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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 938 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CALLEA ANGELO FRANCESCO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.2.2022 conveniva in giudizio l , deducendo Parte_1 CP_1 che in data 02.10.2020 era stato vittima di un infortunio sul lavoro (colpito alle spalle da un albero, che stava tagliando), che gli aveva cagionato una serie di lesioni (“Rachide: esito cicatriziale rachide: frattura di L4; Rachide: presenza di mezzo di sintesi. Torace: frattura della X, XI e XII costa sx. Arto superiore sx”). Sosteneva che a causa del dedotto infortunio le lesioni riportate avevano determinato un danno biologico per una percentuale indennizzabile nella misura del 55%, esponendo che, proposta domanda amministrativa, l'istituto aveva ritenuto che i postumi denunciati determinassero una menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 35% con conseguente costituzione della rendita in data 25.6.2021.
Il tribunale di Cosenza, dopo avere disatteso l'eccezione di improcedibilità, sollevata dall' essendo in atti la prova del previo esperimento del ricorso amministrativo, ha CP_1 rigettato la domanda, affermando – sulla base del principio giurisprudenziale dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario– che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla dinamica dell'infortunio; in particolare ha affermato che non ha articolato prova orale volta a riscontrare che le lesioni siano riconducibili ad una occasione del lavoro, ma solo ctu che può solo dimostrare la sussistenza delle lesioni e che nulla si desume dalle certificazioni mediche sulla dinamica dell'infortunio“ .
Ha condannato alle spese per mancanza della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152 disp. att.c.p.c..
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, denunciando l'erronea applicazione del principio di autonomia die procedimenti amministrativo e giudiziario, laddove l' non aveva contestato affatto in sede processuale la verificazione CP_1 dell'infortunio.
Ha reiterato la richiesta di ctu medico-legale.
L' si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
La Corte ha disposto ctu medico -legale.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
I principi giurisprudenziali (cfr Cass. Sez. L. n. 9475/2003) richiamati dal giudice di prime cure riguardano la diversa ipotesi in cui l' ha riconosciuto l'ITA ed ha negato postumi CP_1 permanenti cui ancorare l'indennizzo o la rendita.
Ma nel caso specie è stata già costituita una rendita, tant'è che in sede di memoria di costituzione di primo grado l' aveva contestato solo il grado preteso. CP_1
Dunque, una prova orale sulla dinamica del sinistro sarebbe stata del tutto superflua, mentre è evidente che solo un perito medico-legale può accertare se le lesioni già riscontrate in sede amministrativa abbiano dato origine alla percentuale riconosciuta dall' o alla percentuale CP_1 del 55% o comunque maggiore del 35% già riconosciuta.
È stata, dunque, disposta ctu al fine di accertare le lesioni conseguenti all'infortunio per cui è causa e di determinare il grado di inabilità conseguente e l'epoca di stabilizzazione della stessa.
Il ctu, dott.ssa ha accertato che il trauma riportato in data 02/10/2020 è in Persona_1 nesso causale con l'evento traumatico, quale infortunio di lavoro e complessivamente ha valutato che ha riportato un danno biologico permanente nella misura Parte_1
Pag. 2 di 3 del 45%, con stabilizzazione del danno dal 13/05/2022, cioè sei mesi successivi dall'ultimo intervento chirurgico cui è stato sottoposto nel ricovero dal 09/11 al 13/11/2021.
Non risultano inoltrate osservazioni.
Ciò posto, considerato che la stabilizzazione di tale grado maggiore di quello riconosciuto è stato raggiunto dopo la costituzione della rendita (del 25.6.2021) ed addirittura dopo il deposito del ricorso di primo grado del 24.2.2022, ma rilevato, altresì, che a norma dell'art. 149 disp.att.c.p.c. si deve tenere conto degli aggravamenti anche in corso di causa, si accoglie l'appello per quanto di ragione ed in riforma della gravata sentenza, si condanna l' al CP_1 pagamento della rendita ancorata al grado del 45% con decorrenza dal 13.5.2022, con accessori come per legge.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del raggiungimento del grado maggiore di inabilità in epoca successiva al ricorso, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 1038/2022, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si condanna l' al pagamento della rendita ancorata al grado del 45% con decorrenza dal CP_1
13.5.2022, con accessori come per legge;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3.pone le spese di ctu, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 938 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CALLEA ANGELO FRANCESCO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.2.2022 conveniva in giudizio l , deducendo Parte_1 CP_1 che in data 02.10.2020 era stato vittima di un infortunio sul lavoro (colpito alle spalle da un albero, che stava tagliando), che gli aveva cagionato una serie di lesioni (“Rachide: esito cicatriziale rachide: frattura di L4; Rachide: presenza di mezzo di sintesi. Torace: frattura della X, XI e XII costa sx. Arto superiore sx”). Sosteneva che a causa del dedotto infortunio le lesioni riportate avevano determinato un danno biologico per una percentuale indennizzabile nella misura del 55%, esponendo che, proposta domanda amministrativa, l'istituto aveva ritenuto che i postumi denunciati determinassero una menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 35% con conseguente costituzione della rendita in data 25.6.2021.
