Art. 4.
Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidenti della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.
Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidenti della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.