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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30055/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30055 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., nonché , nato Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
a Lecce il 08.10.1977 (CF , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._1
Arnesano alla Via Indennitate 16, presso lo studio dell'avv. Sergio Caporotundo, che li rappresenta e difende, in virtù di giusta procura a margine dell'atto di citazione
- TT
e
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
NA LL, RA NM e ON EL del Foro di Milano, in virtù di giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caputi, in Roma, alla Via Pò 12
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per gli attori: “Voglia l'ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente rubricato al n. corrente ordinario n conto corrente bancario ordinario n. 674405 (ex art 707) oltre ad il conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 revocato, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali e/o al tasso ultra legale applicato e sul calcolo delle competenze a debito, anch'esso computato trimestralmente;
Pag. 1 a 16 Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 del codice civile, dell'art. 7 comma 3, in riferimento alle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnati relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati durante l'intero rapporto e dell'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta in persona del suo rappresentante legale pro-tempore delle regole di correttezza e buona fede nell'intero rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice;
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283,2697 e 1418 comma 2 e delle clausole di cui alla condizioni generali contratti impugnati in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze , spese ed oneri applicati sino alla data per cui vi è causa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel rapporto contrattuale in esame;
Accertare e dichiarare Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418 in riferimento agli addebiti su c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso del rapporto di conto corrente sulla differenza in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta, nonché per la mancanza di giustificazione causale;
Accertare e dichiarare, la declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di tutti gli interessi computati sulla differenza in giorni
– tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la nullità e
l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenza in violazione al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il
c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e
1419 comma 2 del c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
Pag. 2 a 16 Determinare l'esatto dare avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;
In via istruttoria chiede che l'Ill.mo Giudice adito, voglia disporre CTU tecnico- bancaria al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite e quindi da restituire sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto oggetto di contestazione. condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio. si fa ampia riserva di precisare la domanda e di ulteriori produzioni e richieste istruttorie nei termini assegnati ex art.183 c.p.c..”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire e/o della cessazione della materia del contendere.
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio e della proposizione della domanda di mediazione;
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria in quanto i rapporti azionati sono ancora in essere.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA, spese generali e oneri di legge.
Con espressa riserva di ulteriormente modificare le domande e le eccezioni, nonché di formulare istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti nei limiti di scopo e nell'ambito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”
Pag. 3 a 16 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lecce la al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del Controparte_1 rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
A fondamento della pretesa, gli attori deducevano:
- l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta;
- l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB;
- la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori commissioni, in quanto prive di causa;
- l'illegittima applicazione di una valuta antergata/postergata;
- l'illegittima applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari.
Con autonoma comparsa di costituzione, si costituiva la contestando la Controparte_1 fondatezza, in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, stante l'atto di transazione intervenuto tra le parti in data
24.10.2017. Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda attorea, per difetto di interesse ad agire e/o per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta transazione fra le parti, nonché la prescrizione della domanda restitutoria. Inoltre, in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente oggetto di causa sarebbe ancora aperto al momento della notificazione della citazione, riteneva inammissibile, in termini logico-giuridici, la proposizione della domanda di ripetizione delle somme.
La causa veniva iscritta al R.G. N. 3922/2019 del Tribunale di Lecce.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 26/02/2021, rilevato che parte convenuta aveva depositato atto di transazione, intervenuto tra le parti in data 24.10.2017, da cui si evinceva che per le eventuali controversie che fossero insorte a seguito di tale atto transattivo le parti avevano previsto che sarebbe stato competente in via esclusiva il
Tribunale di Roma, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza.
Pag. 4 a 16 La causa veniva, quindi, tempestivamente riassunta davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione in riassunzione del medesimo tenore, ritualmente notificato alla CP_1 che si costituiva in giudizio riproponendo le difese già svolte davanti al Tribunale di
[...]
Lecce.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una CTU, all'esito della quale la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire ovvero per cessazione della materia del contendere.
Invero, come si evince agevolmente dalla lettura “dell'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” del 24/10/2017 (cfr. doc. 3 della produzione di parte convenuta allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione), in esso non appaiono ravvisabili le “reciproche concessioni” che, ai sensi dell'articolo 1965 c.c., costituiscono elemento indefettibile per ritenere integrata la fattispecie negoziale della transazione, atteso che con essa la ha rinunciato a qualsiasi azione ed eccezione relativa al Parte_1 predetto rapporto di conto corrente (art. 4), che indubbiamente è qualificabile alla stregua di una “concessione” fatta alla controparte, “mentre l'accettazione del pagamento non in forma integrale ed immediata, bensì rateale e differita, costituisce una mera dilazione di pagamento, tale da non assurgere a rango di “concessione” ” da parte della convenuta (cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 1533/2024 del 20/03/2024).
Pertanto, disconosciuta la natura transattiva del contratto del 24/10/2017 in favore della sua natura ricognitiva, deve ritenersi ammissibile la domanda attorea diretta a contestare la validità delle clausole negoziali dei contratti oggetto di causa.
Infatti – una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti ne' alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento – non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità. Con il predetto piano le condizioni negoziali preesistenti non hanno subito alcuna trasformazione o sostituzione. Non può, quindi, essersi realizzato alcun effetto preclusivo di ogni successiva contestazione, in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell'atto. Tale effetto è del tutto estraneo alla ricognizione di debito all'interno
Pag. 5 a 16 della quale, secondo l'opzione interpretativa assunta da questo Tribunale, va ricondotto il predetto piano. Ed invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cass., sent. n. 19792 del 19/09/2014; v. anche ord. n. 37107 del 19/12/2022).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto ritualmente formulata dalla convenuta, per quanto attiene alla ripetizione delle rimesse solutorie antecedenti al 02/04/2019, in quanto compiute prima del decennio antecedente all'introduzione della controversia. A tal riguardo, osserva il Tribunale che nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione (cfr. Cass. Civ. sez. V1,
05/07/2022, n.21225).
