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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNOCCHI EUGENIA e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'ANGELO MICHELA ( ); elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DELLA INDIPENDENZA 21 FIRENZE, presso il difensore avv. TOGNOCCHI EUGENIA
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANDIANI LUCA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 MILANO,
presso il difensore avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO
parte opposta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
a) In via preliminare, e riservata specifica istanza cautelare, sospendere immediatamente, con decreto
inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.11706/2024 del 28.08.2024
(RG 27693/2024) opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sussistendo i gravi motivi come in narrativa;
b) In via principale dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo
n.11706/2024 del 28.08.2024 (RG 27693/2024) opposto, perché infondato per i motivi di cui in
narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
Per parte opposta:
In sede interinale
Respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito
In principalità
Respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto in-giuntivo opposto.
In subordine e, per quanto occorresse, in via riconvenzionale.
Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria
controversi, ovvero, in ulteriore subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale dei contratti
medesimi, per inadempimento dell'utilizzatrice, condannare quest'ultima alla restituzione, in favore
dell'esponente, di tutti i beni indicati nell'ingiunzione opposta, i quali ne hanno formato oggetto,
completi di ogni loro parte ed in perfetto stato manutentivo.
pagina 2 di 7 In ogni caso
Condannare l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
filiale italiana, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 11706/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria riguardava la riconsegna di alcuni veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria stipulati con l'opposta e da questi risolti;
- che, infatti, per lo svolgimento della propria attività di impresa, consistente nella fornitura di servizi nell'ambito dell'igiene urbana, l'opponente stipulava numerosi contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto compattatori, spazzatrici e scarrabili;
- che, a seguito di un periodo di crisi aziendale, in data 30.10.2023 depositava presso il Pt_1
Tribunale di Firenze domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi ai sensi degli articoli 40 e 44 d.lgs. n. 14/2019, “al dichiarato scopo di instaurare una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta”;
- che la domanda prenotativa, contenente l'applicazione di misure protettive, veniva pubblicata nel registro imprese in data 31 ottobre 2023;
- che con provvedimento in data 9.11.2023, il Tribunale di Firenze confermava le misure protettive a far tempo dalla data di iscrizione nel registro imprese;
- che lo stesso 31.10.2023 la concedente trasmetteva all'opponente comunicazione con cui risolveva di diritto i contratti di leasing in essere per inadempimento della utilizzatrice;
pagina 3 di 7 - che, tuttavia, a seguito della domanda di concordato preventivo, l'utilizzatrice era impossibilitata per legge al pagamento dei canoni scaduti antecedentemente alla proposizione della domanda di concordato;
- che, parimenti, l'effetto prenotativo della domanda precludeva la stessa risoluzione contrattuale,
la quale, pertanto, doveva essere considerata nulla o comunque inefficace;
- che successivamente alla domanda l'opponente aveva provveduto al pagamento dei canoni,
escludendo in tale fase successiva un suo inadempimento legittimante la risoluzione dei contratti;
- che, peraltro, a seguito dell'avvio della procedura di concordato, erano stati restituiti i beni oggetto di locazione finanziaria ritenuti non essenziali ad assicurare la continuità aziendale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la filiale italiana, contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come, non essendo disponibile l'orario di pubblicazione della domanda sul Registro delle Imprese, l'effetto conservativo e prenotativo della stessa dovesse decorrere dalla mezzanotte, con l'effetto che la comunicata risoluzione contrattuale era pienamente efficace;
che, in ogni caso, la domanda di concordato preventivo non era ostativa all'azione di cognizione, ma solo all'azione esecutiva;
che, comunque, la concedente si era resa inadempiente anche con riferimento ai canoni successivi all'ottobre 2023, avendo effettuato solo pagamenti parziali.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 7 Efficacia della risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria.
