TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1931/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carmine Tucci, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo rinnovo della C.T.U., dichiarare la sussistenza di una invalidità civile non inferiore al 74% quale requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza di invalidità civile ex L. 118/1971, a far data dalla domanda o dalla diversa data da accertare;
con vittoria delle spese della doppia fase, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 12.7.2023, la sig.ra esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 261/2022), dinanzi al
Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, dalla data della domanda amministrativa, a seguito di diniego dell' CP_1 CP_2
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott. Per_1
1 Acierno, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza tecnica, concludendo per l'assenza del requisito (50%).
Deduceva che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. aveva rivisto la stima in aumento
(70%), nonché di aver tempestivamente dissentito da tali conclusioni.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetta avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, giacché le patologie certificate in atti non erano state correttamente valutate dal C.T.U., il quale aveva quantificato i gradienti invalidanti in misura erronea.
Evidenziava di essere affetta da una serie di patologie che avevano subito un'evoluzione in peius, come da certificazione medica sopravvenuta attestante gli aggravamenti.
Affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità in misura non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extrasanitari e, di conseguenza, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso e della certificazione medica sopravvenuta, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale depositava la relazione in data 1.4.2025. Persona_2
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
2 è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cassazione civile, sez. lav., n. 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nella relazione versata in atti, il C.T.U. ha quindi ha affermato quanto segue:
“Il complesso patologico definitosi nel corso della CTU, in base ai dati clinico anamnestici e alla documentazione sanitaria esaminata, è contrassegnato dalle patologie elencate nelle deduzioni diagnostiche, che in sede di valutazione CP_ non erano state giudicate sufficienti ad accordarle beneficio invocato. L'aspetto saliente della valutazione effettuata a suo tempo sulla periziata era rappresentato dalla condizione di sostanziale equilibrio raggiunto dai vari apparati dell'organismo, in pz. diabetica di tipo 2, in terapia con il farmaco Trulicity, a base del principio attivo
Dulaglutide, appartenente alla categoria degli Ipoglicemizzanti, e nello specifico Analoghi del recettore GLP-1
(glucagon-like peptide-1). Tale farmaco viene somministrato per via sottocutanea una volta a settimana, nella nostra paziente al dosaggio minimo di 0,75 mg., per controllare i valori glicemici in pazienti in cui la sola dieta e il solo esercizio fisico non si siano dimostrati efficaci. Attualmente la paziente è in terapia anche con Xigduo 5/1000, associazione di due farmaci ipoglicemizzanti, dapaglifozin e metformina, impiegati per ottenere un ottimale controllo della glicemia. Allo stato, non erano documentate né emergevano dalla valutazione clinica le complicanze della malattia diabetica, quali CP quelle oculari, renali, vascolari periferiche, neurologiche, ed infatti anche la competente Commissione si espresse in tal senso. Tale giudizio appariva assolutamente in linea con le condizioni generali della paziente, che apparivano infatti immodificate. Relativamente alle osservazioni già mossemi dal dott. il certificato diabetologico del Persona_3 Persona_ marzo 2023, a firma del dott. del 16/2/22, si limitava a descrivere una condizione di scarso controllo
3 metabolico sulla base dei valori ematici riportati, glicemia basale di 180 mg/dL, una Hb glicata di 7.7, valori di ldl col di 67 mg/dl e, assai genericamente, in assenza di ogni riscontro oggettivo o di dati strumentali, la presenza di complicanze macro e microvascolari e di neuropatia autonomica. Appariva del resto assai inverosimile la comparsa di CP_ gravi alterazioni sistemiche in un lasso di tempo così breve, tra la valutazione in sede e la visita peritale, tenuto conto delle buone condizioni generali della paziente. … Dalla certificazione esibita non risulta alcun elemento oggettivo
a favore della diagnosi certa di microangiopatia. … Nel caso della nostra paziente, non è stata dimostrata la presenza di alcuna delle suddette alterazioni. A dimostrazione della natura generica delle affermazioni contenute nel citato certificato. Né risultava l'effettuazione di studi quali l'elettromiografia o studi di conduzione nervosa per dimostrare