Sul punto, pertanto, appaiono condivisibile le considerazioni operate dal CTU, il quale ha escluso dalle operazioni di ricalcolo le rimesse solutorie compiute oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Venendo al merito, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, in ragione delle considerazioni che seguono.
Va premesso che grava sull'attore in ripetizione dell'indebito la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (v. ex multis, Cass. 1550/2022, 14428/21,
11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12).
Ora, ai fini della dimostrazione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento degli stessi (per provare il quale basta la produzione degli estratti conto) essendo la legge a vietarne la corresponsione, in quanto - al contrario - la legge, sia per gli uni che per gli altri, consente alle parti di concordarne il pagamento in particolari situazioni. E così, l'art. 1283 c.c., pur vietando
Pag. 6 a 16 in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia "per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza" e anche l'art. 120
TUB dà ampio spazio a convenzioni giustificative dell'anatocismo; analogamente, l'art. 1284
c.c. e l'art. 117 TUB consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale.
Grava, conseguentemente, sull'attore in ripetizione di indebito anche la prova, negativa, dell'inesistenza di tali accordi tra le parti.
Ebbene, sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (così Cass., ord. n. 33009 del
13/12/2019; ma v. ex pluris sentenza n. 19566 del 08.07.2021).
Da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che – ove non si faccia questione dell'inesistenza del contratto, ma dell'indebito pagamento, ad esempio, di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto (come nel caso qui in esame) – compete all'attore in ripetizione “dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto”, precisando che “Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano” (così Cass., ordinanza n. 35605 del
20.12.2023).
Viceversa, solo ove il contratto sia negato, nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, “la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (così Cass., ordinanza n. 6480 del 09.03.2021; in senso conforme anche ordinanza n. 3310 del 06.02.2024).
In altri termini, va operato un distinguo tra il caso in cui sia richiesta la ripetizione di competenze pagate nell'ambito di un rapporto contrattuale integralmente nullo per assenza del requisito di forma ex art. 117, comma primo, TUB, rispetto al caso in cui si chieda la restituzione di competenze pagate in virtù di singole clausole contrattuali illegittime. Nel primo caso, essendo stata negata l'esistenza stessa del contratto, il correntista non può essere gravato dell'onere di produrre un contratto in tesi inesistente. In tale ipotesi sarà la banca,
Pag. 7 a 16 per legittimare il proprio operato, tenuta ad esibire la scrittura contrattuale. Di contro, laddove fosse eccepita l'illegittimità di talune clausole contrattuali, competerà invece al correntista produrre il contratto onde consentire al Giudice di accertare il vizio alla base delle singole clausole contrattuali contestate.
Ora, nel caso che qui ci occupa, l'attore ha agito in giudizio per far accertare la nullità parziale dei contratti di conto corrente ordinario n. 674405 e di conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 intercorsi tra le parti, senza contestare l'inesistenza ovvero la nullità ex art. 117 TUB per mancato rispetto della forma scritta di tali contratti, sicché incombeva su esso attore l'onere di produrre il contratto per consentire al Giudice ogni verifica in merito all'invocata nullità parziale delle clausole contestate.
Ebbene, come rilevato dal CTU (v. pag. 15 della Consulenza), “con riferimento al conto corrente n. 674405, tra AN Unicredit Spa ed è presente in atti [solo, n.d.r.] Parte_1 un contratto di ristipula avente data 17/10/2017, con il relativo documento di sintesi (riportati negli Allegati Documentali 1a e 1b)”, mentre l'attore non ha prodotto in giudizio l'originario contratto di apertura di conto corrente n. 674405, la cui conclusione entrambe le parti fanno risalire all'anno 1999.
Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, questo Tribunale, con l'ordinanza del 28/04/2024, disponeva che il consulente tecnico d'ufficio provvedesse all'elaborazione di un ricalcolo alternativo che, in parziale modifica di quello di cui all'originaria CTU, prevedesse – tra l'altro – la “conservazione degli addebiti in relazione ai periodi non regolamentati dai contratti presenti in atti”. Come si dirà nel prosieguo, il consulente tecnico d'ufficio si è adeguato alle indicazioni fornitegli.
All'esito dello svolgimento della CTU e della successiva integrazione, il consulente nominato ha quindi elaborato due ipotesi alternative di ricalcolo del saldo del conto corrente.
Entrambe le ipotesi si fondano, tuttavia, su alcune valutazioni comuni, tutte condivise da questo Tribunale.
Innanzitutto, il consulente ha rilevato le seguenti carenze documentali in ordine ai rapporti bancari in esame:
“- Con riferimento al c/c n. 674405 (periodo di ricostruzione: 31/03/2004 – 31/03/2019):
Gli e/c mancanti sono dal 01/01/2005 al 05/06/2006; dal 01/07/2006 al 30/09/2006; dal
01/01/2007 al 30/06/2007; dal 01/07/2007 al 31/12/2007 (quest'ultimo periodo risulta compensato dalla presenza dei conti scalari, indicanti i saldi giornalieri); dal 01/10/2008 al
31/12/2008 (questo periodo risulta compensato dalla presenza dei conti scalari). I Conti
Scalari mancanti, sono tutto il 2005, dal 01/01/2006 al 30/09/2006, dal 01/01/2007 al
Pag. 8 a 16 30/06/2007, dal 01/10/2016 fino al 31/03/2019. Le Liquidazioni trimestrali delle competenze mancanti sono tutto il 2005, il I°, il II° ed il III° trim.2006, il I° ed il II° trim. del 2007, dal
30/09/2016 in poi fino al 31/03/2019.
- Con riferimento al conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 (periodo di ricostruzione:
13/03/2006 – 26/10/2017), le carenze documentali riscontrate in termini di estratti conto, risultano totalmente compensate dalla presenza dei conti scalari indicanti i saldi giornalieri, ovvero: Gli e/c mancanti sono dal 01/01/2007 al 01/02/2007, dal 01/01/2008 al 30/06/2009, dal 01/01/2010 al 30/06/2015, dal 01/10/2015 al 31/12/2015, ma tutti questi periodi risultano compensati dalla presenza dei conti scalari. I Conti scalari mancanti sono dal
01/07/2016 al 31/03/2017, dal 01/10/2017 al 26/10/2017. Le Liquidazioni trim. delle competenze mancanti sono quelle del III° trimestre 2016” (cfr. pagg. 17 e 18 della CTU).
