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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1843/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1843/2018, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(CF. ), e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Renato Milone (C.F. C.F._2
), e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via San C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 36 presso l'Avv. Ezio Nuzzolo (CF. ) del C.F._4
Foro di Napoli
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._5
Avv.ti Pierluigi Arigliani (C.F. , Giuseppe Izzo (C.F. C.F._6
) e GO Di MA (C.F. ), ed C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliata in Montesarchio (Bn), alla via G.Amendola, n. 57/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Izzo
Pec: Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa in data 1.3.2018 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 5.3.2018, il Tribunale di Benevento ha così provveduto: a) ha accolto il ricorso e per l'effetto ha condannato , e Parte_1 Controparte_2 Pt_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
26.828,00 a titolo di indennità ex art. 843 c.c. e risarcimento dei danni subiti, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
b) ha condannato , Parte_1 CP_2
e al pagamento in favore di dei 2/3 delle
[...] Parte_2 Controparte_1 spese del giudizio liquidate per intero in € 2.282,53 per spese comprensive di CTU ed €
4.800,00 per onorari, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Pierluigi Arigliani dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale ordinanza, e , con atto di appello Parte_1 Parte_2 notificato il 03.04.2018, hanno proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, gli appellanti hanno evidenziato un errore di giudizio da parte del Tribunale di Benevento riguardo l'applicazione dell'articolo 843 c.c. Secondo gli appellanti, il Tribunale ha erroneamente riconosciuto un indennizzo per la perdita di godimento del bene, nonostante la legge preveda l'indennità solo in caso di danni effettivi e per il ristabilimento della situazione precedente all'accesso. La parte appellante ha sostenuto che l'accesso al fondo era necessario e che ciò non avesse causato danni, come confermato dalle perizie tecniche. Pertanto, l'indennità non doveva esser riconosciuta.
2.2 Con il secondo motivo, gli appellanti, in via subordinata, hanno lamentato l'erronea applicazione della misura dell'indennità da parte del Tribunale di Benevento, ritenuta sproporzionata e iniqua. Hanno contestato la liquidazione di € 23.328,00 per l'occupazione temporanea di 360 mq di terreno agricolo, considerandola superiore al valore venale del bene e alla proposta conciliativa iniziale di € 7.200,00 ed hanno richiesto per tali motivi una rideterminazione equa dell'indennità, eventualmente tramite una nuova
CTU, sottolineando che l'importo liquidato supera persino il valore di mercato del terreno e risulta incoerente rispetto alle valutazioni precedenti.
2.3 In via ulteriormente gradata, la parte ha contestato l'errore di valutazione temporale del periodo di occupazione commesso dal Giudice di prime cure, che lo ha confuso con il periodo di esecuzione dei lavori di ricostruzione del fabbricato.
2.4 In via ancora più gradata, è stato contestato l'errore di calcolo sul periodo di occupazione, indicato in 900 giorni piuttosto che 850.
2.5 In via ulteriore, gli appellanti hanno ritenuto illegittima ed erronea la condanna al risarcimento del danno poiché non vi è stata una prova precisa e puntuale del danno subito.
2.6 E' stata richiesta la riforma del provvedimento in ordine alla misura della liquidazione delle spese e competenze di lite in virtù sia del comportamento tenuto dai convenuti che di un'applicazione più equa del principio della soccombenza.
2.7 Infine, avendo già provveduto al pagamento di tutto quanto riportato nel provvedimento impugnato, gli appellanti hanno richiesto, in caso di accoglimento dei motivi di appello, la restituzione delle somme già percepite dall'appellata.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva notificata in data
05.03.2018; l'atto di appello è stato notificato il 3 aprile 2018.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c è stato osservato.
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal Pt_1
e è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per
[...] Parte_2
i seguenti motivi.
7. Con la prima doglianza, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza resa nel giudizio di prime cure nella parte in cui è dato testualmente leggersi: “
… il perito nominato in sede di ATP, con conclusioni non contraddette da altre di segno contrario dalla ricorrente, ha appurato che l'accesso e l'occupazione del fondo era assolutamente necessario al fine di eseguire l'opera di ristrutturazione in tutte le sue fasi di lavorazione, di qui l'applicazione del disposto normativo sopra richiamato. Quanto al diritto alla indennità questo giudicante ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la previsione di cui all'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità da liquidare in via equitativa anche in assenza della prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi -e che costituisce danno anche il mancato godimento ovvero limitazione del godimento della proprietà esclusiva. Deriva da quanto detto che, a prescindere dai danni accertati, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per la perdita di godimento del proprio bene”.
A tal proposito, gli appellanti hanno evidenziato che, attese le risultanze dell'ATP e della
CTU, che hanno riscontrato sia la necessità dell'accesso al fondo, sia l'assenza di danni e pregiudizi alla proprietà di parte attrice (fatto ritenuto dallo stesso Giudice nell'ordinanza del 19.5.2016), non dovesse essere dovuto alcun indennizzo. Nel caso di specie, insomma,
l'indennità, a parere degli appellanti, non sarebbe dovuta in quanto non vi sono stati danni atteso che, come da giurisprudenza richiamata, l'indennità deve corrispondersi solo per il ristabilimento della situazione precedente l'accesso.
appellante ha poi dedotto che tantomeno “il mancato godimento può rappresentare Pt_3 un danno”, né può dar diritto ad alcuna indennità. Infatti, lo stesso (mancato godimento) non soddisfa quel requisito, quella condizione, richiesta dalla legge e ritenuta dalla stessa giurisprudenza dagli appellanti richiamata, ovvero il ristabilimento della situazione precedente l'accesso.
Dunque, sarebbe evidente l'errore in iudicando commesso dal giudice di prime cure laddove ritiene di riconoscere un indennizzo per la perdita del godimento del bene che, secondo l'indicazione del tribunale, costituisce anch'esso danno indennizzabile ex art. 843
c.c. Infine, e hanno osservato, in punto di fatto, che il CTU arch. Pt_1 Pt_2 Per_1 così accertava nella propria relazione: “ i lavori di demolizione e ricostruzione del
[...] fabbricato avrebbero comportato unicamente il danneggiamento di un albero di noce preesistente, secondo quanto emerge dalla CTP della ricorrente;
ai locali seminterrati si può accedere anche tramite scala interna alla abitazione della ricorrente in alternativa alla già citata rampa demolita. Non esiste quindi un reale impedimento al godimento dei vani seminterrati da parte di quest'ultima”.
Dunque, a parere degli appellanti, rimaneva acclarato, anche a mezzo della relazione peritale dell'Arch. sia la inesistenza di danni, sia la inesistenza di Persona_1 qualsivoglia impedimento al godimento.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso, sebbene occorra correggere ed integrare la motivazione nei termini che seguono.
A tal proposito, la Corte rileva, anzitutto, che non può trovare condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “Quanto al diritto alla indennità questo giudicante ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la previsione di cui all'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità da liquidare in via equitativa anche in assenza della prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi”.
Ed invero, tale orientamento, oltre ad essere contraddetto dalla stessa lettera dell'art. 843
c.c. il quale, al secondo comma, prevede testualmente che “se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”, non appare condivisibile sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la quale afferma che l'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi (Cass. 3796/1968; Cass. 1670/1969; Cass. 4944/1982; Cass.
7774/1982; Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20540).
Nondimeno, la domanda di indennizzo formulata dalla doveva trovare CP_1 accoglimento, essendo risultato, dalle complessive risultanze istruttorie, che la appellata ha subito in concreto un pregiudizio che si identifica nella perdita, per il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori pari a ben 900 giorni, del godimento di parte del fondo di sua proprietà.
Difatti, dall'esame dell'ATP svolto ante causam a firma dell'arch. è risultato che Per_1
“….- è stato occupato il terreno della signora (p.lla 168) con l'installazione di una CP_1 impalcatura e con l'uso di una rampa realizzata con materiali di risulta derivanti dalla demolizione del vecchio fabbricato. Tale area occupata si sviluppa per circa 360,00 mq. – tale occupazione temporanea del terreno da parte dell'impresa edile del solo spazio impegnato dall'impalcatura e dalla rampa in terra battuta si è resa necessaria ed indispensabile per portare avanti tutte le fasi di realizzazione del nuovo edificio. Questo perché il fabbricato dei resistenti confina esattamente con i terreni della ricorrente e non possiede altri spazi di proprietà. Non esistono, dunque, altre alternative parimenti praticabili. – I lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato avrebbero comportato unicamente il danneggiamento di un albero di noce preesistente, secondo quanto emerge dalla CTP della ricorrente” (cfr. ATP nel proc. N.
RG. 448/14 agli atti).
Dal medesimo ATP è risultato, altresì, che “tutto il cantiere risulta protetto da una recinzione metallica costituita da vari pannelli metallici posti l'uno a fianco all'altro e assicurati da filo di ferro;
sebbene dunque la chiusura di siffatti pannelli non sia definitiva, poiché non realizzata con catene e lucchetti, è indubitabile che l'accesso al terreno della ricorrente sia stato reso sicuramente poco agevole”
(cfr. ATP nel proc. N. RG. 448/14 agli atti).
Appare, dunque, evidente che la delimitazione del cantiere con una recinzione metallica costituita da vari pannelli assicurati da filo di ferro, ancorché non definitiva siccome non realizzata con catene e lucchetti, di fatto, ha interdetto alla l'utilizzo della CP_1 parte di fondo di sua proprietà, divenuta area di cantiere.
Ebbene, la responsabilità da atto lecito deve ritenersi integrata per il fatto stesso che il transito e l'accesso (obligatio propter rem) avessero determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno-evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20540 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza
n. 1908 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 27/09/1982; Sez. 2, Sentenza n.
1670 del 14/05/1969; Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 22/11/1968), indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si deve procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024). Nella specie la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo dell'intera superficie, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Tale maggiore aggravio probatorio, difatti, non riguarda le ipotesi speciali di imposizioni di limitazioni legali alla proprietà, in cui il legislatore prescrive il riconoscimento di un'indennità per il solo fatto che sia cagionato un danno (danno-evento che esige di essere dimostrato), qualsiasi esso sia, ivi compresa la "potenziale" privazione della facoltà di godere del fondo in conseguenza dell'occupazione. In tali casi la realizzazione della condotta lesiva (quand'anche riconducibile ad un atto lecito dannoso) legittima una presunzione (iuris tantum) di integrazione del danno-conseguenza (in tema di violazione delle distanze legali Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23404 del 01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza
n. 5864 del 27/02/2023), la cui quantificazione può essere ammessa in via equitativa.
La tematica del danno presunto (più che in re ipsa) manifesta allora la sua massima espressione nell'ambito della lesione del diritto di proprietà derivante dall'esercizio di
"poteri" compressivi prescritti dalla legge, in quanto ciò che viene in evidenza in questo ambito è la primaria esigenza di protezione conseguente alla "consentita" contrazione del diritto di godimento del bene e, quindi, una limitazione all'esercizio di una delle facoltà riconnesse al diritto stesso.
In queste ipotesi il danno è espresso dallo stesso evento lesivo, già in forza della speciale previsione normativa a mente della quale, se la limitazione del diritto cagiona un danno
(danno-evento), è dovuta un'adeguata indennità (ex art. 843, secondo comma, c.c.), la quale sembra discendere ex lege in via inferenziale dalla realizzazione dell'evento lesivo
L'equivoco sulla prova del danno si annida, in conseguenza, nella discriminazione tra danno-evento (che deve essere provato) e danno-conseguenza (che è ricavabile in via presuntiva), così spiegandosi l'apparente antinomia tra le pronunce di Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20540 del 29/09/2020 (che si riferisce al danno-evento: occupazione per un periodo limitato di una parte ridotta del cortile, senza alcun pregiudizio per le facoltà di uso dell'area da parte degli altri comproprietari) e di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1908 del
27/01/2009 (che si riferisce al danno-conseguenza: indennità spettante come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione).
Pertanto, tornando al caso in disputa, la raggiunta prova dell'occupazione temporanea del fondo della in conseguenza dell'accesso, per il tempo necessario CP_1 all'esecuzione dei lavori indispensabili eseguiti nella proprietà degli appellanti, giustifica il riconoscimento di una "adeguata indennità" (più che di un risarcimento del danno in senso stretto), per il solo fatto che è stata preclusa la "potenziale" facoltà di uso a proprio vantaggio dell'area per il periodo emarginato, ricorrendo, all'uopo, ad una ponderazione equitativa.
L'occupazione del fondo in conseguenza dell'esercizio dell'accesso integra in sé un nocumento indennizzabile.
Tale motivo di appello proposto da e non può, pertanto, trovare Pt_1 Pt_2 accoglimento.
8. Con la seconda doglianza, gli appellanti, in via gradata, hanno chiesto all'adita Corte la rideterminazione della misura dell'indennità in quanto liquidata dal Tribunale in misura palesemente iniqua ed illegittima. Infatti, a fronte dell'occupazione di 360 mq. di terreno agricolo sito nel Comune di Cautano (BN), il Tribunale ha ritenuto di liquidare la
“incredibile e spropositata” somma di € 23.328,00. Detta somma, a parere degli appellanti, risulta del tutto ingiustificata, iniqua e sproporzionata.
A tal fine, dopo aver evidenziato che detto importo deve tendere in via equitativa ad indennizzare l'occupazione del terreno protrattasi per un periodo limitato di tempo, hanno osservato che la misura riconosciuta supera di gran lunga il valore venale e commerciale del bene stesso. Hanno sottolineato che i 23.328,00 euro riconosciuti se divisi per i 360 mq. occupati equivalgono ad un valore di € 9,25 al mq., valore che è di gran lunga superiore al valore di mercato al mq. del terreno in territorio di Cautano così come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate (e considerato dallo stesso Tribunale nella formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc pari ad € 7.200,00).
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, quanto ai criteri di calcolo della detta indennità, si osserva che il Tribunale ha aderito alle conclusioni rese dal CTU nominato nel corso del giudizio, ing.
[...]
, nell'elaborato peritale depositato in data 7/3/2017. Per_2 A riguardo, nella richiamata consulenza, si legge quanto segue: “Nel caso di specie (Comune di
Cautano), per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico, la tariffa base giornaliera, pari a 1,50 euro/mq giorno, va moltiplicata per un coefficiente moltiplicativo
(tabellato) pari a 0,30 atteso che il periodo di occupazione è superiore a 30 giorni. Ne segue che la tariffa base giornaliera può essere assunta pari a 0,45 euro/ mq giorno. Ragguagliando al caso privato, appare equo applicare una riduzione dell'80% e quindi assumere una tariffa base giornaliera di 0,09 euro/mq giorno. Tenuto conto, altresì, che dall'ATP si evince che l'accesso al terreno della ricorrente era stato reso
“...sicuramente poco agevole...” ma non completamente impedito e che l'occupazione era comunque da considerarsi “..indispensabile..” in quanto non vi erano alternative praticabili atteso che l'erigendo fabbricato è posto direttamente a confine con il terreno della si ritiene opportuno applicare CP_1 una ulteriore riduzione che appare congruo fissare in misura del 20%. In definitiva, si può assumere una tariffa base giornaliera di 0,072 euro/mq giorno. Sempre dall'ATP, poi, si evince che l'entità dell'area occupata era di circa mq 360”.
Da quanto innanzi, deriva che il CTU ha quantificato l'indennità a carico degli appellanti sulla scorta della tariffa base giornaliera per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico, pari a € 0,45, tenuto conto del fatto che il periodo di occupazione è stato superiore a 30 giorni, applicando una prima riduzione dell'80% trattandosi di occupazione di suolo privato ed una seconda riduzione del 20% considerato che l'accesso al fondo dell'appellata è apparso indispensabile e non risultava completamente impedito, pervenendo ad una tariffa base giornaliera di 0,072 euro/mq al giorno.
E però, il criterio di stima utilizzato, a parere di codesta Corte, non è congruo.
Ed invero, il richiamo alla tariffa base giornaliera per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico (cd. COSAP) fatto dal CTU e recepito dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata non appare appropriato e confacente alla fattispecie in oggetto tenuto conto della diversa natura dei beni oggetto di occupazione e della finalità dell'indennità riconosciuta.
Come, difatti, chiarito anche dallo stesso CTU, nel caso di occupazione di suolo pubblico vengono in rilievo diversi fattori che concorrono a determinare il valore della tariffa base, espressamente indicati nel “Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche” della Provincia di Benevento, approvato con Delibera Consiliare n. 26 del
27/02/08, ossia: la classificazione dell'area occupata in ordine di importanza;
entità della superficie occupata;
durata dell'occupazione; tipologia della concessione;
valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione. I Comuni, difatti, possono prevedere dei coefficienti per l'aumento della tariffa base in virtù della ubicazione del cantiere (zone centrali o di maggiore valore commerciale) ovvero in caso di occupazioni che creano intralcio alla circolazione.
Non vi è chi non veda che completamente diversa è la fattispecie in oggetto, nella quale si discute di un rapporto tra fondi privati e limiti legali della proprietà individuale.
Del resto, l'impossibilità di applicare analogicamente al caso di specie tale criterio di calcolo si ricava anche dal fatto che, in considerazione della diversità tra i casi in esame, il
CTU ha apportato una prima consistente riduzione dell'80%, pervenendo ad una base di calcolo radicalmente inferiore a quella di partenza e, pertanto, dalla stessa del tutto scollegata.
Diversa è poi anche la finalità della COSAP rispetto alla indennità in oggetto.
Difatti, la prima costituisce un corrispettivo per il fatto che un privato trae vantaggio dall'occupazione temporanea di un suolo privato, mentre l'indennità di cui all'art. 843 c.c. ha lo scopo di indennizzare la perdita dell'esercizio del diritto di godimento diretto da parte del proprietario per il tempo dell'occupazione.
Chiarita, pertanto, la non condivisibilità del criterio di calcolo adottato nella decisione impugnata, deve allora procedersi ad una nuova quantificazione dell'indennizzo per cui è causa.
Tale valutazione ben può essere svolta in via equitativa, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, in considerazione, anzitutto, della natura, del concreto sfruttamento e della ubicazione del fondo occupato, nonché della durata e della consistenza dell'occupazione.
A tal proposito, deve tenersi conto che, dall'ATP svolto ante causam, a firma dell'arch.
è risultato che trattasi di parte di un fondo agricolo sito nel Comune di Parte_4
Cautano (BN) fg. 12, part. 168, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. In particolare, è emerso che sono stati occupati 360 mq a fronte un'estensione totale di 8.680 mq. Inoltre, il fondo in parola, che si sviluppa in una zona in pendenza ed è confinante con l'edificio degli appellanti e a nord con un torrente, è apparso di fatto inutilizzato in quanto caratterizzato da terreno incolto con la presenza di poche piante di ulivo e vegetazione spontanea nei pressi del torrente (cfr. ATP agli atti). Occorre poi considerare il lungo tempo dell'occupazione, pari a 900 giorni.
Tali fattori, unitariamente considerati, inducono, pertanto, alla quantificazione di una indennità complessiva pari ad € 1.500,00.
Premesso che, nelle obbligazioni indennitarie, la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato, essendo stato calcolato in base ai valori attuali, non deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Spettano, invece, all'appellata gli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale devalutato dalla data del dicembre 2015 (epoca in cui è cessata la occupazione) e via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (cfr., Cass., S.U.,
17.02.1995, n. 1712), a decorrere dal dicembre 2015 fino all'attualità.
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
9. Il terzo ed il quarto motivo di appello, afferenti rispettivamente un dedotto diverso periodo di durata dell'occupazione ed un eccepito errore di calcolo, proposti in via subordinata rispetto all'accoglimento del secondo motivo di appello, devono, dunque, ritenersi assorbiti.
10. Con il quinto motivo di appello, e hanno impugnato la decisione di Pt_1 Pt_2 primo grado nella parte in cui è dato leggersi: “ A detto importo deve aggiungersi il danno per la distruzione dell'albero di noce, confermata dai testi di parte ricorrente e dalla CTP in atti, la rottura della conduttura fognaria, accertata dal CTU, la distruzione della scalinata, che per quanto di proprietà comunale comunque consentiva all'attrice l'accesso dall'esterno attraverso essa ai locali seminterrati, la cui mancanza, allo stato, configura pur sempre una limitazione al diritto di proprietà, e lo stress psico-fisico subito in conseguenza dei fatti di causa, anche detto evento confermato dai testi escussi. Dette ultime voci di danno, delle quali non si è potuti tener conto nella proposta conciliativa in quanto emerse dalle prove orali assunte, possono essere liquidate in via equitativa nell'importo di € 3500,00”.
A fondamento della presente doglianza, gli appellanti hanno sostenuto che per poter pretendere il risarcimento è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto, che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo e che, nel caso di specie, il danno riconosciuto e liquidato alla parte appellata dal Tribunale di Benevento, risulta del tutto sfornito di prova.
Tale motivo di appello è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione per i seguenti motivi.
Quanto alla distruzione dell'albero di noce, la rottura della conduttura fognaria e la demolizione della scalinata, che per quanto di proprietà comunale comunque consentiva all'attrice l'accesso dall'esterno attraverso essa ai locali seminterrati, deve affermarsi che la prova di tali fatti risulta essere stata complessivamente offerta dalla essendo CP_1 tali circostanze state riferite dai testimoni escussi nel corso del procedimento di primo grado e, quanto alla demolizione della scalinata ed al danneggiamento della condotta, accertati anche in sede di ATP.
In particolare, i testi escussi, e , hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2 circostanze indicate nel ricorso introduttivo, ossia che dopo l'abbattimento dell'edificio degli appellanti è stato effettuato uno scavo che ha determinato il danneggiamento della scalinata di cui sopra, di un albero di noce particolarmente antico e della condotta fecale
(cfr. verbale del 5.10.2017).
Tali voci di danno vanno, pertanto, riconosciute sicchè l'appello proposto va disatteso in tale parte.
Diverso discorso è a farsi con riferimento al risarcimento per lo“stress psico-fisico subito in conseguenza dei fatti di causa” riconosciuto dal primo giudice.
A tal proposito, deve ribadirsi, allora, che l'occupazione del fondo di proprietà della a parte degli appellanti per la esecuzione dei lavori costituisce un atto lecito CP_1 ai sensi dell'art. 843 c.p.c. sicché è giuridicamente impossibile la domanda di risarcimento del danno da atto lecito, in quanto l'illiceità costituisce elemento indefettibile tanto della responsabilità quanto del risarcimento del danno. Le ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obbliga ad una compensazione in danaro costituiscono obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1173 c.c. ed i relativi fatti o atti idonei a generarle devono essere previsti ex ante (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/12/2024, n.30981).
Dunque, al limite, tale pregiudizio andava riconosciuto sotto forma di indennizzo ai sensi dell'art. 843, secondo comma, c.c. e giammai a titolo di risarcimento. Vi è da aggiungere, poi, che lo stesso non è dovuto, neppure a titolo di indennizzo, non avendo l' enucleato, né nel libello introduttivo, né nei successivi scritti CP_1 difensivi, le motivazioni per le quali i fatti per cui è causa avrebbero prodotto nella stessa una peculiare sofferenza interiore in grado di configurare tale ulteriore pregiudizio non patrimoniale: sofferenza interiore che non ha trovato alcun, seppur minimo, riscontro nell'incarto processuale e che non può nemmeno reputarsi sussistente in re ipsa.
Quanto agli eventuali disagi subiti in conseguenza dei lavori, si osserva che gli stessi sono già stati considerati nelle operate quantificazioni sia dell'indennità ex art. 843 co.2° c.c. sia delle somme dovute ex art. 2043 c.c. per i procurati danni di cui sopra.
Si aggiunga che per poter ritenere la configurazione di un autonomo danno esistenziale da determinare sempre in via equitativa, la avrebbe dovuto provare, come era CP_1 suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver subìto un radicale cambiamento di vita o una vera e propria alterazione della personalità ovvero ancora uno sconvolgimento dell'esistenza (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.28742 del 9.11.2018; conforme Cass.civ., sez.III, ordinanza n.2056 del 29.1.2018), e ciò dovendosi, peraltro, chiarire che lo stesso sconvolgimento dell'esistenza non si identifica con il “ mero “sconvolgimento dell'agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità “ (cfr. Cass.civ., sez.VI, ordinanza n.27229 del 16.11.2017).
Il risarcimento liquidato in € 3.500.00 va, pertanto, ridotto ad € 2.000,00, dovendosi espungere dal risarcimento riconosciuto dal primo giudice il danno non patrimoniale.
11. Va a questo punto esaminata la domanda di restituzione formulata dalla parte appellante nell'atto introduttivo.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza del
13.6.1989 n. 2841, hanno ritenuto che l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata (e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.
Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta.
Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Ciò posto, si rileva che e hanno allegato che, nelle more del presente Pt_1 Pt_2 appello, i convenuti/appellanti hanno provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al pagamento in favore di e dell'avv. Arigliani Pierluigi di tutto Controparte_1 quanto portato dal provvedimento impugnato a titolo di sorta, di interessi, di spese di
CTU e di spese e competenze legali.
A riprova dei loro assunti, gli appellanti hanno prodotto copia di assegni e bonifici in favore della appellata (cfr. doc. nella produzione telematica del presente grado degli appellanti).
I detti pagamenti, peraltro, non risultano essere contestati da Controparte_1
Quanto alla domanda di restituzione nei confronti del legale anticipatario, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass. 25.10.2017 n. 25247; Cass.
n.9062/2010; Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6788).
La sentenza n. 9062/2010 della Suprema Corte ha, poi, dato atto che la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass.
n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
e l'avv. Arigliani Pierluigi vanno, pertanto, condannati alla restituzione Controparte_1 delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto statuito nel presente grado.
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellante per un'aliquota dei 2/3, dovendosi compensare la restante aliquota di 1/3, stante il parziale accoglimento delle domande proposte da e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione fino €
5.200,00, valori medi, eccetto fase istruttoria nel presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna , e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 Parte_2 loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di € Controparte_1
3.500,00, oltre interessi come in motivazione;
b) compensa le 1/3 le spese del primo grado e condanna , Parte_1 CP_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_2
dei restanti 2/3, aliquota che liquida, nella misura già ridotta, in Controparte_1
€ 1.521,70 per esborsi (comprensive di CTU) ed € 1.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pierluigi Arigliani dichiaratosi antistatario, compensando la restante aliquota di 1/3 delle spese di lite;
2) Compensa per 1/3 le spese del presente grado e condanna , Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2
dei restanti 2/3, aliquota che liquida, nella misura già ridotta, in Controparte_1
€ 1.282,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando la restante aliquota di 1/3 delle spese di lite;
3) condanna e l'avv. Arigliani Pierluigi alla restituzione, ciascuno Controparte_1 per quanto di ragione, in favore degli appellanti delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata in eccedenza rispetto a quanto statuito nel presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1843/2018, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(CF. ), e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Renato Milone (C.F. C.F._2
), e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via San C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 36 presso l'Avv. Ezio Nuzzolo (CF. ) del C.F._4
Foro di Napoli
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._5
Avv.ti Pierluigi Arigliani (C.F. , Giuseppe Izzo (C.F. C.F._6
) e GO Di MA (C.F. ), ed C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliata in Montesarchio (Bn), alla via G.Amendola, n. 57/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Izzo
Pec: Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa in data 1.3.2018 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 5.3.2018, il Tribunale di Benevento ha così provveduto: a) ha accolto il ricorso e per l'effetto ha condannato , e Parte_1 Controparte_2 Pt_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
26.828,00 a titolo di indennità ex art. 843 c.c. e risarcimento dei danni subiti, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
b) ha condannato , Parte_1 CP_2
e al pagamento in favore di dei 2/3 delle
[...] Parte_2 Controparte_1 spese del giudizio liquidate per intero in € 2.282,53 per spese comprensive di CTU ed €
4.800,00 per onorari, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Pierluigi Arigliani dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale ordinanza, e , con atto di appello Parte_1 Parte_2 notificato il 03.04.2018, hanno proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, gli appellanti hanno evidenziato un errore di giudizio da parte del Tribunale di Benevento riguardo l'applicazione dell'articolo 843 c.c. Secondo gli appellanti, il Tribunale ha erroneamente riconosciuto un indennizzo per la perdita di godimento del bene, nonostante la legge preveda l'indennità solo in caso di danni effettivi e per il ristabilimento della situazione precedente all'accesso. La parte appellante ha sostenuto che l'accesso al fondo era necessario e che ciò non avesse causato danni, come confermato dalle perizie tecniche. Pertanto, l'indennità non doveva esser riconosciuta.
2.2 Con il secondo motivo, gli appellanti, in via subordinata, hanno lamentato l'erronea applicazione della misura dell'indennità da parte del Tribunale di Benevento, ritenuta sproporzionata e iniqua. Hanno contestato la liquidazione di € 23.328,00 per l'occupazione temporanea di 360 mq di terreno agricolo, considerandola superiore al valore venale del bene e alla proposta conciliativa iniziale di € 7.200,00 ed hanno richiesto per tali motivi una rideterminazione equa dell'indennità, eventualmente tramite una nuova
CTU, sottolineando che l'importo liquidato supera persino il valore di mercato del terreno e risulta incoerente rispetto alle valutazioni precedenti.
2.3 In via ulteriormente gradata, la parte ha contestato l'errore di valutazione temporale del periodo di occupazione commesso dal Giudice di prime cure, che lo ha confuso con il periodo di esecuzione dei lavori di ricostruzione del fabbricato.
2.4 In via ancora più gradata, è stato contestato l'errore di calcolo sul periodo di occupazione, indicato in 900 giorni piuttosto che 850.
2.5 In via ulteriore, gli appellanti hanno ritenuto illegittima ed erronea la condanna al risarcimento del danno poiché non vi è stata una prova precisa e puntuale del danno subito.
2.6 E' stata richiesta la riforma del provvedimento in ordine alla misura della liquidazione delle spese e competenze di lite in virtù sia del comportamento tenuto dai convenuti che di un'applicazione più equa del principio della soccombenza.
2.7 Infine, avendo già provveduto al pagamento di tutto quanto riportato nel provvedimento impugnato, gli appellanti hanno richiesto, in caso di accoglimento dei motivi di appello, la restituzione delle somme già percepite dall'appellata.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva notificata in data
05.03.2018; l'atto di appello è stato notificato il 3 aprile 2018.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c è stato osservato.
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal Pt_1
e è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per
[...] Parte_2
i seguenti motivi.
7. Con la prima doglianza, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza resa nel giudizio di prime cure nella parte in cui è dato testualmente leggersi: “
… il perito nominato in sede di ATP, con conclusioni non contraddette da altre di segno contrario dalla ricorrente, ha appurato che l'accesso e l'occupazione del fondo era assolutamente necessario al fine di eseguire l'opera di ristrutturazione in tutte le sue fasi di lavorazione, di qui l'applicazione del disposto normativo sopra richiamato. Quanto al diritto alla indennità questo giudicante ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la previsione di cui all'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità da liquidare in via equitativa anche in assenza della prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi -e che costituisce danno anche il mancato godimento ovvero limitazione del godimento della proprietà esclusiva. Deriva da quanto detto che, a prescindere dai danni accertati, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per la perdita di godimento del proprio bene”.
A tal proposito, gli appellanti hanno evidenziato che, attese le risultanze dell'ATP e della
CTU, che hanno riscontrato sia la necessità dell'accesso al fondo, sia l'assenza di danni e pregiudizi alla proprietà di parte attrice (fatto ritenuto dallo stesso Giudice nell'ordinanza del 19.5.2016), non dovesse essere dovuto alcun indennizzo. Nel caso di specie, insomma,
l'indennità, a parere degli appellanti, non sarebbe dovuta in quanto non vi sono stati danni atteso che, come da giurisprudenza richiamata, l'indennità deve corrispondersi solo per il ristabilimento della situazione precedente l'accesso.
appellante ha poi dedotto che tantomeno “il mancato godimento può rappresentare Pt_3 un danno”, né può dar diritto ad alcuna indennità. Infatti, lo stesso (mancato godimento) non soddisfa quel requisito, quella condizione, richiesta dalla legge e ritenuta dalla stessa giurisprudenza dagli appellanti richiamata, ovvero il ristabilimento della situazione precedente l'accesso.
Dunque, sarebbe evidente l'errore in iudicando commesso dal giudice di prime cure laddove ritiene di riconoscere un indennizzo per la perdita del godimento del bene che, secondo l'indicazione del tribunale, costituisce anch'esso danno indennizzabile ex art. 843
c.c. Infine, e hanno osservato, in punto di fatto, che il CTU arch. Pt_1 Pt_2 Per_1 così accertava nella propria relazione: “ i lavori di demolizione e ricostruzione del
[...] fabbricato avrebbero comportato unicamente il danneggiamento di un albero di noce preesistente, secondo quanto emerge dalla CTP della ricorrente;
ai locali seminterrati si può accedere anche tramite scala interna alla abitazione della ricorrente in alternativa alla già citata rampa demolita. Non esiste quindi un reale impedimento al godimento dei vani seminterrati da parte di quest'ultima”.
Dunque, a parere degli appellanti, rimaneva acclarato, anche a mezzo della relazione peritale dell'Arch. sia la inesistenza di danni, sia la inesistenza di Persona_1 qualsivoglia impedimento al godimento.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso, sebbene occorra correggere ed integrare la motivazione nei termini che seguono.
A tal proposito, la Corte rileva, anzitutto, che non può trovare condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “Quanto al diritto alla indennità questo giudicante ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la previsione di cui all'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità da liquidare in via equitativa anche in assenza della prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi”.
Ed invero, tale orientamento, oltre ad essere contraddetto dalla stessa lettera dell'art. 843
c.c. il quale, al secondo comma, prevede testualmente che “se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”, non appare condivisibile sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la quale afferma che l'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi (Cass. 3796/1968; Cass. 1670/1969; Cass. 4944/1982; Cass.
7774/1982; Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20540).
Nondimeno, la domanda di indennizzo formulata dalla doveva trovare CP_1 accoglimento, essendo risultato, dalle complessive risultanze istruttorie, che la appellata ha subito in concreto un pregiudizio che si identifica nella perdita, per il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori pari a ben 900 giorni, del godimento di parte del fondo di sua proprietà.
Difatti, dall'esame dell'ATP svolto ante causam a firma dell'arch. è risultato che Per_1
“….- è stato occupato il terreno della signora (p.lla 168) con l'installazione di una CP_1 impalcatura e con l'uso di una rampa realizzata con materiali di risulta derivanti dalla demolizione del vecchio fabbricato. Tale area occupata si sviluppa per circa 360,00 mq. – tale occupazione temporanea del terreno da parte dell'impresa edile del solo spazio impegnato dall'impalcatura e dalla rampa in terra battuta si è resa necessaria ed indispensabile per portare avanti tutte le fasi di realizzazione del nuovo edificio. Questo perché il fabbricato dei resistenti confina esattamente con i terreni della ricorrente e non possiede altri spazi di proprietà. Non esistono, dunque, altre alternative parimenti praticabili. – I lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato avrebbero comportato unicamente il danneggiamento di un albero di noce preesistente, secondo quanto emerge dalla CTP della ricorrente” (cfr. ATP nel proc. N.
RG. 448/14 agli atti).
Dal medesimo ATP è risultato, altresì, che “tutto il cantiere risulta protetto da una recinzione metallica costituita da vari pannelli metallici posti l'uno a fianco all'altro e assicurati da filo di ferro;
sebbene dunque la chiusura di siffatti pannelli non sia definitiva, poiché non realizzata con catene e lucchetti, è indubitabile che l'accesso al terreno della ricorrente sia stato reso sicuramente poco agevole”
(cfr. ATP nel proc. N. RG. 448/14 agli atti).
Appare, dunque, evidente che la delimitazione del cantiere con una recinzione metallica costituita da vari pannelli assicurati da filo di ferro, ancorché non definitiva siccome non realizzata con catene e lucchetti, di fatto, ha interdetto alla l'utilizzo della CP_1 parte di fondo di sua proprietà, divenuta area di cantiere.
Ebbene, la responsabilità da atto lecito deve ritenersi integrata per il fatto stesso che il transito e l'accesso (obligatio propter rem) avessero determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno-evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20540 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza
n. 1908 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 27/09/1982; Sez. 2, Sentenza n.
1670 del 14/05/1969; Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 22/11/1968), indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si deve procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024). Nella specie la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo dell'intera superficie, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Tale maggiore aggravio probatorio, difatti, non riguarda le ipotesi speciali di imposizioni di limitazioni legali alla proprietà, in cui il legislatore prescrive il riconoscimento di un'indennità per il solo fatto che sia cagionato un danno (danno-evento che esige di essere dimostrato), qualsiasi esso sia, ivi compresa la "potenziale" privazione della facoltà di godere del fondo in conseguenza dell'occupazione. In tali casi la realizzazione della condotta lesiva (quand'anche riconducibile ad un atto lecito dannoso) legittima una presunzione (iuris tantum) di integrazione del danno-conseguenza (in tema di violazione delle distanze legali Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23404 del 01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza
n. 5864 del 27/02/2023), la cui quantificazione può essere ammessa in via equitativa.
La tematica del danno presunto (più che in re ipsa) manifesta allora la sua massima espressione nell'ambito della lesione del diritto di proprietà derivante dall'esercizio di
"poteri" compressivi prescritti dalla legge, in quanto ciò che viene in evidenza in questo ambito è la primaria esigenza di protezione conseguente alla "consentita" contrazione del diritto di godimento del bene e, quindi, una limitazione all'esercizio di una delle facoltà riconnesse al diritto stesso.
In queste ipotesi il danno è espresso dallo stesso evento lesivo, già in forza della speciale previsione normativa a mente della quale, se la limitazione del diritto cagiona un danno
(danno-evento), è dovuta un'adeguata indennità (ex art. 843, secondo comma, c.c.), la quale sembra discendere ex lege in via inferenziale dalla realizzazione dell'evento lesivo
L'equivoco sulla prova del danno si annida, in conseguenza, nella discriminazione tra danno-evento (che deve essere provato) e danno-conseguenza (che è ricavabile in via presuntiva), così spiegandosi l'apparente antinomia tra le pronunce di Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20540 del 29/09/2020 (che si riferisce al danno-evento: occupazione per un periodo limitato di una parte ridotta del cortile, senza alcun pregiudizio per le facoltà di uso dell'area da parte degli altri comproprietari) e di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1908 del
27/01/2009 (che si riferisce al danno-conseguenza: indennità spettante come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione).
Pertanto, tornando al caso in disputa, la raggiunta prova dell'occupazione temporanea del fondo della in conseguenza dell'accesso, per il tempo necessario CP_1 all'esecuzione dei lavori indispensabili eseguiti nella proprietà degli appellanti, giustifica il riconoscimento di una "adeguata indennità" (più che di un risarcimento del danno in senso stretto), per il solo fatto che è stata preclusa la "potenziale" facoltà di uso a proprio vantaggio dell'area per il periodo emarginato, ricorrendo, all'uopo, ad una ponderazione equitativa.
L'occupazione del fondo in conseguenza dell'esercizio dell'accesso integra in sé un nocumento indennizzabile.
Tale motivo di appello proposto da e non può, pertanto, trovare Pt_1 Pt_2 accoglimento.
8. Con la seconda doglianza, gli appellanti, in via gradata, hanno chiesto all'adita Corte la rideterminazione della misura dell'indennità in quanto liquidata dal Tribunale in misura palesemente iniqua ed illegittima. Infatti, a fronte dell'occupazione di 360 mq. di terreno agricolo sito nel Comune di Cautano (BN), il Tribunale ha ritenuto di liquidare la
“incredibile e spropositata” somma di € 23.328,00. Detta somma, a parere degli appellanti, risulta del tutto ingiustificata, iniqua e sproporzionata.
A tal fine, dopo aver evidenziato che detto importo deve tendere in via equitativa ad indennizzare l'occupazione del terreno protrattasi per un periodo limitato di tempo, hanno osservato che la misura riconosciuta supera di gran lunga il valore venale e commerciale del bene stesso. Hanno sottolineato che i 23.328,00 euro riconosciuti se divisi per i 360 mq. occupati equivalgono ad un valore di € 9,25 al mq., valore che è di gran lunga superiore al valore di mercato al mq. del terreno in territorio di Cautano così come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate (e considerato dallo stesso Tribunale nella formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc pari ad € 7.200,00).
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, quanto ai criteri di calcolo della detta indennità, si osserva che il Tribunale ha aderito alle conclusioni rese dal CTU nominato nel corso del giudizio, ing.
[...]
, nell'elaborato peritale depositato in data 7/3/2017. Per_2 A riguardo, nella richiamata consulenza, si legge quanto segue: “Nel caso di specie (Comune di
Cautano), per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico, la tariffa base giornaliera, pari a 1,50 euro/mq giorno, va moltiplicata per un coefficiente moltiplicativo
(tabellato) pari a 0,30 atteso che il periodo di occupazione è superiore a 30 giorni. Ne segue che la tariffa base giornaliera può essere assunta pari a 0,45 euro/ mq giorno. Ragguagliando al caso privato, appare equo applicare una riduzione dell'80% e quindi assumere una tariffa base giornaliera di 0,09 euro/mq giorno. Tenuto conto, altresì, che dall'ATP si evince che l'accesso al terreno della ricorrente era stato reso
“...sicuramente poco agevole...” ma non completamente impedito e che l'occupazione era comunque da considerarsi “..indispensabile..” in quanto non vi erano alternative praticabili atteso che l'erigendo fabbricato è posto direttamente a confine con il terreno della si ritiene opportuno applicare CP_1 una ulteriore riduzione che appare congruo fissare in misura del 20%. In definitiva, si può assumere una tariffa base giornaliera di 0,072 euro/mq giorno. Sempre dall'ATP, poi, si evince che l'entità dell'area occupata era di circa mq 360”.
Da quanto innanzi, deriva che il CTU ha quantificato l'indennità a carico degli appellanti sulla scorta della tariffa base giornaliera per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico, pari a € 0,45, tenuto conto del fatto che il periodo di occupazione è stato superiore a 30 giorni, applicando una prima riduzione dell'80% trattandosi di occupazione di suolo privato ed una seconda riduzione del 20% considerato che l'accesso al fondo dell'appellata è apparso indispensabile e non risultava completamente impedito, pervenendo ad una tariffa base giornaliera di 0,072 euro/mq al giorno.
E però, il criterio di stima utilizzato, a parere di codesta Corte, non è congruo.
Ed invero, il richiamo alla tariffa base giornaliera per occupazioni temporanee derivanti dall'esercizio di attività edilizia su suolo pubblico (cd. COSAP) fatto dal CTU e recepito dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata non appare appropriato e confacente alla fattispecie in oggetto tenuto conto della diversa natura dei beni oggetto di occupazione e della finalità dell'indennità riconosciuta.
Come, difatti, chiarito anche dallo stesso CTU, nel caso di occupazione di suolo pubblico vengono in rilievo diversi fattori che concorrono a determinare il valore della tariffa base, espressamente indicati nel “Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche” della Provincia di Benevento, approvato con Delibera Consiliare n. 26 del
27/02/08, ossia: la classificazione dell'area occupata in ordine di importanza;
entità della superficie occupata;
durata dell'occupazione; tipologia della concessione;
valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione. I Comuni, difatti, possono prevedere dei coefficienti per l'aumento della tariffa base in virtù della ubicazione del cantiere (zone centrali o di maggiore valore commerciale) ovvero in caso di occupazioni che creano intralcio alla circolazione.
Non vi è chi non veda che completamente diversa è la fattispecie in oggetto, nella quale si discute di un rapporto tra fondi privati e limiti legali della proprietà individuale.
Del resto, l'impossibilità di applicare analogicamente al caso di specie tale criterio di calcolo si ricava anche dal fatto che, in considerazione della diversità tra i casi in esame, il
CTU ha apportato una prima consistente riduzione dell'80%, pervenendo ad una base di calcolo radicalmente inferiore a quella di partenza e, pertanto, dalla stessa del tutto scollegata.
Diversa è poi anche la finalità della COSAP rispetto alla indennità in oggetto.
Difatti, la prima costituisce un corrispettivo per il fatto che un privato trae vantaggio dall'occupazione temporanea di un suolo privato, mentre l'indennità di cui all'art. 843 c.c. ha lo scopo di indennizzare la perdita dell'esercizio del diritto di godimento diretto da parte del proprietario per il tempo dell'occupazione.
Chiarita, pertanto, la non condivisibilità del criterio di calcolo adottato nella decisione impugnata, deve allora procedersi ad una nuova quantificazione dell'indennizzo per cui è causa.
Tale valutazione ben può essere svolta in via equitativa, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, in considerazione, anzitutto, della natura, del concreto sfruttamento e della ubicazione del fondo occupato, nonché della durata e della consistenza dell'occupazione.
A tal proposito, deve tenersi conto che, dall'ATP svolto ante causam, a firma dell'arch.
è risultato che trattasi di parte di un fondo agricolo sito nel Comune di Parte_4
Cautano (BN) fg. 12, part. 168, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. In particolare, è emerso che sono stati occupati 360 mq a fronte un'estensione totale di 8.680 mq. Inoltre, il fondo in parola, che si sviluppa in una zona in pendenza ed è confinante con l'edificio degli appellanti e a nord con un torrente, è apparso di fatto inutilizzato in quanto caratterizzato da terreno incolto con la presenza di poche piante di ulivo e vegetazione spontanea nei pressi del torrente (cfr. ATP agli atti). Occorre poi considerare il lungo tempo dell'occupazione, pari a 900 giorni.
Tali fattori, unitariamente considerati, inducono, pertanto, alla quantificazione di una indennità complessiva pari ad € 1.500,00.
Premesso che, nelle obbligazioni indennitarie, la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato, essendo stato calcolato in base ai valori attuali, non deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Spettano, invece, all'appellata gli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale devalutato dalla data del dicembre 2015 (epoca in cui è cessata la occupazione) e via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (cfr., Cass., S.U.,
17.02.1995, n. 1712), a decorrere dal dicembre 2015 fino all'attualità.
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
9. Il terzo ed il quarto motivo di appello, afferenti rispettivamente un dedotto diverso periodo di durata dell'occupazione ed un eccepito errore di calcolo, proposti in via subordinata rispetto all'accoglimento del secondo motivo di appello, devono, dunque, ritenersi assorbiti.
10. Con il quinto motivo di appello, e hanno impugnato la decisione di Pt_1 Pt_2 primo grado nella parte in cui è dato leggersi: “ A detto importo deve aggiungersi il danno per la distruzione dell'albero di noce, confermata dai testi di parte ricorrente e dalla CTP in atti, la rottura della conduttura fognaria, accertata dal CTU, la distruzione della scalinata, che per quanto di proprietà comunale comunque consentiva all'attrice l'accesso dall'esterno attraverso essa ai locali seminterrati, la cui mancanza, allo stato, configura pur sempre una limitazione al diritto di proprietà, e lo stress psico-fisico subito in conseguenza dei fatti di causa, anche detto evento confermato dai testi escussi. Dette ultime voci di danno, delle quali non si è potuti tener conto nella proposta conciliativa in quanto emerse dalle prove orali assunte, possono essere liquidate in via equitativa nell'importo di € 3500,00”.
