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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1931/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosario Lionello Rossino Presidente
Luisa Poppi Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GALEOTTI DIEGO con domicilio eletto in PIAZZA
MATTEOTTI N.17 41038 SAN FELICE SUL PANARO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLOMBA VITTORIO e dall'avv. PAPARELLA
LETIZIA ( ) VIA FERRUCCIO LAMBORGHINI 81 C.F._3 41121 MODENA;
con domicilio eletto in VIA FERRUCCIO
LAMBORGHINI 81 41121 MODENA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 22.05.2024 ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c. innanzi al Tribunale di Modena chiedeva disporsi Controparte_1
l'affido condiviso della figlia minore nata il [...] in [...] Per_1
dalla relazione more uxorio con , con collocazione Parte_1
prevalente e residenza presso sé, regolamentazione delle visite materne e obbligo in capo alla di contribuire al mantenimento della minore con Pt_1
assegno mensile da determinarsi secondo equità, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A tal fine deduceva che la relazione sentimentale con la era Pt_1
terminata nel 2021 e che la stessa, nel settembre 2022, si era trasferita a
Cervia (RA), lasciando in custodia ai nonni materni a RA Per_1
(MO), dove la minore aveva sempre dimorato e conservato la residenza;
che, a far data dal 15.02.2024, la aveva deciso di portare la figlia Pt_1
con sé a Cervia, senza alcuna valida ragione e contro la volontà del padre.
Si costituiva deducendo di essersi trasferita a Cervia per Parte_1
ragioni lavorative, essendo difficile reperire un'occupazione in RA coerente con i suoi studi di scuola alberghiera;
che da settembre 2022 a pag. 2/7 febbraio 2024 aveva lasciato la cura della minore alla propria madre a
RA durante la settimana, per rientrare nei weekend;
che successivamente la bambina aveva manifestato il desiderio di stare con la madre anche durante la settimana, motivo per cui aveva deciso di iscriverla alla scuola materna di Cervia;
che la sua decisione di trasferirsi era stata dettata anche dall'esigenza di sottrarsi agli atteggiamenti ossessivi del che non aveva mai accettato la fine della relazione;
che non aveva CP_1
mai ostacolato i rapporti del padre con la minore. Per tali motivi chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la propria abitazione e regolamentazione del calendario visite del padre;
statuizione di un assegno di mantenimento a carico del di € 400,00 mensili, oltre il 70% delle spese CP_1
straordinarie; assegno unico interamente in proprio favore.
Con sentenza n. 1701/2024 pubblicata il 25.11.2024 il Tribunale di Modena ha affidato la minore ad entrambi i genitori e disposto che la stessa Per_1
abbia residenza abituale presso il padre,
Ha inoltre stabilito il calendario di frequentazione materna (quattro weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, otto settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, sette giorni durante le vacanze natalizie e almeno tre giorni durante quelle pasquali).
Quanto al contributo economico al mantenimento della minore, ha suddiviso al 50% tra i genitori le spese straordinarie.
Ha compensato le spese del giudizio.
2.- La ha impugnato detta sentenza per aver il Giudice fondato la Pt_1
decisione sulla base della sola ricostruzione del posto che la CP_1
decisione del trasferimento a Cervia è stata adottata all'esito di un'attenta pag. 3/7 valutazione per la crescita serena e armoniosa della minore (che da sempre ivi trascorre i mesi estivi), condivisa con il padre e sostenuta dalla propria famiglia di origine;
precisa inoltre che tale scelta è stata ritenuta necessaria per ripristinare il giusto equilibrio dei rapporti con l'ex compagno e che la distanza da RA (120 km) non compromette il diritto della minore alla bigenitorialità.
L'appellante lamentava inoltre l'omessa valutazione da parte del Giudice della documentazione probatoria offerta e l'omesso espletamento di attività istruttoria.
Chiede pertanto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, fermo l'affido condiviso della minore, disporre la sua collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la propria abitazione, la regolamentazione del calendario di visite del padre (tre weekend al mese, tutti i ponti scolastici, sette giorni durante le vacanze estive e tre durante quelle pasquali, quatto o cinque settimane non consecutive durante le vacanze estive), la statuizione di un assegno di mantenimento a carico del di € 400,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie;
assegno CP_1
unico interamente in favore della madre.
2.- Si è costituito in giudizio il opponendosi all'avverso appello, CP_1
ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
Contesta l'avversa ricostruzione poiché inveritiera e ribadisce che il trasferimento della minore a Cervia è stato deciso dalla madre senza il suo consenso, anzi, con sua ferma opposizione, dunque in modo del tutto arbitrario e illegittimo e con conseguenze pregiudizievoli per il rapporto padre-figlia. Rileva la superfluità delle richieste istruttorie e conclude per il pag. 4/7 rigetto dell'appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
4. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che il trasferimento della Pt_1
a Cervia non sia motivato da reali ragioni lavorative - avendo la Pt_1
ormai intrapreso un corso da OSS, professione che può essere svolta in qualsiasi città - e non ravvisando, dunque, ragioni valide per sradicare la minore dal nucleo familiare paterno e materno risiedente a RA dove ha sempre vissuto - anche per circa due anni senza la presenza fissa della madre - tali da giustificare un così rilevante pregiudizio della relazione padre-figlia, essendo inevitabile l'aggravamento dei tempi di frequentazione, con la conseguenza di dover dare precedenza al diritto della minore alla bigenitorialità rispetto a quello della madre di collocare altrove i propri progetti di vita.
Questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice in ordine all'insussistenza allo stato di valide ragioni per disporre una collocazione prevalente presso la madre che, anche con l'ultimo acquisto di un'unità immobiliare in Cervia, ha manifestato chiaramente l'intenzione di continuare a vivere in loco pur senza svolgere alcun attività lavorativa stabile a prescindere dalla decisione della presente causa in ordine alla collocazione della figlia.
La stessa ha dichiarato che, mossa inizialmente dall'intenzione di Pt_1
lavorare in Romagna nel settore del turismo in linea con i suoi studi – fermo restando che il lavoro in strutture recettive ben poteva essere reperito anche nei luoghi di provenienza – ha poi modificato i suoi interessi pag. 5/7 lavorativi e, attualmente, dopo aver frequentato un corso come OSS a
Ravenna, ha trovato solo da qualche giorno (27.6.2025) un lavoro a tempo determinato per la durata di mesi sei presso una cooperativa sociale di
Cesena, con un periodo di prova ancora in corso, posizione lavorativa sicuramente precaria che allo stato induce ad escludere una fondata motivazione al trasferimento dal luogo in cui la bambina ha sempre vissuto, dove risiedono anche il padre e la nonna materna, luogo sicuramente lontano per una stabile frequentazione con l'altro genitore.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, fermo il diritto costituzionalmente garantito della madre di spostarsi liberamente, ciò non comporta in automatico la collocazione presso sé dei figli, giacchè il giudice deve necessariamente decidere sulla base dell'interesse dei minori che, secondo la giurisprudenza, va valutato considerando le motivazioni del trasferimento, i tempi e le modalità di frequentazione tra i minori e il genitore non collocatario, l'ambiente in cui i minori vengono inseriti, l'età dei bambini e gli effetti del trasferimento sulle loro vite.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
pag. 6/7 costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1701/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 3.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Rosario Lionello Rossino
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1931/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosario Lionello Rossino Presidente
Luisa Poppi Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GALEOTTI DIEGO con domicilio eletto in PIAZZA
MATTEOTTI N.17 41038 SAN FELICE SUL PANARO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLOMBA VITTORIO e dall'avv. PAPARELLA
LETIZIA ( ) VIA FERRUCCIO LAMBORGHINI 81 C.F._3 41121 MODENA;
con domicilio eletto in VIA FERRUCCIO
LAMBORGHINI 81 41121 MODENA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 22.05.2024 ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c. innanzi al Tribunale di Modena chiedeva disporsi Controparte_1
l'affido condiviso della figlia minore nata il [...] in [...] Per_1
dalla relazione more uxorio con , con collocazione Parte_1
prevalente e residenza presso sé, regolamentazione delle visite materne e obbligo in capo alla di contribuire al mantenimento della minore con Pt_1
assegno mensile da determinarsi secondo equità, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A tal fine deduceva che la relazione sentimentale con la era Pt_1
terminata nel 2021 e che la stessa, nel settembre 2022, si era trasferita a
Cervia (RA), lasciando in custodia ai nonni materni a RA Per_1
(MO), dove la minore aveva sempre dimorato e conservato la residenza;
che, a far data dal 15.02.2024, la aveva deciso di portare la figlia Pt_1
con sé a Cervia, senza alcuna valida ragione e contro la volontà del padre.
Si costituiva deducendo di essersi trasferita a Cervia per Parte_1
ragioni lavorative, essendo difficile reperire un'occupazione in RA coerente con i suoi studi di scuola alberghiera;
che da settembre 2022 a pag. 2/7 febbraio 2024 aveva lasciato la cura della minore alla propria madre a
RA durante la settimana, per rientrare nei weekend;
che successivamente la bambina aveva manifestato il desiderio di stare con la madre anche durante la settimana, motivo per cui aveva deciso di iscriverla alla scuola materna di Cervia;
che la sua decisione di trasferirsi era stata dettata anche dall'esigenza di sottrarsi agli atteggiamenti ossessivi del che non aveva mai accettato la fine della relazione;
che non aveva CP_1
mai ostacolato i rapporti del padre con la minore. Per tali motivi chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la propria abitazione e regolamentazione del calendario visite del padre;
statuizione di un assegno di mantenimento a carico del di € 400,00 mensili, oltre il 70% delle spese CP_1
straordinarie; assegno unico interamente in proprio favore.