Il CTU ha poi evidenziato “come le variazioni nelle competenze trimestrali di tale conto anticipi, non comportano cambiamenti nei saldi valuta e nel saldo finale del conto stesso
(n.10593107), in quanto tutte le relative competenze trimestrali, così come l'estinzione del conto alla data del 26/10/2017, vengono pagate mediante dei giroconti provenienti dal c/c ordinario n. 674405, che quindi porteranno a delle variazioni dei saldi solo su tale conto corrente ordinario” (cfr. pag. 18 della CTU).
Il Consulente, nel rispetto del quesito posto, ha eseguito i calcoli dal primo saldo documentato del c/c n. 674405, ossia dal 31/03/2004, ed effettuato i collegamenti dei saldi nei periodi di carenza documentale intermedia (come dimostrato sia nella ricostruzione del conto eseguita nell'Allegato “C” che negli allegati di calcolo).
Il CTU ha, quindi, fatto presente d'essere stato in condizione di ricostruire il saldo del conto, epurandolo delle poste non dovute, per cui va respinta la difesa della banca, secondo cui il calcolo si fonderebbe su mere congetture.
Ciò posto, l'esperto, seguendo le istruzioni ricevute con i quesiti postigli dal Giudice e con la richiamata ordinanza del 28/04/2024 che ha disposto l'integrazione della consulenza, tenuto conto della mancata produzione dell'originario contratto di apertura del conto corrente n. 674405, ha eseguito i conteggi conservando gli addebiti in relazione ai periodi non regolamentati dai contratti presenti in atti, con particolare riferimento al periodo antecedente al 17/10/2017, data del contratto di ristipula del c/c n. 674405.
Per quanto riguarda la Commissione di massimo scoperto (CMS), il consulente ha osservato quanto segue:
- con riferimento al conto corrente n. 674405, la CMS risulta addebitata a livello trimestrale, con decorrenza dal II° trim. 2004 fino al III° trim. 2012, mentre dai documenti in
Pag. 9 a 16 atti risulta pattuita nel contratto di affidamento del 10/04/2009, sia in termini di aliquota
(0,95%) che in termini di modalità di calcolo (“la Commissione si applica sul saldo massimo di utilizzo rilevato nell'ambito dell'affidamento complessivo concesso, a condizione che il saldo del
c/c risulti a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario”), sicché il CTU ha applicato la CMS dalla data del 10/04/2009, ove addebitata dalla AN, in linea con la modalità di calcolo sopra indicate (cfr. pag. 7 Consulenza);
- in relazione al conto anticipi su fatture n. 10593107, la CMS risulta pattuita nel documento di sintesi del contratto del 08/03/2006, ma senza specificare le modalità di calcolo, sicché il CTU ha espunto correttamente tale commissione fino alla data del contratto di affidamento del 04/11/2011, per poi applicarla secondo le disposizioni di tale contratto (le cui modalità di calcolo indicate sono: Commissione sul massimo scoperto trimestrale
0,375%, che si applica sul saldo massimo di utilizzo rilevato, nell'ambito dell'affidamento complessivamente concesso, a condizione che il saldo del c/c risulti a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario) (v. pag. 6 Consulenza).
Quanto agli altri oneri assimilabili alla CMS, il CTU ha evidenziato quanto segue:
- la Commissione Istruttoria Veloce (CIV) è stata applicata dalla banca a decorrere dal
31/12/2012 al 30/06/2016, ma dai documenti in atti risulta pattuita inizialmente solo nel documento di sintesi del 04/10/2013, sicché il CTU ha ricalcolato la CIV a decorrere dal
04/10/2013 solo nel caso in cui i saldi ricalcolati risultino eccedenti l'ammontare del fido, escludendola nei periodi antecedenti (v. pag. 24 Consulenza);
- la Commissione utilizzo oltre disponibilità di Fido, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 674405, addebitata dall'Istituto di credito nei trimestri dal 30/09/2009 fino al 30/09/2012, è stata esclusa dal CTU in quanto non risulta essere mai pattuita nei contratti presenti in atti (v. pagg. 24 e 25 Consulenza); mentre, in relazione al conto anticipi su fatture n. 10593107, risulta addebitata nel conto anticipi a decorrere dal 30/09/2009 fino al 30/09/2012 (salvo il IV° trim. 2011), ma tra i documenti in atti risulta pattuita nel contratto di affidamento del 04/11/2011, sicché il CTU ha escluso tale addebito prima del
04/11/2011, per poi applicarla nei trimestri in cui viene addebitata dalla AN (v. pag. 26
Consulenza);
- la commissione Disponibilità immediata Fondi (DIF), con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente, dai documenti in atti risulta pattuita solo dal contratto di affidamento del 04/11/2013, sicché il CTU ha applicato la DIF a livello trimestrale a decorrere dal IV° trim. 2013 e nei trimestri successivi in cui risulta addebitata dalla AN (v. pagg. 25 e 26 Consulenza);
Pag. 10 a 16 - la Commissione per rinnovo fido è stata espunta dai calcoli delle competenze non cristallizzate nell'ambito delle rimesse solutorie calcolate sui saldi rettificati, in quanto non risulta essere mai pattuita nei contratti di affidamento in atti, mentre è stata mantenuta nei conteggi delle rimesse solutorie calcolate sulla base delle originarie annotazioni contabili della AN (“Saldi AN”) (v. pag. 7 repliche integrative).
Il CTU ha invece conservato le seguenti voci: “Commissioni su proroga documenti,
Commissioni su anticipi, Commissioni per pagamento effetti, Costo fisso Imprendo One, Spese prelevamento, Commissioni versamento, Commissioni su bonifico, Commissioni per rilascio referenze bancarie, Commissione per assegni impagati” (v. pag. 4 CTU integrativa).
Le superiori valutazioni, operate dal CTU in ordine all'applicazione della CMS e degli oneri ad essa assimilabili, risultano pienamente condivisibili.
Quanto all'esame della doglianza inerente all'ipotizzata violazione da parte della banca del divieto di pattuizione di interessi usurari, osserva il Tribunale che, stando al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19 ottobre 2017, deve negarsi la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, nel senso che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale orientamento, mai superato, viene costantemente seguito anche dal Tribunale di Roma (cfr. ex multis, Trib.
Roma, sez. XVII, n. 5293 del 18/03/2020). In altri termini, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura solamente nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.
(cfr. Trib. Roma, sez. IV, n. 14868 del 27/10/2020).
Ciò detto, rileva il Tribunale che il CTU, focalizzando correttamente la propria attenzione sulle sole ipotesi di possibile usura originaria (per tale dovendosi intendere la pattuizione di interessi usurari con il contratto originario o in occasione dall'esercizio dello ius variandi), ha escluso che nel corso del rapporto fossero mai stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente tempo per tempo.
Pag. 11 a 16 Pertanto, l'esperto ha eseguito i conteggi conservando l'applicazione degli interessi debitori anche nei trimestri di eccedenza dei relativi tassi rispetto alla soglia di usura.
Per quanto riferito, vanno quindi rigettate le domande attoree dirette a contestare l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta, la violazione del divieto di usura e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB.
Ancora, vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla mancanza di specifica contestazione, da parte dell'attore, delle operazioni per le quali emergerebbe l'eventuale applicazione di una valuta antergata/postergata, con la conseguenza che il CTU ha legittimamente eseguito i conteggi, nel rispetto del quesito posto
(al Punto H), sulla base del criterio della data valuta indicato negli estratti conto in atti.
Quanto alla censurata violazione del divieto di anatocismo, occorre preliminarmente operare le seguenti considerazioni di carattere generale.
Con sentenza n. 2374/1999, la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi in contrasto con un orientamento di merito fino ad allora piuttosto consolidato, ha affermato che “tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi net TU. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
Successivamente, il legislatore, con il D.lgs. 342/1999, art. 25 co. 2, nel modificare l'art. 120 TUB, al comma secondo ha delegato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., il comma terzo del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, per quanto concerne il periodo antecedente all'anno 2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, devono ritenersi disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi,
Pag. 12 a 16 sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ, perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma (19 ottobre
1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez. III, n.
5609 del 07/03/2017).
È invece controversa la questione relativa all'efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi.
Nelle more, infatti, il CICR, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato
2° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva disposto, con delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2 secondo comma, che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1).
Si specificava poi che, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era, invece, richiesta per la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (art. 7, comma
3).
Ebbene, su tale questione, relativa al carattere peggiorativo o meno della modifica contrattuale che stabilisca la capitalizzazione con medesima periodicità di entrambi gli interessi (passivi e attivi), la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 9140/2020, ha affermato che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9
Pag. 13 a 16 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (così Cass., Sez. 1, sentenza n. 9140 del
19/05/2020).
Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 7105 del 12 marzo 2020; n. 3861 del 10 maggio
2020; n. 23852 del 10 settembre 2020; n. 29240 del 23 dicembre 2020; n. 23489 del 5 maggio 2021; n. 19396 del 1° marzo 2023; n. 35210 del 18 ottobre 2023; n. 28215 del 4 novembre 2024).
Pertanto, l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti al 1° luglio 2000 una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Alla luce di queste considerazioni, con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 674405, deve ritenersi che il CTU abbia correttamente escluso la debenza degli interessi anatocistici fino al 31/12/2013 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi), atteso che non risulta alcuna specifica pattuizione in merito alla capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi creditori e debitori applicata dalla AN (v. pagg. 11, 18 e 19 della Consulenza).
Con riguardo al rapporto del conto anticipi su fatture n. 10593107, l'esperto, sempre condivisibilmente, ha eseguito i conteggi mantenendo la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi fino al 31/12/2013, avendo rilevato, dall'analisi del contratto dell'8 marzo 2006, la specifica pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi (v. pag. 20 della Consulenza).
Inoltre, con riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente (n. 674405 e n.
10593107), il CTU ha giustamente escluso la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014
– data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi anche in presenza della pari periodicità reciproca – fino all'adozione del D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n. 49.
Infine, quest'ultima disposizione, in vigore dal febbraio del 2016, ha in buona sostanza previsto nuovamente la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell'autorizzazione da parte del correntista, da rilasciarsi
Pag. 14 a 16 necessariamente in forma scritta, in ossequio all'art. 117 TUB. Ebbene, sempre con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente (n. 674405 e n. 10593107), il consulente tecnico d'ufficio ha esattamente escluso la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016 (01/10/2016), attuativa della predetta legge n. 49/2016, non avendo riscontato in atti alcuna autorizzazione del correntista (v. pagg. 19 e 20 della Consulenza).
All'esito dello svolgimento della consulenza tecnica e della successiva integrazione, in cui sono state prospettate più soluzioni al quesito, il Tribunale ritiene di aderire all'ipotesi
“B”, come riassunta nell'integrazione del 18.07.2024 nella tabella a pag. 9.
Alla luce di tali premesse, quindi, il saldo deve essere ricalcolato nella misura di €
10.545,47 (a debito per il correntista), così come quantificata dal CTU, con differenza di €
32.705,47 rispetto al saldo risultante dagli estratti conto al 31/03/2019.
Per cui la domanda può essere accolta nei limiti anzidetti.
