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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5932 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”
TRA
(nato a Rionero in [...] il [...], C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Farina, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
pagina 1 di 5 (nata a [...] il [...], CF: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Iacobone ed elettivamente domiciliata come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta in presenza, i difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 27 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 4 dicembre 2023 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente e che dalla unione non sono nati figli, che i coniugi sono separati e che vi sono le condizioni per la pronuncia divorzile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che l'on.le Tribunale di Foggia, sentiti i coniugi, esperite le prove e assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, voglia così provvedere: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordata-rio contratto in Cerignola il
24.10.09 tra e , con ogni conseguenziale provvedimento Parte_1 Controparte_1
di legge;
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, per-tanto, nessun assegno è dovuto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cerignola di procedere alle annotazioni conseguenti alla sentenza;
- con vittoria di spese di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perchè privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo comma della stessa norma;
In via principale e nel merito: - Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B della Legge 1.12.1970 n. 898 come modificato dalla Lg. 74/87, lo scioglimento del
pagina 2 di 5 matrimonio concordatario contratto in Cerignola il 24.10.2009 tra e Parte_1
; - In via riconvenzionale, porre a carico del Dottor CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra , a far tempo dalla domanda, a CP_1
titolo di assegno divorzile la somma di € 1.000,00, ovvero quella diversa che risultasse dovuta in esito agli accertamenti istruttori, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
All'esito della udienza del 6 marzo 2024, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. (segnatamente, è stato così disposto: “visto
l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente (esaminate le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente e, per altro verso, ritenuto non provata la capacità reddituale della resistente, tenuto altresì conto di quanto rappresentato dal ricorrente secondo cui, di fatto, la moglie lavora “nell'esercizio commerciale simulatamente donato al figlio”, come risulta da contratto di donazione di azienda del 30.12.2019 – circostanza invero contestata dalla resistente – ed è stata recentemente beneficiata dai ricavi della vendita di un bene immobile a lei appartenente, per la somma di euro 170.000,00, disponendo la stessa, peraltro, di una somma di euro 100.000,00 giacente sul c./c. cointestato con il figlio, come dalla medesima confermato, a smentita quindi del dedotto peggioramento della propria condizione reddituale;
tenuto conto di quanto riconosciuto in favore della richiedente nel pendente giudizio di separazione, in esito al giudizio di reclamo interposto avverso l'ordinanza presidenziale) l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di
€ 500, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT) Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Alla udienza del 23 dicembre 2024 i difensori hanno precisato le conclusioni, rinunciando alle prove ammesse e chiedendo la conferma della ordinanza del 6 marzo 2024.
°°°°°°°°°
pagina 3 di 5 L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nei propri atti.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto ed ai redditi dell'obbligato sono le previsioni relative all'assegno divorzile, come disciplinate dalla ordinanza del 6 marzo 2024, peraltro confermata in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari. Sussiste la condizione della disparità reddituale tra le parti e vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Stante l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cerignola in data 24 ottobre 2009 (atto n. 31, p. I serie , anno 2009, Ufficio 1);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. conferma l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 6 marzo 2024;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5932 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”
TRA
(nato a Rionero in [...] il [...], C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Farina, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
pagina 1 di 5 (nata a [...] il [...], CF: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Iacobone ed elettivamente domiciliata come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta in presenza, i difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 27 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 4 dicembre 2023 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente e che dalla unione non sono nati figli, che i coniugi sono separati e che vi sono le condizioni per la pronuncia divorzile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che l'on.le Tribunale di Foggia, sentiti i coniugi, esperite le prove e assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, voglia così provvedere: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordata-rio contratto in Cerignola il
24.10.09 tra e , con ogni conseguenziale provvedimento Parte_1 Controparte_1
di legge;
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, per-tanto, nessun assegno è dovuto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cerignola di procedere alle annotazioni conseguenti alla sentenza;
- con vittoria di spese di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perchè privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo comma della stessa norma;
In via principale e nel merito: - Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B della Legge 1.12.1970 n. 898 come modificato dalla Lg. 74/87, lo scioglimento del
pagina 2 di 5 matrimonio concordatario contratto in Cerignola il 24.10.2009 tra e Parte_1
; - In via riconvenzionale, porre a carico del Dottor CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra , a far tempo dalla domanda, a CP_1
titolo di assegno divorzile la somma di € 1.000,00, ovvero quella diversa che risultasse dovuta in esito agli accertamenti istruttori, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
All'esito della udienza del 6 marzo 2024, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. (segnatamente, è stato così disposto: “visto
l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente (esaminate le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente e, per altro verso, ritenuto non provata la capacità reddituale della resistente, tenuto altresì conto di quanto rappresentato dal ricorrente secondo cui, di fatto, la moglie lavora “nell'esercizio commerciale simulatamente donato al figlio”, come risulta da contratto di donazione di azienda del 30.12.2019 – circostanza invero contestata dalla resistente – ed è stata recentemente beneficiata dai ricavi della vendita di un bene immobile a lei appartenente, per la somma di euro 170.000,00, disponendo la stessa, peraltro, di una somma di euro 100.000,00 giacente sul c./c. cointestato con il figlio, come dalla medesima confermato, a smentita quindi del dedotto peggioramento della propria condizione reddituale;
tenuto conto di quanto riconosciuto in favore della richiedente nel pendente giudizio di separazione, in esito al giudizio di reclamo interposto avverso l'ordinanza presidenziale) l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di
€ 500, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT) Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Alla udienza del 23 dicembre 2024 i difensori hanno precisato le conclusioni, rinunciando alle prove ammesse e chiedendo la conferma della ordinanza del 6 marzo 2024.
°°°°°°°°°
pagina 3 di 5 L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nei propri atti.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto ed ai redditi dell'obbligato sono le previsioni relative all'assegno divorzile, come disciplinate dalla ordinanza del 6 marzo 2024, peraltro confermata in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari. Sussiste la condizione della disparità reddituale tra le parti e vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Stante l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cerignola in data 24 ottobre 2009 (atto n. 31, p. I serie , anno 2009, Ufficio 1);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. conferma l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 6 marzo 2024;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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