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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3747 del 2025, e vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'Avv. CORTESE GIACOMO, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.10.2025, la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo di aver prestato servizio presso la resistente con la qualifica CP_2 di infermiera e di aver svolto prestazioni aggiuntive per la somministrazione del vaccino contro il SARS-Cov-2 da marzo ad ottobre 2021, per un ammontare totale di ore pari a 221:33 ore e con diritto ad un'indennità complessiva di euro 10.475,00. Riferiva che l' , a fronte di quanto dovuto a titolo di retribuzione, Controparte_2 aveva corrisposto invece la sola somma di € 9.190,57. Chiedeva pertanto di “- Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto prestazioni aggiuntive di vaccinazione COVID-19 nei periodi indicati in narrativa, per complessive ore 221:33; - Ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità per la vaccinazione anti-COVID nella misura di € 50,00 per ora svolta;
- Ritenere e dichiarare che la ricorrente, per la mansione anzidetta, ha percepito complessivi € 9.190,57; - Ritenere e dichiarare che la ricorrente, per la mansione anzidetta, ha diritto alla differenza pari ad € 1.384,43 lordi;
Condannare, per l'effetto, l' al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_2 somma corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per
1 ciascun mese di spettanza, pari ad euro 1.384,43 lordi per i motivi indicati in ricorso od a quella cifra maggiore o minore ritenuta equa e giusta, oltre interessi come per Legge”, con il favore delle spese. A fondamento della propria pretesa richiamava l'art. 1 co. 464 L. 178/2020, a mente del quale spetta al personale infermieristico un'indennità lorda di € 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della campagna vaccinale per il contrasto al
Covid-19. Contr L' regolarmente intimata, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive così come descritte in ricorso è documentalmente comprovato dalla produzione documentale in atti (v. doc. “attestazioni di presenza”).
In diritto, deve osservarsi in primo luogo che la normativa richiamata dalla nota dell'Assessorato prot. 16070 del 23/03/2021 rimanda all'art. 29 comma 9 D.L. 104/2020 (convertito con L. 126/2020) secondo cui al fine “ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.” Se
è pur vero, da una parte, che la norma appena riportata aveva efficacia temporale limitata, poiché ripristinava dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 104/2020 (convertito con L. 126/2020); dall'altra è, però, intervenuto successivamente l'art. Art. 1 co. 464. L. 178/2020 dispone che
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS
CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonchè, per il personale infermieristico e per gli assistenti
2 sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del
21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione […]”.
Trattandosi di norme di pari grado gerarchico, occorre utilizzare il criterio cronologico al fine di risolvere l'antinomia normativa;
ciò comporta che deve darsi prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile. Nel caso di specie la L. di conversione n. 126/2020 è stata promulgata sulla Gazzetta n. 253 del 13.10.2020 Suppl. Ordinario n. 37, mentre la legge
178/2020 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30.12.20, con conseguente prevalenza di quest'ultima. Appurata la normativa applicabile al caso di specie, non può non rilevarsi che tale disposizione non può essere derogata –oltretutto in peius- tramite una semplice nota dell'Assessorato Regionale.
Tanto premesso, si evidenzia che il conteggio riportato in ricorso appare corretto e scevro da qualsivoglia vizio (del resto, è un mero calcolo aritmetico), il che consente di ritenere dovuta al ricorrente la somma di euro 9.190,57.
Da ultimo, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, (v. Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore della controversia, e della ridotta attività espletata ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un'indennità lorda di € 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per ogni ora di vaccinazione covid;
condanna l' convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_2
9.190,57 oltre interessi;
pone le spese di lite a carico della parte soccombente, liquidandole in euro 2.109,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 10/12/2025
Il Giudice
GE Di TE
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