A fondamento della presente doglianza, gli appellanti hanno sostenuto che per poter pretendere il risarcimento è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto, che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo e che, nel caso di specie, il danno riconosciuto e liquidato alla parte appellata dal Tribunale di Benevento, risulta del tutto sfornito di prova.
Tale motivo di appello è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione per i seguenti motivi.
Quanto alla distruzione dell'albero di noce, la rottura della conduttura fognaria e la demolizione della scalinata, che per quanto di proprietà comunale comunque consentiva all'attrice l'accesso dall'esterno attraverso essa ai locali seminterrati, deve affermarsi che la prova di tali fatti risulta essere stata complessivamente offerta dalla essendo CP_1 tali circostanze state riferite dai testimoni escussi nel corso del procedimento di primo grado e, quanto alla demolizione della scalinata ed al danneggiamento della condotta, accertati anche in sede di ATP.
In particolare, i testi escussi, e , hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2 circostanze indicate nel ricorso introduttivo, ossia che dopo l'abbattimento dell'edificio degli appellanti è stato effettuato uno scavo che ha determinato il danneggiamento della scalinata di cui sopra, di un albero di noce particolarmente antico e della condotta fecale
(cfr. verbale del 5.10.2017).
Tali voci di danno vanno, pertanto, riconosciute sicchè l'appello proposto va disatteso in tale parte.
Diverso discorso è a farsi con riferimento al risarcimento per lo“stress psico-fisico subito in conseguenza dei fatti di causa” riconosciuto dal primo giudice.
A tal proposito, deve ribadirsi, allora, che l'occupazione del fondo di proprietà della a parte degli appellanti per la esecuzione dei lavori costituisce un atto lecito CP_1 ai sensi dell'art. 843 c.p.c. sicché è giuridicamente impossibile la domanda di risarcimento del danno da atto lecito, in quanto l'illiceità costituisce elemento indefettibile tanto della responsabilità quanto del risarcimento del danno. Le ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obbliga ad una compensazione in danaro costituiscono obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1173 c.c. ed i relativi fatti o atti idonei a generarle devono essere previsti ex ante (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/12/2024, n.30981).
Dunque, al limite, tale pregiudizio andava riconosciuto sotto forma di indennizzo ai sensi dell'art. 843, secondo comma, c.c. e giammai a titolo di risarcimento. Vi è da aggiungere, poi, che lo stesso non è dovuto, neppure a titolo di indennizzo, non avendo l' enucleato, né nel libello introduttivo, né nei successivi scritti CP_1 difensivi, le motivazioni per le quali i fatti per cui è causa avrebbero prodotto nella stessa una peculiare sofferenza interiore in grado di configurare tale ulteriore pregiudizio non patrimoniale: sofferenza interiore che non ha trovato alcun, seppur minimo, riscontro nell'incarto processuale e che non può nemmeno reputarsi sussistente in re ipsa.
Quanto agli eventuali disagi subiti in conseguenza dei lavori, si osserva che gli stessi sono già stati considerati nelle operate quantificazioni sia dell'indennità ex art. 843 co.2° c.c. sia delle somme dovute ex art. 2043 c.c. per i procurati danni di cui sopra.
Si aggiunga che per poter ritenere la configurazione di un autonomo danno esistenziale da determinare sempre in via equitativa, la avrebbe dovuto provare, come era CP_1 suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver subìto un radicale cambiamento di vita o una vera e propria alterazione della personalità ovvero ancora uno sconvolgimento dell'esistenza (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.28742 del 9.11.2018; conforme Cass.civ., sez.III, ordinanza n.2056 del 29.1.2018), e ciò dovendosi, peraltro, chiarire che lo stesso sconvolgimento dell'esistenza non si identifica con il “ mero “sconvolgimento dell'agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità “ (cfr. Cass.civ., sez.VI, ordinanza n.27229 del 16.11.2017).
Il risarcimento liquidato in € 3.500.00 va, pertanto, ridotto ad € 2.000,00, dovendosi espungere dal risarcimento riconosciuto dal primo giudice il danno non patrimoniale.
11. Va a questo punto esaminata la domanda di restituzione formulata dalla parte appellante nell'atto introduttivo.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza del
13.6.1989 n. 2841, hanno ritenuto che l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata (e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.
Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta.
Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Ciò posto, si rileva che e hanno allegato che, nelle more del presente Pt_1 Pt_2 appello, i convenuti/appellanti hanno provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al pagamento in favore di e dell'avv. Arigliani Pierluigi di tutto Controparte_1 quanto portato dal provvedimento impugnato a titolo di sorta, di interessi, di spese di
CTU e di spese e competenze legali.
A riprova dei loro assunti, gli appellanti hanno prodotto copia di assegni e bonifici in favore della appellata (cfr. doc. nella produzione telematica del presente grado degli appellanti).
I detti pagamenti, peraltro, non risultano essere contestati da Controparte_1
Quanto alla domanda di restituzione nei confronti del legale anticipatario, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass. 25.10.2017 n. 25247; Cass.
n.9062/2010; Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6788).
La sentenza n. 9062/2010 della Suprema Corte ha, poi, dato atto che la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass.
n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
e l'avv. Arigliani Pierluigi vanno, pertanto, condannati alla restituzione Controparte_1 delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto statuito nel presente grado.
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellante per un'aliquota dei 2/3, dovendosi compensare la restante aliquota di 1/3, stante il parziale accoglimento delle domande proposte da e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione fino €
5.200,00, valori medi, eccetto fase istruttoria nel presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna , e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 Parte_2 loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di € Controparte_1
3.500,00, oltre interessi come in motivazione;
b) compensa le 1/3 le spese del primo grado e condanna , Parte_1 CP_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_2
dei restanti 2/3, aliquota che liquida, nella misura già ridotta, in Controparte_1
€ 1.521,70 per esborsi (comprensive di CTU) ed € 1.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pierluigi Arigliani dichiaratosi antistatario, compensando la restante aliquota di 1/3 delle spese di lite;
2) Compensa per 1/3 le spese del presente grado e condanna , Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2
dei restanti 2/3, aliquota che liquida, nella misura già ridotta, in Controparte_1
€ 1.282,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando la restante aliquota di 1/3 delle spese di lite;
3) condanna e l'avv. Arigliani Pierluigi alla restituzione, ciascuno Controparte_1 per quanto di ragione, in favore degli appellanti delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata in eccedenza rispetto a quanto statuito nel presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello