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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 645/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 12 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
con sede in San Severo (FG) alla via Castelfidardo n. 115 Parte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Felicia Penna Caroppi
appellante
contro
(Cod. fisc ), (Cod. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
Fisc. ), (Cod. Fisc , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
nella qualità di eredi del Sig. ; Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maura Cubeddu appellati
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 375/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 24 maggio 2023.
All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
• In via principale: in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente, la impugnata sentenza e dichiarare la sentenza n. 375/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n.
1593/2017 Repert. n. 768/2023 del 24/05/2023 e notificata a mezzo pec in data
26.05.2023, per i motivi sopra esposti, iniqua, ingiusta ed errata e per l'effetto annullare e/o revocare la stessa sentenza relativamente alla parte in cui ritiene dovuta al dr. l'intera somma prevista dalla scrittura privata del 22.07.2013, e Persona_1 pari ad euro 10.050,14 e di conseguenza ridurre l'importo dovuto allo stesso CP_1
per le sole prestazioni effettuate nella misura di euro 500,00 e/o in subordine nella misura di euro 3.000,00 e/o in termini e nella somma che riterrà di giustizia, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 319 del 2017 emesso dal Tribunale di
L'Aquila;
• In conseguenza condannare il alla restituzione della somma ricevuta dalla CP_1
in persona del legale rappresentante pt, detratto il pagamento della somma Parte_1
di euro 500,00 e/o in subordine della somma di euro 3.000,00 e/o in un'altra somma che la Corte di Appello adita vorrà ritenere di giustizia;
• Dichiarare nulla, iniqua, ingiusta ed errata e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza, anche, relativamente alla parte in cui statuisce sulla responsabilità della per aver posto in essere una condotta contraria ai Parte_1
pag. 2/17 principi di buona fede e trasparenza contrattuale, ai sensi dell'art. 1375 cc e quindi dichiarare applicabile al caso de quo l'art. 2237 cc, e il diritto della al Parte_1
recesso ad nutum;
• Dichiarare contraddittoria e illogica la sentenza in punto di assolvimento dell'onere probatorio a carico del di esecuzione delle attività di cui alla fase nr. 2 CP_1 dell'accordo de quo, e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza , e di dichiarare che, dalle prove acquisite il non ha fornito gli elementi dimostrativi CP_1
della pretesa creditoria ingiunta, ma al contrario lo stesso ha affermato che non ha eseguito le prestazioni e le attività di cui alla fase nr.2 della menzionata scrittura privata;
• Dichiarare nulla e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza, anche, relativamente alla parte in cui statuisce sulla mancata comunicazione al dott. CP_1
da parte della della volontà di avvalersi di altri professionisti, e in conformità Parte_1 dell'art. 2237 cc e dell'orientamento giurisprudenziale, dichiarare comunicato il recesso da parte della dall'incarico professionale;
Parte_1
• Dichiarare contraddittoria, iniqua e illegittima la sentenza impugnata nella regolamentazione delle spese di lite fatta dal primo Giudice, e riformare la stessa nella parte in cui pone a carico della il pagamento delle spese di lite, ben euro Parte_1
5.077,00,oltre il rimborso spese generali 15%, Cpaa4% ed IVa22% e di conseguenza condannare il al pagamento in favore della odierna appellante delle spese e dei CP_1
compensi del doppio giudizio. In subordine, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento della innanzi richiesta di riforma la sentenza in merito alle spese di lite a favore della , si chiede, in caso soccombenza parziale del che venga Parte_1 CP_1
riformata la sentenza impugnata con compensazione integrale delle spese di liti liquidate dal primo Giudice.
• Condannare in ogni caso il dott. al pagamento delle spese di liti del Persona_1 presente giudizio, a favore della in persona del legale rappresentante pt”. Parte_1
Conclusioni degli appellati, in citazione e non modificate:
pag. 3/17 “Sia di giustizia di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare tutte le avverse domande siccome inammissibili ed infondate, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 375/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 375/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023 il Tribunale di L'Aquila, rigettava l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 319/2017 del 16 maggio 2017, reso in favore di Persona_1 con il quale si ingiungeva all'odierna appellante il pagamento della somma di euro
10.050,14 per sorte capitale oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dall'allora ricorrente.
In particolare, la società opponente deduceva di aver conferito al dr. con CP_1 scrittura privata del 22 luglio 2013, l' incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità per l'ammissione dei benefici di cui al bando Regione Abruzzo POR FESR 2007/2003 –
Asse VIAttività 1.3°) “Strutture turistiche annualità 2013” e la redazione della relativa domanda di finanziamento, prevedendo che l' attività professionale avrebbe dovuto comprendere : “… 1) la predisposizione del progetto ( spese di istruttoria) 2)
l'attuazione dello stesso (ammissione al finanziamento, investimenti, rendicontazione)”.
A sostegno della proposta opposizione, l'odierna appellante faceva rilevare che il Dr. aveva provveduto a predisporre la domanda di finanziamento e a presentarla CP_1 alla Regione e che per lo svolgimento di tale attività, indicata al punto 1) dell'accordo, aveva ricevuto quale corrispettivo l'importo di euro 500,00, che non sarebbe stato decurtato dalla somma ingiunta di euro 10.050, 14.
Deduceva, poi, che nessuna ulteriore attività professionale era stata svolta dal professionista, poiché la società aveva provveduto in maniera diretta o con altro professionista a tutte le attività di cui al punto 2) della menzionata scrittura privata, sostenendo, pertanto, che nessun ulteriore compenso fosse dovuto.
Invocava, in virtù di tali circostanze, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto la sua revoca con conseguente dichiarazione che nulla era dovuto pag. 4/17 dalla società al Dr. ed in via subordinata, tenendo conto Parte_1 Persona_1
della somma di 500,00 euro già versata, la riduzione del credito azionato alla somma di euro 3.000,00, così come previsto in caso di rinuncia da parte della committente al finanziamento al punto 1 della scrittura privata, con vittoria delle spese di lite.
2. Riteneva il primo Giudice infondata l'opposizione proposta dalla società opponente.
2.1 Preliminarmente, il primo giudice riteneva assolto da parte del convenuto opposto
Dr. l'onere probatorio in merito all'espletamento dell'opera e all'entità della CP_1 prestazione professionale eseguita.
In particolare, sulla base delle risultanze istruttorie accertava lo svolgimento da parte del professionista di tutta l'attività prevista nel contratto, sia relativa alla fase uno sia relativa alla fase due, ad esclusione della rendicontazione. Per tale ultima prestazione rilevava come fosse emerso, dall'esame della corrispondenza, che la mancata esecuzione di tale attività da parte del convenuto-opposto fosse dovuta al comportamento contrario a buona fede tenuto dalla Società opponente, la quale non aveva fornito, nonostante le ripetute richieste, la documentazione necessaria all'espletamento dell'opera.
Riteneva, pertanto, la società responsabile in merito a tale profilo per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
In applicazione dei compensi pattuiti e stante l'accertamento dello svolgimento della prestazione da parte dell'opposto, accertava la corretta quantificazione della somma ingiunta di euro 10.050,14, ritenendo, inoltre, infondata la sostenuta mancata computazione della somma di 500,00 euro già corrisposta. In merito al quantum debeatur, infatti, rilevava come la somma ingiunta fosse stata correttamente calcolata per le prestazioni svolte della seconda fase, e dunque, già scomputata della somma di euro 500,00 prevista per la fase uno, non in contestazione tra le parti.
2.2. In conclusione, rigettava, l'opposizione con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquidava in euro 5.077,00 oltre il rimborso delle spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
pag. 5/17
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la S.r.l. per i Pt_1
motivi di seguito indicati:
3.1 Omessa e/o erronea motivazione del Giudice di prime cure in punto di valutazione del contratto redatto dalle parti. Falsa ed erronea applicazione in punto di argomentazione logico-giuridica posta alla base della decisione.
Con il primo motivo di gravame la società appellante ha contestato l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto eseguita la prestazione pattuita da parte del professionista, sostenendo l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la mancata esecuzione di tutta la fase due prevista nel contratto e per aver ritenuto la responsabile, CP_4 per violazione dei doveri di buona fede, della mancata esecuzione della rendicontazione.
In merito, ha sostenuto che la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'espletamento di tale attività fosse legittima espressione dell'esercizio del proprio diritto di recesso, che ha sostenuto essere stato accettato dall'appellato come emerso in base alle risultanze istruttorie.
In buona sostanza, quindi, ha eccepito l'insussistenza della propria responsabilità relativamente alla mancata esecuzione dell'attività di rendicontazione, sostenendo che la condotta della società fosse riconducibile ad un legittimo esercizio del diritto di recesso e che, pertanto, avrebbe errato il primo giudice nell'applicare l'art. 1375 c.c. in luogo dell'art. 2237 c.c. A riguardo, ha dedotto che il recesso da prestazione di opera professionale, secondo la giurisprudenza citata, non necessita di una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente il comportamento chiaramente indicativo della volontà di recedere.
Ha chiesto, pertanto, la modifica dell'impugnata sentenza relativamente al diritto del Dr. al pagamento dell'intero compenso, con riduzione in subordine del credito in CP_1
euro 3.000,00 come pattuito o della somma ritenuta di giustizia, con conseguente restituzione di quanto versato in ottemperanza dell'atto di precetto notificato.
3.2. Contraddittoria ed errata motivazione dell'impugnata sentenza in punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
pag. 6/17 Con tale motivo di appello, la società appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla mancata conoscenza da parte del professionista della volontà della società di voler interrompere la collaborazione professionale. Ha fatto rilevare, a sostegno di tale assunto, come la missiva email del 21.01.2016 inviata dal Dr. fosse CP_1
indicativa della consapevolezza del professionista in tal senso e come, invece, il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che il progetto presentato al per CP_5
l'ottenimento del finanziamento fosse in realtà quello modificato ed eseguito ad opera di altri tecnici.
A sostegno di quanto eccepito, ha riproposto la legittimità dell'esercizio del proprio diritto di recesso con le stese motivazioni di diritto esplicate con il primo motivo.
3.3. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di assolvimento dell'onere probatorio a carico del e di esatta esecuzione delle prestazioni da parte del CP_1
professionista stesso.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha eccepito la sussistenza di contrasto tra gli atti processuali e il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice, denunciando la contraddittorietà della motivazione.
Ha sostenuto che dalle risultanze testimoniali e dell'interrogatorio formale era emerso come il professionista non avesse svolto la rendicontazione e che tale circostanza doveva ritenersi in contrasto con l'accertamento effettuato dal primo giudice relativamente all'effettiva esecuzione della prestazione compiutamente effettuata dal professionista.
Ha sostenuto poi che il giudice avesse confuso le varie attività previste attribuendo alla fase due prestazioni invero rientranti nella fase uno prevista dal contratto, e dunque, già pagate tramite la corresponsione dei 500,00 euro.
Ha dedotto, dunque, che il Dr. non avesse assolto all'onere probatorio in merito CP_1
alla esecuzione di quanto previsto nella fase due, chiedendo perciò la riforma della sentenza sul punto.
3.4. Sulla regolamentazione delle spese.
pag. 7/17 Con tale ultimo motivo, ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza, anche la riforma della statuizione sulla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Si sono costituiti in giudizio e in Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi del defunto contestando integralmente l'appello Persona_1 proposto ed eccependo l'inammissibilità per divieto di ius novorum del primo motivo di gravame, oltre che la totale infondatezza nel merito di tutti i motivi proposti, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
I primi tre motivi di appello, in quanto fondati sulle medesime doglianze ed eccezioni tutte tra loro connesse, devono essere trattati congiuntamente.
5.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata di violazione dell'art. 345 c.p.c. da parte dell'appellante in merito alla ammissibilità del primo motivo di gravame;
sostengono gli appellati che, ponendo la a CP_4
fondamento della propria pretesa il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della società, quest'ultima avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine in violazione del divieto di ius novorum sancito dal suddetto articolo.
L'art. 345 c.p.c. dispone che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Il secondo comma prevede, inoltre, che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
In merito occorre precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“Domanda nuova si ha, per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua
pag. 8/17 intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale in quella sede non si è svolto il contraddittorio” (Cass. Sez. Un. 15408/2003).
La Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda tale da renderla improponibile, come domanda nuova, nel giudizio di appello;
tale effetto si determina quando la diversa causa petendi dedotta in appello, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia , si da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, diversa da quella fatta valere in precedenza” (Cass. civ. n. 978/2000
e molte altre), chiarendo, inoltre, che: “Non anche quando sia modificato solo il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto, pertanto,
- ove siano rimasti immutati, i presupposti di fatto già prospettati, anche per implicito in primo grado- al giudice di appello è consentito accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado
e da questo respinta” (Cass. civ. n. 4495/1981 e Cass. civ. n. 8328/1987)
Nel caso di specie, deve osservarsi che il dedotto esercizio del diritto di recesso da parte dell'appellante, seppur non espressamente qualificato sotto il profilo giuridico come tale in primo grado, non ha comportato una modificazione sostanziale dei fatti posti a fondamento dell'opposizione proposta allargando il tema di indagine in appello con violazione del contraddittorio tra le parti. Risulta, infatti, che l'odierno appellante aveva già prospettato in primo grado, seppur implicitamente, i fatti costitutivi oggetto dell'eccezione sollevata, avendo implicitamente dedotto la stessa circostanza posta a fondamento dell'eccepito recesso, ossia la circostanza fattuale della consapevolezza dell'appellato della volontà di non prosecuzione dell'affidamento dell'incarico relativamente alla seconda fase oggetto del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato.
pag. 9/17 I fatti eccepiti, qualificati nell'odierno giudizio quali esercizio del diritto di recesso, risultano pertanto già dedotti in primo grado e ricompresi nell'oggetto della controversia, con assenza di lesione del contraddittorio e dell'allargamento del tema di indagine, con conseguente ammissibilità del motivo in virtù dei principi d i diritto innanzi riportati.
Infatti, la qualificazione giuridica prospettata dall'appellante, seppur non espressa in tali termini in primo grado, è volta in ogni caso all'accertamento della non debenza del compenso previsto per la seconda fase dell'oggetto del contratto, fondato su fatti già dedotti e rinvenibili in primo grado che si sostanziano nella assenza di volontà da parte della società appellante di proseguire nel rapporto contrattuale relativamente alla seconda fase.
Pertanto, non risulta violato il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. con ammissibilità della domanda proposta.
5.2. Le doglianze proposte, seppur ammissibili, risultano tuttavia infondate nel merito.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza, in primo luogo, laddove ha ritenuto eseguita dal professionista l'intera prestazione oggetto dal contratto ad esclusione della rendicontazione, non effettuata a causa del comportamento contrario ai doveri di buona fede della società appellante.
Non è oggetto di contestazione ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 22 luglio 2013 le parti sottoscrissero una scrittura privata con la quale venne conferito dalla società al dr. l'incarico professionale di Parte_1 Persona_1 studio di fattibilità per l'ammissione dei benefici di cui al bando Regione Abruzzo POR
FESR 2007/2003 –Asse VIAttività 1.3°) “Strutture turistiche annualità 2013” e di provvedere alla redazione della relativa domanda di finanziamento.
I servizi oggetto dell'attività professionale dovuta dal dr. consistenti nello CP_1
studio ed elaborazione della pratica e della domanda di finanziamento con le attività amministrative di competenza del professionista concernenti la fatturazione in fase di investimento, vennero sintetizzati nelle attività specificate nei seguenti punti: 1)
pag. 10/17 predisposizione del progetto ( spese di istruttoria) 2) attuazione dello stesso
(ammissione al finanziamento, investimenti, rendicontazione). Il compenso professionale venne concordato, quanto alla fase 1), in euro 500,00 omnicomprensivi, da pagare alla presentazione della domanda di finanziamento e, relativamente alla fase
2), nel 3% del contributo a fondo perduto accordato entro trenta giorni dall'erogazione dell'anticipo e nel 3% del contributo a fondo perduto accordato entro trenta giorni dall'erogazione del saldo;
oltre al compenso venne previsto il pagamento del l'IVA, della Cassa Nazionale di Previdenza e della ritenuta d'acconto.
Venne pattuito, altresì che, “solo in caso di rinuncia al beneficio concesso” il compenso per l'attività svolta sarebbe stato di € 3.000,00.
La fase due dell'oggetto del contratto consisteva, dunque, nella “Attuazione dello stesso ammissione al finanziamento, investimenti e rendicontazione)”.
Risulta dalla documentazione prodotta in primo grado e dalle dichiarazioni testimoniali rese l'esecuzione da parte del professionista di tale fase ad esclusione della rendicontazione, avendo egli provveduto, dopo aver effettuato la fase istruttoria di studio della fattibilità e dei costi per i quali si richiedeva l'ammissione al finanziamento tramite lo studio della documentazione fornita dalla società, anche alla fase attuativa dello stesso predisponendo l'elaborato progettuale consistente nella fase descrittiva del medesimo progetto e specifica dei costi per i quali si richiedeva il finanziamento, svolgendo così tutta l'attività necessaria all'approvazione del progetto e all'ammissione del finanziamento, con esclusione della rendicontazione che, per i motivi che si esporranno di seguito, non può ritenersi comportante la mancata esecuzione della fase due dell'oggetto del contratto.
L'ammissione del finanziamento e la concessione del contributo previsto, determinato in euro 156.720,89 ossia pari al 50% dell'investimento proposto di euro 313.441,78, risultano comprovate dalla determina n. DI15/46 del 2/04/2014 della Regione Abruzzo prodotta in atti.
In presenza della scrittura privata che affidava l'incarico relativo al suddetto finanziamento al Dott. ed in virtù delle testimonianze rese in giud izio, in CP_1
pag. 11/17 particolare dei teste di parte opposta, e che hanno Testimone_1 Tes_2 confermato l'esecuzione da parte del Dott. delle altre attività necessarie Persona_1 all'ammissione del finanziamento ad eccezione della mera rendicontazione, risulta assolto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'onere probatorio in merito alla attività svolta e alla fondatezza della pretesa creditoria.
Dalle testimonianze rese dal teste di parte opponente, risulta in Testimone_3
maniera specifica che l'attività di carattere tecnico svolta da altri tecnici, fra cui lui stesso, sia consistita nella fase di rendicontazione che era stata da lui predisposta e firmata, quanto alla parte tecnica, mentre la parte contabile era stata curata e sottoscritta dal revisore dei conti dott. Persona_2
Questa Corte ritiene, pertanto, dal complesso delle risultanze istruttorie di condividere e confermare quanto statuito dal primo giudice in merito alla dimostrata esecuzione della prestazione da parte del professionista anche relativamente alla fase di attuazione del progetto, e dunque, al diritto dello stesso al compenso pattuito del 6% del contributo concesso, così come previsto dalle clausole contrattuali in ipotesi di concessione del finanziamento anche in considerazione delle ragioni di seguito esposte.
