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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN RI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa UE RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1042/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZALE MAZZINI N. 2, presso lo studio degli avv.ti CARLO SCAGLIA, LORENZA Pt_1
MI e NT ON, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
“ (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA F. Controparte_1 P.IVA_2
DE SANCTIS N. 33, MILANO presso lo studio degli avv.ti RICCARDO MARIA ZANCHETTA e
IC OL, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PIER GIORGIO LEONI, ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il di lui indirizzo pec Email_1
APPELLATA pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_2
sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XV – Tribunale delle Imprese - Specializzata
Impresa “B” Civile - n. 1862/2023 depositata il 9/3/2023 e notificata in data 13/3/2023:
- accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. 20.010 racc. 11.366, del 06/05/2016 tra Persona_1 Controparte_3
ed con ogni conseguente provvedimento del caso;
[...] Controparte_4
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore l'iscrizione della pronuncia nel Registro delle Imprese ovvero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di dare massima pubblicità ai fatti accaduti;
in ogni caso, per entrambi i gradi di giudizio, con il favore del compenso professionale e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)
Per Controparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata o, comunque, rigettare la domanda, per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ed infondata nel merito
Con favore di spese.
Per Controparte_2
Voglia la Corte di Appello Ecc. ma adita, richiamate qui integralmente le eccezioni, allegazioni e deduzioni tutte svolte in atti di causa da questa difesa, previo integrale rigetto delle domande, allegazioni, eccezioni e deduzioni di parte appellante avanzate in atti di causa, a) respingere integralmente il proposto appello, in quanto inammissibile ed anche infondato nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado qui impugnata;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, anche in relazione ai dedotti profili in rito, respingerlo in quanto infondato nel merito per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, qui espressamente ed integralmente richiamate e in ragione delle successive difese di pagina 2 di 11 cui rispettivamente alla comparsa conclusionale e alla relativa replica. Vinte le spese dei due gradi di giudizio siccome di legge (DM n. 55/2014 e DM n. 147/2022).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_5 [...]
a responsabilità limitata allegando che: Controparte_6
- di era socia di società in house per una quota di capitale Parte_2 Pt_1 CP_7
sociale pari a circa il 4,69%;
- il residuo capitale sociale di società attualmente affidataria del servizio di Trasporto CP_7
Pubblico Locale urbano per la città di in regime di affidamento in house, era ripartito tra Pt_1
(socio di larga maggioranza con una partecipazione superiore al 94,94%), Controparte_8 [...]
, e CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, oltre ad un quota minima detenuta in proprio dalla società; Controparte_13
- a sua volta, era socia di maggioranza di A.T.P. Esercizio S.r.l. detenendone una CP_7
partecipazione pari al 51,54% del totale;
- la restante quota di partecipazione al capitale sociale di A.T.P. Esercizio S.r.l., pari al 48,46% del totale, era intestata alla convenuta dopo che la stessa la aveva acquistata da Controparte_4
Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio Società Consortile a r.l. con atto in data 06/05/2016 autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
- in particolare, in data 07/10/2013 A.T.P. Esercizio S.r.l., all'epoca detenuta al 100% dalla società a capitale interamente pubblico A.T.P. S.p.A aveva presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.;
- in data 30/10/2014 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di A.T.P. Esercizio S.r.l., decretava l'omologazione del piano concordatario in continuità aziendale compiutamente formalizzato da A.T.P. Esercizio S.r.l. il precedente 09/04/2014, che prevedeva che il credito vantato da Parte_3
verso A.T.P. Esercizio S.r.l., pari ad Euro 730.000, venisse in parte stralciato e in parte soddisfatto
[...]
mediante conversione in quote di capitale di A.T.P. Esercizio S.r.l., acquisite da Controparte_14
per il tramite di un aumento di capitale riservato;
[...]
- in esecuzione del predetto piano concordatario omologato, quindi, in data 24/11/2014 l'assemblea di
A.T.P. Esercizio S.r.l. deliberava un aumento di capitale di € 699.327,00 riservato a Controparte_14
da liberarsi mediante compensazione con il (residuo) credito da quest'ultima vantato nei
[...]
confronti di A.T.P. Esercizio S.r.l.;
pagina 3 di 11 - l'aumento di capitale suddetto, pertanto, veniva sottoscritto da a dicembre Controparte_14
2014;
- per effetto della predetta operazione, il 51,54% del capitale di A.T.P. Esercizio S.r.l. rimaneva in capo a A.T.P. S.p.A. (ora incorporata in , mentre il restante 48,46% veniva ad essere detenuto CP_7
da Controparte_14
- in data 17/02/2016, poi, sottoscriveva con Controparte_14 Controparte_5 un contratto preliminare di compravendita dell'intera propria partecipazione al capitale di A.T.P.
