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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1176/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CIACCIA GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in calce/a margine dell'atto introduttivo,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANELLI _1
CATERINA ANTONELLA come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni, nei termini di cui alle note scritte ritualmente depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 4.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 01/03/2010 matrimonio in Massafra con , _1
che dalla loro unione era nata la figlia in data 31.3.2010 Persona_1
e che in data 15.5.2013 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la modifica del regime di visita della minore, la revoca del contributo al mantenimento di e la previsione di un contributo a _1 proprio carico per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 175,00 su base mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, la parte convenuta non si costituiva per la fase presidenziale.
Adottati in data 7 luglio 2025 i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa innanzi all'istruttore, parte convenuta si costituiva con comparsa ritualmente depositata;
pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, formulando in via riconvenzionale domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 100,00 su base mensile, domanda di previsione di un contributo paterno al mantenimento della minore pari ad € 300,00, comprensivo dell'assegno unico percepito (al 100% dal ricorrente), infine domanda di conferma dell'attuale coinvolgimento Servizi Sociali, nei termini già delineati con provvedimento del
Tribunale per i minorenni di NT del 13/09/2021.
Istruita la causa sul piano documentale all'udienza cartolare del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ripotandosi ai rispettivi atti difensivi.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
NT n. 3965/2013 emesso il 15.5.2013.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per la revoca del contributo al mantenimento fissato in favore di in _1
sede di omologa della separazione, con decorrenza dalla domanda in tal senso formulata dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in quanto non risulta documentato alcun significativo squilibrio reddituale e lavorativo tra le parti.
Avuto riguardo alla parte ricorrente, emerge l'esiguità dei redditi da lavoro prodotti da all'atto dell'avvio del presente giudizio (€ 8.600,00 Parte_1
circa su base annua – vedi mod. 730/2021 redditi 2020); nel corso del giudizio è sopraggiunta nei confronti del ricorrente la sua sottoposizione a NASPI, in quanto nuovamente disoccupato dal febbraio 2023.
Dal suo canto la parte convenuta, all'epoca dell'avvio del presente giudizio, nonostante la sua formale condizione di disoccupazione (con decorrenza del
2018), documentava redditi annui pari ad € 9.400 circa (vedi mod. 730/2022 redditi 2021) e la percezione di NASPI, mentre già dal mese di agosto 2022 risulta documentato il suo reinserimento nel tessuto lavorativo (vedi estratto contributivo
INPS allegato in atti).
Dalle su esposte considerazioni deriva pure l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della parte istante, in quanto non risultano dalla stessa forniti elementi per ritenere la inadeguatezza dei suoi mezzi e l'esistenza di una disparità reddituale idonea a giustificare la corresponsione dell'emolumento nella sua componente assistenziale, mentre nulla è stato allegato e tantomeno provato da per il riconoscimento dell'assegno _1
divorzile nella sua componente perequativa e compensativa, tenuto conto, peraltro, della assoluta brevità del matrimonio (3 anni circa).
Quanto ai provvedimenti accessori riguardanti la prole, il Collegio reputa opportuno confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione presso il domicilio materno, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria fatti o circostanze che giustifichino il discostamento dalle decisioni assunte in sede di omologa e dalle concordi richieste sul punto formulate nel presente giudizio dalle parti.
Avuto riguardo alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, in considerazione dell'età della minore, il Tribunale reputa congruo confermare il regime vigente di visita infrasettimanale e per i fine settimana, in quanto maggiormente rispondente al bisogno di contemperare gli incontri padre – figlia, con le accresciute esigenze relazionali e formative della minore, in ragione dell'età, rispetto alla proposta paterna di vedere esteso il fine settimana dal venerdì alla domenica;
in accoglimento delle istanze paterne, nulla opponendo controparte, appare opportuno estendere il diritto di visita paterna nel periodo estivo e durante le festività pasquali e natalizie, nonché garantire le visite padre – figlia il giorno della festa del papà e del compleanno paterno, mentre tutte le ulteriori festività verranno rimesse agli accordi che le parti vorranno raggiungere di volta in volta, in mancanza seguiranno il regime dell'alternanza, nel rispetto delle esigenze della minore.
Nulla osta, in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dalla parte resistente, alla prosecuzione dell'azione di supporto, monitoraggio e mediazione demandata dal TM di NT con decreto del 14.9.2021 al Servizio Sociale e ai
Consultori Familiari competenti, in quanto emerge chiaramente un significativo tasso di conflittualità familiare, mentre in sede di ascolto della minore (svolto dinanzi al TM) veniva in evidenza un disagio nella minore a relazionarsi in modo disteso con la figura paterna;
pertanto, occorre apprestare ogni opportuno strumento di tutela del percorso di crescita della minore e migliorare le competenze genitoriali nella gestione delle difficoltà evolutive di Per_1
[...]
Deve, del pari, ricevere conferma l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, da porre a carico del genitore non collocatario, già determinato in sede presidenziale, in € 200,00 su base mensile, oltre al 50% spese straordinarie, comparate le attuali capacità reddituali delle parti (come innanzi rilevate dalla documentazione versata in atti) e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore. L'assegno unico spetta come per legge ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: _1
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 01/03/2010 a Massafra da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli _1 atti dello stato civile del Comune di MASSAFRA dell'anno 2010, parte I, numero 2;
2) Conferma le condizioni della separazione in punto di affidamento e collocamento della minore , nata a Persona_1
NT il 31.3.2010;
3) Dispone che il padre potrà intrattenersi con la minore, salvo diversi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze personali, scolastiche, formative e socio relazionali della minore, secondo il seguente calendario:
- ogni martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30;
- il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana di ogni mese, dalle ore
15:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica seguente;
- nel corso delle vacanze estive (mesi di luglio e agosto), per 15 giorni, anche consecutivi, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
- durante le festività natalizie, dalle ore 10.30 del 23/12 alle ore 20.30 del
30/12 negli anni dispari, e dalle 10.30 del giorno 31/12 alle ore 20.30 del giorno 06/01 negli anni pari;
- durante le festività pasquali, dalle ore 10.30 del venerdì santo alle ore 20.30 del giorno di Pasqua negli anni pari;
dalle ore 10.30 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20.30 del mercoledì immediatamente successivo negli anni dispari;
- il giorno della festa del papà e del compleanno di , Parte_1 prelevando la minore dalla casa di residenza previo accordo con l'ex coniuge;
il diritto di visita paterno resterà sospeso il giorno della festa della mamma e del compleanno di _1
- ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia _1 [...]
, la somma mensile di € 200,00, con decorrenza dalla Persona_1
domanda, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia;
assegno unico come per legge;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del
Servizio Sociale di Massafra, nonché da parte del Consultorio Familiare di
Massafra e del Consultorio Familiare territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza di , ognuno per la parte di rispettiva Parte_1 competenza, affinché venga garantita in favore della minore adeguata azione di monitoraggio e di supporto della sua condizione esistenziale, nonché
l'invio dei genitori ad adeguati percorsi di supporto alla genitorialità e, ove possibile, di mediazione familiare, in prosecuzione degli interventi attuati su disposizione del Tribunale per i Minorenni di NT (decreto n. 2517/2021 del 14.9.2021);
6) revoca con effetto dalla domanda il contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento di
[...] _1
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da _1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
9) Dispone la comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento al Servizio Sociale di Massafra, al Consultorio Familiare di Massafra e al
Consultorio Familiare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza di . Parte_1
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1176/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CIACCIA GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in calce/a margine dell'atto introduttivo,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANELLI _1
CATERINA ANTONELLA come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni, nei termini di cui alle note scritte ritualmente depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 4.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 01/03/2010 matrimonio in Massafra con , _1
che dalla loro unione era nata la figlia in data 31.3.2010 Persona_1
e che in data 15.5.2013 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la modifica del regime di visita della minore, la revoca del contributo al mantenimento di e la previsione di un contributo a _1 proprio carico per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 175,00 su base mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, la parte convenuta non si costituiva per la fase presidenziale.
Adottati in data 7 luglio 2025 i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa innanzi all'istruttore, parte convenuta si costituiva con comparsa ritualmente depositata;
pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, formulando in via riconvenzionale domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 100,00 su base mensile, domanda di previsione di un contributo paterno al mantenimento della minore pari ad € 300,00, comprensivo dell'assegno unico percepito (al 100% dal ricorrente), infine domanda di conferma dell'attuale coinvolgimento Servizi Sociali, nei termini già delineati con provvedimento del
Tribunale per i minorenni di NT del 13/09/2021.
Istruita la causa sul piano documentale all'udienza cartolare del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ripotandosi ai rispettivi atti difensivi.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
NT n. 3965/2013 emesso il 15.5.2013.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per la revoca del contributo al mantenimento fissato in favore di in _1
sede di omologa della separazione, con decorrenza dalla domanda in tal senso formulata dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in quanto non risulta documentato alcun significativo squilibrio reddituale e lavorativo tra le parti.
Avuto riguardo alla parte ricorrente, emerge l'esiguità dei redditi da lavoro prodotti da all'atto dell'avvio del presente giudizio (€ 8.600,00 Parte_1
circa su base annua – vedi mod. 730/2021 redditi 2020); nel corso del giudizio è sopraggiunta nei confronti del ricorrente la sua sottoposizione a NASPI, in quanto nuovamente disoccupato dal febbraio 2023.
Dal suo canto la parte convenuta, all'epoca dell'avvio del presente giudizio, nonostante la sua formale condizione di disoccupazione (con decorrenza del
2018), documentava redditi annui pari ad € 9.400 circa (vedi mod. 730/2022 redditi 2021) e la percezione di NASPI, mentre già dal mese di agosto 2022 risulta documentato il suo reinserimento nel tessuto lavorativo (vedi estratto contributivo
INPS allegato in atti).
Dalle su esposte considerazioni deriva pure l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della parte istante, in quanto non risultano dalla stessa forniti elementi per ritenere la inadeguatezza dei suoi mezzi e l'esistenza di una disparità reddituale idonea a giustificare la corresponsione dell'emolumento nella sua componente assistenziale, mentre nulla è stato allegato e tantomeno provato da per il riconoscimento dell'assegno _1
divorzile nella sua componente perequativa e compensativa, tenuto conto, peraltro, della assoluta brevità del matrimonio (3 anni circa).
Quanto ai provvedimenti accessori riguardanti la prole, il Collegio reputa opportuno confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione presso il domicilio materno, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria fatti o circostanze che giustifichino il discostamento dalle decisioni assunte in sede di omologa e dalle concordi richieste sul punto formulate nel presente giudizio dalle parti.
Avuto riguardo alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, in considerazione dell'età della minore, il Tribunale reputa congruo confermare il regime vigente di visita infrasettimanale e per i fine settimana, in quanto maggiormente rispondente al bisogno di contemperare gli incontri padre – figlia, con le accresciute esigenze relazionali e formative della minore, in ragione dell'età, rispetto alla proposta paterna di vedere esteso il fine settimana dal venerdì alla domenica;
in accoglimento delle istanze paterne, nulla opponendo controparte, appare opportuno estendere il diritto di visita paterna nel periodo estivo e durante le festività pasquali e natalizie, nonché garantire le visite padre – figlia il giorno della festa del papà e del compleanno paterno, mentre tutte le ulteriori festività verranno rimesse agli accordi che le parti vorranno raggiungere di volta in volta, in mancanza seguiranno il regime dell'alternanza, nel rispetto delle esigenze della minore.
Nulla osta, in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dalla parte resistente, alla prosecuzione dell'azione di supporto, monitoraggio e mediazione demandata dal TM di NT con decreto del 14.9.2021 al Servizio Sociale e ai
Consultori Familiari competenti, in quanto emerge chiaramente un significativo tasso di conflittualità familiare, mentre in sede di ascolto della minore (svolto dinanzi al TM) veniva in evidenza un disagio nella minore a relazionarsi in modo disteso con la figura paterna;
pertanto, occorre apprestare ogni opportuno strumento di tutela del percorso di crescita della minore e migliorare le competenze genitoriali nella gestione delle difficoltà evolutive di Per_1
[...]
Deve, del pari, ricevere conferma l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, da porre a carico del genitore non collocatario, già determinato in sede presidenziale, in € 200,00 su base mensile, oltre al 50% spese straordinarie, comparate le attuali capacità reddituali delle parti (come innanzi rilevate dalla documentazione versata in atti) e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore. L'assegno unico spetta come per legge ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: _1
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 01/03/2010 a Massafra da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli _1 atti dello stato civile del Comune di MASSAFRA dell'anno 2010, parte I, numero 2;
2) Conferma le condizioni della separazione in punto di affidamento e collocamento della minore , nata a Persona_1
NT il 31.3.2010;
3) Dispone che il padre potrà intrattenersi con la minore, salvo diversi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze personali, scolastiche, formative e socio relazionali della minore, secondo il seguente calendario:
- ogni martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30;
- il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana di ogni mese, dalle ore
15:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica seguente;
- nel corso delle vacanze estive (mesi di luglio e agosto), per 15 giorni, anche consecutivi, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
- durante le festività natalizie, dalle ore 10.30 del 23/12 alle ore 20.30 del
30/12 negli anni dispari, e dalle 10.30 del giorno 31/12 alle ore 20.30 del giorno 06/01 negli anni pari;
- durante le festività pasquali, dalle ore 10.30 del venerdì santo alle ore 20.30 del giorno di Pasqua negli anni pari;
dalle ore 10.30 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20.30 del mercoledì immediatamente successivo negli anni dispari;
- il giorno della festa del papà e del compleanno di , Parte_1 prelevando la minore dalla casa di residenza previo accordo con l'ex coniuge;
il diritto di visita paterno resterà sospeso il giorno della festa della mamma e del compleanno di _1
- ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia _1 [...]
, la somma mensile di € 200,00, con decorrenza dalla Persona_1
domanda, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia;
assegno unico come per legge;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del
Servizio Sociale di Massafra, nonché da parte del Consultorio Familiare di
Massafra e del Consultorio Familiare territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza di , ognuno per la parte di rispettiva Parte_1 competenza, affinché venga garantita in favore della minore adeguata azione di monitoraggio e di supporto della sua condizione esistenziale, nonché
l'invio dei genitori ad adeguati percorsi di supporto alla genitorialità e, ove possibile, di mediazione familiare, in prosecuzione degli interventi attuati su disposizione del Tribunale per i Minorenni di NT (decreto n. 2517/2021 del 14.9.2021);
6) revoca con effetto dalla domanda il contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento di
[...] _1
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da _1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
9) Dispone la comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento al Servizio Sociale di Massafra, al Consultorio Familiare di Massafra e al
Consultorio Familiare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza di . Parte_1
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara