Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. Casellario ANAC: termini annotazione e difesa operatore economicoAccesso limitatoAntonia Strafezza · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2025, proposto da
AN Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9261366582, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A.T.C. Piemonte Nord, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ANAC del 24 giugno 2025 (prot. n. 0092671), con il quale l'Autorità ha concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Fascicolo USAN/4719/2024/sd), procedendo alla relativa iscrizione;
- della suddetta nota del 24 giugno 2025;
- della comunicazione avvio del procedimento prot. n. 152737 del 20 dicembre 2024;
- per quanto occorrer possa, della nota di A.T.C. Piemonte Nord (acquisita al protocollo dell'Autorità n. 121696 del 18 ottobre 2024), con cui la suddetta stazione appaltante ha segnalato di aver disposto, con determinazione n. 1765 del 4 ottobre 2024, la risoluzione del contratto avente ad oggetto “ affidamento in adesione ad Accordo quadro per assistenza progettista per rilievi locali ascensori per il progetto di rinnovamento e svecchiamento del parco impianti ascensori degli edifici di proprietà complessiva o parziale di ATC Piemonte Nord a servizio delle unità abitative ”;
- per quanto occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera del 2 ottobre 2019, n. 861, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ratione temporis ;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AT IU AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 30 maggio 2022, la AN Group s.p.a. si è aggiudicata la procedura indetta dalla A.T.C. Piemonte Nord per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento, in edifici gestiti dall’A.T.C. del Piemonte Nord di sua proprietà o per conto terzi, per gli anni 2022/2024, relativamente al lotto n. 3 (Provincia di Verbania) per l’importo massimo di € 463.159,53 (accordo quadro successivamente stipulato il 21 dicembre 2022, con scadenza 30 agosto 2024).
2. Con determina 1° agosto 2024, n. 1431 l’A.T.C. Piemonte Nord ha affidato, in esecuzione del predetto accordo quadro, alla AN Group s.p.a. il servizio di assistenza al progettista incaricato per l’intervento di “ Rinnovamento e svecchiamento del parco impianti ascensori degli edifici di proprietà complessiva o parziale di ATC Piemonte Nord a servizio delle unità abitative ” per i sopralluoghi negli impianti di sollevamento nella provincia del VCO, per l’importo di € 1.830,00 IVA compresa.
3. Con determina 4 ottobre 2024, n. 1765 l’A.T.C. Piemonte Nord ha disposto la « risoluzione del contratto applicativo » di cui alla determinazione n. 1431 del 1° agosto 2024, osservando che AN Group s.p.a. si era resa inadempiente rispetto ai propri obblighi e non aveva tempestivamente e diligentemente svolto le prestazioni di cui la stessa era stata incaricata con la predetta determina (venendo meno – in sintesi – ai propri doveri di collaborazione con la stazione appaltante e omettendo di dare la propria disponibilità per effettuare i cinque sopralluoghi necessari allo svolgimento dello specifico incarico).
4. Con comunicazione del 18 ottobre 2024 al n. 121696, la A.T.C. Piemonte Nord ha comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione – per le valutazioni ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 – l’adozione del provvedimento del 4 novembre 2024.
5. Con nota 20 dicembre 2024, n. 152737 l’ANAC ha quindi comunicato a AN Group s.p.a. l’avvio del procedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia segnalata dalla A.T.C. Piemonte Nord.
6. Con nota 21 gennaio 2025, AN Group s.p.a. ha spiegato le proprie deduzioni difensive innanzi all’Autorità Nazionale Anticorruzione, osservando l’insussistenza dei presupposti per l’annotazione della notizia in quanto relativa a un « mero ordinativo per lavori extra canone (di importo, peraltro, assolutamente marginale), nell’ambito delle ben più ampie prestazioni affidate con l’Accordo quadro ».
7. Con nota del 30 gennaio 2025, la A.T.C. Piemonte Nord ha replicato a quanto dedotto da AN Group s.p.a. sottolineando la « sostanziale e imprescindibile importanza per la Stazione Appaltante » delle prestazioni rispetto alle quali AN Group s.p.a. era risultata inadempiente.
8. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento datato 24 giugno 2025, l’ANAC ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’inserimento nel Casellario informatico della notizia segnalata dall’A.T.C. Piemonte Nord.
9. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, AN Group s.p.a. ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi in diritto.
