Art. 36. Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio
Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia))
Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia))