Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/05/2018, n. 12120
CASS
Ordinanza 17 maggio 2018

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La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.

Commentari5

  • 1Amministratore in prorogatio: reato i prelievi dal conto condominiale
    Corrado Loscalzo · https://www.studiocataldi.it/ · 23 novembre 2025

    L'amministratore di condominio che, in regime di prorogatio, effettua bonifici o prelievi dal conto corrente condominiale a proprio favore a titolo di compenso, risponde del reato di appropriazione indebita (Art. 646 cp). Questa condotta è considerata penalmente rilevante per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia civile che penale. La prorogatio e il diritto al compenso (aspetto civile) La premessa fondamentale è che l'amministratore in regime di prorogatio imperii (cioè, l'amministratore il cui mandato è scaduto ma che continua a esercitare i poteri per gli atti urgenti in attesa del subentro del nuovo) non ha diritto ad alcun compenso per le attività svolte in tale …

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  • 2La prorogatio imperii dell’amministratore di condominio
    Avv. Chiara Barzaghi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La “prorogatio imperii” è un istituto giuridico di fonte giurisprudenziale in base al quale l'amministratore di condominio – il cui incarico sia concluso per scadenza del termine, per dimissioni, per revoca o per altra causa – prosegue nell'esercizio di tutti i suoi poteri fino al momento in cui l'assemblea non nomina un nuovo soggetto e questi non accetti la carica. La ratio posta alla base di questo istituto è quella di garantire al condominio la continuità nella gestione dello stabile e quindi ovviare al pericolo di stasi. In ogni caso il regime di perpetuatio opera se questa continuità si conforma alla volontà dei condomini. Sul punto, la Cassazione con sentenza n. 12120 del …

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  • 3Assemblea senza quorum: l’amministratore deve dimettersi?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 marzo 2024

  • 4Poteri amministratore condominio: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2020

  • 5L'amministratore di condominio che e’ stato nominato con delibera illegittima (non impugnata), puo’ validamente esercitare tutti i suoi poteri fino alla sua…
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 11 settembre 2019

    riferimenti normativi: art. 1129 c.c.; precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12120 del 17/05/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 23/01/2007 La vicenda La vicenda prendeva l'avvio da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali proposta da un condomino. L'opposizione era fondata, in realtà, su un unico motivo: l'amministratore, che aveva conferito la procura al legale per richiedere il decreto ingiuntivo e, successivamente, costituirsi in sede di opposizione, era stato nuovamente nominato dall'assemblea condominiale, pur essendo stato revocato giudizialmente pochi giorni prima della delibera. In pratica il condomino …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/05/2018, n. 12120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12120
Data del deposito : 17 maggio 2018

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