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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 61/2024
promossa in sede di appello da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Enrico Cialdini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marzia Fabiani per procura in atti
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in Novara, Via Giuseppe Ravizza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Corica e dell'Avv. Riccardo Tacca del Foro di Novara che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti Appellato avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, n. 416/2023, emessa in data 8.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 10.10.2024
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, a parziale modifica della sentenza n° 416/2023 del Tribunale di Novara Prevedere che l'assegno stabilito nella predetta sentenza abbia decorrenza dalla proposizione della domanda. Rideterminare in €.800 mensili indicizzati l'assegno a favore della prole. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 16.9.2024
“Voglia la Corte d'Appello di Torino rigettare tutti i motivi di impugnazione svolti dalla NO , con contestuale conferma di ogni Parte_1 statuizione contenuta nella sentenza impugnata. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.”.
Il Procuratore Generale:
“La Procura Generale, letti gli atti, osserva che non pare condivisibile la decorrenza del termine dalla sentenza e non dalla domanda, dell'importo dell'assegno di mantenimento del minore rideterminato in aumento con la sentenza impugnata. E' favorevole ad una positiva valutazione delle doglianze mosse sul punto nell'atto di appello.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio civile. Parte_2 Parte_1
Dalla loro unione nel 2006 è nato . Per_1
I coniugi sono addivenuti a separazione, pronunciata dal Tribunale di Novara con sentenza n. 579/2019 con addebito alla moglie, collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 400,00, assegnazione della casa familiare alla moglie. Con ricorso depositato in data 26.11.2019 il sig. chiedeva di Pt_2 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di confermare il regime di affidamento condiviso con collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori;
domandava l'assegnazione a sé della casa familiare e, sotto il profilo economico, chiedeva disporsi in capo a ciascun genitore il contributo diretto al mantenimento del figlio, con spese straordinarie suddivise al 50%. Si costituiva in giudizio la NO , la quale aderiva alla Parte_1 domanda in punto status, chiedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con la modalità di frequentazione previste in sede di separazione;
chiedeva di confermare l'assegnazione a sé del domicilio coniugale con i relativi arredi;
sotto il profilo economico chiedeva di porre a carico dell'ing. assegno per il Pt_2 mantenimento del figlio nella misura di euro 1.000 mensili indicizzati, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura dell'80% giusto Protocollo di Torino ed un assegno divorzile a proprio favore di euro 800 mensili indicizzati.
Il Tribunale di Novara con la sentenza impugnata pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
; disponeva la perdita del cognome per la NO;
Pt_1 Pt_2 Pt_1 disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento dello stesso, in modo paritetico, presso ciascun genitore;
assegnava la casa familiare alla NO;
rigettava la Pt_1 domanda di assegnazione avanzata dal sig. disponeva con Pt_2 decorrenza dal giugno 2023, versamento in capo al sig. e a favore Pt_3 della SI , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, dell'importo mensile di euro 600,00, importo soggetto a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha interposto gravame con ricorso depositato in data 11.1.24 la SI la quale richiede un maggiore contributo per Parte_1 il mantenimento del figlio, tenuto conto delle attuali esigenze di , Per_1 ormai diciassettenne, considerate anche le differenti capacità patrimoniali e reddituali dei genitori. L'appellante lamenta, altresi', la mancata ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, anziché il 70% a carico del padre. Infine la SI si duole della decisione del primo giudice che con Pt_1
l'impugnata sentenza ha fatto decorrere l'assegno di mantenimento per il figlio dalla data di pubblicazione della sentenza ( giugno 23) e non dalla data della domanda.
Con comparsa depositata il 25.3.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione. In primo luogo contesta l'incremento delle esigenze del figlio rispetto a quelle esistenti al momento della separazione, nonché il presunto errore da parte del primo giudice sulla valutazione dello squilibrio tra le risorse economiche delle parti da parte. In punto diversa ripartizione delle spese straordinarie, l'appellato non accetta il contraddittorio non essendo la domanda ribadita nelle conclusioni rassegnate in atto di appello. Infine ribadisce la correttezza della decisione appellata per quanto attiene alla data di decorrenza dell'assegno disposto.
