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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI AP ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1959 dell'anno 2020
OGGETTO
Spettanze retributive
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura ad litem apposta su separato foglio allegato al ricorso introduttivo telematico, dagli avv.ti Pasquale Daniele Delle Femmine (C.F.:
) e RI US ET (C.F.: ed C.F._2 C.F._3 elett.te dom.to presso il loro studio. ricorrente
E
(partita IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale elettivamente domiciliata in Roma al Viale Vaticano Controparte_2
n°46, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Proietti ( ) ed C.F._4
AN VE ( che la rappresentano e difendono in forza di C.F._5 mandato in calce rilasciato su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 30-11-2025 Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 06-10-2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-03-2020, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato, giusta contratto di lavoro full time a tempo determinato e con qualifica di operario di secondo livello dalla società Dussmann 1 Service s.r.l., con decorrenza dal 03-09-2016; di aver svolto le proprie mansioni presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
che in data 01.07.2017 aveva inoltrato al datore di lavoro la richiesta di corresponsione degli assegni familiari;
che detta richiesta veniva regolarmente e tempestivamente evasa, tant' è che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 egli aveva percepito la somma di € 129,75; che nei mesi successivi (ovvero da gennaio ad aprile 2018), tuttavia, nulla veniva più corrisposto dal datore di lavoro a titolo di assegni familiari, sicchè l'esponente era creditore della soma di € 519,00 (€ 129,75 X 4 mensilità = € 519,00) a titolo di assegni familiari;
che il rapporto di lavoro cessava in data 30-04-2018; di non aver percepito neanche le retribuzioni a titolo di congedo parentale.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la società indicata per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.504,65 (di cui € 519,00 a titolo di assegni familiari ed € 5.985,65 a titolo di congedo parentale;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo l'infondatezza della domanda.
In corso di causa, le parti comunicavano e documentavano di aver raggiunto un accordo chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il precedente giudice titolare del procedimento rinviava più volte la causa;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, il sottoscritto Presidente disponeva la sua assegnazione a sè medesimo. Concesso quindi il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo
Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di
2 una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo in virtù del quale, il rinunciava alla domanda verso la corresponsione da parte della Pt_1 società, della somma di €.1.406,72 al lavoratore, oltre ad un contributo per spese legali di €.1.000,00 (cfr. verbale in atti). A seguito e per l'effetto di tale accordo conciliativo, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e
3 l'obbligo del giudicante di pronunciarsi nel merito della domanda originariamente formulata, pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in virtù dell'accordo conciliativo raggiunto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della , con ricorso depositato in data 18-03- Pt_1 Controparte_1
2020, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa RI Capua Vetere, data del dsposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI AP ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1959 dell'anno 2020
OGGETTO
Spettanze retributive
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura ad litem apposta su separato foglio allegato al ricorso introduttivo telematico, dagli avv.ti Pasquale Daniele Delle Femmine (C.F.:
) e RI US ET (C.F.: ed C.F._2 C.F._3 elett.te dom.to presso il loro studio. ricorrente
E
(partita IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale elettivamente domiciliata in Roma al Viale Vaticano Controparte_2
n°46, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Proietti ( ) ed C.F._4
AN VE ( che la rappresentano e difendono in forza di C.F._5 mandato in calce rilasciato su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 30-11-2025 Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 06-10-2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-03-2020, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato, giusta contratto di lavoro full time a tempo determinato e con qualifica di operario di secondo livello dalla società Dussmann 1 Service s.r.l., con decorrenza dal 03-09-2016; di aver svolto le proprie mansioni presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
che in data 01.07.2017 aveva inoltrato al datore di lavoro la richiesta di corresponsione degli assegni familiari;
che detta richiesta veniva regolarmente e tempestivamente evasa, tant' è che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 egli aveva percepito la somma di € 129,75; che nei mesi successivi (ovvero da gennaio ad aprile 2018), tuttavia, nulla veniva più corrisposto dal datore di lavoro a titolo di assegni familiari, sicchè l'esponente era creditore della soma di € 519,00 (€ 129,75 X 4 mensilità = € 519,00) a titolo di assegni familiari;
che il rapporto di lavoro cessava in data 30-04-2018; di non aver percepito neanche le retribuzioni a titolo di congedo parentale.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la società indicata per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.504,65 (di cui € 519,00 a titolo di assegni familiari ed € 5.985,65 a titolo di congedo parentale;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo l'infondatezza della domanda.
In corso di causa, le parti comunicavano e documentavano di aver raggiunto un accordo chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il precedente giudice titolare del procedimento rinviava più volte la causa;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, il sottoscritto Presidente disponeva la sua assegnazione a sè medesimo. Concesso quindi il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo
Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di
2 una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo in virtù del quale, il rinunciava alla domanda verso la corresponsione da parte della Pt_1 società, della somma di €.1.406,72 al lavoratore, oltre ad un contributo per spese legali di €.1.000,00 (cfr. verbale in atti). A seguito e per l'effetto di tale accordo conciliativo, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e
3 l'obbligo del giudicante di pronunciarsi nel merito della domanda originariamente formulata, pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in virtù dell'accordo conciliativo raggiunto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della , con ricorso depositato in data 18-03- Pt_1 Controparte_1
2020, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa RI Capua Vetere, data del dsposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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