Ordinanza 17 maggio 2018
Massime • 1
La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.
Commentari • 5
- 1. Amministratore in prorogatio: reato i prelievi dal conto condominialeCorrado Loscalzo · https://www.studiocataldi.it/ · 23 novembre 2025
L'amministratore di condominio che, in regime di prorogatio, effettua bonifici o prelievi dal conto corrente condominiale a proprio favore a titolo di compenso, risponde del reato di appropriazione indebita (Art. 646 cp). Questa condotta è considerata penalmente rilevante per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia civile che penale. La prorogatio e il diritto al compenso (aspetto civile) La premessa fondamentale è che l'amministratore in regime di prorogatio imperii (cioè, l'amministratore il cui mandato è scaduto ma che continua a esercitare i poteri per gli atti urgenti in attesa del subentro del nuovo) non ha diritto ad alcun compenso per le attività svolte in tale …
Leggi di più… - 2. La prorogatio imperii dell’amministratore di condominioAvv. Chiara Barzaghi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La “prorogatio imperii” è un istituto giuridico di fonte giurisprudenziale in base al quale l'amministratore di condominio – il cui incarico sia concluso per scadenza del termine, per dimissioni, per revoca o per altra causa – prosegue nell'esercizio di tutti i suoi poteri fino al momento in cui l'assemblea non nomina un nuovo soggetto e questi non accetti la carica. La ratio posta alla base di questo istituto è quella di garantire al condominio la continuità nella gestione dello stabile e quindi ovviare al pericolo di stasi. In ogni caso il regime di perpetuatio opera se questa continuità si conforma alla volontà dei condomini. Sul punto, la Cassazione con sentenza n. 12120 del …
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riferimenti normativi: art. 1129 c.c.; precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12120 del 17/05/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 23/01/2007 La vicenda La vicenda prendeva l'avvio da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali proposta da un condomino. L'opposizione era fondata, in realtà, su un unico motivo: l'amministratore, che aveva conferito la procura al legale per richiedere il decreto ingiuntivo e, successivamente, costituirsi in sede di opposizione, era stato nuovamente nominato dall'assemblea condominiale, pur essendo stato revocato giudizialmente pochi giorni prima della delibera. In pratica il condomino …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/05/2018, n. 12120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12120 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2018 |
Testo completo
12120-18 CASSAZIONE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI SECONDA SEZIONE CIVILE MANDATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20507/2014 Presidente -Cron. 12120 ALBERTO GIUSTI Rep.el Consigliere - ELISA PICARONI Ud. 19/01/2018 Rel. Consigliere ANTONINO SCALISI CC Consigliere GIUSEPPE TEDESCO Consigliere ANTONIO SCARPA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20507-2014 proposto da: domiciliato PO UB BE, elettivamente OF OM ) ༔ presso lo in BATTIPAGLIA, VIA ANNA ROMA, che lo rappresenta e studio dell'avvocato difende;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO "IL FIORE DEL GHIARDO 1" in BIBBIANO (RE), in persona dell'Amministratore pro tempore;
2018 - intimato 229 OR avversO la sentenza n. 828/2014 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 30/05/2014; consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere ANTONINO lofer udita la relazione della causa svolta nella camera di SCALISI;
lette le conclusioni del P.M. in pe Procuratore Generale GIANFRANCO chiesto il rigetto del ricorso. rsona del Sostituto SERVELLO che ha врем --Condominio "Il Fiore del RG. 20507 del 2014 TA DO 1" Il Condominio "Il Fiore del DO 1" ha proposto appello, avverso la sentenza n.473 del 2011 con la quale il Giudice di Pace di Montecchio Emilia aveva accolto la domanda di pagamento dell'ex amministratore, TA DO TO, per l'importo di Euro 1.338,12, asseritamente dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta fino all' 11.03.2010. II Giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe errato nel riconoscere tale importo a favore del TA, stante la documentata cessazione del medesimo dall'incarico di amministratore del Condominio Fiore del DO 1 fin dal 27.11.09, con contestuale nomina del nuovo attuale amministratore. Si è costituito TA DO TO per ottenere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata, atteso che la nomina di Home Service S.r.l. era effettivamente avvenuta soltanto il 01.02.2010, data fino alla quale si era protratta la propria amministrazione condominiale. Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 828 del 2014 accoglieva l'appello e in riforma della sentenza del GdP revocava il decreto ingiuntivo condannando TA a restituire tutte le somme pagate dal predetto Condominio in esecuzione della sentenza impugnata, condannava lo stesso al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia 1 -RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" risultando dal verbale di assemblea dei condomini del 27 novembre 2009 la delibera all'unanimità della nomina di un nuovo amministratore e l'autorizzazione all'amministratore uscente a prelevare dal conto corrente del condominio la somma di €. 461,12 a saldo delle sue competenze nonché la fissazione del termine per il passaggio di consegne dal vecchio al muovo amministratore. Pertanto, essendo la volontà dei condomini di porre fine fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale instaurato con TA lo stesso non ha diritto al compenso richiesto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da TA DO TO, con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Condominio Il Fiore del DO 1 intimato non ha svolto alcuna attività giudiziale. Ragioni della decisione 1.