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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 386/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
C.F. e P IVA: , con sede legale nella Spezia, Via Privata Enel Parte_1 P.IVA_1
snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Magnolia e Carlo Solari del Foro di Genova,
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Genova, Via XX Settembre 31/6,
-attrice -
Contro
(C.F. e P. IV ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Roma (RM), Piazza Calipso 18, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mencarelli,
domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Carlo Caneva 58,
- convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice , come in foglio di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2025: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia occorrenda:
1 nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, relativa alla
[...]
debenza in favore di dei crediti per controstallie (demurrages), soste (storages) Parte_1
e oneri di allaccio (reefer plug) maturati in relazione alla permanenza dei container ,
condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
209.224,00, ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 o, in subordine, interessi legali. Sempre nel merito:
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le Parte_1
somme da questa sostenute per le operazioni, amministrative e materiali, necessarie alla
liberazione dei container nn. SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440
ed alla distruzione e smaltimento del carico ivi stivato meglio descritte in narrativa e, per
l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 28.026,03, ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 o, in subordine, interessi legali.
In subordine: accertare e dichiarare che, in relazione ai fatti meglio indicati in narrativa, parte
attrice ha diritto di ripetere nei confronti di Controparte_2
tutti i costi e/o oneri e/o danni e/o mancati guadagni e/o spese subiti in relazione ai fatti di
causa e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 237.250,03 ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare CP_2
tenuta a indennizzare ex art. 2041 cod. civ. parte Controparte_2
attrice della diminuzione patrimoniale da quest'ultima patita in conseguenza dei fatti meglio
rappresentati in narrativa e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore
di della somma che verrà accertata in corso di causa o che, in ogni caso, verrà Parte_1
2 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con riferimento alla domanda
riconvenzionale spiegata da parte convenuta: in via preliminare di merito: accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso e,
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in subordine, nel merito, nella
[...]
denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione di cui sopra, accertare
e dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta ex adverso è infondata in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, rigettarla;
In gradato subordine, nel merito: nella denegata e non creduta
ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale ritenesse fondata, in tutto o in parte, la domanda
riconvenzionale proposta ex adverso, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione
delle somme cui sarà condannata con le somme dovute da Parte_1 [...]
in virtù dell'azione spiegata da parte attrice.” Controparte_2
*Per la convenuta , come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, ivi compresa la domanda riconvenzionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'eccezione, ex art. 18 e s.s. cpc, di difetto di
competenza territoriale del Giudice adito;
in particolare avendo l'attuale convenuta,
[...]
la propria sede legale in Roma, Piazza Calipso 18, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c., accertare e dichiara che il Foro competente va
individuato nel Tribunale di Roma, quale Giudice del luogo in cui la persona giuridica
convenuta ha la propria sede;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che parte attrice abbia mancato di dare prova certa del
proprio eventuale diritto (onere probatorio) e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in
quanto del tutto infondate;
3 3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità ex recepto di parte attrice e
per l'effetto condannare la stessa parte attrice al risarcimento del danno nei confronti della
convenuta per l'importo globale e complessivo di euro 56.912,35, oltre IV ed interessi di
legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come
per legge.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 10 febbraio 2023, la società , conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendone la condanna al Controparte_2
pagamento della somma complessiva di euro 237.250,03, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, a titolo di controstallie, soste, oneri di allaccio elettrico e costi sostenuti per la distruzione e lo smaltimento di un carico di agrumi proveniente dall'Egitto e giunto presso il porto della Spezia.
L'importo richiesto era articolato nelle seguenti voci:
a) euro 209.224,00 a titolo di demurrages (ovvero il compenso di controstallia per la ritardata restituzione dei rispetto ai termini contrattuali, per il periodo 2 giugno – 14/15 Parte_2
novembre 2022), storages (ovvero diritti maturati a fronte della sosta dei presso il Parte_2
terminal portuale per il periodo 4 giugno – 14/15 novembre 2022) e refeer plug ( oneri di allaccio elettrico dei container presso il terminal portuale);
b) euro 1.695,70 – oneri per operazioni doganali preliminari alla distruzione e smaltimento della merce;
c)euro 1.644,56 – costi di trasporto dei container presso lo smaltitore e loro rientro;
d) 24.685,77 – costi di distruzione e smaltimento della merce tramite operatore specializzato.
4 L'attrice esponeva di essere una compagnia di navigazione che effettua trasporto di merci e che, nell'ambito di un contratto di trasporto marittimo disciplinato dalla polizza di carico n.
