Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1988, n. 556
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Sentenza 23 gennaio 1988

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La Competenza funzionale del pretore, di cui agli artt. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in materia di impugnazione di licenziamenti illegittimi individuali e di reintegrazione nel posto di lavoro non trova deroga in quella del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, ancorché il lavoratore abbia richiesto nei confronti del fallimento del suo datore di lavoro una somma a titolo di danni e di retribuzioni per il licenziamento ingiustamente intimatogli, per cui di poi debba presentare domanda di ammissione al passivo, secondo le Disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del predetto R.d., atteso che la Competenza sopramenzionata non è stata estesa dalla legge n. 533 del 1973 alle controversie che, pur relative a rapporti di lavoro, siano collegate alla materia fallimentare. ( Conf 6278/85, mass n 443387).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1988, n. 556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 556
    Data del deposito : 23 gennaio 1988

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