Il tribunale di Cosenza, dopo avere disatteso l'eccezione di improcedibilità, sollevata dall' essendo in atti la prova del previo esperimento del ricorso amministrativo, ha CP_1 rigettato la domanda, affermando – sulla base del principio giurisprudenziale dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario– che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla dinamica dell'infortunio; in particolare ha affermato che non ha articolato prova orale volta a riscontrare che le lesioni siano riconducibili ad una occasione del lavoro, ma solo ctu che può solo dimostrare la sussistenza delle lesioni e che nulla si desume dalle certificazioni mediche sulla dinamica dell'infortunio“ .
Ha condannato alle spese per mancanza della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152 disp. att.c.p.c..
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, denunciando l'erronea applicazione del principio di autonomia die procedimenti amministrativo e giudiziario, laddove l' non aveva contestato affatto in sede processuale la verificazione CP_1 dell'infortunio.
Ha reiterato la richiesta di ctu medico-legale.
L' si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
La Corte ha disposto ctu medico -legale.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
I principi giurisprudenziali (cfr Cass. Sez. L. n. 9475/2003) richiamati dal giudice di prime cure riguardano la diversa ipotesi in cui l' ha riconosciuto l'ITA ed ha negato postumi CP_1 permanenti cui ancorare l'indennizzo o la rendita.
Ma nel caso specie è stata già costituita una rendita, tant'è che in sede di memoria di costituzione di primo grado l' aveva contestato solo il grado preteso. CP_1
Dunque, una prova orale sulla dinamica del sinistro sarebbe stata del tutto superflua, mentre è evidente che solo un perito medico-legale può accertare se le lesioni già riscontrate in sede amministrativa abbiano dato origine alla percentuale riconosciuta dall' o alla percentuale CP_1 del 55% o comunque maggiore del 35% già riconosciuta.
È stata, dunque, disposta ctu al fine di accertare le lesioni conseguenti all'infortunio per cui è causa e di determinare il grado di inabilità conseguente e l'epoca di stabilizzazione della stessa.
Il ctu, dott.ssa ha accertato che il trauma riportato in data 02/10/2020 è in Persona_1 nesso causale con l'evento traumatico, quale infortunio di lavoro e complessivamente ha valutato che ha riportato un danno biologico permanente nella misura Parte_1
Pag. 2 di 3 del 45%, con stabilizzazione del danno dal 13/05/2022, cioè sei mesi successivi dall'ultimo intervento chirurgico cui è stato sottoposto nel ricovero dal 09/11 al 13/11/2021.
Non risultano inoltrate osservazioni.
Ciò posto, considerato che la stabilizzazione di tale grado maggiore di quello riconosciuto è stato raggiunto dopo la costituzione della rendita (del 25.6.2021) ed addirittura dopo il deposito del ricorso di primo grado del 24.2.2022, ma rilevato, altresì, che a norma dell'art. 149 disp.att.c.p.c. si deve tenere conto degli aggravamenti anche in corso di causa, si accoglie l'appello per quanto di ragione ed in riforma della gravata sentenza, si condanna l' al CP_1 pagamento della rendita ancorata al grado del 45% con decorrenza dal 13.5.2022, con accessori come per legge.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del raggiungimento del grado maggiore di inabilità in epoca successiva al ricorso, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 1038/2022, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si condanna l' al pagamento della rendita ancorata al grado del 45% con decorrenza dal CP_1
13.5.2022, con accessori come per legge;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3.pone le spese di ctu, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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