CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 53 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 3/6/2025 con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ferraro come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Ermanno Martusciello che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Latina del
06/11/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del presente appello, riformare totalmente l'ordinanza del 06/11/2020, emessa dal Tribunale di Latina nell'ambito del ricorso ex art. 702
1 bis c.p.c. avente nrg 727/2018 e, per l'effetto: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'Ing. , CP_1 stante l'irregolarità del contraddittorio;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il compenso riconosciuto al ricorrente è stato erroneamente quantificato sulla base di tariffe professionali ormai abrogate e, pertanto, rigettare il ricorso ex adverso proposto;
3) in subordine, ricalcolare l'importo dovuto al ricorrente, a titolo di onorari e spese per la causale di cui al presente giudizio sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.M. 30/05/2002 e/o in conformità ai criteri fissati dal D.M. n. 143/13; 4) in ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre il CPDEL”.
Per l'appellato: “L'appello va dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito, con piena conferma dell'ordinanza impugnata, anche in considerazione ed applicazione del D.M. 140/2012 e degli artt. 2225 e 2233 c.c.. Con la vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza di accoglimento Parte_1 del ricorso ex art. 702 bis cpc, avanzato da per il pagamento del CP_1 compenso quale “membro del collegio peritale” ex art. 21 D.P.R. 327/2001.
L'ente appellante ha proposto due motivi di impugnazione: a) la violazione dell'art. 102 c.p.c., per l'omessa partecipazione al giudizio dell'espropriato (che aveva designato l'ing. quale tecnico di fiducia); b) la mancata applicazione CP_1 del D.M. 30/5/2002 nella liquidazione dell'onorario, invece erroneamente determinato in euro 5.436,35 sulla base della “tariffa professionale” di cui alla legge n. 143/1949 (sebbene non richiamata dal D.P.R. 327/2001 e all'epoca già abrogata).
Il convenuto ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Secondo il giudice di primo grado, “dal momento che alcun onere ricade, nel caso di specie, sull'espropriato, la sua partecipazione al giudizio non è assolutamente necessaria, non discettandosi, in questa sede, del valore dell'indennità, ma unicamente della determinazione dei compensi, a carico dell'Amministrazione” (v. provvedimento impugnato).
2 Richiamando il contrario precedente dello stesso ufficio giudiziario (che ha dichiarato il ricorso “improcedibile” per la mancata partecipazione del terzo, “se pur non obbligato in via solidale al pagamento, in quanto comunque interessato alla quantificazione dell'importo”), l'appellante si duole del vizio di pretermissione dell'espropriato senza però individuare l'espropriato stesso e senza indicare la ragione per la quale la decisione non possa che pronunciarsi anche nei confronti di tale soggetto.
Per contro, il Tribunale ha espressamente evidenziato che: a) in base all'art. 21, VI comma D.P.R. 327/2001, le spese per la nomina dei tecnici “sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”; b) il valore stimato dal collegio dei tecnici, nel caso di specie, “supera evidentemente di oltre un decimo quello offerto dall'Amministrazione, sicché le relative spese non possono che essere a carico della stessa” (v. ordinanza impugnata).
Il compenso, pertanto, è a carico dell'ente comunale soltanto.
La controversia, d'altro canto, non ha per oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione dell'Autorità espropriante (contenente anche l'individuazione del soggetto obbligato), bensì la determinazione giudiziale dell'onorario sul (pacifico) presupposto dell'obbligo sussistente a carico dell'ente. È infatti incontroverso che il sia anche il “beneficiario dell'esproprio” e che, in base al mero Parte_1 raffronto tra l'indennità provvisoria e la stima effettuata dalla terna di tecnici (v.
Cass. n. 17795/2016), sia in tale veste tenuto al pagamento delle spese.
In disparte la disciplina di cui all'art. 54 D.P.R. 321/2007 (neppure richiamata dalle parti), non appare quindi in concreto ravvisabile la violazione del litisconsorzio necessario rispetto all'espropriato, “non discettandosi, in questa sede, del valore dell'indennità, ma unicamente della determinazione dei compensi, a carico dell'Amministrazione” (v. provvedimento impugnato); in conclusione -esclusa
(comunque) l'“improcedibilità del ricorso” richiesta dall'appellante- non deve farsi
3 luogo (neppure) alla rimessione al primo giudice (secondo la norma di cui all'art. 354 c.p.c. altrimenti applicabile).
2. Il Tribunale ha altresì affermato che “deve trovare applicazione la legge tariffaria n. 143/1949 e non già il D.M. 30/05/2002, quest'ultimo regolando i criteri di determinazione dei compensi spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria e materia civile e penale” (v. ordinanza impugnata).
L'appellante si duole dell'omessa motivazione della “scelta di applicare le tariffe professionali di cui alla legge 143/1949 in luogo delle tariffe, sicuramente più compatibili, di cui al DM 30/5/2002”; tale lagnanza è però inammissibile, atteso che risulta specificato, nel provvedimento impugnato, che l'art. 21, VI comma D.P.R.
327/2001 richiama le “tariffe professionali” e che il DM 30/5/2002 si riferisce, invece, alla liquidazione degli onorari peritali degli ausiliari in ambito giudiziale.
Per altro verso, l'appellante lamenta che: a) la norma in questione si limita a stabilire che la liquidazione deve avere luogo “in base alle tariffe professionali”, senza però specificamente richiamare quelle di cui alla legge 143/1949; b) queste ultime, inoltre, sono state abrogate dal D.L. 1/2012, dovendo semmai trovare applicazione la tabella di cui al D.M. 143/2013 (con liquidazione, quindi, del minor importo di euro 1.523,01 oltre spese di euro 634,59).
In proposito, tuttavia, si nota che, in primo grado, lo stesso ente deduceva
(come ora evidenziato dalla controparte) che tale tabella riguarda il diverso ambito dei “corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed ingegneria” (v. comparsa di costituzione in primo grado): l'atto di appello, pertanto, risulta carente e contraddittorio nell'individuazione delle “tariffe” applicabili, diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato.
Tale individuazione, d'altro canto, si fonda anche sulla circostanza, ritenuta dirimente sul piano interpretativo, secondo cui “la stessa determina dirigenziale di nomina del collegio, in atti, rinvia alle tariffe, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti ai periti” (v. ordinanza impugnata); tale rilievo, per contro, non è neppure
4 oggetto di specifica doglianza dell'appellante, sebbene comprovi, secondo la prospettazione dell'appellato, la “scelta volontaria e vincolante” (delle “tariffe professionali”) fra le parti.
Per quanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento, restando assorbito il richiamo del al parametro dell'“importanza e del pregio CP_1 dell'opera prestata” ex artt. 2223 e 2225 c.c. e 38 D.M. 140/2012 (ai fini della conferma del compenso determinato in primo grado), se non anche agli artt. 33 e 39 del D.M. 140/2012 (dalla cui applicazione risulterebbe una quantificazione -in tesi- finanche superiore).
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tiene conto della natura del giudizio e dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] nei confronti di , contro l'ordinanza del Tribunale di Pt_1 CP_1
Latina n. 3938 del 6/11/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori;
CP_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 7/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
5