Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2701 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Mommsen n.2, rapp.ta e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniela Sarracino e dall'avv. Maurizio Zeoli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei difensori in Benevento alla Via Pirandello n.18; RICORRENTE E
(C.F. e Partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in forza della Determina del Dirigente del Settore Avvocatura n. 17 del 18.1.24 ed in virtù di procura in calce alla memoria dall'avv. Giovanna Fucci, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via A. Mazzoni n. 19; CONVENUTO CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 07.07.2023, Parte_1 esponeva di essere Luogotenente di Polizia Municipale del
[...]
che, il almeno Controparte_1 Controparte_1 dall'anno 2019, attuava nei suoi confronti un comportamento sistematicamente vessatorio e persecutorio;
che, l'ostilità nei suoi confronti iniziava a causa e successivamente al contenzioso introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento sezione lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori;
che, nel 2019, quando l'ente procedeva alla impugnazione della sentenza in appello, iniziava un'attività persecutoria connotata da fatti gravissimi, tra cui: nel
1
nell'ottobre 2019, trasferimento ad horas dall'Ufficio Contenzioso- a cui era assegnata dal 2005 e presso il quale aveva espletato le mansioni superiori dedotte nel citato giudizio-, al Servizio di Vigilanza Edilizia, per il quale la funzione di “responsabile del procedimento” veniva contestualmente attribuita da un pari grado e categoria assegnato al medesimo Servizio (collega Per_1
; a seguito del trasferimento le veniva assegnata una stanza
[...] già occupata da due colleghi e, successivamente, un locale inagibile per un trasferimento immediato;
nel dicembre 2019, veniva richiesta l'attivazione di un secondo procedimento disciplinare, nel 2019, veniva esclusa dal saldo finale (30%) della retribuzione di produttività per il medesimo anno di servizio, dopo una precedente esclusione anche dal primo pagamento (70%)- corretta con successivo provvedimento per asserito errore materiale-; nel febbraio 2020, le veniva richiesto il risarcimento danni per un presunto danno erariale, dalla stessa cagionato per funzioni svolte presso l'Ufficio Contenzioso;
nell'ottobre 2020, all'interno del nuovo funzionigramma della Polizia Municipale, veniva assegnata a generiche e mere funzioni di collaborazione alle attività di un pari grado e categoria
, ed era l'unica dipendente con tale generico Persona_1 incarico;
nel marzo 2021, veniva emessa la determinazione della somma da corrisponderle in esecuzione della sentenza di mansioni superiori, in misura inferiore a quanto il Giudice di primo grado aveva quantificato;
nel luglio 2021, venivano attivati il terzo e il quarto procedimento disciplinare e venivano inviati gli atti all'ispettorato per la funzione pubblica, con pec del 10.08.2021; nel periodo 2019 – 2022, riceveva quattro pagelle/valutazione delle performance, una per ciascun anno di servizio con voto tra i più bassi della Polizia Municipale;
nel periodo 2019-2020, non veniva assegnata ai corsi di formazione nel triennio 2019 2021. Tanto premesso, chiedeva di“- accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., per tutti i danni alla salute, danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, a causa dell'attività commissiva e/o omissiva dell'Ente datorile, assunta in violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, concretatasi in azione di mobbing nei confronti della dipendente, così come descritta nella
2 narrativa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno alla salute ivi compreso il danno biologico determinato dalla condotta datoriale, come quantificato nella allegata CTP del prof. nella misura del 20% o in Per_2 quella diversa misura da liquidarsi all'esito della disponenda CTU medico legale, laddove ritenuta necessaria;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno morale + esistenziale, nella misura massima prevista, anche in relazione al danno biologico complessivamente accertato, o in quella diversa misura che risulterà di Giustizia all'esito della istruttoria;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, alla professionalità, da demansionamento, da perdita di chances, da perdita dell'accrescimento professionale, conseguente alla ingiusta privazione della funzione di responsabile del procedimento con perdita della relativa indennità dal mese di ottobre 2019, conseguente ancora alla mancata assegnazione ai corsi di formazione, e alla errata e mortificante valutazione della performance nella misura che sarà ritenuta da codesto ecc.mo Tribunale;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle spese mediche sostenute, nella specie del costo della consulenza medico legale prof. Per_2 pari ad Euro 1500,00 come da fattura allegata (All.35), del costo della consulenza psicotrerapeuta dott.ssa pari a Euro 350,00 Per_3 come da fattura allegata (All.35 bis), del costo dei ticket delle visite ASL per Euro 46,48 (All.33 varie fatture); - condannare il _1
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei
[...] danni di cui al chiesto accertamento, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza del _1 ricorso. Nello specifico, il deduceva l'infondatezza delle doglianze _1 relative alla sottrazione della funzione di Responsabile del Procedimento, espletata presso l'Ufficio Contenzioso, con conseguente perdita dell'incarico e della indennità di attribuzione, poiché nessuna norma del CCNL e della L. 241/90 prevedeva la nomina ad libitum e la mancata attribuzione dell'incarico- dovuta alla mera applicazione del principio di necessaria rotazione ex art. 1 comma 5 lett. d) l. 190/2012- non integrava un demansionamento. L'Ente eccepiva che il ricalcolo delle somme dovute in virtù della sentenza n. 1377/2018 emessa dal Tribunale di Benevento era stato effettuato solo in quanto la stessa conteneva un errore materiale,