5.2.1. Infondata, infatti, risulta essere anche la doglianza sollevata dall'appellante relativamente al mancato accertamento dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale che avrebbe comportato la non debenza del compenso pattuito per la fase due dell'oggetto del contratto.
A riguardo, deve rilevarsi come il recesso, in quanto atto recettizio, produce i suoi effetti a partire dal momento della conoscenza della volontà di recedere da parte del destinatario, della cui dimostrazione in giudizio è onerata la parte che ne deduce il legittimo esercizio. Non risulta dimostrata, men che meno dalla email ricevuta da parte del professionista citata dall'appellante, la comunicazione da parte della società della volontà di interrompere il rapporto contrattuale. Invero, dalla corrispondenza intercorsa non emerge da parte della società la volontà di recedere dal rapporto contrattuale né il momento a partire dal quale questa sarebbe stata comunicata al professionista.
pag. 12/17 L'eventuale comunicazione orale di tale volontà, asserita dall'appellante, non può ritenersi dimostrata in giudizio dalla semplice frase contenuta nella email del
21.01.2016 con la quale il professionista chiedeva la d ocumentazione volta ad eseguire la rendicontazione, aggiungendo la frase “qualora non abbiate già proceduto autonomamente”.
Tale dicitura, da sola considerata, non dimostra altro che un legittimo dubbio del professionista derivante dal ritardo nella trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'attività e deve, inoltre, ragionevolmente ritenersi contrastante con l'asserita consapevolezza del professionista della volontà di interruzione del rapporto da parte della società.
Infatti, nell'ipotesi in cui ne fosse stato a conoscenza, non risulta verosimile e probabile la sua richiesta degli atti necessari allo svolgimento della prestazione, non emergendo inoltre tale circostanza da alcuna delle testimonianze rese in giudizio.
La circostanza emergente dalla corrispondenza in atti, invero, in considerazione delle numerose richieste della documentazione necessaria al completamento dell'attività professionale effettuate dal professionista e per la maggior parte non riscontrate dalla società appellante, configura in capo a quest'ultima un comportamento violativo dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale sanciti dall'art. 1375 c.c. trattandosi di condotta del tutto confliggente con la tutela degli interessi dell'altra parte.
Risulta, pertanto, dagli atti di causa che l'attività di rendicontazione non è stata eseguita dal professionista a causa del comportamento dell'appellante, che in netto contrasto con i doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1375 c.c., non ha fornito la documentazione necessaria allo svolgimento della prestazione, rendendo l'esecuzione della stessa impossibile per il professionista e, pertanto, rendendosi responsabile della mancata esecuzione della stessa, con diritto del che più volte aveva richiesto la CP_1 documentazione necessaria all'esecuzione dell'attività dimostrando la volontà di adempiere, al compenso pattuito.
pag. 13/17 Non fornire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'opera, infatti, non può ritenersi un comportamento tale da integrare il legittimo esercizio del diritto di recesso il quale, invece, avrebbe necessitato di una chiara manifestazione di volontà, con contestuale offerta del pagamento di tutte le altre attività svolte, bensì si traduce in una attività contraria ai doveri di buona fede lealtà e correttezza che ogni parte deve osservare, a tutela dell'interesse dell'altra, nello svolgimento del rapporto contrattuale.
La giurisprudenza, infatti, è chiara nell'affermare: “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, “ richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla relazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (c.f.r.
Cass. civ. Sez. III Ord., n. 9200/2021).
Questa Corte ritiene, pertanto, di condividere quanto statuito dal primo giudice in merito alla responsabilità dell'appellante relativamente alla mancata esecuzione della rendicontazione.
5.2.2. Disattesa deve essere anche la doglianza relativa alla contraddittorietà della motivazione che l'appellante sostiene derivi dal fatto che il primo giudice, avendo accertato la mancata esecuzione dell'attività di rendicontazione, avrebbe poi erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del convenuto-opposto in merito all'esecuzione della prestazione.
In merito deve preliminarmente osservarsi come il vizio di motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste: “Quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accede quando non vi sia alcuna esplicitazione del
pag. 14/17 quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ. Ord. 3819/2020)”. Risulta, pertanto, violato l'obbligo di motivazione quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ossia risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o quando sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando così obbiettivamente incomprensibile.
La contraddittorietà della motivazione “Presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del percorso logico giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. civ. n.
15693/2004, Cass. civ. n. 8718/2005, Cass. civ. n. 6064/2008).
Nel caso di specie, la decisione del primo giudice risulta correttamente e idoneamente motivata, avendo lo stesso esposto tutti gli elementi volti a comprendere il percorso giuridico che lo hanno condotto alla decisione in esame.
Come si è già avuto modo di esporre precedentemente, il primo giudice ha puntualmente dato conto della mancata esecuzione della rendicontazione da parte del convenuto opposto, attribuendone la responsabilità al comportamento della società appellante e, pertanto, ha chiaramente escluso che la stessa potesse costituire inadempimento della prestazione da parte del professionista, sicché non risulta contraddittorio tale accertamento con l'accertamento dell'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla prestazione eseguita, consistente in tutta l'attività oggetto del contratto, ad esclusione della rendicontazione, omissione con riguardo alla quale è stato puntualmente motivato l'addebito di responsabilità in capo alla per CP_4 violazione del dovere di buona fede e correttezza.
Nel merito deve, in conclusione, ritenersi dall'esame delle risultanze istruttorie dimostrato in giudizio l'esatto adempimento dell'attività prevista nel contratto da parte del Dott. comprendente sia la fase uno che la fase due – sempre ad Persona_1
esclusione, giustificata, della rendicontazione – sicché questa Corte ritiene di pag. 15/17 confermare sul punto la sentenza emessa dal primo giudice per tutte le motivazioni già esposte.
5.3. Parimenti respinto deve essere il quarto motivo di gravame in conseguenza dell'infondatezza integrale dell'appello proposto e della soccombenza dell'appellante, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna della società appellante alla refusione in favore dell'altra parte delle spese di lite relative al primo grado di giudizio e alla procedura monitoria espletata.
5.2. In conclusione, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello deve essere rigettato essendo tutti i motivi infondati nel merito con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 Gennaio 2013, entrambe le parti saranno altresì tenute al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
avverso la sentenza n. 375/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023, ogni altra
[...]