l'effettiva presenza della neuropatia autonomica, ossia dell'interessamento dei nervi periferici. I valori di Hb glicata risultavano pari a 7.7, attestando sì un controllo non ottimale della glicemia, essendo auspicabile che essi mantengano al di sotto di 7.1. I valori di LDL Col, della frazione lipidica, cioè, che si deposita nelle pareti vasali, innescando la loro degenerazione in accordo a quel complesso processo noto come aterosclerosi, erano nel range ottimale per tali pazienti, inferiori cioè a 70. Il certificato diabetologico di nuova produzione, del 19/6/23, riporta dei valori ematici sovrapponibili
a quelli contenuti nel precedente certificato, con una glicemia di 148 e una Hb glicata di 7.8, non lontani dai valori ottimali, e valori di LDL sempre inferiori a 70, quindi a target. Vi si fa inoltre riferimento alla vaga presenza di complicanze, quali la maculopatia di ndd. e un'ateromasia di ndd., oltre ad una neuropatia periferica. L'adozione di tale sigla, ndd, acronimo di non determinata diagnosi, impiegato dallo stesso estensore del certificato, indica che non è possibile ricondurre ad un agente etiologico o causale preciso la comparsa di tali complicanze, che non possono pertanto essere ascritte alla malattia diabetica. Analogamente, il certificato oculistico di nuova produzione del 26/6/23 si limita
a descrivere cautamente, e in maniera del tutto generica, delle note di distrofia maculare, senza mai fare riferimento al diabete o alla presenza di quelle chiare alterazioni retiniche che possono complicarlo, né vi si trova alcuna indicazione ad approfondimenti diagnostici, quali lo studio fluorangiografico, esame necessario se fosse presente una retinopatia diabetica, evidentemente assente nel nostro caso. Per quanto riguarda la presunta neuropatia periferica, non sono riportati, ripeto, dati oggettivi comprovanti la sua esistenza (mai eseguito un esame elettroneurografico attestante vistose alterazioni della velocità di conduzione delle fibre nervose periferiche, evidentemente perché non necessario).
Anche alla luce della più recente documentazione, mancano prove oggettive di coinvolgimento degli organi bersaglio della malattia diabetica. Mi sento pertanto di confermare integralmente la mia valutazione precedente, per cui a tale condizione patologica va assegnato il cod. 9309 del DM del febbraio 1992, min. 40%, tenuto appunto conto dell'assenza di complicanze, obiettivabili clinicamente e strumentalmente, in una forma di diabete mellito a controllo metabolico subottimale. Il certificato psichiatrico del 16/3/22, a firma della dott.ssa , del Dipartimento di Salute Persona_5 Mentale dell'ASL AV, descrive la paziente come affetta da una depressione endogena grave in paziente con personalità ossessivo fobica, con indicazione all'avvio di terapia urgente con Anafranil 25 mg., Tavor 2,5, Gabapentin 300. Anche in questo caso, appariva strano che una paziente con anamnesi psichiatrica fino ad allora negativa sviluppasse una forma depressiva endogena di tale entità, e perdipiù nei mesi precedenti la nuova valutazione medico legale. Il contrasto tra la sintomatologia descritta in tale certificato e l'assoluta mancanza di sintomi ascrivibili a tale patologia, come rilevato all'esame obiettivo in corso di visita peritale, era stridente. Le stesse obiezioni vanno mosse all'analogo Per_ certificato psichiatrico di nuova produzione, del 7/7/23, sempre a firma della dott.ssa , che non ravvisava alcun miglioramento di un quadro clinico precedentemente descritto, che ripeto già allora appariva in stridente contrasto con quanto osservato in sede di visita peritale, vedi esame obiettivo. Confermo in toto la mia precedente valutazione, basata su dati clinici, riconoscendo un carattere di lieve entità a tali manifestazioni, seppur presenti, facendo riferimento al codice 2208, che prevede una percentuale del 30%, fisso, per la depressione endogena di grado lieve, appunto. Alla già descritta poliartrosi, peraltro lieve, in assenza di deformità articolari, anche tenuto conto della pregressa frattura di spalla dx., peraltro destinata a completo recupero, come evincevo dalla cartella clinica allegata, relativa al ricovero e al trattamento chirurgico, coronato da successo, avevo assegnato, per analogia, una percentuale invalidante del 20%. Già allora si trattò di una valutazione in eccesso, tenuto conto dell'ottimo recupero associato a procedure chirurgiche di tale tipo, non gravate in acuto, come in questo caso da complicanze. Il certificato ortopedico di nuova acquisizione, del
20/6/23, si limita a fornire una descrizione assolutamente soggettiva di un presunto mancato recupero funzionale di spalla dx., peraltro esclusivamente su base antalgica, facendo inoltre riferimento a degli esiti stabilizzati di una pregressa lesione di mano sx., già indennizzata, di cui avevo del resto già tenuto conto applicando il codice 7314. Gli esiti stabilizzati della lesione della mano sx., con il dolore neuropatico e la compromissione, lieve, della capacità prensile, possono essere descritti con il codice 7314, max 10%, che descrive appunto una lesione del nervo mediano al polso, lato non dominante. Applicando il calcolo riduzionistico, si perviene ad una percentuale invalidante totale del 70%”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione.