Le parti comparivano all'udienza del 3.5.24. Alla successiva udienza in data 11.10.2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e la Corte rimetteva la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
*** Con il primo motivo di gravame, la SI lamenta il quantum del Pt_1 contributo di mantenimento disposto in sentenza nella misura di € 600, tenuto conto delle maggiori esigenze del figlio e delle diverse disponibilità patrimoniali e personali sussistenti tra i genitori e chiede che il contributo venga rideterminato in € 800. La Corte ritiene tale motivo di doglianza accoglibile e fondato. Orbene non vi è chi non veda come un giovane ormai maggiorenne richieda per la sua crescita e il suo sviluppo spese maggiori rispetto a quelle sostenute nell'infanzia. Sulla necessità di adeguare l'assegno di mantenimento in proporzione alle aumentate esigenze dei figli la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” : Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01). Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. L'applicazione di tale principio di proporzionalità si connota, in modo particolare, nei rapporti interni fra i genitori. ( cfr. da ultimo Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 26/01/2024, n. 2536 conforme a Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Nei rapporti interni tra genitori – osserva la Suprema Corte - vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Il criterio di proporzionalità – posto alla base del contributo per i figli in costanza di matrimonio o convivenza - deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Così l'art. 337 ter, comma 4, c.c.: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.“ Orbene nel caso in esame il Tribunale di Novara ha precisato “ dalla mera comparazione delle documentazioni fiscali agli atti, invero, ancora all'attualità emerge una significativa sperequazione tra le parti”. Nonostante cio' si legge in motivazione “ tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, delle verosimili ed aumentate esigenze del minore in relazione all'età e, d'altro canto, dei tempi di permanenza paritetici del figlio presso ciascun genitore, della perdurante assegnazione della casa familiare in comproprietà alla SI e del miglioramento per quanto modesto Pt_1 delle condizioni reddituali della convenuta” . La Corte, diversamente opinando, ritiene che il primo giudice abbia omesso di tenere in considerazione che, oltre ai redditi di gran lunga superiori rispetto alla ex moglie, il sig. vanta un cospicuo patrimonio Pt_3 immobiliare, rappresentato da ben ventidue immobili, come da documenti in atti ( visura Conservatoria allegata sub doc 7) alla comparsa Pt_1
31.1.2020). Tale circostanza di per sé – a prescindere dai tempi di permanenza paritetici di con i genitori – giustifica una diversa declinazione del Per_1 principio di proporzionalità ed un aumento del contributo nella misura richiesta di 800 € mensili.
Parte appellante (cfr. pag. 6 dell'atto di impugnazione), richiede una ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, a differenza del previsto regime di concorso nella misura del 70%. La domanda non è, peraltro, stata ribadita in sede di conclusioni, come correttamente osservato dalla parte appellata che non ha accettato il contraddittorio sul punto. Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità si divide, ritenendo in via maggioritaria che l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione (Cass. Civ. sez. un.24 gennaio 2018, n. 1785 ). Secondo un minoritario orientamento la domanda dovrebbe, in tal caso, ritenersi tacitamente rinunciata (Trib. Catania, 28 luglio 2017, n. 2138). Nel caso che ci occupa, peraltro, la domanda non è autonomamente riportata non solo in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ma neppure nelle conclusioni dell'atto di appello. Pertanto la Corte ne ritiene l'implicita rinuncia.
