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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12424 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4/12/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33302/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FABIO FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. COLASANTI VALERIO Controparte_1 CP_2
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro domestico e crediti retributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 9.12.2021, la ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che ella ha lavorato alle dipendenze dei SI.ri e , “senza una forma assunzione”, dal Controparte_1 CP_2
29.8.2013 al 28.11.2020 in qualità di collaboratrice domestica di cui al livello “B” del CCNL Colf e badanti;
1 - condannarsi, per l'effetti, e , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 41.017,71 ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare equa e di giustizia in corso di causa, a titolo di “scatti di anzianità maturati, del Tfr, della 13 mensilità, dell'indennità vitto e alloggio, delle ferie non godute, contributi non versati”;
- condannarsi i medesimi e , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a “regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva… presso l'ente di previdenza deputato”. La ricorrente ha esposto quanto segue:
- ella ha prestato la propria attività di lavoro in qualità di collaboratrice domestica dal 29.8.2013 al 28.11.2020 alle dipendenze dei SI.ri e , presso la loro Controparte_1 CP_2 abitazione sita in Roma (RM), “Ple Gregorio VII n. 10”;
- tuttavia, nel contratto di lavoro si legge che “veniva assunta alle dipendenze della IG.ra , madre del IG. Controparte_4 CP_1
,…” e che avrebbe iniziato a lavorare in data 8.9.2014; si
[...] evidenzia che la SI.ra “da circa 4 anni è ricoverata in una CP_4 casa di riposo”;
- che, durante il rapporto di lavoro, ha convissuto con i SI.ri
[...]
e ; CP_1 CP_2
- che, a dispetto della previsione di 25 ore settimanali di lavoro riportata in contratto, ella ha lavorato tutti i giorni della settimana dalle ore 08:00 alle ore 21:00, con 2 ore di pausa al giorno, osservando il riposo di giovedì pomeriggio e di domenica per l'intera giornata;
- ella si è occupata del riassetto della casa, di “stirare i panni, fare la spesa”, del “pagamento dei bollettini alla posta”, di “portare fuori il cane e occuparsi della sua toilettatura”, secondo le direttive impartitele volta per volta dai suoi datori di lavoro;
- nel corso dell'anno 2019, ella ha iniziato a lavorare anche per il SI.
per 6 ore a settimana, “ovvero 3h nel Parte_2 pomeriggio di giovedì… e 3 h nel pomeriggio del lunedì” e, il lunedì, dietro autorizzazione dei SI.ri e , ha lavorato dalle CP_1 CP_2 ore 08:00 alle ore14:00 e “dopo le h. 19”;
- inoltre, i SI.ri e le hanno chiesto di “tornare a CP_1 CP_2 lavorare presso la loro abitazione anche il giovedì dalle h. 19 per preparare la cena ed accompagnare fuori casa il cane, così da recuperare le ore del lunedì non lavorate”.
2 Ciò dedotto e considerato che la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello “B” del CCNL Colf e Badanti, che ha maturato una differenza retributiva a titolo di “scatti di anzianità”, trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, indennità di vitto e alloggio, ferie non godute, che ha diritto ai contributi “dovuti a titolo di mancato pagamento per 29h settimanali di lavoro straordinario dal 01.01.2015 al CP_5
31.12.2020”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, e Controparte_1 [...]
e l' si sono costituiti in giudizio. CP_2 CP_5
I SI.ri e hanno resistito alla domanda Controparte_1 CP_2 facendo rilevare quanto segue:
- che solo per un limitato periodo di tempo, a far data da aprile 2018, hanno intrattenuto un rapporto di lavoro domestico part time con la ricorrente;
si eccepisce, per il restante periodo dedotto in ricorso, la carenza della loro legittimazione passiva;
- che la SI.ra è stata effettivamente assunta dalla SI.ra Parte_1
(madre del SI. ) e il rapporto si è svolto Controparte_4 CP_1
“in ossequio alle pattuizioni contrattuali sino a metà del 2018”;
- che la ricorrente “talora” accompagnava l'anziana SI.ra a CP_4 trovarli presso la loro abitazione e “potrà anche essere accaduto che abbia occasionalmente dato una mano a lavare i piatti o sistemare la tavola”;
- che nei primi mesi del 2018, la SI.ra ha subito due ricoveri CP_4 ospedalieri per gravi problemi di salute finché, constatato un insorgente stato di invalidità, è stata assunta la decisione “sofferta” del ricovero permanente presso la casa di riposo “Il Colle” in Campagnano di Roma (RM) dove dimora ininterrottamente, dopo alcuni periodi di prova, dal 24.5.2018;
- che, quindi, la è rimasta senza lavoro e hanno, quindi, Parte_1 deciso di farla venire a lavorare presso la loro abitazione consentendole, dietro richiesta, di pernottare “visto che in quel periodo, a suo dire, non aveva altro posto ove dormire”;
- che, fin da subito, le hanno chiarito di non aver bisogno della sua collaborazione “per più di 25 ore settimanali” come già previsto nel contratto di lavoro stipulato con la SI.ra ; CP_4
- che la ricorrente “puliva casa e svolgeva faccende domestiche per lo più la mattina presto per circa 2/3 ore e la sera a cavallo di cena per circa 1 ora;
il resto della giornata si recava presso altre famiglie per altri lavori”;
3 - che, “Visto lo stretto rapporto familiare con la SI.ra e la CP_6
'familiarità' ormai raggiunta con la SI.ra ,…, vuoi anche Parte_1 per l'apparente fiducia reciproca…”, essi non hanno “rettificato presso l'ufficio del lavoro e i dati del contratto di lavoro CP_5 domestico del 08.09.2014…”;
- che il nuovo rapporto di lavoro ha avuto inizio verso la fine del mese di aprile 2018 ed è terminato in data 28.11.2020;
- che nessun lavoro straordinario è stato prestato dalla;
Parte_1
- che quest'ultima ha ricevuto “ogni tipo di retribuzione dovuta, compreso il TFR”. I resistenti e hanno disconosciuto i prospetti paga CP_1 CP_2 prodotti dalla ricorrente in all. 3 al relativo fascicolo ed hanno contestato gli “abnormi” conteggi di controparte e, comunque, hanno eccepito la prescrizione di qualsiasi pretesa economica. L' ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del CP_5
Tribunale adito “in quanto il ricorrente è residente ad Anzio e pertanto il tribunale competente è quello di Velletri” ed ha chiesto, per il resto, che il Tribunale “condanni parte convenuta alla corresponsione di tutte le indennità omesse in danno di parte ricorrente, da calcolarsi sulla spettante retribuzione nonché sugli importi comunque calcolati e dichiarati come spettanti, il tutto con aggravio delle sanzioni di legge che l' calcolerà in sede amministrativa come da normativa vigente”. CP_5
All'udienza del 11.5.2022, il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro domestico svoltosi alle dipendenze dei SI.ri e Controparte_1
nel periodo dal 29.8.2013 al 28.11.2020, benché il formale CP_2 contratto di lavoro sia stato stipulato con altro datore, ovvero con la SI.ra
, madre del SI. e con decorrenza dal Controparte_4 CP_1
8.9.2014, dell'inquadramento, fin dal principio, nel livello B del CCNL Colf e Badanti applicabile e delle differenze retributive maturate anche in virtù del maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time di 25 ore settimanali previsto in contratto.
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' è stata CP_5 disattesa, come si è visto, dal Tribunale con la motivazione che qui di seguito si riporta:
4 “premesso che la stessa si fonda sulla previsione speciale dell'art. 444 c.p.c. in forza della quale le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nel cui ambito sono da ricomprendere anche quelle relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro 'sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore' (comma 1; si veda, altresì, Cass., Sez. 6, ord. 3338/20); nel caso di specie, secondo l' , dovrebbe CP_5 ritenersi competente il Tribunale di Velletri perché la ricorrente 'è residente ad Anzio', rilevato:
- che la determinazione della competenza del giudice, anche ai fini del criterio territoriale, deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, oltreché in base alle eccezioni e deduzioni di controparte (art. 38, ult. co., c.p.c.), salvo che nei casi in cui la prospettazione attorea appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale (Cass. 16404/05 e Cass. 11415/07); inoltre, il momento determinante a tal fine è il deposito del ricorso – nel caso di specie il 9.12.2021 – secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis codificato dall'art. 5 c.p.c.;
- che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario (art. 38, ult. co., c.p.c.; Cass. ord. 23110/10), considerato che la domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva proposta dalla ricorrente ha carattere accessorio rispetto alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro non formalizzato e delle differenze retributive che ne discendono (sul vincolo esistente tra le domande, si veda Cass. 756/1981) e che il giudice competente a decidere sulla causa principale è competente a decidere anche sulla causa avente carattere accessorio (art. 31 c.p.c.), considerato che la causa principale è una causa di lavoro per la quale trovano applicazione i fori alternativi indicati nell'art. 409 c.p.c. e che, sotto tale aspetto, non sussiste alcun collegamento territoriale con il circondario del Tribunale di Velletri,
…” (ordinanza del 11.5.2022).
2. Ciò detto, figurano nel fascicolo di parte ricorrente, fra l'altro:
- il contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato sottoscritto da e , con decorrenza 8.9.2014, Controparte_4 Parte_1
5 inquadramento nel livello “B” del CCNL applicabile, mansioni di
“Collaboratore Domestico”, orario di 25 ore settimanali (all. 2);
- i prospetti paga dei mesi da marzo a maggio 2017 e dei mesi da settembre a novembre 2018 che recano, tutti, la sottoscrizione della e, limitatamente a quelli dei mesi da marzo a maggio 2017, CP_4 la sottoscrizione anche della , “per ricevuta e quietanza”, Parte_1
(all. 3).
3. In ordine alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze dei resistenti e in luogo del datore di CP_1 CP_2 lavoro che figura nel contratto, al periodo di svolgimento dello stesso, dal 29.8.2013 al 28.11.2020, ed all'orario di lavoro, si espongono di seguito gli esiti dell'istruttoria orale. Il primo teste intimato dalla ricorrente, , premesso Testimone_1 di essere amica della “da diversi anni, dal 2010 forse”, ha Parte_1 dichiarato:
“Ho conosciuto anche il SI. ed il figlio di questi Controparte_1 davanti alla loro casa, sita in Roma (RM), v. Gregorio VII;
ci siamo incontrati per caso circa 6 anni fa, in quel periodo abitavo in zona Battistini, v. dei Monti di Primavalle n. 116 se ben ricordo, e lavoravo a Roma come operaia in una ditta di pulizie. Passavo di là, il SI.
[...]
con il figlio entrava nello stabile e la mia amica usciva con CP_1 Pt_1 al guinzaglio un cane. Ci siamo quindi incontrati per caso e la mia amica mi ha presentato il SI. come suo datore di lavoro. CP_1
Io non ho mai visto invece la SI.ra e non sono mai stata a casa CP_2 dei coniugi . Parte_3
Tutto ciò che so del rapporto di lavoro per cui è causa mi è stato riferito dalla stessa mia amica. So che lei ha lavorato tanti anni in quella abitazione, alle dipendenze dei coniugi di cui ho detto, si occupava della pulizia della casa, di stirare, di far da mangiare, di fare la spesa e di portare il cane dei coniugi fuori, di provvedere al pagamento delle bollette. Lei lavorava dalla mattina alla sera, avendo due ore di riposo giornaliere dopo il pranzo, mezza giornata il giovedì quale riposo settimanale e libera la domenica. Lei osservava l'orario di lavoro proprio di una badante e non di una collaboratrice domestica. La mattina – credo – iniziasse prima delle ore 08:00, preparava la colazione per tutti, e penso che terminasse alle ore 22:00 o anche più tardi. La mia amica viveva con i coniugi e aveva a disposizione una stanza.
6 Non so di variazioni orarie. So che la ricorrente lavorava solo per i coniugi.
…” (verbale udienza del 1.12.2022). L'altro teste intimato dalla , , premesso Parte_1 Testimone_2 di essere il “compagno della sorella della ricorrente, fin dal febbraio 2013”, sul rapporto di lavoro per cui è causa, ha dichiarato:
“Del rapporto di lavoro…, sono a conoscenza anche di ogni particolare perché la mia compagna, – preciso che è Persona_1 Per_1 il cognome dell'ex marito che ha conservato –, ha ceduto alla sorella il posto di lavoro come collaboratrice domestica a tempo pieno che occupava presso l'abitazione dei SI.ri e , sita in Roma, CP_1 CP_2
v. Gregorio VII, vicino alla fermata della Stazione ferroviaria S. Pietro. A un certo punto, la mia compagna è stata per motivi di lavoro costretta a lasciare il posto di lavoro e ad agosto del 2013 è stata sostituita dalla ricorrente. Spesso io e la mia compagna andavamo a trovare la ricorrente sotto l'abitazione dove lavorava. Da quando ha iniziato a lavorare, però, non sono mai salito a casa dei SI.ri . Parte_3
A volte ci vedevamo quando la ricorrente portava a spasso il cagnolino dei SI.ri , era un boxer francese. Parte_3
So che il rapporto di lavoro è durato fino al 2020 quando i SI.ri
[...]
hanno comunicato alla ricorrente che più di 500 euro Parte_3 mensili non potevano dargli;
di preciso quanto guadagnasse non so ma ricordo che questa era la condizione per continuare a lavorare. La ricorrente conviveva con i SI.ri; ricordo che all'ingresso della casa c'era una stanzetta adibita alla permanenza del personale di servizio. La ricorrente mi diceva che si occupava di tutte le faccende domestiche e, quando c'era qualche ospite a cena, prolungava il suo servizio per poter risistemare la cucina e la sala da pranzo dopo cena. So che cucinava anche. Sull'orario di lavoro, posso solo dire che lavorasse dalla mattina alla sera, senza che vi fosse un orario prestabilito. Un giorno di riposo lo avrà avuto ma non so quale. La ricorrente non so se andasse a prestare ore di lavoro presso un altro appartamento adibito a B&B presso il Pantheon di proprietà dei resistenti;
di questo si occupava la mia compagna” (verbale udienza del 29.3.2023). Sono stati escussi, inoltre, i testi e Testimone_3 Testimone_4 intimati dai resistenti e . CP_1 CP_2
7 Il primo, premesso di conoscere i SI.ri e “da circa 15 CP_1 CP_2 anni” e di abitare vicino a loro, ha dichiarato:
“Conosco anche la ricorrente perché ha lavorato per un periodo presso la famiglia come collaboratrice domestica. Ha iniziato Parte_3
a lavorare da loro nei primi mesi del 2018, ad aprile o marzo. Anche io mi sono avvalsa dei servizi della ricorrente ma occasionalmente. Io frequentavo casa dei coniugi e l'ho vista lavorare. Parte_3
Lei viveva là, dormiva a casa loro. Non lavorava tutta la giornata però. Lavorava per qualche ora la mattina, non so quantificare con esattezza, e per qualche ora la sera, preparava la cena e sistemava la cucina. A volte nel pomeriggio lavorava per me. Prima lei ha lavorato per la mamma del SI. che io qualche CP_1 volta ho visto e che ha vissuto per un periodo in centro, nei pressi di C.so Vittorio Emanuele, poi, quando ha avuto maggior bisogno di assistenza, vicino all'abitazione del figlio. Quando poi la mamma del SI. è stata ricoverata presso una CP_1 casa di riposo, la ricorrente era rimasta senza lavoro ed è stata accolta a casa della famiglia e, poiché non aveva un posto dove Parte_3 dormire, l'hanno anche ospitata. Queste circostanze ultime mi sono state riferite. Che io sappia, il lavoro si è svolto sempre con l'orario che ho prima indicato. Aveva il classico riposo settimanale, il giovedì pomeriggio, e non lavorava la domenica. ADR So che nell'ultimo periodo aveva un contratto di lavoro con un'altra famiglia e questo l'ho saputo frequentando la casa. Lei infatti aveva dei 'buchi' nel corso della giornata. ADR Di sicuro non mi sono avvalsa dei servizi della ricorrente di giovedì
o di domenica. Me ne sono avvalsa sia per una casa di proprietà che io affitto, in v. San Lucio n. 28, sia per la mia abitazione;
io ho un altro collaboratore domestico e quando questi non era disponibile o avevo bisogno di un aiuto in più, la contattavo. Normalmente il collaboratore domestico di cui mi avvalgo viene a casa il lunedì, il mercoledì e il venerdì e, dunque, sono queste le giornate in cui la ricorrente veniva da me. Non posso indicare una media poiché la presenza della ricorrente era saltuaria e variabile secondo le circostanze (ad es. quando andava via l'inquilino, per la pulizia della casa occorrevano più giorni consecutivi)” (verbale udienza del 1.12.2022).