Esercizio S.r.l., convenendo a titolo di prezzo un importo pari ad € 730.000,00;
- con scrittura privata del 06/05/2016 cedeva ad la CP_14 Controparte_14 Controparte_4
piena proprietà della quota sociale per il corrispettivo pattuito;
- con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano della n. 24 Parte_2
del 22/11/2017 e Deliberazione del Consiglio Comunale del n. 79 veniva approvato Controparte_8 il progetto di fusione per incorporazione di A.T.P. S.p.A. in (società, quest'ultima, a CP_7
capitale interamente pubblico);
- per effetto di tale ultima operazione societaria, pertanto, il capitale sociale di A.T.P. Esercizio S.r.l. risultava così suddiviso: 51,54% in capo ad e 48,46% in capo ad CP_7 Controparte_4
- A.T.P. Esercizio S.r.l., infine, era divenuta affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano per il territorio della di a seguito di Determinazione Parte_2 Pt_1
Dirigenziale n. 2677/17 del 13/12/2017 di che aveva disposto Pt_2 Parte_2
procedersi ad affidamento diretto del suddetto servizio per il periodo dal 01/01/2018 al 03/12/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2017;
- con la Deliberazione n. 25 del 25/09/2019 il Consiglio della deliberava Parte_2
tra le altre cose di:
a) approvare quale modalità di affidamento della concessione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano l'affidamento in house providing ad ex art. 5, par. 2 del CP_7
Regolamento n. 1370/2007;
b) approvare la fusione per incorporazione di finalizzata Controparte_15
alla futura gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese con la partecipazione di tutti i soggetti e le Amministrazioni interessate;
- in data 11/10/2019, quindi, l'Assemblea straordinaria di approvava il progetto di CP_7
fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in stessa;
CP_7
pagina 4 di 11 - in pari data, poi, si teneva l'Assemblea di A.T.P. Esercizio S.r.l., la quale avrebbe dovuto parimenti deliberare l'accettazione del medesimo progetto di fusione;
- contrariamente alle aspettative, il progetto non poteva essere eseguito atteso il voto contrario da parte del socio di minoranza il quale non consentiva il raggiungimento del quorum Controparte_4
deliberativo dei 2/3 del capitale sociale richiesto per siffatta deliberazione dallo Statuto di A.T.P.
Esercizio S.r.l..
Tale situazione, secondo la ricostruzione attorea, aveva impedito a di Parte_2 dare attuazione all'indirizzo programmatico indicato nella Delibera Consiliare n. 25 del 25/09/2019, comportando per la medesima un grave ed attuale pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto, rilevandone l'interesse, che fosse dichiarato nulla la scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. 20.010 racc. 11.366 del 06/05/2016 Persona_1
tra ed Controparte_14 Controparte_4
Tale nullità è stata chiesta per:
a) contrarietà a norme imperative ex art. 1418, 1 comma , c.c.;
b) mancanza originaria del consenso ex art. 1418, 2 comma, e 1325, comma 1, n.1;
c) illiceità della causa ex art. 1418, 2 comma, e 1343 c.c. per contrarietà al c.d. “ordine pubblico economico”, con ciò intendendosi quei principi basilari che regolano i rapporti tra privati, gli scambi commerciali, ma anche fra stazioni appaltanti, soggetti pubblici ed operatori economici.
Si sono costituite in giudizio nonché Controparte_5 [...]
, contestando la ricostruzione in fatto e diritto Controparte_16
operata dalla parte attrice ed eccependo in particolare:
- la carenza di interesse ad agire;
- nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1862/23 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili le domande attoree per carenza di interesse ad agire e condannato parte attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 15.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge, sulla base della seguente motivazione: “In via generale, l'interesse ad agire è l'interesse attuale e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, tale requisito costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione.
pagina 5 di 11 Nelle azioni di accertamento – quale è quello di nullità di un contratto – l'accertamento esaurisce lo scopo del processo mancando altro da sottoporre alla funzione giudiziaria, in questo tipo di azioni
l'interesse ad agire è dato dalla contestazione del diritto di cui parte attrice si prospetti titolare (Cass
SU n. 27187/2006 e Cass n. 18511/2017) e l'accertamento dà soddisfazione in sé a quel diritto negato.
Il principio dell'interesse ad agire ex art 100 cpc non consente l'introduzione di giudizi dai quali il titolare del diritto non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, oggettivo e ciò anche in un'ottica di bilanciamento dell'interesse individuale con quello generale all'efficacia dell'intero sistema giurisdizionale che può consentire l'accesso alla giustizia solo ove sia indispensabile a far conseguire quel bene della vita che soltanto attraverso l'intervento giurisdizionale la parte può ottenere (Cass 16626/2016).
Nel caso di specie l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non è giuridicamente tutelabile né può essere considerato concreto ed attuale.
Invero, quand'anche il Tribunale accertasse effettivamente la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, alcun effetto tale pronuncia avrebbe nei confronti dell'attrice, nemmeno in via indiretta.
