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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2021
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1902/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE
CP_3
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. Guaitoli Silvia in sostituzione del collega Parte_1 Parte_2
[...]
Per 'avv. Luca Paci in sostituzione del collega Controparte_1 CP_4
Per l'avv. Monia Mangani in sostituzione della collega TE [...]
e CP_5 Controparte_6
Per l'avv. Carlotta Venturi in sostituzione dell'avv. Silvi CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 03/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. e dall'avv. MANCINI MASSIMO Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SETTEMBRINI 2 INT 3 CP_4
47900 resso il difensore avv. CP_1 CP_4
CONVENUTO
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni per il sinistro occorso in data 24 aprile 2019 dal quale la medesima assumeva avere riportato lesioni quantificate in €20.000.
Assumeva l'attrice che in sella al proprio velocipede percorrendo il parcheggio CP_7
in in prossimità del varco che collega la prima alla seconda corsia, perdeva
[...] CP_1 il controllo della bicicletta cadendo a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, riportando un trauma alla spalla destra.
Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attorea e chiamando CP_1 preliminarmente la società a manleva di ogni pretesa attorea, TE chiedendo in via subordinata di accertare ex art. 1227 c.c. la prevalente o concorrente responsabilità della danneggiata e conseguentemente di ridurre l'entità del risarcimento.
Si costituiva la terza chiamata , eccependo preliminarmente la TE carenza di legittimazione passiva, assumendo di avere stipulato con il convenuto CP_1 una convenzione per la realizzazione del parcheggio;
trattandosi di una ristrutturazione urbanistica con la quale aveva acquisito il diritto superficiario, TE rimanendo la proprietà in capo al assumeva che ad esso doveva fare capo la CP_1 responsabilità del sinistro . Formulava altresì istanza di chiamata a garanzia della compagnia Controparte_8
Si costituiva la terza chiamata , contestando la domanda attorea e quella del CP_3 convenuto e concludendo per il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1 richiedendo in via subordinata di ridurre il risarcimento ex art. 1227.c.c.
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia . Tale responsabilità è di natura oggettiva ed onera l'attore di fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
Dunque di alcuna rilevanza è l'accertamento, sotto il profilo causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, potendo escludersi la responsabilità del custode solo a mezzo della pagina 3 di 7 dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Pertanto il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità del custode solo quando abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
Il comportamento del danneggiato deve essere considerato anche in relazione al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , richiamato dall'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite , che dispone che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
La giurisprudenza è chiara in ordine al rapporto di custodia idoneo a determinare la responsabilità ex art. 2051 c.c. che presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Il presupposto della responsabilità risiede quindi nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale ( Cass.n. 20429/2022).
Conseguentemente non deve automaticamente identificarsi quale custode il proprietario, occorrendo accertare nel caso specifico l'effettivo potere sulla cosa inteso nell'esistenza dell'effettiva disponibilità ed il controllo della cosa.
La causa è stata istruita con produzione di documenti, prova orale a mezzo dell'interpello della parte attrice e l'escussione di due testi.
La teste , testimone oculare della caduta, ha confermato i luoghi e la Testimone_1 presenza di uno spazio ristretto, a causa di auto in sosta fuori dagli stalli, attraverso il quale sarebbe passata la bicicletta condotta dalla attrice;
tale teste ha visto cadere l'infortunata , senza poter confermare di avere visto la ruota entrare nella buca, precisando che la buca simile all'asfalto non risultava visibile in quanto occultata dalla presenza delle auto in sosta al di fuori degli stalli.
pagina 4 di 7 Il secondo teste escusso ha riferito di non avere assistito alla caduta, ma di avere visto la buca .
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
In merito alla identificazione del soggetto responsabile in qualità di custode occorre identificare nella terza chiamata il soggetto titolare di una relazione di TE fatto con la cosa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Inoltre in ordine ai rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, risulta dalla CP_1 convenzione siglata dalle parti, versata in atti, che ha assunto oltre alla TE disponibilità per 35 anni dell'opera realizzata anche l'onere della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, insieme all'onere di stipula di assicurazione per sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della costruzione, gestione e manutenzione dell'opera.
D'altro lato si ritiene che sebbene l'attrice abbia fornito la prova del danno e del rapporto di causalità tra lo stesso e la cosa custodita, dando prova della dinamica che ha determinato il sinistro, tuttavia le debba essere imputato in qualità di conducente del mezzo un comportamento poco prudente, non avendo adottato tutte le tutele necessarie nell'attraversare uno spazio ristretto in mezzo ai veicoli ostruenti la visuale e lo spazio di manovra per il passaggio.
La buca di rilevanti dimensioni era visibile, il conducente del velocipede, proprio perché stava attraversando uno spazio ristretto, avrebbe dovuto adottare un comportamento di particolare prudenza.
