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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2565/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
( ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Antonio Maiorana e Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona dell pro
[...] CP_3
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del Dirigente
Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il
Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
in persona Controparte_4
dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dal proprio delegato,
[...]
ai sensi dell'art.417-bis c.p.c. Controparte_5
- RESISTENTI
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024, esponeva di aver prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; − condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente con la decorrenza specificata nella parte narrativa del presente ricorso;
− condannare pertanto la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica- forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della
2
permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, con decorrenza delle somme da pagare dal quinquennio antecedente al deposito del presente ricorso;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_2
e l si costituivano in giudizio,
[...] Controparte_6
eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa alla scadenza del termine del 24 settembre 2025 per il deposito di note scritte.
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti intercorsi al quinquennio antecedente al deposito del ricorso, sicché l'eccezione di prescrizione formulata dagli assessorati convenuti va rigettata;
nel caso concreto, parte ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 17.11.2024, sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 17.11.2019 (cfr. nota di deposito del 17.11.2024 – fascicolo parte ricorrente).
Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo
3 indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificati di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (cfr. produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono
4 soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio stagionale con decorrenza dal 17 novembre 2019 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 17 novembre
2019, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore di delle differenze maturate Parte_1
5 a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 25.09.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2565/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
( ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Antonio Maiorana e Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona dell pro
[...] CP_3
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del Dirigente
Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il
Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
in persona Controparte_4
dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dal proprio delegato,
[...]
ai sensi dell'art.417-bis c.p.c. Controparte_5
- RESISTENTI
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024, esponeva di aver prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; − condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente con la decorrenza specificata nella parte narrativa del presente ricorso;
− condannare pertanto la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica- forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della
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permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, con decorrenza delle somme da pagare dal quinquennio antecedente al deposito del presente ricorso;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_2
e l si costituivano in giudizio,
[...] Controparte_6
eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa alla scadenza del termine del 24 settembre 2025 per il deposito di note scritte.
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti intercorsi al quinquennio antecedente al deposito del ricorso, sicché l'eccezione di prescrizione formulata dagli assessorati convenuti va rigettata;
nel caso concreto, parte ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 17.11.2024, sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 17.11.2019 (cfr. nota di deposito del 17.11.2024 – fascicolo parte ricorrente).
Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo
3 indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificati di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (cfr. produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono
4 soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio stagionale con decorrenza dal 17 novembre 2019 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 17 novembre
2019, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore di delle differenze maturate Parte_1
5 a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 25.09.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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