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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5405/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5405/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, con il patrocinio dell'Avv. DANIA VALBONESI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), Via Chiesa di S. Egidio n. 49
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, con il patrocinio dell'Avv. TANIA BORSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna (RA), Via Valitutti n. 78
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 09.04.2025 e dell'11.04.2025. In data 21.2.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.12.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio in data 08.12.2005 a SA MA PA (FC), che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 23, parte II, S. A dell'anno 2005, che dall'unione erano nati a Cesena i figli in data 20.11.2007, in Per_1 Per_2 data 14.07.2011 e in data 06.12.2015 e che successivamente erano insorti tra di loro contrasti Per_3 che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto che avevano deciso di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni di separazione. Le difese delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, omologando le seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita a Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, di proprietà esclusiva del SI. verrà assegnata a quest'ultimo, unitamente Parte_2 ai tre figli, ove tutti manterranno la propria residenza anagrafica;
la SI.ra andrà a Parte_1 vivere altrove portando con sé i propri effetti personali e comunque, tutto quanto di sua proprietà; 2) l'affidamento di ed sarà condiviso;
la SI.ra potrà vedere e tenere Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con sé i figli con le seguenti modalità: quanto ad ultra diciasettenne, la stessa potrà ritenersi Per_1 libera di frequentare i genitori quando preferisce;
quanto ad in considerazione del percorso Per_2 psico-terapeutico che sta facendo, la stessa frequenterà i genitori secondo le indicazioni del Dott.
[...]
che ha in cura la ragazza;
quanto ad il diritto di visita fra i genitori sarà paritario in Per_4 Per_3 modo da alternare comunque giornate e fine settimana. Nell'arco di due settimane, il bambino starà dalle 19 della domenica sera al mercoledì all'ingresso di scuola con la mamma e dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì sera prima di cena (ore 19) con il papà, dopodiché verrà ritirato dalla madre che lo terrà sino alla domenica prima di cena (ore 19). La settimana successiva starà Per_3 con il padre dalla domenica prima di cena (ore 19) sino al mercoledì mattina all'entrata a scuola;
la madre lo ritirerà il mercoledì dopo scuola e lo terrà con sé sino al venerdì prima di cena (ore 19) e così via di settimana in settimana, salvo diverso accordo fra le parti. I week end saranno alternati fra i genitori e partiranno dal venerdì prima di cena (ore 19). Sarà cura del genitore che avrà con sè riportarlo presso l'abitazione dell'altro genitore la domenica Per_3
(prima di cena ore 19), quando il bambino avrà trascorso il fine settimana con lui. Durante le ferie estive quanto ad e ad si ripete quanto già scritto per il diritto di visita Per_1 Per_2 infra settimanale;
starà con il padre e con la madre per 15 giorni anche non consecutivi Per_3
(comunque per un minimo di 7 giorni consecutivi) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, starà con entrambi i genitori per un periodo di 7 giorni, anche Per_3 non consecutivi, avendo cura di far trascorrere allo stesso il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di SAto Stefano con l'altro; il Capodanno con uno e l'Epifania con l'altro. Le predette festività verranno alternate fra i genitori di anno in anno. Quanto ad ed ci si riporta a quanto su Per_1 Per_2 scritto. Anche per le vacanze Pasquali, quanto ad ed si rimanda a quanto sopra, invece Per_1 Per_2 Per_3 trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, precisando che il giorno di Pasqua lo
pagina 2 di 4 trascorrerà con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Resta intesa l'alternanza dei giorni di Natale e Pasqua, fra i SIg.ri ogni anno. Parte_3
3) Ciascun genitore provvederà personalmente al mantenimento diretto dei figli. Il SI. Parte_2 corrisponderà il 70% delle spese straordinarie alla SI.ra che dovranno essere concordate Parte_1 tra i genitori e documentate, da chi le ha sostenute, alla fine di ogni mese. Tutto ciò nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, che verrà consegnato alle parti dai rispettivi legali.
