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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1591/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Urso Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. del 09.04.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva valutato adeguatamente le patologie dalle quali era affetta, corroborando la allegazione con documentazione sanitaria posteriore all'espletamento della CTU.
Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di inammissibilità del CP_1 ricorso ovvero il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 come modificato dall'art. 9 del D.
Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 prevede l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza in favore dei soggetti – cittadini italiani o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno – di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità compresa tra il 74% ed il 99%, che dispongano di un reddito annuo non superiore a soglie periodicamente aggiornate e che non svolgano attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento del beneficio economico in questione risulta soddisfatto, sia pure da epoca diversa (e successiva) rispetto a quella indicata da parte ricorrente.
Infatti, disposta la consulenza tecnica (vedi relazione del consulente tecnico,
Dott. depositata il 28.05.2025) il CTU ha accertato per la Persona_1 perizianda un grado di invalidità in misura del 78% affermando che tale quadro clinico può farsi risalire alla data del 15/03/2025 epoca dell'ultimo controllo respiratorio dal quale risulta l'aggravamento della patologia polmonare.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% atteso che il requisito sanitario è stato ritenuto sussistente da epoca successiva alla fase amministrativa e dell'ATP ma antecedente all'introduzione del presente giudizio e per la parte residua devono essere poste a carico dell' nella misura CP_1 indicata in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 dichiara che è persona con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa in misura pari al 78% a far data dal 15/03/2025; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.541,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1591/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Urso Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. del 09.04.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva valutato adeguatamente le patologie dalle quali era affetta, corroborando la allegazione con documentazione sanitaria posteriore all'espletamento della CTU.
Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di inammissibilità del CP_1 ricorso ovvero il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 come modificato dall'art. 9 del D.
Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 prevede l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza in favore dei soggetti – cittadini italiani o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno – di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità compresa tra il 74% ed il 99%, che dispongano di un reddito annuo non superiore a soglie periodicamente aggiornate e che non svolgano attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento del beneficio economico in questione risulta soddisfatto, sia pure da epoca diversa (e successiva) rispetto a quella indicata da parte ricorrente.
Infatti, disposta la consulenza tecnica (vedi relazione del consulente tecnico,
Dott. depositata il 28.05.2025) il CTU ha accertato per la Persona_1 perizianda un grado di invalidità in misura del 78% affermando che tale quadro clinico può farsi risalire alla data del 15/03/2025 epoca dell'ultimo controllo respiratorio dal quale risulta l'aggravamento della patologia polmonare.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% atteso che il requisito sanitario è stato ritenuto sussistente da epoca successiva alla fase amministrativa e dell'ATP ma antecedente all'introduzione del presente giudizio e per la parte residua devono essere poste a carico dell' nella misura CP_1 indicata in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 dichiara che è persona con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa in misura pari al 78% a far data dal 15/03/2025; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.541,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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