Con ultimo motivo la difesa si duole della previsione in sentenza Pt_1 in ordine alla data di decorrenza dell'assegno “ in spregio all'orientamento giurisprudenziale prevalente” dal giugno 2023, ovvero dalla data di pubblicazione della sentenza, osservando che “un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio e che non vi sono allegazioni che giustifichino la decorrenza dell'assegno dalla pronuncia della sentenza”. Anche tale motivo di gravame è fondato e merita accoglimento. La Suprema Corte ha di recente richiamato il principio costantemente affermato secondo cui (Cass. n. 17570 del 2023) la decorrenza dell'assegno, in mancanza di espresse limitazioni, deve farsi risalire alla data della domanda proposta nel processo divorzile di primo grado e non a quella della pubblicazione della sentenza. L'assegno nella misura qui determinata avrà quindi decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione della SI in primo Pt_1 grado ( 31.1.2020), oltre rivalutazione ISTAT maturata e maturanda. Cio' non contenendo la statuizione impugnata alcuna circostanza tale da integrare una espressa limitazione.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta per la Corte, giudice di appello, la nuova regolamentazione delle spese processuali, considerato l'esito complessivo della lite. Tenuto conto del carattere necessario della pronuncia in punto status, del sostanziale accordo delle parti sui tempi di permanenza del figlio , Per_1 le spese di lite del primo e del secondo grado devono essere compensate nella misura di due terzi. L'appellante sig. parzialmente soccombente sul quantum dell' Pt_3 assegno di mantenimento per il figlio, nonché sulla data di decorrenza dello stesso, deve essere condannato a rifondere alla appellante SI un Pt_1 terzo delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminabile ( in ragione della domanda sulle spese straordinarie) da € 26.001 ad € 52.000 in importo pari ad € 5700 (€ 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2700 per fase decisoria) per il primo grado di giudizio ed in € 6336, 00 ( € 2058 per fase studio, € 1418 per fase introduttiva, € 2860 per fase decisoria) per il secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Dunque il sig. dovrà versare alla SI un terzo delle spese CP_1 Pt_1 di lite del primo e secondo grado, terzo liquidato in complessivi € 4012,00 ( un terzo delle spese di primo grado € 1900+ un terzo delle spese del secondo grado € 2112), oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
La sentenza deve, per il resto, essere confermata
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello presentato da;
Parte_1
dispone che il corrisponda a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda ( 31.1.2020) e a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,l'importo mensile di € 800, oltre Per_1 rivalutazione ISTAT maturata e maturanda;
dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di due terzi;
dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento a favore della CP_1 SI di un terzo delle spese di lite del primo e secondo grado, Pt_1 terzo liquidato in complessivi € 4012,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 24 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente
Dottssa Carla BELTRAMINO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 61/2024
promossa in sede di appello da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Enrico Cialdini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marzia Fabiani per procura in atti
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in Novara, Via Giuseppe Ravizza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Corica e dell'Avv. Riccardo Tacca del Foro di Novara che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti Appellato avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, n. 416/2023, emessa in data 8.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 10.10.2024
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, a parziale modifica della sentenza n° 416/2023 del Tribunale di Novara Prevedere che l'assegno stabilito nella predetta sentenza abbia decorrenza dalla proposizione della domanda. Rideterminare in €.800 mensili indicizzati l'assegno a favore della prole. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 16.9.2024
“Voglia la Corte d'Appello di Torino rigettare tutti i motivi di impugnazione svolti dalla NO , con contestuale conferma di ogni Parte_1 statuizione contenuta nella sentenza impugnata. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.”.
Il Procuratore Generale:
“La Procura Generale, letti gli atti, osserva che non pare condivisibile la decorrenza del termine dalla sentenza e non dalla domanda, dell'importo dell'assegno di mantenimento del minore rideterminato in aumento con la sentenza impugnata. E' favorevole ad una positiva valutazione delle doglianze mosse sul punto nell'atto di appello.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio civile. Parte_2 Parte_1
Dalla loro unione nel 2006 è nato . Per_1
I coniugi sono addivenuti a separazione, pronunciata dal Tribunale di Novara con sentenza n. 579/2019 con addebito alla moglie, collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 400,00, assegnazione della casa familiare alla moglie. Con ricorso depositato in data 26.11.2019 il sig. chiedeva di Pt_2 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di confermare il regime di affidamento condiviso con collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori;
domandava l'assegnazione a sé della casa familiare e, sotto il profilo economico, chiedeva disporsi in capo a ciascun genitore il contributo diretto al mantenimento del figlio, con spese straordinarie suddivise al 50%. Si costituiva in giudizio la NO , la quale aderiva alla Parte_1 domanda in punto status, chiedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con la modalità di frequentazione previste in sede di separazione;
chiedeva di confermare l'assegnazione a sé del domicilio coniugale con i relativi arredi;
sotto il profilo economico chiedeva di porre a carico dell'ing. assegno per il Pt_2 mantenimento del figlio nella misura di euro 1.000 mensili indicizzati, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura dell'80% giusto Protocollo di Torino ed un assegno divorzile a proprio favore di euro 800 mensili indicizzati.