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
pag. 16/17 2) condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati, le spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che la società appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 645/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 12 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
con sede in San Severo (FG) alla via Castelfidardo n. 115 Parte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Felicia Penna Caroppi
appellante
contro
(Cod. fisc ), (Cod. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
Fisc. ), (Cod. Fisc , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
nella qualità di eredi del Sig. ; Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maura Cubeddu appellati
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 375/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 24 maggio 2023.
All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
• In via principale: in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente, la impugnata sentenza e dichiarare la sentenza n. 375/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n.
1593/2017 Repert. n. 768/2023 del 24/05/2023 e notificata a mezzo pec in data
26.05.2023, per i motivi sopra esposti, iniqua, ingiusta ed errata e per l'effetto annullare e/o revocare la stessa sentenza relativamente alla parte in cui ritiene dovuta al dr. l'intera somma prevista dalla scrittura privata del 22.07.2013, e Persona_1 pari ad euro 10.050,14 e di conseguenza ridurre l'importo dovuto allo stesso CP_1
per le sole prestazioni effettuate nella misura di euro 500,00 e/o in subordine nella misura di euro 3.000,00 e/o in termini e nella somma che riterrà di giustizia, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 319 del 2017 emesso dal Tribunale di
L'Aquila;
• In conseguenza condannare il alla restituzione della somma ricevuta dalla CP_1
in persona del legale rappresentante pt, detratto il pagamento della somma Parte_1
di euro 500,00 e/o in subordine della somma di euro 3.000,00 e/o in un'altra somma che la Corte di Appello adita vorrà ritenere di giustizia;
• Dichiarare nulla, iniqua, ingiusta ed errata e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza, anche, relativamente alla parte in cui statuisce sulla responsabilità della per aver posto in essere una condotta contraria ai Parte_1
pag. 2/17 principi di buona fede e trasparenza contrattuale, ai sensi dell'art. 1375 cc e quindi dichiarare applicabile al caso de quo l'art. 2237 cc, e il diritto della al Parte_1
recesso ad nutum;
• Dichiarare contraddittoria e illogica la sentenza in punto di assolvimento dell'onere probatorio a carico del di esecuzione delle attività di cui alla fase nr. 2 CP_1 dell'accordo de quo, e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza , e di dichiarare che, dalle prove acquisite il non ha fornito gli elementi dimostrativi CP_1
della pretesa creditoria ingiunta, ma al contrario lo stesso ha affermato che non ha eseguito le prestazioni e le attività di cui alla fase nr.2 della menzionata scrittura privata;
• Dichiarare nulla e per l'effetto revocare e riformare la impugnata sentenza, anche, relativamente alla parte in cui statuisce sulla mancata comunicazione al dott. CP_1
da parte della della volontà di avvalersi di altri professionisti, e in conformità Parte_1 dell'art. 2237 cc e dell'orientamento giurisprudenziale, dichiarare comunicato il recesso da parte della dall'incarico professionale;
Parte_1
• Dichiarare contraddittoria, iniqua e illegittima la sentenza impugnata nella regolamentazione delle spese di lite fatta dal primo Giudice, e riformare la stessa nella parte in cui pone a carico della il pagamento delle spese di lite, ben euro Parte_1
5.077,00,oltre il rimborso spese generali 15%, Cpaa4% ed IVa22% e di conseguenza condannare il al pagamento in favore della odierna appellante delle spese e dei CP_1
compensi del doppio giudizio. In subordine, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento della innanzi richiesta di riforma la sentenza in merito alle spese di lite a favore della , si chiede, in caso soccombenza parziale del che venga Parte_1 CP_1
riformata la sentenza impugnata con compensazione integrale delle spese di liti liquidate dal primo Giudice.
• Condannare in ogni caso il dott. al pagamento delle spese di liti del Persona_1 presente giudizio, a favore della in persona del legale rappresentante pt”. Parte_1
Conclusioni degli appellati, in citazione e non modificate:
pag. 3/17 “Sia di giustizia di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare tutte le avverse domande siccome inammissibili ed infondate, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 375/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 375/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023 il Tribunale di L'Aquila, rigettava l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 319/2017 del 16 maggio 2017, reso in favore di Persona_1 con il quale si ingiungeva all'odierna appellante il pagamento della somma di euro
10.050,14 per sorte capitale oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dall'allora ricorrente.
In particolare, la società opponente deduceva di aver conferito al dr. con CP_1 scrittura privata del 22 luglio 2013, l' incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità per l'ammissione dei benefici di cui al bando Regione Abruzzo POR FESR 2007/2003 –
Asse VIAttività 1.3°) “Strutture turistiche annualità 2013” e la redazione della relativa domanda di finanziamento, prevedendo che l' attività professionale avrebbe dovuto comprendere : “… 1) la predisposizione del progetto ( spese di istruttoria) 2)
l'attuazione dello stesso (ammissione al finanziamento, investimenti, rendicontazione)”.
A sostegno della proposta opposizione, l'odierna appellante faceva rilevare che il Dr. aveva provveduto a predisporre la domanda di finanziamento e a presentarla CP_1 alla Regione e che per lo svolgimento di tale attività, indicata al punto 1) dell'accordo, aveva ricevuto quale corrispettivo l'importo di euro 500,00, che non sarebbe stato decurtato dalla somma ingiunta di euro 10.050, 14.
Deduceva, poi, che nessuna ulteriore attività professionale era stata svolta dal professionista, poiché la società aveva provveduto in maniera diretta o con altro professionista a tutte le attività di cui al punto 2) della menzionata scrittura privata, sostenendo, pertanto, che nessun ulteriore compenso fosse dovuto.
Invocava, in virtù di tali circostanze, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto la sua revoca con conseguente dichiarazione che nulla era dovuto pag. 4/17 dalla società al Dr. ed in via subordinata, tenendo conto Parte_1 Persona_1
della somma di 500,00 euro già versata, la riduzione del credito azionato alla somma di euro 3.000,00, così come previsto in caso di rinuncia da parte della committente al finanziamento al punto 1 della scrittura privata, con vittoria delle spese di lite.
2. Riteneva il primo Giudice infondata l'opposizione proposta dalla società opponente.
2.1 Preliminarmente, il primo giudice riteneva assolto da parte del convenuto opposto
Dr. l'onere probatorio in merito all'espletamento dell'opera e all'entità della CP_1 prestazione professionale eseguita.
