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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3186/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il 1° aprile 1957, elettivamente domiciliata in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a CP_1
seguito di aggravamento delle menomazioni diagnosticate in termini di “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” (malattia professionale riconosciuta con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 302/2020 del 21 febbraio 2020) alla quale è stato associato danno biologico in misura del 12 percento, confermato dall'Istituto all'esito della procedura di revisione su domanda del 17 febbraio 2022.
La ricorrente ha domandato che, nell'accertamento del diritto al maggior indennizzo per l'aggravamento delle lesioni alla colonna, si valutino anche i postumi (“esiti di frattura composta arco medio 4° costa emitorace dx”) derivanti da un precedente infortunio sul lavoro, per i quali l' ha riconosciuto un danno biologico del 2 percento. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. È documentalmente dimostrato (allegato n. 10 del ricorso) che il Tribunale di Cagliari,
pagina 1 di 2 con sentenza n. 302/2020 del 21 febbraio 2020, ha riconosciuto il diritto di a Parte_1 percepire un indennizzo in capitale nella misura del 12 percento per “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 18 agosto 2024, non ha rilevato “né clinicamente né nella documentazione agli atti un aggravamento dei segni e sintomi correlati alla patologia a carico della colonna lombare” (pag. 6 della relazione).
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere quindi definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3186/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il 1° aprile 1957, elettivamente domiciliata in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a CP_1
seguito di aggravamento delle menomazioni diagnosticate in termini di “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” (malattia professionale riconosciuta con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 302/2020 del 21 febbraio 2020) alla quale è stato associato danno biologico in misura del 12 percento, confermato dall'Istituto all'esito della procedura di revisione su domanda del 17 febbraio 2022.
La ricorrente ha domandato che, nell'accertamento del diritto al maggior indennizzo per l'aggravamento delle lesioni alla colonna, si valutino anche i postumi (“esiti di frattura composta arco medio 4° costa emitorace dx”) derivanti da un precedente infortunio sul lavoro, per i quali l' ha riconosciuto un danno biologico del 2 percento. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. È documentalmente dimostrato (allegato n. 10 del ricorso) che il Tribunale di Cagliari,
pagina 1 di 2 con sentenza n. 302/2020 del 21 febbraio 2020, ha riconosciuto il diritto di a Parte_1 percepire un indennizzo in capitale nella misura del 12 percento per “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 18 agosto 2024, non ha rilevato “né clinicamente né nella documentazione agli atti un aggravamento dei segni e sintomi correlati alla patologia a carico della colonna lombare” (pag. 6 della relazione).
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere quindi definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2