Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entambi rappresentati e difesi -giusta procura allegata al ricorso congiunto- dall'Avv. VALENTINA
BARUFFI (C.F.: ), del Foro di Sondrio, con studio in Sondrio, Via Trento n. CodiceFiscale_3
13/C, tel. 0342-053267, fax 0342-1895130, pec: ed ivi Email_1
elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio concordatario pagina 1 di 8
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e,
trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione e pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 maggio 2009 con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente e con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) AFFIDAMENTO E FREQUENTAZIONI
Affido dei figli minorenni NA e ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di NA e , saranno assunte di comune accordo Per_1
da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
Sul punto i genitori concordano e confermano che i figli minori NA e conservino Per_1 la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Lanzada (SO), Via Sasso Rosso n. 105 con la madre, impegnandosi a mantenere e a garantire continuità all'attuale gestione condivisa della stessa e, per come attuata in fatto (positivamente) ormai da anni.
*****
Nello specifico, nell'interesse esclusivo dei figli e tenendo conto delle esigenze degli stessi e degli impegni lavorativi dei genitori, il calendario delle frequentazioni dei minori sarà il seguente:
– I figli minori vivranno con la madre durante la settimana con facoltà del padre di pagina 2 di 8 vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera (il genitore che avrà con sé i figli li riporterà presso l'abitazione dell'altro, salvo accordi diversi);
– Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale compatibilmente con il suo orario di lavoro, due settimane durante il periodo estivo, una settimana durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali, nonché tutte le volte che il il signor o desideri, previo accordo e compatibilmente con gli impegni Pt_2
dei minori.
Resta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente la permanenza dei figlii con ciascuno di essi, anche ampliando i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
tenendo conto sia delle richieste provenienti dai minori, sia delle loro esigenze scolastiche,
sportive e ricreative in genere, il tutto contemperato con gli impegni lavorativi e familiari dei genitori.
In ogni caso:
– nei casi di malattia dei figli ciascun genitore potrà far visita agli stessi presso l'abitazione in cui si troveranno, previo accordo telefonico;
– i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente;
– le vacanze estive verranno concordate di anno in anno e in ogni caso (come già precisato) due settimane durante il periodo estivo, una settimana durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali, nonché tutte le volte che il signor o desideri, Pt_2
previo accordo con i figli e compatibilmente con gli impegni dei minori, ormai in età
adolescenziale;
– i genitori si impegneranno reciprocamente a comunicarsi i recapiti dei luoghi di villeggiatura dove soggiorneranno con i figli nel periodo di vacanza di propria competenza.
Al fine di garantire il rispetto del punto che precede i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i loro recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori provincia e all'estero quando avranno con sé i figli.
pagina 3 di 8 Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 473 bis c.p.c. (“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”) si deposita piano genitoriale relativo ai figli minori.
****
2) MANTENIMENTO
Il signor orrisponderà alla GN , a titolo di concorso per il Pt_2 Parte_1
mantenimento dei figli NA e sino al raggiungimento della loro indipendenza Per_1
economica, la somma mensile complessiva di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 28 di ogni mese;
L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla GN con espressa rinuncia Parte_1
del signor er quanto di sua competenza, mentre delle detrazioni fiscali usufruiranno Pt_2
entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre secondo il seguente schema:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal pagina 4 di 8 medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private)
erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) dotazione informatica
(come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
f) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) tasse scolastiche di istituti pubblici per tutto il periodo dell'obbligo scolastico.
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (i genitori dovranno comunque concordare sulla scelta dello sport in base alle inclinazioni della figlia, e sull'esercizio di attività agonistica) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
pagina 5 di 8 viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che ha anticipato la spesa o che dovrà provvedervi entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza deli figli.
Le parti, inoltre, prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 11/10/2024 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
23 maggio 2009 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tresivio (SO), atto n. 00003
p.2 s. A 2009) dalla cui unione sono nati due figli: in Sondrio in data 5 settembre Parte_3
2009 e in Sondrio in data 30 settembre 2011, allegando: che dopo un periodo di serena CP_1 convivenza, l'unione tra i due coniugi è andata progressivamente incrinandosi, così facendo venir meno quella affectio maritalis che era alla base della vita comune tanto da indurli a prendere la decisione di separarsi;
che in data 12 marzo 2015 il Tribunale di Sondrio, ritenutane la conformità alla legge e agli interessi delle parti, omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso introduttivo e confermate in udienza;
che sono trascorsi oltre dieci anni dall'udienza
Presidenziale di separazione, e ciò senza che vi sia stata riconciliazione e la comunione spirituale e pagina 6 di 8 materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
che la frattura irreversibile e l'allontanamento affettivo e psicologico dei coniugi determina l'oggettiva impossibilità di ricostruire la comunione.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 14/10/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. rinviato al 21/1/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (atteso che l'udienza presidenziale è stata tenuta il 10/3/2013 giusta omologa del
12/3/2015 pronunciata dal Tribunale di Sondrio – doc. 3);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero il 14/10/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori Parte_3 in Sondrio in data 5 settembre 2009 e in Sondrio in data 30 settembre 2011,
[...] CP_1 laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 n Tresivio in data 23 maggio 2009 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pt_2
Tresivio (SO), atto n. 00003 p.2 s. A 2009);
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 8 di 8