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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato , in proprio, dalla società debitrice
cf , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e socio accomandatario
[...]
, e per esso l'Amministratore di sostegno Avv Giulia Pt_1
Molinari
Avv A Gattei
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la socità debitrice ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale: la società ha ad oggetto attività di autotrasporti per conto di terzi;
ritenuto che
il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente, poiché i ricavi dichiarati dall'impresa nell'esercizio 2022 superano gli € 200.000 ( €
238.417,99 ); ritenuto che versi Parte_1
effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi: l'attività di impresa è cessata nel 2022, a seguito di una gravissima patologia che ha afflitto l'accomandatario e che lo ha reso totalmente invalido ( ad oggi egli risulta amministrato e ricoverato in una struttura ); già all'esito dell'esercizio 2021 la società aveva conseguito perdite per € 74.000; il debito fin qui accertato dall'amministratore di sostegno è di circa € 410.000, di cui oltre € 391.000 nei confronti dell'Erario per imposte non versate;
la società non ha più dipendenti dalla fine del 2022; due autocarri
– urgono intestati alla società risultano venduti nel gennaio 2023;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa Parte_1
e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con
[...]
regolarità alle obbligazioni assunte;
- 2 - rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
ritenuto che
la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore debbano essere determinate dal GD, all'esito di apposita relazione del curatore, ex art 146 c 2 cci;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121 e 256 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
CC, via Berlinguer 33 Fraz Villa CC , ed avente ad oggetto attività di autotrasporto per conto terzi, nonché del socio accomandatario cf Parte_1
, nato a [...] il [...] , rappresentato C.F._1
dall'Amministratore di sostegno Avv Giulia Molinari
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore l'Avv Anna
Belli
AUTORIZZA
- 3 - Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 9,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di GI;
- 4 - ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
CP_1
- 5 - al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato , in proprio, dalla società debitrice
cf , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e socio accomandatario
[...]
, e per esso l'Amministratore di sostegno Avv Giulia Pt_1
Molinari
Avv A Gattei
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la socità debitrice ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale: la società ha ad oggetto attività di autotrasporti per conto di terzi;
ritenuto che
il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente, poiché i ricavi dichiarati dall'impresa nell'esercizio 2022 superano gli € 200.000 ( €
238.417,99 ); ritenuto che versi Parte_1
effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi: l'attività di impresa è cessata nel 2022, a seguito di una gravissima patologia che ha afflitto l'accomandatario e che lo ha reso totalmente invalido ( ad oggi egli risulta amministrato e ricoverato in una struttura ); già all'esito dell'esercizio 2021 la società aveva conseguito perdite per € 74.000; il debito fin qui accertato dall'amministratore di sostegno è di circa € 410.000, di cui oltre € 391.000 nei confronti dell'Erario per imposte non versate;
la società non ha più dipendenti dalla fine del 2022; due autocarri
– urgono intestati alla società risultano venduti nel gennaio 2023;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa Parte_1
e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con
[...]
regolarità alle obbligazioni assunte;
- 2 - rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
ritenuto che
la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore debbano essere determinate dal GD, all'esito di apposita relazione del curatore, ex art 146 c 2 cci;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121 e 256 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
CC, via Berlinguer 33 Fraz Villa CC , ed avente ad oggetto attività di autotrasporto per conto terzi, nonché del socio accomandatario cf Parte_1
, nato a [...] il [...] , rappresentato C.F._1
dall'Amministratore di sostegno Avv Giulia Molinari
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore l'Avv Anna
Belli
AUTORIZZA
- 3 - Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 9,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di GI;
- 4 - ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
CP_1
- 5 - al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
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