610TALESPE027 (doc. 1 citazione), la nave M/n “Pinara” aveva trasportato quattro container frigoriferi nn. SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440 contenenti complessive 99,840 tonnellate di arance, spedite dalla società egiziana ED SA
GO BO MR (venditore / shipper) in favore della convenuta (acquirente / CP_2
consignee), quale destinataria e acquirente della merce nell'ambito di una compravendita internazionale a condizioni CFR (Cost & Freight) . Giunti i container nel porto della Spezia il
30 maggio 2022, la , tramite il proprio rappresentante e il transitario CP_2 [...]
aveva richiesto la riconsegna della merce mediante la procedura di telex Controparte_3
release, assumendo a proprio carico le spese di sbarco e di consegna.
L'attrice deduceva che, a seguito delle verifiche doganali e fitosanitarie effettuate il 6 giugno
2022, le autorità competenti avevano riscontrato la presenza di larve vive di “Tephritidae”
nelle arance e avevano disposto il respingimento dell'intero carico, non idoneo all'immissione in libera pratica. Nonostante ciò, la convenuta si era successivamente rifiutata di gestire la merce, disinteressandosi delle operazioni necessarie per la sua distruzione o riconsegna, e aveva abbandonato i container presso il terminal portuale.
rappresentava di essersi dovuta sostituire alla convenuta nell'esecuzione di Parte_1
tutte le operazioni amministrative e materiali necessarie per la distruzione e lo smaltimento del carico, ottenendo le relative autorizzazioni fitosanitarie e doganali e sostenendo i costi di trasporto dei container presso lo stabilimento di smaltimento e di eliminazione delle merci contaminate. Tali attività si erano concluse, sotto la vigilanza dell'autorità doganale, con la completa distruzione del carico nei giorni 14 e 15 novembre 2022.
In conseguenza del comportamento omissivo della convenuta, l'attrice assumeva di avere maturato, nei suoi confronti, crediti per controstallie, soste e allaccio elettrico dei container,
5 nonché per le spese relative alle operazioni doganali, di trasporto e di smaltimento, per un importo complessivo di euro 237.250,03.
In diritto, sosteneva che la C.T.O., avendo richiesto la riconsegna della merce, Parte_1
fosse subentrata, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, divenendo tenuta al pagamento dei corrispettivi e degli oneri maturati nei confronti del vettore. In via subordinata, deduceva che, anche a voler escludere tale subentro, le spese sostenute dovevano comunque essere rimborsate a titolo di gestione di affari altrui (art. 2031 cod. civ.), essendo state effettuate nell'interesse della convenuta quale proprietaria del carico. In ulteriore subordine, domandava il riconoscimento dell'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ritenendo che la C.T.O. si fosse ingiustificatamente avvantaggiata del fatto che l'attrice aveva sopportato tutti i costi di gestione e smaltimento della merce.
L'attrice concludeva chiedendo, nel merito, l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna al pagamento delle somme sopra indicate, ovvero di quelle ritenute di giustizia, con vittoria di spese e compensi di causa.
*Si costituiva in giudizio la società Controparte_4
comparsa del 26.04.2023, la quale contestava integralmente la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La convenuta premetteva, in via preliminare, che essa non rivestiva la qualità di destinataria o proprietaria della merce oggetto di causa, non avendo mai acquistato né commissionato il trasporto degli agrumi provenienti dall'Egitto. Precisava che la propria attività consisteva esclusivamente nella prestazione di servizi di consulenza e assistenza doganale e logistica,
svolta per conto della società egiziana esportatrice ED SA GO BO MR, la quale l'aveva incaricata di curare le pratiche connesse allo sdoganamento della merce giunta al porto della Spezia.
6 La C.T.O. deduceva che, nell'ambito di tale rapporto di mandato, essa si era limitata a trasmettere al vettore la documentazione necessaria per l'espletamento delle formalità di arrivo e per la richiesta di “telex release”, agendo in nome e per conto del mandante estero e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso la o verso altri soggetti. Parte_1
Evidenziava che la polizza di carico indicava come “consignee” la società egiziana stessa e non la C.T.O., la quale non aveva quindi titolo per essere considerata destinataria contrattuale del trasporto.
La convenuta contestava, pertanto, la sussistenza dei presupposti di responsabilità ex art. 1689 cod. civ., osservando che il subentro nei diritti e obblighi derivanti dal contratto di trasporto presupponeva la materiale richiesta di riconsegna della merce in proprio nome,
circostanza mai verificatasi. Aggiungeva che la documentazione prodotta dall'attrice non dimostrava che la richiesta di “telex release” fosse stata effettuata dalla C.T.O. quale destinataria, ma solo quale intermediaria per conto del mandante estero.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di controstallie, soste e allacci elettrici, la C.T.O.
ne negava la debenza, ritenendo che tali costi fossero imputabili unicamente al rapporto di trasporto intercorrente tra il vettore e il mittente. Analogamente, le spese per la distruzione e lo smaltimento del carico non potevano gravare sulla convenuta, che non aveva né
commissionato tali operazioni né ricevuto alcun beneficio economico dalle stesse.
