TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4851
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione dei termini di conclusione del procedimento

    Il primo motivo è infondato. Il Regolamento ANAC prevede un termine di 90 giorni per la pre-istruttoria e 180 giorni per la conclusione del procedimento dall'avvio, tenendo conto delle sospensioni previste. Nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato entro i termini previsti.

  • Accolto
    Insufficiente istruttoria e motivazione in ordine all'utilità della notizia ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico

    Le censure sono fondate. L'ANAC ha il dovere di valutare l'utilità della notizia ai fini della tenuta del Casellario e come indice di inaffidabilità dell'operatore. La giurisprudenza richiede una motivazione specifica sull'utilità, soprattutto per vicende marginali o singoli ordinativi. Nel caso di specie, l'ANAC si è limitata a constatare la sussistenza di un provvedimento 'lato sensu' risolutorio, senza valutare adeguatamente la marginalità dell'episodio rispetto al valore complessivo del contratto e l'effettiva utilità della notizia per le stazioni appaltanti.

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Commentario1

  • 1Casellario ANAC: termini annotazione e difesa operatore economicoAccesso limitato
    Antonia Strafezza · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 4851
Data del deposito : 16 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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