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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 5023/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5023 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 14 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...], CodiceFiscale_1
alla Via M. Stanzione n. 138 ed elettivamente dom.to in n
Frattamaggiore alla Via XXXI Maggio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Rocco Piscopo, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], alla CodiceFiscale_2
Via M. Stanzione n. 138, ed elettivamente domiciliato in Grumo
Nevano alla Via Santolo Cirillo n. 10 presso lo studio dell'Avv.
Raffaella Cristiano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29 dicembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a
Casoria (NA) il 26/4/2007, dal quale è nato un figlio PE
(nato a [...] il [...]) minorenne, hanno chiesto
Pag. 2 di 6 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
- I coniugi vivranno separati. La casa familiare resterà nella esclusiva disponibilità della IG.ra . Parte_1
- Il figlio, , verrà affidato in modo condiviso ad PE
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente PE
all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
- Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio
, trascorrerà con il padre: PE
- 3 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi e con il figlio , in base ai propri impegni ed attività; PE
- i fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore
24.00 della domenica, da concordarsi tra i genitori ed in base alle eIGenze del figlio;
PE
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 15 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
Pag. 3 di 6 - per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
- Il IG. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento del figlio e di mantenimento nei confronti della IG.ra verserà all'altro genitore entro il Parte_1
giorno 30 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 800,00
(ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà altresì, nella misura del 50%, solo al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N. e a quelle ludiche -sportive adeguatamente documentate.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
- Entrambi i coniugi chiedono emettersi congiuntamente ogni altro provvedimento ritenuto necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronuncia.
- Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale.
- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
- Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
Con note il depositate il 31/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 4 di 6 La Giudice delegata, con provvedimento del 14/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 17/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Si evidenza che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio i coniugi risultano aver contratto matrimonio a
Napoli e non a Casoria come da loro dichiarato in ricorso, si ritiene per mero errore materiale.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e
[...] Pt_2
Pag. 5 di 6 (nata a [...] il [...]), alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(Atto N. 29 parte II serie A - anno 2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 5023/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5023 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 14 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...], CodiceFiscale_1
alla Via M. Stanzione n. 138 ed elettivamente dom.to in n
Frattamaggiore alla Via XXXI Maggio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Rocco Piscopo, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], alla CodiceFiscale_2
Via M. Stanzione n. 138, ed elettivamente domiciliato in Grumo
Nevano alla Via Santolo Cirillo n. 10 presso lo studio dell'Avv.
Raffaella Cristiano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29 dicembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a
Casoria (NA) il 26/4/2007, dal quale è nato un figlio PE
(nato a [...] il [...]) minorenne, hanno chiesto
Pag. 2 di 6 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
- I coniugi vivranno separati. La casa familiare resterà nella esclusiva disponibilità della IG.ra . Parte_1
- Il figlio, , verrà affidato in modo condiviso ad PE
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente PE
all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
- Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio
, trascorrerà con il padre: PE
- 3 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi e con il figlio , in base ai propri impegni ed attività; PE
- i fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore
24.00 della domenica, da concordarsi tra i genitori ed in base alle eIGenze del figlio;
PE
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 15 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
Pag. 3 di 6 - per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
- Il IG. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento del figlio e di mantenimento nei confronti della IG.ra verserà all'altro genitore entro il Parte_1
giorno 30 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 800,00
(ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà altresì, nella misura del 50%, solo al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N. e a quelle ludiche -sportive adeguatamente documentate.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
- Entrambi i coniugi chiedono emettersi congiuntamente ogni altro provvedimento ritenuto necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronuncia.
- Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale.
- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
- Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
Con note il depositate il 31/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 4 di 6 La Giudice delegata, con provvedimento del 14/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 17/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Si evidenza che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio i coniugi risultano aver contratto matrimonio a
Napoli e non a Casoria come da loro dichiarato in ricorso, si ritiene per mero errore materiale.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e
[...] Pt_2
Pag. 5 di 6 (nata a [...] il [...]), alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(Atto N. 29 parte II serie A - anno 2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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