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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n.15646/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Giambellino n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Donzelli, (C.F. ; PEC , ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il suo Studio Legale, sito a Milano, in Viale Abruzzi n. 83, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in giudizio
Attrice
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ciancio (c.f. ), giusta procura generale C.F._3 alle liti del 27.4.2022 per atto del notaio in Roma (rep. n. 55418 racc. n. 16104 Persona_1 reg. in data 4.5.2022 , la quale comunica di voler ricever le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, contraris reiectis, sulla base di quanto esposto così giudicare:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1
- Condannare la convenuta, al rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre Controparte_1 interessi maturati dai titoli in possesso dell'attore, interessi moratori e rivalutazione monetaria, per tutto quanto esposto in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1
pagina 1 di 11 - Condannare la convenuta, al risarcimento del danno patito dall'attore, nello Controparte_1 specifico da quantificarsi in 10.000,00 €, per tutto quanto esposto in narrativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA come per legge.
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e art. 2946 coc. civ.- dei buoni fruttiferi postali della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “1C8” per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in Parte_1 diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali dalla stessa sottoscritti secondo i tassi di interesse previsti al momento della sottoscrizione.
Parte attrice allegava che nel mese di gennaio del 2008 insieme a ed a , si Persona_2 Persona_3 rivolgeva presso un Ufficio Postale, al fine di richiedere l'emissione n. 2 Buoni Postali Fruttiferi del valore di 5.000,00 € cadauno, con pari facoltà di rimborso;
che all'atto della collocazione dei titoli l'attrice chiedeva all'impiegato postale rassicurazioni sul fatto che tali titoli fossero individuati come
“ordinari”, di durata ventennale, ricevendo una risposta affermativa;
che i buoni, effettivamente consegnati all'attrice, sembrano però fare riferimento alla Serie “10B”, come riportata sul titolo, seppur di difficile lettura per l'attrice, dato che il testo veniva parzialmente sovrapposto dalla firma dell'impiegato postale;
che convinta, comunque, del proprio investimento, la , tornava più di Pt_1 recente, presso l'ufficio postale con la volontà di riscattare i buoni in suo possesso che però, riceveva un'amara sorpresa in quanto l'impiegato, riferiva che i suddetti risultavano non solo già scaduti, ma che, altresì, il diritto al rimborso si era irrimediabilmente prescritto;
che rimaneva del tutto sbalordita e delusa, in quanto essi non solo rappresentavano i risparmi di una vita, ma anche perché la medesima aveva ricevuto rassicurazioni circa la durata e scadenza dei titoli in suo possesso dallo stesso impiegato postale all'atto dell'emissione. Allegava l'attrice che dai buoni in suo possesso non poteva in alcun modo evincersi tale scadenza;
che le uniche indicazioni riportate sui medesimi riguardavano sul fronte, l'importo capitale del buono (5.000,00 € cadauno) e l'indicazione “CPFR”, mentre sul retro solamente la data di emissione degli stessi;
che nessun'altra informazione, invece, veniva riportata circa la scadenza, e la conseguente prescrizione, i tassi di interesse applicati o la presenza di eventuale dicitura “a termine”. L'attrice allegava altresì che sul retro del titolo era riportato “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, circostanza che nel caso di specie, non pagina 2 di 11 rappresentava la verità; che nessun Foglio Informativo, di nessun tipo, era mai stato consegnato dalla convenuta alla , né a nessun altro dei cointestatari dei buoni. Pt_1
Sul punto deduceva che il Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000, istituiva nuove tipologie di buoni;
che il suddetto decreto introduceva le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed in particolare l'art. 6 relativo alla “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, era tenuta ad esporre nei CP_1 propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi che venivano consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, (N.D. descrizione fondamentale stante il fatto che dal testo dei titoli nulla poteva essere verificato dai risparmiatori); che i rendimenti e le condizioni dei B.P.F. venivano, quindi, riportate nei fogli informativi rilasciati all'atto dell'emissione e consegnati personalmente ai risparmiatori;
che nel foglio Informativo succitato, infatti, venivano riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale istitutivo della serie. L'attrice deduceva che come stabilito dalla più recente giurisprudenza aveva diritto a richiedere a
[...] il rimborso integrale del capitale e degli interessi maturati dai B.P.F. in suo possesso;
che Controparte_1
i buoni in atti, non riportando indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata, e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, none era possibile desumere che l'intermediario avesse, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla su indicata normativa, e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la data di scadenza del titolo;
che la mancata consegna del Foglio
Informativo al sottoscrittore rilevava, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, altresì, anche sotto il profilo secondo cui una condotta omissiva, in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; che era stata riconosciuta efficacia sospensiva della prescrizione al comportamento omissivo del debitore che “abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge”; che non vi era dubbio che avesse l'obbligo tassativo CP_1 di informare il sottoscrittore attraverso la consegna allo stesso di uno specifico Foglio Informativo contenente tutte le condizioni del titolo, obbligo codificato nella richiamata normativa, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
che era un obbligo, per di più, che andava iscritto e letto, non solo ex se, ma nel più ampio contesto delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva (ex art. 1375 c.c.), della correttezza (ex art. 1175 c.c.) nonché del risparmio (in primis l'art. 47 della Costituzione) e dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e costante delle condizioni del rapporto;
che era dunque, “un obbligo di informare”, già di per sé cogente, e, ove ve ne fosse bisogno, rafforzato dalla normativa contrattuale nonché dalla tutela dell'investitore nei confronti degli intermediari finanziari
(quale è ); che era un obbligo, inoltre, che non aveva surrogati o succedanei o alternative modalità CP_1 di adempimento ma che doveva essere necessariamente ed esclusivamente adempiuto con la consegna del Foglio Informativo;
che ciò considerato, non appariva affatto condivisibile la giustificazione di di aver assolto agli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela attraverso la CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, in quanto così previsto dall'art. 6 del D.M. 06/10/04 in quanto l'articolo non prevedeva che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa gravanti venissero assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del Foglio Informativo;
che la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in
Gazzetta Ufficiale, insomma, non era elemento né necessario né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su atteso che, proprio in virtù della normativa CP_1 pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19/12/2000 e D.M. 06/10/04), tali obblighi potevano pagina 3 di 11 ritenersi adempiuti solo con la consegna del Foglio Informativo;
che alla luce della giurisprudenza si doveva ritenere che la domanda dell'attore di rimborso della somma capitale del in suo CP_2 possesso, e degli interessi maturati, ovvero 10.000,00 € oltre interessi e rivalutazione monetaria) doveva trovare pieno accoglimento. L'attrice in subordine deduceva che qualora si ritenesse che l'attrice non avesse diritto al rimborso della somma capitale investita, avrebbe, quantomeno, diritto al risarcimento del danno scaturente dalla condotta illecita dell'intermediario. Sul punto l'attrice deduceva che sull'intermediario gravano alcuni obblighi di Legge, che nel caso di specie sono rimasti inadempiuti;
che nel caso di specie all'attrice non era stato consegnato alcun Foglio Informativo dal quale avrebbe potuto in qualche modo evincere le caratteristiche dell'investimento effettuato;
che si era quindi dimostrata inadempiente riguardo tale norma nei Controparte_1 confronti della;
che in assenza del foglio informativo, il risparmiatore non aveva, pertanto, la Pt_1 possibilità di conoscere la durata del B.P.F. e, quindi, il momento in cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione;
che i B.P.F. oggetto della controversia non indicavano, infatti, nessun elemento idoneo a consentire al risparmiatore di comprendere il proprio investimento, non riportando né la serie di emissione, non offrendo alcun elemento utile per stabilire la data di scadenza e, conseguentemente, l'inizio del termine di prescrizione;
