TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
PA IG CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3250 del R.G. 2025
T R A
– rappresentato e difeso dall'avv.Flaviano Boccassini Parte_1
ATTORE
E
- rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Giugno Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto Controparte_2
INTERVENUTO
All'udienza del 3-12-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni di cui al relativo verbale.
Il P.M. ha concluso come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9-7-2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 6-2-2023 da cui non erano nati figli. Ha Controparte_1
evidenziato l'istante che con sentenza di questo Tribunale del 16-10-2024 era stata omologata la separazione tra le parti ed in seguito la convivenza non era più ripresa;
ha chiesto confermare le condizioni di separazione concordate nel verbale di udienza del 9-
10-2024 di quel giudizio.
La convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili con conferma delle condizioni di separazione.
Nell'udienza del 3-12-2025 è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 6-2-2023, sono separati in forza di sentenza di omologa del 16-10-2024 di questo Tribunale. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge,
riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Possono essere confermate, in assenza di sopravvenienze, le condizioni di separazione trasformata in consensuale.
Non sono state proposte domande di assegno di divorzio.
La natura della causa e la non opposizione della convenuta comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Taranto il 6-2-2023 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 Parte_1
RG JO il 4-4-1969, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 2023 (atto n.11 , p. I uff.8 anno 2023);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma interamente le condizioni di separazione;
4) nulla per assegno di divorzio;
5) spese compensate.
Così deciso il 3-12-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.