Quanto alle spese, quelle di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle doglianze di parte attrice. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014, vengono poste a carico della parte convenuta, in quanto soccombente, seppure entro una misura inferiore rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della così provvede: Controparte_1
- dichiara le nullità delle clausole negoziali indicate in motivazione e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto n. 674405, alla data del 31/03/2019, era pari € 10.545,47
a debito dell'attrice;
- rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
- nei rapporti interni, pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro in ragione di 1\2 ciascuna;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Pag. 15 a 16 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
Pag. 16 a 16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30055 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., nonché , nato Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
a Lecce il 08.10.1977 (CF , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._1
Arnesano alla Via Indennitate 16, presso lo studio dell'avv. Sergio Caporotundo, che li rappresenta e difende, in virtù di giusta procura a margine dell'atto di citazione
- TT
e
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
NA LL, RA NM e ON EL del Foro di Milano, in virtù di giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caputi, in Roma, alla Via Pò 12
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per gli attori: “Voglia l'ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente rubricato al n. corrente ordinario n conto corrente bancario ordinario n. 674405 (ex art 707) oltre ad il conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 revocato, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali e/o al tasso ultra legale applicato e sul calcolo delle competenze a debito, anch'esso computato trimestralmente;
Pag. 1 a 16 Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 del codice civile, dell'art. 7 comma 3, in riferimento alle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnati relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati durante l'intero rapporto e dell'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta in persona del suo rappresentante legale pro-tempore delle regole di correttezza e buona fede nell'intero rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice;
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283,2697 e 1418 comma 2 e delle clausole di cui alla condizioni generali contratti impugnati in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze , spese ed oneri applicati sino alla data per cui vi è causa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel rapporto contrattuale in esame;
Accertare e dichiarare Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418 in riferimento agli addebiti su c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso del rapporto di conto corrente sulla differenza in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta, nonché per la mancanza di giustificazione causale;
Accertare e dichiarare, la declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di tutti gli interessi computati sulla differenza in giorni
– tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la nullità e
l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenza in violazione al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il
c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e
1419 comma 2 del c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
Pag. 2 a 16 Determinare l'esatto dare avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;
In via istruttoria chiede che l'Ill.mo Giudice adito, voglia disporre CTU tecnico- bancaria al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite e quindi da restituire sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto oggetto di contestazione. condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio. si fa ampia riserva di precisare la domanda e di ulteriori produzioni e richieste istruttorie nei termini assegnati ex art.183 c.p.c..”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire e/o della cessazione della materia del contendere.
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio e della proposizione della domanda di mediazione;
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria in quanto i rapporti azionati sono ancora in essere.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA, spese generali e oneri di legge.
Con espressa riserva di ulteriormente modificare le domande e le eccezioni, nonché di formulare istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti nei limiti di scopo e nell'ambito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”
Pag. 3 a 16 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lecce la al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del Controparte_1 rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
A fondamento della pretesa, gli attori deducevano:
- l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta;
- l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB;
- la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori commissioni, in quanto prive di causa;
- l'illegittima applicazione di una valuta antergata/postergata;
- l'illegittima applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari.
Con autonoma comparsa di costituzione, si costituiva la contestando la Controparte_1 fondatezza, in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, stante l'atto di transazione intervenuto tra le parti in data
24.10.2017. Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda attorea, per difetto di interesse ad agire e/o per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta transazione fra le parti, nonché la prescrizione della domanda restitutoria. Inoltre, in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente oggetto di causa sarebbe ancora aperto al momento della notificazione della citazione, riteneva inammissibile, in termini logico-giuridici, la proposizione della domanda di ripetizione delle somme.
La causa veniva iscritta al R.G. N. 3922/2019 del Tribunale di Lecce.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 26/02/2021, rilevato che parte convenuta aveva depositato atto di transazione, intervenuto tra le parti in data 24.10.2017, da cui si evinceva che per le eventuali controversie che fossero insorte a seguito di tale atto transattivo le parti avevano previsto che sarebbe stato competente in via esclusiva il
Tribunale di Roma, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza.
Pag. 4 a 16 La causa veniva, quindi, tempestivamente riassunta davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione in riassunzione del medesimo tenore, ritualmente notificato alla CP_1 che si costituiva in giudizio riproponendo le difese già svolte davanti al Tribunale di
[...]
Lecce.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una CTU, all'esito della quale la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire ovvero per cessazione della materia del contendere.
Invero, come si evince agevolmente dalla lettura “dell'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” del 24/10/2017 (cfr. doc. 3 della produzione di parte convenuta allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione), in esso non appaiono ravvisabili le “reciproche concessioni” che, ai sensi dell'articolo 1965 c.c., costituiscono elemento indefettibile per ritenere integrata la fattispecie negoziale della transazione, atteso che con essa la ha rinunciato a qualsiasi azione ed eccezione relativa al Parte_1 predetto rapporto di conto corrente (art. 4), che indubbiamente è qualificabile alla stregua di una “concessione” fatta alla controparte, “mentre l'accettazione del pagamento non in forma integrale ed immediata, bensì rateale e differita, costituisce una mera dilazione di pagamento, tale da non assurgere a rango di “concessione” ” da parte della convenuta (cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 1533/2024 del 20/03/2024).
Pertanto, disconosciuta la natura transattiva del contratto del 24/10/2017 in favore della sua natura ricognitiva, deve ritenersi ammissibile la domanda attorea diretta a contestare la validità delle clausole negoziali dei contratti oggetto di causa.
Infatti – una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti ne' alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento – non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità. Con il predetto piano le condizioni negoziali preesistenti non hanno subito alcuna trasformazione o sostituzione. Non può, quindi, essersi realizzato alcun effetto preclusivo di ogni successiva contestazione, in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell'atto. Tale effetto è del tutto estraneo alla ricognizione di debito all'interno
Pag. 5 a 16 della quale, secondo l'opzione interpretativa assunta da questo Tribunale, va ricondotto il predetto piano. Ed invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cass., sent. n. 19792 del 19/09/2014; v. anche ord. n. 37107 del 19/12/2022).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto ritualmente formulata dalla convenuta, per quanto attiene alla ripetizione delle rimesse solutorie antecedenti al 02/04/2019, in quanto compiute prima del decennio antecedente all'introduzione della controversia. A tal riguardo, osserva il Tribunale che nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione (cfr. Cass. Civ. sez. V1,
05/07/2022, n.21225).