Pertanto questo giudice ritiene che debba essere riconosciuta la responsabilità del custode ridotta tuttavia dalla colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Venendo alla quantificazione del danno, la CTU espletata ha accertato un danno biologico per lesione permanente nella misura compresa tra il 7-8% , un danno temporaneo di inabilità assoluta di 20 giorni e di inabilità parziale di 30 giorni al 75%; di 20 giorni al 50%; di 25 giorni al 25%.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato mediante l'utilizzo delle Tabelle del Foro di Milano aggiornate all'anno 2024 che indicano un danno biologico da lesione permanente compreso tra il 7% e l'8%, che si liquida pari a € 12.933,00 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, mentre l'invalidità temporanea risulta ammontare a
€6.756,25.
Il totale della liquidazione del danno non patrimoniale è pari a € 19.689,25, ritenendosi di non riconoscere in quanto non provata alcuna altra voce di danno.
pagina 5 di 7 Pertanto per effetto della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. nella misura della metà di quanto quantificato, l'ammontare del risarcimento risulta pari a €9.844,63 .
Su tale importo complessivo liquidato, espresso già in valori attuali, devono essere riconosciuti, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 1712/95), gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, con decorrenza dalla data dell'evento sino al tempo della liquidazione, operando la devalutazione della somma alla data del sinistro e contabilizzando gli interessi nella misura legale anno dopo anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti attrice e terza chiamata in ragione della soccombenza reciproca;
andranno addebitate a le spese della chiamata CP_1 CP_2
a garanzia spiegata dal e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM Controparte_1
55/2014.
Le spese di CTU già liquidate andranno poste a carico in solido all'attrice ed alla
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità della terza chiamata per il sinistro TE avvenuto in in data 24 aprile 2019 in danno a;
CP_1 Parte_1
-in accoglimento della domanda di manleva spiegata da condanna TE CP_3 al pagamento in favore della attrice a titolo di risarcimento della
[...] Parte_1 somma di € 9.844,63 , oltre interessi compensativi contabilizzati come indicato in narrativa, ed ulteriori interessi legali dalla data della decisione al saldo.
-Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e terza chiamata TE
;
[...]
pagina 6 di 7 -nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, condanna Controparte_1 [...] al rimborso delle spese di lite in favore del che liquida TE Controparte_1 in € 2.540 oltre rimborso spese generali , Cpa e Iva.
-Pone le spese di CTU a carico in solido tra parte attrice e terza chiamata Rimini
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1902/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE
CP_3
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. Guaitoli Silvia in sostituzione del collega Parte_1 Parte_2
[...]
Per 'avv. Luca Paci in sostituzione del collega Controparte_1 CP_4
Per l'avv. Monia Mangani in sostituzione della collega TE [...]
e CP_5 Controparte_6
Per l'avv. Carlotta Venturi in sostituzione dell'avv. Silvi CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 03/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. e dall'avv. MANCINI MASSIMO Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SETTEMBRINI 2 INT 3 CP_4
47900 resso il difensore avv. CP_1 CP_4
CONVENUTO
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni per il sinistro occorso in data 24 aprile 2019 dal quale la medesima assumeva avere riportato lesioni quantificate in €20.000.
Assumeva l'attrice che in sella al proprio velocipede percorrendo il parcheggio CP_7
in in prossimità del varco che collega la prima alla seconda corsia, perdeva
[...] CP_1 il controllo della bicicletta cadendo a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, riportando un trauma alla spalla destra.
Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attorea e chiamando CP_1 preliminarmente la società a manleva di ogni pretesa attorea, TE chiedendo in via subordinata di accertare ex art. 1227 c.c. la prevalente o concorrente responsabilità della danneggiata e conseguentemente di ridurre l'entità del risarcimento.
Si costituiva la terza chiamata , eccependo preliminarmente la TE carenza di legittimazione passiva, assumendo di avere stipulato con il convenuto CP_1 una convenzione per la realizzazione del parcheggio;
trattandosi di una ristrutturazione urbanistica con la quale aveva acquisito il diritto superficiario, TE rimanendo la proprietà in capo al assumeva che ad esso doveva fare capo la CP_1 responsabilità del sinistro . Formulava altresì istanza di chiamata a garanzia della compagnia Controparte_8
Si costituiva la terza chiamata , contestando la domanda attorea e quella del CP_3 convenuto e concludendo per il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1 richiedendo in via subordinata di ridurre il risarcimento ex art. 1227.c.c.
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia . Tale responsabilità è di natura oggettiva ed onera l'attore di fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
Dunque di alcuna rilevanza è l'accertamento, sotto il profilo causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, potendo escludersi la responsabilità del custode solo a mezzo della pagina 3 di 7 dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Pertanto il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità del custode solo quando abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
Il comportamento del danneggiato deve essere considerato anche in relazione al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , richiamato dall'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite , che dispone che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
La giurisprudenza è chiara in ordine al rapporto di custodia idoneo a determinare la responsabilità ex art. 2051 c.c. che presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Il presupposto della responsabilità risiede quindi nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale ( Cass.n. 20429/2022).
Conseguentemente non deve automaticamente identificarsi quale custode il proprietario, occorrendo accertare nel caso specifico l'effettivo potere sulla cosa inteso nell'esistenza dell'effettiva disponibilità ed il controllo della cosa.
La causa è stata istruita con produzione di documenti, prova orale a mezzo dell'interpello della parte attrice e l'escussione di due testi.
La teste , testimone oculare della caduta, ha confermato i luoghi e la Testimone_1 presenza di uno spazio ristretto, a causa di auto in sosta fuori dagli stalli, attraverso il quale sarebbe passata la bicicletta condotta dalla attrice;
tale teste ha visto cadere l'infortunata , senza poter confermare di avere visto la ruota entrare nella buca, precisando che la buca simile all'asfalto non risultava visibile in quanto occultata dalla presenza delle auto in sosta al di fuori degli stalli.
pagina 4 di 7 Il secondo teste escusso ha riferito di non avere assistito alla caduta, ma di avere visto la buca .
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
In merito alla identificazione del soggetto responsabile in qualità di custode occorre identificare nella terza chiamata il soggetto titolare di una relazione di TE fatto con la cosa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Inoltre in ordine ai rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, risulta dalla CP_1 convenzione siglata dalle parti, versata in atti, che ha assunto oltre alla TE disponibilità per 35 anni dell'opera realizzata anche l'onere della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, insieme all'onere di stipula di assicurazione per sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della costruzione, gestione e manutenzione dell'opera.
D'altro lato si ritiene che sebbene l'attrice abbia fornito la prova del danno e del rapporto di causalità tra lo stesso e la cosa custodita, dando prova della dinamica che ha determinato il sinistro, tuttavia le debba essere imputato in qualità di conducente del mezzo un comportamento poco prudente, non avendo adottato tutte le tutele necessarie nell'attraversare uno spazio ristretto in mezzo ai veicoli ostruenti la visuale e lo spazio di manovra per il passaggio.
La buca di rilevanti dimensioni era visibile, il conducente del velocipede, proprio perché stava attraversando uno spazio ristretto, avrebbe dovuto adottare un comportamento di particolare prudenza.
Pertanto questo giudice ritiene che debba essere riconosciuta la responsabilità del custode ridotta tuttavia dalla colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Venendo alla quantificazione del danno, la CTU espletata ha accertato un danno biologico per lesione permanente nella misura compresa tra il 7-8% , un danno temporaneo di inabilità assoluta di 20 giorni e di inabilità parziale di 30 giorni al 75%; di 20 giorni al 50%; di 25 giorni al 25%.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato mediante l'utilizzo delle Tabelle del Foro di Milano aggiornate all'anno 2024 che indicano un danno biologico da lesione permanente compreso tra il 7% e l'8%, che si liquida pari a € 12.933,00 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, mentre l'invalidità temporanea risulta ammontare a
€6.756,25.
Il totale della liquidazione del danno non patrimoniale è pari a € 19.689,25, ritenendosi di non riconoscere in quanto non provata alcuna altra voce di danno.
pagina 5 di 7 Pertanto per effetto della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. nella misura della metà di quanto quantificato, l'ammontare del risarcimento risulta pari a €9.844,63 .
Su tale importo complessivo liquidato, espresso già in valori attuali, devono essere riconosciuti, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 1712/95), gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, con decorrenza dalla data dell'evento sino al tempo della liquidazione, operando la devalutazione della somma alla data del sinistro e contabilizzando gli interessi nella misura legale anno dopo anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti attrice e terza chiamata in ragione della soccombenza reciproca;
andranno addebitate a le spese della chiamata CP_1 CP_2
a garanzia spiegata dal e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM Controparte_1
55/2014.
Le spese di CTU già liquidate andranno poste a carico in solido all'attrice ed alla
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità della terza chiamata per il sinistro TE avvenuto in in data 24 aprile 2019 in danno a;
CP_1 Parte_1
-in accoglimento della domanda di manleva spiegata da condanna TE CP_3 al pagamento in favore della attrice a titolo di risarcimento della
[...] Parte_1 somma di € 9.844,63 , oltre interessi compensativi contabilizzati come indicato in narrativa, ed ulteriori interessi legali dalla data della decisione al saldo.
-Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e terza chiamata TE
;
[...]
pagina 6 di 7 -nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, condanna Controparte_1 [...] al rimborso delle spese di lite in favore del che liquida TE Controparte_1 in € 2.540 oltre rimborso spese generali , Cpa e Iva.
-Pone le spese di CTU a carico in solido tra parte attrice e terza chiamata Rimini
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7