4 2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico della ricorrente, sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata, inclusa quella sopravvenuta.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. è completo, congruo ed esente da vizi logico- argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella
5 consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022,
n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche
e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente
a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276;
Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav.,
23/12/2013, n. 28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n.
9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav.,
13/08/2004, n. 15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n.
11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav.,
26/01/1998, n. 751; Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche
Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Il tutto anche in ordine all'oscillazione del 5% del gradiente invalidante, in quanto anch'essa costituisce una valutazione tecnica, prettamente medico-legale, la cui
6 ricognizione attiene a profili extragiuridici, rimessi al prudente apprezzamento del
C.T.U., il quale ben può ritenere che non vi sia luogo per variare il grado percentile d'invalidità nella misura consentita, reputando insussistente un riflesso sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica, come previsto dalle tabelle di invalidità civile allegate al D.M.
5.2.1992 ai fini dell'aumento.
Ebbene, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui non sussiste il requisito sanitario.
3. A ciò si aggiunga che non possono condurre ad un rilievo di nullità dell'espletata
C.T.U. le doglianze procedimentali sollevate dalla ricorrente, la quale ha lamentato un ritardo nel deposito delle relazioni.
In generale, eventuali irritualità nell'espletamento delle operazioni peritali ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cassazione civile. sez. II,
08/06/2007, n. 13428)
Nella fattispecie, l'inosservanza del termine assegnato al consulente per il deposito della relazione integrativa (non depositata dopo l'incarico e poi depositata oltre i 20 giorni prima dell'udienza del 9.4.2025) non ne determina la nullità giacché il termine per il deposito della relazione è ordinatorio, e ciò vieppiù allorquando si tratti di attività di consulenza integrativa di un incarico già espletato (Cassazione civile, sez. lav.,
17/09/1991, n. 9672: “Il consulente tecnico di ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice”).
Ebbene, parte ricorrente non ha precisato quale concreto vulnus del proprio diritto di difesa si sia prodotto a causa del ritardo, fermo che quest'ultimo, quand'anche si volesse ipotizzare che essa sia fonte di nullità, non potrebbe che generare una nullità relativa, che la parte è tenuta ad eccepire nella prima difesa utile, a pena di sanatoria.
Pertanto, le doglianze avanzate dalla ricorrente non consentono di invalidare le risultanze peritali e di disporre una nuova C.T.U..
Alla luce di ogni considerazione sinora svolta, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese
7 previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., e ciò sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso per A.T.P.O. e del ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
In ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M.
55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico della ricorrente, mentre quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, vanno a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalida al 70% con decorrenza dalla domanda Parte_1 amministrativa;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) condanna al pagamento delle spese di lite della fase sommaria in Parte_1 favore dell' che liquida, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., in € 340,00, oltre CP_1 rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. della precedente Parte_1 fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O;
6) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U della presente fase, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1931/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carmine Tucci, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo rinnovo della C.T.U., dichiarare la sussistenza di una invalidità civile non inferiore al 74% quale requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza di invalidità civile ex L. 118/1971, a far data dalla domanda o dalla diversa data da accertare;
con vittoria delle spese della doppia fase, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 12.7.2023, la sig.ra esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 261/2022), dinanzi al
Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, dalla data della domanda amministrativa, a seguito di diniego dell' CP_1 CP_2
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott. Per_1
1 Acierno, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza tecnica, concludendo per l'assenza del requisito (50%).
Deduceva che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. aveva rivisto la stima in aumento
(70%), nonché di aver tempestivamente dissentito da tali conclusioni.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetta avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, giacché le patologie certificate in atti non erano state correttamente valutate dal C.T.U., il quale aveva quantificato i gradienti invalidanti in misura erronea.
Evidenziava di essere affetta da una serie di patologie che avevano subito un'evoluzione in peius, come da certificazione medica sopravvenuta attestante gli aggravamenti.
Affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità in misura non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extrasanitari e, di conseguenza, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso e della certificazione medica sopravvenuta, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale depositava la relazione in data 1.4.2025. Persona_2
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
2 è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cassazione civile, sez. lav., n. 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nella relazione versata in atti, il C.T.U. ha quindi ha affermato quanto segue:
“Il complesso patologico definitosi nel corso della CTU, in base ai dati clinico anamnestici e alla documentazione sanitaria esaminata, è contrassegnato dalle patologie elencate nelle deduzioni diagnostiche, che in sede di valutazione CP_ non erano state giudicate sufficienti ad accordarle beneficio invocato. L'aspetto saliente della valutazione effettuata a suo tempo sulla periziata era rappresentato dalla condizione di sostanziale equilibrio raggiunto dai vari apparati dell'organismo, in pz. diabetica di tipo 2, in terapia con il farmaco Trulicity, a base del principio attivo
Dulaglutide, appartenente alla categoria degli Ipoglicemizzanti, e nello specifico Analoghi del recettore GLP-1
(glucagon-like peptide-1). Tale farmaco viene somministrato per via sottocutanea una volta a settimana, nella nostra paziente al dosaggio minimo di 0,75 mg., per controllare i valori glicemici in pazienti in cui la sola dieta e il solo esercizio fisico non si siano dimostrati efficaci. Attualmente la paziente è in terapia anche con Xigduo 5/1000, associazione di due farmaci ipoglicemizzanti, dapaglifozin e metformina, impiegati per ottenere un ottimale controllo della glicemia. Allo stato, non erano documentate né emergevano dalla valutazione clinica le complicanze della malattia diabetica, quali CP quelle oculari, renali, vascolari periferiche, neurologiche, ed infatti anche la competente Commissione si espresse in tal senso. Tale giudizio appariva assolutamente in linea con le condizioni generali della paziente, che apparivano infatti immodificate. Relativamente alle osservazioni già mossemi dal dott. il certificato diabetologico del Persona_3 Persona_ marzo 2023, a firma del dott. del 16/2/22, si limitava a descrivere una condizione di scarso controllo
3 metabolico sulla base dei valori ematici riportati, glicemia basale di 180 mg/dL, una Hb glicata di 7.7, valori di ldl col di 67 mg/dl e, assai genericamente, in assenza di ogni riscontro oggettivo o di dati strumentali, la presenza di complicanze macro e microvascolari e di neuropatia autonomica. Appariva del resto assai inverosimile la comparsa di CP_ gravi alterazioni sistemiche in un lasso di tempo così breve, tra la valutazione in sede e la visita peritale, tenuto conto delle buone condizioni generali della paziente. … Dalla certificazione esibita non risulta alcun elemento oggettivo
a favore della diagnosi certa di microangiopatia. … Nel caso della nostra paziente, non è stata dimostrata la presenza di alcuna delle suddette alterazioni. A dimostrazione della natura generica delle affermazioni contenute nel citato certificato. Né risultava l'effettuazione di studi quali l'elettromiografia o studi di conduzione nervosa per dimostrare
