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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 299/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
19/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (p.iva ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Arsini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, Viale Tiziano, n. 108, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Pipia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Angela Casini, sito in Grosseto, Via della Pace, n. 283;
- CONVENUTA
E
, (p.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Giuseppe Marcellino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Palermo,
Via Nicolò Turrisi, n. 38/a, risulta elettivamente domiciliata;
-T CHIAMATA IN CAUSA
E
(p.iva , in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marcello Rossi e dall'Avv. Roberta Oddo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sara Pollini, sito in Grosseto,
Via Cesare Battisti, n. 69/A;
-T CHIAMATA IN CAUSA
E
LA GIUSA S.R.L., (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Agozzino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in IC, Vicolo di Largo del Mercato, n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
-T CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: mandato e appalto.
Conclusioni: all'udienza del 19/02/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e la Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_3 agivano in giudizio nei confronti di e della Controparte_4 Controparte_1
Parte ricorrente esponeva in fatto che:
-la società Oliveta s.a.s., di cui era socio il principe , era Persona_1 proprietaria di un immobile sito in Capalbio, località Giardino, via del Tricosto 16-18;
-in data 05.03.2019, il principe incaricava l'Arch. Persona_1
, presentatogli dal sig. , amico da numerosi anni delle figlie Controparte_4 Persona_2 del principe, di effettuare dei lavori all'interno della villa;
-l'incarico aveva ad oggetto “Consulenza progettuale relativa ai lavori di riqualificazione interna di una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”;
-l'Arch. doveva espletare “1) Incontro Psico-Progettuale; 2) Studio del progetto CP_4 planimetrico fornito dalla committenza distribuzione degli arredi interni;
4) Progetto di
- 2 -
illuminazione interna;
5) Progetti di: - biblioteca, -salone; -camera padronale;
6)
Progetto di n. 2 bagni per camera padronale;
7) Restyling biblioteca sala da pranzo;
8)
Restyling vano scala;
9) Restyling aree comuni fra gli appartamenti dei figli”, per un compenso di € 15.000,00;
-in data 29.03.2019, l'Arch. presentava tre preventivi, non conformi ai canoni CP_4 vigenti, relativi al rifacimento di persiane, e in data 03.04.2019 il principe sottoscriveva l'offerta meno cara pari ad € 41.058,94, IVA inclusa;
-in data 30.03.2019, la ditta portata dall'Arch. , presentava un CP_2 CP_4 preventivo, anch'esso difforme dalle normative vigenti, relativo ad “opere varie di demolizione”, per un totale di € 117.779,00, oltre IVA;
-in data 03.04.2019, la società Oliveta s.a.s. affidava all'Arch. l'incarico avente CP_4 ad oggetto “Consulenza progettuale relativa ai lavori di riqualificazione esterni di una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”, concernente le seguenti attività: “1)
Incontro Psico-Progettuale; 2) studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Supervisione del progetto riferito alle facciate, pavimentazione esterna, ed infissi;
4) Progettazione luci esterne parco, facciata, strada privata;
5) Progetti di: gazebo pranzo, terrazza ex-jacuzzi, cortile interno;
6)Riprogettazione area lavanderia;
7)Progettazione della sistemazione a verde della copertura lavanderia, locale tecnico;
8)
Studio e riuso dei porticati coperti della casa”, per un compenso di € 15.000,00, oltre
IVA e c.p.a.;
-in data 03.04.2019 la società Oliveta s.a.s. affidava all'Arch. l'incarico avente CP_4 ad oggetto: “Consulenza progettuale relativa ai lavori di edificazione di 70 mq, divisi in 3 aree di circa 35 mq, 32 mq e 8 mq”, concernente le seguenti attività: “1) Incontro Psico-
Progettuale; 2) studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Progetto planimetrico per la distribuzione degli ambienti di completamento;
4) Progetto architettonico degli impianti tecnologici (e riscaldamento, illuminotecnico); 5) Progetto degli arredi custom in 2D che si riterranno necessari;
6) Rendering degli ambienti interni che riterranno necessari;
7) Collaborazione nella scelta dei materiali finitura, sanitari e rubinetteria;
8) Collaborazione nella scelta degli arredi non customizzati;
9) Computo dei materiali;
10) Computo metrico” per un compenso di € 40.000,00 oltre IVA e c.p.a.;
-in data 30.04.2019 veniva sottoscritto un contratto di mandato tra l'Oliveta s.a.s. e la società avente ad oggetto: “
1.La dà mandato, nei modi, Controparte_1 Parte_2
- 3 -
forme e condizioni appresso indicati, alla di acquisire per conto di Controparte_5 essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà in agro del Comune di Capalbio.
2.La
su richiesta anche verbale della reperirà preventivi Controparte_5 Parte_2 ed accordi sui compensi per acquisire beni e servizi e commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante.
3.Il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con
l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “visto, si proceda.” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della .
4.Trascorsi sette giorni dalla consegna dei beni o dalla fine dei Parte_2 lavori comunicata per iscritto dalla mandataria alla mandante questi si intendano accettati da parte della ed il mandato si considererà eseguito. […] 2. Parte_2
L'importo complessivo non dovrà essere superiore agli importi indicati nei preventivi o accordi sui compensi accettati dalla [...]4.Il presente contratto terminerà Parte_2 il 31/12/2019 e potrà essere prorogato alle medesime condizioni per altro periodo, da stabilire, mediante apposizione di postilla manoscritta”, non sottoscritto da legale rappresentante della società ; Pt_2
-in data 08.05.2019 la presentava un preventivo di lavori edili per € Controparte_1
16.890,00; per marmo per € 3.142,68; per rubinetteria per € 4.123,82 per un totale complessivo di € 29.478,25 IVA inclusa ed un preventivo per un controtelaio di €
3.172,00 IVA inclusa, nonché un preventivo di € 720,00 IVA inclusa, i quali venivano approvati in data 21.05.2019 dal Principe;
- che successivamente la presentava altri due identici preventivi del Controparte_1 medesimo importo e relativi alle medesime forniture e stessa descrizione, anch'essi approvati da parte attrice in data 18.06.2019;
-in data 15.05.2019 la presentava un preventivo per il bagno Controparte_1 principessa, bagno ospiti, zona ospiti, parete scala, per un totale complessivo di €
24.856,49 IVA inclusa;
-in data 15.05.2019 la presentava preventivo per ulteriore materiale per Controparte_1
€ 26.468,75 IVA inclusa;
- 4 -
-in data 15.05.2019 la presentava un preventivo per ulteriori lavori nel Controparte_1 bagno principessa, bagno ospiti, e bagno principe, per un totale complessivo di €
12.538,94 IVA inclusa;
-in data 23.05.2019 la presentava un preventivo per lavori nelle varie Controparte_1 parti dell'immobile per un totale di € 71.647,40 IVA inclusa;
-in data 15.06.2019 la presentava un preventivo per numerosi lavori non Controparte_1 riportando alcun tipo di indicazione per il committente, il quale approvava solo la rimozione del camino per € 1.000,00 oltre IVA;
-in data 16.06.2019 la presentava un preventivo per l'adeguamento a Controparte_1 norma degli impianti interni elettrici della rimanente parte del casale, non inseriti nei precedenti preventivi, con la certificazione di tutto l'impianto secondo normativa per €
23.000,00 oltre IVA;
-in data 18.06.2019, il principe sottoscriveva un preventivo dell'Arch. , avente ad CP_4 oggetto “la Progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico — Villa L'Oliveta —
Capalbio, Italia”, incarico che riguardava la progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico dell'esterno della villa l'Oliveta (“Rilievo dello stato di fatto e restituzione grafica dell'oggetto dei lavori;
Progetto dell'impianto elettrico comprensivo di schemi e quadri elettrici;
Redazione del computo metrico estimativo degli interventi;
Direzione dei Lavori al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere ed il rispetto dei vincoli contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori a tutela degli interessi del Committente”), il tutto in collaborazione con l'Ing. per un compenso di € CP_6
15.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 parte ricorrente sottoscriveva un incarico professionale all'Arch.
avente ad oggetto “Incarico professionale per COORDINAMENTO GLOBALE CP_4
PROGETTO L' ”, avente ad oggetto “il coordinamento e supervisione delle Pt_2 varie attività d'implementazione del progetto - lavori edili interni, lavori edili esterni, adeguamento impianto elettrico interno, pratiche burocratiche ed autorizzative, negoziazione dei diversi preventivi, supervisione dell'intero processo di approvvigionamento ( ciclo, ordine, consegna, collaudo)”, per un compenso di €
20.000,00 oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 parte ricorrente sottoscriveva un preventivo avente ad oggetto
“l'incarico professionale per la direzione del cantiere edile di Villa L'oliveta”, avente ad
- 5 -
oggetto “la direzione del cantiere al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere ed il rispetto dei vincoli contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori a tutela degli interessi del Committente”, per un compenso di € 20.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 il Principe incaricava l'Arch. di una “Consulenza progettuale CP_4 relativa ai lavori di riqualificazione della zona ospiti nel piano terra e un bagno nel primo piano all' interno d'una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”, avente ad oggetto le seguenti attività “1) Incontro Psico-Progettuale; 2) Studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Progetto planimetrico per la distribuzione degli ambienti incluso l'ipotesi di nuovi arredi di completamento;
4) Progetto architettonico degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, climatizzazione, riscaldamento, illuminotecnico ) 5) Progetto degli arredi custom in 2D che si riterranno necessari;
6)
Rendering degli ambienti interni che si renderanno necessari;
7) Collaborazione nella scelta di materiali di finitura, sanitari e rubinetteria, 8) Computo di materiali, 9)
Computo metrico”, per un compenso di € 20.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 15.07.2019, su incarico dell'Arch. , il sig. presentava un CP_4 Parte_4 preventivo di € 3.000,00 totali relativo a “Interventi di edilizia per ampliamento una tantum di n. 2 Unità immobiliari;
relativo all' immobile sito in località TRICOSTO 58011
CAPALBIO (GR); e della Documentazione richiesta dall'Amministrazione per
l'ottenimento della S.C.I.A. in alternativa del permesso di costruire”, avente ad oggetto le seguenti attività: “
1.redazione della progettazione esecutiva degli interventi statici della struttura, comprendente: -Disegno dei particolari costruttivi;
-Relazione tecnica illustrativa;
-Relazione sulla qualità dei materiali -Relazione geotecnica e sulle fondazioni -Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità; - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera: -Scheda tecnica “Allegato B
'2.Espletamento c presentazione della pratica relativa alla domanda di autorizzazione sismica per l'ottenimento della relativa autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/01
Artt. 93. 94 e della LR 1/05 Art. 105 ter. e s.m.i., adempimenti tecnico-amministrativi occorrenti e completamento della procedura preso il Genio Civile con la redazione e deposito della relazione a strutture ultimate. Nel corrispettivo saranno comprese le seguenti prestazioni: -Progetto esecutivo e dei particolari costruttivi delle opere ante e post opera secondo le normative vigenti da presentare sia in Comune che in sovraintendenza;
-Rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146. comma 10
- 6 -
del D.Lgs 22/01/2014; Relazione tecnica asseverata;
Perizia Asseverata;
-Dichiarazione di conformità del progetto;
Relazione tecnica sulla prestazione energetica deqli edifici
Legge 10/91; Valutazione previsionale dei requisiti acustici DPCM 05.12.1997; Progetto impianto elettrico;
- Redazione e presentazione del nuovo accatastamento a fine lavori”;
-in data 16.07.2019 la presentava un preventivo per l'acquisto del Controparte_1 marmo Billiemi per € 51.617,43 IVA inclusa;
-in data 16.07.2019 la presentava un preventivo per lo smaltimento dei Controparte_1 rifiuti con amianto per € 5.762,06 IVA inclusa;
-in data 07.10.2019 la presentava un preventivo per la fornitura e posa Controparte_1 in opera di gazebi per € 28.232,00 oltre IVA;
-in data 07.10.2019 la presentava un preventivo per la fornitura degli Controparte_1 arredi dei bagni pari ad euro 18.678,00 IVA esclusa;
- in data 09.12.2019 la presentava un preventivo per applique di € Controparte_1
168,36 IVA inclusa;
- in data 09.12.2019 la presentava un preventivo per i gazebi di euro Controparte_1
9.516,00 IVA inclusa;
- in data 11.06.2020 veniva effettuato un sopralluogo a seguito del quale si contestava che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, come già era stato in precedenza illustrato alla proprietà;
-l'Avv. Arsini, in data 17.06.2020, inoltrava una lettera raccomandata, contestando integralmente i lavori e chiedendo l'invio di una serie di documenti, i quali non venivano inviati;
-in data 20.06.2020 e 28.06.2020 parte attrice contestava ulteriormente i lavori e la cattiva esecuzione degli stessi;
-veniva avviato un procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione
Mediatori Professionisti Roma, il quale aveva esito negativo;
-durante l'esecuzione dei lavori, l'Arch. e la oltre che le ditte CP_4 Controparte_1 dagli stessi incaricate, non seguivano le direttive del direttore dei lavori, Ing.
[...]
Parte_5
-il incaricava il tecnico di redigere una relazione CP_7 Persona_3 sull'impianto elettrico, in seguito ai lavori effettuati dall'Arch. e dalla CP_4
e dalle ditte da loro incaricate;
Controparte_1
- 7 -
-il tecnico incaricato concludeva in tal senso: “l'impianto esaminato non può dirsi conforme alle norme attualmente in vigore od in vigore all'epoca della sua realizzazione.