Parte ricorrente, infatti, ha fondato la propria pretesa restitutoria dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, sul presupposto della loro risoluzione di diritto per inadempimento dell'utilizzatrice, avendo trasmesso via PEC il 31.10.2023 dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti, a causa degli inadempimenti della utilizzatrice nel pagamento dei ratei di canone.
Da parte sua l'opponente ha replicato per l'inefficacia di tale risoluzione, in quanto lo stesso
31.10.2023 era stata pubblicata nel Registro delle Imprese la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, con gli effetti prenotativi della tutela del compendio aziendale, comprensivi delle azioni di risoluzione riferiti a beni essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale (tanto che i beni non ritenuti essenziali venivano restituiti alla concedente).
L'opposta ha replicato come, non emergendo l'ora della pubblicazione, l'effetto prenotativo della domanda decorresse dalla mezzanotte del 31.10.2023 e, pertanto, non poteva paralizzare la risoluzione contrattuale, avvenuta in orario antecedente, come emergente dalla PEC inviata.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 44 del D.L.vo 14/2019 fa decorrere gli effetti prenotativi della domanda dalla data del suo deposito, ossia fissa un termine riferito al giorno, con l'effetto che tali effetti decorrono dal giorno del deposito, coprendo quindi l'intera giornata (diversamente, qualora si volesse seguire l'interpretazione offerta dalla opposta, la norma avrebbe specificato che gli effetti sarebbero decorsi dal giorno successivo al deposito della domanda).
Ne consegue che l'effetto protettivo del compendio aziendale precluda l'effetto risolutivo dei contratti di leasing, quanto ai beni essenziali per la continuità imprenditoriale e, quindi, con riferimento ai beni pagina 5 di 7 ricompresi nel progetto di continuità aziendale successivamente depositato nel rispetto dei termini procedurali.
Inadempimento successivo al 31.10.2023.
Parte opposta, in ogni caso, ha dedotto come l'utilizzatrice sarebbe risultata inadempiente anche con riferimento ai ratei di canone maturati successivamente all'ottobre 2023, evidenziando come Pt_1
avesse effettuato solo pagamenti parziali e per importi mai costanti.
L'opponente ha replicato di avere effettuato versamenti in tale periodo per euro 286.640,85, anche se la completa evidenza documentale degli stessi è stata resa solo con la memoria istruttoria numero 1.
La concedente ha replicato come in realtà per il periodo successivo all'ottobre 2023 i ratei di canone maturati ammontavano a poco più di 400 mila euro e che ciò comprovava l'inadempimento dell'utilizzatrice.
Sennonchè va osservato come l'importo, a detta dell'opposta dovuto, sia stato conteggiato considerando il canone mensile pattuito con riferimento ai contratti di locazione finanziaria dedotti in giudizio, senza considerare come gli stessi facessero riferimento a una pluralità di beni, alcuni dei quali già restituiti.
Rispetto a tali contratti, pertanto, necessariamente il canone deve essere rideterminato in proporzione
(si consideri, ad esempio, il contratto n. A1801365, che prevede il canone mensile di importo maggiore,
pari a euro 12.908,81: con tale contratto erano stati concessi in leasing più automezzi, di cui uno solo è
stato trattenuto dalla utilizzatrice, in quanto ritenuto indispensabile per la continuità aziendale, mentre gli altri automezzi erano stati già restituiti alla concedente).