Con sentenza n. 1701/2024 pubblicata il 25.11.2024 il Tribunale di Modena ha affidato la minore ad entrambi i genitori e disposto che la stessa Per_1
abbia residenza abituale presso il padre,
Ha inoltre stabilito il calendario di frequentazione materna (quattro weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, otto settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, sette giorni durante le vacanze natalizie e almeno tre giorni durante quelle pasquali).
Quanto al contributo economico al mantenimento della minore, ha suddiviso al 50% tra i genitori le spese straordinarie.
Ha compensato le spese del giudizio.
2.- La ha impugnato detta sentenza per aver il Giudice fondato la Pt_1
decisione sulla base della sola ricostruzione del posto che la CP_1
decisione del trasferimento a Cervia è stata adottata all'esito di un'attenta pag. 3/7 valutazione per la crescita serena e armoniosa della minore (che da sempre ivi trascorre i mesi estivi), condivisa con il padre e sostenuta dalla propria famiglia di origine;
precisa inoltre che tale scelta è stata ritenuta necessaria per ripristinare il giusto equilibrio dei rapporti con l'ex compagno e che la distanza da RA (120 km) non compromette il diritto della minore alla bigenitorialità.
L'appellante lamentava inoltre l'omessa valutazione da parte del Giudice della documentazione probatoria offerta e l'omesso espletamento di attività istruttoria.
Chiede pertanto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, fermo l'affido condiviso della minore, disporre la sua collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la propria abitazione, la regolamentazione del calendario di visite del padre (tre weekend al mese, tutti i ponti scolastici, sette giorni durante le vacanze estive e tre durante quelle pasquali, quatto o cinque settimane non consecutive durante le vacanze estive), la statuizione di un assegno di mantenimento a carico del di € 400,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie;
assegno CP_1
unico interamente in favore della madre.
2.- Si è costituito in giudizio il opponendosi all'avverso appello, CP_1
ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
Contesta l'avversa ricostruzione poiché inveritiera e ribadisce che il trasferimento della minore a Cervia è stato deciso dalla madre senza il suo consenso, anzi, con sua ferma opposizione, dunque in modo del tutto arbitrario e illegittimo e con conseguenze pregiudizievoli per il rapporto padre-figlia. Rileva la superfluità delle richieste istruttorie e conclude per il pag. 4/7 rigetto dell'appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
4. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che il trasferimento della Pt_1
a Cervia non sia motivato da reali ragioni lavorative - avendo la Pt_1
ormai intrapreso un corso da OSS, professione che può essere svolta in qualsiasi città - e non ravvisando, dunque, ragioni valide per sradicare la minore dal nucleo familiare paterno e materno risiedente a RA dove ha sempre vissuto - anche per circa due anni senza la presenza fissa della madre - tali da giustificare un così rilevante pregiudizio della relazione padre-figlia, essendo inevitabile l'aggravamento dei tempi di frequentazione, con la conseguenza di dover dare precedenza al diritto della minore alla bigenitorialità rispetto a quello della madre di collocare altrove i propri progetti di vita.
Questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice in ordine all'insussistenza allo stato di valide ragioni per disporre una collocazione prevalente presso la madre che, anche con l'ultimo acquisto di un'unità immobiliare in Cervia, ha manifestato chiaramente l'intenzione di continuare a vivere in loco pur senza svolgere alcun attività lavorativa stabile a prescindere dalla decisione della presente causa in ordine alla collocazione della figlia.
La stessa ha dichiarato che, mossa inizialmente dall'intenzione di Pt_1
lavorare in Romagna nel settore del turismo in linea con i suoi studi – fermo restando che il lavoro in strutture recettive ben poteva essere reperito anche nei luoghi di provenienza – ha poi modificato i suoi interessi pag. 5/7 lavorativi e, attualmente, dopo aver frequentato un corso come OSS a
Ravenna, ha trovato solo da qualche giorno (27.6.2025) un lavoro a tempo determinato per la durata di mesi sei presso una cooperativa sociale di
Cesena, con un periodo di prova ancora in corso, posizione lavorativa sicuramente precaria che allo stato induce ad escludere una fondata motivazione al trasferimento dal luogo in cui la bambina ha sempre vissuto, dove risiedono anche il padre e la nonna materna, luogo sicuramente lontano per una stabile frequentazione con l'altro genitore.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, fermo il diritto costituzionalmente garantito della madre di spostarsi liberamente, ciò non comporta in automatico la collocazione presso sé dei figli, giacchè il giudice deve necessariamente decidere sulla base dell'interesse dei minori che, secondo la giurisprudenza, va valutato considerando le motivazioni del trasferimento, i tempi e le modalità di frequentazione tra i minori e il genitore non collocatario, l'ambiente in cui i minori vengono inseriti, l'età dei bambini e gli effetti del trasferimento sulle loro vite.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
pag. 6/7 costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1701/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 3.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Rosario Lionello Rossino
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