Ritiene quindi necessario l'intervento di una ditta di installazioni elettriche abilitata ai sensi del D.M. 37/08 che possa rimuovere le carenze già evidenziate al par.4
“OSSERVAZIONI” ed effettui una puntuale verifica di tutto l'impianto in modo da poter intervenire su tutti i componenti dello stesso (scatole di derivazione, apparecchi di comando e prelievo di energia, etc.). A seguito dell'individuazione del conduttore disconnesso dalla presa elettrica di cui al par.4, si consiglia anche il serraggio di tutti i morsetti dei componenti elettrici in modo da poter prevenire ed evitare fenomeni di arco elettrico dovuto a connessioni scadenti”;
-il incaricava un altro tecnico, al fine di redigere una perizia CP_7 Persona_4 sugli scarichi e le colonne di ventilazione, il quale concludeva in tal senso: “tenuto conto che lo scopo della perizia è quello di determinare i giusti costi necessari alla eliminazione o drastica riduzione delle carenze sopra richiamate, ritengo giusto applicare il metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme di principi logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del giudizio di perizia. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, ci dovrebbero consentire di conoscere con un ordine di grandezza ragionevole la più attendibile valutazione. - OPERE - OPERE MURARIE CP_8
- INTERVENTI DI RIPRISTINO -PROTEZIONE CON CARTONI E TELI DEL
PAVIMENTO E PARETI - DI E CP_9 CP_10 Controparte_11
RIMONTAGGIO DEGLI STESSI - REALIZZAZIONE DI PONTE DI SERVIZIO PER
LAVORARE IN QUOTA IN SICUREZZA (se necessario) - ASPORTAZIONE DEGLI
INTONACI FINO AL VIVO DELLA MURATURA - REALIZZAZIONE DI NUOVO
INTONACO CIVILE SULLE AREE PRECEDENTEMENTE DEMOLITE -
TINTEGGIATURA CON PRODOTTI PROFESSIONALI DELLE PARTI INTERESSATE
AGLI INTERVENTI - E PULITURA FINALE COSTO Controparte_12
TOTALE (escluso IVA di Legge) : Euro 12.000,00 (dodicimila euro) […]Per ultimo, ma non meno importanti, vanno valutati i danni morali subìti per il disagio dal Proprietario
Signor ; Parte_6
- 8 -
-il incaricava l'Arch. per redigere una perizia sull'immobile sito CP_7 Persona_5 in Capalbio, via del Tricosto, la quale concludeva in questo senso: “Per quanto concerne la valutazione dei costi da sostenere per l'eliminazione dei danni, si è fatto principalmente riferimento sia alla tariffa “Prezzi informativi dell'edilizia – Recupero, Contr Ristrutturazione, Manutenzione” edita dalla sia ai prezzi deducibili con difficoltà dal capitolato e computo metrico delle opere fornito dall'impresa e dal tecnico incaricato. Tenuto conto della natura delle opere da eseguire ed in certi casi della singolarità di alcune delle lavorazioni prese in esame, si è dovuto far riferimento sia al costo della giornata operaio (I,II,III,IV livello) reperibili dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali N. 23 /2017 (provincia di Grosseto), che alla formulazione dei prezzi a corpo, basandosi sull'esperienza e sui prezzi applicati attualmente dalle imprese che operano nel settore del restauro edilizio per gli appalti di fabbricati. Lo stesso principio è alla base del costo di alcuni materiali/forniture. Il riferimento operato ai prezzi comunemente applicati dalle imprese è stato necessario in quanto si tratta, nel caso in questione, per lo più da interventi puntuali e specifici in alcuni elementi, dove molto spesso, l'applicazione dei prezzi unitari alle entità delle opere da eseguire seguendo i vari prezzari non rispecchia la realtà dei prezzi generalmente applicati dalle imprese per le opere di ripristino. Pertanto si è proceduto all'elaborazione di un computo metrico estimativo a misura che elenchi tutte le lavorazioni necessarie al fine di eliminare i vizi esistenti per ciò che si è reso visibile durante i sopralluoghi”;
-l'ammontare dei lavori individuati ammontava ad € 94.324,89, i costi per le perizie ad un totale di € 6.938,98;
-con email del 16.06.2020, il sig. inviava al Principe un riepilogo di tutti i Persona_6 costi sostenuti dallo stesso e dalla società Oliveta s.a.s., dal quale risultava che quanto pagato non corrispondeva ai preventivi presentati;
-i convenuti pretendevano il pagamento di ulteriori somme, nonostante i danni accertati con le perizie;
-i materiali scelti, le ditte presentate, le lavorazioni eseguite non erano all'altezza né del luogo, né della caratura del committente e dei costi sostenuti;
-tutta la documentazione consegnata risultava carente, mancando i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché la dichiarazione di corretta posa degli infissi e la sua certificazione energetica, corrente posa del marmo “billiemi” e altre lacune.
- 9 -
Per tutti questi motivi parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi espressi in narrativa 1) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'architetto e Controparte_4 della per l'effetto ai sensi dell'art. 1450 c.c. ritenere non dovuta la Controparte_1 somma di euro 60.637,70; 2) accertato e dichiarato la grave responsabilità della
e dell' Arch. nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_1 CP_4 della villa, condannare l'Arch. alla refusione del danno ovvero Controparte_4 all'immediata apertura del sinistro presso la compagnia di assicurazione interessata;
3) accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della e Controparte_1 dell'Arch. , ai sensi dell'art.1667 c.c. condannare gli stessi in solido al CP_4 risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non che si quantificano in euro
114.145,98 quanto ai danni materiali, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e in euro 150.000 a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a partire dalla domanda. 4) accertato e dichiarato il grave inadempimento degli odierni convenuti, a norma dell'art. 1667 c.c. dichiarare la riduzione del prezzo e per l'effetto condannare l'Arch. alla restituzione al : a) CP_4 Parte_7 della somma di euro 85.326,00 in quanto indebitamente pagati in assenza di qualsivoglia realizzazione di quanto concordato, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, b) della somma di euro 25.376,00, per dei lavori che non sono stati effettuati seppur preventivati, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, c) a titolo di riduzione del prezzo della somma di euro 87.306,74 per la fornitura per Pt_8 la fornitura e posa in opera dei gazebi, per l'adeguamento dell'impianto elettrico, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, d) a titolo di riduzione del prezzo della somma di euro 55.947,00 relativi al pagamento di fatture del e degli Pt_8 infissi risultati del tutto inadeguati e non conformi a quanto preventivato, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto CP_4 infondate in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE
TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e ragione;
rigettare l'istanza
- 10 -
istruttoria formulata dai ricorrenti di nominare un CTU per la verifica dei danni asseritamente subiti e la loro quantificazione;
dichiarare le domande spiegate dai ricorrenti irricevibili o inammissibili o, comunque, rigettarle, con ogni più opportuna statuizione, perché infondate;
condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
[...]
Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e poi chiedendo la chiamata in causa di terzi, oltre che il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. La stessa, inoltre, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di somme di denaro ancora dovute.
Nello specifico, esponeva in fatto che: Controparte_1
-in data 30.04.2019, veniva sottoscritto un contratto di mandato tra l'Oliveta s.a.s. e la società in persona del suo legale rappresentante, con il quale la prima Controparte_1 dava mandato alla seconda di “acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà in agro del Comune di Capalbio”, prevedendo che: “2.La , Controparte_5 su richiesta anche verbale della , reperirà preventivi ed accordi sui Parte_2 compensi per acquisire beni e servizi e commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante.
3.Il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “visto, si proceda.” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della . Parte_2
4.Trascorsi sette giorni dalla consegna dei beni o dalla fine dei lavori comunicata per iscritto dalla mandataria alla mandante questi si intendano accettati da parte della
ed il mandatosi considererà eseguito. […] 2. L'importo complessivo non Parte_2 dovrà essere superiore agli importi indicati nei preventivi o accordi sui compensi accettati dalla [...]4.Ilpresente contratto terminerà il 31/12/2019 e potrà Parte_2 essere prorogato alle medesime condizioni per altro periodo, da stabilire, mediante apposizione di postilla manoscritta”;
-il contratto, inoltre, prevedeva all'art. 4 che “1.La mandante potrà rivolgere ogni azione di responsabilità o garanzia esclusivamente nei confronti del fornitore o appaltatore. 2.
La responsabilità civile della mandataria è limitata esclusivamente alle obbligazioni
- 11 -
convenute con il presente contratto” e all'art. 5 che “per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Tribunale Civile di Palermo”;
-il contratto di mandato era volto ad agevolare l'acquisizione dei beni e delle forniture necessarie ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della società , la Pt_2 cui consulenza artistica e di interior design era stata affidata all'Arch. e la cui CP_4 progettazione e direzione lavori all'Ing. Parte_5
-in esecuzione del contratto la presentava una serie di preventivi al Controparte_1
Principe ed alla consorte, i quali venivano tutti Parte_7 approvati e firmati, e i beni e servizi, funzionali alla ristrutturazione dell'immobile sito in
Capalbio, venivano tutti regolarmente acquisiti dai ricorrenti;
-i lavori e le forniture venivano consegnati ed espressamente accettati dal Principe, come risultava dalla dichiarazione del 10.12.2019;
-successivamente alla consegna ed accettazione dei lavori, sempre attraverso l'intermediazione della l'Oliveta s.a.s. e i due consorti, firmavano altri Controparte_1 preventivi per ulteriori lavori esterni, ovvero per la struttura della cappella;
-lo stesso sig. , persona di fiducia del Principe, confermava a quest'ultimo Persona_6
l'avvenuto invio di tutte le fatture, il pagamento delle stesse e la loro regolarità con un'email del 16.06.2020;
-in data 17.06.2020, l'Avv. Arsini inviava alla oltre che all'Arch. Controparte_1
, una generica contestazione circa la regolarità dei lavori eseguiti, chiedendo una CP_4 serie di documenti già in possesso della committenza, in quanto inviati in data
19.11.2019.
Per tutte queste ragioni parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.
Tribunale
- Preliminarmente,
- dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo.
- fissarsi ai sensi dell'art. 702-bis comma 5c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi La ditta corrente in Località S.Paolo S.S. CP_14
117 Km 48, IC (Enna) , p.iva la ditta P.IVA_5 Controparte_2
p. iva ,con sede in via San Michelen.52, 90037 Piana degli
[...] P.IVA_3
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Albanesi(PA),la ditta p. iva , Controparte_3 P.IVA_6 corrente in Viale Regione Siciliana N.O. 6685,la ditta Laredo s.r.l., Via Sciuti n.87 -
90144 Palermo -P.IVA P.IVA_7
- Nel Merito
- Dire e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna società e pertanto estrometterla dal giudizio
- Dire e Dichiarare inammissibili, prive di prova e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande spiegate da parte ricorrente e pertanto respingerle
In via subordinata
- Dire e dichiarare che gli unici responsabili per i lamentati difetti delle opere, delle lavorazioni, delle forniture, ed, in generale, per tutti i danni a vario titolo lamentati, sono
i terzi La ditta la ditta CP_14 Controparte_2 [...]
e la ditta Laredo s.r.l., ciascuno perla propria parte e per Controparte_3 quanto di loro competenza, e
- Per l'effetto,
- Determinare, in relazione ai lavori ed alle forniture effettuate dalle predette ditte, le relative responsabilità, condannando le stesse ai dovuti risarcimenti e/o refusioni, ciascuna per la propria parte, e comunque manlevare e tenere indenne la società odierna comparente da ogni e qualsiasi forma di responsabilità e conseguente obbligo risarcitorio, restitutorio o indennitario che dovesse essere accertata a seguito dell'accoglimento delle domande proposte.
In ogni caso
Dire e dichiarare dovuta le somme di euro 10.500,00 per saldo zanzariere, come da preventivo del 15.4.2019 (doc. 9) e fattura pro forma n. 7 (doc. 3), di euro 4.426,16,00 per il saldo struttura in ferro 'cappella' di cui al preventivo firmato l'8.2.2020, (doc. 11) portato dalla fattura n. 9 (doc. 3) del 26.6.2020, ed euro 2.379,00, giusto preventivo firmato il 10.12.2019, relativo alla copertura gazebi e portato dalla fattura n.8 del
29.6.2020 (doc. 3).
Con vittoria di spese e onorario di causa”.
Con ordinanza del 06.04.2022 il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta da Controparte_1
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Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la ditta
, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 procedibilità e di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e poi chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a. In via preliminare, si chiede al Tribunale adito di voler dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Palermo;
b. In rito, si chiede che il Tribunale adito Voglia dichiarare l'improcedibilità dell'azione per violazione della clausola compromissoria che prevede il tentativo di conciliazione dinanzi alla di Palermo. Controparte_15
c. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ovvero prescrizione ex art.
1667 c.c. della parte attrice ovvero della chiamante nei confronti della CP_1 [...] ovvero la decadenza della ai sensi e per gli effetti di cui CP_2 Controparte_1 all'art. 1670 c.c..
d. Accertare e dichiarare che le opere oggetto di appalto sono state consegnate e quindi
l'insussistenza dell'invocata garanzia ex art. 1667 c.c. e quindi l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
e. Accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione e per l'effetto condannare parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma IV c.p.c..
f. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
eccependo preliminarmente il difetto di competenza Controparte_3 territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e chiedendo poi il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
La stessa formulava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via preliminare, nel rito, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo;
2) nel merito, accertare e dichiarare che i vizi del marmo sono stati denunciati tardivamente e, per l'effetto dichiarare la decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1495
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co 1 c.c., con estromissione della dal presente Controparte_3 giudizio;
3) ulteriormente nel merito, accertare e dichiarare che la consegna è avvenuta oltre un anno antecedente alla proposizione dell'azione e per l'effetto dichiararne
l'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 co 3 c.c., con estromissione della
[...] dal presente giudizio;
Controparte_3
4) nel merito in via parimenti principale, accertare e dichiarare l'assenza di vizi del marmo billiemi fornito e venduto dalla e per l'effetto, Controparte_3 esclusa ogni responsabilità, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di manleva formulata;
5) nel merito, in via subordinata, dichiarare le domande spiegate dalla Controparte_1 irricevibili o inammissibili o, comunque, rigettarle, con ogni più ampia statuizione perché infondate;
6) Comunque, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Parte_9 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
La terza chiamata formulava le seguenti conclusioni: “Al Tribunale adito
1) di ammettere i mezzi istruttori richiesti;
2) nel merito, di rigettare le domande proposte dal ricorrente principale e dalla
nei confronti dell'odierna convenuta, per le ragioni sopra esposte;
CP_1
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi del giudizio con la maggiorazione prevista dal 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come aggiunto dal D.M.
n. 37/2018”.
All'udienza del 15.11.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice, vista la comparsa di costituzione della terza chiamata, formulava una nuova domanda, in CP_2 aggiunta a quelle proposte con l'atto introduttivo, nei seguenti termini: “in ogni caso, accertata e dichiarata la diversità dei corrispettivi di cui ai preventivi forniti dalla Ditta individuale alla con quelli di cui Controparte_2 Controparte_1
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ai preventivi sottoposti dalla al PR ON ND zu KO Controparte_1
IE e alla società agricola semplice , condannare la Pt_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al PR ON ND zu
[...]
KO IE e alla società agricola semplice le relative differenze, Pt_2 nella misura ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa”.
Con ordinanza del 18.07.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera di in favore di Controparte_4 [...]
della somma omnicomprensiva 32.000,00; Persona_1
- pagamento ad opera della in favore della Controparte_1 Parte_2
, della somma omnicomprensiva di euro 52.200,00;
[...]
- riconoscimento ad opera di tutte le parti in causa che nulla è più dovuto in ragione dei rapporti negoziali dedotti nel presente giudizio;
pagamento da parte della CP_1 in favore di ciascun terzo chiamato, già costituitosi in giudizio, di un contributo per
[...] le spese legali sostenute pari a complessivi euro 1.200,00;
- pagamento da parte della in favore di ciascun terzo Parte_2 chiamato, già costituitosi, di un contributo per le spese legali pari a complessivi euro
800,00,
- compensazione, per il resto delle spese di lite”.
All'udienza del 13.03.2024 tutte le parti, ad eccezione della Controparte_1 accettavano la proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 18.07.2023.
Con verbale di conciliazione del 16.04.2024 la lite veniva dichiarata conciliata, ai patti e condizioni nello stesso riportati, tra KO ON ND zu IE, in proprio e nella qualità, unitamente a , di legale rappresentante della Parte_10 società agricola , e . Parte_2 Controparte_4
All'udienza del 19.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le altre parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulle eccezioni preliminari.
In primo luogo, bisogna analizzare l'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo.
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Tale eccezione è stata sollevata dalla convenuta, e dalle terze chiamate Controparte_1 in causa, ditta individuale Controparte_16 Controparte_3
[...]
La stessa si fonda, in tutti e tre i casi, sulla deroga contenuta nei contratti conclusi, rispettivamente, tra con parte attrice e tra sia con la Controparte_1 Controparte_1 ditta individuale , sia con Controparte_2 Controparte_3
[...]
In tutti e tre i casi viene in rilievo un accordo con il quale le parti derogavano alla competenza territoriale, scegliendo quale foro convenzionale, il Tribunale di Palermo.
Le ipotesi in esame rientrano nell'ambito di operatività degli artt. 28 e 29 c.p.c.. Ed infatti, la prima disposizione richiamata prevede che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi espressamente previsti. La seconda disposizione, inoltre, stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto;
lo stesso, ancora, non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non
è espressamente stabilito.
Nel caso di specie, in tutti e tre i contratti richiamati le parti hanno derogato alla competenza territoriale con riferimento a tutte le controversie che possono derivare dagli accordi conclusi.
Com'è noto, se non vi è un'espressa statuizione in merito, la semplice deroga non è sufficiente ad attribuire al foro indicato nell'accordo carattere di esclusività; ciò vuol dire che, qualora le parti si siano limitate ad indicare un foro come competente per “qualsiasi controversia” che sorgerà tra loro rispetto ad un determinato contratto, il foro così fissato convenzionalmente sarà meramente alternativo rispetto ai fori generali, ma non esclusivo
(“Il foro convenzionale in tanto può ritenersi esclusivo, in quanto vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti di derogare all'ordinaria competenza territoriale ed anche di escludere i fori concorrenti, previsti dalla legge in via alternativa”, Tribunale Modena n. 1164/2024).
Ebbene, nelle ipotesi in esame, le parti non hanno specificato che il foro convenzionale da loro scelto fosse da intendersi come “esclusivo”, motivo per il quale non può desumersi la comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
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La circostanza in questione consentiva, dunque, a parte attrice di adire uno dei fori ordinari, così com'è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti, la competenza risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di
Grosseto, operando il foro di cui all'art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Nell'ipotesi in esame, l'oggetto del contendere concerne lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili siti in Capalbio, motivo per il quale sussiste, senza alcun dubbio, la competenza territoriale del Tribunale di Grosseto.
Pertanto, in tutta evidenza, sussistono quelle finalità di carattere processuale, alle quali risponde la norma richiamata (art. 20 c.p.c.), consistenti nel consentire al giudice di poter meglio gestire il processo, data la vicinanza del suo ufficio con il luogo in cui possono trovarsi gli elementi di prova da acquisire per la decisione della causa.
In conclusione, la presente causa risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di
Grosseto.
Quanto all'eccezione di improcedibilità delle domande sollevata dalla ditta individuale
, stante la presenza di una clausola compromissoria nel Controparte_2 contratto stipulato con la stessa risulta destituita di fondamento. Controparte_1
Ciò in quanto non ha agito in giudizio direttamente nei confronti della Controparte_1 ditta individuale , nella cui ipotesi avrebbe dovuto Controparte_2 preventivamente esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Palermo, ma ne ha richiesto la chiamata in causa, viste le domande proposte da parte attrice.
In questo caso, la chiamata in causa del terzo risponde a meritevoli esigenze di economia processuale, posto che intende essere manlevata dai terzi chiamati, Controparte_1 subordinatamente all'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, anche al fine di evitare l'instaurazione di un successivo autonomo giudizio nei confronti degli stessi.
Qualificazione giuridica del contratto stipulato tra parte attrice e parte convenuta.
Passando all'analisi del merito delle domande proposte da parte attrice valgono le considerazioni che seguono.
Ebbene, occorre in via preliminare procedere all'inquadramento giuridico dei rapporti intercorrenti tra il (d'ora in avanti “il Parte_11
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Principe”) e la società semplice (d'ora in avanti ”), da un lato, e Pt_2 Pt_2 Pt_2 la dall'altro lato. Controparte_1
Dall'esame dei documenti agli atti, risulta che l' , in persona del legale Pt_2 rappresentante, ossia il , e la stipulavano un contratto con il CP_7 Controparte_1 quale, data l'intenzione della prima di effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili di sua proprietà siti in Capalbio (GR), la stessa dava mandato alla seconda di
“acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili […]” (all. n. 1 di parte convenuta).
Il contratto prevedeva che “la Società su richiesta anche verbale della CP_1
Società reperirà preventivi ed accordi sui compensi per acquisire beni e servizi e Pt_2 commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante” e che
“il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “Visto, si proceda” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società ”. Pt_2
Ebbene, parte attrice qualifica erroneamente il negozio in questione come contratto di appalto. Lo stesso, invece, deve più correttamente ricondursi alla figura del mandato.
Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.) (“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con
l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante.
Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo
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nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale
Imperia, n. 755/2021).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., n. 567/2000; “Il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, n. 1051/2022).
Il mandato, invece, è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art. 1703 c.c.).
La caratteristica principale del mandato, quindi, è l'obbligazione di svolgere l'attività gestoria, avente ad oggetto il compimento di atti giuridici.
Lo stesso, dunque, è un contratto consensuale, naturalmente oneroso e, in questo caso, a prestazioni corrispettive.
Bisogna distinguere a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza.
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Nel primo caso (art. 1704 c.c.), l'elemento caratterizzante è la “contemplatio domini”, ossia la spendita del nome del rappresentato, cosa che comporta il prodursi degli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario direttamente nella sfera giuridica del mandante (“In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale col quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente la sussistenza di un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con la stessa astrattamente compatibili, può ricondursi al rapporto di mandato, distinguendosi
l'una e l'altro in quanto mentre la prima esaurisce la sua funzione davanti a terzi, il secondo involge, viceversa, il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato”,
Cass. Civ. n. 16374/2025). Si applicano, dunque, le norme in materia di rappresentanza
(artt. 1387 e ss c.c.).
Relativamente al secondo caso, l'art. 1705 c.c. prevede che il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. In tale ipotesi il mandatario agisce solo per conto e non anche a nome del mandante, ragion per cui gli effetti giuridici degli atti che pone in essere si producono nella sua sfera giuridica, dovendo poi ritrasferirli nella sfera giuridica del mandante.
Le figure negoziali del mandato e dell'appalto divergono, dunque, per una molteplicità di aspetti.
Pur essendo anche la fattispecie negoziale del mandato riconducibile al genere dei contratti che implicano un do ut facias, la differenza dall'appalto è alquanto marcata.
Nel mandato la prestazione del mandatario consiste essenzialmente in un'attività deliberativa o negoziale, ossia si traduce in atti di formazione e susseguente manifestazione di volontà, mentre l'attività dell'appaltatore ha carattere meramente esecutivo, ed è rivolta al compimento di un'opera o di un servizio, il cui obbligo l'appaltatore assume, con gestione dei mezzi a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro. Trattasi, in questo secondo caso, di un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale (Cass. Civ. n. 15607/2005; Cass. Civ. n. 3803/1995; Cass. Civ. n.
5582/1993).
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Inoltre, gli effetti dell'attività del mandatario, come visto, possono prodursi nella sua sfera giuridica ovvero direttamente nella sfera giuridica del mandante, ove il mandatario sia munito del potere di rappresentanza, mentre nell'appalto inderogabilmente gli effetti si producono nella sfera giuridica dell'appaltatore, che è tenuto esclusivamente a far acquisire all'appaltante il risultato finale dell'attività compiuta.
Ancora, nell'appalto l'appaltatore assume il rischio economico della prestazione mentre nel mandato il mandatario non è normalmente esposto a tale rischio, spettandogli il rimborso delle spese e l'eventuale compenso pattuito all'esito del compimento dell'atto giuridico. All'uopo, il mandante deve mettere a disposizione del mandatario le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico e deve tenerlo indenne da tutte le spese e perdite che questo può subire in esito all'attuazione del mandato.
Orbene, delineati i tratti essenziali delle due figure negoziali dell'appalto e del mandato e le rispettive differenze, emerge in tutta evidenza che, nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di mandato.
Ed infatti, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto (“mandato”) ed alla qualifica conferita alle stesse (“mandante” e “mandataria”), emergono elementi dai quali
è desumibile senza dubbio la qualificazione giuridica di mandato senza rappresentanza.
L'art. 1, infatti, come anticipato, prevedeva che l' dava mandato alla Pt_2 CP_1 di acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la
[...] manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà siti in Capalbio.
Inoltre, l'accordo stabiliva anche che il mandato si considerava conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “Visto, si proceda” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell' . Pt_2
Dunque, alla mandataria, veniva conferito l'incarico di compiere atti Controparte_1 giuridici per conto della mandante, l' , e non di compiere un'opera o servizio con Pt_2 gestione dei mezzi a proprio rischio.
Altro elemento proprio del mandato si desume dall'art. 2, il quale disponeva anche che la mandante dovesse fornire alla mandataria la provvista finanziaria per compiere i suddetti atti.
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Trattavasi, inoltre, di un mandato in rem propriam, considerato che l'art. 3 del contratto prevedeva che lo stesso, oltre ad essere a titolo oneroso, fosse nell'interesse anche della mandataria.
La mandataria, infatti, come si vedrà, stipulava una serie di contratti, perlopiù, di appalto con fornitori e appaltatori, odierni terzi chiamati in causa.
Dunque, posto che trattasi di un contratto di mandato, la mandante, odierna parte attrice, al fine di far valere i vizi dei beni forniti e/o delle opere eseguite da fornitori e appaltatori, per il tramite della mandataria, avrebbe dovuto agire nei confronti di questi ultimi e non della Controparte_1
A conferma di ciò, l'art. 4 del contratto di mandato prevedeva anche che “la mandante potrà rivolgere ogni azione di responsabilità o garanzia esclusivamente nei confronti del fornitore o appaltatore”.
Rapporti tra i rimedi generali in materia di inadempimento contrattuale e quelli in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata.
Inoltre, preme sottolineare allo scrivente giudice che le domande sono proposte da parte attrice in maniera del tutto confusa, facendo la stessa dapprima riferimento all'art. 1460
c.c., in materia di eccezione di inadempimento, e poi all'art. 1667 c.c., in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata.
Con ogni probabilità parte attrice con la prima domanda intendeva far valere la responsabilità di parte convenuta per inadempimento contrattuale.
Quanto al rapporto tra le due azioni bisogna comunque sottolineare quanto segue.
In caso di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667 e ss c.c. sono speciali ed integrano i principi generali in materia di inadempimento (“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli
1667,1668,1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); tuttavia, le norme richiamate trovano applicazione solo nel caso in cui l'opera sia stata interamente realizzata e non anche quando sia rimasta incompleta. Quindi, nel caso in cui
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l'opera risulta portata a compimento il committente può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del Cc, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del Cc in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); mentre nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia eseguito interamente l'opera commissionata si applica la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, ex artt. 1453 e ss c.c. (“Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli articoli 1453 e 1455 del Cc, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 del Cc trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.”, Tribunale di Monza, n. 41/2024; “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare
l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito
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e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.”, Cass. Civ., n.
7861/2021).
Orbene, considerato che nel caso di specie, l'opera risulta portata a compimento, - ferma la contestazione dei vizi e delle difformità -, le norme in materia di inadempimento contrattuale richiamate non possono trovare spazio.
Sui contratti conclusi dalla in esecuzione del mandato. Controparte_1
Ebbene, come anticipato, la concludeva una serie di contratti, al fine di Controparte_1 adempiere al contratto di mandato stipulato con parte attrice.
Nello specifico, la convenuta, nelle vesti di mandataria, stipulava con la ditta individuale un contratto avente ad oggetto lavori di manutenzione Controparte_2 ordinaria degli interni del casale di proprietà della mandante , sito nel Parte_2
Comune di Capalbio (all. 1 della terza chiamata . CP_2
Inoltre, la concludeva con l' un Controparte_1 CP_3 Controparte_3 contratto avente ad oggetto la fornitura di marmo billiemi per la ristrutturazione dell'immobile oggetto del presente giudizio (all. 2 della terza chiamata
[...]
. Controparte_3
Infine, la medesima stipulava con dei contratti aventi ad oggetto la Parte_9 fornitura di infissi e arredi (all.ti nn. 4 e 5 della terza chiamata . Parte_9
Orbene, in primo luogo, risulta essenziale procedere alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, accertando se lo stesso rientri nella fattispecie dell'appalto o della compravendita.
Il discrimine tra le due fattispecie contrattuali è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, oltre che dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare). In termini sintetici, quindi, giova premettere che la compravendita e l'appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), mentre il secondo da un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio), che l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Dunque, nell'appalto l'opera o il servizio è prevalente rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto.
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Com'è noto, “dinanzi a contratti misti in cui si combinano elementi propri della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile deve guardare al fine ultimo dell'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al contratto, per cui quando alla prestazione di 'dare', tipica della vendita, si affianchi quella di 'fare' che caratterizza invece l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti, oltre che del senso oggettivo del negozio, per accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (nel qual caso sarà prevalente la componente dell'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (in tal caso sarà prevalente la fattispecie della vendita)” (Tribunale Pavia, n.
695/2022).
In particolare, dunque, si è in presenza di un contratto di appalto quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Si ha contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene (“In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore”, Tribunale Potenza, n. 858/2020).
La corretta qualificazione contrattuale determina una diversa disciplina e termini per la denunzia dei vizi dell'opera. Rispetto alla compravendita, nel caso in cui il bene presenti
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vizi tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, l'acquirente è tenuto a denunciare tali vizi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione per far valere in giudizio la garanzia va esercitata entro un anno dalla consegna del bene (artt. 1490-1495 c.c.). Per l'appalto, invece, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
Tanto premesso, i rapporti di cui sopra deONo essere inquadrati nell'ambito dell'appalto di lavori.
Alcun dubbio, infatti, sussiste in merito al contratto stipulato tra e Controparte_1 [...]
posto che lo stesso aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione CP_2 interni dell'immobile di proprietà di parte attrice, oltre al fatto che le parti medesime attribuivano al negozio il nomen iuris di “contratto di appalto”.
Quanto ai contratti conclusi con l' e Controparte_3 Parte_9
pur essendo gli stessi denominati “contratto di fornitura e vendita”, in realtà gli
[...] stessi deONo ricondursi al modello negoziale dell'appalto in quanto, pur essendovi la fornitura della merce, appare prevalente l'elemento del lavoro, onde la fornitura del materiale risulta più un mezzo per la produzione dell'opera, che lo scopo dei negozi. In aggiunta, le terze chiamate risultano essere delle società a responsabilità limitata, sicché, tenendo conto di tale elemento, dell'importo dei lavori, della natura dell'opera, deve ritenersi che l'esecuzione presupponesse un'organizzazione di mezzi necessari, con gestione a proprio rischio.
Denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera.
Dunque, per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata,
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ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Terminata l'opera, com'è noto, ex art. 1665, comma 2, c.c., si procede alla verifica da parte del committente, non appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Pertanto, se la verifica è positiva termina con il collaudo al quale segue, poi,
l'accettazione con cui il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna della cosa con conseguente pagamento del prezzo.
Ancora, l'art. 1665, comma 4, c.c., prevede che, se il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c., ancorché non si sia proceduto alla verifica, dovendosi ritenere in questo caso l'accettazione presunta, con conseguente diritto in capo all'appaltatore ad ottenere il relativo pagamento ex art. 1665 c.c. (Tribunale Ascoli
Piceno n. 39/2023).
L'atto di “consegna” va distinto dall' “accettazione”: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. Civ. n.
17711/2023). Quindi, in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione esonerano l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi dell'opera rimanendo responsabile solo per i vizi occulti.
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, nel caso in esame, - fermo restando che parte attrice avrebbe dovuto agire verso fornitori e appaltatori (visto anche l'art. 4 del contratto di mandato) -, stante la chiamata in causa di questi ultimi ad opera della risulta che la committente in data 10.12.2019 accettava “i lavori Controparte_1 eseguiti a regola d'arte e le forniture come da contratti raccolti nella documentazione consegnata allo stesso il 19.11.2019” (all. 4 di parte convenuta). La stessa, inoltre, aveva sottoscritto e vistato tutti i preventivi che le erano stati sottoposti dalla Controparte_1 conformemente a quanto previsto all'art. 1, punto 3, del contratto di mandato (all.ti nn. da
1 a 7 e da 9 a 30 di parte attrice).
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L'accettazione concerneva tutti i lavori eseguiti quali: lavori edili interni, lavori bagni, fornitura e montaggio infissi, comprese persiane, fornitura e montaggio arredi bagno, fornitura e montaggio arredi legno, fornitura e montaggio vetri e specchi, fornitura e montaggio arredi biblioteca, fornitura e montaggio gazebi esterni, fornitura e montaggio fornitura luci interne e di prospetto, ripristino tinteggiature e superfici ove richiesto e riposizionamento della decorazione interna della villa con gli arredi e le suppellettili disponibili. Il tutto come da accordi richiamati nella stessa accettazione.
Trattasi di un'accettazione, sottoscritta da parte attrice, senza alcuna riserva, con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c.. Tale disposizione, infatti, prevede che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Inoltre, preme sottolineare che parte attrice non ha neanche allegato la natura occulta e non riconoscibile dei vizi e difetti lamentati, posto che dalle relazioni tecniche di parte prodotte e dalle rappresentazioni fotografiche gli stessi risultano, anzi, visibili ictu oculi
(all.ti 37-38-39-53 di parte attrice).
In ogni caso, deve aggiungersi anche che parte attrice è decaduta dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera. Ed infatti, come visto, la consegna dell'opera è avvenuta in data
10.12.2019, mentre la prima contestazione, tra l'altro estremamente generica, degli asseriti vizi e difetti, vi è stata in data 17.06.2020, tramite lettera raccomandata trasmessa dal legale di parte attrice, dunque ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c. (all. 32 di parte attrice).
La scoperta, infatti, trattandosi di vizi non occulti, non essendo stata tra l'altro neanche allegata la natura non riconoscibile dei vizi, deve collocarsi al momento della consegna dell'opera avvenuta il 10.12.2019.
Tardive anche le relazioni tecniche di parte, essendo quelle dei periti industriali,
e rispettivamente, del 14.09.2020 e del Persona_3 Persona_4
16.10.2020, e quella dell'Architetto, del 16.10.2020 (all.ti 37, Persona_7
38 e 39).
Pertanto, è evidente che le domande concernenti la responsabilità per difformità e vizi dell'opera proposte nei confronti di parte convenuta, e da quest'ultima nei confronti delle terze chiamate in causa non possono trovare accoglimento e deONo essere rigettate.
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Sulla domanda di ripetizione delle differenze derivanti dalla difformità dei preventivi
CP_2
Orbene, parte attrice, in seguito alla costituzione in giudizio della terza chiamata,
[...]
individuale , apprendeva della difformità dei preventivi Controparte_2 Controparte_2 presentati da rispetto a quelli predisposti dalla terza chiamata. Controparte_1
Su tali basi, con la memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c. formulava la domanda di restituzione delle differenze.
Ferma restando la tempestività della domanda, posto che parte attrice non era onerata di proporla all'udienza ex art. 183, comma 5, c.p.c., bensì non oltre, così com'è avvenuto, il termine per il deposito della prima memoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A tal proposito, bisogna partire da alcune premesse.
Nel caso di specie, il contratto di mandato concluso tra il e la società , da CP_7 Pt_2 un lato, e la dall'altro lato, rientra nella categoria del mandato in rem Controparte_1 propriam.
Ciò in quanto l'art. 3 dell'accordo prevede che il mandato è a titolo oneroso e nell'interesse anche della mandataria (“Il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio- mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente”, Cass. Civ. n. 3568/2024).
Quindi, nel mandato in rem propriam il mandatario agisce anche nel proprio interesse, oltre che in quello del mandante, e ha una maggiore autonomia decisionale.
In via generale, nel contratto di mandato, il mandatario ha l'obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle istruzioni del mandante. Dunque, il mandatario se agisce in modo difforme può essere responsabile contrattualmente per inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, oltre che nel caso di superamento dei limiti del mandato (art. 1711 c.c.).
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Un'ipotesi di questo tipo potrebbe verificarsi ove il mandatario, incaricato di stipulare contratti di appalto, presenti al mandante dei preventivi non fedeli a quelli proposti dall'appaltatore.
Ciò ove la circostanza suddetta rappresenti una violazione delle istruzioni del mandante.
Nel caso in esame, il mandato all'art. 3 punto 3 stabilisce che: “La mandante riconosce alla mandataria, nell'interesse di essa mandataria, la facoltà di negoziare con fornitori ed appaltatori per ottenere condizioni di pagamento migliorative rispetto a quelle previste nei preventivi ed accordi sui compensi accettati”.
Tale clausola deve essere interpretata nel senso che la mandataria aveva sicuramente autonomia nel negoziare con fornitori ed appaltatori ma poteva farlo al fine di ottenere delle condizioni di pagamenti migliorative rispetto a quelle previste nei preventivi ed accordi sui compensi.
Nel caso in esame, invece, dalla produzione documentale, si evince che la CP_1 sottoponeva al e alla società dei preventivi con prezzi maggiorati e,
[...] CP_7 Pt_2 quindi, con condizioni peggiorative, rispetto agli accordi conclusi con la CP_2
Ed infatti, quest'ultima ha prodotto non solo una serie di preventivi, che non hanno alcun valore probatorio in quanto non sottoscritti da alcuna parte, ma anche il contratto di appalto concluso tra la e la ditta Controparte_1 CP_2 Controparte_2
, ove veniva pattuito un corrispettivo pari ad € 77.000,00, oltre IVA (all. 1 terza
[...] chiamata . CP_2
La difformità dei preventivi si ritiene provata solo rispetto alle attività inerenti all'ordinaria manutenzione degli interni del casale, rilevando a tal fine il contratto di appalto debitamente sottoscritto tra e Rispetto alle Controparte_1 CP_2 altre difformità contestate non si ritiene raggiunta la prova, in quanto la terza chiamata ha prodotto solo dei preventivi unilateralmente formati e non sottoscritti da alcuna parte, i quali non hanno alcun valore probatorio.
Pertanto, è evidente che la ha violato gli obblighi contrattuali previsti Controparte_1 nel mandato, andando a sottoporre alla mandante dei preventivi con prezzi maggiorati rispetto al corrispettivo pattuito con l'appaltatrice, in contrasto con quanto previsto all'art. 3 punto 3 dell'accordo, nei termini di cui sopra.
Dunque, la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione della somma pari ad €
40.779,00 nei confronti di parte attrice.
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Sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con la quale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di quanto ancora dovuto per le zanzariere, la struttura in ferro “cappella” e i gazebi, la stessa può accogliersi solo in parte.
Ebbene, parte convenuta a sostegno della propria pretesa ha prodotto fatture e preventivi sottoscritti da parte attrice (all.ti 3, 9 e 11).
Com'è noto, fatture e preventivi sottoscritti non sono sufficienti a provare in modo pieno l'esecuzione di un'opera o un servizio, ciò in quanto la prima documenta solo l'emissione della richiesta di pagamento, mentre i secondi possono valere come accordi contrattuali.
Pertanto, è evidente che parte convenuta ha diritto a ricevere il pagamento solo dei lavori e delle forniture che sono state consegnate ed accettate dall'attrice.
Ebbene, bisogna richiamare nuovamente il documento dal quale risulta la consegna e accettazione delle opere e delle forniture sottoscritto da parte attrice in data 10.12.2019
(all. 4 di parte convenuta).
In questo possono farsi rientrare, senz'altro, le zanzariere e i gazebi e non anche il saldo per la struttura in ferro “cappella”, non corrispondendo ad alcuna voce del suddetto documento, oltre al fatto che il preventivo sottoscritto riporta una data successiva al
10.12.2019, ossia il 08.02.2020.
Pertanto, la convenuta avrà diritto a ricevere il pagamento di € 12.879,00, quale somma complessiva del saldo zanzariere e copertura gazebi.
Compensazione giudiziale.
In conclusione, considerato che all'esito del presente giudizio parte attrice e parte convenuta sono risultate debitrici l'una dell'altra, può operare la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c., ragion per cui la dovrà essere Controparte_1 condannata al pagamento nei confronti di parte attrice della somma pari ad € 27.900,00 quale differenza tra quanto dovuto pari ad € 40.779,00 e quanto ha diritto ad avere pari ad
€ 12.879,00.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c..
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In relazione, infine, alla domanda proposta dalle terze chiamate,
[...]
e di condanna di Controparte_2 Controparte_3 parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice, stante la natura complessa dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, Sez. VII, del 3 giugno 2019, n. 3004).
Le terze chiamate nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
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Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite, le quali si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, dello scaglione (da € 260.001,00 a € 520.000,00), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, bisogna differenziare i rapporti tra parte attrice e parte convenuta e quelli rispetto alle terze chiamate in causa.
Relativamente ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, visto il rigetto di tutte le domande di parte attrice ad eccezione della domanda proposta nella memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c., ancorché in misura inferiore, e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, si ritiene di dover compensare nella misura di ½ le spese, ponendole per il resto in capo a parte attrice.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e terze chiamate in causa risulta essenziale specificare che, data la chiamata in causa dei terzi, che si sono ritualmente costituiti in giudizio, e il rigetto delle domande di parte attrice, le spese processuali sostenute da questi ultimi deONo essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, in tal caso la prima, ha causato e giustificato la chiamata in garanzia (“le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato”, Cass. Civ., Sez. III, del 15.11.2023, la n. 31868).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da parte attrice di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4;
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b) Accoglie la domanda attorea di cui all'ultimo punto e per l'effetto condanna CP_1 al pagamento nei confronti di parte attrice della somma pari ad € 27.900,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Compensa per ½ le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, ponendo la restante parte a carico di parte attrice che si liquida nella misura di € 8.626,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
d) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata, ditta individuale , che liquida in € 17.252,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, ponendole a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata,
che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre Controparte_3 rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, ponendole a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
f) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata,
che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Parte_9
CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto il 09.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
19/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (p.iva ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Arsini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, Viale Tiziano, n. 108, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Pipia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Angela Casini, sito in Grosseto, Via della Pace, n. 283;
- CONVENUTA
E
, (p.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Giuseppe Marcellino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Palermo,
Via Nicolò Turrisi, n. 38/a, risulta elettivamente domiciliata;
-T CHIAMATA IN CAUSA
E
(p.iva , in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marcello Rossi e dall'Avv. Roberta Oddo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sara Pollini, sito in Grosseto,
Via Cesare Battisti, n. 69/A;
-T CHIAMATA IN CAUSA
E
LA GIUSA S.R.L., (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Agozzino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in IC, Vicolo di Largo del Mercato, n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
-T CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: mandato e appalto.