In primo luogo, come emerge dal verbale del 15 dicembre 2020, l'attrice ha comunque affidato in house la concessione del servizio di traporto extraurbano ad con delibera del 18 maggio CP_17
2020, indipendentemente dall'operazione di fusione per incorporazione.
In secondo luogo, l'eventuale accertamento della nullità non avrebbe avuto alcuna conseguenza rispetto al patrimonio attoreo o alla esecuzione della delibera del 25/09/2019.
[... Invero, l'unica conseguenza sarebbe stata la ripresa in favore di Sessanta Milioni di Chilometri delle quote cedute. Controparte_14
Secondo parte attrice, una volta che fosse rientrata in A.T.P. Esercizio s.r.l., la stessa avrebbe CP_14
votato necessariamente a favore della fusione.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta tale per tutto il giudizio, senza che l'attrice abbia in alcun modo dimostrato la fondatezza di tale assunto, peraltro contestato dalla stessa convenuta CP_14
Pertanto, l'attrice ha agito nel presente in giudizio non in forza di un interesse giuridicamente rilevante, bensì vantando un interesse di mero fatto, non incidente in alcun modo nella propria sfera giuridica, meramente potenziale, astratto e non più attuale.
pagina 6 di 11 Tali elementi risultano incompatibili con il requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e con la giurisprudenza della Cassazione in tema di interesse del terzo alla declaratoria di nullità del contratto ex art. 1421 c.c..”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo che: Parte_2
Contro
− la , nonostante l'intervenuto affidamento ad del servizio di Parte_2 tpl extraurbano, era ed è destinata a ricevere una concreta utilità giuridica dall'accoglimento della già proposta domanda di nullità. Al riguardo, la difesa attorea nel corso del giudizio di
Contro primo grado aveva compiutamente illustrato come, anche dopo l'affidamento ad del servizio di trasporto con autolinea extraurbano (operativo dall'1.1.2021), ATP Esercizio continuasse ad effettuare nel territorio metropolitano alcuni servizi (non tpl) di trasporto extraurbano (il servizio di trasporto scolastico;
il servizio di trasporto di anziani e disabili;
il noleggio con conducente;
i servizi di trasporto turistico). Pertanto, solo accorpando ATP Contro Esercizio con si sarebbe potuto realizzare l'obiettivo dell'odierna appellante di realizzate una effettiva e sinergica integrazione tra servizio di tpl con autolinea e servizi di trasporto non tpl (che esulano, come si è visto, dal perimetro dell'affidamento in house).
La gestione unitaria ed integrata del servizio di trasporto extraurbano non si è, quindi, realizzata
Contro in quanto, nonostante l'affidamento ad del servizio di tpl extraurbano, ATP Esercizio continua gestire i servizi di trasporto extraurbano non tpl. Ne consegue che solo con l'accoglimento della domanda di nullità riproposta in questa Sede, l'Amministrazione esponente potrà ottenere, attraverso la più volte citata fusione per incorporazione (rispetto alla quale, l'appellata non ha mai manifestato, neppure nel Controparte_18
corso del giudizio di primo grado, un preventivo dissenso), una gestione realmente unitaria ed effettivamente integrata di tutto il trasporto extraurbano. Da qui il permanere dell'interesse e della relativa legittimazione ad agire in capo alla , ai sensi degli Parte_2
artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c.;
− la sentenza impugnata ha altresì sorvolato su un ulteriore interesse giuridicamente rilevante esplicitato nella deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 25 del 25.9.2019, laddove si precisava che “la realizzazione del progetto di fusione realizza altresì una semplificazione del quadro delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni interessate, perseguendo, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione individuati dal d.lgs. n. 175/2016, mediante riduzione del numero di società partecipate (anche indirettamente)”;
pagina 7 di 11 − gli interessi anche generali e di natura pubblicistica che l'Amministrazione metropolitana mirava (e mira) a perseguire con la proposta azione di nullità, se fossero stati considerati dal
Giudice di prime cure, lo avrebbero certamente determinato ad affermare la sussistenza di un interesse ad agire ex art. 1421 Cod. Civ;
− non è condivisibile l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui “l'eventuale accertamento della nullità non avrebbe avuto alcuna conseguenza rispetto al patrimonio attoreo o alla esecuzione della delibera del 25/09/2019”. La gestione integrata ed unitaria dei servizi di trasporto, praticabile solo a seguito di declaratoria di nullità della cessione di quote societarie da Contr a AGI, comporta ex se dei risparmi di scala sulla erogazione, pianificazione, amministrazione, rendicontazione e logistica del servizio nel suo complesso;
Contr
− quanto poi alla posizione che avrebbe assunto una volta rientrata nella compagine sociale di ATP Esercizio, si è limitata a constare che non vi è mai stata nessuna Parte_2
Contr presa di posizione sfavorevole da parte di in relazione al progetto di fusione. L'assenza di Contr Contro preventivo dissenso da parte di del resto, è del tutto coerente con la circostanza che Contr detiene una partecipazione rilevante in
− quanto allo stato del contenzioso radicato davanti al G.A. si ribadisce come risulti tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato l'appello proposto da avverso la Controparte_4