Il Tribunale di Novara con la sentenza impugnata pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
; disponeva la perdita del cognome per la NO;
Pt_1 Pt_2 Pt_1 disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento dello stesso, in modo paritetico, presso ciascun genitore;
assegnava la casa familiare alla NO;
rigettava la Pt_1 domanda di assegnazione avanzata dal sig. disponeva con Pt_2 decorrenza dal giugno 2023, versamento in capo al sig. e a favore Pt_3 della SI , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, dell'importo mensile di euro 600,00, importo soggetto a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha interposto gravame con ricorso depositato in data 11.1.24 la SI la quale richiede un maggiore contributo per Parte_1 il mantenimento del figlio, tenuto conto delle attuali esigenze di , Per_1 ormai diciassettenne, considerate anche le differenti capacità patrimoniali e reddituali dei genitori. L'appellante lamenta, altresi', la mancata ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, anziché il 70% a carico del padre. Infine la SI si duole della decisione del primo giudice che con Pt_1
l'impugnata sentenza ha fatto decorrere l'assegno di mantenimento per il figlio dalla data di pubblicazione della sentenza ( giugno 23) e non dalla data della domanda.
Con comparsa depositata il 25.3.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione. In primo luogo contesta l'incremento delle esigenze del figlio rispetto a quelle esistenti al momento della separazione, nonché il presunto errore da parte del primo giudice sulla valutazione dello squilibrio tra le risorse economiche delle parti da parte. In punto diversa ripartizione delle spese straordinarie, l'appellato non accetta il contraddittorio non essendo la domanda ribadita nelle conclusioni rassegnate in atto di appello. Infine ribadisce la correttezza della decisione appellata per quanto attiene alla data di decorrenza dell'assegno disposto.
Le parti comparivano all'udienza del 3.5.24. Alla successiva udienza in data 11.10.2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e la Corte rimetteva la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
*** Con il primo motivo di gravame, la SI lamenta il quantum del Pt_1 contributo di mantenimento disposto in sentenza nella misura di € 600, tenuto conto delle maggiori esigenze del figlio e delle diverse disponibilità patrimoniali e personali sussistenti tra i genitori e chiede che il contributo venga rideterminato in € 800. La Corte ritiene tale motivo di doglianza accoglibile e fondato. Orbene non vi è chi non veda come un giovane ormai maggiorenne richieda per la sua crescita e il suo sviluppo spese maggiori rispetto a quelle sostenute nell'infanzia. Sulla necessità di adeguare l'assegno di mantenimento in proporzione alle aumentate esigenze dei figli la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” : Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01). Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. L'applicazione di tale principio di proporzionalità si connota, in modo particolare, nei rapporti interni fra i genitori. ( cfr. da ultimo Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 26/01/2024, n. 2536 conforme a Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Nei rapporti interni tra genitori – osserva la Suprema Corte - vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Il criterio di proporzionalità – posto alla base del contributo per i figli in costanza di matrimonio o convivenza - deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Così l'art. 337 ter, comma 4, c.c.: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.“ Orbene nel caso in esame il Tribunale di Novara ha precisato “ dalla mera comparazione delle documentazioni fiscali agli atti, invero, ancora all'attualità emerge una significativa sperequazione tra le parti”. Nonostante cio' si legge in motivazione “ tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, delle verosimili ed aumentate esigenze del minore in relazione all'età e, d'altro canto, dei tempi di permanenza paritetici del figlio presso ciascun genitore, della perdurante assegnazione della casa familiare in comproprietà alla SI e del miglioramento per quanto modesto Pt_1 delle condizioni reddituali della convenuta” . La Corte, diversamente opinando, ritiene che il primo giudice abbia omesso di tenere in considerazione che, oltre ai redditi di gran lunga superiori rispetto alla ex moglie, il sig. vanta un cospicuo patrimonio Pt_3 immobiliare, rappresentato da ben ventidue immobili, come da documenti in atti ( visura Conservatoria allegata sub doc 7) alla comparsa Pt_1
31.1.2020). Tale circostanza di per sé – a prescindere dai tempi di permanenza paritetici di con i genitori – giustifica una diversa declinazione del Per_1 principio di proporzionalità ed un aumento del contributo nella misura richiesta di 800 € mensili.