Conclusioni: all'udienza del 19/02/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e la Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_3 agivano in giudizio nei confronti di e della Controparte_4 Controparte_1
Parte ricorrente esponeva in fatto che:
-la società Oliveta s.a.s., di cui era socio il principe , era Persona_1 proprietaria di un immobile sito in Capalbio, località Giardino, via del Tricosto 16-18;
-in data 05.03.2019, il principe incaricava l'Arch. Persona_1
, presentatogli dal sig. , amico da numerosi anni delle figlie Controparte_4 Persona_2 del principe, di effettuare dei lavori all'interno della villa;
-l'incarico aveva ad oggetto “Consulenza progettuale relativa ai lavori di riqualificazione interna di una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”;
-l'Arch. doveva espletare “1) Incontro Psico-Progettuale; 2) Studio del progetto CP_4 planimetrico fornito dalla committenza distribuzione degli arredi interni;
4) Progetto di
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illuminazione interna;
5) Progetti di: - biblioteca, -salone; -camera padronale;
6)
Progetto di n. 2 bagni per camera padronale;
7) Restyling biblioteca sala da pranzo;
8)
Restyling vano scala;
9) Restyling aree comuni fra gli appartamenti dei figli”, per un compenso di € 15.000,00;
-in data 29.03.2019, l'Arch. presentava tre preventivi, non conformi ai canoni CP_4 vigenti, relativi al rifacimento di persiane, e in data 03.04.2019 il principe sottoscriveva l'offerta meno cara pari ad € 41.058,94, IVA inclusa;
-in data 30.03.2019, la ditta portata dall'Arch. , presentava un CP_2 CP_4 preventivo, anch'esso difforme dalle normative vigenti, relativo ad “opere varie di demolizione”, per un totale di € 117.779,00, oltre IVA;
-in data 03.04.2019, la società Oliveta s.a.s. affidava all'Arch. l'incarico avente CP_4 ad oggetto “Consulenza progettuale relativa ai lavori di riqualificazione esterni di una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”, concernente le seguenti attività: “1)
Incontro Psico-Progettuale; 2) studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Supervisione del progetto riferito alle facciate, pavimentazione esterna, ed infissi;
4) Progettazione luci esterne parco, facciata, strada privata;
5) Progetti di: gazebo pranzo, terrazza ex-jacuzzi, cortile interno;
6)Riprogettazione area lavanderia;
7)Progettazione della sistemazione a verde della copertura lavanderia, locale tecnico;
8)
Studio e riuso dei porticati coperti della casa”, per un compenso di € 15.000,00, oltre
IVA e c.p.a.;
-in data 03.04.2019 la società Oliveta s.a.s. affidava all'Arch. l'incarico avente CP_4 ad oggetto: “Consulenza progettuale relativa ai lavori di edificazione di 70 mq, divisi in 3 aree di circa 35 mq, 32 mq e 8 mq”, concernente le seguenti attività: “1) Incontro Psico-
Progettuale; 2) studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Progetto planimetrico per la distribuzione degli ambienti di completamento;
4) Progetto architettonico degli impianti tecnologici (e riscaldamento, illuminotecnico); 5) Progetto degli arredi custom in 2D che si riterranno necessari;
6) Rendering degli ambienti interni che riterranno necessari;
7) Collaborazione nella scelta dei materiali finitura, sanitari e rubinetteria;
8) Collaborazione nella scelta degli arredi non customizzati;
9) Computo dei materiali;
10) Computo metrico” per un compenso di € 40.000,00 oltre IVA e c.p.a.;
-in data 30.04.2019 veniva sottoscritto un contratto di mandato tra l'Oliveta s.a.s. e la società avente ad oggetto: “
1.La dà mandato, nei modi, Controparte_1 Parte_2
- 3 -
forme e condizioni appresso indicati, alla di acquisire per conto di Controparte_5 essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà in agro del Comune di Capalbio.
2.La
su richiesta anche verbale della reperirà preventivi Controparte_5 Parte_2 ed accordi sui compensi per acquisire beni e servizi e commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante.
3.Il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con
l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “visto, si proceda.” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della .
4.Trascorsi sette giorni dalla consegna dei beni o dalla fine dei Parte_2 lavori comunicata per iscritto dalla mandataria alla mandante questi si intendano accettati da parte della ed il mandato si considererà eseguito. […] 2. Parte_2
L'importo complessivo non dovrà essere superiore agli importi indicati nei preventivi o accordi sui compensi accettati dalla [...]4.Il presente contratto terminerà Parte_2 il 31/12/2019 e potrà essere prorogato alle medesime condizioni per altro periodo, da stabilire, mediante apposizione di postilla manoscritta”, non sottoscritto da legale rappresentante della società ; Pt_2
-in data 08.05.2019 la presentava un preventivo di lavori edili per € Controparte_1
16.890,00; per marmo per € 3.142,68; per rubinetteria per € 4.123,82 per un totale complessivo di € 29.478,25 IVA inclusa ed un preventivo per un controtelaio di €
3.172,00 IVA inclusa, nonché un preventivo di € 720,00 IVA inclusa, i quali venivano approvati in data 21.05.2019 dal Principe;
- che successivamente la presentava altri due identici preventivi del Controparte_1 medesimo importo e relativi alle medesime forniture e stessa descrizione, anch'essi approvati da parte attrice in data 18.06.2019;
-in data 15.05.2019 la presentava un preventivo per il bagno Controparte_1 principessa, bagno ospiti, zona ospiti, parete scala, per un totale complessivo di €
24.856,49 IVA inclusa;
-in data 15.05.2019 la presentava preventivo per ulteriore materiale per Controparte_1
€ 26.468,75 IVA inclusa;
- 4 -
-in data 15.05.2019 la presentava un preventivo per ulteriori lavori nel Controparte_1 bagno principessa, bagno ospiti, e bagno principe, per un totale complessivo di €
12.538,94 IVA inclusa;
-in data 23.05.2019 la presentava un preventivo per lavori nelle varie Controparte_1 parti dell'immobile per un totale di € 71.647,40 IVA inclusa;
-in data 15.06.2019 la presentava un preventivo per numerosi lavori non Controparte_1 riportando alcun tipo di indicazione per il committente, il quale approvava solo la rimozione del camino per € 1.000,00 oltre IVA;
-in data 16.06.2019 la presentava un preventivo per l'adeguamento a Controparte_1 norma degli impianti interni elettrici della rimanente parte del casale, non inseriti nei precedenti preventivi, con la certificazione di tutto l'impianto secondo normativa per €
23.000,00 oltre IVA;
-in data 18.06.2019, il principe sottoscriveva un preventivo dell'Arch. , avente ad CP_4 oggetto “la Progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico — Villa L'Oliveta —
Capalbio, Italia”, incarico che riguardava la progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico dell'esterno della villa l'Oliveta (“Rilievo dello stato di fatto e restituzione grafica dell'oggetto dei lavori;
Progetto dell'impianto elettrico comprensivo di schemi e quadri elettrici;
Redazione del computo metrico estimativo degli interventi;
Direzione dei Lavori al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere ed il rispetto dei vincoli contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori a tutela degli interessi del Committente”), il tutto in collaborazione con l'Ing. per un compenso di € CP_6
15.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 parte ricorrente sottoscriveva un incarico professionale all'Arch.
avente ad oggetto “Incarico professionale per COORDINAMENTO GLOBALE CP_4
PROGETTO L' ”, avente ad oggetto “il coordinamento e supervisione delle Pt_2 varie attività d'implementazione del progetto - lavori edili interni, lavori edili esterni, adeguamento impianto elettrico interno, pratiche burocratiche ed autorizzative, negoziazione dei diversi preventivi, supervisione dell'intero processo di approvvigionamento ( ciclo, ordine, consegna, collaudo)”, per un compenso di €
20.000,00 oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 parte ricorrente sottoscriveva un preventivo avente ad oggetto
“l'incarico professionale per la direzione del cantiere edile di Villa L'oliveta”, avente ad
- 5 -
oggetto “la direzione del cantiere al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere ed il rispetto dei vincoli contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori a tutela degli interessi del Committente”, per un compenso di € 20.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 20.06.2019 il Principe incaricava l'Arch. di una “Consulenza progettuale CP_4 relativa ai lavori di riqualificazione della zona ospiti nel piano terra e un bagno nel primo piano all' interno d'una casa unifamiliare sita in Capalbio – Grosseto”, avente ad oggetto le seguenti attività “1) Incontro Psico-Progettuale; 2) Studio del progetto planimetrico fornito dalla committenza;
3) Progetto planimetrico per la distribuzione degli ambienti incluso l'ipotesi di nuovi arredi di completamento;
4) Progetto architettonico degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, climatizzazione, riscaldamento, illuminotecnico ) 5) Progetto degli arredi custom in 2D che si riterranno necessari;
6)
Rendering degli ambienti interni che si renderanno necessari;
7) Collaborazione nella scelta di materiali di finitura, sanitari e rubinetteria, 8) Computo di materiali, 9)
Computo metrico”, per un compenso di € 20.000,00, oltre IVA e c.p.a.;
-in data 15.07.2019, su incarico dell'Arch. , il sig. presentava un CP_4 Parte_4 preventivo di € 3.000,00 totali relativo a “Interventi di edilizia per ampliamento una tantum di n. 2 Unità immobiliari;
relativo all' immobile sito in località TRICOSTO 58011
CAPALBIO (GR); e della Documentazione richiesta dall'Amministrazione per
l'ottenimento della S.C.I.A. in alternativa del permesso di costruire”, avente ad oggetto le seguenti attività: “
1.redazione della progettazione esecutiva degli interventi statici della struttura, comprendente: -Disegno dei particolari costruttivi;
-Relazione tecnica illustrativa;
-Relazione sulla qualità dei materiali -Relazione geotecnica e sulle fondazioni -Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità; - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera: -Scheda tecnica “Allegato B
'2.Espletamento c presentazione della pratica relativa alla domanda di autorizzazione sismica per l'ottenimento della relativa autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/01
Artt. 93. 94 e della LR 1/05 Art. 105 ter. e s.m.i., adempimenti tecnico-amministrativi occorrenti e completamento della procedura preso il Genio Civile con la redazione e deposito della relazione a strutture ultimate. Nel corrispettivo saranno comprese le seguenti prestazioni: -Progetto esecutivo e dei particolari costruttivi delle opere ante e post opera secondo le normative vigenti da presentare sia in Comune che in sovraintendenza;
-Rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146. comma 10
- 6 -
del D.Lgs 22/01/2014; Relazione tecnica asseverata;
Perizia Asseverata;
-Dichiarazione di conformità del progetto;
Relazione tecnica sulla prestazione energetica deqli edifici
Legge 10/91; Valutazione previsionale dei requisiti acustici DPCM 05.12.1997; Progetto impianto elettrico;
- Redazione e presentazione del nuovo accatastamento a fine lavori”;
-in data 16.07.2019 la presentava un preventivo per l'acquisto del Controparte_1 marmo Billiemi per € 51.617,43 IVA inclusa;
-in data 16.07.2019 la presentava un preventivo per lo smaltimento dei Controparte_1 rifiuti con amianto per € 5.762,06 IVA inclusa;
-in data 07.10.2019 la presentava un preventivo per la fornitura e posa Controparte_1 in opera di gazebi per € 28.232,00 oltre IVA;
-in data 07.10.2019 la presentava un preventivo per la fornitura degli Controparte_1 arredi dei bagni pari ad euro 18.678,00 IVA esclusa;
- in data 09.12.2019 la presentava un preventivo per applique di € Controparte_1
168,36 IVA inclusa;
- in data 09.12.2019 la presentava un preventivo per i gazebi di euro Controparte_1
9.516,00 IVA inclusa;
- in data 11.06.2020 veniva effettuato un sopralluogo a seguito del quale si contestava che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, come già era stato in precedenza illustrato alla proprietà;
-l'Avv. Arsini, in data 17.06.2020, inoltrava una lettera raccomandata, contestando integralmente i lavori e chiedendo l'invio di una serie di documenti, i quali non venivano inviati;
-in data 20.06.2020 e 28.06.2020 parte attrice contestava ulteriormente i lavori e la cattiva esecuzione degli stessi;
-veniva avviato un procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione
Mediatori Professionisti Roma, il quale aveva esito negativo;
-durante l'esecuzione dei lavori, l'Arch. e la oltre che le ditte CP_4 Controparte_1 dagli stessi incaricate, non seguivano le direttive del direttore dei lavori, Ing.
[...]
Parte_5
-il incaricava il tecnico di redigere una relazione CP_7 Persona_3 sull'impianto elettrico, in seguito ai lavori effettuati dall'Arch. e dalla CP_4
e dalle ditte da loro incaricate;
Controparte_1
- 7 -
-il tecnico incaricato concludeva in tal senso: “l'impianto esaminato non può dirsi conforme alle norme attualmente in vigore od in vigore all'epoca della sua realizzazione.