Sul punto, pertanto, appaiono condivisibile le considerazioni operate dal CTU, il quale ha escluso dalle operazioni di ricalcolo le rimesse solutorie compiute oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Venendo al merito, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, in ragione delle considerazioni che seguono.
Va premesso che grava sull'attore in ripetizione dell'indebito la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (v. ex multis, Cass. 1550/2022, 14428/21,
11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12).
Ora, ai fini della dimostrazione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento degli stessi (per provare il quale basta la produzione degli estratti conto) essendo la legge a vietarne la corresponsione, in quanto - al contrario - la legge, sia per gli uni che per gli altri, consente alle parti di concordarne il pagamento in particolari situazioni. E così, l'art. 1283 c.c., pur vietando
Pag. 6 a 16 in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia "per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza" e anche l'art. 120
TUB dà ampio spazio a convenzioni giustificative dell'anatocismo; analogamente, l'art. 1284
c.c. e l'art. 117 TUB consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale.
Grava, conseguentemente, sull'attore in ripetizione di indebito anche la prova, negativa, dell'inesistenza di tali accordi tra le parti.
Ebbene, sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (così Cass., ord. n. 33009 del
13/12/2019; ma v. ex pluris sentenza n. 19566 del 08.07.2021).
Da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che – ove non si faccia questione dell'inesistenza del contratto, ma dell'indebito pagamento, ad esempio, di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto (come nel caso qui in esame) – compete all'attore in ripetizione “dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto”, precisando che “Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano” (così Cass., ordinanza n. 35605 del
20.12.2023).
Viceversa, solo ove il contratto sia negato, nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, “la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (così Cass., ordinanza n. 6480 del 09.03.2021; in senso conforme anche ordinanza n. 3310 del 06.02.2024).
In altri termini, va operato un distinguo tra il caso in cui sia richiesta la ripetizione di competenze pagate nell'ambito di un rapporto contrattuale integralmente nullo per assenza del requisito di forma ex art. 117, comma primo, TUB, rispetto al caso in cui si chieda la restituzione di competenze pagate in virtù di singole clausole contrattuali illegittime. Nel primo caso, essendo stata negata l'esistenza stessa del contratto, il correntista non può essere gravato dell'onere di produrre un contratto in tesi inesistente. In tale ipotesi sarà la banca,
Pag. 7 a 16 per legittimare il proprio operato, tenuta ad esibire la scrittura contrattuale. Di contro, laddove fosse eccepita l'illegittimità di talune clausole contrattuali, competerà invece al correntista produrre il contratto onde consentire al Giudice di accertare il vizio alla base delle singole clausole contrattuali contestate.
Ora, nel caso che qui ci occupa, l'attore ha agito in giudizio per far accertare la nullità parziale dei contratti di conto corrente ordinario n. 674405 e di conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 intercorsi tra le parti, senza contestare l'inesistenza ovvero la nullità ex art. 117 TUB per mancato rispetto della forma scritta di tali contratti, sicché incombeva su esso attore l'onere di produrre il contratto per consentire al Giudice ogni verifica in merito all'invocata nullità parziale delle clausole contestate.
Ebbene, come rilevato dal CTU (v. pag. 15 della Consulenza), “con riferimento al conto corrente n. 674405, tra AN Unicredit Spa ed è presente in atti [solo, n.d.r.] Parte_1 un contratto di ristipula avente data 17/10/2017, con il relativo documento di sintesi (riportati negli Allegati Documentali 1a e 1b)”, mentre l'attore non ha prodotto in giudizio l'originario contratto di apertura di conto corrente n. 674405, la cui conclusione entrambe le parti fanno risalire all'anno 1999.
Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, questo Tribunale, con l'ordinanza del 28/04/2024, disponeva che il consulente tecnico d'ufficio provvedesse all'elaborazione di un ricalcolo alternativo che, in parziale modifica di quello di cui all'originaria CTU, prevedesse – tra l'altro – la “conservazione degli addebiti in relazione ai periodi non regolamentati dai contratti presenti in atti”. Come si dirà nel prosieguo, il consulente tecnico d'ufficio si è adeguato alle indicazioni fornitegli.
All'esito dello svolgimento della CTU e della successiva integrazione, il consulente nominato ha quindi elaborato due ipotesi alternative di ricalcolo del saldo del conto corrente.
Entrambe le ipotesi si fondano, tuttavia, su alcune valutazioni comuni, tutte condivise da questo Tribunale.
Innanzitutto, il consulente ha rilevato le seguenti carenze documentali in ordine ai rapporti bancari in esame:
“- Con riferimento al c/c n. 674405 (periodo di ricostruzione: 31/03/2004 – 31/03/2019):
Gli e/c mancanti sono dal 01/01/2005 al 05/06/2006; dal 01/07/2006 al 30/09/2006; dal
01/01/2007 al 30/06/2007; dal 01/07/2007 al 31/12/2007 (quest'ultimo periodo risulta compensato dalla presenza dei conti scalari, indicanti i saldi giornalieri); dal 01/10/2008 al
31/12/2008 (questo periodo risulta compensato dalla presenza dei conti scalari). I Conti
Scalari mancanti, sono tutto il 2005, dal 01/01/2006 al 30/09/2006, dal 01/01/2007 al
Pag. 8 a 16 30/06/2007, dal 01/10/2016 fino al 31/03/2019. Le Liquidazioni trimestrali delle competenze mancanti sono tutto il 2005, il I°, il II° ed il III° trim.2006, il I° ed il II° trim. del 2007, dal
30/09/2016 in poi fino al 31/03/2019.
- Con riferimento al conto corrente anticipi su fatture n. 10593107 (periodo di ricostruzione:
13/03/2006 – 26/10/2017), le carenze documentali riscontrate in termini di estratti conto, risultano totalmente compensate dalla presenza dei conti scalari indicanti i saldi giornalieri, ovvero: Gli e/c mancanti sono dal 01/01/2007 al 01/02/2007, dal 01/01/2008 al 30/06/2009, dal 01/01/2010 al 30/06/2015, dal 01/10/2015 al 31/12/2015, ma tutti questi periodi risultano compensati dalla presenza dei conti scalari. I Conti scalari mancanti sono dal
01/07/2016 al 31/03/2017, dal 01/10/2017 al 26/10/2017. Le Liquidazioni trim. delle competenze mancanti sono quelle del III° trimestre 2016” (cfr. pagg. 17 e 18 della CTU).