In particolare, sulla base delle risultanze istruttorie accertava lo svolgimento da parte del professionista di tutta l'attività prevista nel contratto, sia relativa alla fase uno sia relativa alla fase due, ad esclusione della rendicontazione. Per tale ultima prestazione rilevava come fosse emerso, dall'esame della corrispondenza, che la mancata esecuzione di tale attività da parte del convenuto-opposto fosse dovuta al comportamento contrario a buona fede tenuto dalla Società opponente, la quale non aveva fornito, nonostante le ripetute richieste, la documentazione necessaria all'espletamento dell'opera.
Riteneva, pertanto, la società responsabile in merito a tale profilo per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
In applicazione dei compensi pattuiti e stante l'accertamento dello svolgimento della prestazione da parte dell'opposto, accertava la corretta quantificazione della somma ingiunta di euro 10.050,14, ritenendo, inoltre, infondata la sostenuta mancata computazione della somma di 500,00 euro già corrisposta. In merito al quantum debeatur, infatti, rilevava come la somma ingiunta fosse stata correttamente calcolata per le prestazioni svolte della seconda fase, e dunque, già scomputata della somma di euro 500,00 prevista per la fase uno, non in contestazione tra le parti.
2.2. In conclusione, rigettava, l'opposizione con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquidava in euro 5.077,00 oltre il rimborso delle spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
pag. 5/17
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la S.r.l. per i Pt_1
motivi di seguito indicati:
3.1 Omessa e/o erronea motivazione del Giudice di prime cure in punto di valutazione del contratto redatto dalle parti. Falsa ed erronea applicazione in punto di argomentazione logico-giuridica posta alla base della decisione.
Con il primo motivo di gravame la società appellante ha contestato l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto eseguita la prestazione pattuita da parte del professionista, sostenendo l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la mancata esecuzione di tutta la fase due prevista nel contratto e per aver ritenuto la responsabile, CP_4 per violazione dei doveri di buona fede, della mancata esecuzione della rendicontazione.
In merito, ha sostenuto che la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'espletamento di tale attività fosse legittima espressione dell'esercizio del proprio diritto di recesso, che ha sostenuto essere stato accettato dall'appellato come emerso in base alle risultanze istruttorie.
In buona sostanza, quindi, ha eccepito l'insussistenza della propria responsabilità relativamente alla mancata esecuzione dell'attività di rendicontazione, sostenendo che la condotta della società fosse riconducibile ad un legittimo esercizio del diritto di recesso e che, pertanto, avrebbe errato il primo giudice nell'applicare l'art. 1375 c.c. in luogo dell'art. 2237 c.c. A riguardo, ha dedotto che il recesso da prestazione di opera professionale, secondo la giurisprudenza citata, non necessita di una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente il comportamento chiaramente indicativo della volontà di recedere.
Ha chiesto, pertanto, la modifica dell'impugnata sentenza relativamente al diritto del Dr. al pagamento dell'intero compenso, con riduzione in subordine del credito in CP_1
euro 3.000,00 come pattuito o della somma ritenuta di giustizia, con conseguente restituzione di quanto versato in ottemperanza dell'atto di precetto notificato.
3.2. Contraddittoria ed errata motivazione dell'impugnata sentenza in punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
pag. 6/17 Con tale motivo di appello, la società appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla mancata conoscenza da parte del professionista della volontà della società di voler interrompere la collaborazione professionale. Ha fatto rilevare, a sostegno di tale assunto, come la missiva email del 21.01.2016 inviata dal Dr. fosse CP_1
indicativa della consapevolezza del professionista in tal senso e come, invece, il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che il progetto presentato al per CP_5
l'ottenimento del finanziamento fosse in realtà quello modificato ed eseguito ad opera di altri tecnici.
A sostegno di quanto eccepito, ha riproposto la legittimità dell'esercizio del proprio diritto di recesso con le stese motivazioni di diritto esplicate con il primo motivo.
3.3. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di assolvimento dell'onere probatorio a carico del e di esatta esecuzione delle prestazioni da parte del CP_1
professionista stesso.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha eccepito la sussistenza di contrasto tra gli atti processuali e il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice, denunciando la contraddittorietà della motivazione.
Ha sostenuto che dalle risultanze testimoniali e dell'interrogatorio formale era emerso come il professionista non avesse svolto la rendicontazione e che tale circostanza doveva ritenersi in contrasto con l'accertamento effettuato dal primo giudice relativamente all'effettiva esecuzione della prestazione compiutamente effettuata dal professionista.
Ha sostenuto poi che il giudice avesse confuso le varie attività previste attribuendo alla fase due prestazioni invero rientranti nella fase uno prevista dal contratto, e dunque, già pagate tramite la corresponsione dei 500,00 euro.
Ha dedotto, dunque, che il Dr. non avesse assolto all'onere probatorio in merito CP_1
alla esecuzione di quanto previsto nella fase due, chiedendo perciò la riforma della sentenza sul punto.
3.4. Sulla regolamentazione delle spese.
pag. 7/17 Con tale ultimo motivo, ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza, anche la riforma della statuizione sulla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Si sono costituiti in giudizio e in Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi del defunto contestando integralmente l'appello Persona_1 proposto ed eccependo l'inammissibilità per divieto di ius novorum del primo motivo di gravame, oltre che la totale infondatezza nel merito di tutti i motivi proposti, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
I primi tre motivi di appello, in quanto fondati sulle medesime doglianze ed eccezioni tutte tra loro connesse, devono essere trattati congiuntamente.
5.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata di violazione dell'art. 345 c.p.c. da parte dell'appellante in merito alla ammissibilità del primo motivo di gravame;
sostengono gli appellati che, ponendo la a CP_4
fondamento della propria pretesa il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della società, quest'ultima avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine in violazione del divieto di ius novorum sancito dal suddetto articolo.
L'art. 345 c.p.c. dispone che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Il secondo comma prevede, inoltre, che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
In merito occorre precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“Domanda nuova si ha, per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua
pag. 8/17 intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale in quella sede non si è svolto il contraddittorio” (Cass. Sez. Un. 15408/2003).
La Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda tale da renderla improponibile, come domanda nuova, nel giudizio di appello;
tale effetto si determina quando la diversa causa petendi dedotta in appello, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia , si da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, diversa da quella fatta valere in precedenza” (Cass. civ. n. 978/2000
e molte altre), chiarendo, inoltre, che: “Non anche quando sia modificato solo il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto, pertanto,
- ove siano rimasti immutati, i presupposti di fatto già prospettati, anche per implicito in primo grado- al giudice di appello è consentito accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado
e da questo respinta” (Cass. civ. n. 4495/1981 e Cass. civ. n. 8328/1987)
Nel caso di specie, deve osservarsi che il dedotto esercizio del diritto di recesso da parte dell'appellante, seppur non espressamente qualificato sotto il profilo giuridico come tale in primo grado, non ha comportato una modificazione sostanziale dei fatti posti a fondamento dell'opposizione proposta allargando il tema di indagine in appello con violazione del contraddittorio tra le parti. Risulta, infatti, che l'odierno appellante aveva già prospettato in primo grado, seppur implicitamente, i fatti costitutivi oggetto dell'eccezione sollevata, avendo implicitamente dedotto la stessa circostanza posta a fondamento dell'eccepito recesso, ossia la circostanza fattuale della consapevolezza dell'appellato della volontà di non prosecuzione dell'affidamento dell'incarico relativamente alla seconda fase oggetto del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato.
pag. 9/17 I fatti eccepiti, qualificati nell'odierno giudizio quali esercizio del diritto di recesso, risultano pertanto già dedotti in primo grado e ricompresi nell'oggetto della controversia, con assenza di lesione del contraddittorio e dell'allargamento del tema di indagine, con conseguente ammissibilità del motivo in virtù dei principi d i diritto innanzi riportati.
Infatti, la qualificazione giuridica prospettata dall'appellante, seppur non espressa in tali termini in primo grado, è volta in ogni caso all'accertamento della non debenza del compenso previsto per la seconda fase dell'oggetto del contratto, fondato su fatti già dedotti e rinvenibili in primo grado che si sostanziano nella assenza di volontà da parte della società appellante di proseguire nel rapporto contrattuale relativamente alla seconda fase.
Pertanto, non risulta violato il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. con ammissibilità della domanda proposta.
5.2. Le doglianze proposte, seppur ammissibili, risultano tuttavia infondate nel merito.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza, in primo luogo, laddove ha ritenuto eseguita dal professionista l'intera prestazione oggetto dal contratto ad esclusione della rendicontazione, non effettuata a causa del comportamento contrario ai doveri di buona fede della società appellante.
Non è oggetto di contestazione ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 22 luglio 2013 le parti sottoscrissero una scrittura privata con la quale venne conferito dalla società al dr. l'incarico professionale di Parte_1 Persona_1 studio di fattibilità per l'ammissione dei benefici di cui al bando Regione Abruzzo POR
FESR 2007/2003 –Asse VIAttività 1.3°) “Strutture turistiche annualità 2013” e di provvedere alla redazione della relativa domanda di finanziamento.
I servizi oggetto dell'attività professionale dovuta dal dr. consistenti nello CP_1
studio ed elaborazione della pratica e della domanda di finanziamento con le attività amministrative di competenza del professionista concernenti la fatturazione in fase di investimento, vennero sintetizzati nelle attività specificate nei seguenti punti: 1)
pag. 10/17 predisposizione del progetto ( spese di istruttoria) 2) attuazione dello stesso
(ammissione al finanziamento, investimenti, rendicontazione). Il compenso professionale venne concordato, quanto alla fase 1), in euro 500,00 omnicomprensivi, da pagare alla presentazione della domanda di finanziamento e, relativamente alla fase
2), nel 3% del contributo a fondo perduto accordato entro trenta giorni dall'erogazione dell'anticipo e nel 3% del contributo a fondo perduto accordato entro trenta giorni dall'erogazione del saldo;
oltre al compenso venne previsto il pagamento del l'IVA, della Cassa Nazionale di Previdenza e della ritenuta d'acconto.
Venne pattuito, altresì che, “solo in caso di rinuncia al beneficio concesso” il compenso per l'attività svolta sarebbe stato di € 3.000,00.
La fase due dell'oggetto del contratto consisteva, dunque, nella “Attuazione dello stesso ammissione al finanziamento, investimenti e rendicontazione)”.
Risulta dalla documentazione prodotta in primo grado e dalle dichiarazioni testimoniali rese l'esecuzione da parte del professionista di tale fase ad esclusione della rendicontazione, avendo egli provveduto, dopo aver effettuato la fase istruttoria di studio della fattibilità e dei costi per i quali si richiedeva l'ammissione al finanziamento tramite lo studio della documentazione fornita dalla società, anche alla fase attuativa dello stesso predisponendo l'elaborato progettuale consistente nella fase descrittiva del medesimo progetto e specifica dei costi per i quali si richiedeva il finanziamento, svolgendo così tutta l'attività necessaria all'approvazione del progetto e all'ammissione del finanziamento, con esclusione della rendicontazione che, per i motivi che si esporranno di seguito, non può ritenersi comportante la mancata esecuzione della fase due dell'oggetto del contratto.
L'ammissione del finanziamento e la concessione del contributo previsto, determinato in euro 156.720,89 ossia pari al 50% dell'investimento proposto di euro 313.441,78, risultano comprovate dalla determina n. DI15/46 del 2/04/2014 della Regione Abruzzo prodotta in atti.
In presenza della scrittura privata che affidava l'incarico relativo al suddetto finanziamento al Dott. ed in virtù delle testimonianze rese in giud izio, in CP_1
pag. 11/17 particolare dei teste di parte opposta, e che hanno Testimone_1 Tes_2 confermato l'esecuzione da parte del Dott. delle altre attività necessarie Persona_1 all'ammissione del finanziamento ad eccezione della mera rendicontazione, risulta assolto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'onere probatorio in merito alla attività svolta e alla fondatezza della pretesa creditoria.
Dalle testimonianze rese dal teste di parte opponente, risulta in Testimone_3
maniera specifica che l'attività di carattere tecnico svolta da altri tecnici, fra cui lui stesso, sia consistita nella fase di rendicontazione che era stata da lui predisposta e firmata, quanto alla parte tecnica, mentre la parte contabile era stata curata e sottoscritta dal revisore dei conti dott. Persona_2
Questa Corte ritiene, pertanto, dal complesso delle risultanze istruttorie di condividere e confermare quanto statuito dal primo giudice in merito alla dimostrata esecuzione della prestazione da parte del professionista anche relativamente alla fase di attuazione del progetto, e dunque, al diritto dello stesso al compenso pattuito del 6% del contributo concesso, così come previsto dalle clausole contrattuali in ipotesi di concessione del finanziamento anche in considerazione delle ragioni di seguito esposte.