sentenza del TAR Liguria n. 683/2020 (ns doc. 20 di primo grado) che aveva respinto il ricorso proposto dalla Società odierna appellata avverso gli atti di affidamento in house providing ad
Contro del servizio di tpl extraurbano. A questo punto si profilano due possibili scenari. Il primo, connesso all'auspicato rigetto dell'avversaria impugnazione al Consiglio di Stato, Contro determinerebbe la prosecuzione da parte di dell'esercizio del servizio di tpl extraurbano, con il ché il pregiudizio risentito dall'Amministrazione esponente, per effetto della mancata Contro fusione di ATP Esercizio in a cui la qui proposta azione di nullità intende porre rimedio, resterebbe inalterato per effetto della mancata gestione unitaria ed integrata di tutto il trasporto pubblico terrestre extraurbano. La conclusione non muterebbe anche nella negata e non creduta ipotesi di un accoglimento dell'appello di E ciò in quanto, a fronte CP_4
Contro dell'annullamento degli atti di affidamento in house providing ad del servizio di tpl extraurbano, quest'ultimo servizio, non potendo essere interrotto, dovrebbe, in via emergenziale, essere prorogato per il tempo (non certamente breve) necessario per l'espletamento delle procedure concorrenziali di evidenza pubblica. Anche in questo caso, il pagina 8 di 11 Contro servizio di tpl con autolinea gestito da (a questo punto in via emergenziale ed in regime di proroga) andrebbe ad affiancarsi a quello non tpl svolto da ATP Esercizio, determinando così la prosecuzione di una gestione non unitaria, non coordinata e non integrata. Alla stregua delle predette considerazioni deve essere affermata la sussistenza e la persistenza di un interesse concreto ed attuale della a veder decisa nel merito la proposta Parte_2
azione di nullità, a prescindere dal futuro esito del giudizio di appello pendente davanti al
Consiglio di Stato.
L'appellante ha, poi, ribadito le domande e le argomentazioni svolte in primo grado relativamente alla asserita nullità della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. Persona_1
20.010 racc. 11.366 del 06/05/2016 tra Controparte_19 Controparte_4
Si sono costituite in giudizio nonché Controparte_5 [...]
, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata vada confermata.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento della nullità della scrittura privata autenticata del
6 maggio 2016 con la quale la ha ceduto ad la quota Controparte_14 Controparte_4
del 48,46% che deteneva su A.T.P. Esercizio s.r.l. Sostiene parte attrice che, a causa del voto contrario espresso da parte del socio di minoranza non è stato possibile realizzare la Controparte_4
fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in finalizzata alla futura gestione CP_7
integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano, e conseguentemente dare attuazione all'indirizzo programmatico indicato nella Delibera Consiliare n. 25 del 25/09/2019. Pertanto, la declaratoria di nullità della predetta scrittura privata consentirebbe a di rientrare in A.T.P. CP_14
Esercizio s.r.l. e votare a favore della predetta fusione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, come correttamente osservato dal tribunale, “l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non è giuridicamente tutelabile né può essere considerato concreto ed attuale”.
Invero, occorre, innanzitutto, osservare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del pagina 9 di 11 tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione (Cons.
Stato 10.1.2012, n. 16).
Inoltre, l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente (Cass. 8236/2003). L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. 6918/2013; Cass. 13906/2002). E' principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 41688/21).
Inoltre, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., S.U.,
n. 264 del 1996 e Cass. n. 1619 del 2000), “l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza”. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass.
2447/2014).
Ciò posto, sulla base dei citati principi, risulta evidente che, sebbene l'azione di mero accertamento sia volta ad eliminare una situazione di incertezza e, quindi, ad ottenere la certezza del diritto, affinché la domanda sia ammissibile è necessario che la certezza giuridica, risultato della sentenza richiesta, elimini il pregiudizio sofferto dall'attrice. In altri termini, è necessario che vi sia strumentalità tra il provvedimento richiesto e l'interesse tutelato.
pagina 10 di 11 Nel caso di specie, invece, l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante non risolverebbe la vera questione controversa, essendo la stessa rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale di e, pertanto, non può Controparte_20 ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo all'odierna parte appellante (cfr. inoltre Cass.
14756/2014).
Le spese processuali seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_2
come in dispositivo, secondo i valori medi delle cause del valore corrispondente (da € 520.001,00 a €
1.000.000).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_2 Pt_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1862/23;
2. condanna a rifondere a e Parte_2 Controparte_5 [...]
le spese di lite, liquidate per ciascuna in euro 18.511,00 Controparte_20
per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a..
