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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.66/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “congedo ex art. 42 D.Lgs. 151/2001”
tra
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda vòlta ad ottenere l'accertamento in proprio favore della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento del congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/20021, ed illegittimo il diniego dell' , previa dichiarazione che la propria madre CP_1 Parte_2 coniuge dell'inabile in situazione di gravità, padre del ricorrente, era affetta da Persona_1 patologie invalidanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 6° del D.Lgs. n. 151/2001.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
Email_1
Lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure, dopo aver analiticamente esaminato la normativa di riferimento, art. 42 D.Lgs. 151/2001 e del D.M. n. 78/2000, cioè il decreto che, in attuazione dell'art. 4 comma 4° della legge n. 53 del 2000, identifica le “patologie specifiche” in presenza alle quali vi sia diritto al congedo, e cioè quelle indicate dall'art 2 comma 1 lettera d) nn. 1, 2 e 3, elencate ai fini della concessione del congedo per gravi motivi familiari, ha ritenuto che il coniuge dell'inabile e madre dell'istante non versava in Parte_3 Parte_2 alcuna di quelle categorie: ciò in quanto il Giudice a quo aveva ritenuto la diagnosticata (dal verbale della Commissione ) patologia di “cardiopatia ipertensiva, ischemia rivascolarizzata, CP_1
1 obesità con complicanze artrosiche, gonartrosi con deficit deambulatorio (70% di invalidità)” non tali da far sì che la versi in condizioni che annullino o riducano in maniera significativa Parte_2
l'autonomia personale al punto da impedirle l'assistenza del coniuge: tale condizione, ai sensi del D. M.278/2000, si concretizza soltanto quando l'invalidità derivi da forme patologiche gravi tali da compromettere seriamente l'autonomia personale in modo di non poter essere d'aiuto al familiare da assistere: condizioni non ravvisabili nella sig.ra Parte_2 Secondo l'appellante il Giudice a quo è caduto in errore in quanto, diagnosticata la Parte_2 successivamente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa (peraltro con verbale comunicato dopo l'emissione della sentenza, il che costituisce un fatto nuovo che il Giudice di primo grado non poteva conoscere) in percentuale del 75%, comunque l'invalidità accertata in relazione alla del 70% al momento della decisione renderebbe scontato che la stessa non è Parte_2 in grado di assistere il coniuge per le patologie da cui è affetta. Ed inoltre l'appellante aveva già fruito precedentemente di 410 giorni di congedo per assistere il padre, versando la madre nelle condizioni patologiche predette.
---§§ooo§§--- Incontestato il criterio di legge che consente l'attribuzione del congedo al coniuge dell'inabile, al convivente more uxorio, , alle parti dell'unione civile, ai genitori, i figli, i fratelli e le sorelle ed altri soggetti, in progressione nel senso che il primo titolare è il coniuge, ed in successione gli altri soggetti se il precedente parente o affine versi in condizione di inabilità (art. 42 D.Lgs. n. 151/2001
e interventi della Corte Costituzionale, per la cui parte si rimanda integralmente alla sentenza di primo grado), va qui ribadita la normativa dell'art. 2 comma 1° del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2021, secondo cui le patologie rilevanti da cui deve essere affetto il titolare del diritto all'assistenza (in favore del quale vi è diritto al godimento del congedo da parte del coniuge dell'inabile, convivente more uxorio, alle parti dell'unione civile, ai genitori, i figli, i fratelli e le sorelle ecc. secondo la progressione sopra indicata) si verifica per le seguenti patologie:
“1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.”
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,
2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori esercitari o del soggetto che esercita la potestà.
Ebbene, analizzando le patologie sopraindicate diagnosticate al coniuge dell'inabile, sig.ra ritiene questa Corte che la valutazione debba esser fatta, pur tenendo conto Parte_2 della riconosciuta invalidità del 70% (oggi 74%) tenendo conto che alla stessa risultano diagnosticate le patologie “cardiopatia ipertensiva, ischemia rivascolarizzata, obesità con complicanze artrosiche, gonartrosi con deficit deambulatorio”, che all'attualità non sono tali da annullare o da ridurre in maniera significativa la propria autonomia personale, a tal punto da impedirle di assistere il coniuge.
In tal senso la Corte ritiene immune la sentenza appellate dalle censure alla stessa mosse, con il conseguente rigetto dell'appello.
2 La peculiarità e novità della questione costituisce, a giudizio della Corte, giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese di questo grado di giudizio compensate.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “congedo ex art. 42 D.Lgs. 151/2001”
tra
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda vòlta ad ottenere l'accertamento in proprio favore della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento del congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/20021, ed illegittimo il diniego dell' , previa dichiarazione che la propria madre CP_1 Parte_2 coniuge dell'inabile in situazione di gravità, padre del ricorrente, era affetta da Persona_1 patologie invalidanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 6° del D.Lgs. n. 151/2001.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
Email_1
Lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure, dopo aver analiticamente esaminato la normativa di riferimento, art. 42 D.Lgs. 151/2001 e del D.M. n. 78/2000, cioè il decreto che, in attuazione dell'art. 4 comma 4° della legge n. 53 del 2000, identifica le “patologie specifiche” in presenza alle quali vi sia diritto al congedo, e cioè quelle indicate dall'art 2 comma 1 lettera d) nn. 1, 2 e 3, elencate ai fini della concessione del congedo per gravi motivi familiari, ha ritenuto che il coniuge dell'inabile e madre dell'istante non versava in Parte_3 Parte_2 alcuna di quelle categorie: ciò in quanto il Giudice a quo aveva ritenuto la diagnosticata (dal verbale della Commissione ) patologia di “cardiopatia ipertensiva, ischemia rivascolarizzata, CP_1
1 obesità con complicanze artrosiche, gonartrosi con deficit deambulatorio (70% di invalidità)” non tali da far sì che la versi in condizioni che annullino o riducano in maniera significativa Parte_2
l'autonomia personale al punto da impedirle l'assistenza del coniuge: tale condizione, ai sensi del D. M.278/2000, si concretizza soltanto quando l'invalidità derivi da forme patologiche gravi tali da compromettere seriamente l'autonomia personale in modo di non poter essere d'aiuto al familiare da assistere: condizioni non ravvisabili nella sig.ra Parte_2 Secondo l'appellante il Giudice a quo è caduto in errore in quanto, diagnosticata la Parte_2 successivamente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa (peraltro con verbale comunicato dopo l'emissione della sentenza, il che costituisce un fatto nuovo che il Giudice di primo grado non poteva conoscere) in percentuale del 75%, comunque l'invalidità accertata in relazione alla del 70% al momento della decisione renderebbe scontato che la stessa non è Parte_2 in grado di assistere il coniuge per le patologie da cui è affetta. Ed inoltre l'appellante aveva già fruito precedentemente di 410 giorni di congedo per assistere il padre, versando la madre nelle condizioni patologiche predette.
---§§ooo§§--- Incontestato il criterio di legge che consente l'attribuzione del congedo al coniuge dell'inabile, al convivente more uxorio, , alle parti dell'unione civile, ai genitori, i figli, i fratelli e le sorelle ed altri soggetti, in progressione nel senso che il primo titolare è il coniuge, ed in successione gli altri soggetti se il precedente parente o affine versi in condizione di inabilità (art. 42 D.Lgs. n. 151/2001
e interventi della Corte Costituzionale, per la cui parte si rimanda integralmente alla sentenza di primo grado), va qui ribadita la normativa dell'art. 2 comma 1° del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2021, secondo cui le patologie rilevanti da cui deve essere affetto il titolare del diritto all'assistenza (in favore del quale vi è diritto al godimento del congedo da parte del coniuge dell'inabile, convivente more uxorio, alle parti dell'unione civile, ai genitori, i figli, i fratelli e le sorelle ecc. secondo la progressione sopra indicata) si verifica per le seguenti patologie:
“1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.”
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,
2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori esercitari o del soggetto che esercita la potestà.
Ebbene, analizzando le patologie sopraindicate diagnosticate al coniuge dell'inabile, sig.ra ritiene questa Corte che la valutazione debba esser fatta, pur tenendo conto Parte_2 della riconosciuta invalidità del 70% (oggi 74%) tenendo conto che alla stessa risultano diagnosticate le patologie “cardiopatia ipertensiva, ischemia rivascolarizzata, obesità con complicanze artrosiche, gonartrosi con deficit deambulatorio”, che all'attualità non sono tali da annullare o da ridurre in maniera significativa la propria autonomia personale, a tal punto da impedirle di assistere il coniuge.
In tal senso la Corte ritiene immune la sentenza appellate dalle censure alla stessa mosse, con il conseguente rigetto dell'appello.
2 La peculiarità e novità della questione costituisce, a giudizio della Corte, giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese di questo grado di giudizio compensate.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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