Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 2024, n. 224.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo emesso il 3 maggio 2024, n. 224, il Tribunale di Crotone ha intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone pagamento, in favore di Banca Sistema, in nome e per conto di Roche S.p.a., della complessiva somma di € 973.809,01, oltre a interessi di mora come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge, e le spese di procedura, liquidate in € 870,00 per esborsi ed € 7.425,60 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 24 luglio 2024;
- con ricorso notificato in data 28 gennaio 2025, depositato nella Segreteria in data 29 gennaio 2025, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate, detratto quanto già versato, e quindi € 885.523,52 per capitale ed € 155.798,55 per interessi al 18 dicembre 2024, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al decreto ingiuntivo innanzi richiamato, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
- dato l’elevato ammontare degli interessi maturati in ragione dell’inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, è opportuno trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria, per le determinazioni di competenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
d) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria, per le determinazioni di competenza
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
AN LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | IV RE |
IL SEGRETARIO