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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 142/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 26 novembre 2025
All'udienza del 26/11/2025 alle ore 9,33 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Antonio Cavo il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
, impugna e contesta il contenuto della memoria di costituzione del CP_1 [...]
comunque tardiva;
in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso Controparte_2 dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. insistendo nell'accoglimento dell'opposizione.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_2
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 142/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Antonio Cavo (nato a [...] P.S. il 17/06/1966 – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente - nei confronti di
1 (c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
- opposti -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/11/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
L'avv. Antonio Cavo ha prestato attività defensoriale nell'interesse del collaboratore di sig. nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado del Parte_1 procedimento penale n. 1698/2015 RGNR e 184/2016 RGT del Tribunale di Palmi.
La fase dibattimentale di prime cure si è conclusa con sentenza n. 861/2021 resa all'udienza del 16/09/2021 in esito alla quale l'avv. Antonio Cavo ha depositato istanza ai sensi dell'art. 115 TU spese di giustizia per la liquidazione del compenso a carico dell'erario, chiedendo il riconoscimento delle 4 fasi con parametri medi ai sensi del D.M.
n. 55/2014 per un importo complessivo di € 3.420,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia (€ 450,00 fase di studio, €
540,00 fase introduttiva, € 1.080,00 fase istruttoria ed € 1.350,00 fase decisoria) nonché il rimborso delle spese per € 371,21 (di cui € 7,69 per bolli ed € 363,52 per indennità chilometrica avuto riguardo alla percentuale di 1/5 del costo del carburante ed al tragitto di 142 km per ognuna delle 8 udienze celebrate).
Con decreto del 3-4/02/2025 (R.Liqu. n. 47/2023) il Tribunale di Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di €
2.016,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria con applicazione del parametro base e riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM n. 55/2014 per assenza di specifiche questione di fatto e di diritto. Ha, altresì, negato l'indennità di trasferta.
Con ricorso depositato in data 7/02/2025 l'avv. Antonio Cavo ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui ha operato la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 2
DM n. 55/2014 che attiene a fattispecie diversa;
- nella parte in cui, senza alcuna motivazione, non ha riconosciuto l'indennità di trasferta pur trattandosi di difensore del medesimo IS che svolge l'attività
2 abitualmente in un altro Circondario e come tale avente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 82 TU spese di giustizia.
Con ordinanza del 24/09/2025 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. nei confronti del . Controparte_1
Il si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
e segnalando quanto all'indennità di trasferta che l'art. 115 TU spese di giustizia consente la liquidazione in deroga solo per il difensore del collaboratore di giustizia che appartenga ad uh IS diverso, quanto alla riduzione del 30% che al di là del comma 2 indicato nel decreto opposto il contenuto è coerente con il comma 1 dell'art 12 DM n. 55/2014.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'esame della documentazione in atti consente di ritenere parzialmente giustificata la doglianza dell'opponente, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Nell'impugnato decreto il Tribunale, per un verso, ha negato il diritto all'indennità di trasferta e, per altro verso, determinato in complessivi € 2.016,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) il compenso del difensore riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria con applicazione del parametro base e riduzione del 30% (formalmente ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM n.
55/2014) per assenza di specifiche questione di fatto e di diritto.
A) La determinazione di escludere l'indennità di trasferta non può essere condivisa.
In tema di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia il D.P.R. n. 115/2002 prevede all'art. 115 che “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita”.
La norma nel suo secondo inciso contiene a vantaggio del difensore del collaboratore di giustizia che provenga da un altro IS una deroga al limite previsto dall'art. 82 comma 2 secondo il quale “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al
3 quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.
In altri termini, la regola generale in materia di gratuito patrocinio è che l'indennità di trasferta non spetta al difensore extra districtum (art. 82 comma 2 TU spese di giustizia), l'eccezione è che qualora si tratti di difensore di collaboratore di giustizia l'indennità è dovuta sebbene il professionista provenga da un diverso IS (art 115
TU spese di giustizia).
Il combinato disposto delle due predette norme delinea, dunque, una sistema per il quale il difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio proveniente dallo stesso
IS ha sempre diritto all'indennità di trasferta, così come previsto in termini generali dall'art. 15 e dall'art. 27 DM. n. 55/2014 (art. 15 “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'art. 27 della tariffa stragiudiziale”, art. 27 “per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”).
Non risulta ragionevole, invece, la diversa lettura proposta dal Controparte_2
nella memoria di costituzione secondo cui l'art. 115 TU spese di giustizia nel
[...] prevedere l'indennità di trasferta anche per gli avvocati fuori IS quando difendono un collaboratore di giustizia limita il riconoscimento solo a questa specifica fattispecie.
Al riguardo è sufficiente osservare che, proprio perché la previsione di cui al citato art. 115 TU spese di giustizia è espressamente qualificata come “eccezione”, nelle fattispecie non rientranti nell'eccezione (cioè i difensori dello stesso IS) trova applicazione la regola generale di cui all'art. 82 comma 2 TU spese di giustizia e cioè il diritto all'indennità per qualsiasi difensore intra districtum assoggettato alla disciplina del gratuito patrocinio (e dunque anche al difensore del collaboratore di giustizia).
La deroga dell'art. 115 D.P.R. n. 115/2002, pertanto, è funzionale semplicemente ad estendere il diritto all'indennità anche al difensore fuori IS nella particolare ipotesi in cui difenda un collaboratore di giustizia.
Tale interpretazione ha trovato conferma nell'elaborazione della Suprema Corte (in motivazione Cass. n. 17656 del 5/07/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora siano stati nominati un difensore ed un consulente di parte non operanti all'interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio, tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale e, in particolare, quelle spese che sarebbero state comunque sostenute per gli spostamenti da un professionista del detto distretto perché, altrimenti, si
4 accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che è vietato porre a carico dello Stato”).
L'opposizione in parte qua merita accoglimento, con conseguente riconoscimento del rimborso delle spese nella misura complessiva di € 371,21 di cui:
- € 7,69 per bolli documentati;
- € 363,52 per indennità chilometrica avuto riguardo alla percentuale di 1/5 del costo del carburante ed al tragitto di 142 km per ognuna delle 8 udienze celebrate (19/05/2016, 27/10/2016, 3/04/2017, 2/10/2017, 10/05/2018,
11/10/2018, 1/04/2019, 14/11/2019).
B) La determinazione di ridurre il compenso del 30% rispetto al parametro base merita conferma.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione delle udienze del 19/05/2016, 27/10/2016, 3/04/2017, 2/10/2017, 10/05/2018,
11/10/2018, 1/04/2019 e del 14/11/2019; in tali limiti egli ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 (ratione temporis applicabile alla fattispecie).
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Valutazione che deve essere confermata pure nei giudizi che si concludono con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela perché il legislatore ha previsto anche per tale fattispecie la modalità definitoria della sentenza che presuppone comunque una valutazione ed a monte la possibilità per il difensore di concludere.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale
5 marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lett c del D.M. n. 55/2014 dettaglia le attività che costituiscono la
“fase istruttoria o dibattimentale”: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Nell'ambito di tale fase rientrano, dunque, anche le sole istanze preliminari in funzione procedimentale/probatoria ed anche le sole richieste di prova (che, al contrario, non integrano attività della fase “introduttiva”).
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato ha articolato le richieste di prova ed ha partecipato alle varie udienze di escussione dei testi.
E' pacifico, quindi, che debba essergli riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria, ingiustamente negato nel decreto opposto.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per la fase introduttiva (richiesta nell'istanza originaria ma non espressamente riproposta in questa sede oppositiva).
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame, in effetti, non sono state indicate specifiche attività che possano essere sussunte nel novero di quelle appena richiamate.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del
6 legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 5572014 e poi al D.M. n.
147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
7 “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame il Giudice penale pur richiamando formalmente la previsione di cui al comma 2 dell'art 12 DM n. 55/2014 ha in realtà operato un sostanziale riferimento all'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (comma 1), ancorando così alla ordinarietà della prestazione il diritto al compenso nella misura della c.d. media ponderata (cioè il parametro ordinario avuto riguardo alle peculiarità di calcolo sopra dettagliate tipiche del gratuito patrocinio).
La sostanza del richiamo alla previsione normativa prevale sul mero dato formale e rende legittima la misura del compenso riconosciuto.
Peraltro, anche a voler attribuire rilevanza assorbente al richiamo formale al comma
2 dell'art. 12 la legittimità della riduzione del 30% sarebbe comunque confermata dal rilievo che l'ultimo inciso dello stesso comma dispone (con collocazione per la verità sistematicamente poco convincente) che “Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dunque, anche ai sensi del comma 2 del citato art. 12 per la sola ipotesi del gratuito patrocinio è consentito un adeguamento del compenso nella forbice tra “medio e minimo” in rapporto al concreto contenuto della difesa.
Pertanto, l'opposizione in parte qua merita il rigetto.
In ragione della parziale reciproca soccombenza sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perla compensazione delle spese nella misura di ½. La residua quota segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del
23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in data 3-
4/02/2025 (R.Liqu. n. 47/2023) liquida in favore dell'avvocato Antonio Cavo per l'attività nell'interesse del collaboratore di sig. nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado del Parte_1
8 procedimento penale n. 1698/2015 RGNR e 184/2016 RGT del Tribunale di Palmi, il compenso di € 2.016,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, nonché il rimborso spese di € 7,69 e l'indennità forfettaria di trasferta di € 363,52.
Dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%. Condanna il Controparte_2
ed il , in solido, alla refusione in favore dell'avv. Antonio
[...] Controparte_1
Cavo della residua quota che liquida in € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Il Giudice
dott. Piero Viola
9
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 26 novembre 2025
All'udienza del 26/11/2025 alle ore 9,33 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Antonio Cavo il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
, impugna e contesta il contenuto della memoria di costituzione del CP_1 [...]
comunque tardiva;
in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso Controparte_2 dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. insistendo nell'accoglimento dell'opposizione.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_2
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 142/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Antonio Cavo (nato a [...] P.S. il 17/06/1966 – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente - nei confronti di
1 (c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
- opposti -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/11/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
L'avv. Antonio Cavo ha prestato attività defensoriale nell'interesse del collaboratore di sig. nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado del Parte_1 procedimento penale n. 1698/2015 RGNR e 184/2016 RGT del Tribunale di Palmi.
La fase dibattimentale di prime cure si è conclusa con sentenza n. 861/2021 resa all'udienza del 16/09/2021 in esito alla quale l'avv. Antonio Cavo ha depositato istanza ai sensi dell'art. 115 TU spese di giustizia per la liquidazione del compenso a carico dell'erario, chiedendo il riconoscimento delle 4 fasi con parametri medi ai sensi del D.M.
n. 55/2014 per un importo complessivo di € 3.420,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia (€ 450,00 fase di studio, €
540,00 fase introduttiva, € 1.080,00 fase istruttoria ed € 1.350,00 fase decisoria) nonché il rimborso delle spese per € 371,21 (di cui € 7,69 per bolli ed € 363,52 per indennità chilometrica avuto riguardo alla percentuale di 1/5 del costo del carburante ed al tragitto di 142 km per ognuna delle 8 udienze celebrate).
Con decreto del 3-4/02/2025 (R.Liqu. n. 47/2023) il Tribunale di Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di €
2.016,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria con applicazione del parametro base e riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM n. 55/2014 per assenza di specifiche questione di fatto e di diritto. Ha, altresì, negato l'indennità di trasferta.
Con ricorso depositato in data 7/02/2025 l'avv. Antonio Cavo ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui ha operato la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 2
DM n. 55/2014 che attiene a fattispecie diversa;
- nella parte in cui, senza alcuna motivazione, non ha riconosciuto l'indennità di trasferta pur trattandosi di difensore del medesimo IS che svolge l'attività
2 abitualmente in un altro Circondario e come tale avente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 82 TU spese di giustizia.
Con ordinanza del 24/09/2025 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. nei confronti del . Controparte_1
Il si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
e segnalando quanto all'indennità di trasferta che l'art. 115 TU spese di giustizia consente la liquidazione in deroga solo per il difensore del collaboratore di giustizia che appartenga ad uh IS diverso, quanto alla riduzione del 30% che al di là del comma 2 indicato nel decreto opposto il contenuto è coerente con il comma 1 dell'art 12 DM n. 55/2014.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'esame della documentazione in atti consente di ritenere parzialmente giustificata la doglianza dell'opponente, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Nell'impugnato decreto il Tribunale, per un verso, ha negato il diritto all'indennità di trasferta e, per altro verso, determinato in complessivi € 2.016,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) il compenso del difensore riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria con applicazione del parametro base e riduzione del 30% (formalmente ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM n.
55/2014) per assenza di specifiche questione di fatto e di diritto.
A) La determinazione di escludere l'indennità di trasferta non può essere condivisa.
In tema di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia il D.P.R. n. 115/2002 prevede all'art. 115 che “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita”.
La norma nel suo secondo inciso contiene a vantaggio del difensore del collaboratore di giustizia che provenga da un altro IS una deroga al limite previsto dall'art. 82 comma 2 secondo il quale “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al
3 quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.
In altri termini, la regola generale in materia di gratuito patrocinio è che l'indennità di trasferta non spetta al difensore extra districtum (art. 82 comma 2 TU spese di giustizia), l'eccezione è che qualora si tratti di difensore di collaboratore di giustizia l'indennità è dovuta sebbene il professionista provenga da un diverso IS (art 115
TU spese di giustizia).
Il combinato disposto delle due predette norme delinea, dunque, una sistema per il quale il difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio proveniente dallo stesso
IS ha sempre diritto all'indennità di trasferta, così come previsto in termini generali dall'art. 15 e dall'art. 27 DM. n. 55/2014 (art. 15 “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'art. 27 della tariffa stragiudiziale”, art. 27 “per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”).
Non risulta ragionevole, invece, la diversa lettura proposta dal Controparte_2
nella memoria di costituzione secondo cui l'art. 115 TU spese di giustizia nel
[...] prevedere l'indennità di trasferta anche per gli avvocati fuori IS quando difendono un collaboratore di giustizia limita il riconoscimento solo a questa specifica fattispecie.
Al riguardo è sufficiente osservare che, proprio perché la previsione di cui al citato art. 115 TU spese di giustizia è espressamente qualificata come “eccezione”, nelle fattispecie non rientranti nell'eccezione (cioè i difensori dello stesso IS) trova applicazione la regola generale di cui all'art. 82 comma 2 TU spese di giustizia e cioè il diritto all'indennità per qualsiasi difensore intra districtum assoggettato alla disciplina del gratuito patrocinio (e dunque anche al difensore del collaboratore di giustizia).
La deroga dell'art. 115 D.P.R. n. 115/2002, pertanto, è funzionale semplicemente ad estendere il diritto all'indennità anche al difensore fuori IS nella particolare ipotesi in cui difenda un collaboratore di giustizia.
Tale interpretazione ha trovato conferma nell'elaborazione della Suprema Corte (in motivazione Cass. n. 17656 del 5/07/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora siano stati nominati un difensore ed un consulente di parte non operanti all'interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio, tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale e, in particolare, quelle spese che sarebbero state comunque sostenute per gli spostamenti da un professionista del detto distretto perché, altrimenti, si
4 accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che è vietato porre a carico dello Stato”).
L'opposizione in parte qua merita accoglimento, con conseguente riconoscimento del rimborso delle spese nella misura complessiva di € 371,21 di cui:
- € 7,69 per bolli documentati;
- € 363,52 per indennità chilometrica avuto riguardo alla percentuale di 1/5 del costo del carburante ed al tragitto di 142 km per ognuna delle 8 udienze celebrate (19/05/2016, 27/10/2016, 3/04/2017, 2/10/2017, 10/05/2018,
11/10/2018, 1/04/2019, 14/11/2019).
B) La determinazione di ridurre il compenso del 30% rispetto al parametro base merita conferma.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione delle udienze del 19/05/2016, 27/10/2016, 3/04/2017, 2/10/2017, 10/05/2018,
11/10/2018, 1/04/2019 e del 14/11/2019; in tali limiti egli ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 (ratione temporis applicabile alla fattispecie).
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Valutazione che deve essere confermata pure nei giudizi che si concludono con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela perché il legislatore ha previsto anche per tale fattispecie la modalità definitoria della sentenza che presuppone comunque una valutazione ed a monte la possibilità per il difensore di concludere.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale
5 marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lett c del D.M. n. 55/2014 dettaglia le attività che costituiscono la
“fase istruttoria o dibattimentale”: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Nell'ambito di tale fase rientrano, dunque, anche le sole istanze preliminari in funzione procedimentale/probatoria ed anche le sole richieste di prova (che, al contrario, non integrano attività della fase “introduttiva”).
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato ha articolato le richieste di prova ed ha partecipato alle varie udienze di escussione dei testi.
E' pacifico, quindi, che debba essergli riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria, ingiustamente negato nel decreto opposto.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per la fase introduttiva (richiesta nell'istanza originaria ma non espressamente riproposta in questa sede oppositiva).
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame, in effetti, non sono state indicate specifiche attività che possano essere sussunte nel novero di quelle appena richiamate.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del
6 legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 5572014 e poi al D.M. n.
147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
7 “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame il Giudice penale pur richiamando formalmente la previsione di cui al comma 2 dell'art 12 DM n. 55/2014 ha in realtà operato un sostanziale riferimento all'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (comma 1), ancorando così alla ordinarietà della prestazione il diritto al compenso nella misura della c.d. media ponderata (cioè il parametro ordinario avuto riguardo alle peculiarità di calcolo sopra dettagliate tipiche del gratuito patrocinio).
La sostanza del richiamo alla previsione normativa prevale sul mero dato formale e rende legittima la misura del compenso riconosciuto.
Peraltro, anche a voler attribuire rilevanza assorbente al richiamo formale al comma
2 dell'art. 12 la legittimità della riduzione del 30% sarebbe comunque confermata dal rilievo che l'ultimo inciso dello stesso comma dispone (con collocazione per la verità sistematicamente poco convincente) che “Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dunque, anche ai sensi del comma 2 del citato art. 12 per la sola ipotesi del gratuito patrocinio è consentito un adeguamento del compenso nella forbice tra “medio e minimo” in rapporto al concreto contenuto della difesa.
Pertanto, l'opposizione in parte qua merita il rigetto.
In ragione della parziale reciproca soccombenza sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perla compensazione delle spese nella misura di ½. La residua quota segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del
23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in data 3-
4/02/2025 (R.Liqu. n. 47/2023) liquida in favore dell'avvocato Antonio Cavo per l'attività nell'interesse del collaboratore di sig. nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado del Parte_1
8 procedimento penale n. 1698/2015 RGNR e 184/2016 RGT del Tribunale di Palmi, il compenso di € 2.016,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, nonché il rimborso spese di € 7,69 e l'indennità forfettaria di trasferta di € 363,52.
Dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%. Condanna il Controparte_2
ed il , in solido, alla refusione in favore dell'avv. Antonio
[...] Controparte_1
Cavo della residua quota che liquida in € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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