che la normativa succitata imponeva all'intermediario che “a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi vigenti all'atto dell'emissione”; che così di fatto impedendo in toto all'odierno attore di avere conoscenza circa l'investimento effettuato. L'attrice deduceva che nessun Foglio Informativo o altro documento era stato, infatti, consegnato al medesimo all'atto dell'emissione dei in suo possesso in palese violazione con la normativa sopra CP_2 menzionata e da ciò scaturiva la legittima domanda formulata di risarcimento del danno patito. In punto di decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria basata sull'omessa consegna del da parte dell'intermediario l'attrice eccepiva che la norma di riferimento è, come Parte_2 noto, l'art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ; che ciò premesso, in caso di omessa consegna del Foglio Informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del B.P.F., ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno era, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiedeva il rimborso del titolo;
che solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquistava conoscenza o era posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito;
che l'ipotesi era stata confortata dalla numerosità dei casi giudiziali ed arbitrali in cui i clienti hanno lamentato la mancata consegna del Foglio Informativo tanto che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (A.G.C.M.) dopo aver aperto l'istruttoria n. PS11287 nei confronti di per supposta pratica commerciale Controparte_1 scorretta, sanzionava quest'ultima per l'importo complessivo di 1.400.000,00 €. L'attrice allegava che era inveritiero poi sostenere, come fa il professionista, che non ricadano sui medesimi obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei in merito al termine di CP_2 prescrizione dal momento che tutti gli elementi della disciplina dei B.P.F. sarebbero noti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto;
che una tale argomentazione avrebbe vanificato del tutto il contenuto del succitato D.M. del 6 ottobre 2004, che invece prevedeva espressamente che in sede CP_1 di collocamento fornisca “informazioni analitiche” (tra l'altro) sui “rischi tipici dell'operazione” e sulle
“principali clausole contrattuali”; che si era resa responsabile anche di un altro comportamento CP_1 pagina 4 di 11 commerciale scorretto, come ben delineato dall' ovvero: “Le risultanze istruttorie CP_3 confermano che ha totalmente omesso l'adozione di iniziative finalizzate ad informare i CP_1 risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso. Né il professionista, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, ha dimostrato di essersi attivato per analizzare il fenomeno della prescrizione dei Buoni ed individuare possibili soluzioni in grado di Cont tutelare i risparmi dei sottoscrittori di ” che, secondo i dati raccolti anche dall'A.G.C.M. tra il 2020 ed il 2021, i buoni postali che risulterebbero prescritti sono circa 367mila per un totale di 404 milioni di euro che sarebbero stati incamerati da . CP_1
In relazione alla quantificazione del danno subito dall'attrice rilevava l'unico danno certo era costituito dalla perdita del capitale che egli aveva investito mediante la sottoscrizione dei suddetti titoli, che nello specifico ammonta a 10.000,00 €, o nella minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia. L'attore concludeva: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Condannare la convenuta, al Controparte_1 Controparte_1 rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre interessi maturati dai titoli in possesso dell'attore, interessi moratori e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1 Condannare la convenuta, al risarcimento del danno patito dall'attore, nello Controparte_1 specifico da quantificarsi in 10.000,00 €, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si costituiva contestando ogni avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare, parte convenuta deduceva che i due buoni fruttiferi postali in contestazione risultavano essere buoni fruttiferi postali a termine rientranti nella serie “1C8” , emessa nel periodo dal 01.01.2008 al 31.1.2008, come peraltro indicato sul retro dei buoni, ove veniva indicata la serie e la data di emissione, ovvero il 4.1.2008, il N. 00000011136872310442 dell'importo di € 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Milano, via Montevideo il 4.1.2008 ed il N. 00000011136872410419 dell'importo di € 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Milano, via Montevideo il 4.1.2008; che i buoni fruttiferi postali indicati erano stati emessi ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19.12.2000, ove erano indicati i rendimenti e le condizioni praticate per la tipologia e la serie del buono;
che ente collocatore del titolo in Controparte_1 contestazione, esponeva nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti in qualità di organo emittente, la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali;
che unitamente ai titoli in oggetto, l'operatore di sportello dell'ufficio postale consegnava – ai sensi del D.M. del 19.12.2000 all'attrice anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
che il decreto ministeriale, oltre a stabilire le nuove condizioni generali per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, statuiva all'art. 6 rubricato “Pubblicità e comunicazione ai risparmiatori” che i fogli informativi sono disponibili anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti S.pA. e di che i BFP oggetto di causa appartenevano alla Controparte_1 tipologia “Diciotto Mesi” e, giusta la data di emissione/collocamento avvenuta il 1.1.2008, alla serie
“1C8” istituita tramite avviso in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2007 “Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19»
e «P04» ; che nel pieno rispetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004.
La convenuta allegava che i BFP a termine, appartenenti alla serie <<1C8>> collocata dal 01.01.2008 al 31.1.2008, come da tabella contenente tutti i buoni postali delle serie a termine con validità 18 mesi dal 01.01.2008 al 31.12.2009 come da foglio informativo della serie <<1C8>> consegnato ai pagina 5 di 11 sottoscrittori al momento dell'acquisto, era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) alla scadenza dell'investimento, vale a dire al compimento del diciottesimo mese dalla data di emissione del titolo;
che si prescrivevano decorso il successivo decennio;
che conseguentemente, trascorsi dieci anni dal primo giorno successivo a quello in cui i singoli titoli erano divenuti infruttiferi, ovvero a decorrere dalla data di scadenza di 18 mesi dalla sottoscrizione, tutti i titoli dovevano considerarsi irrimediabilmente prescritti;
che la Società convenuta, aveva disposto l'affissione - ex art. 6 D.M. 19.12.2000 - nei locali dei propri Uffici postali, non solo degli avvisi relativi alle condizioni economiche e del rendimento storico dei buoni postali a termine serie “1C8”,“ da cui era desumibile l'effettiva serie di appartenenza in corrispondenza di ciascun periodo di emissione, ma anche di appositi avvisi circa la prescrizione del diritto al rimborso dei BFP emessi dal 14 aprile 2001 ; che in ottemperanza alla L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), le somme erano state devolute al “fondo” istituito per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie, gestito dalla Società Consap S.p.A.; La convenuta eccepiva l'avvenuta prescrizione ultradecennale del diritto del creditore consacrato in ciascun buono fruttifero postale quale mero documento di legittimazione ex art. 2002 c.c. dal momento che i singoli BFP contraddistinti dalla sigla alfanumerica “1C8” appartenevano ad una serie istituita con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.10.2007 n. 302, ai sensi del decreto
Ministeriale del D.M. 6 ottobre 2004, che prevedeva agli aventi diritto anche prima del compimento del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione del titolo, tasso effettivo di rendimento pari al 2,55% per il primo semestre, del 2,82% per il secondo semestre e del 3,21% per il terzo semestre.
La convenuta deduceva che posto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. M 19 dicembre 2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza dei titoli, i titoli oggetto del presente contenzioso ed appartenenti alla serie “1C8” erano divenuti infruttiferi il 4.7.2009, ossia 18 mesi dopo la sottoscrizione (avvenuta in data 4.1.2008), sicché da tale data aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale la Pt_1 avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso;
che i BFP n. N. 00000011136872310442 e N.
00000011136872410419 risultavano prescritti in data 4.7.2019; che controparte si limitava ad addurre un generico accesso all'Ufficio Postale avvenuto “più di recente”, ma non era dato sapere quando si sarebbe recata l'attrice presso l'ufficio per fare richiesta di pagamento, richiesta che, ad ogni modo sembrerebbe del tutto tardiva visto il decorso della prescrizione.