8 L'altro teste, premesso di essere “portiere presso uno Testimone_4 stabile sito in Roma (RM), Piazzale Gregorio VII, n. 10, da 43 anni”, ovvero dello stabile dove abitano i SI.ri e (“da 15 o 20 CP_1 CP_2 anni”), ha dichiarato:
“Conosco la ricorrente avendola vista accedere allo stabile di cui sono portiere in compagnia della madre del SI. , che vive Controparte_1 altrove e veniva – penso – a far visita al figlio. La madre del SI. era molto anziana. CP_1
Presumo che la ricorrente le facesse da badante. A un certo punto, la madre del SI. è stata poco bene ed è CP_1 stata ricoverata in Ospedale o in una RSA, non so precisare. A seguito di ciò, la ricorrente si è trasferita presso l'abitazione dei SI.ri
. Non ricordo il periodo e non so dire quanto tempo vi Parte_3
è rimasta;
posso solo dire che c'è rimasta per un periodo lungo. Se svolgesse un'attività lavorativa o meno, non so dire. L'unico rapporto che ho con le famiglie che vivono nello stabile è di portare la posta e intervengo quando c'è un danno al condominio e poi mi occupo di vigilanza e custodia. Non escludo di averla vista rientrare con la spesa. Ho visto uscire la ricorrente e portare a spasso il cagnolino dei SI.ri
[...]
. Parte_3
Io lavoro dalle ore 06:00 del mattino alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, il mio giorno di riposo è la domenica. Non ricordo di giorni in cui la ricorrente uscisse presto e rientrasse tardi o dopo molte ore. ADR Ho visto la ricorrente entrare e uscire dallo stabile come tutti gli altri” (verbale udienza del 29.3.2023). Dal compendio istruttorio globalmente valutato, possono trarsi le seguenti considerazioni. Anzitutto, alla deposizione del teste non può Testimone_1 attribuirsi che scarsa rilevanza in quanto, a parte un generico riferimento temporale (il SI. le sarebbe stato presentato CP_1 come datore di lavoro della ricorrente “circa 6 anni” prima della sua escussione, avvenuta nell'anno 2022), ella ha riferito delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto, segnatamente delle mansioni e dell'orario, per conoscenza acquisita “de relato actoris” ed è noto che
“…, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul
9 fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
…” (così, in Cass., Sez. 1, 569/2015; negli stessi termini, vd. Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020). In effetti, il teste ha precisato di non essere mai stato a casa dei coniugi aggiungendo: “Tutto ciò che so del rapporto di lavoro Parte_3 per cui è causa mi è stato riferito dalla stessa mia amica”. Anche la testimonianza di ha scarsa rilevanza. Tes_2
Invero, fatta eccezione per quanto riferito circa l'epoca in cui è sorto il rapporto di lavoro, ad agosto 2013, allorquando la ricorrente ha sostituito la compagna del teste quale collaboratrice domestica dei coniugi , la deposizione è stata carente su altri, Parte_3 essenziali, aspetti del rapporto di lavoro, mansioni ed orario.
infatti, ha dichiarato di non essere mai salito a casa dei Tes_2 coniugi cosicché ha potuto constatare de visu soltanto Parte_3 che la portasse a spasso il cagnolino dei coniugi, un “boxer Parte_1 francese”. Non consentono di accogliere integralmente la pretesa economica di cui al ricorso l'insufficienza degli elementi raccolti in favore di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi sempre alle dipendenze dei resistenti
[...]