9.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato (e delle disposizioni del Regolamento ANAC che disciplinano il procedimento di annotazione) per « violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; violazione dell’art. 11 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, come successivamente modificato; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi generali di certezza, efficienza e speditezza dei procedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio; eccesso di potere; contraddittorietà ; [e] irragionevolezza », osservando – in sintesi – che:
- l’annotazione era stata disposta il 24 giugno 2025, ovverosia oltre 180 giorni dopo l’avvio del procedimento comunicato da ANAC in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC in materia;
- in ogni caso l’art. 17 del Regolamento ANAC doveva ritenersi illegittimo nella parte in cui prevedeva che il termine per la conclusione del procedimento di annotazione decorresse dal momento in cui l’Autorità comunicava agli operatori economici l’avvio del procedimento e non dal momento in cui la stessa Autorità riceveva la notizia dalla stazione appaltante.
9.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione adottata dall’Autorità per « violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione degli artt. 14-19 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.p.r. 207/2010 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 e s.m.i.. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; [nonché per] eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruzione, difetto di proporzionalità, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia », osservando, in sostanza, che l’ANAC aveva svolto un’istruttoria insufficiente, disponendo l’annotazione gravata senza neanche procedere allo svolgimento dell’audizione che le era stata espressamente richiesta.
9.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, l. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; [nonché ancora per] eccesso di potere per difetto di motiva-zione e di istruzione, difetto di proporzionalità, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia », evidenziando che l’Autorità resistente non aveva adeguatamente considerato:
- che il provvedimento disposto dalla A.T.C. Piemonte Nord riguardava un singolo ordinativo del valore di € 1.500,00 e non poteva essere considerato una risoluzione contrattuale;
- che la notizia annotata riguardava una vicenda del tutto marginale e che comunque la condotta tenuta dall’operatore economico non poteva in alcun caso essere ritenuta un grave inadempimento.
9.4. Con il quarto motivo ha contestato il provvedimento oggetto del giudizio per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 213 d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 10, 10-bis della legge 241/1990; [per] eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità; [e infine per] illogicità e irragionevolezza manifesta », notando – in sintesi – che l’Autorità aveva disposto l’annotazione senza svolgere un’adeguata valutazione sulla (né motivare sufficientemente in ordine alla) utilità della notizia per le valutazioni proprie delle stazioni appaltanti sulla affidabilità dell’operatore economico.
10. In data 29 luglio 2025 l’Autorità resistente si è costituita in giudizio.
11. Con memoria del 15 dicembre 2025 l’ANAC ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando in particolare che l’annotazione era stata disposta nel pieno rispetto di tutti i termini previsti dal Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario, tenuto conto della sospensione prevista dall’art. 16 del medesimo Regolamento, di cui era stata data comunicazione alla parte.
12. Con memoria depositata in data 9 gennaio 2025 la società ricorrente ha insistito nelle sue domande, insistendo nel sottolineare che « la vicenda riguarda una prestazione del valore di € 1.500,00 e che, quindi, non può ipotizzarsi alcun profilo di gravità ».
13. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
14. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
15. Deve innanzitutto evidenziarsi l’infondatezza del primo motivo di gravame, con cui – in sostanza – la ricorrente ha sostenuto la tardività dell’annotazione (rilevando anche un presunto profilo di illegittimità dell’art. 17 del Regolamento ANAC nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione dalla data di comunicazione da parte di ANAC della nota di avvio del procedimento e non invece dalla data di ricezione da parte dell’Autorità della segnalazione della stazione appaltante).
Va evidenziato infatti che:
- per un verso, del tutto ragionevolmente il Regolamento ANAC dispone che una volta ricevuta la segnalazione l’Autorità può impiegare novanta giorni per lo svolgimento di una pre-istruttoria (all’esito della quale la stessa Autorità può disporre l’archiviazione della segnalazione o l’avvio del procedimento di annotazione) e poi prevede che il provvedimento di annotazione deve essere adottato entro il termine di centoottanta giorni dall’avvio del procedimento;
- per altro verso, nel caso di specie il provvedimento di annotazione è stato adottato entro il termine di centoottanta giorni previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC, tenuto conto del periodo di sospensione (per l’acquisizione delle memorie difensive) previsto dall’art. 16 del Regolamento medesimo e ci cui la stessa Autorità ha dato comunicazione alla ricorrente con la nota di avvio del procedimento.
16. Sono invece fondate le censure (articolate trasversalmente nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame) con cui la società ricorrente ha lamentato che l’Autorità ha adottato il provvedimento gravato senza svolgere un’istruttoria adeguata (e senza motivare sufficientemente) in ordine all’utilità della notizia.