La convenuta evidenziava che i BFP sottoscritti dall'attrice appartiene alla tipologia “DiciottoMesi” e, giusta la data di emissione avvenuta il 4.1.2008, alla serie “1C8”, come del resto era chiaramente evincibile proprio dalle copie dei BFP che controparte produceva in allegato all'atto di citazione;
che sul retro dei titoli per cui è causa, oltre ad essere riportata la serie di appartenenza, vi erano anche i timbri indicanti la data d'emissione, quindi erano presenti tutte le indicazioni (previste per legge) in ragione delle quali controparte avrebbe potuto richiedere ogni informazione (peraltro reperibile anche attraverso i siti internet istituzionali di e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) circa i Controparte_1 propri buoni postali così da verificarne, le condizioni economiche, la raggiunta infruttuosità e quindi poter esercitare il relativo diritto al rimborso;
che erano altresì indicati i Decreti Ministeriali di riferimento che prevedono l'emissione dei buoni in base alle “serie di appartenenza” chiaramente indicata con la sigla “1C8”, pertanto non era chiaro cosa avrebbe suggerito a controparte di aver Cont acquistato buoni dalla durata ventennale e, quindi “Ordinari”, con ciò cadendo in errore che era unicamente ascrivibile all'attrice e non certo a , come pretendeva di fare Controparte_1 controparte, invertendo l'onere della prova in ordine all'avvenuta consegna del materiale informativo;
che i titoli in parola recavano chiaramente la serie di appartenenza 1C8, sebbene vi fosse la firma dell'operatore sovrapposta al timbro della serie, la scritta era decifrabile senza dubbio;
che chiarissimo risultava anche il riferimento al D.M. 19.12.2000 ove era previsto che i buoni erano emessi per serie e pagina 6 di 11 pertanto, anche la semplice ricerca della serie di appartenenza e delle informazioni ad essa collegate erano di facile accesso e senza considerare che la documentazione informativa era stata regolarmente consegnata da Controparte_1
In relazione alla asserita violazione dell'obbligo di consegnare il materiale informativo deduceva che alcun obbligo era stato violato dalla società esponente;
che alla cliente, unitamente al titolo, veniva consegnato anche il relativo foglio informativo ove erano descritti sia la serie di appartenenza che i relativi rendimenti;
che l'obbligo di conservazione era stato inserito, dunque, solo in seguito alla modifica apportata nel 2010, non prevedendosi prima di tale data alcuna attività di conservazione del materiale informativo consegnato ai clienti da parte degli intermediari finanziari e pertanto, non avrebbe potuto certo richiedersi a di fornire la prova della consegna del materiale per tutti CP_1 i buoni postali collocati prima dell'intervento normativo del 2010. La convenuta contestava la ricostruzione avversaria secondo cui l'attrice avrebbe avuto diverse informazioni allo sportello che l' avrebbe indotta in errore, sia sulla tipologia dei buoni che sulla scadenza degli stessi, al riguardo rilevava che i fatti dedotti dall'attrice non erano suffragati da alcun elemento probatorio;
che contrariamente a quanto affermato da controparte, non era obbligatorio indicare su detti buoni fruttiferi postali cartacei la serie di appartenenza (peraltro presente sui titoli in parola), né la data di scadenza, risultando sugli stessi gli elementi necessari per risalire alla tipologia e alla conseguente durata, ovvero la data di emissione e la tipologia del titolo. In punto di prescrizione la convenuta eccepiva che, il D.M. del 19 dicembre 2000, avendo introdotto una nuova normativa in materia di BFP, valevole ed estesa a tutti i buoni enumerati dai ricorrenti, aveva stabilito, all'art. 8, che i diritti dei titolari dei BFP, compresi quelli già emessi alla data dell'entrata in vigore del Decreto medesimo, si prescrivessero a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo;
che non era contestato che il termine di prescrizione fosse stato prolungato (rispetto alla previgente disciplina legislativa) da 5 a 10 anni, tuttavia non poteva dirsi interrotto detto termine e non veniva in alcun modo richiesto il pagamento entro il termine di scadenza o entro i dieci anni successivi a , attività necessaria ai fini dell'interruzione del decorso CP_1 decennale del termine di prescrizione;
che in merito all'art. 2935 c.c., più recenti sentenze sul punto avevano chiarito la corretta interpretazione della norma citata;
che ancor meno poteva ritenersi dunque operante il disposto di cui all'art. 2941 cod. civ n. 8 che prevede la sospensione della prescrizione, richiedendosi a tal fine l'occultamento doloso del debito, circostanza questa mai verificatasi in genere e ancor meno nel caso di specie;
che nessun occultamento doloso era stato posto in essere dalla convenuta, la mancata indicazione della data di scadenza sui titoli non comportava la mancata decorrenza della prescrizione in quanto andavano osservate le norme dei Decreti Ministeriali regolanti l'emissione delle diverse tipologie di buoni postali, trattandosi di titoli di legittimazione come più volte affermato anche dalla Suprema Corte in merito ad altre cause che avevano ad oggetto altre tipologie di buoni ( buoni ordinari), pur sempre titoli di legittimazione.
Altresì la convenuta in merito al risarcimento del danno contestava le deduzioni difensive poste a sostegno della domanda restitutoria/risarcitoria - di fronte all'insuperabile fatto impeditivo rappresentato dall'intervenuta prescrizione - che appariva in radice in configurabile, stante il comportamento gravemente colposo, negligente e significativamente omissivo di parte attrice posto che a partire dalla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di emissione, la diligenza minima esigibile in concreto anche in capo ai consumatori/investitori occasionali, imponeva comunque di dover potersi rappresentare il dubbio qualificato di un onere conoscitivo ulteriore, proprio in considerazione del generale principio di normale prescrivibilità dei diritti creditori (o restitutori), se non esercitati per oltre 10 anni dalla loro configurazione o emersione;
che l'attrice qualora avesse “involontariamente” Cont smarrito il Foglio Informativo del predetto e non avesse avuto i mezzi per poterlo visionare sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e di ben avrebbe potuto recarsi in Controparte_1 pagina 7 di 11 qualsiasi momento e presso qualsiasi Ufficio Postale per avere le informazioni sulle condizioni previste per il BPF in suo possesso, ancor più se si considera che suoi buoni in parola era indicata la serie di appartenenza e in ogni ufficio postale era stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico di appositi avvisi alla clientela con i quali si invita a controllare la data di scadenza dei propri buoni
Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale;
che secondo la Suprema Corte, essi vanno qualificati come titoli di legittimazione (necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione), giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; che una simile ricostruzione, come pure affermato dalla Suprema Corte, era chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (così Cass. S.U. n. 3963/2019).
La convenuta deduceva che neanche la domanda risarcitoria poteva accogliersi;
che né poteva valere invocare, nel caso di specie, una presunta responsabilità pre-contrattuale o contrattuale trattandosi di titoli di legittimazione, regolati dagli specifici D.M. di emissione;
che l'inadempimento dell'obbligato, infatti, poteva costituire fonte di un obbligo risarcitorio diverso e ulteriore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione di cui era gravato, ma, salvo che il contegno dell'obbligato integri una causa interruttiva o sospensiva della prescrizione, non poteva avere quale effetto quello di consentire al debitore di pretendere l'adempimento dovutogli oltre il termine prescrizionale. La convenuta altresì eccepiva che nessuna asserita “inidonea condotta” era stata mai posta in essere da che avesse potuto cagionare un danno agli attori, né era stata mai posta in essere un'attività CP_1 ambigua e omissiva, proponendo un prodotto poi rivelatosi diverso e meno conveniente per i sottoscrittori.
