Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso caccia notificato il 23 settembre 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AG GA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 22 settembre 2025 la Questura di Messina ha rigettato la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’ami per uso sportivo presentata dal ricorrente ritenendo sussistenti “ i seguenti motivi ostativi all’accoglimento:
- destinatario del provvedimento di rigetto del rinnovo del porto di fucile uso tiro a volo, emesso dal Questore di Messina in data 14.09.2020;
- destinatario dell’avvio del procedimento volto al rigetto dell’istanza di rilascio di porto di fucile uso tiro a volo, della QUESTURA di -OMISSIS-, emesso in data 14.03.2024;
- la Questura di Messina, con nota del 15.12.2023, esitava le informazioni richieste in ordine al suddetto avvio;
- risulta una sentenza di applicazione della pena, irrevocabile il 17.02.2023, per i reati di getto pericoloso di cose, violazione di norme in materia ambientale, rifiuto di atti d’ufficio, inquinamento ambientale colposo, per fatti avvenuti tra il 2020 ed il 2022, con condanna alla reclusione di anni 2 e multa di 11.400 euro, con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- risulta essere stato controllato su strada, in data 15.02.2020, unitamente a persona controindicata con pregiudizi di Polizia per le violazioni di cui agli artt. 416 c.p. associazione per delinquere, 476 c.p. falsità materiale commessa dal P.U., 500 c.p. diffusione di una malattia delle piante o degli animali, 341 c.p. peculato, 479 c.p. falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici, 611 c.p. violenza o minaccia per costringere qualcuno a commettere un reato; artt. 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 640 c.p. truffa, 328 c.p. omissioni o rifiuto di atti d’ufficio, violenza privata;
- risulta essere stato controllato su strada, in data 20.06.2024, unitamente a persona controindicata, con pregiudizi di Polizia per la violazione di cui agli artt. 648 c.p. riciclaggio, art. 23 L. 110/1975 – armi clandestine, art. 26 L. 110/1975 – limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni (arresto in flagranza) 640 c.p. interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità. 624 c.p. (arresto in flagranza)”.
2. Con ricorso notificato l’11 novembre 2025 il ricorrente è insorto contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1. carenza di qualsivoglia legame logico – giuridico tra la sentenza che riguarda il sig. -OMISSIS- e l’uso delle armi.
Non sarebbe rilevante il procedimento penale al quale fa riferimento la Questura atteso che lo stesso e la condanna che ne è conseguita non attengono all’uso delle armi.
1.2. Assenza della valutazione complessiva della personalità del ricorrente .
La Questura si è limitata a fare riferimento al procedimento penale senza tener conto dell’inserimento del ricorrente in famiglia, nel lavoro e nella società.
II. Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo del difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto al parere dei carabinieri della stazione di -OMISSIS- .
La Questura non ha tenuto in considerazione il parere di carabinieri di -OMISSIS- né indicato le ragioni per cui ha inteso discostarsene.
I Carabinieri hanno, invero, espresso parere favorevole al rinnovo del porto d’armi, rappresentando quanto segue: “- non consta che faccia uso di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche; - risulta di buona condotta morale e civile; …per molti dei procedimenti … lo stesso è stato assolto, … lo stesso in pubblico gode buona stima e considerazione ”.
III. Ulteriore eccesso di potere per aver dato luogo a responsabilità oggettiva.
I controlli su strada non sarebbero frequentazioni ma incontri del tutto occasionali.
Il provvedimento di rigetto del porto d’armi, inoltre, non può fondarsi sui rapporti con soggetti terzi non conviventi.
I controlli sarebbero comunque irrilevanti trattandosi, nel primo caso (controllo del 2020) di un soggetto che si era recato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di-OMISSIS- per chiedere informazioni su una pratica e, nel secondo caso, di un soggetto oggi titolare di regolare porto d’armi.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 L. n. 121/1981. Inutilizzabilità ex lege dei dati contenuti nello s.d.i.
Nessun valore probatorio in merito all’assenza di buona condotta potrebbe essere attribuito a dati non utilizzabili in forza di legge.
V. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, abnormità del provvedimento impugnato.
Il porto di fucile uso caccia attiene all’esercizio di un’attività sportiva e si atteggia, dunque, come diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 33 Cost. così come novellato nel 2023.
VI. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.
Del tutto illegittimamente la Questura avrebbe equiparato il reato per il quale il ricorrente è stato condannato ad un reato ostativo.
VII. Eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza per uso difensivo della discrezionalità amministrativa.
VIII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L.n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle controdeduzioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di diniego.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno provvedendo al deposito degli atti istruttori ed insistendo, con memoria depositata il 24 novembre 2025, per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato un ulteriore scritto difensivo, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. Il ricorso è fondato.
6. Come più volte chiarito da questo Tribunale (cfr. tra le più recenti, sentenza n. 2865 del 7 ottobre 2025), “Il diniego di licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270, 27 aprile 2022, n. 3331; 28 marzo 2022, n. 2229).
L’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820).
Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (ex aliis, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224)”.
Ciò posto , con riguardo ai reati per i quali il ricorrente è stato condannato con la sentenza richiamata nel provvedimento impugnato « la Sezione ha avuto più volte modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 25.10.2024, n. 3477) che, venendo in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi avrebbe richiesto l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.A.R. Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
Tale carenza di motivazione è causa dell’(ulteriore)illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, come ritenuto in fattispecie analoghe, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S.: in particolare, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
In altri termini, come più volte ribadito, “non essendo evidente la correlazione fra i reati ascritti all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi che, nel caso di esame, è stato del tutto omesso ”.
7. Neppure appaiono idonee a sorreggere il gravato diniego le riferite frequentazioni con soggetti controindicati.
Ed invero - pur dovendo ribadirsi che, in linea di principio, le frequentazioni “con persone gravate di procedimenti penali e di polizia assumono un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest'ultimo” (cfr. TAR Catania sez. I sentenza n. 77 del 13 gennaio 2025) – non può non evidenziarsi come, nel caso di specie non di frequentazioni si tratti ma di soli due occasionali controlli con due diversi soggetti.
Il primo dei suddetti controlli risulta, peraltro, giustificato dal ruolo del ricorrente di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- al quale il soggetto indicato si era rivolto per informazioni su una pratica dallo stesso presentata in qualità di agronomo (alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente e non contestato dalla resistente amministrazione).
Neanche il più recente dei controlli indicati appare rilevante ai fini dell’adozione del diniego qui impugnato, riferendosi ad un soggetto che risulta allo stato titolare di porto d’armi.
8. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
9. La sussistenza di ampi margini di discrezionalità della P.A. in ordine all’eventuale soddisfacimento della pretesa legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG GA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG GA UD | RA IA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.