3 poiché l'importo di euro 8.991,93, indicato in sentenza, era relativo alle differenze retributive dovute dal 1.5.2011-29.2.2016 e non dal 1.5.2011-29.2.2015; che, la ricorrente aveva percepito quanto dovuto a titolo di indennità per l'espletamento di compiti di particolare responsabilità per l'anno 2019, tenuto conto della non cumulabilità della predetta indennità con l'indennità di performance pure corrisposta alla che, come risultava dai prospetti Parte_1 depositati, la ricorrente non era stata esclusa dai corsi di formazione professionale. Il Comune deduceva poi, che tutte le stanze del comando erano fruibili e pulite, compresa quella assegnata alla , che era stata anche Parte_1 rimodernata su sua richiesta;
che, alcun intento mobbizzante era legato all'assegnazione nel funzionigramma dell'attività di collaborazione con il responsabile dell'ufficio nei procedimenti, essendo tale scelta legata all'impossibilità di farle svolgere servizio esterno a causa delle sue condizioni di salute;
che, la ricorrente lamentava l'assegnazione di punteggi bassi nelle valutazioni delle performance senza dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi che avrebbero giustificato l'attribuzione di un maggior punteggio. In merito ai procedimenti disciplinari, l'Ente evidenziava che nessun provvedimento era mai stato emesso nei suoi confronti;
che della prima richiesta di attivazione del procedimento disciplinare, relativa al settembre 2019, la ricorrente veniva a conoscenza solo nel 2021, che la seconda richiesta veniva archiviata per superamento dei termini e che era al vaglio della Corte dei Conti il giudizio sul danno erariale;
che la terza e la quarta segnalazione non avevano avuto alcun esito, in quanto i procedimenti erano stati archiviati. Infine, il Comune eccepiva che lo stato di stress psicofisico, in questa sede ricollegato alle presunte condotte mobbizzanti, era già stato più volte lamentato dalla nel corso del rapporto lavorativo, Parte_1 ovvero fin dal 1993. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo
4 miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 6079/2021).
“È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo;
è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164); al di là di denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.; è, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028;
5 Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972)” (Cass. Civ. Sez Lav. n. 3692/2023).
“Ai fini della configurabilità del mobbing l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì dell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, diventa sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata;
parimenti, la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., n.30673/2018).
“La responsabilità per mobbing, infatti, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013, che - proprio in riferimento a fattispecie di azione per responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" a seguito di causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente- ne ha tratto la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a Causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro). Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 18927 del 05/11/2012, del resto, nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili” (Cassazione Civ. Sez. Lav. n. 4222/2016).
“Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una
6 pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili” (Cassazione civile sez. lav., n.16256/2018). La ricorrente assume di essere stata mobbizzata in quanto soggetta ad una serie di atti e provvedimenti adottati tra il 2019 e il 2021. In particolare, gli atti/ provvedimenti contestati dalla sono: Parte_1
1. (settembre 2019): sottrazione della funzione di “responsabile del procedimento”, espletata presso l'Ufficio Contenzioso dal 2005, con conseguente perdita della funzione e dell'indennità e sua attribuzione ad un pari grado e categoria ivi trasferito
(collega ; CP_2
2. (settembre 2019) richiesta di PRIMO procedimento disciplinare;
3. (ottobre 2019): trasferimento ad horas dall'Ufficio Contenzioso
a cui era assegnata dal 2005 e presso il quale aveva espletato le mansioni superiori dedotte nel citato giudizio, ad un Servizio esterno, per il quale la funzione di “responsabile del procedimento” veniva contestualmente attribuita da un pari grado e categoria assegnato al medesimo Servizio (collega
); Persona_1
4. (dicembre 2019): secondo procedimento disciplinare;
5. (anno di servizio 2019): esclusione dal saldo finale (30%) della retribuzione di produttività per l'anno di servizio 2019, dopo una precedente esclusione anche dal primo pagamento (70%) corretta con successivo provvedimento per asserito errore materiale;
6. (febbraio 2020): richiesta di risarcimento danni per presunto danno erariale cagionato dalla ricorrente per funzioni svolte presso l'Ufficio Contenzioso;
7 7. (ottobre 2020): nuovo funzionigramma della Polizia
Municipale con assegnazione della ricorrente a generiche e mere funzioni di collaborazione alle attività di un pari grado e categoria ( ), unica dipendente con tale Persona_1 generico incarico;
8. (marzo 2021): determinazione della somma da pagare alla
[...]
in esecuzione della sentenza di mansioni superiori in Pt_1 misura inferiore a quanto il Giudice di primo grado aveva quantificato;
9. (luglio 2021): terzo e quarto procedimento disciplinare e invio degli atti all'ispettorato per la funzione pubblica con pec del
10.08.2021;
10. (periodo 2019 – 2022): quattro pagelle/valutazione delle performance, una per ciascun anno di servizio con voto tra i più bassi della Polizia Municipale;
11. (periodo 2019-2020): mancata assegnazione ai corsi di formazione nel triennio 2019 2021.
