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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE IA Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa DO MA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 506/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LA RR, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pisticci (MT), alla Via Cialdini, n. 28
appellante
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tuzio, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montalbano Jonico (MT), alla Via Napoli, n. 1
appellata
OGGETTO: contratto d'appalto – appello avverso la sentenza n. 63/2018 del
Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata in data 22.01.2018.
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25.06.2015 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2015 con il quale
[...]
le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.321,00, oltre interessi e spese a titolo di saldo maturato in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta
CP_1
L'opponente contestava anzitutto la propria legittimazione esponendo che il contratto di appalto era stato stipulato dal padre.
Contestava la certezza della pretesa creditoria in quanto la somma ingiunta recava un importo diverso da quello oggetto della fattura posta a fondamento della domanda monitoria (ovvero d.i. per € 15.321,00 a fronte di una fattura di € 15.132,00)
e, nel merito, eccepiva l'incertezza della medesima pretesa creditoria essendo insufficiente, ai fini della prova, la sola fattura attesa peraltro una discordanza tra i lavori commissionati e quelli eseguiti. Eccepiva inoltre la mancata ultimazione dei lavori nonché la presenza di gravi vizi onde proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della ditta opposta.
Si costituiva in data 26.01.2016 la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando le avverse deduzioni. In particolare, eccepiva l'ultimazione dei lavori e la consegna all'opponente fin dal settembre del 2014, deduceva infatti che la Pt_1
abitava l'appartamento dal novembre 2014 e che nessuna contestazione aveva mosso sia al momento della consegna sia successivamente in occasione della messa in mora inoltrata dalla ditta creditrice nel febbraio del 2015.
Quanto alle pretese discrepanze tra i lavori concordati e quelli eseguiti assumeva trattarsi di un contratto di appalto a corpo e non a misura ed eccepiva la decadenza dell'opponente dalla possibilità di denunciare eventuali vizi dell'opera eseguita.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale e prove orali, si è concluso con la sentenza n. 63/2018 con cui il Tribunale di Matera ha rigettato
2 l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure ha anzitutto argomentato in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'opponente.
Nel merito, sulla scorta del compendio istruttorio, ha ritenuto che l'opponente fosse decaduta dalla possibilità di eccepire eventuali vizi dell'opera.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendone la riforma e riproponendo le difese di primo grado quanto, anzitutto, all'incertezza della pretesa creditoria. Ha inoltre contestato la declaratoria di tardività della denuncia dei vizi trattandosi di lavori non ultimati. Ha contestato la possibilità di qualificare il contratto per cui è causa alla stregua di un contratto a corpo così come la possibilità di ritenere accettati i lavori proprio perché non ultimati.
Si è costituita in data 23.10.2023 la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
Il giudizio d'appello, accolta l'istanza inibitoria ed istruito con prove documentali,
è stato trattenuto in decisione in data 3 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va premesso come nessuna contestazione è stata proposta dall'appellante quanto alle statuizioni del primo giudice in ordine alla titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla stessa. Ne consegue il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata con riguardo a tale profilo.
Nel merito delle doglianze relative alla pretesa creditoria, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente vagliata la dedotta tempestività della denuncia dei vizi.
Come detto, il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva tale denuncia in mancanza di riscontri istruttori. Sul punto, le ragioni di appello si incentrano sulla mancata ultimazione dei lavori da cui conseguirebbe la tempestività della denuncia dei vizi.
Come noto, l'art. 1667 c.c. opera quando si versi nell'ipotesi di consegna di un'opera ultimata. Viceversa, allorquando l'opera consegnata non sia stata ultimata, 3 trova applicazione la disciplina in punto di inadempimento del contratto (cfr. Cass. n.
1186/2015 secondo cui “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale”.
In termini anche Cass. n. 4511/2019 secondo cui “La speciale disposizione di cui all'art.
1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione della disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Assume perciò decisivo rilievo l'indagine in ordine all'ultimazione o meno dell'opera al fine di individuare il referente normativo corretto nel caso di specie.
Soccorrono in tal senso le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado che consentono di ritenere che l'opera fu consegnata ultimata. In particolare, assumono rilievo plurime fonti di convincimento.
Non vi è riscontro né deduzione da parte della della contestazione della Pt_1
mancata ultimazione dei lavori se non con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Prima di tale difesa, non è emerso, neanche all'esito dell'istruttoria orale, che l'odierna appellante avesse contestato la mancata ultimazione dei lavori o eventuali vizi. E ciò anche successivamente alla ricezione della diffida al pagamento delle somme a saldo da parte dell'odierna ditta appellata.