16.1. A tal proposito, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare:
- che ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC « gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 » e stabilisce « le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 »;
- che all’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità (nel testo ratione temporis applicabile) è stato specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) « le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico », nonché b) « le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ».
16.2. Va poi evidenziato che in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare:
- ha precisato che « in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098) » e che « la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595) » (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);
- ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta « a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione » (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
- ha affermato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione « fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione » (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032) e in particolare nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 28 marzo 2023, n. 5326) e che tuttavia anche in tali casi l’Autorità « non può esimersi dal considerare se la [notizia] è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico », non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (v. Tar Lazio, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637);
- ha rilevato che una particolare attenzione nella valutazione dell’utilità in concreto notizia deve essere prestata in relazione alle vicende che riguardano singoli ordinativi effettuati nell’ambito di un accordo quadro, al fine di evitare che vicende di valore marginale (e non idonee a mettere in discussione l’affidabilità complessivamente dimostrata da un operatore economico nell’esecuzione dell’accordo) possano essere annotate nel Casellario sulla base di “automatismi” (Tar Lazio, I- quater , 12 dicembre 2023, n. 18811, che ha ricordato che una valutazione stringente e rigorosa dell’utilità della notizia in questi casi appare tanto più doverosa se si considera che « l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità nel Casellario non solo arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori economici destinatari delle stesse ma aggrava sensibilmente l’attività di controllo e verifica delle stazioni appaltanti e per ciò stesso la rende più esposta a errori »).
16.3. Tanto premesso, nel caso di specie dal tenore letterale del provvedimento gravato appare evidente che l’Autorità si è limitata a constatare che il provvedimento adottato dalla A.T.C. Piemonte Nord poteva considerarsi appartenente alla categoria delle risoluzioni contrattuali (in relazione alle quali – di regola – la giurisprudenza non ritiene necessaria una motivazione particolarmente articolata in ordine all’utilità della notizia) e ha quindi ritenuto di disporre l’annotazione sol perché le circostanze poste alla base del provvedimento lato sensu risolutorio apparivano sufficientemente documentate dalla stazione appaltante.
Tale motivazione – in disparte ogni considerazione sulla correttezza o meno della sostanziale equiparazione operata da ANAC tra il provvedimento adottato da A.T.C. Piemonte Nord e un provvedimento risoluzione contrattuale – appare del tutto insufficiente nella misura in cui non considera il valore davvero minimo del singolo ordinativo (€1.500,00) di cui la stazione appaltante ha contestato l’inadempimento, rispetto al valore complessivo dell’accordo quadro (€ 463.159,53).
Tale rilevante circostanza – alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata (v. in particolare Tar Lazio, I- quater , n. 18811/2023) – avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata dall’ANAC nell’ambito di un’attenta verifica volta a valutare se quanto comunicato dalla stazione appaltante costituiva in concreto (alla luce della concreta condotta tenuta da parte ricorrente, nonché di tutte le altre circostanze del caso) una notizia utile per (ovverosia, utilizzabile dalle) altre stazioni appaltanti per la valutazione dell’affidabilità di AN Group s.p.a.
In altri termini, l’Autorità resistente avrebbe dovuto adeguatamente valutare se la condotta tenuta da AN Group s.p.a. fosse stata di una gravità tale da giustificare l’annotazione dell’atto lato sensu risolutorio adottato da A.T.C. Piemonte Nord, nonostante lo stesso riguardasse una vicenda di valore del tutto marginale rispetto al complessivo rapporto contrattuale in essere tra la stazione appaltante e l’operatore economico.
Valutazione che non appare essere stata affatto svolta da ANAC – atteso che nel provvedimento gravato non vi è alcuna specifica motivazione in tal senso – che ha posto in essere un’istruttoria del tutto inadeguata, disponendo l’annotazione di una notizia della quale non è mai stata adeguatamente argomentata e dimostrata (né in sede procedimentale, né in sede processuale) l’utilità concreta quale apprezzabile indice di inaffidabilità dell’operatore economico ricorrente meritevole di essere posto all’attenzione delle altre stazioni appaltanti.
17. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso deve essere accolto e l’atto gravato deve essere annullato.
18. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, salvo il dovere ex lege dell’Autorità di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo il dovere ex lege dell’Autorità di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ TI, Presidente
AT IU AN, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IU AN | AZ TI |
IL SEGRETARIO