È necessario, quindi, analizzare gli esiti dell'istruttoria, al fine di verificare se tali atti/provvedimenti siano accomunati da un intento vessatorio sorto a seguito della sentenza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, con cui è stata accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori. Il teste ha riferito “conosco la ricorrente in quanto Persona_1 siamo stati colleghi di lavoro, ho lavorato per il Comune dal gennaio 1986 e ho smesso di lavorare a dicembre 2023, anche se giuridicamente sono in pensione da maggio 2024. ADR: sul capo 11 posso dire che la stanza assegnata alla ricorrente al momento del trasferimento era adibita a deposito e si trovava di fronte ai bagni del primo piano, tanto so perché io mi occupavo di attività produttive e la mia stanza era la prima a destra, appena salite le scale, sempre al primo piano. ADR: la ricorrente non andò in quella stanza, ma gli fu assegnata un'altra stanza, in cui già c'erano i colleghi assegnati alla vigilanza edilizia ed erano e . TE Parte_3
Poiché i colleghi non andarono via dalla stanza, in quanto a detta della non gli era stato notificato nulla e pertanto non si TE sarebbero spostati, io proposi di mettere un'altra scrivania nella mia stanza. Pertanto sia io che la ricorrente ci siamo adoperati per la creazione della seconda postazione nella mia stanza. ADR: sul capo
8 14, posso dire che noi eravamo un team composto da me, dal maggiore dalla ricorrente. Quando venivano notificati i Per_4 provvedimenti disciplinari, tra colleghi se ne parlava. Anche io ne ho avuto uno. Io, per averne parlato con loro ho saputo di questo procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, ma le date non le ricordo. ADR: so che anche il collega ha avuto un Per_4 provvedimento disciplinare, ma non conosco dettagli. ADR: sulla partecipazione ai corsi di formazione del 2019, non ricordo. ADR: ricordo che i corsi, anche nel periodo del covid, sono stati fatti online, ma venivano programmati dal comando. Non c'era un bando e non erano specifici, in base alle competenze dei nuclei, si facevano per prendere punteggio per i successivi passaggi di livello. ADR: preciso che noi abbiamo un obbligo formativo. ADR: sul capo 17 posso dire che era l'ufficio verbali a notificare le sanzioni, anche perché competeva a loro e avevano l'accesso al sistema Maggioli, che io sappia. ADR: sul capo 18 posso dire che il discarico dei verbali amministrativi è di competenza dell'ufficio ruoli. ADR: a domanda dell'Avv. Sarracino, posso dire che la stanza adibita a deposito che, inizialmente era stata assegnata alla ricorrente, è stata poi adibita ad un dipendente che prima stava all'ufficio tributi con la CP_3
Quando questa è andata in pensione, questo dipendente è stato trasferito in quella stanza, ma non ha preso subito servizio, perché ha preso delle ferie. ADR: la stanza è stata tinteggiata, sgombrata e arredata con due scrivanie, prima di essere occupata da questo dipendente, che mi pare si chiamasse Qualche volta vi si Per_5 appoggiava anche un altro collega. ADR: io e la ricorrente ci siamo adoperati da soli, per creare la sua postazione nella mia stanza e abbiamo portato noi il suo pc e le altre cose che stavano nella sua vecchia stanza. Solo la scrivania l'abbiamo spostata. ADR: per come è organizzato il comando, ogni dipendente ha una postazione, in alcuni casi insieme ad un altro dipendente ed in altri, come ad esempio per me prima e per il collega che si occupa di Per_6 commercio, da soli”. Il teste ha dichiarato “sono stato comandante della Testimone_1
Polizia Municipale, fino al 31.01.2024, conosco la ricorrente in quanto dipendente del Comune. Io sono entrato in servizio prima di lei, io nel 1980 e nella municipale nel 1982, lei nel 1986. ADR: sul capo i) posso dire che c'era più di una stanza libera, si trattava di individuare quella di suo gradimento. Tra l'altro, il piano era quello dove c'era anche l'Ufficiale da cui dipendeva, in quanto Per_4 erano nello stesso nucleo, ho lasciato fare a loro come meglio ritenevano. ADR: noi abbiamo due palazzine, la vecchia in cui erano
9 allocati al primo piano la ricorrente e e al piano terra altri Per_4 uffici e poi la nuova, che non poteva contenere tutti. ADR: ricordo che questo è successo dopo una lunga assenza della ricorrente, a causa di un intervento chirurgico e della riabilitazione;
quindi, quando è tornata le abbiamo fatto scegliere la sua allocazione, anche tenuto conto delle prescrizioni del medico aziendale, dott. . ADR: Per_7 confermo che tutte le stanze del comando erano pulite e dotate di strumentazione e che il numero di stanze della sede del Comando è superiore al numero dei dipendenti effettivamente presenti in servizio. ADR: presso il comando ci sono circa 30 dipendenti, di cui 15 non possono fare servizio esterno per la loro età e condizioni fisiche e quindi erano assegnate all'ufficio. Preciso che io posso parlare solo per il periodo in cui c'ero, per il successivo non so. ADR: confermo il capo n), se ne occupò il e fece arrivare gli operai del Per_4
Comune che sistemarono la stanza, come voleva la ricorrente e io, tenuto conto delle sue condizioni di salute, non mi sono opposto. ADR: preciso che la struttura è vecchia, si tratta dell'ex lazzaretto, costruito tra il 1600 e il 1700, ovviamente ha bisogno di maggiore manutenzione rispetto alle nuove costruzioni. Si tratta comunque di una struttura a norma. ADR: sul capo o), preciso che per le condizioni di salute della ricorrente, questa è stata esentata dal servizio esterno e, al pari degli amministrativi, faceva la settimana corta, ovvero dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani ed esclusione dei festivi. ADR: confermo il capo p), le feci io la proposta di venire a lavorare presso la segreteria, nella stanza di fronte alla mia. Lei si prese un paio di giorni di tempo per pensarci e poi venne a dirmi che non era disponibile. ADR: preciso che non ricordo se la stanza ristrutturata di cui ho parlato era adibita a deposito in precedenza, ma una volta ristrutturata poteva essere utilizzata. Non c'era alcun intento punitivo nella scelta della stanza da assegnarle”. Il teste ha riferito “conosco la ricorrente perché è Testimone_2 una mia collaboratrice, in quanto fa parte del Nucleo Edilizia che io coordino e comando. ADR: posso dire che il 28.10.2019, il comandante ha fatto un ordine di servizio con il quale ha ordinato alla ricorrente di trasferirsi nella stanza del settore Servizi Edilizi sita al primo piano e la ricorrente quando è salita per trasferirsi ha appurato che la stanza era già impegnata dai colleghi e TE
, che non erano a conoscenza del trasferimento. Infatti, la Pt_3 disse che non avendo ricevuto alcuna comunicazione in TE merito al trasferimento, non avrebbe lasciato la stanza. ADR: tutto ciò fu messo per iscritto dalla , che fece una nota del 8 Parte_1 novembre inviata al comandante, con la quale la ricorrente affermava
10 di non poter adempiere all'ods in quanto la stanza era occupata dai colleghi di cui ho detto. ADR: a questa nota, il comandante rispose con nota del 11 novembre, dicendo che doveva trasferirsi nell'ultima stanza del primo piano, ma questa stanza, che noi chiamavamo la stanza dei chiodi perché le pareti erano tutte piene di chiodi appesi dal precedente occupante, era tutta piena di scatoli in quanto usata come deposito e non era utilizzabile. ADR: dopo l'ordine di servizio, visto che la stanza non era idonea per allocare una persona all'interno, che era un luogotenente di pari grado della Per_1 ricorrente, che occupava da solo una stanza, si rese disponibile ad ospitare la collega nella sua stanza e si adoperò per trovare una scrivania per approntare la postazione. La andò a Parte_1 prendere il computer che aveva giù e si posizionò nella stanza di
ADR: la stanza dei chiodi, fu tinteggiata e ripulita diversi Per_1 mesi dopo e fu poi occupata dal dipendente che Testimone_3 era addetto all'Ufficio Ruoli. ADR: in ordine al capo 14 confermo che la a gennaio 2021 è venuta a conoscenza di un Parte_1 procedimento disciplinare iniziato nel 2019 e tanto posso dire perché prima di andare a verificare delle informazioni nel suo fascicolo personale mi chiese l'autorizzazione e al ritorno mi disse che era molto rammaricata, perché casualmente aveva scoperto di questo procedimento disciplinare che non le era mai stato comunicato. ADR: confermo il capo 15 di cui mi viene data lettura. Preciso che Pt_4 era inidoneo ai servizi di viabilità esterna ed era assegnato all'ufficio verbali, non era assegnato all'edilizia. Io, il 30.11.2019 ho fatto una lettera al comandante, chiedendo che il mio personale seguisse con me il corso di edilizia e il comandante, sulla mia stessa nota, scrisse che potevamo fare il corso solo io e ADR: preciso che nella Per_1 nota io ho chiesto espressamente di autorizzare sia me che e Per_1 la e lui rispose testualmente “si autorizza la sola Parte_1 partecipazione del personale e . ADR: nel periodo Per_4 Per_1 del covid, 2020 e 2021 abbiamo fatto tutti i corsi di formazione online e c'era sempre la decisione, che non condividevo, del comandante di inserire nei corsi anche il personale non idoneo ai servizi esterni. Non ritenevo opportuno che facesse la formazione del personale che non era operativo e faceva solo servizio di ufficio, io non ero d'accordo ma era una decisione del comandante. ADR: le notifiche dei verbali con cui venivano elevate le sanzioni erano di competenza dell'ufficio verbali e tanto posso dire perché io dal giugno 2018 fino al 19.10.2019 ero il responsabile coordinatore dell'Ufficio Verbali, Cassa, Ruoli ecc. ADR: il discarico amministrativo dei verbali è di competenza dell'ufficio ruoli. ADR: preciso che la stanza che era
11 stata originariamente assegnata alla ricorrente, al momento del trasferimento al mio settore, era adiacente alle stanze degli altri addetti al settore Edilizia e al momento del trasferimento, e TE