e , anche nel periodo precedente alla formalizzazione del CP_1 CP_2 rapporto con la SI.ra , ovvero nel periodo compreso Controparte_4 fra il 29.8.2013 e il 8.9.2014, e le dichiarazioni testimoniali di segno contrario rese da che ha visto lavorare la ricorrente a casa dei Tes_3 coniugi ma soltanto da marzo o da aprile 2018, e Parte_3
portiere dello stabile, il quale ha riferito, come si è visto, che Tes_4 vedeva la ricorrente accompagnare la madre del SI. “molto CP_1 anziana”, e poi, allorché quest'ultima è stata ricoverata “in Ospedale o in una RSA”, trasferirsi la presso l'abitazione dei resistenti e Parte_1 rimanervi per un lungo periodo a lavorare. Anche l'orario di lavoro nei termini precisati a pg. 2 dell'atto introduttivo (per n. 11 ore al giorno, “osservando il giorno di riposo settimanale il giovedì pomeriggio e la domenica tutto il giorno”), ovvero per un numero di ore settimanali superiore alle “25 h settimanali” pattuite nel contratto (ci si riferisce al contratto stipulato con la SI.ra ), non Controparte_4
è stato provato.
4. In conclusione, può essere accolta la domanda di accertamento del rapporto di lavoro domestico in regime di convivenza intercorso di fatto con i resistenti dalla fine di aprile 2018 (come Parte_3 ammesso dagli stessi resistenti i quali affermano che “I SI.ri CP_1
e ,…, hanno intrattenuto con la SI.ra , solo per CP_2 Parte_1
10 un limitato periodo di tempo a decorrere da fine aprile del 2018, un rapporto di lavoro domestico part time”), nonostante i prospetti paga di settembre, ottobre e novembre 2018 siano stati emessi da CP_4
, al 28.11.2020 e riconosciute in favore della ricorrente le
[...] differenze retributive maturate nel corso dello stesso. Non potrà viceversa accogliersi la domanda di pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro instaurato con altro datore di lavoro ( ). Controparte_4
Le predette differenze sono state determinate, a seguito di espletamento di CTU contabile (con ordinanza depositata in data 10.6.2024 è stato nominato il dott. dottore commercialista), tenuto Persona_2 conto del periodo come illustrato, della riconducibilità delle mansioni al livello B del CCNL di riferimento, dell'orario part time di 25 ore settimanali riferito dai resistenti (in difetto di contrarie evidenze) nonché delle voci che compongono la retribuzione del lavoratore secondo la contrattazione collettiva applicabile (ovvero, la retribuzione minima contrattuale, gli eventuali scatti di anzianità, l'eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio e l'eventuale superminimo;
si veda, al riguardo, l'art. 33, comma 2, del CCNL Colf e Badanti in vigore dal 1.7.2013 al 31.12.2016, prodotto dalla ricorrente in data 8.2.2024, e l'art. 34, comma 2, del CCNL del 8.9.2020 in allegato alla relazione peritale depositata in data 17.11.2024). Dal calcolo è risultata:
- una differenza di € 2.240,92, ivi inclusi minimo retributivo, scatti di anzianità, superminimo ad personam, tredicesima mensilità e ratei di tredicesima mensilità, ratei di ferie e ferie non godute;
- una differenza di € 434,08 per TFR, per un importo complessivo di € 2.675,00 (relazione depositata telematicamente in data 17.11.2024). Il CTU ha fatto corretta applicazione, per gli scatti di anzianità, dell'art. 36 CCNL Colf e Badanti in vigore dal 1.7.2013 al 31.12.2016, prima cit., secondo cui “… spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale…” e fino ad un massimo di 7, come specifica l'ultimo comma dell'articolo (si vedano le analoghe disposizioni dei contratti collettivi successivi, gli artt. 32 del CCNL del 25.6.2018 e 37 del CCNL in vigore dal 1.10.2020 al 31.12.2022, prodotti in data 8.2.2024); rispondendo a un'osservazione di parte ricorrente, ha segnalato che gli scatti “sono considerati solo a partire dal mese di maggio 2020 in
11 quanto i conteggi decorrono, come da quesito, a partire dall'aprile 2018…”. Riguardo al superminimo, il consulente ha osservato che le buste paga in all. 3 al fasc. ricorrente riportano la voce “SUPERMINIMO”, che l'importo corrisposto, per come dichiarato dalle parti, è stato sempre di
€ 800,00 mensili mentre, moltiplicando la paga oraria di € 6.51 indicata in contratto per il numero delle ore di lavoro mensili, pari a 108,25 (25 x 4,33), si ottiene una retribuzione mensile di € 704,71 cosicché la differenza rispetto all'importo erogato, di € 95,29, è da considerarsi come “superminimo”. Erra il consulente nella parte in cui esclude il computo dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Rileva, in proposito, l'art. 14, commi 2 e 3, CCNL di settore in base al quale “I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super,…, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali;