Ritiene quindi necessario l'intervento di una ditta di installazioni elettriche abilitata ai sensi del D.M. 37/08 che possa rimuovere le carenze già evidenziate al par.4
“OSSERVAZIONI” ed effettui una puntuale verifica di tutto l'impianto in modo da poter intervenire su tutti i componenti dello stesso (scatole di derivazione, apparecchi di comando e prelievo di energia, etc.). A seguito dell'individuazione del conduttore disconnesso dalla presa elettrica di cui al par.4, si consiglia anche il serraggio di tutti i morsetti dei componenti elettrici in modo da poter prevenire ed evitare fenomeni di arco elettrico dovuto a connessioni scadenti”;
-il incaricava un altro tecnico, al fine di redigere una perizia CP_7 Persona_4 sugli scarichi e le colonne di ventilazione, il quale concludeva in tal senso: “tenuto conto che lo scopo della perizia è quello di determinare i giusti costi necessari alla eliminazione o drastica riduzione delle carenze sopra richiamate, ritengo giusto applicare il metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme di principi logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del giudizio di perizia. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, ci dovrebbero consentire di conoscere con un ordine di grandezza ragionevole la più attendibile valutazione. - OPERE - OPERE MURARIE CP_8
- INTERVENTI DI RIPRISTINO -PROTEZIONE CON CARTONI E TELI DEL
PAVIMENTO E PARETI - DI E CP_9 CP_10 Controparte_11
RIMONTAGGIO DEGLI STESSI - REALIZZAZIONE DI PONTE DI SERVIZIO PER
LAVORARE IN QUOTA IN SICUREZZA (se necessario) - ASPORTAZIONE DEGLI
INTONACI FINO AL VIVO DELLA MURATURA - REALIZZAZIONE DI NUOVO
INTONACO CIVILE SULLE AREE PRECEDENTEMENTE DEMOLITE -
TINTEGGIATURA CON PRODOTTI PROFESSIONALI DELLE PARTI INTERESSATE
AGLI INTERVENTI - E PULITURA FINALE COSTO Controparte_12
TOTALE (escluso IVA di Legge) : Euro 12.000,00 (dodicimila euro) […]Per ultimo, ma non meno importanti, vanno valutati i danni morali subìti per il disagio dal Proprietario
Signor ; Parte_6
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-il incaricava l'Arch. per redigere una perizia sull'immobile sito CP_7 Persona_5 in Capalbio, via del Tricosto, la quale concludeva in questo senso: “Per quanto concerne la valutazione dei costi da sostenere per l'eliminazione dei danni, si è fatto principalmente riferimento sia alla tariffa “Prezzi informativi dell'edilizia – Recupero, Contr Ristrutturazione, Manutenzione” edita dalla sia ai prezzi deducibili con difficoltà dal capitolato e computo metrico delle opere fornito dall'impresa e dal tecnico incaricato. Tenuto conto della natura delle opere da eseguire ed in certi casi della singolarità di alcune delle lavorazioni prese in esame, si è dovuto far riferimento sia al costo della giornata operaio (I,II,III,IV livello) reperibili dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali N. 23 /2017 (provincia di Grosseto), che alla formulazione dei prezzi a corpo, basandosi sull'esperienza e sui prezzi applicati attualmente dalle imprese che operano nel settore del restauro edilizio per gli appalti di fabbricati. Lo stesso principio è alla base del costo di alcuni materiali/forniture. Il riferimento operato ai prezzi comunemente applicati dalle imprese è stato necessario in quanto si tratta, nel caso in questione, per lo più da interventi puntuali e specifici in alcuni elementi, dove molto spesso, l'applicazione dei prezzi unitari alle entità delle opere da eseguire seguendo i vari prezzari non rispecchia la realtà dei prezzi generalmente applicati dalle imprese per le opere di ripristino. Pertanto si è proceduto all'elaborazione di un computo metrico estimativo a misura che elenchi tutte le lavorazioni necessarie al fine di eliminare i vizi esistenti per ciò che si è reso visibile durante i sopralluoghi”;
-l'ammontare dei lavori individuati ammontava ad € 94.324,89, i costi per le perizie ad un totale di € 6.938,98;
-con email del 16.06.2020, il sig. inviava al Principe un riepilogo di tutti i Persona_6 costi sostenuti dallo stesso e dalla società Oliveta s.a.s., dal quale risultava che quanto pagato non corrispondeva ai preventivi presentati;
-i convenuti pretendevano il pagamento di ulteriori somme, nonostante i danni accertati con le perizie;
-i materiali scelti, le ditte presentate, le lavorazioni eseguite non erano all'altezza né del luogo, né della caratura del committente e dei costi sostenuti;
-tutta la documentazione consegnata risultava carente, mancando i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché la dichiarazione di corretta posa degli infissi e la sua certificazione energetica, corrente posa del marmo “billiemi” e altre lacune.
- 9 -
Per tutti questi motivi parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi espressi in narrativa 1) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'architetto e Controparte_4 della per l'effetto ai sensi dell'art. 1450 c.c. ritenere non dovuta la Controparte_1 somma di euro 60.637,70; 2) accertato e dichiarato la grave responsabilità della
e dell' Arch. nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_1 CP_4 della villa, condannare l'Arch. alla refusione del danno ovvero Controparte_4 all'immediata apertura del sinistro presso la compagnia di assicurazione interessata;
3) accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della e Controparte_1 dell'Arch. , ai sensi dell'art.1667 c.c. condannare gli stessi in solido al CP_4 risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non che si quantificano in euro
114.145,98 quanto ai danni materiali, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e in euro 150.000 a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a partire dalla domanda. 4) accertato e dichiarato il grave inadempimento degli odierni convenuti, a norma dell'art. 1667 c.c. dichiarare la riduzione del prezzo e per l'effetto condannare l'Arch. alla restituzione al : a) CP_4 Parte_7 della somma di euro 85.326,00 in quanto indebitamente pagati in assenza di qualsivoglia realizzazione di quanto concordato, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, b) della somma di euro 25.376,00, per dei lavori che non sono stati effettuati seppur preventivati, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, c) a titolo di riduzione del prezzo della somma di euro 87.306,74 per la fornitura per Pt_8 la fornitura e posa in opera dei gazebi, per l'adeguamento dell'impianto elettrico, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, d) a titolo di riduzione del prezzo della somma di euro 55.947,00 relativi al pagamento di fatture del e degli Pt_8 infissi risultati del tutto inadeguati e non conformi a quanto preventivato, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto CP_4 infondate in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE
TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e ragione;
rigettare l'istanza
- 10 -
istruttoria formulata dai ricorrenti di nominare un CTU per la verifica dei danni asseritamente subiti e la loro quantificazione;
dichiarare le domande spiegate dai ricorrenti irricevibili o inammissibili o, comunque, rigettarle, con ogni più opportuna statuizione, perché infondate;
condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
[...]
Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e poi chiedendo la chiamata in causa di terzi, oltre che il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. La stessa, inoltre, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di somme di denaro ancora dovute.
Nello specifico, esponeva in fatto che: Controparte_1
-in data 30.04.2019, veniva sottoscritto un contratto di mandato tra l'Oliveta s.a.s. e la società in persona del suo legale rappresentante, con il quale la prima Controparte_1 dava mandato alla seconda di “acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà in agro del Comune di Capalbio”, prevedendo che: “2.La , Controparte_5 su richiesta anche verbale della , reperirà preventivi ed accordi sui Parte_2 compensi per acquisire beni e servizi e commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante.
3.Il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “visto, si proceda.” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della . Parte_2
4.Trascorsi sette giorni dalla consegna dei beni o dalla fine dei lavori comunicata per iscritto dalla mandataria alla mandante questi si intendano accettati da parte della
ed il mandatosi considererà eseguito. […] 2. L'importo complessivo non Parte_2 dovrà essere superiore agli importi indicati nei preventivi o accordi sui compensi accettati dalla [...]4.Ilpresente contratto terminerà il 31/12/2019 e potrà Parte_2 essere prorogato alle medesime condizioni per altro periodo, da stabilire, mediante apposizione di postilla manoscritta”;
-il contratto, inoltre, prevedeva all'art. 4 che “1.La mandante potrà rivolgere ogni azione di responsabilità o garanzia esclusivamente nei confronti del fornitore o appaltatore. 2.
La responsabilità civile della mandataria è limitata esclusivamente alle obbligazioni
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convenute con il presente contratto” e all'art. 5 che “per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Tribunale Civile di Palermo”;
-il contratto di mandato era volto ad agevolare l'acquisizione dei beni e delle forniture necessarie ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della società , la Pt_2 cui consulenza artistica e di interior design era stata affidata all'Arch. e la cui CP_4 progettazione e direzione lavori all'Ing. Parte_5
-in esecuzione del contratto la presentava una serie di preventivi al Controparte_1
Principe ed alla consorte, i quali venivano tutti Parte_7 approvati e firmati, e i beni e servizi, funzionali alla ristrutturazione dell'immobile sito in
Capalbio, venivano tutti regolarmente acquisiti dai ricorrenti;
-i lavori e le forniture venivano consegnati ed espressamente accettati dal Principe, come risultava dalla dichiarazione del 10.12.2019;
-successivamente alla consegna ed accettazione dei lavori, sempre attraverso l'intermediazione della l'Oliveta s.a.s. e i due consorti, firmavano altri Controparte_1 preventivi per ulteriori lavori esterni, ovvero per la struttura della cappella;
-lo stesso sig. , persona di fiducia del Principe, confermava a quest'ultimo Persona_6
l'avvenuto invio di tutte le fatture, il pagamento delle stesse e la loro regolarità con un'email del 16.06.2020;
-in data 17.06.2020, l'Avv. Arsini inviava alla oltre che all'Arch. Controparte_1
, una generica contestazione circa la regolarità dei lavori eseguiti, chiedendo una CP_4 serie di documenti già in possesso della committenza, in quanto inviati in data
19.11.2019.
Per tutte queste ragioni parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.
Tribunale
- Preliminarmente,
- dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo.
- fissarsi ai sensi dell'art. 702-bis comma 5c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi La ditta corrente in Località S.Paolo S.S. CP_14
117 Km 48, IC (Enna) , p.iva la ditta P.IVA_5 Controparte_2
p. iva ,con sede in via San Michelen.52, 90037 Piana degli
[...] P.IVA_3
- 12 -
Albanesi(PA),la ditta p. iva , Controparte_3 P.IVA_6 corrente in Viale Regione Siciliana N.O. 6685,la ditta Laredo s.r.l., Via Sciuti n.87 -
90144 Palermo -P.IVA P.IVA_7
- Nel Merito
- Dire e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna società e pertanto estrometterla dal giudizio
- Dire e Dichiarare inammissibili, prive di prova e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande spiegate da parte ricorrente e pertanto respingerle
In via subordinata
- Dire e dichiarare che gli unici responsabili per i lamentati difetti delle opere, delle lavorazioni, delle forniture, ed, in generale, per tutti i danni a vario titolo lamentati, sono
i terzi La ditta la ditta CP_14 Controparte_2 [...]
e la ditta Laredo s.r.l., ciascuno perla propria parte e per Controparte_3 quanto di loro competenza, e
- Per l'effetto,
- Determinare, in relazione ai lavori ed alle forniture effettuate dalle predette ditte, le relative responsabilità, condannando le stesse ai dovuti risarcimenti e/o refusioni, ciascuna per la propria parte, e comunque manlevare e tenere indenne la società odierna comparente da ogni e qualsiasi forma di responsabilità e conseguente obbligo risarcitorio, restitutorio o indennitario che dovesse essere accertata a seguito dell'accoglimento delle domande proposte.
In ogni caso
Dire e dichiarare dovuta le somme di euro 10.500,00 per saldo zanzariere, come da preventivo del 15.4.2019 (doc. 9) e fattura pro forma n. 7 (doc. 3), di euro 4.426,16,00 per il saldo struttura in ferro 'cappella' di cui al preventivo firmato l'8.2.2020, (doc. 11) portato dalla fattura n. 9 (doc. 3) del 26.6.2020, ed euro 2.379,00, giusto preventivo firmato il 10.12.2019, relativo alla copertura gazebi e portato dalla fattura n.8 del
29.6.2020 (doc. 3).
Con vittoria di spese e onorario di causa”.
Con ordinanza del 06.04.2022 il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta da Controparte_1
- 13 -
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la ditta
, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 procedibilità e di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e poi chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a. In via preliminare, si chiede al Tribunale adito di voler dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Palermo;
b. In rito, si chiede che il Tribunale adito Voglia dichiarare l'improcedibilità dell'azione per violazione della clausola compromissoria che prevede il tentativo di conciliazione dinanzi alla di Palermo. Controparte_15
c. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ovvero prescrizione ex art.
1667 c.c. della parte attrice ovvero della chiamante nei confronti della CP_1 [...] ovvero la decadenza della ai sensi e per gli effetti di cui CP_2 Controparte_1 all'art. 1670 c.c..
d. Accertare e dichiarare che le opere oggetto di appalto sono state consegnate e quindi
l'insussistenza dell'invocata garanzia ex art. 1667 c.c. e quindi l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
e. Accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione e per l'effetto condannare parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma IV c.p.c..
f. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
eccependo preliminarmente il difetto di competenza Controparte_3 territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo, e chiedendo poi il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
La stessa formulava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via preliminare, nel rito, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo;
2) nel merito, accertare e dichiarare che i vizi del marmo sono stati denunciati tardivamente e, per l'effetto dichiarare la decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1495
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co 1 c.c., con estromissione della dal presente Controparte_3 giudizio;
3) ulteriormente nel merito, accertare e dichiarare che la consegna è avvenuta oltre un anno antecedente alla proposizione dell'azione e per l'effetto dichiararne
l'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 co 3 c.c., con estromissione della
[...] dal presente giudizio;
Controparte_3
4) nel merito in via parimenti principale, accertare e dichiarare l'assenza di vizi del marmo billiemi fornito e venduto dalla e per l'effetto, Controparte_3 esclusa ogni responsabilità, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di manleva formulata;
5) nel merito, in via subordinata, dichiarare le domande spiegate dalla Controparte_1 irricevibili o inammissibili o, comunque, rigettarle, con ogni più ampia statuizione perché infondate;
6) Comunque, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Parte_9 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
La terza chiamata formulava le seguenti conclusioni: “Al Tribunale adito
1) di ammettere i mezzi istruttori richiesti;
2) nel merito, di rigettare le domande proposte dal ricorrente principale e dalla
nei confronti dell'odierna convenuta, per le ragioni sopra esposte;
CP_1
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi del giudizio con la maggiorazione prevista dal 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come aggiunto dal D.M.
n. 37/2018”.
All'udienza del 15.11.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice, vista la comparsa di costituzione della terza chiamata, formulava una nuova domanda, in CP_2 aggiunta a quelle proposte con l'atto introduttivo, nei seguenti termini: “in ogni caso, accertata e dichiarata la diversità dei corrispettivi di cui ai preventivi forniti dalla Ditta individuale alla con quelli di cui Controparte_2 Controparte_1
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ai preventivi sottoposti dalla al PR ON ND zu KO Controparte_1
IE e alla società agricola semplice , condannare la Pt_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al PR ON ND zu
[...]