l'effettiva presenza della neuropatia autonomica, ossia dell'interessamento dei nervi periferici. I valori di Hb glicata risultavano pari a 7.7, attestando sì un controllo non ottimale della glicemia, essendo auspicabile che essi mantengano al di sotto di 7.1. I valori di LDL Col, della frazione lipidica, cioè, che si deposita nelle pareti vasali, innescando la loro degenerazione in accordo a quel complesso processo noto come aterosclerosi, erano nel range ottimale per tali pazienti, inferiori cioè a 70. Il certificato diabetologico di nuova produzione, del 19/6/23, riporta dei valori ematici sovrapponibili
a quelli contenuti nel precedente certificato, con una glicemia di 148 e una Hb glicata di 7.8, non lontani dai valori ottimali, e valori di LDL sempre inferiori a 70, quindi a target. Vi si fa inoltre riferimento alla vaga presenza di complicanze, quali la maculopatia di ndd. e un'ateromasia di ndd., oltre ad una neuropatia periferica. L'adozione di tale sigla, ndd, acronimo di non determinata diagnosi, impiegato dallo stesso estensore del certificato, indica che non è possibile ricondurre ad un agente etiologico o causale preciso la comparsa di tali complicanze, che non possono pertanto essere ascritte alla malattia diabetica. Analogamente, il certificato oculistico di nuova produzione del 26/6/23 si limita
a descrivere cautamente, e in maniera del tutto generica, delle note di distrofia maculare, senza mai fare riferimento al diabete o alla presenza di quelle chiare alterazioni retiniche che possono complicarlo, né vi si trova alcuna indicazione ad approfondimenti diagnostici, quali lo studio fluorangiografico, esame necessario se fosse presente una retinopatia diabetica, evidentemente assente nel nostro caso. Per quanto riguarda la presunta neuropatia periferica, non sono riportati, ripeto, dati oggettivi comprovanti la sua esistenza (mai eseguito un esame elettroneurografico attestante vistose alterazioni della velocità di conduzione delle fibre nervose periferiche, evidentemente perché non necessario).
Anche alla luce della più recente documentazione, mancano prove oggettive di coinvolgimento degli organi bersaglio della malattia diabetica. Mi sento pertanto di confermare integralmente la mia valutazione precedente, per cui a tale condizione patologica va assegnato il cod. 9309 del DM del febbraio 1992, min. 40%, tenuto appunto conto dell'assenza di complicanze, obiettivabili clinicamente e strumentalmente, in una forma di diabete mellito a controllo metabolico subottimale. Il certificato psichiatrico del 16/3/22, a firma della dott.ssa , del Dipartimento di Salute Persona_5 Mentale dell'ASL AV, descrive la paziente come affetta da una depressione endogena grave in paziente con personalità ossessivo fobica, con indicazione all'avvio di terapia urgente con Anafranil 25 mg., Tavor 2,5, Gabapentin 300. Anche in questo caso, appariva strano che una paziente con anamnesi psichiatrica fino ad allora negativa sviluppasse una forma depressiva endogena di tale entità, e perdipiù nei mesi precedenti la nuova valutazione medico legale. Il contrasto tra la sintomatologia descritta in tale certificato e l'assoluta mancanza di sintomi ascrivibili a tale patologia, come rilevato all'esame obiettivo in corso di visita peritale, era stridente. Le stesse obiezioni vanno mosse all'analogo Per_ certificato psichiatrico di nuova produzione, del 7/7/23, sempre a firma della dott.ssa , che non ravvisava alcun miglioramento di un quadro clinico precedentemente descritto, che ripeto già allora appariva in stridente contrasto con quanto osservato in sede di visita peritale, vedi esame obiettivo. Confermo in toto la mia precedente valutazione, basata su dati clinici, riconoscendo un carattere di lieve entità a tali manifestazioni, seppur presenti, facendo riferimento al codice 2208, che prevede una percentuale del 30%, fisso, per la depressione endogena di grado lieve, appunto. Alla già descritta poliartrosi, peraltro lieve, in assenza di deformità articolari, anche tenuto conto della pregressa frattura di spalla dx., peraltro destinata a completo recupero, come evincevo dalla cartella clinica allegata, relativa al ricovero e al trattamento chirurgico, coronato da successo, avevo assegnato, per analogia, una percentuale invalidante del 20%. Già allora si trattò di una valutazione in eccesso, tenuto conto dell'ottimo recupero associato a procedure chirurgiche di tale tipo, non gravate in acuto, come in questo caso da complicanze. Il certificato ortopedico di nuova acquisizione, del
20/6/23, si limita a fornire una descrizione assolutamente soggettiva di un presunto mancato recupero funzionale di spalla dx., peraltro esclusivamente su base antalgica, facendo inoltre riferimento a degli esiti stabilizzati di una pregressa lesione di mano sx., già indennizzata, di cui avevo del resto già tenuto conto applicando il codice 7314. Gli esiti stabilizzati della lesione della mano sx., con il dolore neuropatico e la compromissione, lieve, della capacità prensile, possono essere descritti con il codice 7314, max 10%, che descrive appunto una lesione del nervo mediano al polso, lato non dominante. Applicando il calcolo riduzionistico, si perviene ad una percentuale invalidante totale del 70%”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione.