erano addetti al settore Edilizia. ADR: generalmente sia nel Pt_3 mio settore che negli altri, ogni stanza era assegnata a una o due persone insieme. ADR: la stanza che era stata assegnata alla ricorrente, che noi chiamavamo dei chiodi era la stanza precedentemente assegnata al NT , che ha lasciato il CP_4 comando nel 2008-2009. ADR: preciso che i corsi di formazione non sono riservati al personale addetto al singolo servizio, ma è il NT che decide in autonomia all'inizio dell'anno e senza neanche parlare con me, che sono il vice, chi segue i corsi e quali corsi e a mio parere la scelta non veniva fatta con equità. ADR: preciso che nella stanza occupata dal e non c'era TE Pt_3 lo spazio per mettere un'altra scrivania”. A parere della scrivente non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare che la ricorrente sia stata mobbizzata nel periodo dal 2019 al 2021. La ha dedotto che a seguito della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Benevento, in data 12.11.2018, che ha condannato il al pagamento delle differenze retributive dalla stessa _1 maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, è stata sottoposta a mobbing verticale, manifestatosi con l'adozione di una serie di provvedimenti e atti a suo dire illegittimi. Tale illegittimità non risulta provata, come non è emerso nel corso dell'istruttoria un intento vessatorio nei suoi confronti. In primo luogo, non può desumersi la sussistenza del mobbing per la scelta del di proporre appello avverso la sentenza emessa dal _1
Tribunale di Benevento che ha accolto la domanda di pagamento della retribuzione dovuta per lo svolgimento di mansioni superiori;
si tratta appunto dell'esercizio di un diritto spettante al e non rileva _1 che in altre occasioni l'Ente non abbia proposto appello. In ordine alla erronea esclusione dal pagamento dell'indennità di responsabilità per l'anno 2019, non vi sono elementi per ritenere che l'esclusione non sia avvenuta per un mero errore materiale, ma per un intento ritorsivo. Nulla è emerso dall'istruttoria orale sul punto e per stessa ammissione della e come emerge dalla documentazione depositata (doc. Parte_1
4 produzione di parte ricorrente), la ricorrente, dopo la sua segnalazione, è stata inserita nell'elenco dei beneficiari e ha percepito la prima tranche delle somme dovute, pari al 70%.
12 In ordine al restante 30%, come previsto dall'art. 19 comma 4 del CCDI 2018 e testualmente riportato nel provvedimento di rettifica prot. N. 18674 del 23.02.2019, “l'indennità per specifiche responsabilità viene corrisposta per il 70% in misura fissa mensilmente in una con lo stipendio e per il restante 30% all'esito della valutazione finale del Dirigente sulla base della performance organizzativa e individuale raggiunta da valutarsi sulla base degli obiettivi assegnati coincidenti con quelli assegnati al Dirigente del Settore e da erogarsi secondo le modalità previste dalla scheda allegata al Contratto collettivo integrativo del 28.08.2018. le parti, che hanno sottoscritto il detto Contratto, hanno concordato di ritenere, di norma, non cumulabile tale indennità con quella legata alla performance, essendo conglobata nella prima anche la valutazione del raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi” e dal prospetto riepilogativo degli stipendi corrisposti alla nel 2019 (doc Parte_1
21 produzione del e dalle buste paga dell'anno 2019 (doc. _1
10bis produzione della ricorrente) risulta il pagamento di € 656,21 a titolo di indennità per specifiche responsabilità e € 188,63 per l'indennità legata alla performance, per un totale complessivo di € 844,84, somma superiore ai € 825 che la ricorrente avrebbe percepito a titolo di indennità di responsabilità. In ordine alla scelta di privare l'istante dell'incarico di responsabile del procedimento, ricoperto fin dal 2005 nell'Ufficio Contenzioso si osserva che, come dedotto dal il conferimento dell'incarico _1 di Responsabile del Procedimento è atto discrezionale rimesso al Dirigente dell'Ufficio, non vi sono norme del CCNL o della L. 241/90 che ne impongano il conferimento sine die sempre al medesimo dipendente ed il mancato conferimento dell'incarico non integra un demansionamento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico;
l'istituto attiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento, sicché non può verificarsi demansionamento per effetto della revoca di una posizione organizzativa. La fattispecie in discorso inerente la revoca delle posizioni organizzative è quindi del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. come pure dell'art. 52 del testo unico sul pubblico impiego: infatti, la mancata assegnazione di un incarico di posizione organizzativa non da quindi origine a demansionamento, in quanto tutti gli incarichi sono conferiti a tempo
13 determinato e possono essere revocati anticipatamente, restando il dipendente - alla scadenza dell'incarico - inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico” (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 30 marzo 2015, n. 6367; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3451 dei 15/02/2010; Sez. L, sentenza n. 23760 del 22/12/2004; Sez. L, sentenza n. 29817 del 19/12/2008). È incontestato, poi, tra le parti e risulta documentalmente che la
[...]
sia stata trasferita dall'Ufficio Contenzioso a quello Edilizia e Pt_1 che a seguito del trasferimento non abbia più percepito l'indennità di responsabilità collegata allo svolgimento dell'incarico di responsabile del procedimento. Dalla documentazione in atti emerge che non vi è stato un atto di trasferimento della sola , bensì una riorganizzazione dei Parte_1
Nuclei del Comando della Polizia Municipale, attuato con provvedimento prot. n. 94565 del 17.10.2019, atto di per sé legittimo e che ha comportato il trasferimento anche di altri dipendenti come il a sua volta trasferito all'Ufficio Contenzioso. CP_2
Anche la scelta di riorganizzare l'ufficio e di assegnare i dipendenti ad uffici diversi da quelli assegnati in precedenza è, però, espressione di una scelta organizzativa che è legittima, se prevede che i singoli dipendenti svolgano funzioni rientranti nel livello di inquadramento posseduto e, come già osservato, la scelta di assegnare l'incarico di Responsabile del Procedimento al e non alla ricorrente di per Per_1 sé è una scelta organizzativa legittima e non sindacabile. Relativamente all'assegnazione al settore Vigilanza Edilizia, effettuata in assenza di una stanza dove allocare la ricorrente, si rileva che dalla documentazione in atti è emerso che con provvedimento del 29.10.2019, il NT dando seguito alla richiesta del Tes_1 nuovo Responsabile del Nucleo Verbali-Cassa-Contenzioso-Ruoli- Contenzioso e Polizia Commerciale, comunicava alla di Parte_1 dover liberare la stanza fino a tale momento occupata e il suo trasferimento presso gli uffici già occupati da una parte del Nucleo Polizia Edilizia, precisando che per lo spostamento dei pc in uso poteva ricorrere ai commessi. Con nota del 08.11.2019, la ricorrente comunicava al NT di non poter adempiere al suddetto ordine di servizio in quanto i colleghi occupanti la stanza assegnatale non avevano intenzione di liberarla, non avendo ricevuto comunicazioni in tal senso. Con nota del 11.11.2019 il NT assegnava alla la stanza Tes_1 Parte_1 adiacente al Cap. precedentemente utilizzata dal Lgt Per_4
. Per_8
14 I testi e hanno riferito che poiché tale stanza non Per_1 Per_4 era utilizzabile essendo adibita a deposito, si offriva di Per_1 condividere la sua stanza con la e la aiutava ad approntare Parte_1 la postazione, ovvero a portare le sue cose ed il suo pc. Dalla prova orale però, non sono emersi elementi per ritenere che l'assegnazione della ricorrente fosse sorretta da un intento vessatorio. L'assegnazione originaria non riguardava la stanza “dei chiodi”, come definita dai testi e tra il provvedimento di assegnazione della stanza dove vi erano gli scatoloni e l'allocazione nella stanza del Per_1 sono passati solo tre giorni. Appare, invece, che l'intento era di assegnare una stanza adiacente agli altri dipendenti del e comunque tutti i testi escussi Parte_5 hanno riferito che nel comando sono normalmente allocati uno o due dipendenti per stanza;
quindi, la condivisione della stanza del Per_1 non rappresenta una anomalia. La circostanza per cui dello spostamento delle cose della si Parte_1 siano occupate lei e il non assume, invece, particolare rilievo, Per_1 considerato che in entrambi i provvedimenti del Parte_6 Tes_1 risulta la messa a disposizione dei commessi per il trasloco e dalla prova non è emerso il contrario. Riguardo poi ai procedimenti attivati si rileva che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti della
[...]
; quindi, ciò di cui si discute è la legittimità o meno delle Pt_1 richieste di attivazione dei procedimenti. Contr Ebbene, riguardo alla prima segnalazione del 2019, a cui l' non ha dato seguito e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo nel 2021, quindi dopo tre anni, dal tenore letterale della stessa emerge che la avrebbe utilizzato dei toni accesi e offeso il NT Parte_1 usando un'espressione alquanto colorita. La ricorrente non ha dedotto l'insussistenza del fatto oggetto di segnalazione, né in giudizio sono emersi elementi in tal senso;
pertanto, non vi sono elementi per sostenere l'illegittimità della richiesta di attivazione del procedimento. Oltretutto, per ammissione dell'istante, quest'ultima è venuta a conoscenza della richiesta solo dopo 3 anni, nel 2021, quindi non può ritenersi che tale procedimento abbia contribuito a provocarle, nel 2019, lo stato di stress denunciato. La seconda segnalazione è stata effettuata per segnalare inadempienze che avrebbero provocato un danno erariale e la ne lamenta Parte_1
l'illegittimità sostenendo che mai prima di tale momento era stato contestato alcunché per il suo operato presso l'Ufficio Contenzioso- circostanza smentita dalla nota di segnalazione prot. N. 4569 del 17.08.2010 (doc. 11 produzione del - e che a seguito _1
15 Contr dell'archiviazione da parte dell' , l'Ufficio riavviava il procedimento per chiedere il risarcimento del danno. In ordine a tale segnalazione va, innanzitutto, precisato che la stessa non è stata fatta solo nei confronti della , bensì anche nei Parte_1 confronti di , ovvero dei due dipendenti addetti Testimone_2 all'Ufficio Contenzioso. Contr In secondo luogo, come osservato dalla stessa ricorrente, l' non ha dato seguito alla segnalazione rilevando il superamento del termine per l'attivazione del procedimento e conseguente decadenza dell'Ente dall'esercizio del potere disciplinare. Dagli atti, però, non si evince che i fatti contestati non fossero sussistenti, non essendo sufficiente a tal fine quanto riportato nella nota inviata dal legale di fiducia della ricorrente. Il prospetto presenze allegato in atti è relativo al periodo dal novembre 2019 fino al febbraio 2020, mentre i fatti oggetto di segnalazione attengono al periodo dal maggio 2019 al mese di ottobre 2019, quindi non si può de plano ritenere che le mancanze denunciate non fossero alla stessa addebitabili. Del pari, non è verificabile la sussistenza dei vizi formali/materiali denunciati dalla ricorrente, né che alcune richieste non fossero di sua competenza. In definitiva, non è possibile affermare che la segnalazione fosse illegittima e di conseguenza, che lo fosse anche la richiesta di risarcimento del danno sulla quale, per quanto esposto dal _1 pende un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. In merito, poi, alla terza e quarta segnalazione va evidenziato che anche queste non riguardavano comportamenti addebitati esclusivamente alla bensì anche al Cap. Parte_1 Per_9
per comportamenti assunti tra il 2013 e il 2017, ma di cui il
[...]
Comune era venuto a conoscenza solo all'esito dei giudizi intentati dinanzi al Giudice di Pace di Benevento e di Sulmona e, in ogni caso, le difese della ricorrente sono state accolte, tant'è che il procedimento disciplinare è stato archiviato nei suoi confronti. Nulla, invece, può dirsi riguardo alla presunta segnalazione inviata alla Funzione Pubblica, atteso che in atti vi è solo la scansione delle copie di avvenuto invio e consegna di una pec con oggetto
“procedimenti disciplinari invio file xml”, di cui non si conosce il contenuto. Dagli esiti dell'istruttoria, in definitiva, non sono emersi elementi per affermare che le segnalazioni disciplinari oggetto di causa fossero illegittime e, in realtà, sorrette da un intento meramente persecutorio, tenuto conto anche del fatto che la segnalazione di fatti aventi rilievo
16 disciplinare è per il responsabile di un pubblico ufficio un dovere, ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 e non una scelta discrezionale. Del tutto legittima è, poi, anche la liquidazione operata dal _1 delle somme dovute alla in virtù della sentenza n. Parte_1
1377/2018, essendo evidente l'errore materiale presente nel provvedimento, nella parte in cui condanna il al pagamento _1 della somma complessiva di € 8.991,93, per il periodo dal 1.5.2011- 29.2.2015 e non dal 1.5.2011-29.2.2016. Come risulta chiaramente dal tenore letterale del ricorso introduttivo del giudizio concluso con la pronuncia 1377/2018, la somma di € 8.991,93 veniva richiesta per le differenze maturate dal 01.05.2011 fino al 29.02.2016 (cfr. pag. 13 e 14 del ricorso dove viene espressamente indicata la somma richiesta per l'intero 2015 e dal 01.01.2016 per due mesi), quindi del tutto legittimamente il _1 non ha liquidato alla l'indebita somma di € 1.855,23. Parte_1
Infondate appaiono le doglianze relative al Funzionigramma 2020 nel quale, a differenza di tutti gli altri dipendenti ad eccezione della collega , non vi sarebbe l'indicazione dettagliata delle Persona_10 mansioni assegnate alla , ma solo la dicitura “collabora col Parte_1 responsabile dell'ufficio nei procedimenti”. Dalla lettura del Funzionigramma emerge chiaramente che le mansioni assegnate alla sono dettagliate, essendo Parte_1 espressamente previsto che “collabora col responsabile dell'ufficio: - nei procedimenti amministrativi relativi alla vigilanza sulle attività edilizie che vengono realizzate sul territorio comunale;
- nei procedimenti amministrativi riguardanti gli accertamenti, le attività di Polizia Giudiziaria e le informazioni in materia edilizia;
- l'attività di controllo si svolge sia d'ufficio, sia su segnalazione di presunte irregolarità da parte dei cittadini e degli uffici competenti;
- nei procedimenti riguardanti l'esecuzione delle ordinanze emesse dal sindaco e dai dirigenti di settore”. D'altronde, anche le mansioni assegnate ad altri dipendenti sono individuate come mansioni di collaborazione, si vedano le mansioni assegnate alla pari grado di collaborazione con il Persona_10 responsabile dell'Ufficio nelle attività espressamente indicate, quelle assegnate al collaboratore , le mansioni degli addetti del Tes_3 nucleo Notifiche, che “svolgono il servizio loro affidato dal Responsabile”. Tra l'altro, per sua stessa ammissione, a causa delle patologie sofferte la era esonerata dal servizio esterno e il Comune ha dedotto Parte_1
e il teste ha confermato che le era stato offerto di passare Tes_1 all'Ufficio Segreteria del Comando e la ricorrente non ha accettato.
17 La sussistenza di un intento ritorsivo nei confronti dell'istante non può neanche desumersi dalle valutazioni della performance per gli anni dal 2019 al 2022. La ricorrente lamenta di aver conseguito i punteggi indicati in ricorso, che sarebbero più bassi rispetto a quelli di altri colleghi, ma non deduce né allega elementi da cui desumere che i punteggi assegnati non corrispondessero effettivamente ai risultati dalla stessa conseguiti. In altre parole, non vi sono elementi per poter affermare che la performance della ricorrente dovesse essere valutata con un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto, né tale elemento può desumersi dal fatto che colleghi con minor anzianità di servizio hanno ricevuto una valutazione migliore, atteso che ciò che si valuta è la performance che nulla ha a che vedere con l'anzianità. Infine, riguardo alla mancata frequenza dei corsi di formazione lamentata dalla , si osserva quanto segue. Parte_1
Dalla documentazione in atti risulta che, nel settembre 2019, la ricorrente aveva richiesto di partecipare al corso di Polizia Giudiziaria Tecniche Operative, ma la richiesta veniva negata dal NT, in quanto lo stesso aveva attuato un criterio di rotazione dei dipendenti per la partecipazione ai corsi ed in quanto gli era stata evidenziata
“una mole di lavoro insostenibile proprio per quanto riguarda l'ufficio del Contenzioso quindi allontanare il personale da detto ufficio per la partecipazione a un corso non attinente al servizio svolto appare davvero pretestuoso…tutto ciò premesso si comunica che la partecipazione al Corso… non può essere accordata”. Il Coordinatore del Nucleo Edilizia Belmonte chiedeva, poi, con nota del 30.11.2020, l'autorizzazione per sé, il dipendente e la Per_1 [...]
a partecipare al corso in materia di Edilizia, ma il NT Pt_1 autorizzava la sola partecipazione di e Per_4 Per_1
A seguito delle note inviate dalla CISL e dal Prefetto, il NT inseriva anche la nell'elenco degli iscritti al successivo Parte_1 corso di formazione Ambiente (doc. 23 parte ricorrente). I testi e hanno confermato tale circostanza e hanno Per_4 Per_1 dichiarato che la scelta dei dipendenti da iscrivere ai corsi veniva fatta dal NT, non vi era un bando, non si trattava di corsi specifici e ha precisato di non condividere la scelta del NT Per_4
di inserire tra i partecipanti al corso anche il personale inidoneo Tes_1 al servizio esterno, ma che la scelta era del NT. Dall'esame della documentazione depositata in atti, però, non emerge che la non ha partecipato ai corsi di formazione e che, Parte_1 invece, i colleghi abbiano partecipato a decine di corsi.
18 Dalla domanda presentata per partecipare alla , risulta che la Pt_7
, tra il 2019 e il 2021 ha partecipato a tre corsi organizzati Parte_1 dalla Scuola Regionale della Polizia Locale e dal prospetto rilasciato dalla Regione Campania, relativo al personale che ha partecipato ai corsi di formazione dalla stessa organizzati nel periodo dal 01.07.2019 al 28.02.2021, emerge che su 44 dipendenti, 7 non hanno seguito alcun corso, 13 hanno seguito 2/3 corsi e tutti gli altri ne hanno frequentato uno, tra cui anche la che ha partecipato al corso Parte_1 di formazione in materia di Edilizia, ma non lo ha superato. Quindi, nel suddetto periodo, la ricorrente è stata trattata al pari degli altri 23 dipendenti che hanno seguito un solo corso e meglio dei 7 che non ne hanno proprio seguiti. Riguardo alle domande presentate dagli altri candidati alla Progressione Economica 2022, depositate dalla ricorrente il 09.02.2024, va evidenziato che nelle stesse sono riportati anche i corsi formativi e le giornate di formazione organizzati da Enti diversi dalla Scuola Regionale, per i quali non è stato dedotto, né risulta che la partecipazione venga decisa dal Comando e, quindi, che la ricorrente non avesse accesso agli stessi. In secondo luogo, dalla graduatoria finale della PEO 2022 risulta che la ricorrente è stata esclusa non per il punteggio relativo al Curriculum Professionale (sul quale incide la frequenza ai corsi), avendo ottenuto un punteggio complessivo di 30,625 superiore a quello di 5 dei 10 candidati vincitori, ma ciò che ha inciso negativamente è il punteggio ottenuto per le performance e per il quale, come già esposto, non vi è motivo di ritenere che sia stato illegittimamente attribuito. In definitiva, nel giudizio non è emersa prova dell'illegittimità dei provvedimenti e atti segnalati dalla ricorrente, né che nei confronti della stessa vi sia stato un intento ritorsivo- comune ai Comandanti della Polizia Municipale che si sono succeduti nel periodo oggetto di giudizio ( sicuramente fino al febbraio 2019 e ), al Per_10 Tes_1
Dirigente di Settore, ai membri dell'U.P.D., ai membri della Commissione straordinaria di Liquidazione del Comune- nato a [...] proposizione del giudizio per lo svolgimento di mansioni superiori. Ne consegue, che lo stato di stress psicofisico lamentato e documentato dalla consulenza tecnica depositata in giudizio non può ritenersi causato da un comportamento vessatorio posto in essere dal
_1
In questo caso, pur potendo esserci il danno rappresentato da una patologia in nesso causale con gli accadimenti lavorativi, non vi può essere responsabilità. Manca infatti l'inadempimento rappresentato dal
19 compimento di una sequela di atti aventi oggettiva efficacia lesiva ed animati dall'intento di nuocere. Per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato. La natura interpretativa della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 11.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
20