il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
o interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
o interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
o interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura…”. Il consulente, rispondendo a un'osservazione di parte ricorrente, ha osservato come nello stesso atto introduttivo la affermi che Parte_1
“lavorava per i resistenti la mattina” per poi tornare alle ore 19:00 per preparare la cena e fare la passeggiata con il cane. Ne deduce il consulente che l'indennità in questione non sia dovuta poiché l'orario osservato “non era continuativo” ma “spezzato… per tutti i giorni di lavoro” cosicché l'ipotesi fuoriesce dal perimetro applicativo dell'art. 14 del CCNL menzionato il quale presuppone che l'orario giornaliero sia interamente collocato nelle fasce ivi riportate. In realtà, in ricorso, l'indicazione dell'orario “spezzato” è circoscritta all'anno 2019 e al solo lunedì, giorno nel quale la era stata Parte_1
“autorizzata” a lavorare di pomeriggio per altro datore di lavoro. Di conseguenza, l'orario di lavoro è stato, in larga prevalenza, continuativo sicché ricorrono, ai sensi dell'art. 35 CCNL Colf e Badanti
12 in vigore dal 1.7.2013 al 31.12.2016, i presupposti per riconoscere alla lavoratrice l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio come quantificata dalla ricorrente in € 747,56 (conteggi depositati in data 8.5.2024), che vanno ad aggiungersi all'importo sopra determinato. I resistenti vanno, altresì, condannati in solido al conseguenziale pagamento dei contributi previdenziali a favore dell' . CP_5
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Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra e i coniugi Parte_1 [...]
e è intercorso di fatto un rapporto di lavoro CP_1 CP_2 domestico in regime di convivenza dalla fine di aprile 2018 al 28.11.2020, con inquadramento nel livello B del CCNL Colf e Badanti applicabile e orario di lavoro part time di 25 ore settimanali, e che ha Parte_1 diritto di percepire le differenze retributive maturate nel corso dello stesso, per complessivi € 3.422,56, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, di 13a mensilità e ratei di 13a mensilità, di indennità sostitutiva per ferie non godute, di indennità sostitutiva per vitto e alloggio e di trattamento di fine rapporto;
al pagamento di tale importo, oltre accessori come per legge, nonché al conseguenziale versamento dei contributi previdenziali a favore dell' vanno condannati in solido i resistenti e CP_5 Controparte_1 CP_2
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[...]
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.000,00, a carico dei resistenti e , in solido tra loro, restando i Controparte_1 CP_2 residui 2/3 compensati. In relazione alla richiesta delle parti resistenti, avanzata all'udienza del 4.12.2024, di condanna al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c., essa va respinta in ragione della soccombenza reciproca. Si compensano, invece, integralmente le spese di lite rispetto all' , in ragione del particolare ruolo dell'ente, CP_5 quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, anche sulla misura delle differenze retributive, nonché quale destinatario del pagamento. Si stima equo compensare integralmente tra la parte ricorrente e i resistenti e le competenze di CTU, liquidate Controparte_1 CP_2 come da separato decreto.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra e i coniugi e è Parte_1 Controparte_1 CP_2 intercorso di fatto un rapporto di lavoro domestico in regime di convivenza dalla fine di aprile 2018 al 28.11.2020, con inquadramento nel livello B del CCNL Colf e Badanti applicabile e orario di lavoro part time di 25 ore settimanali, e che Parte_1
ha diritto di percepire le differenze retributive maturate nel
[...] corso dello stesso, per complessivi € 3.422,56, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, di 13a mensilità e ratei di 13a mensilità, di indennità sostitutiva per ferie non godute, di indennità sostitutiva per vitto e alloggio e di trattamento di fine rapporto;
- condanna, per l'effetto, e , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento, in favore di , della predetta Parte_1 somma nonché al conseguenziale versamento dei contributi previdenziali a favore dell' ; CP_5
- condanna, inoltre, e , in solido tra loro, Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.000,00;
- infine, dichiara integralmente compensate tra la parte ricorrente e i resistenti e le competenze di CTU, Controparte_1 CP_2 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 4/12/2024
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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