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UE RI AN RI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN RI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa UE RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1042/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZALE MAZZINI N. 2, presso lo studio degli avv.ti CARLO SCAGLIA, LORENZA Pt_1
MI e NT ON, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
“ (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA F. Controparte_1 P.IVA_2
DE SANCTIS N. 33, MILANO presso lo studio degli avv.ti RICCARDO MARIA ZANCHETTA e
IC OL, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PIER GIORGIO LEONI, ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il di lui indirizzo pec Email_1
APPELLATA pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_2
sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XV – Tribunale delle Imprese - Specializzata
Impresa “B” Civile - n. 1862/2023 depositata il 9/3/2023 e notificata in data 13/3/2023:
- accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. 20.010 racc. 11.366, del 06/05/2016 tra Persona_1 Controparte_3
ed con ogni conseguente provvedimento del caso;
[...] Controparte_4
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore l'iscrizione della pronuncia nel Registro delle Imprese ovvero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di dare massima pubblicità ai fatti accaduti;
in ogni caso, per entrambi i gradi di giudizio, con il favore del compenso professionale e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)
Per Controparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata o, comunque, rigettare la domanda, per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ed infondata nel merito
Con favore di spese.
Per Controparte_2
Voglia la Corte di Appello Ecc. ma adita, richiamate qui integralmente le eccezioni, allegazioni e deduzioni tutte svolte in atti di causa da questa difesa, previo integrale rigetto delle domande, allegazioni, eccezioni e deduzioni di parte appellante avanzate in atti di causa, a) respingere integralmente il proposto appello, in quanto inammissibile ed anche infondato nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado qui impugnata;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, anche in relazione ai dedotti profili in rito, respingerlo in quanto infondato nel merito per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, qui espressamente ed integralmente richiamate e in ragione delle successive difese di pagina 2 di 11 cui rispettivamente alla comparsa conclusionale e alla relativa replica. Vinte le spese dei due gradi di giudizio siccome di legge (DM n. 55/2014 e DM n. 147/2022).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_5 [...]
a responsabilità limitata allegando che: Controparte_6
- di era socia di società in house per una quota di capitale Parte_2 Pt_1 CP_7
sociale pari a circa il 4,69%;
- il residuo capitale sociale di società attualmente affidataria del servizio di Trasporto CP_7
Pubblico Locale urbano per la città di in regime di affidamento in house, era ripartito tra Pt_1
(socio di larga maggioranza con una partecipazione superiore al 94,94%), Controparte_8 [...]
, e CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, oltre ad un quota minima detenuta in proprio dalla società; Controparte_13
- a sua volta, era socia di maggioranza di A.T.P. Esercizio S.r.l. detenendone una CP_7
partecipazione pari al 51,54% del totale;
- la restante quota di partecipazione al capitale sociale di A.T.P. Esercizio S.r.l., pari al 48,46% del totale, era intestata alla convenuta dopo che la stessa la aveva acquistata da Controparte_4
Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio Società Consortile a r.l. con atto in data 06/05/2016 autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
- in particolare, in data 07/10/2013 A.T.P. Esercizio S.r.l., all'epoca detenuta al 100% dalla società a capitale interamente pubblico A.T.P. S.p.A aveva presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.;
- in data 30/10/2014 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di A.T.P. Esercizio S.r.l., decretava l'omologazione del piano concordatario in continuità aziendale compiutamente formalizzato da A.T.P. Esercizio S.r.l. il precedente 09/04/2014, che prevedeva che il credito vantato da Parte_3
verso A.T.P. Esercizio S.r.l., pari ad Euro 730.000, venisse in parte stralciato e in parte soddisfatto
[...]
mediante conversione in quote di capitale di A.T.P. Esercizio S.r.l., acquisite da Controparte_14
per il tramite di un aumento di capitale riservato;
[...]
- in esecuzione del predetto piano concordatario omologato, quindi, in data 24/11/2014 l'assemblea di
A.T.P. Esercizio S.r.l. deliberava un aumento di capitale di € 699.327,00 riservato a Controparte_14
da liberarsi mediante compensazione con il (residuo) credito da quest'ultima vantato nei
[...]
confronti di A.T.P. Esercizio S.r.l.;
pagina 3 di 11 - l'aumento di capitale suddetto, pertanto, veniva sottoscritto da a dicembre Controparte_14
2014;
- per effetto della predetta operazione, il 51,54% del capitale di A.T.P. Esercizio S.r.l. rimaneva in capo a A.T.P. S.p.A. (ora incorporata in , mentre il restante 48,46% veniva ad essere detenuto CP_7
da Controparte_14
- in data 17/02/2016, poi, sottoscriveva con Controparte_14 Controparte_5 un contratto preliminare di compravendita dell'intera propria partecipazione al capitale di A.T.P.
