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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] in data [...], con l'avvocato Federica Morandini Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Cremona del 2.1.2025 e il decreto del Questore di Cremona notificato di pari data sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “annullare il decreto prefettizio, nonché tutti gli atti presupposti, connessi
e consequenziali, tra cui il decreto del Questore e l'illegittima convalida del trattenimento presso il CPR di Gorizia da parte del Giudice di Pace di Gorizia, con conseguente immediata liberazione e risarcimento da determinarsi in via equitativa”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha prodotto l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni di Brescia ai sensi dell'articolo 31 decreto legislativo 281/1998.
Si tratta di atto incompatibile con l'ordine di allontanamento contenuto nei provvedimenti impugnati e fondato su argomenti, che, per la loro articolazione e concretezza, sono valorizzabili anche in questa sede (si veda gli ultimi due paragrafi di pagina 2), come prospettato nel decreto del 10.1.2025 che si richiama nel presente atto. Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona il 2.1.2025 e quello del Questore di
Cremona di pari data vanno annullati.
La domanda riguardante il trattenimento va rigettata essendo pendente ricorso per Cassazione a seguito di convalida del provvedimento.
Medesima conclusione negativa va raggiunta per la domanda di risarcimento del danno per l'assenza di allegazioni fattuali da parte del ricorrente sulle conseguenze dannose subite.
Dall'accoglimento di alcune delle domande del ricorrente – derivato, tra l'altro, dai documenti prodotti in questa sede e degli elementi acquisiti nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni – deriva la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona il 2.1.2025 e il decreto emesso dal Questore di Cremona in pari data.
2. Rigetta la domanda di annullamento della convalida del trattenimento e quella di risarcimento del danno.
3. Compensa le spese processuali tra le parti.
Brescia, 26.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] in data [...], con l'avvocato Federica Morandini Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Cremona del 2.1.2025 e il decreto del Questore di Cremona notificato di pari data sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “annullare il decreto prefettizio, nonché tutti gli atti presupposti, connessi
e consequenziali, tra cui il decreto del Questore e l'illegittima convalida del trattenimento presso il CPR di Gorizia da parte del Giudice di Pace di Gorizia, con conseguente immediata liberazione e risarcimento da determinarsi in via equitativa”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha prodotto l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni di Brescia ai sensi dell'articolo 31 decreto legislativo 281/1998.
Si tratta di atto incompatibile con l'ordine di allontanamento contenuto nei provvedimenti impugnati e fondato su argomenti, che, per la loro articolazione e concretezza, sono valorizzabili anche in questa sede (si veda gli ultimi due paragrafi di pagina 2), come prospettato nel decreto del 10.1.2025 che si richiama nel presente atto. Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona il 2.1.2025 e quello del Questore di
Cremona di pari data vanno annullati.
La domanda riguardante il trattenimento va rigettata essendo pendente ricorso per Cassazione a seguito di convalida del provvedimento.
Medesima conclusione negativa va raggiunta per la domanda di risarcimento del danno per l'assenza di allegazioni fattuali da parte del ricorrente sulle conseguenze dannose subite.
Dall'accoglimento di alcune delle domande del ricorrente – derivato, tra l'altro, dai documenti prodotti in questa sede e degli elementi acquisiti nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni – deriva la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona il 2.1.2025 e il decreto emesso dal Questore di Cremona in pari data.
2. Rigetta la domanda di annullamento della convalida del trattenimento e quella di risarcimento del danno.
3. Compensa le spese processuali tra le parti.
Brescia, 26.4.2025
Il giudice
Christian Colombo