Per quanto attiene all'invocato provvedimento dell' la convenuta chiariva che il citato CP_3 provvedimento era stato impugnato da dinanzi al TAR e che non poteva ritenersi Controparte_1 applicabile al caso di specie, posto che si riferiva ad altra tipologia di buoni postali e ad ogni buon conto fa riferimento alla documentazione contrattuale asseritamente contenente “ un linguaggio poco chiaro e ambiguo”, diversamente da quanto indicato invece nel Foglio Informativo consegnato alla sottoscrittrice, ove si legge chiaramente all'art. 3 “I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea di capitale e interessi, alla del diciottesimo mese” (cfr. doc. 11). Ad ogni buon conto la convenuta evidenziava, ancora una volta, come l'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi del combinato disposto degli art. 2220 cod. civ. e 119 T.U.B. investiva il solo decennio e dunque, non poteva in alcun modo essere accolto il tentativo di controparte di invertire l'onere della prova, sulla stessa gravante, vista la sua posizione di attrice;
che era agevole comprendere che era, in ogni caso, proprio il D.M. 19.12.2000 a escludere ogni dubbio circa la conoscibilità dei sottoscrittori delle condizioni previsti per i buoni fruttiferi postali;
infatti, l'art. 6 oltre a prevedere l'esposizione nei locali aperti al pubblico di un avviso sulle condizioni praticate, al terzo comma precisa che “Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”; che sussistevano (e sussistono tuttora) ulteriori meccanismi divulgativi e pubblicitari operati in ottemperanza al D.M. 19.12.2000. pagina 8 di 11 In ultimo la convenuta deduceva l' indisponibilità delle somme ex l. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006).
La convenuta concludeva nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
- ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e art. 2946 coc. civ.- dei buoni fruttiferi postali della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “1C8” per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice.
Precisate le conclusioni come in epigrafe all'udienza del 17.12.2024 la causa veniva assunta in decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono parzialmente fondate. La questione oggetto di causa attiene al mancato rimborso di due buoni sottoscritti in data 4.1.2008 ciascuno dell'importo di € 5.000,00 emessi dall'Ufficio Postale di Milano ed appartenenti alla serie
1C8.
Parte attrice allegava di aver richiesto dei buoni “ordinari”, di durata ventennale, ed al momento del riscatto scopriva che i buoni diversamente erano a termine e che risultavano scaduti e prescritti richiedeva pertanto il rimborso della somma capitale del in suo possesso, e degli interessi CP_2 maturati stante la mancata consegna del Foglio Informativo rilevando altresì che la condotta omissiva dell'intermediario , in ordine ad un atto dovuto costituiva causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; in subordine chiedeva il risarcimento per il danno da condotta illecita dell'intermediario. Parte convenuta eccepiva l'avvenuta prescrizione ultradecennale del diritto del creditore per ciascun buono fruttifero postale.
Orbene giova premettere che alcuna prova ha offerto parte attrice circa il fatto che avrebbe formulato richiesta di buoni postale ventennali, i buoni oggetto di causa risultano dai documenti agli atti appartenenti alla serie 1C8 (doc.1 fasc.attrice) per i quali era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) alla scadenza dell'investimento, vale a dire al compimento del diciottesimo mese dalla data di emissione del titolo (doc.3 fasc. convenuta).
Si deve osservare che la serie veniva istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004
(doc.4 fasc. convenuto). Si deve ricordare che la disciplina dei buoni fruttiferi è stata modificata dal Decreto del Ministero del
Tesoro del 19 dicembre 2000 che ha introdotto modifiche rilevanti ai fini del giudizio, nello specifico in termine di prescrizione l'art. 8 ha disposto: “ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi…” ed in relazione ai Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento l'art. 3 recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” ed in relazione alla pubblicità l'art.6 ha statuito Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Orbene in tale assetto rileva che alla scadenza dei 18 mesi i buoni non sono più produttivi di interessi e decorrono i termini di cui all'art.8 D.M. Tesoro del 19.12.2000 per la prescrizione pagina 9 di 11 Pertanto i buoni in oggetto sottoscritti in data 4.1.2008 sono divenuti infruttiferi il 4.7.2009 e risultano prescritti in data 4.7.2019 in assenza di intervenuti atti interruttivi.
In merito alla dedotta sospensione delle prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. si condivide il principio della Corte di Cassazione “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione”( Cass. n. 5413/2020),. In applicazione del suddetto principio non risultando provato nel caso de quo un comportamento doloso della convenuta non si ritiene operativa la sospensione richiamata .
Pertanto alla luce dell'eccepita prescrizione in assenza di atti interruttivi la domanda di rimborso deve dichiararsi prescritta in data 4.7.2019.
Diversamente la domanda di risarcimento risulta fondata per il mancato adempimento della convenuta degli obblighi di comunicazione e informazione. Come osservato l'art.6 e l'art.3 del D.M. 2000 dispongono a carico dell'intermediario non solo che vengano pubblicizzati nei locali i termini dei buoni ma che venga anche consegnato il foglio illustrativo cui espressamente rimanda per i dettagli.
Pertanto pur se accessibili le informazioni del titolo la normativa riteneva di onerare espressamente l'intermediario alla consegna del foglio informativo. Si deve osservare sul punto che il foglio informativo indica le caratteristiche del buono sottoscritto nello specifico la tipologia art.1, la durata art.3, i termini di prescrizione art.10 (doc.3 fasc. convenuto).
Altresì rileva che dall'esame dei buoni sottoscritti non risulta apposta alcuna dicitura che indichi che fossero “ a termine” e sul retro sono richiamate le condizioni generali di cui al D.M. 19.12.2000 ed è riportato che unitamente al buono doveva essere consegnato il foglio informativo “contenente le indicazioni delle caratteristiche dell'investimento” (doc.1 fasc. attrice). Per le motivazioni esposte si deve ritenere che in forza della dell'art.3 del D.M.2000 -D.M. richiamato sul retro del buono- il convenuto fosse tenuto ad un obbligo informativo da assolvere con la consegna del foglio informativo in cui erano specificate le caratteristiche del titolo ed i termini per il rimborso oltre della prescrizione del diritto.
Sul punto il convenuto allegava ma non provava la consegna eccependo che l'onere della prova gravava sull'attrice ed in ultimo che l'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi del combinato disposto degli art. 2220 cod. civ. e 119 T.U.B. investiva il periodo successivo al 2010.
Orbene si precisa che l'onere della prova gravava sull'intermediario in quanto tenuto alla consegna del foglio in forza del disposto normativo e che priva di pregio l'eccezione in punto di prova in quanto la prova poteva essere fornita anche attraverso mezzi istruttori diversi – che non risultano articolati - per cui l'onere probatorio risulta non assolto. La mancata consegna del foglio unitamente all'assenza di qualsiasi riferimento sul titolo di un termine rilevano quali fatti impeditivi della decorrenza della prescrizione di cui art. 2935 cod. civile che dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Per le motivazioni esposte si ritiene che l'inadempimento di anche se non può essere ritenuto una CP_1 causa di sospensione della prescrizione del diritto al rimborso– come già sopra spiegato- avendo un nesso eziologico con la perdita del diritto al rimborso del sottoscrittore è da ritenere motivo di risarcimento per mancato adempimento degli obblighi di informazione. In relazione alla eccezione di devoluzione delle somme dei buoni fruttiferi oggetto di causa al fondo istituito in ottemperanza alla L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), l'eccezione non può trovare accoglimento rilevato che la convenuta si limitava ad allegare la devoluzione non provando il versamento dell'importo. pagina 10 di 11 Per tali ragioni questo tribunale rigetta la domanda di rimborso ed accoglie la domanda di risarcimento danni con condanna di al pagamento in favore dell'attrice di € 10.000,00 pari all'investimento CP_1 effettuato oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domanda di rimborso proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 accoglie la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 l'effetto condanna a versare ad l'importo di € 10.000,00 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
Condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in € 5.077,00 per Controparte_1 Parte_1 compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n.15646/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Giambellino n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Donzelli, (C.F. ; PEC , ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il suo Studio Legale, sito a Milano, in Viale Abruzzi n. 83, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in giudizio
Attrice
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ciancio (c.f. ), giusta procura generale C.F._3 alle liti del 27.4.2022 per atto del notaio in Roma (rep. n. 55418 racc. n. 16104 Persona_1 reg. in data 4.5.2022 , la quale comunica di voler ricever le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, contraris reiectis, sulla base di quanto esposto così giudicare:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1
- Condannare la convenuta, al rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre Controparte_1 interessi maturati dai titoli in possesso dell'attore, interessi moratori e rivalutazione monetaria, per tutto quanto esposto in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1
pagina 1 di 11 - Condannare la convenuta, al risarcimento del danno patito dall'attore, nello Controparte_1 specifico da quantificarsi in 10.000,00 €, per tutto quanto esposto in narrativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA come per legge.