KO IE e alla società agricola semplice le relative differenze, Pt_2 nella misura ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa”.
Con ordinanza del 18.07.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera di in favore di Controparte_4 [...]
della somma omnicomprensiva 32.000,00; Persona_1
- pagamento ad opera della in favore della Controparte_1 Parte_2
, della somma omnicomprensiva di euro 52.200,00;
[...]
- riconoscimento ad opera di tutte le parti in causa che nulla è più dovuto in ragione dei rapporti negoziali dedotti nel presente giudizio;
pagamento da parte della CP_1 in favore di ciascun terzo chiamato, già costituitosi in giudizio, di un contributo per
[...] le spese legali sostenute pari a complessivi euro 1.200,00;
- pagamento da parte della in favore di ciascun terzo Parte_2 chiamato, già costituitosi, di un contributo per le spese legali pari a complessivi euro
800,00,
- compensazione, per il resto delle spese di lite”.
All'udienza del 13.03.2024 tutte le parti, ad eccezione della Controparte_1 accettavano la proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 18.07.2023.
Con verbale di conciliazione del 16.04.2024 la lite veniva dichiarata conciliata, ai patti e condizioni nello stesso riportati, tra KO ON ND zu IE, in proprio e nella qualità, unitamente a , di legale rappresentante della Parte_10 società agricola , e . Parte_2 Controparte_4
All'udienza del 19.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le altre parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulle eccezioni preliminari.
In primo luogo, bisogna analizzare l'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Palermo.
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Tale eccezione è stata sollevata dalla convenuta, e dalle terze chiamate Controparte_1 in causa, ditta individuale Controparte_16 Controparte_3
[...]
La stessa si fonda, in tutti e tre i casi, sulla deroga contenuta nei contratti conclusi, rispettivamente, tra con parte attrice e tra sia con la Controparte_1 Controparte_1 ditta individuale , sia con Controparte_2 Controparte_3
[...]
In tutti e tre i casi viene in rilievo un accordo con il quale le parti derogavano alla competenza territoriale, scegliendo quale foro convenzionale, il Tribunale di Palermo.
Le ipotesi in esame rientrano nell'ambito di operatività degli artt. 28 e 29 c.p.c.. Ed infatti, la prima disposizione richiamata prevede che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi espressamente previsti. La seconda disposizione, inoltre, stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto;
lo stesso, ancora, non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non
è espressamente stabilito.
Nel caso di specie, in tutti e tre i contratti richiamati le parti hanno derogato alla competenza territoriale con riferimento a tutte le controversie che possono derivare dagli accordi conclusi.
Com'è noto, se non vi è un'espressa statuizione in merito, la semplice deroga non è sufficiente ad attribuire al foro indicato nell'accordo carattere di esclusività; ciò vuol dire che, qualora le parti si siano limitate ad indicare un foro come competente per “qualsiasi controversia” che sorgerà tra loro rispetto ad un determinato contratto, il foro così fissato convenzionalmente sarà meramente alternativo rispetto ai fori generali, ma non esclusivo
(“Il foro convenzionale in tanto può ritenersi esclusivo, in quanto vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti di derogare all'ordinaria competenza territoriale ed anche di escludere i fori concorrenti, previsti dalla legge in via alternativa”, Tribunale Modena n. 1164/2024).
Ebbene, nelle ipotesi in esame, le parti non hanno specificato che il foro convenzionale da loro scelto fosse da intendersi come “esclusivo”, motivo per il quale non può desumersi la comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
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La circostanza in questione consentiva, dunque, a parte attrice di adire uno dei fori ordinari, così com'è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti, la competenza risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di
Grosseto, operando il foro di cui all'art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Nell'ipotesi in esame, l'oggetto del contendere concerne lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili siti in Capalbio, motivo per il quale sussiste, senza alcun dubbio, la competenza territoriale del Tribunale di Grosseto.
Pertanto, in tutta evidenza, sussistono quelle finalità di carattere processuale, alle quali risponde la norma richiamata (art. 20 c.p.c.), consistenti nel consentire al giudice di poter meglio gestire il processo, data la vicinanza del suo ufficio con il luogo in cui possono trovarsi gli elementi di prova da acquisire per la decisione della causa.
In conclusione, la presente causa risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di
Grosseto.
Quanto all'eccezione di improcedibilità delle domande sollevata dalla ditta individuale
, stante la presenza di una clausola compromissoria nel Controparte_2 contratto stipulato con la stessa risulta destituita di fondamento. Controparte_1
Ciò in quanto non ha agito in giudizio direttamente nei confronti della Controparte_1 ditta individuale , nella cui ipotesi avrebbe dovuto Controparte_2 preventivamente esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Palermo, ma ne ha richiesto la chiamata in causa, viste le domande proposte da parte attrice.
In questo caso, la chiamata in causa del terzo risponde a meritevoli esigenze di economia processuale, posto che intende essere manlevata dai terzi chiamati, Controparte_1 subordinatamente all'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, anche al fine di evitare l'instaurazione di un successivo autonomo giudizio nei confronti degli stessi.
Qualificazione giuridica del contratto stipulato tra parte attrice e parte convenuta.
Passando all'analisi del merito delle domande proposte da parte attrice valgono le considerazioni che seguono.
Ebbene, occorre in via preliminare procedere all'inquadramento giuridico dei rapporti intercorrenti tra il (d'ora in avanti “il Parte_11
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Principe”) e la società semplice (d'ora in avanti ”), da un lato, e Pt_2 Pt_2 Pt_2 la dall'altro lato. Controparte_1
Dall'esame dei documenti agli atti, risulta che l' , in persona del legale Pt_2 rappresentante, ossia il , e la stipulavano un contratto con il CP_7 Controparte_1 quale, data l'intenzione della prima di effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili di sua proprietà siti in Capalbio (GR), la stessa dava mandato alla seconda di
“acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili […]” (all. n. 1 di parte convenuta).
Il contratto prevedeva che “la Società su richiesta anche verbale della CP_1
Società reperirà preventivi ed accordi sui compensi per acquisire beni e servizi e Pt_2 commissionare lavori secondo le indicazioni che verranno fornite dalla mandante” e che
“il mandato per acquisire per conto della mandante beni e servizi e commissionare lavori si considera conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “Visto, si proceda” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società ”. Pt_2
Ebbene, parte attrice qualifica erroneamente il negozio in questione come contratto di appalto. Lo stesso, invece, deve più correttamente ricondursi alla figura del mandato.
Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.) (“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con
l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante.
Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo
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nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale
Imperia, n. 755/2021).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., n. 567/2000; “Il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, n. 1051/2022).
Il mandato, invece, è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art. 1703 c.c.).
La caratteristica principale del mandato, quindi, è l'obbligazione di svolgere l'attività gestoria, avente ad oggetto il compimento di atti giuridici.
Lo stesso, dunque, è un contratto consensuale, naturalmente oneroso e, in questo caso, a prestazioni corrispettive.
Bisogna distinguere a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza.
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Nel primo caso (art. 1704 c.c.), l'elemento caratterizzante è la “contemplatio domini”, ossia la spendita del nome del rappresentato, cosa che comporta il prodursi degli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario direttamente nella sfera giuridica del mandante (“In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale col quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente la sussistenza di un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con la stessa astrattamente compatibili, può ricondursi al rapporto di mandato, distinguendosi
l'una e l'altro in quanto mentre la prima esaurisce la sua funzione davanti a terzi, il secondo involge, viceversa, il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato”,
Cass. Civ. n. 16374/2025). Si applicano, dunque, le norme in materia di rappresentanza
(artt. 1387 e ss c.c.).
Relativamente al secondo caso, l'art. 1705 c.c. prevede che il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. In tale ipotesi il mandatario agisce solo per conto e non anche a nome del mandante, ragion per cui gli effetti giuridici degli atti che pone in essere si producono nella sua sfera giuridica, dovendo poi ritrasferirli nella sfera giuridica del mandante.
Le figure negoziali del mandato e dell'appalto divergono, dunque, per una molteplicità di aspetti.
Pur essendo anche la fattispecie negoziale del mandato riconducibile al genere dei contratti che implicano un do ut facias, la differenza dall'appalto è alquanto marcata.
Nel mandato la prestazione del mandatario consiste essenzialmente in un'attività deliberativa o negoziale, ossia si traduce in atti di formazione e susseguente manifestazione di volontà, mentre l'attività dell'appaltatore ha carattere meramente esecutivo, ed è rivolta al compimento di un'opera o di un servizio, il cui obbligo l'appaltatore assume, con gestione dei mezzi a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro. Trattasi, in questo secondo caso, di un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale (Cass. Civ. n. 15607/2005; Cass. Civ. n. 3803/1995; Cass. Civ. n.
5582/1993).
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Inoltre, gli effetti dell'attività del mandatario, come visto, possono prodursi nella sua sfera giuridica ovvero direttamente nella sfera giuridica del mandante, ove il mandatario sia munito del potere di rappresentanza, mentre nell'appalto inderogabilmente gli effetti si producono nella sfera giuridica dell'appaltatore, che è tenuto esclusivamente a far acquisire all'appaltante il risultato finale dell'attività compiuta.
Ancora, nell'appalto l'appaltatore assume il rischio economico della prestazione mentre nel mandato il mandatario non è normalmente esposto a tale rischio, spettandogli il rimborso delle spese e l'eventuale compenso pattuito all'esito del compimento dell'atto giuridico. All'uopo, il mandante deve mettere a disposizione del mandatario le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico e deve tenerlo indenne da tutte le spese e perdite che questo può subire in esito all'attuazione del mandato.
Orbene, delineati i tratti essenziali delle due figure negoziali dell'appalto e del mandato e le rispettive differenze, emerge in tutta evidenza che, nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di mandato.
Ed infatti, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto (“mandato”) ed alla qualifica conferita alle stesse (“mandante” e “mandataria”), emergono elementi dai quali
è desumibile senza dubbio la qualificazione giuridica di mandato senza rappresentanza.
L'art. 1, infatti, come anticipato, prevedeva che l' dava mandato alla Pt_2 CP_1 di acquisire per conto di essa mandante beni e servizi e commissionare lavori per la
[...] manutenzione e ristrutturazione degli immobili di sua proprietà siti in Capalbio.
Inoltre, l'accordo stabiliva anche che il mandato si considerava conferito con l'apposizione sui preventivi o accordi sui compensi forniti dal venditore o appaltatore della dicitura “Visto, si proceda” e la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell' . Pt_2
Dunque, alla mandataria, veniva conferito l'incarico di compiere atti Controparte_1 giuridici per conto della mandante, l' , e non di compiere un'opera o servizio con Pt_2 gestione dei mezzi a proprio rischio.
Altro elemento proprio del mandato si desume dall'art. 2, il quale disponeva anche che la mandante dovesse fornire alla mandataria la provvista finanziaria per compiere i suddetti atti.
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Trattavasi, inoltre, di un mandato in rem propriam, considerato che l'art. 3 del contratto prevedeva che lo stesso, oltre ad essere a titolo oneroso, fosse nell'interesse anche della mandataria.
La mandataria, infatti, come si vedrà, stipulava una serie di contratti, perlopiù, di appalto con fornitori e appaltatori, odierni terzi chiamati in causa.
Dunque, posto che trattasi di un contratto di mandato, la mandante, odierna parte attrice, al fine di far valere i vizi dei beni forniti e/o delle opere eseguite da fornitori e appaltatori, per il tramite della mandataria, avrebbe dovuto agire nei confronti di questi ultimi e non della Controparte_1
A conferma di ciò, l'art. 4 del contratto di mandato prevedeva anche che “la mandante potrà rivolgere ogni azione di responsabilità o garanzia esclusivamente nei confronti del fornitore o appaltatore”.
Rapporti tra i rimedi generali in materia di inadempimento contrattuale e quelli in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata.
Inoltre, preme sottolineare allo scrivente giudice che le domande sono proposte da parte attrice in maniera del tutto confusa, facendo la stessa dapprima riferimento all'art. 1460
c.c., in materia di eccezione di inadempimento, e poi all'art. 1667 c.c., in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata.
Con ogni probabilità parte attrice con la prima domanda intendeva far valere la responsabilità di parte convenuta per inadempimento contrattuale.
Quanto al rapporto tra le due azioni bisogna comunque sottolineare quanto segue.
In caso di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667 e ss c.c. sono speciali ed integrano i principi generali in materia di inadempimento (“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli
1667,1668,1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); tuttavia, le norme richiamate trovano applicazione solo nel caso in cui l'opera sia stata interamente realizzata e non anche quando sia rimasta incompleta. Quindi, nel caso in cui
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l'opera risulta portata a compimento il committente può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del Cc, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del Cc in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); mentre nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia eseguito interamente l'opera commissionata si applica la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, ex artt. 1453 e ss c.c. (“Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli articoli 1453 e 1455 del Cc, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 del Cc trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.”, Tribunale di Monza, n. 41/2024; “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare
l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito
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e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.”, Cass. Civ., n.
7861/2021).
Orbene, considerato che nel caso di specie, l'opera risulta portata a compimento, - ferma la contestazione dei vizi e delle difformità -, le norme in materia di inadempimento contrattuale richiamate non possono trovare spazio.
Sui contratti conclusi dalla in esecuzione del mandato. Controparte_1
Ebbene, come anticipato, la concludeva una serie di contratti, al fine di Controparte_1 adempiere al contratto di mandato stipulato con parte attrice.
Nello specifico, la convenuta, nelle vesti di mandataria, stipulava con la ditta individuale un contratto avente ad oggetto lavori di manutenzione Controparte_2 ordinaria degli interni del casale di proprietà della mandante , sito nel Parte_2
Comune di Capalbio (all. 1 della terza chiamata . CP_2
Inoltre, la concludeva con l' un Controparte_1 CP_3 Controparte_3 contratto avente ad oggetto la fornitura di marmo billiemi per la ristrutturazione dell'immobile oggetto del presente giudizio (all. 2 della terza chiamata
[...]