Ne consegue che, a fronte del pacifico pagamento di somme da parte dell'utilizzatrice, sarebbe stato onere della concedente rideterminare la prestazione dovuta e, quindi, allegare l'inadempimento pagina 6 di 7 dell'opponente; in difetto, non è dato neppure sapere quale sarebbe stata la prestazione esigibile dalla utilizzatrice successivamente all'ottobre 2023 e, pertanto, il richiamo agli importi di cui ai canoni originari non può essere considerato sufficiente per prospettare un inadempimento della Pt_1
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 13.284,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali ed euro 634,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
filiale italiana, revoca il decreto ingiuntivo n. 11706/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
13.284,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali ed euro 634,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 13 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNOCCHI EUGENIA e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'ANGELO MICHELA ( ); elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DELLA INDIPENDENZA 21 FIRENZE, presso il difensore avv. TOGNOCCHI EUGENIA
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANDIANI LUCA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 MILANO,
presso il difensore avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO
parte opposta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
a) In via preliminare, e riservata specifica istanza cautelare, sospendere immediatamente, con decreto
inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.11706/2024 del 28.08.2024
(RG 27693/2024) opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sussistendo i gravi motivi come in narrativa;
b) In via principale dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo
n.11706/2024 del 28.08.2024 (RG 27693/2024) opposto, perché infondato per i motivi di cui in
narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
Per parte opposta:
In sede interinale
Respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito
In principalità
Respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto in-giuntivo opposto.
In subordine e, per quanto occorresse, in via riconvenzionale.
Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria
controversi, ovvero, in ulteriore subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale dei contratti
medesimi, per inadempimento dell'utilizzatrice, condannare quest'ultima alla restituzione, in favore
dell'esponente, di tutti i beni indicati nell'ingiunzione opposta, i quali ne hanno formato oggetto,
completi di ogni loro parte ed in perfetto stato manutentivo.
pagina 2 di 7 In ogni caso
Condannare l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
filiale italiana, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 11706/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria riguardava la riconsegna di alcuni veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria stipulati con l'opposta e da questi risolti;
- che, infatti, per lo svolgimento della propria attività di impresa, consistente nella fornitura di servizi nell'ambito dell'igiene urbana, l'opponente stipulava numerosi contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto compattatori, spazzatrici e scarrabili;
- che, a seguito di un periodo di crisi aziendale, in data 30.10.2023 depositava presso il Pt_1
Tribunale di Firenze domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi ai sensi degli articoli 40 e 44 d.lgs. n. 14/2019, “al dichiarato scopo di instaurare una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta”;
- che la domanda prenotativa, contenente l'applicazione di misure protettive, veniva pubblicata nel registro imprese in data 31 ottobre 2023;
- che con provvedimento in data 9.11.2023, il Tribunale di Firenze confermava le misure protettive a far tempo dalla data di iscrizione nel registro imprese;
- che lo stesso 31.10.2023 la concedente trasmetteva all'opponente comunicazione con cui risolveva di diritto i contratti di leasing in essere per inadempimento della utilizzatrice;
pagina 3 di 7 - che, tuttavia, a seguito della domanda di concordato preventivo, l'utilizzatrice era impossibilitata per legge al pagamento dei canoni scaduti antecedentemente alla proposizione della domanda di concordato;
- che, parimenti, l'effetto prenotativo della domanda precludeva la stessa risoluzione contrattuale,
la quale, pertanto, doveva essere considerata nulla o comunque inefficace;
- che successivamente alla domanda l'opponente aveva provveduto al pagamento dei canoni,
escludendo in tale fase successiva un suo inadempimento legittimante la risoluzione dei contratti;
- che, peraltro, a seguito dell'avvio della procedura di concordato, erano stati restituiti i beni oggetto di locazione finanziaria ritenuti non essenziali ad assicurare la continuità aziendale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la filiale italiana, contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come, non essendo disponibile l'orario di pubblicazione della domanda sul Registro delle Imprese, l'effetto conservativo e prenotativo della stessa dovesse decorrere dalla mezzanotte, con l'effetto che la comunicata risoluzione contrattuale era pienamente efficace;
che, in ogni caso, la domanda di concordato preventivo non era ostativa all'azione di cognizione, ma solo all'azione esecutiva;
che, comunque, la concedente si era resa inadempiente anche con riferimento ai canoni successivi all'ottobre 2023, avendo effettuato solo pagamenti parziali.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 7 Efficacia della risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria.