4) L'Assegno Unico ed Universale corrisposto dall'Inps per i tre figli e/o ogni altra erogazione della stessa natura, sarà percepito esclusivamente dalla SI.ra . Parte_1
5) Il SI. farà un bonifico dell'importo di € 30.000,00 (trentamila euro) versando detta cifra, Parte_2 alla sottoscrizione del presente ricorso, sul c/c intestato alla SI.ra , quale Parte_1 riconoscimento del contributo fornito alla realizzazione della vita coniugale, anche come acconto di una eventuale somma da versarsi a titolo di una tantum;
6) i SIg. e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno Parte_2 Parte_1 dall'altro, a qualsivoglia titolo o ragione e/o causa, anche a titolo di assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti come da documentazione in atti;
7) ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al proprio legale senza vincolo di solidarietà”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì al Tribunale, decorso il termine di legge, di omologare con sentenza le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio riportate nel ricorso. Con decreto emesso in data 23.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 16.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.2.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 09.04.2025 e dell'11.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla IG.ra e dal IG. le Parte_1 Parte_2 parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 17.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli minori. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
pagina 3 di 4 Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a SA MA PA (FC) il Parte_2
08.12.2005, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 23, parte II, S. A, dell'anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA MA PA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5405/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, con il patrocinio dell'Avv. DANIA VALBONESI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), Via Chiesa di S. Egidio n. 49
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, con il patrocinio dell'Avv. TANIA BORSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna (RA), Via Valitutti n. 78
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 09.04.2025 e dell'11.04.2025. In data 21.2.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.12.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio in data 08.12.2005 a SA MA PA (FC), che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 23, parte II, S. A dell'anno 2005, che dall'unione erano nati a Cesena i figli in data 20.11.2007, in Per_1 Per_2 data 14.07.2011 e in data 06.12.2015 e che successivamente erano insorti tra di loro contrasti Per_3 che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto che avevano deciso di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni di separazione. Le difese delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, omologando le seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita a Cervia (RA), in Via Malva Sud n. 97, di proprietà esclusiva del SI. verrà assegnata a quest'ultimo, unitamente Parte_2 ai tre figli, ove tutti manterranno la propria residenza anagrafica;
la SI.ra andrà a Parte_1 vivere altrove portando con sé i propri effetti personali e comunque, tutto quanto di sua proprietà; 2) l'affidamento di ed sarà condiviso;
la SI.ra potrà vedere e tenere Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con sé i figli con le seguenti modalità: quanto ad ultra diciasettenne, la stessa potrà ritenersi Per_1 libera di frequentare i genitori quando preferisce;
quanto ad in considerazione del percorso Per_2 psico-terapeutico che sta facendo, la stessa frequenterà i genitori secondo le indicazioni del Dott.
[...]
che ha in cura la ragazza;
quanto ad il diritto di visita fra i genitori sarà paritario in Per_4 Per_3 modo da alternare comunque giornate e fine settimana. Nell'arco di due settimane, il bambino starà dalle 19 della domenica sera al mercoledì all'ingresso di scuola con la mamma e dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì sera prima di cena (ore 19) con il papà, dopodiché verrà ritirato dalla madre che lo terrà sino alla domenica prima di cena (ore 19). La settimana successiva starà Per_3 con il padre dalla domenica prima di cena (ore 19) sino al mercoledì mattina all'entrata a scuola;
la madre lo ritirerà il mercoledì dopo scuola e lo terrà con sé sino al venerdì prima di cena (ore 19) e così via di settimana in settimana, salvo diverso accordo fra le parti. I week end saranno alternati fra i genitori e partiranno dal venerdì prima di cena (ore 19). Sarà cura del genitore che avrà con sè riportarlo presso l'abitazione dell'altro genitore la domenica Per_3
(prima di cena ore 19), quando il bambino avrà trascorso il fine settimana con lui. Durante le ferie estive quanto ad e ad si ripete quanto già scritto per il diritto di visita Per_1 Per_2 infra settimanale;
starà con il padre e con la madre per 15 giorni anche non consecutivi Per_3
(comunque per un minimo di 7 giorni consecutivi) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, starà con entrambi i genitori per un periodo di 7 giorni, anche Per_3 non consecutivi, avendo cura di far trascorrere allo stesso il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di SAto Stefano con l'altro; il Capodanno con uno e l'Epifania con l'altro. Le predette festività verranno alternate fra i genitori di anno in anno. Quanto ad ed ci si riporta a quanto su Per_1 Per_2 scritto. Anche per le vacanze Pasquali, quanto ad ed si rimanda a quanto sopra, invece Per_1 Per_2 Per_3 trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, precisando che il giorno di Pasqua lo
pagina 2 di 4 trascorrerà con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Resta intesa l'alternanza dei giorni di Natale e Pasqua, fra i SIg.ri ogni anno. Parte_3
3) Ciascun genitore provvederà personalmente al mantenimento diretto dei figli. Il SI. Parte_2 corrisponderà il 70% delle spese straordinarie alla SI.ra che dovranno essere concordate Parte_1 tra i genitori e documentate, da chi le ha sostenute, alla fine di ogni mese. Tutto ciò nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, che verrà consegnato alle parti dai rispettivi legali.
4) L'Assegno Unico ed Universale corrisposto dall'Inps per i tre figli e/o ogni altra erogazione della stessa natura, sarà percepito esclusivamente dalla SI.ra . Parte_1
5) Il SI. farà un bonifico dell'importo di € 30.000,00 (trentamila euro) versando detta cifra, Parte_2 alla sottoscrizione del presente ricorso, sul c/c intestato alla SI.ra , quale Parte_1 riconoscimento del contributo fornito alla realizzazione della vita coniugale, anche come acconto di una eventuale somma da versarsi a titolo di una tantum;
6) i SIg. e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno Parte_2 Parte_1 dall'altro, a qualsivoglia titolo o ragione e/o causa, anche a titolo di assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti come da documentazione in atti;
7) ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al proprio legale senza vincolo di solidarietà”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì al Tribunale, decorso il termine di legge, di omologare con sentenza le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio riportate nel ricorso. Con decreto emesso in data 23.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 16.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.2.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 09.04.2025 e dell'11.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla IG.ra e dal IG. le Parte_1 Parte_2 parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 17.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli minori. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
pagina 3 di 4 Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a SA MA PA (FC) il Parte_2
08.12.2005, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 23, parte II, S. A, dell'anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA MA PA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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