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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/10/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1176/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla via Erennio Ponzio n° 56;
ATTORE nei confronti di in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso il suo studio sito in Verona al vicolo S. Bernardino n° 5A;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 300/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 20/10/2021, nell'ambito del procedimento monitorio n°810/2021 RG con il quale l'attore opponente veniva condannato a pagare, in favore di , la somma di € 10.609,03, oltre interessi al tasso legale, spese ed Controparte_1 accessori di legge liquidati in € 540,00.
In particolare, a sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito:
- l'inesistenza della prima cessione del credito nonché delle successive per mancanza dei necessari elementi costitutivi;
- l'inesistenza del credito azionato per aver l'opponente già onerato il proprio credito in favore della ME.
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 ricostruzioni di parte opponente e concludendo nel modo seguente: “in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”, “nel merito, rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti del sig. dell'importo di € 10.609,03 (ovvero quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , delle Controparte_1 suddette somme”, “con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa, nella quale era stato inizialmente ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di , poi non tenutasi in quanto la nomina dell'amministratore era successiva alla CP_3 cessione, è pervenuta, infine alla scrivente giudice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22/07/2025, previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha sostenuto di non essere mai stata notiziata dell'intervenuta cessione del credito da parte della alla Controparte_4 CP_5 dell'intervenuta cessione del credito da parte della alla nonché della cambio CP_5 CP_1 di denominazione di quest'ultima in . Controparte_1
Al riguardo, va anzitutto rilevato che, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.645 cod. proc. civ.” (Cass. n° 1770/2014). La disposizione di cui all'art.1264 c.c. mira, infatti, a tutelare il debitore che intenda pagare garantendogli di pagare al soggetto corretto ed effettivamente titolare del credito, mentre, nel caso di specie, l'opponente, pur dolendosi di non aver avuto preventivamente conoscenza dell'intervenuta cessione, non ha mai allegato di aver provveduto a pagare le rate o il quantum dovuto al cedente anziché al cessionario, non avendo avuto contezza dell'intervenuta cessione.
Ciò chiarito, va poi evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 del d.lgs. n° 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n° 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n° 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso. Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, tale condizione può ritenersi soddisfatta in quanto la banca opposta ha, dapprima provato l'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti da parte della producendo il relativo atto (doc.4 del fascicolo di parte Controparte_4 opposta) che è stata accettata da la quale, dal 19/01/2021 ha solo cambiato CP_1 denominazione in . Controparte_1
Inoltre, sono state provate: a) la cessione dei crediti tra e OC (doc.9 del Controparte_4 fascicolo monitorio), b) la cessione dei crediti tra SPV Project e del 14/06/2016 (doc.11 del CP_5 fascicolo monitorio), c) la cessione del credito a in virtù del conferimento del ramo d'azienda CP_1 di (doc.9 e 10 del fascicolo monitorio). Di conseguenza, sono stati provati tutti i passaggi CP_5
pagina 3 di 4 dell'avvenuta cessione nonché l'inclusione del credito per cui è causa nell'elenco dei crediti ceduti
(allegato 14 depositato da parte opposta).
Ne deriva, pertanto, il rigetto del primo motivo di opposizione sollevato da parte opponente.
***
È da ritenersi infondata anche l'eccezione di inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto in quanto documentalmente provato.
Peraltro, come stabilito dai giudici di legittimità, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 5128/2022), mentre nel caso di specie l'eccezione di inesistenza del credito sollevata dall'opponente è rimasta generica e sfornita di qualsiasi addentellato probatorio.
Sarebbe, infatti, spettato a parte opponente dar prova dell'avvenuto pagamento del dovuto al creditore originario , trattandosi, questo di fatto estintivo (o modificativo, laddove avesse inciso Controparte_4 esclusivamente sul quantum dovuto) della pretesa creditoria, né ha prodotto alcun documento utile (es. disposizioni di bonifico o di addebito periodico) atto a dimostrare l'avvenuto adempimento.
Anche detto motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
***
Alla luce delle seguenti considerazioni, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 300/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 20/10/2021 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'ex art.653 c.p.c.;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali CP_1 come per legge.
Isernia, lì 2.10.2025
Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1176/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla via Erennio Ponzio n° 56;
ATTORE nei confronti di in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso il suo studio sito in Verona al vicolo S. Bernardino n° 5A;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 300/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 20/10/2021, nell'ambito del procedimento monitorio n°810/2021 RG con il quale l'attore opponente veniva condannato a pagare, in favore di , la somma di € 10.609,03, oltre interessi al tasso legale, spese ed Controparte_1 accessori di legge liquidati in € 540,00.
In particolare, a sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito:
- l'inesistenza della prima cessione del credito nonché delle successive per mancanza dei necessari elementi costitutivi;
- l'inesistenza del credito azionato per aver l'opponente già onerato il proprio credito in favore della ME.
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 ricostruzioni di parte opponente e concludendo nel modo seguente: “in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”, “nel merito, rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti del sig. dell'importo di € 10.609,03 (ovvero quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , delle Controparte_1 suddette somme”, “con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa, nella quale era stato inizialmente ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di , poi non tenutasi in quanto la nomina dell'amministratore era successiva alla CP_3 cessione, è pervenuta, infine alla scrivente giudice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22/07/2025, previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha sostenuto di non essere mai stata notiziata dell'intervenuta cessione del credito da parte della alla Controparte_4 CP_5 dell'intervenuta cessione del credito da parte della alla nonché della cambio CP_5 CP_1 di denominazione di quest'ultima in . Controparte_1
Al riguardo, va anzitutto rilevato che, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.645 cod. proc. civ.” (Cass. n° 1770/2014). La disposizione di cui all'art.1264 c.c. mira, infatti, a tutelare il debitore che intenda pagare garantendogli di pagare al soggetto corretto ed effettivamente titolare del credito, mentre, nel caso di specie, l'opponente, pur dolendosi di non aver avuto preventivamente conoscenza dell'intervenuta cessione, non ha mai allegato di aver provveduto a pagare le rate o il quantum dovuto al cedente anziché al cessionario, non avendo avuto contezza dell'intervenuta cessione.
Ciò chiarito, va poi evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 del d.lgs. n° 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n° 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n° 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso. Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, tale condizione può ritenersi soddisfatta in quanto la banca opposta ha, dapprima provato l'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti da parte della producendo il relativo atto (doc.4 del fascicolo di parte Controparte_4 opposta) che è stata accettata da la quale, dal 19/01/2021 ha solo cambiato CP_1 denominazione in . Controparte_1
Inoltre, sono state provate: a) la cessione dei crediti tra e OC (doc.9 del Controparte_4 fascicolo monitorio), b) la cessione dei crediti tra SPV Project e del 14/06/2016 (doc.11 del CP_5 fascicolo monitorio), c) la cessione del credito a in virtù del conferimento del ramo d'azienda CP_1 di (doc.9 e 10 del fascicolo monitorio). Di conseguenza, sono stati provati tutti i passaggi CP_5
pagina 3 di 4 dell'avvenuta cessione nonché l'inclusione del credito per cui è causa nell'elenco dei crediti ceduti
(allegato 14 depositato da parte opposta).
Ne deriva, pertanto, il rigetto del primo motivo di opposizione sollevato da parte opponente.
***
È da ritenersi infondata anche l'eccezione di inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto in quanto documentalmente provato.
Peraltro, come stabilito dai giudici di legittimità, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 5128/2022), mentre nel caso di specie l'eccezione di inesistenza del credito sollevata dall'opponente è rimasta generica e sfornita di qualsiasi addentellato probatorio.
Sarebbe, infatti, spettato a parte opponente dar prova dell'avvenuto pagamento del dovuto al creditore originario , trattandosi, questo di fatto estintivo (o modificativo, laddove avesse inciso Controparte_4 esclusivamente sul quantum dovuto) della pretesa creditoria, né ha prodotto alcun documento utile (es. disposizioni di bonifico o di addebito periodico) atto a dimostrare l'avvenuto adempimento.
Anche detto motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
***
Alla luce delle seguenti considerazioni, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 300/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 20/10/2021 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'ex art.653 c.p.c.;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali CP_1 come per legge.
Isernia, lì 2.10.2025
Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 4 di 4