Esercizio S.r.l., convenendo a titolo di prezzo un importo pari ad € 730.000,00;
- con scrittura privata del 06/05/2016 cedeva ad la CP_14 Controparte_14 Controparte_4
piena proprietà della quota sociale per il corrispettivo pattuito;
- con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano della n. 24 Parte_2
del 22/11/2017 e Deliberazione del Consiglio Comunale del n. 79 veniva approvato Controparte_8 il progetto di fusione per incorporazione di A.T.P. S.p.A. in (società, quest'ultima, a CP_7
capitale interamente pubblico);
- per effetto di tale ultima operazione societaria, pertanto, il capitale sociale di A.T.P. Esercizio S.r.l. risultava così suddiviso: 51,54% in capo ad e 48,46% in capo ad CP_7 Controparte_4
- A.T.P. Esercizio S.r.l., infine, era divenuta affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano per il territorio della di a seguito di Determinazione Parte_2 Pt_1
Dirigenziale n. 2677/17 del 13/12/2017 di che aveva disposto Pt_2 Parte_2
procedersi ad affidamento diretto del suddetto servizio per il periodo dal 01/01/2018 al 03/12/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2017;
- con la Deliberazione n. 25 del 25/09/2019 il Consiglio della deliberava Parte_2
tra le altre cose di:
a) approvare quale modalità di affidamento della concessione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano l'affidamento in house providing ad ex art. 5, par. 2 del CP_7
Regolamento n. 1370/2007;
b) approvare la fusione per incorporazione di finalizzata Controparte_15
alla futura gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese con la partecipazione di tutti i soggetti e le Amministrazioni interessate;
- in data 11/10/2019, quindi, l'Assemblea straordinaria di approvava il progetto di CP_7
fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in stessa;
CP_7
pagina 4 di 11 - in pari data, poi, si teneva l'Assemblea di A.T.P. Esercizio S.r.l., la quale avrebbe dovuto parimenti deliberare l'accettazione del medesimo progetto di fusione;
- contrariamente alle aspettative, il progetto non poteva essere eseguito atteso il voto contrario da parte del socio di minoranza il quale non consentiva il raggiungimento del quorum Controparte_4
deliberativo dei 2/3 del capitale sociale richiesto per siffatta deliberazione dallo Statuto di A.T.P.
Esercizio S.r.l..
Tale situazione, secondo la ricostruzione attorea, aveva impedito a di Parte_2 dare attuazione all'indirizzo programmatico indicato nella Delibera Consiliare n. 25 del 25/09/2019, comportando per la medesima un grave ed attuale pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto, rilevandone l'interesse, che fosse dichiarato nulla la scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. 20.010 racc. 11.366 del 06/05/2016 Persona_1
tra ed Controparte_14 Controparte_4
Tale nullità è stata chiesta per:
a) contrarietà a norme imperative ex art. 1418, 1 comma , c.c.;
b) mancanza originaria del consenso ex art. 1418, 2 comma, e 1325, comma 1, n.1;
c) illiceità della causa ex art. 1418, 2 comma, e 1343 c.c. per contrarietà al c.d. “ordine pubblico economico”, con ciò intendendosi quei principi basilari che regolano i rapporti tra privati, gli scambi commerciali, ma anche fra stazioni appaltanti, soggetti pubblici ed operatori economici.
Si sono costituite in giudizio nonché Controparte_5 [...]
, contestando la ricostruzione in fatto e diritto Controparte_16
operata dalla parte attrice ed eccependo in particolare:
- la carenza di interesse ad agire;
- nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1862/23 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili le domande attoree per carenza di interesse ad agire e condannato parte attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 15.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge, sulla base della seguente motivazione: “In via generale, l'interesse ad agire è l'interesse attuale e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, tale requisito costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione.
pagina 5 di 11 Nelle azioni di accertamento – quale è quello di nullità di un contratto – l'accertamento esaurisce lo scopo del processo mancando altro da sottoporre alla funzione giudiziaria, in questo tipo di azioni
l'interesse ad agire è dato dalla contestazione del diritto di cui parte attrice si prospetti titolare (Cass
SU n. 27187/2006 e Cass n. 18511/2017) e l'accertamento dà soddisfazione in sé a quel diritto negato.
Il principio dell'interesse ad agire ex art 100 cpc non consente l'introduzione di giudizi dai quali il titolare del diritto non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, oggettivo e ciò anche in un'ottica di bilanciamento dell'interesse individuale con quello generale all'efficacia dell'intero sistema giurisdizionale che può consentire l'accesso alla giustizia solo ove sia indispensabile a far conseguire quel bene della vita che soltanto attraverso l'intervento giurisdizionale la parte può ottenere (Cass 16626/2016).
Nel caso di specie l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non è giuridicamente tutelabile né può essere considerato concreto ed attuale.
Invero, quand'anche il Tribunale accertasse effettivamente la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, alcun effetto tale pronuncia avrebbe nei confronti dell'attrice, nemmeno in via indiretta.
