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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 834/2024 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2025, e vertente
TRA
, e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. RUGGERI GIOVAN PAOLO e dall'Avv. RUGGERI PIETRO, presso il cui studio in Terni, Corso del Popolo n. 37, sono elettivamente domiciliati, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attori
E
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPONI STEFANIA, presso il cui studio in Terni, Via San
Nicandro n. 104, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUZI GIANLUCA, presso il cui studio in Controparte_2
Terni, Via della Caserma n. 18, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di intervento;
interventore volontario
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 , Parte_1 Parte_2
e evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni il
[...] Parte_3 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ammessi ed espletati i mezzi di prova come qui domandati e/o quelli ulteriori dei quali si farà successiva richiesta nel rispetto dei termini e delle forme di legge, accertare e dichiarare la invalidità della delibera assembleare assunta dal convenuto in data 9.2.2024 della quale qui si tratta per le CP_1 ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero disporne l'annullamento e, comunque attestandone la totale ed assoluta inefficacia. Con vittoria di
1 competenze legali e spese di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni gli attori denunciavano: (1) l'invalidità della delibera condominiale del 9.2.2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. consistente nell'omessa convocazione delle comproprietarie e all'assemblea Parte_3 Parte_1 dell'8.2.2024 (in prima convocazione) e del 9.2.2024 (in seconda convocazione); (2) l'invalidità della delibera assunta in seconda convocazione il 9.2.2024 per non essersi tenuta la prima convocazione o, comunque, per non omessa indicazione dell'esito della prima convocazione nella delibera del
9.2.2024, in violazione dell'art. 1130, n. 7, c.c., tenuto altresì conto che il numero di condomini presenti all'assemblea del 9.2.2024 non raggiungeva la metà del valore dell'edificio, per cui l'assemblea non poteva considerarsi validamente costituita;
(3) l'invalidità della delibera condominiale per omessa trasmissione dei rendiconti in violazione dell'art. 1130 bis c.c., così precludendo ai condomini di verificare prima dell'assemblea se la situazione patrimoniale indicata corrispondeva a quella reale, tenuto altresì conto che l'amministratore non aveva offerto in comunicazione i bilanci consuntivi degli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed il bilancio preventivo per il 2023/2024; (4) l'invalidità della delibera per incompletezza, indeterminatezza e non intellegibilità dei bilanci approvati, tenuto conto che Parte_2
aveva chiesto all'amministratore di ricevere copia dei rendiconti condominiali relativi
[...] agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché del preventivo 2023/2024, esercitando il diritto di cui all'art. 1130 bis c.c. e che l'amministratore aveva fornito solamente frazioni di tali documenti, da cui peraltro non emergevano i contributi versati da ciascun CP_1
e l'indicazione del periodo a cui imputare i relativi pagamenti, né le voci di spesa sostenute, né documentazione utile a capire i consumi reali di riscaldamento sostenuti da ciascun condomino;
(5)
l'invalidità della delibera condominiale per erroneità dei bilanci approvati, perché in essi risultavano voci di spesa che gli attori non avevano sostenuto e, in particolare, (a) nel bilancio preventivo del
2023/2024 risultava una voce di spesa a carico di denominata “causa Parte_2
Cucchetto” che non doveva gravare su tale condomino, trattandosi di spese legali sostenute dal proprio per avversare la tesi del;
(b) nel consuntivo 2022/2023 CP_1 Parte_2 risultava a carico degli attori una spesa per “riscaldamento volontario 80%” che non teneva conto del distacco dall'impianto condominiale realizzato sin dalla gestione 2021/2022, né del fatto che tali beni non generavano più alcun consumo a carico del;
(6) l'invalidità della delibera per CP_1 illegittima approvazione di una pluralità di bilanci condominiali in un'unica assemblea in violazione del combinato disposto degli artt. 1130, n. 10, e 1135 c.c..
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 21.7.2024 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di “dichiarato preliminarmente ammissibile Controparte_2
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) In adesione alle allegazioni ed alle conclusioni esposte dalle Parti attrici nell' Atto di citazione con specifico riferimento al punto “F” dello stesso nonché ai punti 5 e 6 della presente RS , disattesa ogni contraria istanza , ammessi ed espletati i mezzi di prova come richiesti nonché quelli ulteriori dei quali si farà successiva istanza nei termini di Legge , dichiarare la nullità della Delibera condominiale dello 09.02.2024 per palese violazione del principio dell'“ annualità della rendicontazione” ; 2) Sempre in adesione alle allegazioni delle Parti attrici , riassunti nei punti 1 , 2
, 3 e 4 della presente RS , sussistendo comunque l' interesse dell'interveniente all'invalidazione della Deliberazione condominiale dello 09.02.2024 in quanto avente ad oggetto l'
2 approvazione di bilanci recanti saldi , necessari ai fini della ripartizione delle spese a carico di ogni singolo condòmino , del tutto non aderenti all' effettiva situazione patrimoniale del , CP_1 piaccia all'Ill.mo intestato Ufficio dichiarare l' annullamento della Deliberazione dello 09.02.2024
. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge anche in relazione al comportamento processuale della Parte convenuta . Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A tal fine, l'interventore deduceva che: - l'amministratore aveva omesso di inviare la documentazione necessaria per l'approvazione dei bilanci all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per i giorni
8-9.2.2024, limitandosi ad affermare che era già in possesso dei condomini;
- l'interventore, presente in assemblea, si era opposto all'approvazione dei bilanci e che al fine di impugnare la delibera del
9.2.2024 aveva chiamato in mediazione il , senza esito positivo;
- la delibera CP_1 assembleare era nulla perché con essa erano stati approvati i bilanci relativi a diverse annualità (dal
2020 al 2024) in violazione dell'art. 1135 c.c.; - nel 2017 l'amministratore aveva stipulato nuovi contratti di fornitura senza previa autorizzazione assembleare o successiva ratifica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.12.2024 si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo al Tribunale: “in via preliminare di rito: - Disporre la Controparte_1 remissione in termini del attesa la vacatio Controparte_3 dell'amministratore del condominio;
- In via preliminare nel merito: - Dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- Nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della presente comparsa;
estromettere l'intervenuto Dott. per quanto esposto nella narrativa del presente atto;
in ogni caso rigettare tutte le Controparte_2 domande interposte in pregiudizio del convenuto con vittoria di spese di lite. Con riserva CP_1 di integrare le istanze istruttorie all'esito del pronunciamento del G.I. in merito alla richiesta di rimessione in termini.”
In via pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea per tardiva proposizione del giudizio di merito a seguito dell'esito negativo della mediazione, comunicata alle parti in data 22.3.2024. Sosteneva che il procedimento di merito doveva esser introdotto il 21.4.2024,
e non il 17.5.2024. Affermava che l'improcedibilità della domanda discendeva, inoltre, dalla mancata coincidenza tra i fatti a fondamento della pretesa rappresentati in mediazione e quelli dedotti con l'atto di citazione, avendo omesso di indicare, quali motivi di impugnazione, l'invalidità della delibera del 9.2.2024 per mancanza della maggioranza, e l'illegittimo addebito a bilancio delle spese relative alla “causa Cucchetto”.
Chiedeva, poi, ex art. 153 c.p.c. la rimessione in termini rappresentando che l'amministratore di condominio era subentrato al precedente accettando l'incarico solo in occasione Controparte_4 dell'assemblea del 24.10.2024, quando ormai erano decorsi i termini di cui all'art. 166 c.p.c. per una costituzione tempestiva. A sostegno della richiesta deduceva che era venuta meno la capacità processuale del precedente amministratore, cessato dalla carica nel giugno 2024 e che, quindi, non avrebbe potuto costituirsi nel presente giudizio.
Aggiungeva, poi, che all'assemblea condominiale del 24.10.2024 erano stati approvati gli stessi bilanci oggetto dell'attuale procedimento, per cui si era verificata una cessazione della materia del contendere. Chiedeva una compensazione delle spese di lite, stante la fondatezza delle eccezioni e difese svolte. Contestava l'ammissibilità dell'intervento del di cui chiedeva l'estromissione CP_2 dal giudizio.
3 Con ordinanza del 19.12.2024 il giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. avanzata dal convenuto. La causa veniva discussa oralmente all'udienza CP_1 dell'8.1.2025 e la decisione veniva riservata ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. Anzitutto, va dato atto che la materia del contendere è cessata tra tutte le parti in causa.
Essa si verifica quando nel corso del giudizio accadono “fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (così in Cass. 30251 del 31.10.2023).
Ebbene, in corso di causa e, precisamente, in data 24.10.2024 il Controparte_1 ha adottato una nuova delibera sugli stessi argomenti di quella del 9.2.2024
[...] qui impugnata (cfr. all. 9 fascicolo attori) e, come tale, sostitutiva della precedente. Il 24.10.2024, oltre all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo amministratore ( , sono stati, Controparte_4 infatti, approvati i nuovi bilanci consuntivi per gli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024, nonché il bilancio preventivo 2024-2025.
In analogia con quanto previsto in materia societaria (art. 2377, co. 8, c.c.) se sopravviene la sostituzione della delibera asseritamente invalida il giudice non può pronunciarsi sulla domanda di annullamento per cessazione della materia del contendere. Il giudice non può infatti sindacare, neppure incidentalmente, sulla legittimità della delibera sostitutiva, che può semmai essere sottoposta ad ulteriore impugnazione se non si ritiene legittima (cfr. Trib. Torino del 19.6.2008 n. 4459; Trib
Monza del 5.3.2001).
Pertanto, nel caso di specie si è verificata una cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (cfr. Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016, Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 11961/2004) degli attori – e dell'interveniente che deve esser valutato al momento della decisione (cfr. CP_2
Cass. del 8.6.2020 n. 10847).
Nel presente giudizio, tutte le parti hanno concordemente dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere tra di esse. Ben può affermarsi che le parti hanno sottoposto conclusioni conformi al Giudice, fatta eccezione per la questione delle spese di lite su cui ci si può pronunciare in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 21757/2021; conf. Cass. S.U. n.
13969/2004).
3. Vanno, allora, regolate le spese processuali applicando il criterio della soccombenza virtuale, che impone di esaminare, in chiave prognostica, alla luce delle risultanze in atti, la fondatezza delle domande, difese ed eccezioni svolte dalle parti (cfr. Cass. n. 3426 del 24.11.1971).
3.1. Viene, quindi, necessariamente in rilievo l'ordinanza del 19.12.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., formulata dal al fine di esercitare CP_1 le facoltà connesse ad una tempestiva costituzione in giudizio e, in particolare, a sollevare eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale attorea per violazione del d.lgs. n. 28/2010 articolata sotto due distinti profili.
4 Re melius perpensa, l'ordinanza del 19.12.2024 merita di essere in questa sede revocata, rimettendo in termini ex art. 153 c.p.c. il convenuto - che, comunque, ha già esercitato le facoltà CP_1 connesse ad una tempestiva costituzione in giudizio, formulando già in comparsa le eccezioni de quibus - per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, va precisato che nulla osta ad una modifica o revoca in sentenza delle ordinanze endoprocedimentali, poiché esse, salvo particolari ipotesi legislative, non vincolano la decisione finale del giudice (cfr. Cass. n. 28021 del 16.12.2013).
Ciò detto, come evidenziato nell'ordinanza del 19.12.2024, spetta all'istante dimostrare di essere incorso nella decadenza per causa ad esso non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n. 17729 del 6.7.2018; conf. Cass. n. 18435 del 5.7.2024).
Nel caso di specie, il fattore estraneo alla volontà del sarebbe costituito dalla CP_1 cessazione dalla carica del precedente amministratore dopo la notifica dell'atto introduttivo, ma prima dello spirare dei termini per una tempestiva costituzione ex art. 166 c.p.c..
Al riguardo, va ricordato che l'art. 1129, co. 8, c.c. impone all'amministratore cessato di eseguire le attività urgenti necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni – la giurisprudenza riconosce all'amministratore cessato dalla carica anche una legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione (cfr. Cass. n. 14589 del 4.7.2011) - con la precisazione che la perpetuatio dei poteri in capo all'amministratore uscente (sino alla sostituzione con altro amministratore condominiale), dopo la cessazione della carica per scadenza del termine o per sue dimissioni, incontra un limite nel caso in cui risulti una diversa volontà dei condomini, espressasi con delibera dell'assemblea condominiale in senso contrario alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato (cfr. Cass. n. 12120 del 17.5.2018; conf. Cass. n. 15858 del
12.11.2002 e Cass. n. 1445 del 5.2.1993).
Così ricostruito il quadro esegetico di riferimento, all'udienza del 19.12.2024 il CP_1 convenuto e l'interventore anno dedotto in modo convergente che in un'assemblea tenutasi CP_2
a giugno 2024 il geom. era stato revocato dalla carica di amministratore. Sempre Controparte_5 in seno a tale udienza, gli attori hanno, invece, lamentato una carenza probatoria in ordine al fatto storico dedotto dalle altre parti.
A parere della scrivente quando una parte lamenta la mancata dimostrazione di un fatto storico allegato dalle altre parti fa preclude al Giudice di ritenere che il fatto sia “non contestato” ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La non contestazione solleva, infatti, la parte che deduce un fatto dall'onere di provarlo. Se, quindi, una parte lamenta che il fatto dedotto dall'avversario non è stato dimostrato, ciò significa che lo ritiene necessitante di prova, giacché implicitamente contestato. La contestazione è, quindi, l'ineludibile premessa logica di una doglianza formulata in termini di insufficienza probatoria.
Pertanto, alla luce delle difese degli attori, la revoca del geom. dalla carica di Controparte_5 amministratore del convenuto asseritamente occorsa nel giugno 2024 necessitava di CP_1 prova.
Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di un fatto debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dalla parte che ne è gravata: nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 4806/2013; conf. Cass. n. 14284/2018).
Ed allora, dalla richiesta dei condomini di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. di un'assemblea straordinaria per l'immediata – si legga la diffida “a non compiere […] atti che non siano di ordinaria
5 amministrazione ed urgenti rispetto alla conservazione dello stabile” - revoca del geom.
[...] dalla carica di amministratore del CP_5 Controparte_1 entro il 20.6.2024 (cfr. all. 5 fascicolo conforta, senza dubbio, le deduzioni del convenuto CP_2 in ordine alle cause di avvicendamento tra i due amministratori. Si noti, inoltre, che nell'epigrafe dell'atto di intervento del 21.7.2024 il ha rappresentato che il geom. CP_2 Controparte_5 era stato “revocato dalla carica nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi , ex art. 66 Disp. Att.
c.c. , in data 20.06.2024 e sostituito con il sig. […] il quale , tuttavia non ha ancora Controparte_4 manifestato l' accettazione dell incarico”.
Perciò, pur in mancanza del verbale del 20.6.2024 con cui l'assemblea condominiale avrebbe deliberato la revoca del geom. dall'incarico, le deduzioni svolte e le risultanze probatorie CP_5 in atti depongono a favore della tesi del convenuto e, quindi, dell'assenza di una prorogatio tra l'amministratore uscente ed il subentrante , che ha accettato l'incarico come Controparte_4 amministratore del solo all'assemblea del 24.10.2024. Controparte_1
Ad ogni modo, l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 legittima le parti ad eccepire il difetto di procedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria entro la prima udienza, per cui il non era decaduto da tale facoltà, che ha ritualmente esercitato all'udienza del CP_1
4.12.2024.
3.2. Merita, quindi, di esser esaminata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto, su cui gli attori e l'interventore hanno avuto modo di replicare (anche nel merito) alle udienze del 19.12.2024 e dell'8.1.2025.
3.2.1. Il primo motivo di improcedibilità si radica in un'asserita tardività dell'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione, sul presupposto che, a seguito della novella intervenuta con il d.lgs. n. 149/2022 (entrata in vigore il 30.6.2023), il dies a quo del termine decadenziale (di trenta giorni) previsto dall'art. 1137, co. 2, c.c. per chiedere l'annullamento della delibera condominiale coincida con la comunicazione della domanda di mediazione e non più con il successivo verbale negativo dell'incontro.
A sostegno dell'eccezione, il convenuto ha richiamato una pronuncia partenopea (cfr. Trib. Napoli del 20.9.2023 n. 8555) secondo cui la comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione interromperebbe il decorso del termine di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., facendo sì che in tale momento inizi nuovamente a decorrere, con onere per il condomino di adire l'autorità giudiziaria entro i successivi trenta giorni.
Il sostiene che, tenuto conto di quando la domanda di mediazione gli era stata CP_1 comunicata (22.3.2024), gli attori avrebbero, quindi, dovuto introdurre il giudizio di merito notificando l'atto di citazione entro il 21.4.2024, e non il 17.5.2024.
Anzitutto, va precisato che dall'inosservanza del termine de quo non discende l'improcedibilità della domanda giudiziale, ma al più la decadenza del dalla facoltà di impugnativa della delibera CP_1 assembleare. L'eccezione pregiudiziale di rito deve esser, quindi, vagliata in base alle norme invocate dal convenuto, senza che vi osti il nomen iuris della sanzione conseguente all'inosservanza denunciata (improcedibilità anziché inammissibilità).
La soluzione della questione impone di chiarire il significato del nuovo art. 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010
a mente del quale “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale
e impedisce la decadenza per una sola volta”. La disposizione riproduce, con alcune modifiche, il previgente art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010 (“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
6 domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”).
Sul punto, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si limita a precisare che “il comma 2 [dell'art. 8, ndr] è stato introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell'articolo 5, secondo la quale la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una volta, la decadenza. Al fine, inoltre, di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possono essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.”
Ciò detto, non persuade la soluzione fornita dal Tribunale di Napoli secondo cui il termine decadenziale si interromperebbe con la comunicazione della domanda di mediazione alle controparti, iniziando così nuovamente a decorrere.
Trattandosi di un termine sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 4009/1995 e Cass. n.
15131/2000) la soluzione alla quaestio iuris si rinviene nelle norme del codice civile in tema di decadenza.
In base al citato articolo 8 la decadenza è impedita dalla comunicazione della domanda di mediazione alle controparti. La locuzione scelta nel d.lgs. n. 28/2010 richiama proprio quella di cui all'art. 2966
c.c. (“Cause che impediscono la decadenza”). L'impedimento della decadenza è un istituto differente dall'interruzione prevista dall'art. 2943 c.c. e circoscritta alla prescrizione ai sensi dell'art. 2964 c.c. (“Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.”). Perciò, la soluzione partenopea – che applica l'istituto dell'interruzione alla decadenza in assenza di una espressa indicazione legislativa, quale era quella in certo senso ricavabile dal previgente art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010 - non persuade. Piuttosto, sembra che il Legislatore del
2022 abbia voluto risolvere l'equivoco derivante dalla precedente formulazione dell'art. 5, co. 6,
d.lgs. n. 28/2010, eliminando ogni riferimento al fenomeno interruttivo, che, quindi, è improprio applicare.
In base al novellato art. 8, co. 2, la comunicazione alle controparti della domanda di mediazione integra gli estremi di un atto impeditivo della decadenza, senza introdurre – o, meglio, far decorrere ex novo - un nuovo termine per proporre la domanda giudiziale, che in precedenza era espressamente ancorato al verbale di esito negativo dell'incontro.
L'effetto consequenziale della comunicazione della domanda di mediazione rimane, quindi, regolato dal codice civile e, precisamente, dall'art. 2967 c.c., in base al quale quando si verifica un impedimento della decadenza il diritto diviene soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Ne consegue che nel caso di specie i condomini erano tenuti a comunicare la domanda di mediazione al prima del decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., senza CP_1 però poi esser onerati di introdurre la domanda giudiziale entro i successivi trenta giorni, giacché, da
7 quel momento, l'azione di annullamento della delibera assembleare era divenuta soggetta alle norme sulla prescrizione.
Una diversa interpretazione appare non soltanto illogica, ma anche contraria alla finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con il d.lgs. n. 28/2010, poiché impone alla parte, impegnata nella fase iniziale di un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia di adire l'autorità giudiziaria prima ancora di conoscere l'esito dell'incontro di mediazione e, talvolta, pure prima di conoscere le difese di controparte.
Pertanto, poiché ha ricevuto la comunicazione della delibera del 9.2.2024 con Parte_2 raccomandata del 26.2.2024 (cfr. all. 3 fascicolo attori) e poiché gli attori hanno comunicato la domanda di mediazione per l'annullamento della citata delibera al in data 22.3.2024 CP_1
(cfr. all. 4 fascicolo attori), risulta rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c..
Il motivo di doglianza del è, quindi, infondato. CP_1
3.2.2. Il secondo profilo di improcedibilità denunciato dal si fonda sulla violazione CP_1 dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 – formulazione (la domanda di mediazione deve indicare
“l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”) che ricalca quella dell'art. 125 c.p.c., fatta eccezione per gli elementi di diritto (cfr. Cass. n. 29333 del 13.11.2019) - per non aver gli attori contestato tutti i profili di nullità della delibera poi censurati con l'atto di citazione, in particolare omettendo di denunciare in fase stragiudiziale l'invalidità della delibera per mancato raggiungimento del quorum costitutivo e di contestare le spese di bilancio loro addebitate in relazione alla “causa
Cucchetto”.
Ebbene, la giurisprudenza richiede simmetria tra l'oggetto della mediazione e quello futuro della domanda giudiziale, focalizzandosi però sui soli fatti principali della stessa (cfr. Trib. Roma n. 259 del 11.1.2022; Trib. Larino n. 508 del 24.10.2022; Trib. Nuoro n. 473 del 28.8.2023).
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale citato dal convenuto (cfr. Trib. Roma, sez. V, del 13.6.2023 n.
9450) quando in materia condominiale manca la simmetria tra l'istanza di mediazione per impugnazione di una delibera condominiale e la domanda giudiziale in concreto formulata, poiché
l'istanza è del tutto generica – ad esempio non contiene alcun riferimento alle delibere impugnate o ai vizi denunciati - la mediazione non può ritenersi validamente svolta. In tal caso, al giudice sarebbe precluso demandare alle parti una nuova mediazione perché inidonea a sanare la decadenza dell'impugnazione di cui al già citato art. 1137, co. 2, c.c. già verificatasi.
Più precisamente, l'istanza di mediazione può considerarsi valida se indica la delibera che si intende impugnare, l'enunciazione del provvedimento (nullità e annullabilità) che si intende richiedere al
Giudice (petitum) ed una sintetica indicazione dei motivi di impugnazione e, quindi, i vizi della delibera (causa petendi).
Quando la domanda di mediazione è generica perché manca dei requisiti minimi richiesti – ad esempio perché contiene solo la dicitura “impugnazione delibera assembleare” – deve considerarsi tamquam non esset, giacché non validamente svolta. Ne consegue che la domanda è sì improcedibile, ma il Giudice, anziché concedere il termine per la sanatoria, dovrà ritenere il condomino decaduto dalla facoltà di impugnazione ex art. 1137, co. 2, c.c. per decorso del relativo termine.
Passando al caso in esame, va osservato che nella domanda di mediazione del 22.3.2024 (cfr. all. 3 fascicolo attori) gli attori avevano denunciato la nullità o annullabilità della delibera del 9.2.2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. - per omessa convocazione delle comproprietarie Parte_4
e - per omessa allegazione dei bilanci (consuntivi e preventivo), per Parte_3
l'approvazione contestuale dei bilanci di plurime annualità, perché assunta in seconda convocazione
8 senza che si fosse previamente tenuta una prima convocazione (fissata per l'8.2.2024), perché non si teneva conto nei bilanci del distacco dall'impianto condominiale da parte dei comproprietari sin dalla gestione 2021-2022, essendo a loro addebitate voci di spesa relative al riscaldamento condominiale e, infine, per scarsa intellegibilità dei bilanci approvati, non essendo stati rilevati i consumi del riscaldamento relativi a ciascun condomino.
A parere del mancherebbero due profili di illegittimità della delibera, inerenti CP_1 all'indebita ripartizione delle spese tra i condomini e alla carenza del quorum costitutivo all'assemblea del 9.2.2024, fondato sull'assenza di una prima convocazione.
A parere del Giudice, invece, non siamo di fronte ad una domanda giudiziale ancorata su ragioni totalmente diverse da quelle illustrate nell'istanza di mediazione, né risultano omessi nella domanda di mediazione i fatti principali su cui si fonda l'impugnazione – sia per nullità, sia per annullamento
– della delibera condominiale del 9.2.2024. Piuttosto, i profili di illegittimità mancanti appaiono qualificabili come fatti consequenziali e/o secondari di ragioni già sinteticamente illustrate.
Nell'istanza di mediazione è chiaro sia il petitum, sia la causa petendi. Né risulta frustrata la finalità deflattiva perseguita dall'istituto della mediazione, poiché il era nelle condizioni di CP_1 conoscere la materia del futuro contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Anche sotto tale profilo l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento.
3.3. Vanno allora esaminati i vizi che secondo gli attori rendevano illegittima la delibera del 9.2.2024.
3.3.1. Il primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. per omessa convocazione per l'assemblea dell'8-9.2.2024 di e Parte_1 Parte_3
– comproprietarie con – sarebbe stato meritevole di
[...] Parte_2 accoglimento.
E' pacifico che la convocazione per l'assemblea condominiale va inviata a ciascun comproprietario dell'unità immobiliare facente parte del plesso condominiale (cfr. Trib. Messina n. 1548/2023; conf.
Trib. Grosseto n. 565 del 7.6.2018) affinché sia possibile individuare un rappresentante che partecipi all'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 67 disp. att. c.c..
Il sostiene di aver legittimamente inviato la convocazione per l'assemblea del CP_1
9.2.2024 impersonalmente agli eredi di al suo ultimo domicilio, in Terni Via Piero Persona_1 della Francesca n. 14, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dagli eredi utile ad un aggiornamento dell'anagrafe condominiale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “è onere dell'erede comunicare all'amministratore il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con assunzione in capo a sé dei diritti ed obblighi condominiali”, per cui anche se l'amministratore è “a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso” (così in Cass. n. 6926 del 22.3.2007).
Dalla documentazione in atti emerge che residente in [...]
Francesca n. 14, era deceduto l'1.8.2016 (all. 1 fascicolo convenuto). Nella sentenza n. 267/2022 intercorsa tra le parti (n.r.g. 2053/2018) si dà espressamente atto che il 28.12.2018 Parte_2
, e con atto ricevuto dal Notaio dott.
[...] Parte_3 Parte_1
(rep. 68866 e racc. 21555) avevano accettato puramente e semplicemente l'eredità di Per_2
Persona_1
Da quanto emerso nel giudizio n.r.g. 2053/2018, il era stato notiziato CP_1 dell'accettazione dell'eredità per cui avrebbe dovuto convocare per l'assemblea di febbraio 2024 non
9 solo , ma anche e Parte_2 Parte_1 Parte_3 quali eredi di . Persona_1
Non è emersa la prova che la convocazione era stata correttamente inviata dall'amministratore nei confronti di tutti i comproprietari. La tesi attorea sembra confermata dalla documentazione in atti (cfr. pag. 17 della domanda di mediazione all. 4), poiché la raccomandata inviata il 18.1.2024 era indirizzata, sia pure in Terni, Via della Francesca n. 14, esclusivamente a . Parte_2
Risulta, invece, che la delibera assembleare del 9.2.2024 era stata comunicata a mezzo raccomandata del 21.2.2024 in Terni, Via Piero della Francesca n. 14, a tutti i comproprietari Parte_2
, e (all. 2 fascicolo attori).
[...] Parte_3 Parte_1
Era onere del convenuto dimostrare di aver inviato correttamente anche l'avviso di CP_1 convocazione per l'assemblea agli eredi (cfr. Trib. Roma n. 6942 del 3.5.2023) e, quindi, a tutti i comproprietari.
Pertanto, non può ritenersi rispettato l'art. 66 disp. att. c.c. con conseguente illegittimità della delibera del 9.2.2024, che, ove la materia del contendere non fosse cessata, meritava di esser annullata.
Le spese processuali sostenute dagli attori devono, quindi, esser poste a carico del CP_1 convenuto in quanto soccombente virtuale.
3.4. Vanno ora regolate le spese di lite nel rapporto tra l'interventore ed il Controparte_2
. CP_1
Il i è costituito nel presente giudizio in data 21.7.2024 con atto di intervento adesivo quale CP_2 condomino dissenziente all'assemblea del 9.2.2024, rappresentando di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti del , conclusosi negativamente in data CP_1
22.4.2024, al fine di impugnare la citata delibera assembleare e chiedendo, qui, al Tribunale di
“dichiarare la nullità della Delibera condominiale dello 09.02.2024 per palese violazione del principio dell'“annualità della rendicontazione” ovvero “l' annullamento della Deliberazione dello 09.02.2024” perché i bilanci approvati recavano “saldi , necessari ai fini della ripartizione delle spese a carico di ogni singolo condòmino , del tutto non aderenti all' effettiva situazione patrimoniale del
”. CP_1
Il CONDOMINIO, in comparsa e da ultimo all'udienza dell'8.1.2025, ha domandato l'estromissione del dal giudizio reputando non ammissibile l'intervento da costui spiegato sia perché ivi si CP_2 denuncia una mala gestio dell'amministratore geom. nella scelta del fornitore di energia CP_5 elettrica, che non giustificherebbe la nullità della delibera del 9.2.2024 - ma al più la revoca dalla carica - sia perché la domanda di mediazione riguarda altro oggetto e, comunque, manca di data certa, ingenerando il dubbio che sia stata tempestivamente introdotta.
Quello del evidentemente un intervento adesivo autonomo ex art. 105, co. 1, c.p.c. poiché CP_2 agisce contro il convenuto facendo valere un proprio diritto, quale condomino CP_1 dissenziente, connesso all'oggetto del giudizio – in cui si discute della invalidità (nullità e annullabilità) della delibera assembleare del 9.2.2024 – e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dagli attori. In particolare, lamenta di esser stato pregiudicato dalla delibera impugnata e, in quanto condomino dissenziente, legittimato ad intervenire, oltre che portatore di un autonomo interesse alla declaratoria di invalidità.
A parere della scrivente, va valorizzato l'autonomo potere di impugnazione riconosciuto all'interventore adesivo autonomo per ritenere che anch'egli debba rispettare sia la condizione di procedibilità della propria domanda giudiziale - attraverso cui amplia il thema decidendum – sia la previsione decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., qui sostanzialmente denunciata dal
10 convenuto (cfr. pag. 8 della comparsa: “Non è, pertanto, provata neppure la CP_1 tempestività della presentazione della domanda di mediazione”).
Le relative eccezioni mosse dal convenuto possono considerarsi tempestivamente sollevate per le ragioni già illustrate.
Dalla documentazione in atti risulta che il 22.4.2024 si è tenuto, alla presenza del , CP_1
l'incontro di mediazione dinanzi all'organismo territorialmente competente (cfr. all. 4 fascicolo interventore). Non vi è prova che la domanda di mediazione – nella quale si denuncia la volontà, tra le varie, di far “dichiarare nulla la Delibera condominiale dello 08.02.2024” – sia stata comunicata al convenuto nel rispetto del termine ex art. 1137, co. 2, c.c., prescritto solo per l'azione di annullamento e non anche per la domanda di nullità.
Per ritenere legittimo l'intervento del che aderisce in toto alle conclusioni degli attori CP_2
(formulate sia in termini di annullamento, sia di nullità) va verificato il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., impedita dalla tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ex art. 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010.
Sulla scorta di tali previsioni - per come qui interpretate - il non avrebbe potuto CP_2 legittimamente aderire alla domanda di annullamento formulata dagli attori per asserita illegittima approvazione di una pluralità di bilanci in un'unica assemblea (cfr. capo F) dell'atto di citazione), non avendo dato prova, a fronte dell'eccezione avversaria, del rispetto del termine decadenziale. Non risulta, infatti, che il bbia rispettato il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli CP_2 artt. 1137, co. 2, c.c. e 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 per comunicare la propria istanza di mediazione al
CONDOMINIO convenuto.
Per l'effetto, il sarebbe stato legittimato solo a coltivare ed aderire alla domanda di nullità CP_2 della delibera, che, com'è noto, non soggiace a termini di decadenza e può essere presentata in qualsiasi tempo.
Accertata, quindi, la legittimità dell'intervento adesivo autonomo del nel presente giudizio CP_2 va dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”
(Cass. n. 16433/2019; conf. Cass. n. 11670 del 14.5.2018 e Cass. n. 5085 del 23.7.1983).
Perciò, la regolamentazione delle spese di lite tra l'interventore ed il convenuto deve CP_1 esser regolata ponendo a carico di quest'ultimo anche le spese processuali del senza CP_2 necessità di approfondire le ulteriori doglianze mosse.
3.5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n.
147/2022), avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa promosse dinanzi al Tribunale ed applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto della natura documentale della controversia, del numero di udienze tenutesi e del modulo decisionale adottato. Da ultimo, poiché il on ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., dovendosi CP_2 tenere conto dell'opera concretamente prestata dalla parte, nella liquidazione delle spese processuali da rifondere all'interventore va necessariamente eliminata la voce “istruttoria / trattazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti;
11 - condanna il lla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese di lite che Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquida in € 3.809,00 per onorari, € 545,00 per spese vive documentate (c.u., marca da bollo), oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a., da corrispondere in favore dei difensori antistatari avv. Ruggeri Giovan Paolo e avv. Ruggeri Pietro;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da , che liquida in € 2.906 per onorari, oltre spese forfettarie Controparte_2 al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 05/02/2024 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 834/2024 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2025, e vertente
TRA
, e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. RUGGERI GIOVAN PAOLO e dall'Avv. RUGGERI PIETRO, presso il cui studio in Terni, Corso del Popolo n. 37, sono elettivamente domiciliati, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attori
E
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPONI STEFANIA, presso il cui studio in Terni, Via San
Nicandro n. 104, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUZI GIANLUCA, presso il cui studio in Controparte_2
Terni, Via della Caserma n. 18, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di intervento;
interventore volontario
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 , Parte_1 Parte_2
e evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni il
[...] Parte_3 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ammessi ed espletati i mezzi di prova come qui domandati e/o quelli ulteriori dei quali si farà successiva richiesta nel rispetto dei termini e delle forme di legge, accertare e dichiarare la invalidità della delibera assembleare assunta dal convenuto in data 9.2.2024 della quale qui si tratta per le CP_1 ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero disporne l'annullamento e, comunque attestandone la totale ed assoluta inefficacia. Con vittoria di
1 competenze legali e spese di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni gli attori denunciavano: (1) l'invalidità della delibera condominiale del 9.2.2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. consistente nell'omessa convocazione delle comproprietarie e all'assemblea Parte_3 Parte_1 dell'8.2.2024 (in prima convocazione) e del 9.2.2024 (in seconda convocazione); (2) l'invalidità della delibera assunta in seconda convocazione il 9.2.2024 per non essersi tenuta la prima convocazione o, comunque, per non omessa indicazione dell'esito della prima convocazione nella delibera del
9.2.2024, in violazione dell'art. 1130, n. 7, c.c., tenuto altresì conto che il numero di condomini presenti all'assemblea del 9.2.2024 non raggiungeva la metà del valore dell'edificio, per cui l'assemblea non poteva considerarsi validamente costituita;
(3) l'invalidità della delibera condominiale per omessa trasmissione dei rendiconti in violazione dell'art. 1130 bis c.c., così precludendo ai condomini di verificare prima dell'assemblea se la situazione patrimoniale indicata corrispondeva a quella reale, tenuto altresì conto che l'amministratore non aveva offerto in comunicazione i bilanci consuntivi degli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed il bilancio preventivo per il 2023/2024; (4) l'invalidità della delibera per incompletezza, indeterminatezza e non intellegibilità dei bilanci approvati, tenuto conto che Parte_2
aveva chiesto all'amministratore di ricevere copia dei rendiconti condominiali relativi
[...] agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché del preventivo 2023/2024, esercitando il diritto di cui all'art. 1130 bis c.c. e che l'amministratore aveva fornito solamente frazioni di tali documenti, da cui peraltro non emergevano i contributi versati da ciascun CP_1
e l'indicazione del periodo a cui imputare i relativi pagamenti, né le voci di spesa sostenute, né documentazione utile a capire i consumi reali di riscaldamento sostenuti da ciascun condomino;
(5)
l'invalidità della delibera condominiale per erroneità dei bilanci approvati, perché in essi risultavano voci di spesa che gli attori non avevano sostenuto e, in particolare, (a) nel bilancio preventivo del
2023/2024 risultava una voce di spesa a carico di denominata “causa Parte_2
Cucchetto” che non doveva gravare su tale condomino, trattandosi di spese legali sostenute dal proprio per avversare la tesi del;
(b) nel consuntivo 2022/2023 CP_1 Parte_2 risultava a carico degli attori una spesa per “riscaldamento volontario 80%” che non teneva conto del distacco dall'impianto condominiale realizzato sin dalla gestione 2021/2022, né del fatto che tali beni non generavano più alcun consumo a carico del;
(6) l'invalidità della delibera per CP_1 illegittima approvazione di una pluralità di bilanci condominiali in un'unica assemblea in violazione del combinato disposto degli artt. 1130, n. 10, e 1135 c.c..
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 21.7.2024 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di “dichiarato preliminarmente ammissibile Controparte_2
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) In adesione alle allegazioni ed alle conclusioni esposte dalle Parti attrici nell' Atto di citazione con specifico riferimento al punto “F” dello stesso nonché ai punti 5 e 6 della presente RS , disattesa ogni contraria istanza , ammessi ed espletati i mezzi di prova come richiesti nonché quelli ulteriori dei quali si farà successiva istanza nei termini di Legge , dichiarare la nullità della Delibera condominiale dello 09.02.2024 per palese violazione del principio dell'“ annualità della rendicontazione” ; 2) Sempre in adesione alle allegazioni delle Parti attrici , riassunti nei punti 1 , 2
, 3 e 4 della presente RS , sussistendo comunque l' interesse dell'interveniente all'invalidazione della Deliberazione condominiale dello 09.02.2024 in quanto avente ad oggetto l'
2 approvazione di bilanci recanti saldi , necessari ai fini della ripartizione delle spese a carico di ogni singolo condòmino , del tutto non aderenti all' effettiva situazione patrimoniale del , CP_1 piaccia all'Ill.mo intestato Ufficio dichiarare l' annullamento della Deliberazione dello 09.02.2024
. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge anche in relazione al comportamento processuale della Parte convenuta . Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A tal fine, l'interventore deduceva che: - l'amministratore aveva omesso di inviare la documentazione necessaria per l'approvazione dei bilanci all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per i giorni
8-9.2.2024, limitandosi ad affermare che era già in possesso dei condomini;
- l'interventore, presente in assemblea, si era opposto all'approvazione dei bilanci e che al fine di impugnare la delibera del
9.2.2024 aveva chiamato in mediazione il , senza esito positivo;
- la delibera CP_1 assembleare era nulla perché con essa erano stati approvati i bilanci relativi a diverse annualità (dal
2020 al 2024) in violazione dell'art. 1135 c.c.; - nel 2017 l'amministratore aveva stipulato nuovi contratti di fornitura senza previa autorizzazione assembleare o successiva ratifica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.12.2024 si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo al Tribunale: “in via preliminare di rito: - Disporre la Controparte_1 remissione in termini del attesa la vacatio Controparte_3 dell'amministratore del condominio;
- In via preliminare nel merito: - Dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- Nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della presente comparsa;
estromettere l'intervenuto Dott. per quanto esposto nella narrativa del presente atto;
in ogni caso rigettare tutte le Controparte_2 domande interposte in pregiudizio del convenuto con vittoria di spese di lite. Con riserva CP_1 di integrare le istanze istruttorie all'esito del pronunciamento del G.I. in merito alla richiesta di rimessione in termini.”
In via pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea per tardiva proposizione del giudizio di merito a seguito dell'esito negativo della mediazione, comunicata alle parti in data 22.3.2024. Sosteneva che il procedimento di merito doveva esser introdotto il 21.4.2024,
e non il 17.5.2024. Affermava che l'improcedibilità della domanda discendeva, inoltre, dalla mancata coincidenza tra i fatti a fondamento della pretesa rappresentati in mediazione e quelli dedotti con l'atto di citazione, avendo omesso di indicare, quali motivi di impugnazione, l'invalidità della delibera del 9.2.2024 per mancanza della maggioranza, e l'illegittimo addebito a bilancio delle spese relative alla “causa Cucchetto”.
Chiedeva, poi, ex art. 153 c.p.c. la rimessione in termini rappresentando che l'amministratore di condominio era subentrato al precedente accettando l'incarico solo in occasione Controparte_4 dell'assemblea del 24.10.2024, quando ormai erano decorsi i termini di cui all'art. 166 c.p.c. per una costituzione tempestiva. A sostegno della richiesta deduceva che era venuta meno la capacità processuale del precedente amministratore, cessato dalla carica nel giugno 2024 e che, quindi, non avrebbe potuto costituirsi nel presente giudizio.
Aggiungeva, poi, che all'assemblea condominiale del 24.10.2024 erano stati approvati gli stessi bilanci oggetto dell'attuale procedimento, per cui si era verificata una cessazione della materia del contendere. Chiedeva una compensazione delle spese di lite, stante la fondatezza delle eccezioni e difese svolte. Contestava l'ammissibilità dell'intervento del di cui chiedeva l'estromissione CP_2 dal giudizio.
3 Con ordinanza del 19.12.2024 il giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. avanzata dal convenuto. La causa veniva discussa oralmente all'udienza CP_1 dell'8.1.2025 e la decisione veniva riservata ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. Anzitutto, va dato atto che la materia del contendere è cessata tra tutte le parti in causa.
Essa si verifica quando nel corso del giudizio accadono “fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (così in Cass. 30251 del 31.10.2023).
Ebbene, in corso di causa e, precisamente, in data 24.10.2024 il Controparte_1 ha adottato una nuova delibera sugli stessi argomenti di quella del 9.2.2024
[...] qui impugnata (cfr. all. 9 fascicolo attori) e, come tale, sostitutiva della precedente. Il 24.10.2024, oltre all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo amministratore ( , sono stati, Controparte_4 infatti, approvati i nuovi bilanci consuntivi per gli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024, nonché il bilancio preventivo 2024-2025.
In analogia con quanto previsto in materia societaria (art. 2377, co. 8, c.c.) se sopravviene la sostituzione della delibera asseritamente invalida il giudice non può pronunciarsi sulla domanda di annullamento per cessazione della materia del contendere. Il giudice non può infatti sindacare, neppure incidentalmente, sulla legittimità della delibera sostitutiva, che può semmai essere sottoposta ad ulteriore impugnazione se non si ritiene legittima (cfr. Trib. Torino del 19.6.2008 n. 4459; Trib
Monza del 5.3.2001).
Pertanto, nel caso di specie si è verificata una cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (cfr. Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016, Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 11961/2004) degli attori – e dell'interveniente che deve esser valutato al momento della decisione (cfr. CP_2
Cass. del 8.6.2020 n. 10847).
Nel presente giudizio, tutte le parti hanno concordemente dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere tra di esse. Ben può affermarsi che le parti hanno sottoposto conclusioni conformi al Giudice, fatta eccezione per la questione delle spese di lite su cui ci si può pronunciare in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 21757/2021; conf. Cass. S.U. n.
13969/2004).
3. Vanno, allora, regolate le spese processuali applicando il criterio della soccombenza virtuale, che impone di esaminare, in chiave prognostica, alla luce delle risultanze in atti, la fondatezza delle domande, difese ed eccezioni svolte dalle parti (cfr. Cass. n. 3426 del 24.11.1971).
3.1. Viene, quindi, necessariamente in rilievo l'ordinanza del 19.12.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., formulata dal al fine di esercitare CP_1 le facoltà connesse ad una tempestiva costituzione in giudizio e, in particolare, a sollevare eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale attorea per violazione del d.lgs. n. 28/2010 articolata sotto due distinti profili.
4 Re melius perpensa, l'ordinanza del 19.12.2024 merita di essere in questa sede revocata, rimettendo in termini ex art. 153 c.p.c. il convenuto - che, comunque, ha già esercitato le facoltà CP_1 connesse ad una tempestiva costituzione in giudizio, formulando già in comparsa le eccezioni de quibus - per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, va precisato che nulla osta ad una modifica o revoca in sentenza delle ordinanze endoprocedimentali, poiché esse, salvo particolari ipotesi legislative, non vincolano la decisione finale del giudice (cfr. Cass. n. 28021 del 16.12.2013).
Ciò detto, come evidenziato nell'ordinanza del 19.12.2024, spetta all'istante dimostrare di essere incorso nella decadenza per causa ad esso non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n. 17729 del 6.7.2018; conf. Cass. n. 18435 del 5.7.2024).
Nel caso di specie, il fattore estraneo alla volontà del sarebbe costituito dalla CP_1 cessazione dalla carica del precedente amministratore dopo la notifica dell'atto introduttivo, ma prima dello spirare dei termini per una tempestiva costituzione ex art. 166 c.p.c..
Al riguardo, va ricordato che l'art. 1129, co. 8, c.c. impone all'amministratore cessato di eseguire le attività urgenti necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni – la giurisprudenza riconosce all'amministratore cessato dalla carica anche una legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione (cfr. Cass. n. 14589 del 4.7.2011) - con la precisazione che la perpetuatio dei poteri in capo all'amministratore uscente (sino alla sostituzione con altro amministratore condominiale), dopo la cessazione della carica per scadenza del termine o per sue dimissioni, incontra un limite nel caso in cui risulti una diversa volontà dei condomini, espressasi con delibera dell'assemblea condominiale in senso contrario alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato (cfr. Cass. n. 12120 del 17.5.2018; conf. Cass. n. 15858 del
12.11.2002 e Cass. n. 1445 del 5.2.1993).
Così ricostruito il quadro esegetico di riferimento, all'udienza del 19.12.2024 il CP_1 convenuto e l'interventore anno dedotto in modo convergente che in un'assemblea tenutasi CP_2
a giugno 2024 il geom. era stato revocato dalla carica di amministratore. Sempre Controparte_5 in seno a tale udienza, gli attori hanno, invece, lamentato una carenza probatoria in ordine al fatto storico dedotto dalle altre parti.
A parere della scrivente quando una parte lamenta la mancata dimostrazione di un fatto storico allegato dalle altre parti fa preclude al Giudice di ritenere che il fatto sia “non contestato” ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La non contestazione solleva, infatti, la parte che deduce un fatto dall'onere di provarlo. Se, quindi, una parte lamenta che il fatto dedotto dall'avversario non è stato dimostrato, ciò significa che lo ritiene necessitante di prova, giacché implicitamente contestato. La contestazione è, quindi, l'ineludibile premessa logica di una doglianza formulata in termini di insufficienza probatoria.
Pertanto, alla luce delle difese degli attori, la revoca del geom. dalla carica di Controparte_5 amministratore del convenuto asseritamente occorsa nel giugno 2024 necessitava di CP_1 prova.
Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di un fatto debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dalla parte che ne è gravata: nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 4806/2013; conf. Cass. n. 14284/2018).
Ed allora, dalla richiesta dei condomini di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. di un'assemblea straordinaria per l'immediata – si legga la diffida “a non compiere […] atti che non siano di ordinaria
5 amministrazione ed urgenti rispetto alla conservazione dello stabile” - revoca del geom.
[...] dalla carica di amministratore del CP_5 Controparte_1 entro il 20.6.2024 (cfr. all. 5 fascicolo conforta, senza dubbio, le deduzioni del convenuto CP_2 in ordine alle cause di avvicendamento tra i due amministratori. Si noti, inoltre, che nell'epigrafe dell'atto di intervento del 21.7.2024 il ha rappresentato che il geom. CP_2 Controparte_5 era stato “revocato dalla carica nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi , ex art. 66 Disp. Att.
c.c. , in data 20.06.2024 e sostituito con il sig. […] il quale , tuttavia non ha ancora Controparte_4 manifestato l' accettazione dell incarico”.
Perciò, pur in mancanza del verbale del 20.6.2024 con cui l'assemblea condominiale avrebbe deliberato la revoca del geom. dall'incarico, le deduzioni svolte e le risultanze probatorie CP_5 in atti depongono a favore della tesi del convenuto e, quindi, dell'assenza di una prorogatio tra l'amministratore uscente ed il subentrante , che ha accettato l'incarico come Controparte_4 amministratore del solo all'assemblea del 24.10.2024. Controparte_1
Ad ogni modo, l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 legittima le parti ad eccepire il difetto di procedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria entro la prima udienza, per cui il non era decaduto da tale facoltà, che ha ritualmente esercitato all'udienza del CP_1
4.12.2024.
3.2. Merita, quindi, di esser esaminata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto, su cui gli attori e l'interventore hanno avuto modo di replicare (anche nel merito) alle udienze del 19.12.2024 e dell'8.1.2025.
3.2.1. Il primo motivo di improcedibilità si radica in un'asserita tardività dell'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione, sul presupposto che, a seguito della novella intervenuta con il d.lgs. n. 149/2022 (entrata in vigore il 30.6.2023), il dies a quo del termine decadenziale (di trenta giorni) previsto dall'art. 1137, co. 2, c.c. per chiedere l'annullamento della delibera condominiale coincida con la comunicazione della domanda di mediazione e non più con il successivo verbale negativo dell'incontro.
A sostegno dell'eccezione, il convenuto ha richiamato una pronuncia partenopea (cfr. Trib. Napoli del 20.9.2023 n. 8555) secondo cui la comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione interromperebbe il decorso del termine di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., facendo sì che in tale momento inizi nuovamente a decorrere, con onere per il condomino di adire l'autorità giudiziaria entro i successivi trenta giorni.
Il sostiene che, tenuto conto di quando la domanda di mediazione gli era stata CP_1 comunicata (22.3.2024), gli attori avrebbero, quindi, dovuto introdurre il giudizio di merito notificando l'atto di citazione entro il 21.4.2024, e non il 17.5.2024.
Anzitutto, va precisato che dall'inosservanza del termine de quo non discende l'improcedibilità della domanda giudiziale, ma al più la decadenza del dalla facoltà di impugnativa della delibera CP_1 assembleare. L'eccezione pregiudiziale di rito deve esser, quindi, vagliata in base alle norme invocate dal convenuto, senza che vi osti il nomen iuris della sanzione conseguente all'inosservanza denunciata (improcedibilità anziché inammissibilità).
La soluzione della questione impone di chiarire il significato del nuovo art. 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010
a mente del quale “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale
e impedisce la decadenza per una sola volta”. La disposizione riproduce, con alcune modifiche, il previgente art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010 (“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
6 domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”).
Sul punto, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si limita a precisare che “il comma 2 [dell'art. 8, ndr] è stato introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell'articolo 5, secondo la quale la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una volta, la decadenza. Al fine, inoltre, di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possono essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.”
Ciò detto, non persuade la soluzione fornita dal Tribunale di Napoli secondo cui il termine decadenziale si interromperebbe con la comunicazione della domanda di mediazione alle controparti, iniziando così nuovamente a decorrere.
Trattandosi di un termine sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 4009/1995 e Cass. n.
15131/2000) la soluzione alla quaestio iuris si rinviene nelle norme del codice civile in tema di decadenza.
In base al citato articolo 8 la decadenza è impedita dalla comunicazione della domanda di mediazione alle controparti. La locuzione scelta nel d.lgs. n. 28/2010 richiama proprio quella di cui all'art. 2966
c.c. (“Cause che impediscono la decadenza”). L'impedimento della decadenza è un istituto differente dall'interruzione prevista dall'art. 2943 c.c. e circoscritta alla prescrizione ai sensi dell'art. 2964 c.c. (“Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.”). Perciò, la soluzione partenopea – che applica l'istituto dell'interruzione alla decadenza in assenza di una espressa indicazione legislativa, quale era quella in certo senso ricavabile dal previgente art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010 - non persuade. Piuttosto, sembra che il Legislatore del
2022 abbia voluto risolvere l'equivoco derivante dalla precedente formulazione dell'art. 5, co. 6,
d.lgs. n. 28/2010, eliminando ogni riferimento al fenomeno interruttivo, che, quindi, è improprio applicare.
In base al novellato art. 8, co. 2, la comunicazione alle controparti della domanda di mediazione integra gli estremi di un atto impeditivo della decadenza, senza introdurre – o, meglio, far decorrere ex novo - un nuovo termine per proporre la domanda giudiziale, che in precedenza era espressamente ancorato al verbale di esito negativo dell'incontro.
L'effetto consequenziale della comunicazione della domanda di mediazione rimane, quindi, regolato dal codice civile e, precisamente, dall'art. 2967 c.c., in base al quale quando si verifica un impedimento della decadenza il diritto diviene soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Ne consegue che nel caso di specie i condomini erano tenuti a comunicare la domanda di mediazione al prima del decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., senza CP_1 però poi esser onerati di introdurre la domanda giudiziale entro i successivi trenta giorni, giacché, da
7 quel momento, l'azione di annullamento della delibera assembleare era divenuta soggetta alle norme sulla prescrizione.
Una diversa interpretazione appare non soltanto illogica, ma anche contraria alla finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con il d.lgs. n. 28/2010, poiché impone alla parte, impegnata nella fase iniziale di un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia di adire l'autorità giudiziaria prima ancora di conoscere l'esito dell'incontro di mediazione e, talvolta, pure prima di conoscere le difese di controparte.
Pertanto, poiché ha ricevuto la comunicazione della delibera del 9.2.2024 con Parte_2 raccomandata del 26.2.2024 (cfr. all. 3 fascicolo attori) e poiché gli attori hanno comunicato la domanda di mediazione per l'annullamento della citata delibera al in data 22.3.2024 CP_1
(cfr. all. 4 fascicolo attori), risulta rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c..
Il motivo di doglianza del è, quindi, infondato. CP_1
3.2.2. Il secondo profilo di improcedibilità denunciato dal si fonda sulla violazione CP_1 dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 – formulazione (la domanda di mediazione deve indicare
“l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”) che ricalca quella dell'art. 125 c.p.c., fatta eccezione per gli elementi di diritto (cfr. Cass. n. 29333 del 13.11.2019) - per non aver gli attori contestato tutti i profili di nullità della delibera poi censurati con l'atto di citazione, in particolare omettendo di denunciare in fase stragiudiziale l'invalidità della delibera per mancato raggiungimento del quorum costitutivo e di contestare le spese di bilancio loro addebitate in relazione alla “causa
Cucchetto”.
Ebbene, la giurisprudenza richiede simmetria tra l'oggetto della mediazione e quello futuro della domanda giudiziale, focalizzandosi però sui soli fatti principali della stessa (cfr. Trib. Roma n. 259 del 11.1.2022; Trib. Larino n. 508 del 24.10.2022; Trib. Nuoro n. 473 del 28.8.2023).
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale citato dal convenuto (cfr. Trib. Roma, sez. V, del 13.6.2023 n.
9450) quando in materia condominiale manca la simmetria tra l'istanza di mediazione per impugnazione di una delibera condominiale e la domanda giudiziale in concreto formulata, poiché
l'istanza è del tutto generica – ad esempio non contiene alcun riferimento alle delibere impugnate o ai vizi denunciati - la mediazione non può ritenersi validamente svolta. In tal caso, al giudice sarebbe precluso demandare alle parti una nuova mediazione perché inidonea a sanare la decadenza dell'impugnazione di cui al già citato art. 1137, co. 2, c.c. già verificatasi.
Più precisamente, l'istanza di mediazione può considerarsi valida se indica la delibera che si intende impugnare, l'enunciazione del provvedimento (nullità e annullabilità) che si intende richiedere al
Giudice (petitum) ed una sintetica indicazione dei motivi di impugnazione e, quindi, i vizi della delibera (causa petendi).
Quando la domanda di mediazione è generica perché manca dei requisiti minimi richiesti – ad esempio perché contiene solo la dicitura “impugnazione delibera assembleare” – deve considerarsi tamquam non esset, giacché non validamente svolta. Ne consegue che la domanda è sì improcedibile, ma il Giudice, anziché concedere il termine per la sanatoria, dovrà ritenere il condomino decaduto dalla facoltà di impugnazione ex art. 1137, co. 2, c.c. per decorso del relativo termine.
Passando al caso in esame, va osservato che nella domanda di mediazione del 22.3.2024 (cfr. all. 3 fascicolo attori) gli attori avevano denunciato la nullità o annullabilità della delibera del 9.2.2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. - per omessa convocazione delle comproprietarie Parte_4
e - per omessa allegazione dei bilanci (consuntivi e preventivo), per Parte_3
l'approvazione contestuale dei bilanci di plurime annualità, perché assunta in seconda convocazione
8 senza che si fosse previamente tenuta una prima convocazione (fissata per l'8.2.2024), perché non si teneva conto nei bilanci del distacco dall'impianto condominiale da parte dei comproprietari sin dalla gestione 2021-2022, essendo a loro addebitate voci di spesa relative al riscaldamento condominiale e, infine, per scarsa intellegibilità dei bilanci approvati, non essendo stati rilevati i consumi del riscaldamento relativi a ciascun condomino.
A parere del mancherebbero due profili di illegittimità della delibera, inerenti CP_1 all'indebita ripartizione delle spese tra i condomini e alla carenza del quorum costitutivo all'assemblea del 9.2.2024, fondato sull'assenza di una prima convocazione.
A parere del Giudice, invece, non siamo di fronte ad una domanda giudiziale ancorata su ragioni totalmente diverse da quelle illustrate nell'istanza di mediazione, né risultano omessi nella domanda di mediazione i fatti principali su cui si fonda l'impugnazione – sia per nullità, sia per annullamento
– della delibera condominiale del 9.2.2024. Piuttosto, i profili di illegittimità mancanti appaiono qualificabili come fatti consequenziali e/o secondari di ragioni già sinteticamente illustrate.
Nell'istanza di mediazione è chiaro sia il petitum, sia la causa petendi. Né risulta frustrata la finalità deflattiva perseguita dall'istituto della mediazione, poiché il era nelle condizioni di CP_1 conoscere la materia del futuro contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Anche sotto tale profilo l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento.
3.3. Vanno allora esaminati i vizi che secondo gli attori rendevano illegittima la delibera del 9.2.2024.
3.3.1. Il primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. per omessa convocazione per l'assemblea dell'8-9.2.2024 di e Parte_1 Parte_3
– comproprietarie con – sarebbe stato meritevole di
[...] Parte_2 accoglimento.
E' pacifico che la convocazione per l'assemblea condominiale va inviata a ciascun comproprietario dell'unità immobiliare facente parte del plesso condominiale (cfr. Trib. Messina n. 1548/2023; conf.
Trib. Grosseto n. 565 del 7.6.2018) affinché sia possibile individuare un rappresentante che partecipi all'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 67 disp. att. c.c..
Il sostiene di aver legittimamente inviato la convocazione per l'assemblea del CP_1
9.2.2024 impersonalmente agli eredi di al suo ultimo domicilio, in Terni Via Piero Persona_1 della Francesca n. 14, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dagli eredi utile ad un aggiornamento dell'anagrafe condominiale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “è onere dell'erede comunicare all'amministratore il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con assunzione in capo a sé dei diritti ed obblighi condominiali”, per cui anche se l'amministratore è “a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso” (così in Cass. n. 6926 del 22.3.2007).
Dalla documentazione in atti emerge che residente in [...]
Francesca n. 14, era deceduto l'1.8.2016 (all. 1 fascicolo convenuto). Nella sentenza n. 267/2022 intercorsa tra le parti (n.r.g. 2053/2018) si dà espressamente atto che il 28.12.2018 Parte_2
, e con atto ricevuto dal Notaio dott.
[...] Parte_3 Parte_1
(rep. 68866 e racc. 21555) avevano accettato puramente e semplicemente l'eredità di Per_2
Persona_1
Da quanto emerso nel giudizio n.r.g. 2053/2018, il era stato notiziato CP_1 dell'accettazione dell'eredità per cui avrebbe dovuto convocare per l'assemblea di febbraio 2024 non
9 solo , ma anche e Parte_2 Parte_1 Parte_3 quali eredi di . Persona_1
Non è emersa la prova che la convocazione era stata correttamente inviata dall'amministratore nei confronti di tutti i comproprietari. La tesi attorea sembra confermata dalla documentazione in atti (cfr. pag. 17 della domanda di mediazione all. 4), poiché la raccomandata inviata il 18.1.2024 era indirizzata, sia pure in Terni, Via della Francesca n. 14, esclusivamente a . Parte_2
Risulta, invece, che la delibera assembleare del 9.2.2024 era stata comunicata a mezzo raccomandata del 21.2.2024 in Terni, Via Piero della Francesca n. 14, a tutti i comproprietari Parte_2
, e (all. 2 fascicolo attori).
[...] Parte_3 Parte_1
Era onere del convenuto dimostrare di aver inviato correttamente anche l'avviso di CP_1 convocazione per l'assemblea agli eredi (cfr. Trib. Roma n. 6942 del 3.5.2023) e, quindi, a tutti i comproprietari.
Pertanto, non può ritenersi rispettato l'art. 66 disp. att. c.c. con conseguente illegittimità della delibera del 9.2.2024, che, ove la materia del contendere non fosse cessata, meritava di esser annullata.
Le spese processuali sostenute dagli attori devono, quindi, esser poste a carico del CP_1 convenuto in quanto soccombente virtuale.
3.4. Vanno ora regolate le spese di lite nel rapporto tra l'interventore ed il Controparte_2
. CP_1
Il i è costituito nel presente giudizio in data 21.7.2024 con atto di intervento adesivo quale CP_2 condomino dissenziente all'assemblea del 9.2.2024, rappresentando di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti del , conclusosi negativamente in data CP_1
22.4.2024, al fine di impugnare la citata delibera assembleare e chiedendo, qui, al Tribunale di
“dichiarare la nullità della Delibera condominiale dello 09.02.2024 per palese violazione del principio dell'“annualità della rendicontazione” ovvero “l' annullamento della Deliberazione dello 09.02.2024” perché i bilanci approvati recavano “saldi , necessari ai fini della ripartizione delle spese a carico di ogni singolo condòmino , del tutto non aderenti all' effettiva situazione patrimoniale del
”. CP_1
Il CONDOMINIO, in comparsa e da ultimo all'udienza dell'8.1.2025, ha domandato l'estromissione del dal giudizio reputando non ammissibile l'intervento da costui spiegato sia perché ivi si CP_2 denuncia una mala gestio dell'amministratore geom. nella scelta del fornitore di energia CP_5 elettrica, che non giustificherebbe la nullità della delibera del 9.2.2024 - ma al più la revoca dalla carica - sia perché la domanda di mediazione riguarda altro oggetto e, comunque, manca di data certa, ingenerando il dubbio che sia stata tempestivamente introdotta.
Quello del evidentemente un intervento adesivo autonomo ex art. 105, co. 1, c.p.c. poiché CP_2 agisce contro il convenuto facendo valere un proprio diritto, quale condomino CP_1 dissenziente, connesso all'oggetto del giudizio – in cui si discute della invalidità (nullità e annullabilità) della delibera assembleare del 9.2.2024 – e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dagli attori. In particolare, lamenta di esser stato pregiudicato dalla delibera impugnata e, in quanto condomino dissenziente, legittimato ad intervenire, oltre che portatore di un autonomo interesse alla declaratoria di invalidità.
A parere della scrivente, va valorizzato l'autonomo potere di impugnazione riconosciuto all'interventore adesivo autonomo per ritenere che anch'egli debba rispettare sia la condizione di procedibilità della propria domanda giudiziale - attraverso cui amplia il thema decidendum – sia la previsione decadenziale di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., qui sostanzialmente denunciata dal
10 convenuto (cfr. pag. 8 della comparsa: “Non è, pertanto, provata neppure la CP_1 tempestività della presentazione della domanda di mediazione”).
Le relative eccezioni mosse dal convenuto possono considerarsi tempestivamente sollevate per le ragioni già illustrate.
Dalla documentazione in atti risulta che il 22.4.2024 si è tenuto, alla presenza del , CP_1
l'incontro di mediazione dinanzi all'organismo territorialmente competente (cfr. all. 4 fascicolo interventore). Non vi è prova che la domanda di mediazione – nella quale si denuncia la volontà, tra le varie, di far “dichiarare nulla la Delibera condominiale dello 08.02.2024” – sia stata comunicata al convenuto nel rispetto del termine ex art. 1137, co. 2, c.c., prescritto solo per l'azione di annullamento e non anche per la domanda di nullità.
Per ritenere legittimo l'intervento del che aderisce in toto alle conclusioni degli attori CP_2
(formulate sia in termini di annullamento, sia di nullità) va verificato il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., impedita dalla tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ex art. 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010.
Sulla scorta di tali previsioni - per come qui interpretate - il non avrebbe potuto CP_2 legittimamente aderire alla domanda di annullamento formulata dagli attori per asserita illegittima approvazione di una pluralità di bilanci in un'unica assemblea (cfr. capo F) dell'atto di citazione), non avendo dato prova, a fronte dell'eccezione avversaria, del rispetto del termine decadenziale. Non risulta, infatti, che il bbia rispettato il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli CP_2 artt. 1137, co. 2, c.c. e 8, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 per comunicare la propria istanza di mediazione al
CONDOMINIO convenuto.
Per l'effetto, il sarebbe stato legittimato solo a coltivare ed aderire alla domanda di nullità CP_2 della delibera, che, com'è noto, non soggiace a termini di decadenza e può essere presentata in qualsiasi tempo.
Accertata, quindi, la legittimità dell'intervento adesivo autonomo del nel presente giudizio CP_2 va dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”
(Cass. n. 16433/2019; conf. Cass. n. 11670 del 14.5.2018 e Cass. n. 5085 del 23.7.1983).
Perciò, la regolamentazione delle spese di lite tra l'interventore ed il convenuto deve CP_1 esser regolata ponendo a carico di quest'ultimo anche le spese processuali del senza CP_2 necessità di approfondire le ulteriori doglianze mosse.
3.5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n.
147/2022), avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa promosse dinanzi al Tribunale ed applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto della natura documentale della controversia, del numero di udienze tenutesi e del modulo decisionale adottato. Da ultimo, poiché il on ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., dovendosi CP_2 tenere conto dell'opera concretamente prestata dalla parte, nella liquidazione delle spese processuali da rifondere all'interventore va necessariamente eliminata la voce “istruttoria / trattazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti;
11 - condanna il lla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese di lite che Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquida in € 3.809,00 per onorari, € 545,00 per spese vive documentate (c.u., marca da bollo), oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a., da corrispondere in favore dei difensori antistatari avv. Ruggeri Giovan Paolo e avv. Ruggeri Pietro;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da , che liquida in € 2.906 per onorari, oltre spese forfettarie Controparte_2 al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 05/02/2024 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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