5.2.1. Infondata, infatti, risulta essere anche la doglianza sollevata dall'appellante relativamente al mancato accertamento dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale che avrebbe comportato la non debenza del compenso pattuito per la fase due dell'oggetto del contratto.
A riguardo, deve rilevarsi come il recesso, in quanto atto recettizio, produce i suoi effetti a partire dal momento della conoscenza della volontà di recedere da parte del destinatario, della cui dimostrazione in giudizio è onerata la parte che ne deduce il legittimo esercizio. Non risulta dimostrata, men che meno dalla email ricevuta da parte del professionista citata dall'appellante, la comunicazione da parte della società della volontà di interrompere il rapporto contrattuale. Invero, dalla corrispondenza intercorsa non emerge da parte della società la volontà di recedere dal rapporto contrattuale né il momento a partire dal quale questa sarebbe stata comunicata al professionista.
pag. 12/17 L'eventuale comunicazione orale di tale volontà, asserita dall'appellante, non può ritenersi dimostrata in giudizio dalla semplice frase contenuta nella email del
21.01.2016 con la quale il professionista chiedeva la d ocumentazione volta ad eseguire la rendicontazione, aggiungendo la frase “qualora non abbiate già proceduto autonomamente”.
Tale dicitura, da sola considerata, non dimostra altro che un legittimo dubbio del professionista derivante dal ritardo nella trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'attività e deve, inoltre, ragionevolmente ritenersi contrastante con l'asserita consapevolezza del professionista della volontà di interruzione del rapporto da parte della società.
Infatti, nell'ipotesi in cui ne fosse stato a conoscenza, non risulta verosimile e probabile la sua richiesta degli atti necessari allo svolgimento della prestazione, non emergendo inoltre tale circostanza da alcuna delle testimonianze rese in giudizio.
La circostanza emergente dalla corrispondenza in atti, invero, in considerazione delle numerose richieste della documentazione necessaria al completamento dell'attività professionale effettuate dal professionista e per la maggior parte non riscontrate dalla società appellante, configura in capo a quest'ultima un comportamento violativo dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale sanciti dall'art. 1375 c.c. trattandosi di condotta del tutto confliggente con la tutela degli interessi dell'altra parte.
Risulta, pertanto, dagli atti di causa che l'attività di rendicontazione non è stata eseguita dal professionista a causa del comportamento dell'appellante, che in netto contrasto con i doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1375 c.c., non ha fornito la documentazione necessaria allo svolgimento della prestazione, rendendo l'esecuzione della stessa impossibile per il professionista e, pertanto, rendendosi responsabile della mancata esecuzione della stessa, con diritto del che più volte aveva richiesto la CP_1 documentazione necessaria all'esecuzione dell'attività dimostrando la volontà di adempiere, al compenso pattuito.
pag. 13/17 Non fornire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'opera, infatti, non può ritenersi un comportamento tale da integrare il legittimo esercizio del diritto di recesso il quale, invece, avrebbe necessitato di una chiara manifestazione di volontà, con contestuale offerta del pagamento di tutte le altre attività svolte, bensì si traduce in una attività contraria ai doveri di buona fede lealtà e correttezza che ogni parte deve osservare, a tutela dell'interesse dell'altra, nello svolgimento del rapporto contrattuale.
La giurisprudenza, infatti, è chiara nell'affermare: “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, “ richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla relazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (c.f.r.
Cass. civ. Sez. III Ord., n. 9200/2021).
Questa Corte ritiene, pertanto, di condividere quanto statuito dal primo giudice in merito alla responsabilità dell'appellante relativamente alla mancata esecuzione della rendicontazione.
5.2.2. Disattesa deve essere anche la doglianza relativa alla contraddittorietà della motivazione che l'appellante sostiene derivi dal fatto che il primo giudice, avendo accertato la mancata esecuzione dell'attività di rendicontazione, avrebbe poi erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del convenuto-opposto in merito all'esecuzione della prestazione.
In merito deve preliminarmente osservarsi come il vizio di motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste: “Quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accede quando non vi sia alcuna esplicitazione del
pag. 14/17 quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ. Ord. 3819/2020)”. Risulta, pertanto, violato l'obbligo di motivazione quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ossia risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o quando sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando così obbiettivamente incomprensibile.
La contraddittorietà della motivazione “Presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del percorso logico giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. civ. n.
15693/2004, Cass. civ. n. 8718/2005, Cass. civ. n. 6064/2008).
Nel caso di specie, la decisione del primo giudice risulta correttamente e idoneamente motivata, avendo lo stesso esposto tutti gli elementi volti a comprendere il percorso giuridico che lo hanno condotto alla decisione in esame.
Come si è già avuto modo di esporre precedentemente, il primo giudice ha puntualmente dato conto della mancata esecuzione della rendicontazione da parte del convenuto opposto, attribuendone la responsabilità al comportamento della società appellante e, pertanto, ha chiaramente escluso che la stessa potesse costituire inadempimento della prestazione da parte del professionista, sicché non risulta contraddittorio tale accertamento con l'accertamento dell'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla prestazione eseguita, consistente in tutta l'attività oggetto del contratto, ad esclusione della rendicontazione, omissione con riguardo alla quale è stato puntualmente motivato l'addebito di responsabilità in capo alla per CP_4 violazione del dovere di buona fede e correttezza.
Nel merito deve, in conclusione, ritenersi dall'esame delle risultanze istruttorie dimostrato in giudizio l'esatto adempimento dell'attività prevista nel contratto da parte del Dott. comprendente sia la fase uno che la fase due – sempre ad Persona_1
esclusione, giustificata, della rendicontazione – sicché questa Corte ritiene di pag. 15/17 confermare sul punto la sentenza emessa dal primo giudice per tutte le motivazioni già esposte.
5.3. Parimenti respinto deve essere il quarto motivo di gravame in conseguenza dell'infondatezza integrale dell'appello proposto e della soccombenza dell'appellante, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna della società appellante alla refusione in favore dell'altra parte delle spese di lite relative al primo grado di giudizio e alla procedura monitoria espletata.
5.2. In conclusione, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello deve essere rigettato essendo tutti i motivi infondati nel merito con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 Gennaio 2013, entrambe le parti saranno altresì tenute al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
avverso la sentenza n. 375/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023, ogni altra
[...]
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
pag. 16/17 2) condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati, le spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che la società appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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