Parte appellante (cfr. pag. 6 dell'atto di impugnazione), richiede una ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, a differenza del previsto regime di concorso nella misura del 70%. La domanda non è, peraltro, stata ribadita in sede di conclusioni, come correttamente osservato dalla parte appellata che non ha accettato il contraddittorio sul punto. Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità si divide, ritenendo in via maggioritaria che l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione (Cass. Civ. sez. un.24 gennaio 2018, n. 1785 ). Secondo un minoritario orientamento la domanda dovrebbe, in tal caso, ritenersi tacitamente rinunciata (Trib. Catania, 28 luglio 2017, n. 2138). Nel caso che ci occupa, peraltro, la domanda non è autonomamente riportata non solo in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ma neppure nelle conclusioni dell'atto di appello. Pertanto la Corte ne ritiene l'implicita rinuncia.
Con ultimo motivo la difesa si duole della previsione in sentenza Pt_1 in ordine alla data di decorrenza dell'assegno “ in spregio all'orientamento giurisprudenziale prevalente” dal giugno 2023, ovvero dalla data di pubblicazione della sentenza, osservando che “un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio e che non vi sono allegazioni che giustifichino la decorrenza dell'assegno dalla pronuncia della sentenza”. Anche tale motivo di gravame è fondato e merita accoglimento. La Suprema Corte ha di recente richiamato il principio costantemente affermato secondo cui (Cass. n. 17570 del 2023) la decorrenza dell'assegno, in mancanza di espresse limitazioni, deve farsi risalire alla data della domanda proposta nel processo divorzile di primo grado e non a quella della pubblicazione della sentenza. L'assegno nella misura qui determinata avrà quindi decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione della SI in primo Pt_1 grado ( 31.1.2020), oltre rivalutazione ISTAT maturata e maturanda. Cio' non contenendo la statuizione impugnata alcuna circostanza tale da integrare una espressa limitazione.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta per la Corte, giudice di appello, la nuova regolamentazione delle spese processuali, considerato l'esito complessivo della lite. Tenuto conto del carattere necessario della pronuncia in punto status, del sostanziale accordo delle parti sui tempi di permanenza del figlio , Per_1 le spese di lite del primo e del secondo grado devono essere compensate nella misura di due terzi. L'appellante sig. parzialmente soccombente sul quantum dell' Pt_3 assegno di mantenimento per il figlio, nonché sulla data di decorrenza dello stesso, deve essere condannato a rifondere alla appellante SI un Pt_1 terzo delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminabile ( in ragione della domanda sulle spese straordinarie) da € 26.001 ad € 52.000 in importo pari ad € 5700 (€ 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2700 per fase decisoria) per il primo grado di giudizio ed in € 6336, 00 ( € 2058 per fase studio, € 1418 per fase introduttiva, € 2860 per fase decisoria) per il secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Dunque il sig. dovrà versare alla SI un terzo delle spese CP_1 Pt_1 di lite del primo e secondo grado, terzo liquidato in complessivi € 4012,00 ( un terzo delle spese di primo grado € 1900+ un terzo delle spese del secondo grado € 2112), oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
La sentenza deve, per il resto, essere confermata
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello presentato da;
Parte_1
dispone che il corrisponda a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda ( 31.1.2020) e a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,l'importo mensile di € 800, oltre Per_1 rivalutazione ISTAT maturata e maturanda;
dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di due terzi;
dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento a favore della CP_1 SI di un terzo delle spese di lite del primo e secondo grado, Pt_1 terzo liquidato in complessivi € 4012,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 24 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente
Dottssa Carla BELTRAMINO