= Con il primo motivo di ricorso TA lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.. 1129, 1130, 1131, 1704 e ss. cod. civ. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere piena operatività all'istituto della prorogatio per l'amministratore fino a quando non fosse subentrato altro amministratore, perché se è vero che l'assemblea condominiale del 27 novembre 2009 aveva nominato altro amministratore con 2 -RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" la stessa delibera aveva autorizzato TA a compiere tutte le attività di gestione ed amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne. Senza dire che l'assemblea condominiale il 1 febbraio 2010 aveva provveduto a nominare la Home Service quale nuovo amministratore ponendo nel nulla la precedente nomina del 27 novembre 2009. 1.1. Il motivo è infondato dato che il giudice di appello nell'escludere una perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, si è uniformato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che la perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore, cessato dall'incarico. La decisione censurata è coerente con i principi espressi da questa Corte in materia di prorogatio della carica di amministratore. Infatti come ha avuto modo di chiarire il Giudice di appello "(.....) nel caso in esame osta al riconoscimento in favore di TA DO TO 3 RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" della somma portata dal decreto ingiuntivo, già opposto dal condominio, odierno appellante risultando dal verbale di assemblea di condomini del 27 novembre 2009 la delibera all'unanimità della nomina di nuovo amministratore nella Home Service S.r.l. e l'autorizzazione all'amministratore uscente a prelevare, dal conto corrente del condominio, la somma di €. 461,12 a saldo delle sue competenze (...) tale verbale, dunque, contiene manifesta ed inequivoca volontà dei condomini tutti di porre fine, fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale in essere con il TA e di iniziare analogo rapporto con diverso soggetto (...)". A fronte ti tale accertamento appare del tutto irrilevante, comunque, non provata, e non proponibile per la prima volta in questa sede, l'affermazione del ricorrente secondo cui "(....) l'assemblea dei condomini nella seduta del 27 novembre 2009 aveva autorizzato il sig. TA a compiere tutte le attività di gestione e di amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne (....)”. D'altra parte, è nell'ordine delle cose che l'amministratore uscente predisponga tutto il necessario per favorire il subingresso del nuovo amministratore.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso circa un' fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in Jaber relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 4 Condominio "Il Fiore del RG. 20507 del 2014 TA DO 1" Secondo il ricorrente il Tribunale nel ritenere insussistente una prorogatio dei poteri in capo a TA non avrebbe tenuto conto che l'effettiva nomina dell'Home Service ad amministratore del Condominio sarebbe avvenuta il 1 febbraio 2010 con la conseguenza che proprio quest'ultima delibera avrebbe posto nel nulla la nomina avvenuta il 27 novembre 2009 e lasciando TA ad operare in regime di prorogatio. 2.1. = Il motivo è infondato ed essenzialmente perché il Tribunale non ha omesso di esaminare anche il dato cui fa riferimento il ricorrente. Come chiarisce il Tribunale "(....) Non vi sono in atti elementi di prova rivelatori di una modificata volontà dei condomini orientata al recupero del rapporto fiduciario con il TA. Tale non è senz'altro la convocazione assembleare del gennaio 2010, in quanto effettuata dall'appellato in epoca nella carica (la lettera di antecedente alla sostituzione convocazione porta la data del 28.10.2009 e dunque attiene ad attività amministrativa imputabile all'anno 2009 già saldata dal Condominio); peraltro, neppure, risulta dagli atti che le assemblee del 27-28 gennaio 2010 si siano effettivamente tenute. Al contrario, la chiara intenzione dei condomini di dare dell'amministratore, deliberata seguito alla sostituzione all'unanimità, risulta dai diversi solleciti inviati a TA DO TO e finalizzati ad ottenere il passaggio di consegne 5 RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" alla Home Service S.r.l., nonché dalla reiterata volontà di sostituzione espressa dall'assemblea in data 01.02.2010, avente ad oggetto, ancora una volta, la richiesta all'amministratore uscente di consegnare tutta la documentazione del condominio e l'espresso richiamo alla volontà già espressa "all'ultima assemblea", quella del 27.11.2009 appunto, nel senso di sostituire a TA la società sopra nominata, come ben noto all'odierno appellato, il quale nella propria missiva del 30 novembre 2009 scriveva che contrariamente a quanto stabilito con deliberato condominiale del 27 novembre 2009 il sottoscritto si è trovato nella impossibilità die seguire il passaggio di consegne posto che il soggetto che doveva subentrare nella carica di nuovo amministratore non ha comunicato l'accettazione dell'incarico > e su tale impossibilità sebbene consapevole di non essere più legittimato dall'assemblea condominiale prorogava un'amministrazione priva di consenso delunilateralmente mandate (....)”. Appare evidente dunque che il Tribunale ha avuto cura di ricostruire la volontà del Condominio "Il Fiore del DO 1" tenendo conto sia del verbale del 27 novembre 2009 e sia dell'assemblea del 1 febbraio 2010. -2.1. E, comunque, il ricorrente ritiene che la sentenza abbia errato nel non considerare quanto era stato deliberato il 1 6 -RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" febbraio 2010 senza però riportare l'esatto contenuto di quel verbale, impedendo, in ogni caso, a questa Corte di avere piena contezza di quanto lo stesso ricorrente afferma. Non solo, ma il ricorrente finisce con il censurare un'interpretazione dei verbali assembleari, ed, in particolare, del verbale dell'1 febbraio 2010 non tenendo conto che l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto dei verbali dell'assemblea è indagine di merito il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per violazione delle regole legali di interpretazione. -3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 116, 163, 345 3 352 cod. proc. civ. nonché dell'art. 474 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel disporre con formula generica sulla domanda anch'essa generica di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado Piuttosto il Condominio avrebbe dovuto specificare-: a) della proposizione di domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di prime cure provvisoriamente esecutiva;
b) dell'avvenuto pagamento della somma in esecuzione di detta sentenza e del quantum effettivamente pagato. A sua volta il Tribunale non avrebbe potuto condannare TA a restituire le somme pagate dal Condominio in 7 RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" esecuzione della sentenza di primo grado e lasciando all'appellante di quantificare la somma. -3.1. Va qui precisato che la richiesta di modifica della decisione che viene impugnata, ove accolta, comporta il ripristino della situazione precedente alla stessa sentenza impugnata ove sia stata eseguita. Come ha affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 6457 del 2015) la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicché il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. Pertanto, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna di TA alla restituzione delle somme corrisposte dal OM ad esecuzione della sentenza di primo grado.
3.2. Sotto altro aspetto va detto che la condanna di TA alla restituzione di tutte le somme pagate dal OM in esecuzione della sentenza di primo grado non presenta caratteri di indecisione o di genericità dato che fissa con certezza il quantum TA dovrà restituire al Condominio rinviando alla 8 lafer sentenza di primo grado da cui emergerà quanto il Condominio Condominio "Il Fiore del RG. 20507 del 2014 TA DO 1" ha corrisposto al TA in esecuzione di quella sentenza. Si tratta di una condanna per relationem corretta dovendosi ritenere che la sentenza di primo grado contiene l'indicazione del quantum che il OM in ragione di quella sentenza era tenuto a corrispondere a TA (in tema Cass. n. 11066 del 2012).
4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la condanna di TA alle spese del doppio grado del giudizio sarebbe iniqua perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il Condominio aveva riconosciuto amministratore il sig. TA fino all'effettiva nomina e sostituzione della Home Service S.r.l. approvando e ratificando ogni suo operato. A sua volta, sempre secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe applicato correttamente le tabelle di liquidazione dei compensi professionali di cui al Dm n. 55 del 2014. E, di più si denuncia un contarsto tra motivazione e dispositivo, seco ndo ilr ciorernte, nellaeprchè, sempre motivazione si richiama il d.m. n. 55 del 2014 specificando che si procederà a liquidazione delle fasi processuali di studio ed introduzione, effettivamente, espletate (tenuto conto dello scaglione tra €. 1.100,00 e €. 5.200,00 avrebbe dovuto essere 9 RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" un compenso di €. 405,00 per due) mentre nel dispositivo le competenze del giudizio di appello vengono quantificate in €. 1.830,00 per compenso professionale, oltre accessori. 4.1.= Il motivo è inammissibile sotto ogni profilo. a) Intanto, va osservato che correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza e nel caso specifico considerato l'esito finale del giudizio soccombente risultava essere TA. Inconferente è la considerazione secondo cui lo stesso TA sarebbe rimasto a svolgere le funzioni di amministratore fino al subentro effettivo della Home Service perché, come già si è visto, si tratta di una considerazione priva di riscontri oggettivi, comunque, inidonea a limitare la soccombenza dello stesso TA. b) Inammissibile la censura relativa alla liquidazione delle spese perché il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto della notula del legale del Condominio per dare modo a questa Corte di verificare che le indicazioni ivi contenute non fossero rispondenti alla normativa di cui al DM 55 del 2014. c) Generica è, invece, la censura relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo, non solo per la ragione di cui si è detto (mancata riproduzione del contenuto della notula di cui si dice), ma anche perché, il ricorrente, non tiene conto che in 10 lofer motivazione viene detto che le spese di lite sarebbe state RG. 20507 del 2014 TA Condominio "Il Fiore del DO 1" liquidate in conformità alla notula, sicché, la censura avrebbe dovuto chiarire, adeguatamente, quale parti della notula non erano rispondenti alle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese dato che il Condominio "Il Fiore del Ghirardo 1", intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 19 gennaio 2018. Il Presidente A Il Funzionario Giudiziario прах Valaria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 17 MAG. 2018 11 Funzionario Giudiziario Veteria NERI