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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2581 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Piscitello con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Alessio Narbone nr. 71. appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Palermo
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 19.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3788/2022 resa dal Giudice di Pace di Palermo il
02.02.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n. 700018458991 del 26.07.2022 elevato dalla Polizia
Stradale, che aveva contestato al la violazione di cui all'art. 116 c. Parte_1
14 CdS ed applicato la sanzione in misura ridotta di euro 397,00.
L'appellante nello specifico ribadisce i motivi sottesi al ricorso di primo grado, negando di avere consentito l'uso del veicolo di sua proprietà al figlio e chiede, previa rivalutazione delle prove addotte in primo grado e ammissione delle ulteriori richieste istruttorie (rigettate in prime cure), la revisione totale della sentenza impugnata.
Si costituisce la , la quale contesta i motivi di impugnazione ed CP_1 insiste nella conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto.
L'assunto dell'appellante secondo cui il proprio figlio, non munito di regolare patente di guida, ha utilizzato il veicolo senza il suo consenso non ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado. Né è possibile ammettere la prova testimoniale con l'autore dell'illecito articolata in primo grado e reiterata nel presente giudizio.
Ed invero, come già osservato nel corso del processo, la guida senza consenso del proprietario è una fattispecie di reato rispetto alla quale, pertanto, l'autore non può essere chiamato a testimoniare perché ha un interesse concreto e attuale all'esito della lite, in base all'art. 246 del codice di procedura civile.
Inoltre, la prova così come articolata dall'appellante non avrebbe avuto in ogni caso alcuna utilità ai fini della decisione, in quanto la liberazione dalla responsabilità richiesta dall'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile non si fonda sulla mera assenza di consenso, ma sulla dimostrazione che il proprietario ha compiuto tutto il possibile per evitare la circolazione o il danno (Cassazione n. 15237/2024). In altre parole, il proprietario deve provare di aver posto in essere un comportamento concreto e idoneo ad impedire la circolazione, manifestando una volontà contraria attraverso atti e fatti che dimostrino la diligenza e le cautele adottate, circostanze che nella specie non sono state neppure allegate se non genericamente.
Neppure dopo la commissione del fatto l'appellante si è dissociato dalla condotta tenuta dall'autore della violazione: non risulta, infatti, che sia stata sporta denuncia avverso il predetto autore dell'illecito. Tali principi sono stati posti a fondamento della decisione impugnata che va pertanto confermata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3788/2022 resa dal Giudice di Pace di Palermo il 02.02.2023.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 250,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 10/10/2025.
Il Giudice
Emanuela IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2581 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Piscitello con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Alessio Narbone nr. 71. appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Palermo
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 19.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3788/2022 resa dal Giudice di Pace di Palermo il
02.02.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n. 700018458991 del 26.07.2022 elevato dalla Polizia
Stradale, che aveva contestato al la violazione di cui all'art. 116 c. Parte_1
14 CdS ed applicato la sanzione in misura ridotta di euro 397,00.
L'appellante nello specifico ribadisce i motivi sottesi al ricorso di primo grado, negando di avere consentito l'uso del veicolo di sua proprietà al figlio e chiede, previa rivalutazione delle prove addotte in primo grado e ammissione delle ulteriori richieste istruttorie (rigettate in prime cure), la revisione totale della sentenza impugnata.
Si costituisce la , la quale contesta i motivi di impugnazione ed CP_1 insiste nella conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto.
L'assunto dell'appellante secondo cui il proprio figlio, non munito di regolare patente di guida, ha utilizzato il veicolo senza il suo consenso non ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado. Né è possibile ammettere la prova testimoniale con l'autore dell'illecito articolata in primo grado e reiterata nel presente giudizio.
Ed invero, come già osservato nel corso del processo, la guida senza consenso del proprietario è una fattispecie di reato rispetto alla quale, pertanto, l'autore non può essere chiamato a testimoniare perché ha un interesse concreto e attuale all'esito della lite, in base all'art. 246 del codice di procedura civile.
Inoltre, la prova così come articolata dall'appellante non avrebbe avuto in ogni caso alcuna utilità ai fini della decisione, in quanto la liberazione dalla responsabilità richiesta dall'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile non si fonda sulla mera assenza di consenso, ma sulla dimostrazione che il proprietario ha compiuto tutto il possibile per evitare la circolazione o il danno (Cassazione n. 15237/2024). In altre parole, il proprietario deve provare di aver posto in essere un comportamento concreto e idoneo ad impedire la circolazione, manifestando una volontà contraria attraverso atti e fatti che dimostrino la diligenza e le cautele adottate, circostanze che nella specie non sono state neppure allegate se non genericamente.
Neppure dopo la commissione del fatto l'appellante si è dissociato dalla condotta tenuta dall'autore della violazione: non risulta, infatti, che sia stata sporta denuncia avverso il predetto autore dell'illecito. Tali principi sono stati posti a fondamento della decisione impugnata che va pertanto confermata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3788/2022 resa dal Giudice di Pace di Palermo il 02.02.2023.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 250,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 10/10/2025.
Il Giudice
Emanuela IA