4 2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico della ricorrente, sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata, inclusa quella sopravvenuta.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. è completo, congruo ed esente da vizi logico- argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella
5 consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022,
n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche
e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente
a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276;
Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav.,
23/12/2013, n. 28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n.
9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav.,
13/08/2004, n. 15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n.
11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav.,
26/01/1998, n. 751; Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche
Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Il tutto anche in ordine all'oscillazione del 5% del gradiente invalidante, in quanto anch'essa costituisce una valutazione tecnica, prettamente medico-legale, la cui
6 ricognizione attiene a profili extragiuridici, rimessi al prudente apprezzamento del
C.T.U., il quale ben può ritenere che non vi sia luogo per variare il grado percentile d'invalidità nella misura consentita, reputando insussistente un riflesso sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica, come previsto dalle tabelle di invalidità civile allegate al D.M.
5.2.1992 ai fini dell'aumento.
Ebbene, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui non sussiste il requisito sanitario.
3. A ciò si aggiunga che non possono condurre ad un rilievo di nullità dell'espletata
C.T.U. le doglianze procedimentali sollevate dalla ricorrente, la quale ha lamentato un ritardo nel deposito delle relazioni.
In generale, eventuali irritualità nell'espletamento delle operazioni peritali ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cassazione civile. sez. II,
08/06/2007, n. 13428)
Nella fattispecie, l'inosservanza del termine assegnato al consulente per il deposito della relazione integrativa (non depositata dopo l'incarico e poi depositata oltre i 20 giorni prima dell'udienza del 9.4.2025) non ne determina la nullità giacché il termine per il deposito della relazione è ordinatorio, e ciò vieppiù allorquando si tratti di attività di consulenza integrativa di un incarico già espletato (Cassazione civile, sez. lav.,
17/09/1991, n. 9672: “Il consulente tecnico di ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice”).
Ebbene, parte ricorrente non ha precisato quale concreto vulnus del proprio diritto di difesa si sia prodotto a causa del ritardo, fermo che quest'ultimo, quand'anche si volesse ipotizzare che essa sia fonte di nullità, non potrebbe che generare una nullità relativa, che la parte è tenuta ad eccepire nella prima difesa utile, a pena di sanatoria.
Pertanto, le doglianze avanzate dalla ricorrente non consentono di invalidare le risultanze peritali e di disporre una nuova C.T.U..
Alla luce di ogni considerazione sinora svolta, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese
7 previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., e ciò sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso per A.T.P.O. e del ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
In ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M.
55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico della ricorrente, mentre quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, vanno a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalida al 70% con decorrenza dalla domanda Parte_1 amministrativa;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) condanna al pagamento delle spese di lite della fase sommaria in Parte_1 favore dell' che liquida, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., in € 340,00, oltre CP_1 rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. della precedente Parte_1 fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O;
6) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U della presente fase, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8