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e art. 2946 coc. civ.- dei buoni fruttiferi postali della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “1C8” per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in Parte_1 diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali dalla stessa sottoscritti secondo i tassi di interesse previsti al momento della sottoscrizione.
Parte attrice allegava che nel mese di gennaio del 2008 insieme a ed a , si Persona_2 Persona_3 rivolgeva presso un Ufficio Postale, al fine di richiedere l'emissione n. 2 Buoni Postali Fruttiferi del valore di 5.000,00 € cadauno, con pari facoltà di rimborso;
che all'atto della collocazione dei titoli l'attrice chiedeva all'impiegato postale rassicurazioni sul fatto che tali titoli fossero individuati come
“ordinari”, di durata ventennale, ricevendo una risposta affermativa;
che i buoni, effettivamente consegnati all'attrice, sembrano però fare riferimento alla Serie “10B”, come riportata sul titolo, seppur di difficile lettura per l'attrice, dato che il testo veniva parzialmente sovrapposto dalla firma dell'impiegato postale;
che convinta, comunque, del proprio investimento, la , tornava più di Pt_1 recente, presso l'ufficio postale con la volontà di riscattare i buoni in suo possesso che però, riceveva un'amara sorpresa in quanto l'impiegato, riferiva che i suddetti risultavano non solo già scaduti, ma che, altresì, il diritto al rimborso si era irrimediabilmente prescritto;
che rimaneva del tutto sbalordita e delusa, in quanto essi non solo rappresentavano i risparmi di una vita, ma anche perché la medesima aveva ricevuto rassicurazioni circa la durata e scadenza dei titoli in suo possesso dallo stesso impiegato postale all'atto dell'emissione. Allegava l'attrice che dai buoni in suo possesso non poteva in alcun modo evincersi tale scadenza;
che le uniche indicazioni riportate sui medesimi riguardavano sul fronte, l'importo capitale del buono (5.000,00 € cadauno) e l'indicazione “CPFR”, mentre sul retro solamente la data di emissione degli stessi;
che nessun'altra informazione, invece, veniva riportata circa la scadenza, e la conseguente prescrizione, i tassi di interesse applicati o la presenza di eventuale dicitura “a termine”. L'attrice allegava altresì che sul retro del titolo era riportato “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, circostanza che nel caso di specie, non pagina 2 di 11 rappresentava la verità; che nessun Foglio Informativo, di nessun tipo, era mai stato consegnato dalla convenuta alla , né a nessun altro dei cointestatari dei buoni. Pt_1
Sul punto deduceva che il Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000, istituiva nuove tipologie di buoni;
che il suddetto decreto introduceva le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed in particolare l'art. 6 relativo alla “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, era tenuta ad esporre nei CP_1 propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi che venivano consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, (N.D. descrizione fondamentale stante il fatto che dal testo dei titoli nulla poteva essere verificato dai risparmiatori); che i rendimenti e le condizioni dei B.P.F. venivano, quindi, riportate nei fogli informativi rilasciati all'atto dell'emissione e consegnati personalmente ai risparmiatori;
che nel foglio Informativo succitato, infatti, venivano riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale istitutivo della serie. L'attrice deduceva che come stabilito dalla più recente giurisprudenza aveva diritto a richiedere a
[...] il rimborso integrale del capitale e degli interessi maturati dai B.P.F. in suo possesso;
che Controparte_1
i buoni in atti, non riportando indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata, e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, none era possibile desumere che l'intermediario avesse, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla su indicata normativa, e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la data di scadenza del titolo;
che la mancata consegna del Foglio
Informativo al sottoscrittore rilevava, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, altresì, anche sotto il profilo secondo cui una condotta omissiva, in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; che era stata riconosciuta efficacia sospensiva della prescrizione al comportamento omissivo del debitore che “abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge”; che non vi era dubbio che avesse l'obbligo tassativo CP_1 di informare il sottoscrittore attraverso la consegna allo stesso di uno specifico Foglio Informativo contenente tutte le condizioni del titolo, obbligo codificato nella richiamata normativa, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
che era un obbligo, per di più, che andava iscritto e letto, non solo ex se, ma nel più ampio contesto delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva (ex art. 1375 c.c.), della correttezza (ex art. 1175 c.c.) nonché del risparmio (in primis l'art. 47 della Costituzione) e dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e costante delle condizioni del rapporto;
che era dunque, “un obbligo di informare”, già di per sé cogente, e, ove ve ne fosse bisogno, rafforzato dalla normativa contrattuale nonché dalla tutela dell'investitore nei confronti degli intermediari finanziari
(quale è ); che era un obbligo, inoltre, che non aveva surrogati o succedanei o alternative modalità CP_1 di adempimento ma che doveva essere necessariamente ed esclusivamente adempiuto con la consegna del Foglio Informativo;
che ciò considerato, non appariva affatto condivisibile la giustificazione di di aver assolto agli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela attraverso la CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, in quanto così previsto dall'art. 6 del D.M. 06/10/04 in quanto l'articolo non prevedeva che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa gravanti venissero assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del Foglio Informativo;
che la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in
Gazzetta Ufficiale, insomma, non era elemento né necessario né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su atteso che, proprio in virtù della normativa CP_1 pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19/12/2000 e D.M. 06/10/04), tali obblighi potevano pagina 3 di 11 ritenersi adempiuti solo con la consegna del Foglio Informativo;
che alla luce della giurisprudenza si doveva ritenere che la domanda dell'attore di rimborso della somma capitale del in suo CP_2 possesso, e degli interessi maturati, ovvero 10.000,00 € oltre interessi e rivalutazione monetaria) doveva trovare pieno accoglimento. L'attrice in subordine deduceva che qualora si ritenesse che l'attrice non avesse diritto al rimborso della somma capitale investita, avrebbe, quantomeno, diritto al risarcimento del danno scaturente dalla condotta illecita dell'intermediario. Sul punto l'attrice deduceva che sull'intermediario gravano alcuni obblighi di Legge, che nel caso di specie sono rimasti inadempiuti;
che nel caso di specie all'attrice non era stato consegnato alcun Foglio Informativo dal quale avrebbe potuto in qualche modo evincere le caratteristiche dell'investimento effettuato;
che si era quindi dimostrata inadempiente riguardo tale norma nei Controparte_1 confronti della;
che in assenza del foglio informativo, il risparmiatore non aveva, pertanto, la Pt_1 possibilità di conoscere la durata del B.P.F. e, quindi, il momento in cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione;
che i B.P.F. oggetto della controversia non indicavano, infatti, nessun elemento idoneo a consentire al risparmiatore di comprendere il proprio investimento, non riportando né la serie di emissione, non offrendo alcun elemento utile per stabilire la data di scadenza e, conseguentemente, l'inizio del termine di prescrizione;
che la normativa succitata imponeva all'intermediario che “a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi vigenti all'atto dell'emissione”; che così di fatto impedendo in toto all'odierno attore di avere conoscenza circa l'investimento effettuato. L'attrice deduceva che nessun Foglio Informativo o altro documento era stato, infatti, consegnato al medesimo all'atto dell'emissione dei in suo possesso in palese violazione con la normativa sopra CP_2 menzionata e da ciò scaturiva la legittima domanda formulata di risarcimento del danno patito. In punto di decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria basata sull'omessa consegna del da parte dell'intermediario l'attrice eccepiva che la norma di riferimento è, come Parte_2 noto, l'art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ; che ciò premesso, in caso di omessa consegna del Foglio Informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del B.P.F., ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno era, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiedeva il rimborso del titolo;
che solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquistava conoscenza o era posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito;
che l'ipotesi era stata confortata dalla numerosità dei casi giudiziali ed arbitrali in cui i clienti hanno lamentato la mancata consegna del Foglio Informativo tanto che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (A.G.C.M.) dopo aver aperto l'istruttoria n. PS11287 nei confronti di per supposta pratica commerciale Controparte_1 scorretta, sanzionava quest'ultima per l'importo complessivo di 1.400.000,00 €. L'attrice allegava che era inveritiero poi sostenere, come fa il professionista, che non ricadano sui medesimi obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei in merito al termine di CP_2 prescrizione dal momento che tutti gli elementi della disciplina dei B.P.F. sarebbero noti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto;
che una tale argomentazione avrebbe vanificato del tutto il contenuto del succitato D.M. del 6 ottobre 2004, che invece prevedeva espressamente che in sede CP_1 di collocamento fornisca “informazioni analitiche” (tra l'altro) sui “rischi tipici dell'operazione” e sulle
“principali clausole contrattuali”; che si era resa responsabile anche di un altro comportamento CP_1 pagina 4 di 11 commerciale scorretto, come ben delineato dall' ovvero: “Le risultanze istruttorie CP_3 confermano che ha totalmente omesso l'adozione di iniziative finalizzate ad informare i CP_1 risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso. Né il professionista, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, ha dimostrato di essersi attivato per analizzare il fenomeno della prescrizione dei Buoni ed individuare possibili soluzioni in grado di Cont tutelare i risparmi dei sottoscrittori di ” che, secondo i dati raccolti anche dall'A.G.C.M. tra il 2020 ed il 2021, i buoni postali che risulterebbero prescritti sono circa 367mila per un totale di 404 milioni di euro che sarebbero stati incamerati da . CP_1
In relazione alla quantificazione del danno subito dall'attrice rilevava l'unico danno certo era costituito dalla perdita del capitale che egli aveva investito mediante la sottoscrizione dei suddetti titoli, che nello specifico ammonta a 10.000,00 €, o nella minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia. L'attore concludeva: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Condannare la convenuta, al Controparte_1 Controparte_1 rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre interessi maturati dai titoli in possesso dell'attore, interessi moratori e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, e per l'effetto, Controparte_1 Condannare la convenuta, al risarcimento del danno patito dall'attore, nello Controparte_1 specifico da quantificarsi in 10.000,00 €, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si costituiva contestando ogni avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare, parte convenuta deduceva che i due buoni fruttiferi postali in contestazione risultavano essere buoni fruttiferi postali a termine rientranti nella serie “1C8” , emessa nel periodo dal 01.01.2008 al 31.1.2008, come peraltro indicato sul retro dei buoni, ove veniva indicata la serie e la data di emissione, ovvero il 4.1.2008, il N. 00000011136872310442 dell'importo di € 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Milano, via Montevideo il 4.1.2008 ed il N. 00000011136872410419 dell'importo di € 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Milano, via Montevideo il 4.1.2008; che i buoni fruttiferi postali indicati erano stati emessi ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19.12.2000, ove erano indicati i rendimenti e le condizioni praticate per la tipologia e la serie del buono;
che ente collocatore del titolo in Controparte_1 contestazione, esponeva nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti in qualità di organo emittente, la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali;
che unitamente ai titoli in oggetto, l'operatore di sportello dell'ufficio postale consegnava – ai sensi del D.M. del 19.12.2000 all'attrice anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
che il decreto ministeriale, oltre a stabilire le nuove condizioni generali per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, statuiva all'art. 6 rubricato “Pubblicità e comunicazione ai risparmiatori” che i fogli informativi sono disponibili anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti S.pA. e di che i BFP oggetto di causa appartenevano alla Controparte_1 tipologia “Diciotto Mesi” e, giusta la data di emissione/collocamento avvenuta il 1.1.2008, alla serie
“1C8” istituita tramite avviso in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2007 “Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19»
e «P04» ; che nel pieno rispetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004.
La convenuta allegava che i BFP a termine, appartenenti alla serie <<1C8>> collocata dal 01.01.2008 al 31.1.2008, come da tabella contenente tutti i buoni postali delle serie a termine con validità 18 mesi dal 01.01.2008 al 31.12.2009 come da foglio informativo della serie <<1C8>> consegnato ai pagina 5 di 11 sottoscrittori al momento dell'acquisto, era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) alla scadenza dell'investimento, vale a dire al compimento del diciottesimo mese dalla data di emissione del titolo;
che si prescrivevano decorso il successivo decennio;
che conseguentemente, trascorsi dieci anni dal primo giorno successivo a quello in cui i singoli titoli erano divenuti infruttiferi, ovvero a decorrere dalla data di scadenza di 18 mesi dalla sottoscrizione, tutti i titoli dovevano considerarsi irrimediabilmente prescritti;
che la Società convenuta, aveva disposto l'affissione - ex art. 6 D.M. 19.12.2000 - nei locali dei propri Uffici postali, non solo degli avvisi relativi alle condizioni economiche e del rendimento storico dei buoni postali a termine serie “1C8”,“ da cui era desumibile l'effettiva serie di appartenenza in corrispondenza di ciascun periodo di emissione, ma anche di appositi avvisi circa la prescrizione del diritto al rimborso dei BFP emessi dal 14 aprile 2001 ; che in ottemperanza alla L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), le somme erano state devolute al “fondo” istituito per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie, gestito dalla Società Consap S.p.A.; La convenuta eccepiva l'avvenuta prescrizione ultradecennale del diritto del creditore consacrato in ciascun buono fruttifero postale quale mero documento di legittimazione ex art. 2002 c.c. dal momento che i singoli BFP contraddistinti dalla sigla alfanumerica “1C8” appartenevano ad una serie istituita con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.10.2007 n. 302, ai sensi del decreto
Ministeriale del D.M. 6 ottobre 2004, che prevedeva agli aventi diritto anche prima del compimento del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione del titolo, tasso effettivo di rendimento pari al 2,55% per il primo semestre, del 2,82% per il secondo semestre e del 3,21% per il terzo semestre.
La convenuta deduceva che posto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. M 19 dicembre 2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza dei titoli, i titoli oggetto del presente contenzioso ed appartenenti alla serie “1C8” erano divenuti infruttiferi il 4.7.2009, ossia 18 mesi dopo la sottoscrizione (avvenuta in data 4.1.2008), sicché da tale data aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale la Pt_1 avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso;
che i BFP n. N. 00000011136872310442 e N.
00000011136872410419 risultavano prescritti in data 4.7.2019; che controparte si limitava ad addurre un generico accesso all'Ufficio Postale avvenuto “più di recente”, ma non era dato sapere quando si sarebbe recata l'attrice presso l'ufficio per fare richiesta di pagamento, richiesta che, ad ogni modo sembrerebbe del tutto tardiva visto il decorso della prescrizione.
La convenuta evidenziava che i BFP sottoscritti dall'attrice appartiene alla tipologia “DiciottoMesi” e, giusta la data di emissione avvenuta il 4.1.2008, alla serie “1C8”, come del resto era chiaramente evincibile proprio dalle copie dei BFP che controparte produceva in allegato all'atto di citazione;
che sul retro dei titoli per cui è causa, oltre ad essere riportata la serie di appartenenza, vi erano anche i timbri indicanti la data d'emissione, quindi erano presenti tutte le indicazioni (previste per legge) in ragione delle quali controparte avrebbe potuto richiedere ogni informazione (peraltro reperibile anche attraverso i siti internet istituzionali di e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) circa i Controparte_1 propri buoni postali così da verificarne, le condizioni economiche, la raggiunta infruttuosità e quindi poter esercitare il relativo diritto al rimborso;
che erano altresì indicati i Decreti Ministeriali di riferimento che prevedono l'emissione dei buoni in base alle “serie di appartenenza” chiaramente indicata con la sigla “1C8”, pertanto non era chiaro cosa avrebbe suggerito a controparte di aver Cont acquistato buoni dalla durata ventennale e, quindi “Ordinari”, con ciò cadendo in errore che era unicamente ascrivibile all'attrice e non certo a , come pretendeva di fare Controparte_1 controparte, invertendo l'onere della prova in ordine all'avvenuta consegna del materiale informativo;
che i titoli in parola recavano chiaramente la serie di appartenenza 1C8, sebbene vi fosse la firma dell'operatore sovrapposta al timbro della serie, la scritta era decifrabile senza dubbio;
che chiarissimo risultava anche il riferimento al D.M. 19.12.2000 ove era previsto che i buoni erano emessi per serie e pagina 6 di 11 pertanto, anche la semplice ricerca della serie di appartenenza e delle informazioni ad essa collegate erano di facile accesso e senza considerare che la documentazione informativa era stata regolarmente consegnata da Controparte_1
In relazione alla asserita violazione dell'obbligo di consegnare il materiale informativo deduceva che alcun obbligo era stato violato dalla società esponente;
che alla cliente, unitamente al titolo, veniva consegnato anche il relativo foglio informativo ove erano descritti sia la serie di appartenenza che i relativi rendimenti;
che l'obbligo di conservazione era stato inserito, dunque, solo in seguito alla modifica apportata nel 2010, non prevedendosi prima di tale data alcuna attività di conservazione del materiale informativo consegnato ai clienti da parte degli intermediari finanziari e pertanto, non avrebbe potuto certo richiedersi a di fornire la prova della consegna del materiale per tutti CP_1 i buoni postali collocati prima dell'intervento normativo del 2010. La convenuta contestava la ricostruzione avversaria secondo cui l'attrice avrebbe avuto diverse informazioni allo sportello che l' avrebbe indotta in errore, sia sulla tipologia dei buoni che sulla scadenza degli stessi, al riguardo rilevava che i fatti dedotti dall'attrice non erano suffragati da alcun elemento probatorio;
che contrariamente a quanto affermato da controparte, non era obbligatorio indicare su detti buoni fruttiferi postali cartacei la serie di appartenenza (peraltro presente sui titoli in parola), né la data di scadenza, risultando sugli stessi gli elementi necessari per risalire alla tipologia e alla conseguente durata, ovvero la data di emissione e la tipologia del titolo. In punto di prescrizione la convenuta eccepiva che, il D.M. del 19 dicembre 2000, avendo introdotto una nuova normativa in materia di BFP, valevole ed estesa a tutti i buoni enumerati dai ricorrenti, aveva stabilito, all'art. 8, che i diritti dei titolari dei BFP, compresi quelli già emessi alla data dell'entrata in vigore del Decreto medesimo, si prescrivessero a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo;
che non era contestato che il termine di prescrizione fosse stato prolungato (rispetto alla previgente disciplina legislativa) da 5 a 10 anni, tuttavia non poteva dirsi interrotto detto termine e non veniva in alcun modo richiesto il pagamento entro il termine di scadenza o entro i dieci anni successivi a , attività necessaria ai fini dell'interruzione del decorso CP_1 decennale del termine di prescrizione;
che in merito all'art. 2935 c.c., più recenti sentenze sul punto avevano chiarito la corretta interpretazione della norma citata;
che ancor meno poteva ritenersi dunque operante il disposto di cui all'art. 2941 cod. civ n. 8 che prevede la sospensione della prescrizione, richiedendosi a tal fine l'occultamento doloso del debito, circostanza questa mai verificatasi in genere e ancor meno nel caso di specie;
che nessun occultamento doloso era stato posto in essere dalla convenuta, la mancata indicazione della data di scadenza sui titoli non comportava la mancata decorrenza della prescrizione in quanto andavano osservate le norme dei Decreti Ministeriali regolanti l'emissione delle diverse tipologie di buoni postali, trattandosi di titoli di legittimazione come più volte affermato anche dalla Suprema Corte in merito ad altre cause che avevano ad oggetto altre tipologie di buoni ( buoni ordinari), pur sempre titoli di legittimazione.
Altresì la convenuta in merito al risarcimento del danno contestava le deduzioni difensive poste a sostegno della domanda restitutoria/risarcitoria - di fronte all'insuperabile fatto impeditivo rappresentato dall'intervenuta prescrizione - che appariva in radice in configurabile, stante il comportamento gravemente colposo, negligente e significativamente omissivo di parte attrice posto che a partire dalla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di emissione, la diligenza minima esigibile in concreto anche in capo ai consumatori/investitori occasionali, imponeva comunque di dover potersi rappresentare il dubbio qualificato di un onere conoscitivo ulteriore, proprio in considerazione del generale principio di normale prescrivibilità dei diritti creditori (o restitutori), se non esercitati per oltre 10 anni dalla loro configurazione o emersione;
che l'attrice qualora avesse “involontariamente” Cont smarrito il Foglio Informativo del predetto e non avesse avuto i mezzi per poterlo visionare sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e di ben avrebbe potuto recarsi in Controparte_1 pagina 7 di 11 qualsiasi momento e presso qualsiasi Ufficio Postale per avere le informazioni sulle condizioni previste per il BPF in suo possesso, ancor più se si considera che suoi buoni in parola era indicata la serie di appartenenza e in ogni ufficio postale era stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico di appositi avvisi alla clientela con i quali si invita a controllare la data di scadenza dei propri buoni
Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale;
che secondo la Suprema Corte, essi vanno qualificati come titoli di legittimazione (necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione), giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; che una simile ricostruzione, come pure affermato dalla Suprema Corte, era chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (così Cass. S.U. n. 3963/2019).
La convenuta deduceva che neanche la domanda risarcitoria poteva accogliersi;
che né poteva valere invocare, nel caso di specie, una presunta responsabilità pre-contrattuale o contrattuale trattandosi di titoli di legittimazione, regolati dagli specifici D.M. di emissione;
che l'inadempimento dell'obbligato, infatti, poteva costituire fonte di un obbligo risarcitorio diverso e ulteriore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione di cui era gravato, ma, salvo che il contegno dell'obbligato integri una causa interruttiva o sospensiva della prescrizione, non poteva avere quale effetto quello di consentire al debitore di pretendere l'adempimento dovutogli oltre il termine prescrizionale. La convenuta altresì eccepiva che nessuna asserita “inidonea condotta” era stata mai posta in essere da che avesse potuto cagionare un danno agli attori, né era stata mai posta in essere un'attività CP_1 ambigua e omissiva, proponendo un prodotto poi rivelatosi diverso e meno conveniente per i sottoscrittori.
