infondato anche se, mediante correzione dell'errore materiale, va riconosciuto agli appellanti incidentali il costo chiesto e documentato delle spese del consulente di parte (Cass. ordinanza n.
Con 28309 del 11 dicembre 2020) a carico nelle percentuali dette di VA. e di
. CP_2
Per il resto il motivo non può essere accolto in quanto le opposizioni non apparivano manifestamente infondate, quanto alle posizioni di e di CP_2
Par ILA anche per la necessità di graduare le relative responsabilità e per la necessità di verificare la responsabilità di Uno più Uno;
la mancata adesione alla proposta conciliativa (genericamente affermata) non rilevava e non rileva anche per la necessità della graduazione di responsabilità; in quanto gli ulteriori elementi richiamati dagli appellanti rientravano nei motivi di
20 valutazione per la quantificazione, operata nel medio, dei valori;
in quanto l'aumento fino al 30% in presenza di più parti era discrezionale ed il valore di causa, non rilevante, era ed appare tale da escludere un tanto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da contro e , Parte_1 Controparte_1 Parte_3
contro e contro Controparte_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale e quelli incidentali e conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del Tribunale di Venezia previa correzione dell'errore materiale con la liquidazione agli appellanti delle spese della consulenza di parte;
- compensa le spese del grado;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quelli incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia lì 27 maggio 2025
Il presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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