In primo luogo, come emerge dal verbale del 15 dicembre 2020, l'attrice ha comunque affidato in house la concessione del servizio di traporto extraurbano ad con delibera del 18 maggio CP_17
2020, indipendentemente dall'operazione di fusione per incorporazione.
In secondo luogo, l'eventuale accertamento della nullità non avrebbe avuto alcuna conseguenza rispetto al patrimonio attoreo o alla esecuzione della delibera del 25/09/2019.
[... Invero, l'unica conseguenza sarebbe stata la ripresa in favore di Sessanta Milioni di Chilometri delle quote cedute. Controparte_14
Secondo parte attrice, una volta che fosse rientrata in A.T.P. Esercizio s.r.l., la stessa avrebbe CP_14
votato necessariamente a favore della fusione.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta tale per tutto il giudizio, senza che l'attrice abbia in alcun modo dimostrato la fondatezza di tale assunto, peraltro contestato dalla stessa convenuta CP_14
Pertanto, l'attrice ha agito nel presente in giudizio non in forza di un interesse giuridicamente rilevante, bensì vantando un interesse di mero fatto, non incidente in alcun modo nella propria sfera giuridica, meramente potenziale, astratto e non più attuale.
pagina 6 di 11 Tali elementi risultano incompatibili con il requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e con la giurisprudenza della Cassazione in tema di interesse del terzo alla declaratoria di nullità del contratto ex art. 1421 c.c..”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo che: Parte_2
Contro
− la , nonostante l'intervenuto affidamento ad del servizio di Parte_2 tpl extraurbano, era ed è destinata a ricevere una concreta utilità giuridica dall'accoglimento della già proposta domanda di nullità. Al riguardo, la difesa attorea nel corso del giudizio di
Contro primo grado aveva compiutamente illustrato come, anche dopo l'affidamento ad del servizio di trasporto con autolinea extraurbano (operativo dall'1.1.2021), ATP Esercizio continuasse ad effettuare nel territorio metropolitano alcuni servizi (non tpl) di trasporto extraurbano (il servizio di trasporto scolastico;
il servizio di trasporto di anziani e disabili;
il noleggio con conducente;
i servizi di trasporto turistico). Pertanto, solo accorpando ATP Contro Esercizio con si sarebbe potuto realizzare l'obiettivo dell'odierna appellante di realizzate una effettiva e sinergica integrazione tra servizio di tpl con autolinea e servizi di trasporto non tpl (che esulano, come si è visto, dal perimetro dell'affidamento in house).
La gestione unitaria ed integrata del servizio di trasporto extraurbano non si è, quindi, realizzata
Contro in quanto, nonostante l'affidamento ad del servizio di tpl extraurbano, ATP Esercizio continua gestire i servizi di trasporto extraurbano non tpl. Ne consegue che solo con l'accoglimento della domanda di nullità riproposta in questa Sede, l'Amministrazione esponente potrà ottenere, attraverso la più volte citata fusione per incorporazione (rispetto alla quale, l'appellata non ha mai manifestato, neppure nel Controparte_18
corso del giudizio di primo grado, un preventivo dissenso), una gestione realmente unitaria ed effettivamente integrata di tutto il trasporto extraurbano. Da qui il permanere dell'interesse e della relativa legittimazione ad agire in capo alla , ai sensi degli Parte_2
artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c.;
− la sentenza impugnata ha altresì sorvolato su un ulteriore interesse giuridicamente rilevante esplicitato nella deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 25 del 25.9.2019, laddove si precisava che “la realizzazione del progetto di fusione realizza altresì una semplificazione del quadro delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni interessate, perseguendo, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione individuati dal d.lgs. n. 175/2016, mediante riduzione del numero di società partecipate (anche indirettamente)”;
pagina 7 di 11 − gli interessi anche generali e di natura pubblicistica che l'Amministrazione metropolitana mirava (e mira) a perseguire con la proposta azione di nullità, se fossero stati considerati dal
Giudice di prime cure, lo avrebbero certamente determinato ad affermare la sussistenza di un interesse ad agire ex art. 1421 Cod. Civ;
− non è condivisibile l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui “l'eventuale accertamento della nullità non avrebbe avuto alcuna conseguenza rispetto al patrimonio attoreo o alla esecuzione della delibera del 25/09/2019”. La gestione integrata ed unitaria dei servizi di trasporto, praticabile solo a seguito di declaratoria di nullità della cessione di quote societarie da Contr a AGI, comporta ex se dei risparmi di scala sulla erogazione, pianificazione, amministrazione, rendicontazione e logistica del servizio nel suo complesso;
Contr
− quanto poi alla posizione che avrebbe assunto una volta rientrata nella compagine sociale di ATP Esercizio, si è limitata a constare che non vi è mai stata nessuna Parte_2
Contr presa di posizione sfavorevole da parte di in relazione al progetto di fusione. L'assenza di Contr Contro preventivo dissenso da parte di del resto, è del tutto coerente con la circostanza che Contr detiene una partecipazione rilevante in
− quanto allo stato del contenzioso radicato davanti al G.A. si ribadisce come risulti tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato l'appello proposto da avverso la Controparte_4