Di tanto vi è conforto anche all'esito delle prove orali. L'interrogatorio formale del legale rappresentane della ditta appellata non ha sortito dichiarazioni confessorie sui vizi e le difformità denunciate dall'appellante. Piuttosto, i testi escussi hanno dichiarato che la non avesse mai contestato le opere consegnate (cfr. Pt_1
dichiarazioni del teste , udienza del 18 ottobre 2016 “(…) preciso che la Tes_1
4 committente non ha mai sollevato alcuna contestazione in riguardo alla Parte_1
conformità a regola d'arte delle opere eseguite di cui si diceva soddisfatta”, teste
, stessa udienza “(…) preciso che in mia presenza la committente Tes_2 Pt_1
non ha mai contestato nulla e, al contrario, si mostrava molto soddisfatta”).
[...]
Alla luce di tali plurimi elementi l'opera deve ritenersi consegnata e tacitamente accettata dalla le cui contestazioni, come detto, sono intervenute solo all'esito Pt_1
della richiesta di pagamento (cfr. Cass. n. 1576/2025 “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata
l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto)”).
Ricorrono nel caso di specie gli indici di accettazione tacita dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c., ovvero la ricezione senza riserve e l'immissione in possesso.
Né la mancata ultimazione dell'opera dedotta dall'appellante può dedursi alla stregua della relazione del consulente tecnico di parte relativamente alle opere qualificate come non ultimate di cui alla lettera G) della relazione predetta e, segnatamente, intonacatura del corpo scale e mancata posa di alcune porzioni di battiscopa.
Sul punto deve rilevarsi che sebbene non sia in contestazione tra le parti la circostanza che tale parete è stata consegnata allo stato grezzo, e sebbene nel contratto se ne prevedesse la pitturazione, le risultanze innanzi evidenziate quanto alla consegna dell'opera, alla mancanza di contestazioni, all'immissione in possesso consentono di ritenere provata, anche solo in via presuntiva, la circostanza riferita dalla ditta opposta e confermata dal legale rappresentante della stessa secondo cui le parti decisero di soprassedere all'intonacatura di tale porzione del corpo scale in quanto avrebbe dovuto essere abbattuta.
5 Ne consegue, conformemente alle conclusioni del primo giudice, acclarata la sussunzione della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 1667 c.c., la tardività della denuncia dei vizi solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo e, correlativamente,
l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate.
Quanto all'an della pretesa creditoria, giova premettere come nel caso di specie, soccorrano, in punto di riparto dell'onere della prova, i principi espressi dalle Sezioni
Unite della Cassazione secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. SSUU
n. 13533/2001).
Ebbene, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, nel caso di specie la domanda di condanna è stata sostenuta non solo dalla fattura ma anche dalla produzione del contratto intercorso tra le parti.
Inoltre le discrepanze delle opere eseguite rispetto a quelle oggetto del contratto, salvo i profili di mancata ultimazione delle opere (punto G) di cui si è detto innanzi, sono incentrate sulla dedotta presenza di vizi. Tanto emerge anche dalla relazione
6 tecnica di parte prodotta dalla la quale individua specificatamente una serie di Pt_1
vizi e difetti delle opere eseguite.
Si tratta perciò di profili la cui disamina deve ritenersi assorbita alla luce delle argomentazioni svolte in punto di accettazione dell'opera e decadenza dalla possibilità di denunciare i vizi della stessa ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Quanto alla discrepanza tra l'importo oggetto della fattura e quello oggetto della condanna monitoria, differenza di circa 200,00 euro, a fronte della contestazione specifica in ordine al calcolo di rivalutazione ed interessi in base al quale l'opposta aveva giustificato tale divergenza, rivalutazione che non può essere riconosciuta trattandosi di un debito di valuta, il decreto ingiuntivo va revocato e la condanna dell'appellante va perciò disposta in misura pari ad euro 15.132,00 in quanto somma corrispondente all'importo di cui alla fattura n. 8 del 2014 azionata in via monitoria, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello limitatamente al riconoscimento della minor somma come innanzi specificata, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
7 In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellante, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, al valore della controversia di cui alla minor somma riconosciuta in favore della parte opposta con applicazione dei parametri minimi attesa la scarsa complessità della controversia (in merito all'insussistenza di una soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benchè in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n.
32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione che precede e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento della somma pari ad euro 15.132,00 in favore della parte appellata oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta nel resto;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed euro
2.906,00 per il giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
DO MA
IL PRESIDENTE
LE IA
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE IA Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa DO MA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 506/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LA RR, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pisticci (MT), alla Via Cialdini, n. 28
appellante
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tuzio, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montalbano Jonico (MT), alla Via Napoli, n. 1
appellata
OGGETTO: contratto d'appalto – appello avverso la sentenza n. 63/2018 del
Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata in data 22.01.2018.
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25.06.2015 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2015 con il quale
[...]
le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.321,00, oltre interessi e spese a titolo di saldo maturato in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta
CP_1
L'opponente contestava anzitutto la propria legittimazione esponendo che il contratto di appalto era stato stipulato dal padre.
Contestava la certezza della pretesa creditoria in quanto la somma ingiunta recava un importo diverso da quello oggetto della fattura posta a fondamento della domanda monitoria (ovvero d.i. per € 15.321,00 a fronte di una fattura di € 15.132,00)
e, nel merito, eccepiva l'incertezza della medesima pretesa creditoria essendo insufficiente, ai fini della prova, la sola fattura attesa peraltro una discordanza tra i lavori commissionati e quelli eseguiti. Eccepiva inoltre la mancata ultimazione dei lavori nonché la presenza di gravi vizi onde proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della ditta opposta.
Si costituiva in data 26.01.2016 la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando le avverse deduzioni. In particolare, eccepiva l'ultimazione dei lavori e la consegna all'opponente fin dal settembre del 2014, deduceva infatti che la Pt_1
abitava l'appartamento dal novembre 2014 e che nessuna contestazione aveva mosso sia al momento della consegna sia successivamente in occasione della messa in mora inoltrata dalla ditta creditrice nel febbraio del 2015.
Quanto alle pretese discrepanze tra i lavori concordati e quelli eseguiti assumeva trattarsi di un contratto di appalto a corpo e non a misura ed eccepiva la decadenza dell'opponente dalla possibilità di denunciare eventuali vizi dell'opera eseguita.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale e prove orali, si è concluso con la sentenza n. 63/2018 con cui il Tribunale di Matera ha rigettato
2 l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure ha anzitutto argomentato in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'opponente.
Nel merito, sulla scorta del compendio istruttorio, ha ritenuto che l'opponente fosse decaduta dalla possibilità di eccepire eventuali vizi dell'opera.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendone la riforma e riproponendo le difese di primo grado quanto, anzitutto, all'incertezza della pretesa creditoria. Ha inoltre contestato la declaratoria di tardività della denuncia dei vizi trattandosi di lavori non ultimati. Ha contestato la possibilità di qualificare il contratto per cui è causa alla stregua di un contratto a corpo così come la possibilità di ritenere accettati i lavori proprio perché non ultimati.
Si è costituita in data 23.10.2023 la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
Il giudizio d'appello, accolta l'istanza inibitoria ed istruito con prove documentali,
è stato trattenuto in decisione in data 3 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va premesso come nessuna contestazione è stata proposta dall'appellante quanto alle statuizioni del primo giudice in ordine alla titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla stessa. Ne consegue il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata con riguardo a tale profilo.
Nel merito delle doglianze relative alla pretesa creditoria, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente vagliata la dedotta tempestività della denuncia dei vizi.
Come detto, il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva tale denuncia in mancanza di riscontri istruttori. Sul punto, le ragioni di appello si incentrano sulla mancata ultimazione dei lavori da cui conseguirebbe la tempestività della denuncia dei vizi.
Come noto, l'art. 1667 c.c. opera quando si versi nell'ipotesi di consegna di un'opera ultimata. Viceversa, allorquando l'opera consegnata non sia stata ultimata, 3 trova applicazione la disciplina in punto di inadempimento del contratto (cfr. Cass. n.
1186/2015 secondo cui “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale”.
In termini anche Cass. n. 4511/2019 secondo cui “La speciale disposizione di cui all'art.
1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione della disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Assume perciò decisivo rilievo l'indagine in ordine all'ultimazione o meno dell'opera al fine di individuare il referente normativo corretto nel caso di specie.
Soccorrono in tal senso le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado che consentono di ritenere che l'opera fu consegnata ultimata. In particolare, assumono rilievo plurime fonti di convincimento.
Non vi è riscontro né deduzione da parte della della contestazione della Pt_1
mancata ultimazione dei lavori se non con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Prima di tale difesa, non è emerso, neanche all'esito dell'istruttoria orale, che l'odierna appellante avesse contestato la mancata ultimazione dei lavori o eventuali vizi. E ciò anche successivamente alla ricezione della diffida al pagamento delle somme a saldo da parte dell'odierna ditta appellata.
Di tanto vi è conforto anche all'esito delle prove orali. L'interrogatorio formale del legale rappresentane della ditta appellata non ha sortito dichiarazioni confessorie sui vizi e le difformità denunciate dall'appellante. Piuttosto, i testi escussi hanno dichiarato che la non avesse mai contestato le opere consegnate (cfr. Pt_1
dichiarazioni del teste , udienza del 18 ottobre 2016 “(…) preciso che la Tes_1
4 committente non ha mai sollevato alcuna contestazione in riguardo alla Parte_1
conformità a regola d'arte delle opere eseguite di cui si diceva soddisfatta”, teste
, stessa udienza “(…) preciso che in mia presenza la committente Tes_2 Pt_1
non ha mai contestato nulla e, al contrario, si mostrava molto soddisfatta”).
[...]
Alla luce di tali plurimi elementi l'opera deve ritenersi consegnata e tacitamente accettata dalla le cui contestazioni, come detto, sono intervenute solo all'esito Pt_1
della richiesta di pagamento (cfr. Cass. n. 1576/2025 “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata
l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto)”).
Ricorrono nel caso di specie gli indici di accettazione tacita dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c., ovvero la ricezione senza riserve e l'immissione in possesso.
Né la mancata ultimazione dell'opera dedotta dall'appellante può dedursi alla stregua della relazione del consulente tecnico di parte relativamente alle opere qualificate come non ultimate di cui alla lettera G) della relazione predetta e, segnatamente, intonacatura del corpo scale e mancata posa di alcune porzioni di battiscopa.
Sul punto deve rilevarsi che sebbene non sia in contestazione tra le parti la circostanza che tale parete è stata consegnata allo stato grezzo, e sebbene nel contratto se ne prevedesse la pitturazione, le risultanze innanzi evidenziate quanto alla consegna dell'opera, alla mancanza di contestazioni, all'immissione in possesso consentono di ritenere provata, anche solo in via presuntiva, la circostanza riferita dalla ditta opposta e confermata dal legale rappresentante della stessa secondo cui le parti decisero di soprassedere all'intonacatura di tale porzione del corpo scale in quanto avrebbe dovuto essere abbattuta.
5 Ne consegue, conformemente alle conclusioni del primo giudice, acclarata la sussunzione della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 1667 c.c., la tardività della denuncia dei vizi solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo e, correlativamente,
l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate.
Quanto all'an della pretesa creditoria, giova premettere come nel caso di specie, soccorrano, in punto di riparto dell'onere della prova, i principi espressi dalle Sezioni
Unite della Cassazione secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. SSUU
n. 13533/2001).
Ebbene, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, nel caso di specie la domanda di condanna è stata sostenuta non solo dalla fattura ma anche dalla produzione del contratto intercorso tra le parti.
Inoltre le discrepanze delle opere eseguite rispetto a quelle oggetto del contratto, salvo i profili di mancata ultimazione delle opere (punto G) di cui si è detto innanzi, sono incentrate sulla dedotta presenza di vizi. Tanto emerge anche dalla relazione
6 tecnica di parte prodotta dalla la quale individua specificatamente una serie di Pt_1
vizi e difetti delle opere eseguite.
Si tratta perciò di profili la cui disamina deve ritenersi assorbita alla luce delle argomentazioni svolte in punto di accettazione dell'opera e decadenza dalla possibilità di denunciare i vizi della stessa ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Quanto alla discrepanza tra l'importo oggetto della fattura e quello oggetto della condanna monitoria, differenza di circa 200,00 euro, a fronte della contestazione specifica in ordine al calcolo di rivalutazione ed interessi in base al quale l'opposta aveva giustificato tale divergenza, rivalutazione che non può essere riconosciuta trattandosi di un debito di valuta, il decreto ingiuntivo va revocato e la condanna dell'appellante va perciò disposta in misura pari ad euro 15.132,00 in quanto somma corrispondente all'importo di cui alla fattura n. 8 del 2014 azionata in via monitoria, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello limitatamente al riconoscimento della minor somma come innanzi specificata, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
7 In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellante, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, al valore della controversia di cui alla minor somma riconosciuta in favore della parte opposta con applicazione dei parametri minimi attesa la scarsa complessità della controversia (in merito all'insussistenza di una soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benchè in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n.
32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione che precede e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento della somma pari ad euro 15.132,00 in favore della parte appellata oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta nel resto;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed euro
2.906,00 per il giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
DO MA
IL PRESIDENTE
LE IA
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