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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1043/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1043 /2022 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Alessandro Pontremoli del Foro di La Spezia appellanti contro
, con sede in Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place Controparte_1
(E14HP), iscritta al Company House di Cardiff al n. , in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv.to , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Piero Negro del Foro di Savona, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in (16122) Genova, Via Padre Santo, n. 5/11A appellato
CONCLUSIONI: congiunte: “rimessione sul ruolo del presente procedimento, fissando contestualmente una nuova udienza, affinché il giudizio sia successivamente lasciato estinguere ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ.”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.364/2022 pubblicata il 19.05.2022 dal Tribunale della Spezia.
All'esito della rimessione al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, le parti hanno chiesto congiuntamente, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la rimessione della causa sul ruolo dichiarando l'intenzione di non comparire alle successive udienze per intervenuto accordo stragiudiziale tra le stesse.
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025, fissata con trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter cpc, all'esito della rimessione sul ruolo, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza. La Corte fissava quindi, con ordinanza 8 marzo 2025, nuova udienza per il giorno 19 marzo 2025 in presenza.
All'udienza del giorno 19 marzo 2025 nessuna delle parti è comparsa all'udienza e la causa veniva posta in decisione immediata.
Stante quanto sopra, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione della stessa.
Ritenuto, in particolare, che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cpc, che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, nel rito ante
Cartabia, come il presente, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nella struttura collegiale del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, non essendo detti provvedimenti più soggetti a reclamo, ed essendo perciò decisori e definitivi (Cass. n. 5610 del 2001; Cass. n. 12537 del 2003; Cass. n. 11594 del 2005;
Cass. 11434 del 2007).
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che le spese di lite devono essere poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 2) pone le spese di lite definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1043/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1043 /2022 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Alessandro Pontremoli del Foro di La Spezia appellanti contro
, con sede in Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place Controparte_1
(E14HP), iscritta al Company House di Cardiff al n. , in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv.to , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Piero Negro del Foro di Savona, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in (16122) Genova, Via Padre Santo, n. 5/11A appellato
CONCLUSIONI: congiunte: “rimessione sul ruolo del presente procedimento, fissando contestualmente una nuova udienza, affinché il giudizio sia successivamente lasciato estinguere ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ.”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.364/2022 pubblicata il 19.05.2022 dal Tribunale della Spezia.
All'esito della rimessione al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, le parti hanno chiesto congiuntamente, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la rimessione della causa sul ruolo dichiarando l'intenzione di non comparire alle successive udienze per intervenuto accordo stragiudiziale tra le stesse.
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025, fissata con trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter cpc, all'esito della rimessione sul ruolo, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza. La Corte fissava quindi, con ordinanza 8 marzo 2025, nuova udienza per il giorno 19 marzo 2025 in presenza.
All'udienza del giorno 19 marzo 2025 nessuna delle parti è comparsa all'udienza e la causa veniva posta in decisione immediata.
Stante quanto sopra, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione della stessa.
Ritenuto, in particolare, che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cpc, che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, nel rito ante
Cartabia, come il presente, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nella struttura collegiale del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, non essendo detti provvedimenti più soggetti a reclamo, ed essendo perciò decisori e definitivi (Cass. n. 5610 del 2001; Cass. n. 12537 del 2003; Cass. n. 11594 del 2005;
Cass. 11434 del 2007).
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che le spese di lite devono essere poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 2) pone le spese di lite definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 3/3