. Controparte_3
Infine, la medesima stipulava con dei contratti aventi ad oggetto la Parte_9 fornitura di infissi e arredi (all.ti nn. 4 e 5 della terza chiamata . Parte_9
Orbene, in primo luogo, risulta essenziale procedere alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, accertando se lo stesso rientri nella fattispecie dell'appalto o della compravendita.
Il discrimine tra le due fattispecie contrattuali è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, oltre che dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare). In termini sintetici, quindi, giova premettere che la compravendita e l'appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), mentre il secondo da un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio), che l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Dunque, nell'appalto l'opera o il servizio è prevalente rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto.
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Com'è noto, “dinanzi a contratti misti in cui si combinano elementi propri della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile deve guardare al fine ultimo dell'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al contratto, per cui quando alla prestazione di 'dare', tipica della vendita, si affianchi quella di 'fare' che caratterizza invece l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti, oltre che del senso oggettivo del negozio, per accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (nel qual caso sarà prevalente la componente dell'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (in tal caso sarà prevalente la fattispecie della vendita)” (Tribunale Pavia, n.
695/2022).
In particolare, dunque, si è in presenza di un contratto di appalto quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Si ha contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene (“In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore”, Tribunale Potenza, n. 858/2020).
La corretta qualificazione contrattuale determina una diversa disciplina e termini per la denunzia dei vizi dell'opera. Rispetto alla compravendita, nel caso in cui il bene presenti
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vizi tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, l'acquirente è tenuto a denunciare tali vizi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione per far valere in giudizio la garanzia va esercitata entro un anno dalla consegna del bene (artt. 1490-1495 c.c.). Per l'appalto, invece, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
Tanto premesso, i rapporti di cui sopra deONo essere inquadrati nell'ambito dell'appalto di lavori.
Alcun dubbio, infatti, sussiste in merito al contratto stipulato tra e Controparte_1 [...]
posto che lo stesso aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione CP_2 interni dell'immobile di proprietà di parte attrice, oltre al fatto che le parti medesime attribuivano al negozio il nomen iuris di “contratto di appalto”.
Quanto ai contratti conclusi con l' e Controparte_3 Parte_9
pur essendo gli stessi denominati “contratto di fornitura e vendita”, in realtà gli
[...] stessi deONo ricondursi al modello negoziale dell'appalto in quanto, pur essendovi la fornitura della merce, appare prevalente l'elemento del lavoro, onde la fornitura del materiale risulta più un mezzo per la produzione dell'opera, che lo scopo dei negozi. In aggiunta, le terze chiamate risultano essere delle società a responsabilità limitata, sicché, tenendo conto di tale elemento, dell'importo dei lavori, della natura dell'opera, deve ritenersi che l'esecuzione presupponesse un'organizzazione di mezzi necessari, con gestione a proprio rischio.
Denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera.
Dunque, per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata,
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ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Terminata l'opera, com'è noto, ex art. 1665, comma 2, c.c., si procede alla verifica da parte del committente, non appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Pertanto, se la verifica è positiva termina con il collaudo al quale segue, poi,
l'accettazione con cui il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna della cosa con conseguente pagamento del prezzo.
Ancora, l'art. 1665, comma 4, c.c., prevede che, se il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c., ancorché non si sia proceduto alla verifica, dovendosi ritenere in questo caso l'accettazione presunta, con conseguente diritto in capo all'appaltatore ad ottenere il relativo pagamento ex art. 1665 c.c. (Tribunale Ascoli
Piceno n. 39/2023).
L'atto di “consegna” va distinto dall' “accettazione”: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. Civ. n.
17711/2023). Quindi, in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione esonerano l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi dell'opera rimanendo responsabile solo per i vizi occulti.
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, nel caso in esame, - fermo restando che parte attrice avrebbe dovuto agire verso fornitori e appaltatori (visto anche l'art. 4 del contratto di mandato) -, stante la chiamata in causa di questi ultimi ad opera della risulta che la committente in data 10.12.2019 accettava “i lavori Controparte_1 eseguiti a regola d'arte e le forniture come da contratti raccolti nella documentazione consegnata allo stesso il 19.11.2019” (all. 4 di parte convenuta). La stessa, inoltre, aveva sottoscritto e vistato tutti i preventivi che le erano stati sottoposti dalla Controparte_1 conformemente a quanto previsto all'art. 1, punto 3, del contratto di mandato (all.ti nn. da
1 a 7 e da 9 a 30 di parte attrice).
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L'accettazione concerneva tutti i lavori eseguiti quali: lavori edili interni, lavori bagni, fornitura e montaggio infissi, comprese persiane, fornitura e montaggio arredi bagno, fornitura e montaggio arredi legno, fornitura e montaggio vetri e specchi, fornitura e montaggio arredi biblioteca, fornitura e montaggio gazebi esterni, fornitura e montaggio fornitura luci interne e di prospetto, ripristino tinteggiature e superfici ove richiesto e riposizionamento della decorazione interna della villa con gli arredi e le suppellettili disponibili. Il tutto come da accordi richiamati nella stessa accettazione.
Trattasi di un'accettazione, sottoscritta da parte attrice, senza alcuna riserva, con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c.. Tale disposizione, infatti, prevede che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Inoltre, preme sottolineare che parte attrice non ha neanche allegato la natura occulta e non riconoscibile dei vizi e difetti lamentati, posto che dalle relazioni tecniche di parte prodotte e dalle rappresentazioni fotografiche gli stessi risultano, anzi, visibili ictu oculi
(all.ti 37-38-39-53 di parte attrice).
In ogni caso, deve aggiungersi anche che parte attrice è decaduta dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera. Ed infatti, come visto, la consegna dell'opera è avvenuta in data
10.12.2019, mentre la prima contestazione, tra l'altro estremamente generica, degli asseriti vizi e difetti, vi è stata in data 17.06.2020, tramite lettera raccomandata trasmessa dal legale di parte attrice, dunque ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c. (all. 32 di parte attrice).
La scoperta, infatti, trattandosi di vizi non occulti, non essendo stata tra l'altro neanche allegata la natura non riconoscibile dei vizi, deve collocarsi al momento della consegna dell'opera avvenuta il 10.12.2019.
Tardive anche le relazioni tecniche di parte, essendo quelle dei periti industriali,
e rispettivamente, del 14.09.2020 e del Persona_3 Persona_4
16.10.2020, e quella dell'Architetto, del 16.10.2020 (all.ti 37, Persona_7
38 e 39).
Pertanto, è evidente che le domande concernenti la responsabilità per difformità e vizi dell'opera proposte nei confronti di parte convenuta, e da quest'ultima nei confronti delle terze chiamate in causa non possono trovare accoglimento e deONo essere rigettate.
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Sulla domanda di ripetizione delle differenze derivanti dalla difformità dei preventivi
CP_2
Orbene, parte attrice, in seguito alla costituzione in giudizio della terza chiamata,
[...]
individuale , apprendeva della difformità dei preventivi Controparte_2 Controparte_2 presentati da rispetto a quelli predisposti dalla terza chiamata. Controparte_1
Su tali basi, con la memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c. formulava la domanda di restituzione delle differenze.
Ferma restando la tempestività della domanda, posto che parte attrice non era onerata di proporla all'udienza ex art. 183, comma 5, c.p.c., bensì non oltre, così com'è avvenuto, il termine per il deposito della prima memoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A tal proposito, bisogna partire da alcune premesse.
Nel caso di specie, il contratto di mandato concluso tra il e la società , da CP_7 Pt_2 un lato, e la dall'altro lato, rientra nella categoria del mandato in rem Controparte_1 propriam.
Ciò in quanto l'art. 3 dell'accordo prevede che il mandato è a titolo oneroso e nell'interesse anche della mandataria (“Il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio- mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente”, Cass. Civ. n. 3568/2024).
Quindi, nel mandato in rem propriam il mandatario agisce anche nel proprio interesse, oltre che in quello del mandante, e ha una maggiore autonomia decisionale.
In via generale, nel contratto di mandato, il mandatario ha l'obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle istruzioni del mandante. Dunque, il mandatario se agisce in modo difforme può essere responsabile contrattualmente per inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, oltre che nel caso di superamento dei limiti del mandato (art. 1711 c.c.).
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Un'ipotesi di questo tipo potrebbe verificarsi ove il mandatario, incaricato di stipulare contratti di appalto, presenti al mandante dei preventivi non fedeli a quelli proposti dall'appaltatore.
Ciò ove la circostanza suddetta rappresenti una violazione delle istruzioni del mandante.
Nel caso in esame, il mandato all'art. 3 punto 3 stabilisce che: “La mandante riconosce alla mandataria, nell'interesse di essa mandataria, la facoltà di negoziare con fornitori ed appaltatori per ottenere condizioni di pagamento migliorative rispetto a quelle previste nei preventivi ed accordi sui compensi accettati”.
Tale clausola deve essere interpretata nel senso che la mandataria aveva sicuramente autonomia nel negoziare con fornitori ed appaltatori ma poteva farlo al fine di ottenere delle condizioni di pagamenti migliorative rispetto a quelle previste nei preventivi ed accordi sui compensi.
Nel caso in esame, invece, dalla produzione documentale, si evince che la CP_1 sottoponeva al e alla società dei preventivi con prezzi maggiorati e,
[...] CP_7 Pt_2 quindi, con condizioni peggiorative, rispetto agli accordi conclusi con la CP_2
Ed infatti, quest'ultima ha prodotto non solo una serie di preventivi, che non hanno alcun valore probatorio in quanto non sottoscritti da alcuna parte, ma anche il contratto di appalto concluso tra la e la ditta Controparte_1 CP_2 Controparte_2
, ove veniva pattuito un corrispettivo pari ad € 77.000,00, oltre IVA (all. 1 terza
[...] chiamata . CP_2
La difformità dei preventivi si ritiene provata solo rispetto alle attività inerenti all'ordinaria manutenzione degli interni del casale, rilevando a tal fine il contratto di appalto debitamente sottoscritto tra e Rispetto alle Controparte_1 CP_2 altre difformità contestate non si ritiene raggiunta la prova, in quanto la terza chiamata ha prodotto solo dei preventivi unilateralmente formati e non sottoscritti da alcuna parte, i quali non hanno alcun valore probatorio.
Pertanto, è evidente che la ha violato gli obblighi contrattuali previsti Controparte_1 nel mandato, andando a sottoporre alla mandante dei preventivi con prezzi maggiorati rispetto al corrispettivo pattuito con l'appaltatrice, in contrasto con quanto previsto all'art. 3 punto 3 dell'accordo, nei termini di cui sopra.
Dunque, la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione della somma pari ad €
40.779,00 nei confronti di parte attrice.
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Sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con la quale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di quanto ancora dovuto per le zanzariere, la struttura in ferro “cappella” e i gazebi, la stessa può accogliersi solo in parte.
Ebbene, parte convenuta a sostegno della propria pretesa ha prodotto fatture e preventivi sottoscritti da parte attrice (all.ti 3, 9 e 11).
Com'è noto, fatture e preventivi sottoscritti non sono sufficienti a provare in modo pieno l'esecuzione di un'opera o un servizio, ciò in quanto la prima documenta solo l'emissione della richiesta di pagamento, mentre i secondi possono valere come accordi contrattuali.
Pertanto, è evidente che parte convenuta ha diritto a ricevere il pagamento solo dei lavori e delle forniture che sono state consegnate ed accettate dall'attrice.
Ebbene, bisogna richiamare nuovamente il documento dal quale risulta la consegna e accettazione delle opere e delle forniture sottoscritto da parte attrice in data 10.12.2019
(all. 4 di parte convenuta).
In questo possono farsi rientrare, senz'altro, le zanzariere e i gazebi e non anche il saldo per la struttura in ferro “cappella”, non corrispondendo ad alcuna voce del suddetto documento, oltre al fatto che il preventivo sottoscritto riporta una data successiva al
10.12.2019, ossia il 08.02.2020.
Pertanto, la convenuta avrà diritto a ricevere il pagamento di € 12.879,00, quale somma complessiva del saldo zanzariere e copertura gazebi.
Compensazione giudiziale.
In conclusione, considerato che all'esito del presente giudizio parte attrice e parte convenuta sono risultate debitrici l'una dell'altra, può operare la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c., ragion per cui la dovrà essere Controparte_1 condannata al pagamento nei confronti di parte attrice della somma pari ad € 27.900,00 quale differenza tra quanto dovuto pari ad € 40.779,00 e quanto ha diritto ad avere pari ad
€ 12.879,00.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c..
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In relazione, infine, alla domanda proposta dalle terze chiamate,
[...]
e di condanna di Controparte_2 Controparte_3 parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice, stante la natura complessa dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, Sez. VII, del 3 giugno 2019, n. 3004).
Le terze chiamate nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
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Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite, le quali si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, dello scaglione (da € 260.001,00 a € 520.000,00), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, bisogna differenziare i rapporti tra parte attrice e parte convenuta e quelli rispetto alle terze chiamate in causa.
Relativamente ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, visto il rigetto di tutte le domande di parte attrice ad eccezione della domanda proposta nella memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c., ancorché in misura inferiore, e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, si ritiene di dover compensare nella misura di ½ le spese, ponendole per il resto in capo a parte attrice.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e terze chiamate in causa risulta essenziale specificare che, data la chiamata in causa dei terzi, che si sono ritualmente costituiti in giudizio, e il rigetto delle domande di parte attrice, le spese processuali sostenute da questi ultimi deONo essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, in tal caso la prima, ha causato e giustificato la chiamata in garanzia (“le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato”, Cass. Civ., Sez. III, del 15.11.2023, la n. 31868).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da parte attrice di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4;
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b) Accoglie la domanda attorea di cui all'ultimo punto e per l'effetto condanna CP_1 al pagamento nei confronti di parte attrice della somma pari ad € 27.900,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Compensa per ½ le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, ponendo la restante parte a carico di parte attrice che si liquida nella misura di € 8.626,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
d) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata, ditta individuale , che liquida in € 17.252,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, ponendole a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata,
che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre Controparte_3 rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, ponendole a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
f) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata,
che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Parte_9
CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto il 09.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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