Per quanto attiene all'invocato provvedimento dell' la convenuta chiariva che il citato CP_3 provvedimento era stato impugnato da dinanzi al TAR e che non poteva ritenersi Controparte_1 applicabile al caso di specie, posto che si riferiva ad altra tipologia di buoni postali e ad ogni buon conto fa riferimento alla documentazione contrattuale asseritamente contenente “ un linguaggio poco chiaro e ambiguo”, diversamente da quanto indicato invece nel Foglio Informativo consegnato alla sottoscrittrice, ove si legge chiaramente all'art. 3 “I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea di capitale e interessi, alla del diciottesimo mese” (cfr. doc. 11). Ad ogni buon conto la convenuta evidenziava, ancora una volta, come l'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi del combinato disposto degli art. 2220 cod. civ. e 119 T.U.B. investiva il solo decennio e dunque, non poteva in alcun modo essere accolto il tentativo di controparte di invertire l'onere della prova, sulla stessa gravante, vista la sua posizione di attrice;
che era agevole comprendere che era, in ogni caso, proprio il D.M. 19.12.2000 a escludere ogni dubbio circa la conoscibilità dei sottoscrittori delle condizioni previsti per i buoni fruttiferi postali;
infatti, l'art. 6 oltre a prevedere l'esposizione nei locali aperti al pubblico di un avviso sulle condizioni praticate, al terzo comma precisa che “Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”; che sussistevano (e sussistono tuttora) ulteriori meccanismi divulgativi e pubblicitari operati in ottemperanza al D.M. 19.12.2000. pagina 8 di 11 In ultimo la convenuta deduceva l' indisponibilità delle somme ex l. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006).
La convenuta concludeva nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
- ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e art. 2946 coc. civ.- dei buoni fruttiferi postali della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “1C8” per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice.
Precisate le conclusioni come in epigrafe all'udienza del 17.12.2024 la causa veniva assunta in decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono parzialmente fondate. La questione oggetto di causa attiene al mancato rimborso di due buoni sottoscritti in data 4.1.2008 ciascuno dell'importo di € 5.000,00 emessi dall'Ufficio Postale di Milano ed appartenenti alla serie
1C8.
Parte attrice allegava di aver richiesto dei buoni “ordinari”, di durata ventennale, ed al momento del riscatto scopriva che i buoni diversamente erano a termine e che risultavano scaduti e prescritti richiedeva pertanto il rimborso della somma capitale del in suo possesso, e degli interessi CP_2 maturati stante la mancata consegna del Foglio Informativo rilevando altresì che la condotta omissiva dell'intermediario , in ordine ad un atto dovuto costituiva causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; in subordine chiedeva il risarcimento per il danno da condotta illecita dell'intermediario. Parte convenuta eccepiva l'avvenuta prescrizione ultradecennale del diritto del creditore per ciascun buono fruttifero postale.
Orbene giova premettere che alcuna prova ha offerto parte attrice circa il fatto che avrebbe formulato richiesta di buoni postale ventennali, i buoni oggetto di causa risultano dai documenti agli atti appartenenti alla serie 1C8 (doc.1 fasc.attrice) per i quali era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) alla scadenza dell'investimento, vale a dire al compimento del diciottesimo mese dalla data di emissione del titolo (doc.3 fasc. convenuta).
Si deve osservare che la serie veniva istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004
(doc.4 fasc. convenuto). Si deve ricordare che la disciplina dei buoni fruttiferi è stata modificata dal Decreto del Ministero del
Tesoro del 19 dicembre 2000 che ha introdotto modifiche rilevanti ai fini del giudizio, nello specifico in termine di prescrizione l'art. 8 ha disposto: “ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi…” ed in relazione ai Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento l'art. 3 recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” ed in relazione alla pubblicità l'art.6 ha statuito Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Orbene in tale assetto rileva che alla scadenza dei 18 mesi i buoni non sono più produttivi di interessi e decorrono i termini di cui all'art.8 D.M. Tesoro del 19.12.2000 per la prescrizione pagina 9 di 11 Pertanto i buoni in oggetto sottoscritti in data 4.1.2008 sono divenuti infruttiferi il 4.7.2009 e risultano prescritti in data 4.7.2019 in assenza di intervenuti atti interruttivi.
In merito alla dedotta sospensione delle prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. si condivide il principio della Corte di Cassazione “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione”( Cass. n. 5413/2020),. In applicazione del suddetto principio non risultando provato nel caso de quo un comportamento doloso della convenuta non si ritiene operativa la sospensione richiamata .
Pertanto alla luce dell'eccepita prescrizione in assenza di atti interruttivi la domanda di rimborso deve dichiararsi prescritta in data 4.7.2019.
Diversamente la domanda di risarcimento risulta fondata per il mancato adempimento della convenuta degli obblighi di comunicazione e informazione. Come osservato l'art.6 e l'art.3 del D.M. 2000 dispongono a carico dell'intermediario non solo che vengano pubblicizzati nei locali i termini dei buoni ma che venga anche consegnato il foglio illustrativo cui espressamente rimanda per i dettagli.
Pertanto pur se accessibili le informazioni del titolo la normativa riteneva di onerare espressamente l'intermediario alla consegna del foglio informativo. Si deve osservare sul punto che il foglio informativo indica le caratteristiche del buono sottoscritto nello specifico la tipologia art.1, la durata art.3, i termini di prescrizione art.10 (doc.3 fasc. convenuto).
Altresì rileva che dall'esame dei buoni sottoscritti non risulta apposta alcuna dicitura che indichi che fossero “ a termine” e sul retro sono richiamate le condizioni generali di cui al D.M. 19.12.2000 ed è riportato che unitamente al buono doveva essere consegnato il foglio informativo “contenente le indicazioni delle caratteristiche dell'investimento” (doc.1 fasc. attrice). Per le motivazioni esposte si deve ritenere che in forza della dell'art.3 del D.M.2000 -D.M. richiamato sul retro del buono- il convenuto fosse tenuto ad un obbligo informativo da assolvere con la consegna del foglio informativo in cui erano specificate le caratteristiche del titolo ed i termini per il rimborso oltre della prescrizione del diritto.
Sul punto il convenuto allegava ma non provava la consegna eccependo che l'onere della prova gravava sull'attrice ed in ultimo che l'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi del combinato disposto degli art. 2220 cod. civ. e 119 T.U.B. investiva il periodo successivo al 2010.
Orbene si precisa che l'onere della prova gravava sull'intermediario in quanto tenuto alla consegna del foglio in forza del disposto normativo e che priva di pregio l'eccezione in punto di prova in quanto la prova poteva essere fornita anche attraverso mezzi istruttori diversi – che non risultano articolati - per cui l'onere probatorio risulta non assolto. La mancata consegna del foglio unitamente all'assenza di qualsiasi riferimento sul titolo di un termine rilevano quali fatti impeditivi della decorrenza della prescrizione di cui art. 2935 cod. civile che dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Per le motivazioni esposte si ritiene che l'inadempimento di anche se non può essere ritenuto una CP_1 causa di sospensione della prescrizione del diritto al rimborso– come già sopra spiegato- avendo un nesso eziologico con la perdita del diritto al rimborso del sottoscrittore è da ritenere motivo di risarcimento per mancato adempimento degli obblighi di informazione. In relazione alla eccezione di devoluzione delle somme dei buoni fruttiferi oggetto di causa al fondo istituito in ottemperanza alla L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), l'eccezione non può trovare accoglimento rilevato che la convenuta si limitava ad allegare la devoluzione non provando il versamento dell'importo. pagina 10 di 11 Per tali ragioni questo tribunale rigetta la domanda di rimborso ed accoglie la domanda di risarcimento danni con condanna di al pagamento in favore dell'attrice di € 10.000,00 pari all'investimento CP_1 effettuato oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domanda di rimborso proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 accoglie la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 l'effetto condanna a versare ad l'importo di € 10.000,00 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
Condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in € 5.077,00 per Controparte_1 Parte_1 compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
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