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale nei confronti di al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte attrice. In
particolare, a seguito del provvedimento di respingimento – e non di distruzione – della merce emesso dalle Autorità Doganali italiane, , avrebbe dovuto provvedere, secondo Parte_1
la tesi della convenuta, all'organizzazione del rientro del carico al porto d'origine, come comunicato dalla C.T.O. (doc. 3 comparsa -mail 7 giugno 2022).
7 procedeva invece alla distruzione della merce, addebitandone Parte_1
successivamente i costi alla convenuta. La avendo subito un pregiudizio Controparte_2
economico diretto e un mancato guadagno derivante dalla distruzione non autorizzata del carico, chiedeva la condanna della al risarcimento del danno per l'importo Parte_1
complessivo di euro 56.912,35, oltre IVA ed interessi di legge derivante dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) fattura n. 14/2022 del 18/5/2022, emessa dal fornitore ED SA GO
BO MR per la somma di euro 44.688,00 (all.4 comparsa);
b) dalla fattura n. 217 del 1/6/2022 della tarros Sud S.p.A. di euro 1.662,24 (all.5
comaparsa);
c) dalla fattura n.1343 del 27/6/2022 di euro 562,11 (all.6 comparsa ); Controparte_3
d) mancato guadagno che può quantificarsi in euro 10.000,00 (euro 2.500,00 x container).
La società concludeva pertanto per il rigetto integrale della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese, diritti e onorari, riservandosi ogni ulteriore deduzione in corso di causa.
*All'udienza dell01.06.2023 le parti insistevano come in atti ed il Giudice concedeva i termini ex art 183 cpc, fissando l'udienza del 18.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 07.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.01.24, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza dell'11.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 17.04.2025.
In data 19.04.2024 l'attrice depositava istanza ex art. 186 quater cpc che veniva rigettata.
All'udienza del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per memorie conclusionali e repliche.
Osservato
8 *L'azione svolta dall'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.
**L'attrice ha agito in questa sede con un'azione di adempimento contrattuale, pertanto in applicazione dei principi generali in tema di onere probatorio di cui alle note sentenze delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. SS. UU. n. 3373/2010 e n. 13533/2001) e in base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Si tratta quindi di una domanda finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto di locazione del contenitore fornito dall'attrice e utilizzato per il trasporto di merci.
Più nello specifico, deve essere confermata l'impostazione giurisprudenziale secondo cui il contratto con il quale ha fornito il container sia da qualificare come contratto di Pt_1
locazione, in sé autonomo rispetto al contratto di trasporto della merce e non rientrante tra le c.d. prestazioni accessorie (cfr. Cass. n. 12888/2009, Cass. n. 4900/2011; Cass. n.
12711/2012).
A conferma di tale qualificazione giuridica, si consideri la determinazione del corrispettivo in funzione proporzionale alla durata della detenzione ed in misura giornaliera.
9 Detto contratto risulta inoltre indipendente dal contratto di trasporto, poiché mantiene efficacia anche dopo che quest'ultimo risulta concluso, dal momento dell'arrivo della merce a destinazione e fino a quando il container oggetto di locazione non sia stato restituito.
La clausola che prevede il pagamento di una somma di denaro giornaliera per l'immobilizzazione dei contenitori concessi in locazione, per ogni giorno successivo a quello previsto di franchigia (free time), e denominate “controstallie” (demurrages), deve inoltre essere qualificata quale clausola penale, in quanto prevede fin dalla stipulazione del contratto l'entità del danno subito dalla locatrice per la mancata riconsegna e conseguente riutilizzo dei container.
Si deve inoltre osservare che poiché le somme dovute per le c.d. controstallie sono da ritenere quale risarcimento del danno per non poter avere usufruito del contenitore non restituito, la responsabilità debba gravare sul soggetto responsabile di tale mancata restituzione, il quale può essere il caricatore o il destinatario della merce, quali unici soggetti legittimati al ritiro proprio in base alla polizza. In tale contesto operativo, il destinatario acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto nel momento in cui, giunte le merci a destinazione, ne richiede la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689, comma 1,
c.c.
Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere fondata la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , quale destinataria della merce e che sarebbe stata legittimata al CP_2
ritiro e conseguente restituzione del container all'attrice.
Il contratto di trasporto cui si collega la locazione dei contenitori è documentato dalla polizza di carico n. 610TALESPE027 (doc. 1 citazione), dalla quale risulta che la società convenuta rivestiva la qualità di destinataria (consignee) delle merci. Controparte_2
Dalle risultanze documentali emerge che , direttamente e per il tramite del proprio CP_2
spedizioniere, ha richiesto la riconsegna del carico, come comprovato dalla dichiarazione con
10 cui la C.T.O. comunicava al vettore che “a breve arriverà telex release tutte le spese dovranno essere a Noi fatturate” (doc. 5 attrice – mail 31.05.2022). Veniva inoltre inviata comunicazione a attraverso la quale veniva individuata CTO quale legittimata Parte_1
alla riconsegna anche attraverso la LOI allegata (mail 01.06.2022 – doc. 6 citazione). Il
successivo 3 giugno 2022, CTO, per il tramite della richiedeva il Controparte_3
rilascio contro pagamento dei quattro container reefer (mail 03.06.2022, doc. 4 citazione)
Tali dichiarazioni integrano a tutti gli effetti una richiesta di riconsegna ai sensi dell'art. 1689
c.c., comportando il subentro della convenuta nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, ivi compreso l'obbligo di corrispondere al vettore i crediti maturati in dipendenza dello stesso.
La consapevolezza della convenuta di assumere il rischio e gli oneri connessi alla merce è
confermata dalla successiva comunicazione del 10 giugno 2022 “doganalmente provvederà
sia per SVAD che per consegna a magazzino distruzione” (doc. 9). Tale CP_3
dichiarazione è coerente con il regime di rischio derivante dal termine di resa C&F (Cost and
Freight) applicato alla compravendita sottostante, a mente del quale il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o danno alla merce dal momento in cui essa viene caricata a bordo nave.
Ne consegue che a partire dalla caricazione della merce sulla nave ha assunto il CP_2
rischio economico del carico, inclusi gli effetti di un eventuale respingimento doganale o fitosanitario. L'idoneità all'importazione o meno della merce attiene, infatti, esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore, ed è del tutto estranea alla sfera di rischio del vettore, la cui obbligazione si esaurisce nel trasporto e nella messa a disposizione della merce al destinatario.
**Per quanto attiene i crediti maturati e richiesti da gli stessi risultano Parte_1
sufficientemente provati: infatti quanto ai crediti connessi all'utilizzo oltre al free time dei
11 container e al loro stazionamento ed alimentazione in porto (ovvero demurrages, storages e reefer plug-in), gli stessi trovano la loro fonte negoziale nella clausola 31 dei termini e condizioni di trasporto e nella della polizza di carico (doc.ti n. 1, 2, 19 atto di citazione),
nonché nelle fatture prodotte (doc. 15) per totali € 209.234,00.
Questo Giudice deve condannare Controparte_2
al pagamento a favore di dell'importo di Euro 209.234,00 oltre interessi ai Parte_1
sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture (doc. 15) al saldo.
Risultano altresì sufficientemente provati i crediti conseguenti alle operazioni di liberazioni dei container che trovano la loro fonte negoziale nella clausola 19.4 dei termini e condizioni di trasporto (prodd. n. 2 e 19 citazione) per totali € 28.026,03, come da fatture dei fornitori prodotte sub nn. 16 (CMS S.r.l. – pratiche doganali), 17 (Car Box S.r.l. – trasporto stradale) e
18 (ECO di – smaltimento). Controparte_5
Questo Giudice deve condannare Controparte_2
al pagamento a favore di dell'importo di Euro 28.026,00 oltre interessi ai sensi Parte_1
del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture (doc. 16, 17 e 18) al saldo.
*Ogni ulteriore domanda (ivi compresa quella riconvenzionale di parte convenuta
) deve essere respinta. Controparte_2
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in euro Parte_1
8.433,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 237.250,03) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale);
***
P.Q.M.
12 A) CONDANNA al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di euro 209.234,00 a titolo di corrispettivo per Parte_1
controstallie, soste ed oneri di allaccio maturati in relazione alla permanenza dei container nn.
SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440 presso il porto della Spezia
nel periodo 30 maggio 2022 – 14/15 novembre 2022 oltre interessi degli interessi ex D. Lgs.
n. 231/2002 dalle date delle singole fatture al saldo effettivo;
B) CONDANNA al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di euro 28.026,03 a titolo di rimborso spese per le Parte_1
operazioni, amministrative e materiali, per la liberazione dei container indicati oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo effettivo;
C) CONDANNA alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite nei confronti di che si liquidano in complessivi euro 8.433,00 Parte_1
per onorari, oltre accessori di legge.
