Articolo 36 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 37Articolo 39
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5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
Art. 36. Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010