Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Domanda procedibile se viene esperita la mediazione, al posto della negoziazione assistitaAccesso limitatoFrancesco Toschi Vespasiani · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO A GROTTE IL 02/08/50 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Pietro Di Piazza
ATTORE
CONTRO
NATA A GROTTE IL Controparte_1
14/08/60 rapp. e dif. dall'Avv. Fabrizio Caltagirone
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21/02/2023 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al rimborso di una parte della somma contenuta in alcuni Buoni Fruttiferi da essi acquistati presso la filiale di Grotte della Controparte_2 ovvero in subordine al pagamento in suo favore
[...] della somma di euro 5.750,00 pari all'importo contenuto nei buoni in argomento a titolo di indebito arricchimento. costituitasi in Controparte_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento. Piace in primo luogo e nel rito commentare l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 165 c.p.c. A tal riguardo giova ricordare come nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del
2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore
2 di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. Al riguardo è bene prendere le mosse dal dato normativo di riferimento, ossia dall'art. 165 c.p.c., che, al primo comma, prevede, senza ulteriore specificazione, che la costituzione dell'attore debba avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto previo deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, del fascicolo di parte contenente l'originale dell'atto di citazione, della procura e dei documenti offerti in comunicazione, mentre, al secondo comma, impone, per il caso di pluralità di convenuti, che l'originale dell'atto di citazione sia inserito nel fascicolo “entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Il problema che sul punto si pone è, essenzialmente, se tale ultima previsione specifichi il termine di costituzione, che, pertanto, inizierebbe a decorrere dall'ultima notificazione, ovvero procrastini soltanto una delle formalità a ciò necessarie, cioè l'inserimento nel fascicolo dell'originale dell'atto di citazione. Ad avviso di questo giudice, la tesi della decorrenza del termine di costituzione dall'ultima notificazione trova il proprio fondamento, oltre che in esigenze pratiche di non poco momento, in solide argomentazioni di carattere esegetico e sistematico, mentre quella restrittiva poggia su una formalistica e tutto sommato labile lettura dell'art. 165, secondo
3 comma, c.p.c. Invero, tale disposizione si limita a disciplinare l'ipotesi, peraltro solo eventuale, in cui l'attore si sia costituito prima della restituzione dell'originale dell'atto di citazione, prevedendo un termine ultimo per il deposito di tale originale: essa, dunque, in buona sostanza “consente” all'attore di costituirsi in cancelleria anche senza depositare l'originale dell'atto di citazione, ma non gli “impone” affatto di costituirsi entro un termine decorrente dalla prima notificazione, sicché, come sostenuto da autorevole dottrina, appare arbitraria l'operazione di passare da un significato autorizzatorio, cioè volto ad ampliare le facoltà processuali del soggetto, a un significato gravatorio, cioè volto ad imporre un onere. In effetti, già con la sentenza n. 15777 del 2004, la Suprema
Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso (in quel caso, come in quello di specie, depositato solo una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce della
Suprema Corte Corte, tanto a Sezioni semplici, quanto a
4 Sezioni unite, per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia. Di conseguenza, deve ritenersi che iscrivendo la causa a ruolo il 6 Parte_1 marzo 2023, abbia rispettato il termine perentorio di dieci giorni prescritto dalla legge. A commento dell'ulteriore doglianza nel rito espressa dalla convenuta ritiene questo Giudice che l'eccezione sollevata da quest'ultima, relativa al mancato esperimento da parte dell'attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, non meriti accoglimento. Occorre puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita. In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla l.162/2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a
5 qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1). Prevedendo altresì che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (art. 3 comma 5). La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione di una valutazione del legislatore di opportunità di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del
2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà. E' stato altresì puntualizzato che "con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del
D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano. Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non
6 totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010 risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore. Da quanto fin qui osservato può trarsi un ulteriore principio, vale a dire che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l'esperimento obbligatorio della mediazione
(art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010). A tanto si perviene sulla base dell'autorevole insegnamento del Giudice delle
Leggi che ha, nella sentenza n. 97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle "misure di
ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di
7 omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può
"assumere diritti od obblighi connessi con gli affari trattati" nè percepire compensi direttamente dalle parti
(comma 1); dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita
"dichiarazione di imparzialità" e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b).
Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall'art. 14 bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
8 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito fondamentale al fine del suo esito positivo di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro
è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità. La lumeggiata eterogeneità, nei termini appena illustrati, trova d'altro canto un chiaro riscontro nella giurisprudenza Costituzionale. La Consulta infatti esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha rimarcato che la mancanza, in essa, "di un soggetto terzo che, come avviene per la
9 mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione", se da un lato "comporta l'impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica", dall'altro "induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso". L'evidenziata disomogeneità delle due fattispecie poste a confronto induce a escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla mediazione e, quindi, la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda. In altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale. Da ciò il rigetto dell'eccezione in commento. Piace ancora prima di affrontare il merito della vicenda fornita alla nostra attenzione ricordare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della
10 prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità.
Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens. Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del
11 principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di
12 dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso.
Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto.
L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un
13 fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi. Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art. 2033
c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta. Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico
14 giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697 c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben superabile. La Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso,
15 oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio. Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme. Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema
Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento,
16 ha adottato, la medesima soluzione accolta dallo stesso
S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere
17 probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando "per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore.", spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità).
Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, è meritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto attoreo con riferimento alla decisiva circostanza relativa al fatto che Parte_1 abbia instato al fine di ottenere il pagamento
[...] della somma di euro 5.750,00 da parte di
[...]
a titolo di restituzione della quota di sua CP_1 spettanza contenuta nei buoni postali fruttiferi meglio indicati in atti in ossequio al principio dettato dall'art. 1375 c.c. pertanto ha Controparte_1
18 indebitamente trattenuto l'importo suddetto come appositamente documentato da Parte_1
Dubbio alcuno può pertanto nutrirsi in riguardo al fatto che la convenuta non sia stata in grado di dimostrare la causa giuridica della percezione di tale somma, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a farle assumere la veste e i poteri di creditrice spettando come abbiamo visto all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione. Peraltro giova ricordare in aggiunta alle considerazioni di carattere generale sopra espresse che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Orbene, detta prova da parte della convenuta oggi non è stata fornita. Inoltre ad avviso di questo giudice, il menzionato, colpevole inadempimento, da parte della convenuta, dell'obbligazione contrattualmente assunta senz'altro valutabile come “grave”, per gli effetti pregiudizievoli inevitabilmente connessi alla mancata consegna della somma dovuta all'attore deve, ritenersi provato, alla stregua delle emergenze processuali appena
19 descritte, non smentite da contrarie risultanze processuali. Per le esposte ragioni, dunque, la convenuta ha indebitamente trattenuto una somma corrispondente all'intero valore dei buoni fruttiferi così come contrattualmente pattuito inter partes, con il conseguente riconoscimento, in favore dell'odierno attore, del diritto a vedersi restituire da parte della convenuta la somma a tale titolo dalla stessa trattenuta in suo favore così come previsto dal vincolo contrattuale instauratosi tra gli odierni contendenti. Infatti tale vincolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti. Pertanto avendo la convenuta indebitamente trattenuto l'intero importo dei buoni fruttiferi postali meglio indicati in atti deve essere condannata al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 5.750,00 oltre interessi dal dì della richiesta di restituzione (13/01/2023) fino all'effettivo rimborso pari alla quota di sua spettanza. Piace a questo punto precisare che la restituzione a favore della parte attrice non inerisce ad obbligazione risarcitoria e, quando attiene, come nella fattispecie, a somma di denaro, dà luogo ad un debito, non di valore ma, di valuta, non soggetto alla rivalutazione monetaria e pertanto non può così come richiesto dall'attore riconoscersi la rivalutazione monetaria su detto importo, non trattandosi nel caso di specie di un debito risarcitorio, ma di un effetto restitutorio. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna
[...] al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 5.750,00 oltre interessi
[...] dal dì della richiesta di restituzione (13/01/2023) fino all'effettivo rimborso;
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
2.000,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 08/01/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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