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
C.F. e P IVA: , con sede legale nella Spezia, Via Privata Enel Parte_1 P.IVA_1
snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Magnolia e Carlo Solari del Foro di Genova,
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Genova, Via XX Settembre 31/6,
-attrice -
Contro
(C.F. e P. IV ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Roma (RM), Piazza Calipso 18, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mencarelli,
domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Carlo Caneva 58,
- convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice , come in foglio di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2025: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia occorrenda:
1 nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, relativa alla
[...]
debenza in favore di dei crediti per controstallie (demurrages), soste (storages) Parte_1
e oneri di allaccio (reefer plug) maturati in relazione alla permanenza dei container ,
condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
209.224,00, ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 o, in subordine, interessi legali. Sempre nel merito:
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le Parte_1
somme da questa sostenute per le operazioni, amministrative e materiali, necessarie alla
liberazione dei container nn. SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440
ed alla distruzione e smaltimento del carico ivi stivato meglio descritte in narrativa e, per
l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 28.026,03, ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 o, in subordine, interessi legali.
In subordine: accertare e dichiarare che, in relazione ai fatti meglio indicati in narrativa, parte
attrice ha diritto di ripetere nei confronti di Controparte_2
tutti i costi e/o oneri e/o danni e/o mancati guadagni e/o spese subiti in relazione ai fatti di
causa e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 237.250,03 ovvero della somma meglio ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare CP_2
tenuta a indennizzare ex art. 2041 cod. civ. parte Controparte_2
attrice della diminuzione patrimoniale da quest'ultima patita in conseguenza dei fatti meglio
rappresentati in narrativa e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore
di della somma che verrà accertata in corso di causa o che, in ogni caso, verrà Parte_1
2 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con riferimento alla domanda
riconvenzionale spiegata da parte convenuta: in via preliminare di merito: accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso e,
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in subordine, nel merito, nella
[...]
denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione di cui sopra, accertare
e dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta ex adverso è infondata in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, rigettarla;
In gradato subordine, nel merito: nella denegata e non creduta
ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale ritenesse fondata, in tutto o in parte, la domanda
riconvenzionale proposta ex adverso, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione
delle somme cui sarà condannata con le somme dovute da Parte_1 [...]
in virtù dell'azione spiegata da parte attrice.” Controparte_2
*Per la convenuta , come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, ivi compresa la domanda riconvenzionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'eccezione, ex art. 18 e s.s. cpc, di difetto di
competenza territoriale del Giudice adito;
in particolare avendo l'attuale convenuta,
[...]
la propria sede legale in Roma, Piazza Calipso 18, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c., accertare e dichiara che il Foro competente va
individuato nel Tribunale di Roma, quale Giudice del luogo in cui la persona giuridica
convenuta ha la propria sede;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che parte attrice abbia mancato di dare prova certa del
proprio eventuale diritto (onere probatorio) e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in
quanto del tutto infondate;
3 3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità ex recepto di parte attrice e
per l'effetto condannare la stessa parte attrice al risarcimento del danno nei confronti della
convenuta per l'importo globale e complessivo di euro 56.912,35, oltre IV ed interessi di
legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come
per legge.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 10 febbraio 2023, la società , conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendone la condanna al Controparte_2
pagamento della somma complessiva di euro 237.250,03, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, a titolo di controstallie, soste, oneri di allaccio elettrico e costi sostenuti per la distruzione e lo smaltimento di un carico di agrumi proveniente dall'Egitto e giunto presso il porto della Spezia.
L'importo richiesto era articolato nelle seguenti voci:
a) euro 209.224,00 a titolo di demurrages (ovvero il compenso di controstallia per la ritardata restituzione dei rispetto ai termini contrattuali, per il periodo 2 giugno – 14/15 Parte_2
novembre 2022), storages (ovvero diritti maturati a fronte della sosta dei presso il Parte_2
terminal portuale per il periodo 4 giugno – 14/15 novembre 2022) e refeer plug ( oneri di allaccio elettrico dei container presso il terminal portuale);
b) euro 1.695,70 – oneri per operazioni doganali preliminari alla distruzione e smaltimento della merce;
c)euro 1.644,56 – costi di trasporto dei container presso lo smaltitore e loro rientro;
d) 24.685,77 – costi di distruzione e smaltimento della merce tramite operatore specializzato.
4 L'attrice esponeva di essere una compagnia di navigazione che effettua trasporto di merci e che, nell'ambito di un contratto di trasporto marittimo disciplinato dalla polizza di carico n.
610TALESPE027 (doc. 1 citazione), la nave M/n “Pinara” aveva trasportato quattro container frigoriferi nn. SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440 contenenti complessive 99,840 tonnellate di arance, spedite dalla società egiziana ED SA
GO BO MR (venditore / shipper) in favore della convenuta (acquirente / CP_2
consignee), quale destinataria e acquirente della merce nell'ambito di una compravendita internazionale a condizioni CFR (Cost & Freight) . Giunti i container nel porto della Spezia il
30 maggio 2022, la , tramite il proprio rappresentante e il transitario CP_2 [...]
aveva richiesto la riconsegna della merce mediante la procedura di telex Controparte_3
release, assumendo a proprio carico le spese di sbarco e di consegna.
L'attrice deduceva che, a seguito delle verifiche doganali e fitosanitarie effettuate il 6 giugno
2022, le autorità competenti avevano riscontrato la presenza di larve vive di “Tephritidae”
nelle arance e avevano disposto il respingimento dell'intero carico, non idoneo all'immissione in libera pratica. Nonostante ciò, la convenuta si era successivamente rifiutata di gestire la merce, disinteressandosi delle operazioni necessarie per la sua distruzione o riconsegna, e aveva abbandonato i container presso il terminal portuale.
rappresentava di essersi dovuta sostituire alla convenuta nell'esecuzione di Parte_1
tutte le operazioni amministrative e materiali necessarie per la distruzione e lo smaltimento del carico, ottenendo le relative autorizzazioni fitosanitarie e doganali e sostenendo i costi di trasporto dei container presso lo stabilimento di smaltimento e di eliminazione delle merci contaminate. Tali attività si erano concluse, sotto la vigilanza dell'autorità doganale, con la completa distruzione del carico nei giorni 14 e 15 novembre 2022.
In conseguenza del comportamento omissivo della convenuta, l'attrice assumeva di avere maturato, nei suoi confronti, crediti per controstallie, soste e allaccio elettrico dei container,
5 nonché per le spese relative alle operazioni doganali, di trasporto e di smaltimento, per un importo complessivo di euro 237.250,03.
In diritto, sosteneva che la C.T.O., avendo richiesto la riconsegna della merce, Parte_1
fosse subentrata, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, divenendo tenuta al pagamento dei corrispettivi e degli oneri maturati nei confronti del vettore. In via subordinata, deduceva che, anche a voler escludere tale subentro, le spese sostenute dovevano comunque essere rimborsate a titolo di gestione di affari altrui (art. 2031 cod. civ.), essendo state effettuate nell'interesse della convenuta quale proprietaria del carico. In ulteriore subordine, domandava il riconoscimento dell'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ritenendo che la C.T.O. si fosse ingiustificatamente avvantaggiata del fatto che l'attrice aveva sopportato tutti i costi di gestione e smaltimento della merce.
L'attrice concludeva chiedendo, nel merito, l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna al pagamento delle somme sopra indicate, ovvero di quelle ritenute di giustizia, con vittoria di spese e compensi di causa.
*Si costituiva in giudizio la società Controparte_4
comparsa del 26.04.2023, la quale contestava integralmente la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La convenuta premetteva, in via preliminare, che essa non rivestiva la qualità di destinataria o proprietaria della merce oggetto di causa, non avendo mai acquistato né commissionato il trasporto degli agrumi provenienti dall'Egitto. Precisava che la propria attività consisteva esclusivamente nella prestazione di servizi di consulenza e assistenza doganale e logistica,
svolta per conto della società egiziana esportatrice ED SA GO BO MR, la quale l'aveva incaricata di curare le pratiche connesse allo sdoganamento della merce giunta al porto della Spezia.
6 La C.T.O. deduceva che, nell'ambito di tale rapporto di mandato, essa si era limitata a trasmettere al vettore la documentazione necessaria per l'espletamento delle formalità di arrivo e per la richiesta di “telex release”, agendo in nome e per conto del mandante estero e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso la o verso altri soggetti. Parte_1
Evidenziava che la polizza di carico indicava come “consignee” la società egiziana stessa e non la C.T.O., la quale non aveva quindi titolo per essere considerata destinataria contrattuale del trasporto.
La convenuta contestava, pertanto, la sussistenza dei presupposti di responsabilità ex art. 1689 cod. civ., osservando che il subentro nei diritti e obblighi derivanti dal contratto di trasporto presupponeva la materiale richiesta di riconsegna della merce in proprio nome,
circostanza mai verificatasi. Aggiungeva che la documentazione prodotta dall'attrice non dimostrava che la richiesta di “telex release” fosse stata effettuata dalla C.T.O. quale destinataria, ma solo quale intermediaria per conto del mandante estero.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di controstallie, soste e allacci elettrici, la C.T.O.
ne negava la debenza, ritenendo che tali costi fossero imputabili unicamente al rapporto di trasporto intercorrente tra il vettore e il mittente. Analogamente, le spese per la distruzione e lo smaltimento del carico non potevano gravare sulla convenuta, che non aveva né
commissionato tali operazioni né ricevuto alcun beneficio economico dalle stesse.
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale nei confronti di al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte attrice. In
particolare, a seguito del provvedimento di respingimento – e non di distruzione – della merce emesso dalle Autorità Doganali italiane, , avrebbe dovuto provvedere, secondo Parte_1
la tesi della convenuta, all'organizzazione del rientro del carico al porto d'origine, come comunicato dalla C.T.O. (doc. 3 comparsa -mail 7 giugno 2022).
7 procedeva invece alla distruzione della merce, addebitandone Parte_1
successivamente i costi alla convenuta. La avendo subito un pregiudizio Controparte_2
economico diretto e un mancato guadagno derivante dalla distruzione non autorizzata del carico, chiedeva la condanna della al risarcimento del danno per l'importo Parte_1
complessivo di euro 56.912,35, oltre IVA ed interessi di legge derivante dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) fattura n. 14/2022 del 18/5/2022, emessa dal fornitore ED SA GO
BO MR per la somma di euro 44.688,00 (all.4 comparsa);
b) dalla fattura n. 217 del 1/6/2022 della tarros Sud S.p.A. di euro 1.662,24 (all.5
comaparsa);
c) dalla fattura n.1343 del 27/6/2022 di euro 562,11 (all.6 comparsa ); Controparte_3
d) mancato guadagno che può quantificarsi in euro 10.000,00 (euro 2.500,00 x container).
La società concludeva pertanto per il rigetto integrale della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese, diritti e onorari, riservandosi ogni ulteriore deduzione in corso di causa.
*All'udienza dell01.06.2023 le parti insistevano come in atti ed il Giudice concedeva i termini ex art 183 cpc, fissando l'udienza del 18.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 07.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.01.24, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza dell'11.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 17.04.2025.
In data 19.04.2024 l'attrice depositava istanza ex art. 186 quater cpc che veniva rigettata.
All'udienza del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per memorie conclusionali e repliche.
Osservato
8 *L'azione svolta dall'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.
**L'attrice ha agito in questa sede con un'azione di adempimento contrattuale, pertanto in applicazione dei principi generali in tema di onere probatorio di cui alle note sentenze delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. SS. UU. n. 3373/2010 e n. 13533/2001) e in base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Si tratta quindi di una domanda finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto di locazione del contenitore fornito dall'attrice e utilizzato per il trasporto di merci.
Più nello specifico, deve essere confermata l'impostazione giurisprudenziale secondo cui il contratto con il quale ha fornito il container sia da qualificare come contratto di Pt_1
locazione, in sé autonomo rispetto al contratto di trasporto della merce e non rientrante tra le c.d. prestazioni accessorie (cfr. Cass. n. 12888/2009, Cass. n. 4900/2011; Cass. n.
12711/2012).
A conferma di tale qualificazione giuridica, si consideri la determinazione del corrispettivo in funzione proporzionale alla durata della detenzione ed in misura giornaliera.
9 Detto contratto risulta inoltre indipendente dal contratto di trasporto, poiché mantiene efficacia anche dopo che quest'ultimo risulta concluso, dal momento dell'arrivo della merce a destinazione e fino a quando il container oggetto di locazione non sia stato restituito.
La clausola che prevede il pagamento di una somma di denaro giornaliera per l'immobilizzazione dei contenitori concessi in locazione, per ogni giorno successivo a quello previsto di franchigia (free time), e denominate “controstallie” (demurrages), deve inoltre essere qualificata quale clausola penale, in quanto prevede fin dalla stipulazione del contratto l'entità del danno subito dalla locatrice per la mancata riconsegna e conseguente riutilizzo dei container.
Si deve inoltre osservare che poiché le somme dovute per le c.d. controstallie sono da ritenere quale risarcimento del danno per non poter avere usufruito del contenitore non restituito, la responsabilità debba gravare sul soggetto responsabile di tale mancata restituzione, il quale può essere il caricatore o il destinatario della merce, quali unici soggetti legittimati al ritiro proprio in base alla polizza. In tale contesto operativo, il destinatario acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto nel momento in cui, giunte le merci a destinazione, ne richiede la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689, comma 1,
c.c.
Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere fondata la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , quale destinataria della merce e che sarebbe stata legittimata al CP_2
ritiro e conseguente restituzione del container all'attrice.
Il contratto di trasporto cui si collega la locazione dei contenitori è documentato dalla polizza di carico n. 610TALESPE027 (doc. 1 citazione), dalla quale risulta che la società convenuta rivestiva la qualità di destinataria (consignee) delle merci. Controparte_2
Dalle risultanze documentali emerge che , direttamente e per il tramite del proprio CP_2
spedizioniere, ha richiesto la riconsegna del carico, come comprovato dalla dichiarazione con
10 cui la C.T.O. comunicava al vettore che “a breve arriverà telex release tutte le spese dovranno essere a Noi fatturate” (doc. 5 attrice – mail 31.05.2022). Veniva inoltre inviata comunicazione a attraverso la quale veniva individuata CTO quale legittimata Parte_1
alla riconsegna anche attraverso la LOI allegata (mail 01.06.2022 – doc. 6 citazione). Il
successivo 3 giugno 2022, CTO, per il tramite della richiedeva il Controparte_3
rilascio contro pagamento dei quattro container reefer (mail 03.06.2022, doc. 4 citazione)
Tali dichiarazioni integrano a tutti gli effetti una richiesta di riconsegna ai sensi dell'art. 1689
c.c., comportando il subentro della convenuta nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, ivi compreso l'obbligo di corrispondere al vettore i crediti maturati in dipendenza dello stesso.
La consapevolezza della convenuta di assumere il rischio e gli oneri connessi alla merce è
confermata dalla successiva comunicazione del 10 giugno 2022 “doganalmente provvederà
sia per SVAD che per consegna a magazzino distruzione” (doc. 9). Tale CP_3
dichiarazione è coerente con il regime di rischio derivante dal termine di resa C&F (Cost and
Freight) applicato alla compravendita sottostante, a mente del quale il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o danno alla merce dal momento in cui essa viene caricata a bordo nave.
Ne consegue che a partire dalla caricazione della merce sulla nave ha assunto il CP_2
rischio economico del carico, inclusi gli effetti di un eventuale respingimento doganale o fitosanitario. L'idoneità all'importazione o meno della merce attiene, infatti, esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore, ed è del tutto estranea alla sfera di rischio del vettore, la cui obbligazione si esaurisce nel trasporto e nella messa a disposizione della merce al destinatario.
**Per quanto attiene i crediti maturati e richiesti da gli stessi risultano Parte_1
sufficientemente provati: infatti quanto ai crediti connessi all'utilizzo oltre al free time dei
11 container e al loro stazionamento ed alimentazione in porto (ovvero demurrages, storages e reefer plug-in), gli stessi trovano la loro fonte negoziale nella clausola 31 dei termini e condizioni di trasporto e nella della polizza di carico (doc.ti n. 1, 2, 19 atto di citazione),
nonché nelle fatture prodotte (doc. 15) per totali € 209.234,00.
Questo Giudice deve condannare Controparte_2
al pagamento a favore di dell'importo di Euro 209.234,00 oltre interessi ai Parte_1
sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture (doc. 15) al saldo.
Risultano altresì sufficientemente provati i crediti conseguenti alle operazioni di liberazioni dei container che trovano la loro fonte negoziale nella clausola 19.4 dei termini e condizioni di trasporto (prodd. n. 2 e 19 citazione) per totali € 28.026,03, come da fatture dei fornitori prodotte sub nn. 16 (CMS S.r.l. – pratiche doganali), 17 (Car Box S.r.l. – trasporto stradale) e
18 (ECO di – smaltimento). Controparte_5
Questo Giudice deve condannare Controparte_2
al pagamento a favore di dell'importo di Euro 28.026,00 oltre interessi ai sensi Parte_1
del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture (doc. 16, 17 e 18) al saldo.
*Ogni ulteriore domanda (ivi compresa quella riconvenzionale di parte convenuta
) deve essere respinta. Controparte_2
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in euro Parte_1
8.433,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 237.250,03) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale);
***
P.Q.M.
12 A) CONDANNA al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di euro 209.234,00 a titolo di corrispettivo per Parte_1
controstallie, soste ed oneri di allaccio maturati in relazione alla permanenza dei container nn.
SEGU9164200, CAIU5584212, SEGU9017723 e CXRU1318440 presso il porto della Spezia
nel periodo 30 maggio 2022 – 14/15 novembre 2022 oltre interessi degli interessi ex D. Lgs.
n. 231/2002 dalle date delle singole fatture al saldo effettivo;
B) CONDANNA al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di euro 28.026,03 a titolo di rimborso spese per le Parte_1
operazioni, amministrative e materiali, per la liberazione dei container indicati oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo effettivo;
C) CONDANNA alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite nei confronti di che si liquidano in complessivi euro 8.433,00 Parte_1
per onorari, oltre accessori di legge.
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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