Parte ricorrente, infatti, ha fondato la propria pretesa restitutoria dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, sul presupposto della loro risoluzione di diritto per inadempimento dell'utilizzatrice, avendo trasmesso via PEC il 31.10.2023 dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti, a causa degli inadempimenti della utilizzatrice nel pagamento dei ratei di canone.
Da parte sua l'opponente ha replicato per l'inefficacia di tale risoluzione, in quanto lo stesso
31.10.2023 era stata pubblicata nel Registro delle Imprese la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, con gli effetti prenotativi della tutela del compendio aziendale, comprensivi delle azioni di risoluzione riferiti a beni essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale (tanto che i beni non ritenuti essenziali venivano restituiti alla concedente).
L'opposta ha replicato come, non emergendo l'ora della pubblicazione, l'effetto prenotativo della domanda decorresse dalla mezzanotte del 31.10.2023 e, pertanto, non poteva paralizzare la risoluzione contrattuale, avvenuta in orario antecedente, come emergente dalla PEC inviata.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 44 del D.L.vo 14/2019 fa decorrere gli effetti prenotativi della domanda dalla data del suo deposito, ossia fissa un termine riferito al giorno, con l'effetto che tali effetti decorrono dal giorno del deposito, coprendo quindi l'intera giornata (diversamente, qualora si volesse seguire l'interpretazione offerta dalla opposta, la norma avrebbe specificato che gli effetti sarebbero decorsi dal giorno successivo al deposito della domanda).
Ne consegue che l'effetto protettivo del compendio aziendale precluda l'effetto risolutivo dei contratti di leasing, quanto ai beni essenziali per la continuità imprenditoriale e, quindi, con riferimento ai beni pagina 5 di 7 ricompresi nel progetto di continuità aziendale successivamente depositato nel rispetto dei termini procedurali.
Inadempimento successivo al 31.10.2023.
Parte opposta, in ogni caso, ha dedotto come l'utilizzatrice sarebbe risultata inadempiente anche con riferimento ai ratei di canone maturati successivamente all'ottobre 2023, evidenziando come Pt_1
avesse effettuato solo pagamenti parziali e per importi mai costanti.
L'opponente ha replicato di avere effettuato versamenti in tale periodo per euro 286.640,85, anche se la completa evidenza documentale degli stessi è stata resa solo con la memoria istruttoria numero 1.
La concedente ha replicato come in realtà per il periodo successivo all'ottobre 2023 i ratei di canone maturati ammontavano a poco più di 400 mila euro e che ciò comprovava l'inadempimento dell'utilizzatrice.
Sennonchè va osservato come l'importo, a detta dell'opposta dovuto, sia stato conteggiato considerando il canone mensile pattuito con riferimento ai contratti di locazione finanziaria dedotti in giudizio, senza considerare come gli stessi facessero riferimento a una pluralità di beni, alcuni dei quali già restituiti.
Rispetto a tali contratti, pertanto, necessariamente il canone deve essere rideterminato in proporzione
(si consideri, ad esempio, il contratto n. A1801365, che prevede il canone mensile di importo maggiore,
pari a euro 12.908,81: con tale contratto erano stati concessi in leasing più automezzi, di cui uno solo è
stato trattenuto dalla utilizzatrice, in quanto ritenuto indispensabile per la continuità aziendale, mentre gli altri automezzi erano stati già restituiti alla concedente).
Ne consegue che, a fronte del pacifico pagamento di somme da parte dell'utilizzatrice, sarebbe stato onere della concedente rideterminare la prestazione dovuta e, quindi, allegare l'inadempimento pagina 6 di 7 dell'opponente; in difetto, non è dato neppure sapere quale sarebbe stata la prestazione esigibile dalla utilizzatrice successivamente all'ottobre 2023 e, pertanto, il richiamo agli importi di cui ai canoni originari non può essere considerato sufficiente per prospettare un inadempimento della Pt_1
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 13.284,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali ed euro 634,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
filiale italiana, revoca il decreto ingiuntivo n. 11706/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
13.284,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali ed euro 634,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 13 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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