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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6212/2017 R.G.A.C. vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
di Catanzaro del 21/01/2022 (rep. n. 163.078), d Per_1
o Festa ed elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura regionale in Catanzaro, presso gli uffici regionali siti nella Cittadella Regionale Loc. Germaneto Viale Europa;
-ATTRICE/OPPONENTE- CONTRO
(c.f.: CF , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Anna Maria Pisano, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro, alla via Antonio Masiari, n. 3,
-CONVENUTO/OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1313/2017.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1313/2017 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 12/10/2017 in favore di CP_1
con il quale è stato intimato al predetto Ente il pagame
[...]
di € 40.882,00, oltre interessi come richiesti in ricorso ed oltre spese e competenze di procedura ingiunzionale, quale credito nascente dalla concessione di benefici contributivi e creditizi in favore di aziende agricole ed organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale. La concludeva chiedendo che il Tribunale Parte_1 preli sse il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del TAR di Catanzaro e, nel merito, statuire che nessuna somma era dovuta neanche a titolo di interessi in quanto inammissibile e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente statuizione anche in ordine alle spese, onorari e competenze del presente giudizio di opposizione. Si costituiva contestando il difetto di giurisdizione CP_1 sollevato da e per l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito chiedeva accogliersi la domanda per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e con condanna della in plrpt, alla Parte_1 rifusione delle spese legali, oltre diritti, o rfettario per spese generali (12,5%) CPA ed IVA della fase monitoria e del presente giudizio con distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta e la causa dopo una serie di rinvii dovute ad esigenze di ufficio veniva trattenuta in decisione con concessione alla parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
2. Preliminarmente deve darsi atto che parte opposta nella comparsa conclusionale espletata dal nuovo difensore Avv. Anna Maria Pisano in virtù di procura depositata in atti, ha affermato che “ l Parte_1 in plrpt corrispondeva al sig , in corso d CP_1 oggetto del suddetto decre tivo pari ad € 40.882,00 oltre interessi, nonché le competenze relative al procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00 oltre accessori di legge.” ( c.f.r. pag 3 e 4 comparsa conclusionale) rilevando tuttavia la sussistenza della responsabilità aggravata dell'opponente ex art 96 c.p.c. Parte_1 chiedendo quindi l'integrale accoglimen agioni di rito e merito, oltre la condanna della per responsabilità Parte_1 aggravata ed oltre alla condanna d al pagamento delle spese legali e di registrazione della sentenza emananda.
3. Come già statuito da questo giudicante, con ordinanza del 16 maggio 2018, emessa ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, priva di fondamento è risultata l'eccezione sollevata da parte opponente in merito al difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ,
Pagina 2 di 6 in favore del TAR di Catanzaro, atteso che l'oggetto del presente giudizio, non riguarda la revoca di un provvedimento amministrativo, bensì la mancata erogazione di un beneficio riconosciuto al sig. da CP_1 parte della . Parte_1
Infatti il sig. ha agito in via monitoria chiedendo alla CP_1 Pt_1
il o della somma di 40.882,00 a titolo
[...] ativi per evento neve ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 art 5 commi 2 e 3. In particolare l'opposto aveva allegato di avere regolarmente inoltrato la domanda per interventi compensativi all'Ente preposto, sul modulo prestampato, secondo le modalità previste del D.Lgs 102/2004 art 5 commi 2 e 3 e di essere stato inserito , dopo l'espletata istruttoria, dalla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse alimentari, nell'elenco dei beneficiari giusto provvedimento emesso dalla Pt_1
( doc. 3 fascicolo monitorio).
[...] da controversa, pertanto, essendo relativa ad un diritto soggettivo di credito ed estranea all'esercizio del potere amministrativo da parte della appartiene alla cognizione del giudice ordinario, giusta Parte_1 già deciso con sentenza di questo Tribunale relativa a vicenda simile, la cui sentenza è stata richiamata da parte opposta (sent. 837/2021).
4. A fronte della documentazione prodotta da parte opposta risultano, infondate e sprovviste di fondamento giuridico le affermazioni svolte dalla secondo la quale l'ente tenuto al pagamento Parte_1 dell'indennizzo sia la Provincia di Cosenza. Allo stesso modo risultano generiche le contestazioni afferenti il quantum debeatur dovendosi ritenere che la pubblicazione del provvedimento menzionato dal quale risulta la concessione in favore dell'opposto dell'indennizzo per cui è causa, è avvenuta a seguito di regolare istruttoria, conclusasi con esito positivo sulla domanda presentata da CP_1 tanto è confermato dall' atteggiamento per facta concludent Pt_1 che avendo provveduto al versamento della somma dall'ingiunzione in capo al predetto opposto, denota un evidente riconoscimento del credito.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento ex art 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, ritiene il Tribunale che la domanda deve essere rigettata, stante
Pagina 3 di 6 l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro. Secondo l'indirizzo ermeneutico la domanda di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto. 6. Alla luce di quanto sopra esposto, ed atteso l'avvenuto pagamento effettuato dalla nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1 devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere. La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo riconoscano il venir meno delle ragioni del contendere. Logicamente, essendosi in presenza di un opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, quale conseguenza processuale che non è nella disponibilità delle parti, essendo rimesso al giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (in tal senso Cass. civ. n. 22650/08). Nel caso in esame, deve ritenersi che l'intervenuta totale liquidazione del compenso confermato da parte opposta e la mancata comparizione della alle udienze del 21.03.2023 , del 15.03.2024 e del Parte_1
Pagina 4 di 6 18.04.2025 nonché il mancato deposito delle memorie conclusive, ne rilevano il mancato interesse alla prosecuzione della causa ,costituiscono atti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio idonei ad eliminare ogni contrasto tra le parti in ordine alla domanda proposta. Tale tipologia di pronuncia, ancorché non espressamente prevista dal codice di rito, è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al venir meno dell'interesse ad agire quale presupposto dell'azione per effetto di una situazione sopravvenuta nel corso del giudizio che sia pienamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, di modo che venga meno ogni utilità alla correlativa pronuncia di merito. A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene, la situazione sopravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto. 7. Quanto alle spese del giudizio vale osservare che i motivi di opposizione proposti dalla denotano i presupposti per dichiararne Parte_1
l'infondatezza, to all'an che con riferimento al quantum debeatur, in quanto assolutamente generici e giuridicamente irrilevanti, atteso che il titolo esecutivo in forza del quale procedeva l'intimante era pacificamente noto al debitore odierno opponente. Alla luce di tutto quanto sinora esposto occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e con riduzione al 50 % della fase decisionale avendo parte opposta depositato solo la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del giudizio indicato in epigrafe e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1313/2017 emesso in data 12.10.2017.
- rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. proposta da parte opposta;
-condanna la alla refusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese n complessivi € 2.179,50
Pagina 5 di 6 forfettario per spese generali, iva e cpa, come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 04 settembre 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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