sentenza del TAR Liguria n. 683/2020 (ns doc. 20 di primo grado) che aveva respinto il ricorso proposto dalla Società odierna appellata avverso gli atti di affidamento in house providing ad
Contro del servizio di tpl extraurbano. A questo punto si profilano due possibili scenari. Il primo, connesso all'auspicato rigetto dell'avversaria impugnazione al Consiglio di Stato, Contro determinerebbe la prosecuzione da parte di dell'esercizio del servizio di tpl extraurbano, con il ché il pregiudizio risentito dall'Amministrazione esponente, per effetto della mancata Contro fusione di ATP Esercizio in a cui la qui proposta azione di nullità intende porre rimedio, resterebbe inalterato per effetto della mancata gestione unitaria ed integrata di tutto il trasporto pubblico terrestre extraurbano. La conclusione non muterebbe anche nella negata e non creduta ipotesi di un accoglimento dell'appello di E ciò in quanto, a fronte CP_4
Contro dell'annullamento degli atti di affidamento in house providing ad del servizio di tpl extraurbano, quest'ultimo servizio, non potendo essere interrotto, dovrebbe, in via emergenziale, essere prorogato per il tempo (non certamente breve) necessario per l'espletamento delle procedure concorrenziali di evidenza pubblica. Anche in questo caso, il pagina 8 di 11 Contro servizio di tpl con autolinea gestito da (a questo punto in via emergenziale ed in regime di proroga) andrebbe ad affiancarsi a quello non tpl svolto da ATP Esercizio, determinando così la prosecuzione di una gestione non unitaria, non coordinata e non integrata. Alla stregua delle predette considerazioni deve essere affermata la sussistenza e la persistenza di un interesse concreto ed attuale della a veder decisa nel merito la proposta Parte_2
azione di nullità, a prescindere dal futuro esito del giudizio di appello pendente davanti al
Consiglio di Stato.
L'appellante ha, poi, ribadito le domande e le argomentazioni svolte in primo grado relativamente alla asserita nullità della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep. Persona_1
20.010 racc. 11.366 del 06/05/2016 tra Controparte_19 Controparte_4
Si sono costituite in giudizio nonché Controparte_5 [...]
, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata vada confermata.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento della nullità della scrittura privata autenticata del
6 maggio 2016 con la quale la ha ceduto ad la quota Controparte_14 Controparte_4
del 48,46% che deteneva su A.T.P. Esercizio s.r.l. Sostiene parte attrice che, a causa del voto contrario espresso da parte del socio di minoranza non è stato possibile realizzare la Controparte_4
fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in finalizzata alla futura gestione CP_7
integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano, e conseguentemente dare attuazione all'indirizzo programmatico indicato nella Delibera Consiliare n. 25 del 25/09/2019. Pertanto, la declaratoria di nullità della predetta scrittura privata consentirebbe a di rientrare in A.T.P. CP_14
Esercizio s.r.l. e votare a favore della predetta fusione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, come correttamente osservato dal tribunale, “l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non è giuridicamente tutelabile né può essere considerato concreto ed attuale”.
Invero, occorre, innanzitutto, osservare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del pagina 9 di 11 tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione (Cons.
Stato 10.1.2012, n. 16).
Inoltre, l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente (Cass. 8236/2003). L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. 6918/2013; Cass. 13906/2002). E' principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 41688/21).
Inoltre, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., S.U.,
n. 264 del 1996 e Cass. n. 1619 del 2000), “l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza”. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass.
2447/2014).
Ciò posto, sulla base dei citati principi, risulta evidente che, sebbene l'azione di mero accertamento sia volta ad eliminare una situazione di incertezza e, quindi, ad ottenere la certezza del diritto, affinché la domanda sia ammissibile è necessario che la certezza giuridica, risultato della sentenza richiesta, elimini il pregiudizio sofferto dall'attrice. In altri termini, è necessario che vi sia strumentalità tra il provvedimento richiesto e l'interesse tutelato.
pagina 10 di 11 Nel caso di specie, invece, l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante non risolverebbe la vera questione controversa, essendo la stessa rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale di e, pertanto, non può Controparte_20 ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo all'odierna parte appellante (cfr. inoltre Cass.
14756/2014).
Le spese processuali seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_2
come in dispositivo, secondo i valori medi delle cause del valore corrispondente (da € 520.001,00 a €
1.000.000).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_2 Pt_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1862/23;
2. condanna a rifondere a e Parte_2 Controparte_5 [...]
le spese di lite, liquidate per ciascuna in euro 18.511,00 Controparte_20
per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a..
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UE RI AN RI
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