Il CTU ha poi evidenziato “come le variazioni nelle competenze trimestrali di tale conto anticipi, non comportano cambiamenti nei saldi valuta e nel saldo finale del conto stesso
(n.10593107), in quanto tutte le relative competenze trimestrali, così come l'estinzione del conto alla data del 26/10/2017, vengono pagate mediante dei giroconti provenienti dal c/c ordinario n. 674405, che quindi porteranno a delle variazioni dei saldi solo su tale conto corrente ordinario” (cfr. pag. 18 della CTU).
Il Consulente, nel rispetto del quesito posto, ha eseguito i calcoli dal primo saldo documentato del c/c n. 674405, ossia dal 31/03/2004, ed effettuato i collegamenti dei saldi nei periodi di carenza documentale intermedia (come dimostrato sia nella ricostruzione del conto eseguita nell'Allegato “C” che negli allegati di calcolo).
Il CTU ha, quindi, fatto presente d'essere stato in condizione di ricostruire il saldo del conto, epurandolo delle poste non dovute, per cui va respinta la difesa della banca, secondo cui il calcolo si fonderebbe su mere congetture.
Ciò posto, l'esperto, seguendo le istruzioni ricevute con i quesiti postigli dal Giudice e con la richiamata ordinanza del 28/04/2024 che ha disposto l'integrazione della consulenza, tenuto conto della mancata produzione dell'originario contratto di apertura del conto corrente n. 674405, ha eseguito i conteggi conservando gli addebiti in relazione ai periodi non regolamentati dai contratti presenti in atti, con particolare riferimento al periodo antecedente al 17/10/2017, data del contratto di ristipula del c/c n. 674405.
Per quanto riguarda la Commissione di massimo scoperto (CMS), il consulente ha osservato quanto segue:
- con riferimento al conto corrente n. 674405, la CMS risulta addebitata a livello trimestrale, con decorrenza dal II° trim. 2004 fino al III° trim. 2012, mentre dai documenti in
Pag. 9 a 16 atti risulta pattuita nel contratto di affidamento del 10/04/2009, sia in termini di aliquota
(0,95%) che in termini di modalità di calcolo (“la Commissione si applica sul saldo massimo di utilizzo rilevato nell'ambito dell'affidamento complessivo concesso, a condizione che il saldo del
c/c risulti a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario”), sicché il CTU ha applicato la CMS dalla data del 10/04/2009, ove addebitata dalla AN, in linea con la modalità di calcolo sopra indicate (cfr. pag. 7 Consulenza);
- in relazione al conto anticipi su fatture n. 10593107, la CMS risulta pattuita nel documento di sintesi del contratto del 08/03/2006, ma senza specificare le modalità di calcolo, sicché il CTU ha espunto correttamente tale commissione fino alla data del contratto di affidamento del 04/11/2011, per poi applicarla secondo le disposizioni di tale contratto (le cui modalità di calcolo indicate sono: Commissione sul massimo scoperto trimestrale
0,375%, che si applica sul saldo massimo di utilizzo rilevato, nell'ambito dell'affidamento complessivamente concesso, a condizione che il saldo del c/c risulti a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario) (v. pag. 6 Consulenza).
Quanto agli altri oneri assimilabili alla CMS, il CTU ha evidenziato quanto segue:
- la Commissione Istruttoria Veloce (CIV) è stata applicata dalla banca a decorrere dal
31/12/2012 al 30/06/2016, ma dai documenti in atti risulta pattuita inizialmente solo nel documento di sintesi del 04/10/2013, sicché il CTU ha ricalcolato la CIV a decorrere dal
04/10/2013 solo nel caso in cui i saldi ricalcolati risultino eccedenti l'ammontare del fido, escludendola nei periodi antecedenti (v. pag. 24 Consulenza);
- la Commissione utilizzo oltre disponibilità di Fido, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 674405, addebitata dall'Istituto di credito nei trimestri dal 30/09/2009 fino al 30/09/2012, è stata esclusa dal CTU in quanto non risulta essere mai pattuita nei contratti presenti in atti (v. pagg. 24 e 25 Consulenza); mentre, in relazione al conto anticipi su fatture n. 10593107, risulta addebitata nel conto anticipi a decorrere dal 30/09/2009 fino al 30/09/2012 (salvo il IV° trim. 2011), ma tra i documenti in atti risulta pattuita nel contratto di affidamento del 04/11/2011, sicché il CTU ha escluso tale addebito prima del
04/11/2011, per poi applicarla nei trimestri in cui viene addebitata dalla AN (v. pag. 26
Consulenza);
- la commissione Disponibilità immediata Fondi (DIF), con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente, dai documenti in atti risulta pattuita solo dal contratto di affidamento del 04/11/2013, sicché il CTU ha applicato la DIF a livello trimestrale a decorrere dal IV° trim. 2013 e nei trimestri successivi in cui risulta addebitata dalla AN (v. pagg. 25 e 26 Consulenza);
Pag. 10 a 16 - la Commissione per rinnovo fido è stata espunta dai calcoli delle competenze non cristallizzate nell'ambito delle rimesse solutorie calcolate sui saldi rettificati, in quanto non risulta essere mai pattuita nei contratti di affidamento in atti, mentre è stata mantenuta nei conteggi delle rimesse solutorie calcolate sulla base delle originarie annotazioni contabili della AN (“Saldi AN”) (v. pag. 7 repliche integrative).
Il CTU ha invece conservato le seguenti voci: “Commissioni su proroga documenti,
Commissioni su anticipi, Commissioni per pagamento effetti, Costo fisso Imprendo One, Spese prelevamento, Commissioni versamento, Commissioni su bonifico, Commissioni per rilascio referenze bancarie, Commissione per assegni impagati” (v. pag. 4 CTU integrativa).
Le superiori valutazioni, operate dal CTU in ordine all'applicazione della CMS e degli oneri ad essa assimilabili, risultano pienamente condivisibili.
Quanto all'esame della doglianza inerente all'ipotizzata violazione da parte della banca del divieto di pattuizione di interessi usurari, osserva il Tribunale che, stando al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19 ottobre 2017, deve negarsi la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, nel senso che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale orientamento, mai superato, viene costantemente seguito anche dal Tribunale di Roma (cfr. ex multis, Trib.
Roma, sez. XVII, n. 5293 del 18/03/2020). In altri termini, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura solamente nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.
(cfr. Trib. Roma, sez. IV, n. 14868 del 27/10/2020).
Ciò detto, rileva il Tribunale che il CTU, focalizzando correttamente la propria attenzione sulle sole ipotesi di possibile usura originaria (per tale dovendosi intendere la pattuizione di interessi usurari con il contratto originario o in occasione dall'esercizio dello ius variandi), ha escluso che nel corso del rapporto fossero mai stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente tempo per tempo.
Pag. 11 a 16 Pertanto, l'esperto ha eseguito i conteggi conservando l'applicazione degli interessi debitori anche nei trimestri di eccedenza dei relativi tassi rispetto alla soglia di usura.
Per quanto riferito, vanno quindi rigettate le domande attoree dirette a contestare l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta, la violazione del divieto di usura e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB.
Ancora, vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla mancanza di specifica contestazione, da parte dell'attore, delle operazioni per le quali emergerebbe l'eventuale applicazione di una valuta antergata/postergata, con la conseguenza che il CTU ha legittimamente eseguito i conteggi, nel rispetto del quesito posto
(al Punto H), sulla base del criterio della data valuta indicato negli estratti conto in atti.
Quanto alla censurata violazione del divieto di anatocismo, occorre preliminarmente operare le seguenti considerazioni di carattere generale.
Con sentenza n. 2374/1999, la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi in contrasto con un orientamento di merito fino ad allora piuttosto consolidato, ha affermato che “tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi net TU. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
Successivamente, il legislatore, con il D.lgs. 342/1999, art. 25 co. 2, nel modificare l'art. 120 TUB, al comma secondo ha delegato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., il comma terzo del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, per quanto concerne il periodo antecedente all'anno 2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, devono ritenersi disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi,
Pag. 12 a 16 sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ, perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma (19 ottobre
1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez. III, n.
5609 del 07/03/2017).
È invece controversa la questione relativa all'efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi.
Nelle more, infatti, il CICR, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato
2° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva disposto, con delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2 secondo comma, che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1).
Si specificava poi che, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era, invece, richiesta per la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (art. 7, comma
3).
Ebbene, su tale questione, relativa al carattere peggiorativo o meno della modifica contrattuale che stabilisca la capitalizzazione con medesima periodicità di entrambi gli interessi (passivi e attivi), la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 9140/2020, ha affermato che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9
Pag. 13 a 16 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (così Cass., Sez. 1, sentenza n. 9140 del
19/05/2020).
Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 7105 del 12 marzo 2020; n. 3861 del 10 maggio
2020; n. 23852 del 10 settembre 2020; n. 29240 del 23 dicembre 2020; n. 23489 del 5 maggio 2021; n. 19396 del 1° marzo 2023; n. 35210 del 18 ottobre 2023; n. 28215 del 4 novembre 2024).
Pertanto, l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti al 1° luglio 2000 una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Alla luce di queste considerazioni, con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 674405, deve ritenersi che il CTU abbia correttamente escluso la debenza degli interessi anatocistici fino al 31/12/2013 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi), atteso che non risulta alcuna specifica pattuizione in merito alla capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi creditori e debitori applicata dalla AN (v. pagg. 11, 18 e 19 della Consulenza).
Con riguardo al rapporto del conto anticipi su fatture n. 10593107, l'esperto, sempre condivisibilmente, ha eseguito i conteggi mantenendo la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi fino al 31/12/2013, avendo rilevato, dall'analisi del contratto dell'8 marzo 2006, la specifica pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi (v. pag. 20 della Consulenza).
Inoltre, con riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente (n. 674405 e n.
10593107), il CTU ha giustamente escluso la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014
– data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi anche in presenza della pari periodicità reciproca – fino all'adozione del D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n. 49.
Infine, quest'ultima disposizione, in vigore dal febbraio del 2016, ha in buona sostanza previsto nuovamente la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell'autorizzazione da parte del correntista, da rilasciarsi
Pag. 14 a 16 necessariamente in forma scritta, in ossequio all'art. 117 TUB. Ebbene, sempre con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente (n. 674405 e n. 10593107), il consulente tecnico d'ufficio ha esattamente escluso la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016 (01/10/2016), attuativa della predetta legge n. 49/2016, non avendo riscontato in atti alcuna autorizzazione del correntista (v. pagg. 19 e 20 della Consulenza).
All'esito dello svolgimento della consulenza tecnica e della successiva integrazione, in cui sono state prospettate più soluzioni al quesito, il Tribunale ritiene di aderire all'ipotesi
“B”, come riassunta nell'integrazione del 18.07.2024 nella tabella a pag. 9.
Alla luce di tali premesse, quindi, il saldo deve essere ricalcolato nella misura di €
10.545,47 (a debito per il correntista), così come quantificata dal CTU, con differenza di €
32.705,47 rispetto al saldo risultante dagli estratti conto al 31/03/2019.
Per cui la domanda può essere accolta nei limiti anzidetti.
Quanto alle spese, quelle di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle doglianze di parte attrice. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014, vengono poste a carico della parte convenuta, in quanto soccombente, seppure entro una misura inferiore rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della così provvede: Controparte_1
- dichiara le nullità delle clausole negoziali indicate in motivazione e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto n. 674405, alla data del 31/03/2019, era pari € 10.545,47
a debito dell'attrice;
- rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
- nei rapporti interni, pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro in ragione di 1\2 ciascuna;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Pag. 15 a 16 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
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